Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 29/04/2025, n. 8316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8316 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08316/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13174/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13174 del 2024, proposto da
Condominio di via Giuseppe Carampi 5, Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Agostino Sola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
del rigetto dell’istanza di accesso ai documenti amministrativi relativi ai nominativi degli amministratori dei condomini confinanti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con istanza del 17 ottobre 2024, il Condominio di Via Giuseppe Carampi n. 5 ha chiesto all’Agenzia delle Entrate “ l’indicazione del nominativo del legale rappresentante del Condominio di Via Giuseppe Carampi 1, Roma e del Condominio di Via Enrico Narducci 12, Roma, mediante ostensione degli atti relativi alla comunicazione della variazione dei dati del rappresentante (ad esempio, tramite Modello AA5/6), nonché ogni ulteriore atto ritenuto utile all’individuazione del rappresentante ”.
2. Con atto del 13 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha rigettato la suddetta istanza.
3. Con atto notificato il 6 dicembre 2024 e depositato in pari data, il Condominio di Via Giuseppe Carampi n. 5 ha presentato gravame ai sensi dell’art. 116 c.p.a., formulando tre motivi (così rubricati: “ 1. Sul diritto del Condominio di Via Giuseppe Carampi 5, Roma, ad ottenere copia della documentazione richiesta– violazione e falsa applicazione degli artt. 22-24 l. n. 241/1990, artt.9, 10 d.P.R. n. 184/2006 ”; “ 2. Sull’illegittimità del diniego opposto – eccesso di potere – motivazione apparente – difetto di istruttoria - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 nonché degli artt. 9 e 10 D.P.R. n. 184/2006 – indifferenza dello scopo per il quale la documentazione è richiesta – omessa valutazione e bilanciamento degli interessi contrapposti – violazione dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 ” e “ 3. In via subordinata, violazione e falsa applicazione degli artt. 1-6 l. n. 241/1990 e dell’art. 6, comma 5, d.P.R. n. 184/2006 difetto di proporzionalità ed eccesso di potere per il carattere abnorme della declaratoria di inammissibilità nella misura in cui non ha concesso alla ricorrente un termine per l’integrazione documentale ed omessa attivazione del cd. soccorso istruttorio ), articolando nelle proprie conclusioni le seguenti richieste: “- annullare il provvedimento del 13 novembre 2024 di rigetto dell’istanza di accesso agli atti formulata dal Condominio di Via Giuseppe Carampi 5, Roma, in data 17 ottobre 2024; - accertare e dichiarare il diritto del Condominio di Via Giuseppe Carampi 5, Roma, di prendere visione e/o di ottenere copia semplice dei documenti amministrativi richiesti con istanza inviata a mezzo pec in data 17 ottobre 2024; - per l’effetto, condannare l’Amministrazione resistente a consentire al Condominio di Via Giuseppe Carampi 5, Roma, di prendere visione e/o di ottenere copia semplice dei documenti amministrativi richiesti, rimettendosi al prudente apprezzamento dell’Ecc.mo TAR adito in ordine all’opportunità di provvedere ex art. 34, lett. e, c.p.a.; - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio ex art. 93 c.p.c. ”.
4. L’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I Roma si è costituita in resistenza il 10 gennaio 2025.
5. Alla camera di consiglio del 18 marzo 2025, in vista della quale le parti hanno depositato memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente, osserva il Collegio che non sussistono le condizioni per integrare il contraddittorio nei confronti degli amministratori dei condomini indicati al paragrafo 1 della presente sentenza, dal momento che il thema decidendum del presente giudizio attiene proprio alla richiesta di accesso alla documentazione (e segnatamente il mod. AA5/6, sul quale, in tema di accesso agli atti, cfr., in giurisprudenza, T.A.R. Campobasso, Sez. I, 21 novembre 2020, n. 318) necessaria per conoscere i nominativi degli stessi, indicati dal ricorrente come necessari per eventualmente instaurare un giudizio nei confronti dei condomini de quibus in ragione di fenomeni di infiltrazioni ritenuti da essi derivanti (cfr. ex multis , Cass. civ., Sez. II, 29 dicembre 2016, n. 27352).
6.1. Al riguardo, va peraltro rammentato che si tratta di informazioni che sono sottoposte a una speciale forma di pubblicità, prevedendo l’art. 1129, comma 5, c.c., che “ Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore ” (la quale – nel caso di specie – è da ritenersi ragionevolmente insussistente).
6.2. Stante quanto riportato e, comunque, considerato che, sin dalla presentazione dell’istanza in data 17 ottobre 2024, l’odierna parte ricorrente ha rappresentato l’esistenza di infiltrazioni concretizzanti “un pericolo concreto ed attuale per l’incolumità pubblica e privata dei residenti del Condominio di Via Giuseppe Carampi 5, Roma”, riferibile “a vizio manutentivo dell’impianto fognario e/o di raccolta delle acque piovane … che, all’esito di primi sopralluoghi, parrebbero poste a servizio del Condominio di Via Giuseppe Carampi 1, Roma e del Condominio di Via Enrico Narducci 12, Roma”, è riscontrabile un “accesso difensivo” ai sensi dell’art. 24, comma 7, L. 241/1990,
6.3. Il mancato corredo di documentazione a tale istanza, che l’amministrazione ha posto a fondamento del rigetto, risulta nella presente sede, peraltro, superato dalla produzione di una perizia (doc. 13 allegato al ricorso), sui cui contenuti nulla è stato specificamente eccepito ad opera di parte resistente.
6.4. Orbene, una volta stabilito, alla stregua delle considerazioni che precedono, il collegamento tra la situazione legittimante e la documentazione richiesta – nel senso che la stessa è necessaria, in base alla giurisprudenza di legittimità richiamata al precedente paragrafo 6, per l’eventuale instaurazione di giudizi in sede civile nei confronti dei suddetti condomini, come in precedenza indicato – non compete né all’amministrazione (la quale a pagina 3 della propria memoria ha eccepito che le ragioni del condominio ricorrente potrebbero essere più adeguatamente tutelate mediante l’esperimento di azioni in sede amministrativa o giurisdizionale per le quali non vi sarebbe necessità della conoscenza del nominativo e del codice fiscale degli amministratori dei condomini finitimi), né al giudice amministrativo nel giudizio ex art. 116 c.p.a., ogni “ ultronea valutazione sulla influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione o allo stesso giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso ” (in questi termini, Cons. Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 4).
7. Ne consegue che, alla luce del disposto dell’art. 22, comma 1, lett. a) e d), nonché del richiamato comma 7 dell’art. 24, L. 241/1990, la domanda di accesso è meritevole di accoglimento con riguardo all’unico documento specificamente indicato dall’odierna ricorrente, ossia il modello AA5/6, relativamente alla comunicazione della variazione dei dati del rappresentante dei condomini indicati nel paragrafo 1 della presente sentenza.
7.1. Per l’effetto, deve essere affermato il dovere dell’amministrazione resistente di consentire a parte ricorrente di esaminare – senza indugio e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente decisione – detti documenti.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e, nell’ammontare liquidato in parte dispositiva, sono poste a carico dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna l’amministrazione resistente ad esibire alla parte ricorrente la documentazione indicata in parte motiva, consentendo l’estrazione di copia, previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria, entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte, della presente sentenza.
Condanna l’amministrazione resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Edoardo Fiorani | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO