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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/08/2025, n. 4068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4068 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Persona, Famiglia e Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4273 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità vertente
TRA
(cf ) rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Maturo (cf Parte_1 C.F._1
) come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2 predetto in Benevento alla via Gioacchino Toma n. 8; per le comunicazioni: pec Email_1
Appellante
E
(cf ), rappresentata e difesa come da procura in atti Controparte_1 C.F._3 dall'avvocato Stefano Grolla ( cf ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4 studio del predetto in Vicenza alla Contrà Garibaldi n. 16; per le comunicazioni: pec: fax 0444/525943, all'e-mail: Email_2
Email_3
Appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi come da note scritte, depositate nel rispetto del termine all'uopo fissato. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, madre esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia nata il Parte_2 Controparte_1
27.11.05 aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento , al fine di Parte_1 ottenere che il predetto venisse dichiarato padre naturale della suddetta figlia con conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato civile di trascrizione della relativa sentenza.
A sostegno di tale domanda, la predetta aveva dedotto:
- che aveva avuto con il convenuto una relazione amorosa nel 2005, dalla quale era nata la piccola;
CP_1
- che la bambina era stata riconosciuta solo dalla madre, in quanto il si era rifiutato di Pt_1 procedervi;
- che quando la figlia aveva 7 anni l'attrice aveva nuovamente tentato di farla entrare in contatto con il convenuto ed avendo ottenuto il suo consenso gli aveva fatto conoscere la bambina;
- che vi era stata una frequentazione tra il padre e la figlia nell'abitazione in cui quest'ultimo viveva con la sorella, tuttavia quando il era tornato a vivere con i suoi genitori gli incontri tra loro Pt_1 erano diminuiti, sino a divenire sporadici e limitatissimi nel tempo;
-che l'attrice per motivi lavorativi si era trasferita con la figlia a Vicenza e dopo tale trasferimento quest'ultima aveva comunque continuato ad incontrarsi con il padre, chiedendogli di essere riconosciuta;
-che a causa dei continui rifiuti da parte del si era sentita rifiutata e non aveva più Pt_1 CP_1 voluto incontrare il padre nè avere contatti con lui;
- che prima dell'introduzione del giudizio, in data 26.1.2022, il era stato contattato dal Pt_1 difensore della con apposita comunicazione scritta ed in risposta alla stessa, ammettendo di CP_1 essere il padre di , aveva sostenuto di volerla riconoscere e di non averlo fatto a causa della CP_1 opposizione della madre;
- che a seguito di quanto sopra veniva intavolata una trattativa tra le parti, che tuttavia non aveva avuto esito positivo.
La aveva quindi concluso chiedendo che venisse accertato e dichiarato che era CP_1 Parte_1 il padre di , con conseguente ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di Controparte_1 procedere alla relativa trascrizione. Spese di lite vinte.
Si era costituito , il quale aveva ammesso di essere il padre di ed aveva Parte_1 CP_1 rappresentato che, ad eccezione dell'iniziale rifiuto che egli aveva manifestato rispetto al riconoscimento della minore, per inesperienza e per il forte impatto emotivo della vicenda, non aveva comunque mai assunto un comportamento di disinteresse nei confronti della figlia.
In più occasioni aveva cercato di “allacciare” con la figlia rapporti scevri da condizionamenti senza aver mai assunto atteggiamenti ostativi nei confronti della predetta. In ogni caso, il trasferimento della stessa a causa del lavoro materno aveva limitato tali rapporti a qualche breve contatto telefonico ed a qualche giornata insieme ed aveva reso il tutto più difficile.
Il predetto aveva quindi concluso non opponendosi al riconoscimento della minore e CP_1 chiedendo nello stesso tempo maggiori rapporti relazionali con quest'ultima, dichiarando la propria disponibilità ad iniziare con la stessa un percorso psicoterapeutico al fine di iniziare un rapporto fatto non solo di oneri, ma anche di onori.
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio si era costituita anche la figlia , divenuta maggiorenne, la quale Controparte_1 aveva aderito a quanto rappresentato dalla madre nel proprio atto di citazione, nonché alla domanda dalla stessa formulata.
La predetta aveva quindi concluso chiedendo che venisse accertato e dichiarato che il convenuto era suo padre, con conseguente ordine all'Ufficiale dello stato civile di procedere alla trascrizione della emananda sentenza.
All'esito del giudizio, con la sentenza n. 1436/24, il Tribunale aveva accolto la domanda in esame ritenendone sussistenti i presupposti ed aveva quindi dichiarato che era il padre Parte_1 naturale di . Controparte_1
In ordine alle spese di lite il Tribunale aveva condannato il al pagamento delle stesse rilevando Pt_1 che, se era vero che il resistente fin dall'inizio aveva dichiarato di non opporsi alla domanda dell'attrice riconoscendo di essere il padre di , non aveva comunque provveduto ad effettuare il CP_1 riconoscimento della figlia prima del giudizio, sulla scorta di quanto disposto dall'articolo 250 c.c. Quanto sopra, nonostante l'espressa richiesta stragiudiziale avanzata da parte attrice e rendendo quindi necessaria l'introduzione del giudizio in esame da parte della . Il inoltre non CP_1 Pt_1 aveva provveduto al riconoscimento in questione, nemmeno in corso di causa.
Avverso detta sentenza ha proposto appello con riferimento al solo capo della Parte_1 decisione relativo alla condanna alle spese di lite nei suoi confronti.
A sostegno di tale doglianza il predetto ha rilevato che alla data della richiesta pervenutagli dal legale di controparte, egli non aveva più la possibilità di procedere autonomamente al riconoscimento di cui si tratta in quanto - avendo la minore già compiuto il quattordicesimo anno di età - era necessario il valido consenso di quest'ultima.
A ciò doveva aggiungersi che la figlia non voleva avere rapporti con il padre, per cui sarebbe stato impossibile procedere autonomamente davanti all'Ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico, tanto che egli era stato di fatto costretto ad attendere la costituzione in giudizio di al Controparte_1 raggiungimento della maggiore età.
In ogni caso la madre non aveva mai documentato il consenso della minore ai fini del riconoscimento e tale mancanza aveva reso la domanda addirittura improponibile, né aveva mai rappresentato la disponibilità della predetta a comparire per rendere il consenso dinanzi al giudice procedente.
Il ha altresì rilevato che il primo giudice, nel porre a suo carico le spese di lite del giudizio, Pt_1 non aveva considerato che la avversa azione era improponibile, stante il menzionato difetto del consenso della figlia ( vizio quest'ultimo rilevabile di ufficio ), né aveva tenuto conto del suo comportamento conciliativo e della circostanza che egli non aveva sollevato alcuna eccezione processuale, essendosi limitato a chiedere di poter ripristinare la frequentazione con la figlia.
L'appellante ha quindi concluso per la riforma della sentenza in esame, per la parte in cui era stato condannato al pagamento delle spese di lite, chiedendo che le stesse venissero interamente compensate tra le parti.
Spese come per legge per il presente grado. Si è costituita , la quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità della Controparte_1 impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. in quanto manifestamente infondata. Nel merito, la predetta ha posto in evidenza la corretta instaurazione del giudizio e la altrettanto corretta applicazione dell'art 91 c.p.c. da parte del primo giudice, avendo quest'ultimo valorizzato l'inerzia del che Pt_1 certamente negli anni trascorsi avrebbe potuto procedere autonomamente al riconoscimento della figlia.
La predetta ha quindi concluso chiedendo in via preliminare che il ricorso venisse dichiarato inammissibile e, nel merito, che venisse rigettato in quanto manifestamente infondato.
Il tutto, con condanna dell'appellante al risarcimento dei danni da “lite temeraria” ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e con vittoria delle spese di lite.
Il presente procedimento si è svolto con le modalità della trattazione scritta;
le parti hanno depositato note reiterando con le stesse le rispettive richieste ed il PG ha concluso per il rigetto dell'appello.
A seguito della scadenza del previsto termine per note, questa Corte si è riservata ai fini del decidere senza concessione di termini.
Tanto premesso, si deve preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis cpc sollevata dalla . CP_1
Ritiene questa Corte che detta eccezione debba essere disattesa in quanto dall'oggetto e dal tenore delle argomentazioni poste a fondamento dei motivi di gravame non può desumersi la consapevolezza da parte del circa l'eventuale infondatezza delle stesse. Pt_1
Tanto rilevato, va ora esaminato l'unico motivo posto dall'appellante a sostegno del gravame di cui si tratta, avente ad oggetto la condanna al pagamento delle spese di lite posta a suo carico.
Orbene, ritiene questa Corte di dover anzitutto evidenziare a tal proposito che l'art 91 c.p.c. che disciplina la “condanna alle spese”, stabilisce per quanto qui rileva che “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte…”.
In sostanza quindi la “soccombenza” rappresenta il criterio posto a fondamento della determinazione del giudice in tema di spese processuali.
Va a questo punto chiarito che la parte soccombente va individuata facendo applicazione del principio di causalità e deve quindi ritenersi tale la parte che con il suo comportamento abbia provocato la necessità del processo.
Ancora va ricordato che la soccombenza non va esclusa quando – come nel caso di specie - il convenuto non si sia opposto alla pretesa dell'attore, posto che la soccombenza non va riferita all'espressa contestazione del diritto fatto valere in giudizio, che può anche mancare, ma al fatto oggettivo di aver provocato la necessità del processo ( cfr. Cass. sent. n. 189/17 ).
Si deve altresì ricordare che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare sull'argomento che: “In materia di spese processuali, l'identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, con l'unico limite della violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa” ( cfr. Cass. sent. n.13229/2011).
Ebbene, non vi è dubbio che la sia stata totalmente vittoriosa in primo grado, stante il pieno CP_1 accoglimento della domanda dalla stessa proposta. Considerato quanto sopra in via di principio si deve a questo punto evidenziare che il primo giudice ha condivisibilmente ritenuto il soccombente ai fini suddetti. Pt_1
Tanto si afferma in quanto il procedimento di cui si tratta, volto ad ottenere la dichiarazione di paternità del relativamente alla figlia , è stato instaurato in quanto il predetto non aveva Pt_1 CP_1 proceduto al riconoscimento ex artt. 250 c.c. e ssgg. della predetta figlia oramai quasi diciassettenne (circostanza quest'ultima assolutamente pacifica, così come la paternità della quale si tratta ), né invero il aveva mai manifestato una concreta intenzione di procedere a quanto sopra. A tal Pt_1 proposito si ricordi che a seguito della raccomandata datata 25.1.2022 con la quale la gli aveva CP_1 chiesto in via stragiudiziale tramite il suo avvocato se intendesse procedere al riconoscimento della figlia, il predetto con nota del 21.2.22 aveva risposto che si era sempre dimostrato intenzionato al riconoscimento di cui si tratta, tuttavia vi era stata una forte opposizione della madre.
Tale risposta non aveva avuto in ogni caso alcun seguito, tanto è che il 25.7.2022 il giudizio di primo grado era stato iscritto a ruolo e nemmeno nel corso dello stesso la suddetta intenzione è stata concretizzata.
Si deve a questo punto sottolineare che non si ritiene condivisibile quanto affermato dal in Pt_1 ordine al fatto che, a far data dalla richiesta pervenutagli dal legale di controparte ( cfr. la raccomandata del 25.1.2022 ), non avrebbe più avuto la possibilità di procedere autonomamente al riconoscimento, in quanto lo stesso comportava necessariamente il valido consenso della minore che aveva già compiuto il quattordicesimo anno di età.
Si deve difatti rilevare a tal proposito:
-che il ben avrebbe potuto procedere “in autonomia” al riconoscimento della figlia Pt_1 CP_1 dalla nascita e fino al compimento dei 14 anni da parte della predetta;
-che, se è vero che dai 14 anni in poi la figlia avrebbe dovuto prestare il proprio consenso al riconoscimento da parte del padre, non risulta che tale consenso le sia stato chiesto da parte di quest'ultimo e tantomeno che lo stesso gli sia stato negato.
Tanto rilevato, si deve ancora considerare che effettivamente il giudizio è stato introdotto dalla madre senza il consenso della figlia all'epoca già quattordicenne e che detto Parte_2 CP_1 consenso è configurabile come un elemento costitutivo dell'efficacia della domanda stessa di riconoscimento e, quindi, come un requisito del diritto di azione, integrativo della legittimazione ad agire del genitore, quale sostituto processuale del figlio minorenne, la cui mancanza determina una situazione di improponibilità o di improseguibilità dell'azione. Ciò posto va tuttavia considerato che detto consenso può sopravvenire in qualsiasi momento ed è necessario che sussista al momento della decisione ( cfr. Cass. sent. n. 472/23 ).
Ebbene, nella specie la giovane dopo il compimento della maggiore età si è costituita nel CP_1 corso del giudizio di primo grado, ben prima dell'udienza di trattazione, per cui l'azione in esame deve ritenersi validamente proseguita.
Tanto rilevato si deve ancora considerare che alla luce di quanto sin qui evidenziato non sussistevano all'esito del giudizio di primo grado i presupposti per la compensazione delle spese di lite. Ciò in quanto la reciproca soccombenza di cui all'art. 92 c.2 c.p.c. è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi ed il caso di specie non rientra nella suddetta ipotesi. A ciò deve aggiungersi che la questione esaminata non può considerarsi nuova, che non vi è stato un recente mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni esaminate e tantomeno che le parti sono addivenute ad un accordo. Il tutto dovendosi altresì tenere presente che la condotta processuale del non è stata concretamente orientata alla soluzione della vicenda, Pt_1
a fronte della evidente fondatezza della domanda attorea.
Alla luce di quanto esposto l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento allo scaglione compreso tra euro 1.101,00 e 5200,00 euro con esclusione della fase istruttoria ed ai valori minimi in ragione dell'oggetto della questione esaminata,
Non si ritiene che siano stati acquisiti elementi sufficienti ai fine di integrare i presupposti previsti per la condanna richiesta ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
1436/24 emessa dal Tribunale di Benevento il 25.7.24, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
b) condanna il al pagamento delle spese di lite relative al presente grado e liquida le stesse Pt_1 in euro 962,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Napoli, c.c. del 9.7.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Efisia Gaviano)