TRIB
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 31/07/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2697/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2697/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA Parte_1 C.F._1
RIVERSO ed elettivamente domiciliata nel suo studio a Ravenna, via Giosuè Carducci n. 5
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA LEONARDI e CP_1 C.F._2 dell'avv. SALVATORE FABIO AMATO ed elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. FRANCESCA LEONARDI, in Faenza (RA), corso Giuseppe Mazzini n. 116
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10.07.2025.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 23.12.2024, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale al fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza disattesa, così disporre:
- previa autorizzazione dei coniugi a vivere separati, dichiarare la separazione personale tra la Con e il sig. con ogni conseguenza di legge;
Pt_1 Con
- porre a carico del sig. un assegno di mantenimento a favore della moglie pari alla somma di € 700,00 mensili, ovvero nella minor o maggior somma che sarà ritenuta di giustizia anche a seguito dell'espletanda istruttoria, da versare tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo indici Istat.
- con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 07.01.2025, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 07.05.2025. In data 28.03.2025 interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. In data 16.04.2025, parte attrice depositava memoria ex art. 473-bis.17, n. 1, c.p.c.. Provvedeva a costituirsi tardivamente in giudizio in data 06.05.2025 , chiedendo CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna 1. dichiarare la separazione dei coniugi sig.ra e sig. Parte_2 CP_1
2. sin dai provvedimenti temporanei ed urgenti, autorizzare i coniugi a vivere separati, come già oggi avviene, senza interferenza reciproca e con autorizzazione reciproca all'espatrio.
3. per quanto attiene alle determinazioni dell'aspetto patrimoniale, dato atto della capacità economica di ogni coniuge e a fronte della prospettata divisione dei beni facenti parte del patrimonio familiare (ivi compresi gli appartamenti cointestati e gli arredi), all'infuori della autovettura Fiat Multipla, ancora oggi intestata al sig. , utilizzata esclusivamente dalla sig.ra assegnare detta CP_1 Pt_1 autovettura alla moglie, con ogni relativo obbligo, per la stessa, in caso di accettazione, di provvedere ad ogni incombente e onere relativo alla regolare intestazione del mezzo.
4. disporre ogni altro provvedimento che sarà ritenuto equo e di giustizia.
5. vinte le spese del giudizio”. All'udienza dello 07.05.2025, il Giudice delegato formulava una proposta conciliativa a cui il convenuto aderiva immediatamente mentre l'attrice chiedeva la concessione di un termine, di talché il Giudice rinviava il procedimento all'udienza del 12.06.2025. Alla suddetta udienza, le parti davano atto della pendenza di trattative e che avevano raggiunto un accordo di massima implicante la cessione da parte del convenuto della propria quota di comproprietà della casa familiare di via Trieste al prezzo approssimativo di euro 60.000,00, l'attribuzione a favore dell'attrice di un assegno di mantenimento a carico del marito per un importo mensile di euro 350,00, il Con trasferimento della proprietà dell'autovettura Fiat Idea dal sig. alla sig.ra la rinuncia alla Pt_1 domanda di addebito da parte di quest'ultima nonché l'impegno reciproco a porre in vendita l'appartamento in comproprietà sita in Bosnia.
pagina 2 di 5 Il Giudice, al fine di consentire alle parti di raggiungere un accordo complessivo, differiva l'udienza alla data del 10.07.2025. A tale udienza, i difensori delle parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte già Con depositate telematicamente e la sig.ra e il sig. comparsi personalmente, confermavano le Pt_1 condizioni di cui alle conclusioni congiunte. Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, le parti hanno rassegnato con nota depositata telematicamente in data 09.07.2025 le seguenti conclusioni congiunte: “1. Dichiarare la separazione personale tra i coniugi, con ogni conseguenza di legge, anche in punto di regime patrimoniale. Con
2. Disporre che il sig. versi, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra con decorrenza dal Pt_1 mese di agosto 2025, a titolo di assegno di mantenimento la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00); somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Con
3. 3.a_ Il sig. si obbliga a trasferire alla sig.ra che si obbliga ad accettare ed acquistare Pt_1 al prezzo di € 60.000,00 (sessantamila/00), con separato atto notarile da perfezionarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione e comunque entro e non oltre il 15 settembre 2025, la piena proprietà della sua quota indivisa pari al 50% dell'immobile sito a Ravenna in via Trieste n. 65, quale appartamento di civile abitazione posto al piano primo, scala A – interno 4, composto di vani utili quattro oltre a servizi ed accessori, nonché una cantina al piano terra (cantinato) censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna al foglio 80, mappale 597, subalterno 74, piano T-1, categoria A/4, classe 4, z.c. 1, vani 6, rendita catastale € 557,77, il tutto oltre a proporzionali diritti di comproprietà sulle parti di uso comune o condominiale del fabbricato tali per legge o destinazione.
3.b_ Il prezzo pattuito di € 60.000,00 (sessantamila/00) include anche tutto il mobilio presente Con all'interno dell'immobile, ad esclusione ovviamente di tutti gli effetti personali del sig. che dovranno essere asportati entro la data del rogito. Con 3.c_ Il giorno antecedente al rogito il sig. si obbliga a far visionare l'appartamento in oggetto alla sig.ra o ad altra persona da quest'ultima delegata, affinché venga accertato, prima Pt_1 dell'acquisto, che l'immobile abbia conservato l'attuale stato di fatto e che non sia stato alterato.
3.d_ Trattandosi di trasferimenti immobiliari costituenti elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, si precisa sin d'ora che in sede notarile le parti richiederanno espressamente l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della legge n. 74/1987, nel testo attualmente vigente, così come integrato a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 10 maggio 1999 n. 154, come previsto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa nella Circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 e nella Circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014. Si precisa che il suddetto trasferimento immobiliare è essenziale ai fini della definizione di ogni rapporto economico-patrimoniale fra i coniugi.
4. Resta inteso che la condizione di cui al punto 3) ha efficacia obbligatoria e vincolante tra le parti sicchè in caso di inadempimento di una delle due parti, l'altra potrà richiedere giudizialmente l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo rimasto inadempiuto. Con
5. La sig.ra e il sig. si obbligano a mettere in vendita, in ragione della propria quota Pt_1 indivisa pari al 50% ciascuno, sottoscrivendo, se necessario, incarico ad una o più Agenzie Immobiliari locali, l'appartamento sito in via Gorica n. 21, Sarajevo (Bosnia- Erzegovina). pagina 3 di 5 L'immobile inizialmente verrà messo in vendita al prezzo di € 100.000,00 ovvero alla somma ad esso corrispondente in moneta bosniaca, con un range di trattativa di € 15.000,00; qualora l'immobile non venga venduto nei primi sei mesi, il prezzo di vendita sarà ribassato di € 5.000,00, ovvero alla somma ad esso corrispondente in moneta bosniaca e così procedendo ad ogni semestre infruttuoso. Qualora dovessero trascorrere inutilmente 24 mesi, senza che si sia addivenuti alla vendita dell'appartamento, i coniugi decideranno concordemente e con separato atto quale debba essere il prezzo di vendita dell'immobile, tenuto conto sia del valore dell'appartamento che delle condizioni del mercato. Ad ogni buon conto il ricavato della vendita dell'immobile sarà diviso in parti uguali tra i coniugi, al netto di eventuali spese (agenzia immobiliare, certificazioni energetiche e ogni altra qualsivoglia spesa finalizzata alla vendita dell'immobile). Con 6. Il sig. si obbliga a trasferire a titolo gratuito alla sig.ra che si obbliga ad accettare, Pt_1 entro e non oltre il 15 settembre 2025, la proprietà dell'autovettura Fiat Tg GY674JD. La ORa
quale esclusiva utilizzatrice ab origine della autovettura Tg. GY674JD, si impegna al Pt_1 rimborso integrale di eventuali sanzioni o costi quali, a titolo esemplificativo, contravvenzioni per violazione al CdS, imposte e spese di assicurazione, bolli auto, che dovessero essere richiesti al OR
, attuale intestatario dell'autoveicolo. CP_1
Le spese necessarie per il passaggio di proprietà saranno sostenute dalla sig.ra Pt_1
7. Con l'adempimento integrale delle condizioni di cui supra, i coniugi dichiarano di aver regolamentato qualsivoglia rapporto di natura eminentemente economico-patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro”. Reputa il Collegio che le conclusioni congiunte formulate dalle parti siano meritevoli di accoglimento. Per quanto riguarda la pronuncia sul vincolo, dalle allegazioni delle parti e dall'insistenza delle stesse nella domanda di separazione, si evince pacificamente la sussistenza del presupposto per la pronuncia richiesta, ovvero l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle pronunce accessorie, osserva il Collegio come non vi siano ragioni ostative alla recezione delle condizioni concordate tra le parti, in quanto le stesse non sono contrarie alla legge o all'ordine pubblico e stante la disponibilità dei diritti patrimoniali in capo ai coniugi. Come da richiesta sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa da Pt_1 nei confronti di in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti,
[...] CP_1 così provvede:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...]- Parte_1
Erzegovina) il 08.11.1970, e nato a [...]-Erzegovina) il 01.10.1969, unitisi CP_1 in matrimonio a Ravenna il 27.02.1995, con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 23, p. I, anno 1995, alle condizioni concordate tra le parti riportate in parte motiva e da intendersi qui ritrascritte;
pagina 4 di 5 - ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 30.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2697/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA Parte_1 C.F._1
RIVERSO ed elettivamente domiciliata nel suo studio a Ravenna, via Giosuè Carducci n. 5
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA LEONARDI e CP_1 C.F._2 dell'avv. SALVATORE FABIO AMATO ed elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. FRANCESCA LEONARDI, in Faenza (RA), corso Giuseppe Mazzini n. 116
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10.07.2025.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 23.12.2024, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale al fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza disattesa, così disporre:
- previa autorizzazione dei coniugi a vivere separati, dichiarare la separazione personale tra la Con e il sig. con ogni conseguenza di legge;
Pt_1 Con
- porre a carico del sig. un assegno di mantenimento a favore della moglie pari alla somma di € 700,00 mensili, ovvero nella minor o maggior somma che sarà ritenuta di giustizia anche a seguito dell'espletanda istruttoria, da versare tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo indici Istat.
- con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 07.01.2025, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 07.05.2025. In data 28.03.2025 interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. In data 16.04.2025, parte attrice depositava memoria ex art. 473-bis.17, n. 1, c.p.c.. Provvedeva a costituirsi tardivamente in giudizio in data 06.05.2025 , chiedendo CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna 1. dichiarare la separazione dei coniugi sig.ra e sig. Parte_2 CP_1
2. sin dai provvedimenti temporanei ed urgenti, autorizzare i coniugi a vivere separati, come già oggi avviene, senza interferenza reciproca e con autorizzazione reciproca all'espatrio.
3. per quanto attiene alle determinazioni dell'aspetto patrimoniale, dato atto della capacità economica di ogni coniuge e a fronte della prospettata divisione dei beni facenti parte del patrimonio familiare (ivi compresi gli appartamenti cointestati e gli arredi), all'infuori della autovettura Fiat Multipla, ancora oggi intestata al sig. , utilizzata esclusivamente dalla sig.ra assegnare detta CP_1 Pt_1 autovettura alla moglie, con ogni relativo obbligo, per la stessa, in caso di accettazione, di provvedere ad ogni incombente e onere relativo alla regolare intestazione del mezzo.
4. disporre ogni altro provvedimento che sarà ritenuto equo e di giustizia.
5. vinte le spese del giudizio”. All'udienza dello 07.05.2025, il Giudice delegato formulava una proposta conciliativa a cui il convenuto aderiva immediatamente mentre l'attrice chiedeva la concessione di un termine, di talché il Giudice rinviava il procedimento all'udienza del 12.06.2025. Alla suddetta udienza, le parti davano atto della pendenza di trattative e che avevano raggiunto un accordo di massima implicante la cessione da parte del convenuto della propria quota di comproprietà della casa familiare di via Trieste al prezzo approssimativo di euro 60.000,00, l'attribuzione a favore dell'attrice di un assegno di mantenimento a carico del marito per un importo mensile di euro 350,00, il Con trasferimento della proprietà dell'autovettura Fiat Idea dal sig. alla sig.ra la rinuncia alla Pt_1 domanda di addebito da parte di quest'ultima nonché l'impegno reciproco a porre in vendita l'appartamento in comproprietà sita in Bosnia.
pagina 2 di 5 Il Giudice, al fine di consentire alle parti di raggiungere un accordo complessivo, differiva l'udienza alla data del 10.07.2025. A tale udienza, i difensori delle parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte già Con depositate telematicamente e la sig.ra e il sig. comparsi personalmente, confermavano le Pt_1 condizioni di cui alle conclusioni congiunte. Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, le parti hanno rassegnato con nota depositata telematicamente in data 09.07.2025 le seguenti conclusioni congiunte: “1. Dichiarare la separazione personale tra i coniugi, con ogni conseguenza di legge, anche in punto di regime patrimoniale. Con
2. Disporre che il sig. versi, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra con decorrenza dal Pt_1 mese di agosto 2025, a titolo di assegno di mantenimento la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00); somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Con
3. 3.a_ Il sig. si obbliga a trasferire alla sig.ra che si obbliga ad accettare ed acquistare Pt_1 al prezzo di € 60.000,00 (sessantamila/00), con separato atto notarile da perfezionarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione e comunque entro e non oltre il 15 settembre 2025, la piena proprietà della sua quota indivisa pari al 50% dell'immobile sito a Ravenna in via Trieste n. 65, quale appartamento di civile abitazione posto al piano primo, scala A – interno 4, composto di vani utili quattro oltre a servizi ed accessori, nonché una cantina al piano terra (cantinato) censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna al foglio 80, mappale 597, subalterno 74, piano T-1, categoria A/4, classe 4, z.c. 1, vani 6, rendita catastale € 557,77, il tutto oltre a proporzionali diritti di comproprietà sulle parti di uso comune o condominiale del fabbricato tali per legge o destinazione.
3.b_ Il prezzo pattuito di € 60.000,00 (sessantamila/00) include anche tutto il mobilio presente Con all'interno dell'immobile, ad esclusione ovviamente di tutti gli effetti personali del sig. che dovranno essere asportati entro la data del rogito. Con 3.c_ Il giorno antecedente al rogito il sig. si obbliga a far visionare l'appartamento in oggetto alla sig.ra o ad altra persona da quest'ultima delegata, affinché venga accertato, prima Pt_1 dell'acquisto, che l'immobile abbia conservato l'attuale stato di fatto e che non sia stato alterato.
3.d_ Trattandosi di trasferimenti immobiliari costituenti elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, si precisa sin d'ora che in sede notarile le parti richiederanno espressamente l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della legge n. 74/1987, nel testo attualmente vigente, così come integrato a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 10 maggio 1999 n. 154, come previsto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa nella Circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 e nella Circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014. Si precisa che il suddetto trasferimento immobiliare è essenziale ai fini della definizione di ogni rapporto economico-patrimoniale fra i coniugi.
4. Resta inteso che la condizione di cui al punto 3) ha efficacia obbligatoria e vincolante tra le parti sicchè in caso di inadempimento di una delle due parti, l'altra potrà richiedere giudizialmente l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo rimasto inadempiuto. Con
5. La sig.ra e il sig. si obbligano a mettere in vendita, in ragione della propria quota Pt_1 indivisa pari al 50% ciascuno, sottoscrivendo, se necessario, incarico ad una o più Agenzie Immobiliari locali, l'appartamento sito in via Gorica n. 21, Sarajevo (Bosnia- Erzegovina). pagina 3 di 5 L'immobile inizialmente verrà messo in vendita al prezzo di € 100.000,00 ovvero alla somma ad esso corrispondente in moneta bosniaca, con un range di trattativa di € 15.000,00; qualora l'immobile non venga venduto nei primi sei mesi, il prezzo di vendita sarà ribassato di € 5.000,00, ovvero alla somma ad esso corrispondente in moneta bosniaca e così procedendo ad ogni semestre infruttuoso. Qualora dovessero trascorrere inutilmente 24 mesi, senza che si sia addivenuti alla vendita dell'appartamento, i coniugi decideranno concordemente e con separato atto quale debba essere il prezzo di vendita dell'immobile, tenuto conto sia del valore dell'appartamento che delle condizioni del mercato. Ad ogni buon conto il ricavato della vendita dell'immobile sarà diviso in parti uguali tra i coniugi, al netto di eventuali spese (agenzia immobiliare, certificazioni energetiche e ogni altra qualsivoglia spesa finalizzata alla vendita dell'immobile). Con 6. Il sig. si obbliga a trasferire a titolo gratuito alla sig.ra che si obbliga ad accettare, Pt_1 entro e non oltre il 15 settembre 2025, la proprietà dell'autovettura Fiat Tg GY674JD. La ORa
quale esclusiva utilizzatrice ab origine della autovettura Tg. GY674JD, si impegna al Pt_1 rimborso integrale di eventuali sanzioni o costi quali, a titolo esemplificativo, contravvenzioni per violazione al CdS, imposte e spese di assicurazione, bolli auto, che dovessero essere richiesti al OR
, attuale intestatario dell'autoveicolo. CP_1
Le spese necessarie per il passaggio di proprietà saranno sostenute dalla sig.ra Pt_1
7. Con l'adempimento integrale delle condizioni di cui supra, i coniugi dichiarano di aver regolamentato qualsivoglia rapporto di natura eminentemente economico-patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro”. Reputa il Collegio che le conclusioni congiunte formulate dalle parti siano meritevoli di accoglimento. Per quanto riguarda la pronuncia sul vincolo, dalle allegazioni delle parti e dall'insistenza delle stesse nella domanda di separazione, si evince pacificamente la sussistenza del presupposto per la pronuncia richiesta, ovvero l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle pronunce accessorie, osserva il Collegio come non vi siano ragioni ostative alla recezione delle condizioni concordate tra le parti, in quanto le stesse non sono contrarie alla legge o all'ordine pubblico e stante la disponibilità dei diritti patrimoniali in capo ai coniugi. Come da richiesta sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa da Pt_1 nei confronti di in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti,
[...] CP_1 così provvede:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...]- Parte_1
Erzegovina) il 08.11.1970, e nato a [...]-Erzegovina) il 01.10.1969, unitisi CP_1 in matrimonio a Ravenna il 27.02.1995, con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 23, p. I, anno 1995, alle condizioni concordate tra le parti riportate in parte motiva e da intendersi qui ritrascritte;
pagina 4 di 5 - ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 30.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
pagina 5 di 5