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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/07/2025, n. 4019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4019 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo generale 811/2021
TRA
C.F e P.I. n. iscritta con lo Parte_1 P.IVA_1 stesso numero presso il Registro delle Imprese di ), in persona dell' avv. David Generali Pt_1
(C.F. n. ), nella qualità di Responsabile del Servizio Procedimenti C.F._1
Giudiziari della Banca e, come tale, munito dei necessari poteri di rappresentanza come da delibera del CDA del 25 marzo 2014 ai sensi del vigente Statuto sociale e della conseguente procura speciale ai rogiti dott. notaio in in data 12 maggio 2014, Rep. n. Persona_1 Pt_1
33190 – Racc. n. 15728, registrata in il 15 maggio 2014 al n. 2401 serie 1T, Pt_1 rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti, allegata all'atto di appello, dall'avv. Ivan
Filippelli (C.F. n. ), presso il cui studio sito in Napoli, alla Piazza G. C.F._2
Bovio, n. 22, elettivamente domicilia;
Appellante principale
E
(C.F. - P. IVA n. ), in persona dell' Controparte_1 P.IVA_2
Amministratore unico e legale rappresentante, sig. , rappresentata Controparte_2
e difesa, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall' avv. Claudio De Feo (C.F. n. ), presso il cui studio in Napoli, alla via C.F._3
1 dei Mille, n. 40, elettivamente domicilia;
Appellata-appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola, n. 1158/2020, pubblicata in data
30.7.2020 e non notificata.
Conclusioni: come da note scritte depositate nelle date dell'11 e del 18.3.2025, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.3.2025, ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 1158/2020, pubblicata in data 30.7.2020, non notificata, il Tribunale di Nola, in parziale accoglimento delle domande proposte dalla società attrice, Parte_2 nei confronti della - volte ad ottenere la Parte_1 dichiarazione di nullità, ai sensi dell'art. 117 TUB, dei contratti di apertura di credito mediante affidamento attinenti al rapporto di conto corrente dedotto in giudizio;
la rideterminazione del saldo dei rapporti di conto corrente intrattenuti con la banca convenuta, previa espunzione di tutti gli addebiti applicati dalla banca in assenza di pattuizione scritta e, dunque, illegittimamente, a titolo di tassi debitori ultralegali, commissioni di massimo scoperto, ulteriori spese e di capitalizzazione trimestrale degli interessi;
la condanna della banca convenuta alla restituzione, in favore della correntista, di quanto indebitamente corrisposto, nonché la condanna della medesima banca convenuta al risarcimento dei danni subiti a seguito della revoca illegittima delle linee di credito precedentemente concesse - così statuiva:
1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto:
“a) Accerta la nullità del contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza n.
3225.79 intestato alla società attrice e dichiara che alla data del 31.12.2012 il saldo di detto conto era di euro 202.665,53 a credito della correntista, anziché di euro 6.178,07 a suo credito;
b) Accerta la validità del contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza n.
6928.57 intestato alla società attrice e dichiara che alla data del 31.12.2012 il saldo di detto conto era di euro zero;
2) Condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a restituire alla in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la somma di euro 196.487,46 a titolo di competenze
2 indebitamente percepite sul conto n. 3225.79, oltre interessi dalla domanda;
3) Rigetta le altre domande proposte dalla società attrice;
4) Condanna la in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, a pagare in favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, le spese di giudizio, che vengono liquidate, al netto della compensazione della metà, in euro 9.100,00, di cui euro 1.100,00 per spese, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv. Claudio De Feo dichiaratosi antistatario;
5) Pone le spese sostenute per la consulenza d'ufficio del dr. , già liquidate con Per_2 separato decreto, definitivamente ed integralmente a carico della banca convenuta;
6) Pone le spese sostenute per la consulenza d'ufficio del dr. , già liquidate con Per_3 separato decreto, definitivamente ed integralmente a carico della società attrice.
La sentenza impugnata si fonda sui seguenti passaggi motivazionali:
- in relazione al conto corrente n. 3225.79, non era stato prodotto in giudizio il relativo contratto, mentre per il conto corrente n. 6928.57 era stato prodotto il contratto, pur se sottoscritto solo dalla correntista;
- pertanto, il contratto relativo al conto n. 3225.79 era da ritenersi nullo per difetto di forma scritta, richiesta dall'art. 117, comma 1, TUB;
ne derivava che tra le varie ipotesi di ricalcolo del conto elaborate dal CTU si doveva optare per quella che si basava sulla nullità totale del contratto e, quindi, sulla espunzione di tutte le competenze non pattuite, sull'applicazione degli interessi al tasso legale, ex art. 1284 c.c. e sull'esclusione totale degli interessi nei trimestri dove era stata riscontrata usura sopravvenuta, per un saldo al 31.12.2012 di €
196.487,46 a credito della correntista, quale differenza tra il saldo bancario (€ 6.178,07 a credito già corrisposto dalla banca alla correntista al momento della chiusura del conto) ed il saldo ricalcolato (€ 202.665,53 a credito della correntista);
- quanto al conto corrente ordinario n. 6928.57, tra le varie ipotesi di ricalcolo elaborate dal
CTU si doveva optare per quella che si basava sulla validità del contratto e, quindi, sull'applicazione di tutte le competenze pattuite, degli interessi convenzionali e sull'esclusione totale degli interessi nei trimestri ove era stata riscontrata usura sopravvenuta, per un saldo al 31.12.2012 di € “0”, quale differenza tra il saldo bancario “0” ed il saldo ricalcolato “0”;
- la domanda della società attrice di risarcimento dei danni subiti per la illegittima revoca
3 degli affidamenti da parte della banca convenuta era infondata in considerazione della legittimità della revoca: ed invero, la comunicazione della banca di azzeramento/recesso delle linee di credito conteneva il preavviso richiesto dall'art. 1845, comma 3, c.c., atteso che gli effetti del recesso (consistenti nell'estinzione del fido e nell'obbligo di restituzione delle somme utilizzate) non erano immediati, ma decorrevano dopo il decorso dei termini contrattuali o di legge;
inoltre, la banca non aveva violato i principi di buona fede e correttezza, in quanto la CTU espletata giungeva alla conclusione che “in base ai dati rilevati dagli estratti conto e alle analisi econometriche svolte, pur constatando elementi che denotavano una buona dinamicità finanziaria dell'azienda correntista (rilevabile su entrambi
i conti correnti analizzati), erano emerse situazioni di probabile tensione finanziaria rilevabili da un eccesso di utilizzo extra fido, sia in termini di numero giorni di sconfinamento sia in termini di importo di sconfinamento… La suddetta tensione finanziaria può determinare un declassamento del merito del credito dell'azienda, fino all'azzeramento degli affidamenti concessi se la situazione finanziaria negativa non avesse avuto carattere di sporadicità e perdurasse, nella propria manifestazione, per un lungo periodo di tempo”.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza n. 1158/2020, pubblicata in data 30.7.2020, non notificata, la
[...]
ha proposto tempestivo appello, con atto di citazione Parte_1 notificato in data 24.2.2021 alla chiedendo di: Parte_2
1) Accogliere il gravame e riformare la sentenza di primo grado nelle parti e nei capi del dispositivo censurate per i motivi di cui alla narrativa e condannare la società appellata alla restituzione delle somme già versate dalla in esecuzione della sentenza di Pt_1 primo grado;
2) Condannare l'avv. Claudio De Feo, dichiaratosi antistatario delle spese legali, alla restituzione delle somme liquidate in sentenza e versate dalla banca pari a € 9.100,00, di cui € 1000,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge e spese generali nella misura del
15%, oltre interessi ex art. 1284, IV co c.p.c.;
3) Con vittoria di spese e competenze di lite.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la che ha Controparte_1 resistito all'appello della banca, di cui ha chiesto il rigetto;
nel contempo, ha spiegato appello incidentale al fine di impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto legittima la revoca degli affidamenti, da parte della banca, nonché nella parte in cui aveva
4 compensato parzialmente le spese di lite, in luogo di porle interamente a carico della banca, e ha concluso chiedendo di:
1) accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca degli affidamenti da parte della
[...]
Parte_1
2) conseguentemente condannare la al risarcimento Parte_1 dei danni subiti a causa della illegittima revoca degli affidamenti, da determinarsi in base alla differenza dei bilanci degli anni 2012 e 2013 ovvero, in via subordinata, in via equitativa;
3) con vittoria delle spese di lite.
In via istruttoria ha chiesto di disporre consulenza tecnico economico-finanziaria al fine di quantificare la perdita del valore della produzione e la perdita di esercizio avvenuta nel periodo coincidente con la revoca degli affidamenti, mediante comparazione dei bilanci societari allegati.
Transitata la causa dalla Settima Sezione Civile alla Terza Sezione Civile, a seguito di un provvedimento della Presidente della Corte di Appello di riequilibrio dei ruoli delle sezioni civili, all'esito delle note di trattazione scritta depositate dalle parti nelle date dell'11 e 18 marzo 2025, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 marzo 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con ordinanza depositata in data 21.3.2025, comunicata in pari data, con la quale sono stati concessi i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Analisi dei motivi di appello principale.
C1. Con il primo motivo d'appello principale, la banca ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 3225.79, affermava che il relativo contratto non era stata prodotto in giudizio dalla e, pertanto, Pt_1 era da ritenere nullo per difetto di forma scritta, ex art. 117 TUB. Ne derivava – affermava ancora il Tribunale – che, tra le svariate ipotesi di ricalcolo del saldo del conto corrente n.
3225.79, doveva optarsi per quella che si basava sulla nullità totale del contratto e, quindi, sulla espunzione di tutte le competenze non pattuite, sull'applicazione degli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. e sull'esclusione totale degli interessi nei trimestri in cui era stata riscontrata usura sopravvenuta secondo la formula della Banca d'Italia, per un saldo al
31.12.2012 di € 196.487,46 a credito della correntista, quale differenza tra il saldo bancario (€
6.178,07 a credito della correntista, già corrisposto dalla banca al momento della chiusura del
5 conto) ed il saldo ricalcolato (€ 202.665,53 a credito della correntista).
La banca appellante ha dedotto che il primo giudice, in violazione dei principi in materia di riparto dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., aveva posto a suo carico l'onere di provare l'esistenza del contratto di apertura del conto corrente n. 3225.79, e, muovendo dalla premessa che la banca non aveva assolto al suo onere probatorio, aveva scelto tra le due ipotesi di ricostruzione del rapporto n. 3225.79 elaborate dal CTU quella che assumeva nullo il contratto di conto corrente, perché non stipulato in forma scritta, espungendo tutti gli addebiti effettuati dalla banca a titolo di interessi corrispettivi, di mora, cms, civ, ecc.
La banca appellante ha rilevato che l'onere di depositare il contratto era, invece, a carico della correntista e, poiché essa non lo aveva assolto, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda di ripetizione degli addebiti asseritamente illegittimi effettuati sul conto corrente ordinario n. 3225.79, proprio perché la società correntista, non depositando il contratto, non aveva dimostrato la mancanza di causa debendi degli addebitati annotati dalla banca sul predetto conto;
in subordine, avrebbe dovuto scegliere l'ipotesi di ricalcolo del saldo che prevedeva la validità del contratto e precisamente la ricostruzione 4 e 4.1.
Il motivo di appello è infondato.
Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole.
Tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si modula diversamente in due ipotesi particolari, in cui il correntista alleghi la conclusione del contratto di conto corrente in forma orale o per fatti concludenti: ed invero, ove tali allegazioni siano incontestate tra le parti, il giudice deve dare atto dell'integrale nullità del negozio;
ove, invece, tali allegazioni relative alla conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti siano contestate dalla banca (che, quindi, sostenga la valida conclusione del negozio in forma scritta), non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare (cass. civ., 9.3.2021, n. 6480).
Sulla base dei principi appena espressi, dai quali non vi è motivo di discostarsi, a fronte delle allegazioni della società correntista, attrice in primo grado, in ordine alla mancata stipula in forma scritta del contratto di conto corrente n. 3225.79, l'onere di depositare tale contratto in
6 giudizio si ribaltava sulla banca che, invece, negava la mancanza di forma scritta del suddetto contratto. Tale onere probatorio, però, non è stato assolto dalla banca.
Ed il mancato assolvimento dell'onere della prova, ribaltato sulla banca, comporta che il rapporto di conto corrente n. 3225.79 debba essere ricostruito applicando gli interessi al tasso legale codicistico, escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori senza applicare nessuna capitalizzazione, nonché escludendo tutte le spese e le commissioni per le quali non vi è prova di pattuizione scritta, quindi, nel senso in cui ha operato il primo giudice.
C.2.Con il secondo motivo di appello principale, la banca appellante ha impugnato la sentenza di primo grado per averla condannata alla ripetizione in favore della correntista del saldo del conto corrente n. 3225.79 rideterminato dal CTU, e, segnatamente, della somma di €
196.487,46, oltre interessi, senza che la correntista avesse provato il pagamento della somma di cui ha chiesto ed ottenuto la restituzione.
Il motivo di appello – che, contrariamente a quanto eccepito dall'appellata, deve ritenersi ammissibile, ex art. 345 c.p.c., perché introduce una questione relativa alle condizioni dell'azione di ripetizione di indebito, o, comunque, relativa ai suoi elementi costituivi, e, quindi, una questione anche rilevabile d'ufficio - è infondato.
Ed invero, in linea generale, ai fini dell'esercizio dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033
c.c., occorre che sia stato effettuato un pagamento indebito, cioè che il solvens abbia eseguito una prestazione di dare in virtù di un titolo giuridico che risulti a posteriori invalido o inesistente, la quale abbia comportato uno spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens
(cfr. cass. civ., 2.4.1982, n. 2029): tale situazione, nel contratto di apertura di credito in conto corrente, non si verifica per effetto della mera annotazione in conto d'interessi o altre poste passive sulla base di una clausola illegittima, la quale non dà luogo ad un'immediata attribuzione in favore della banca, trovando applicazione l'art. 1823, primo comma, c.c., ai sensi del quale i crediti derivanti dalle reciproche rimesse si considerano indisponibili ed inesigibili fino alla chiusura del conto. Pertanto, uno spostamento patrimoniale suscettibile di ripetizione si verifica soltanto a seguito della cessazione del rapporto, in caso di estinzione del debito corrispondente al saldo di chiusura, nel cui calcolo siano stati computati gl'interessi non dovuti (cass. civ., sez. un., 16.7.2025, n. 19750, in motivazione). Nel caso di specie, non è circostanza contestata che la società correntista, come allegato nell'atto di citazione, in data
31.12.2012, a seguito dell'atteggiamento della banca che revocava tutti gli affidamenti concessi, abbia proceduto alla chiusura sia del rapporto di conto corrente n. 3225.79, che
7 presentava a quella data un saldo di € 6.178,07 a credito della correntista, che del rapporto di conto corrente n. 6928.57, che presentava un saldo negativo di 148.068,48, che veniva azzerato mediante il versamento dell'importo corrispondente. Peraltro, dell'intervenuta chiusura dei conti correnti dava atto anche il giudice di primo grado nella sentenza impugnata, nella parte in cui (pag. 4) affermava che il saldo del conto corrente n. 3225.79, alla data del
31.12.2012, presentava un saldo di € 196.487,46, pari alla differenza tra il saldo banca di €
6.187,46, “già corrisposto dalla banca al momento della chiusura del conto”, ed il saldo ricalcolato di € 202.655,53 a credito della correntista.
Pertanto, con la chiusura del conto corrente n. 3225.79, in data 31.12.2012, si verifica uno spostamento patrimoniale in favore della banca, che consente alla correntista di agire nei confronti di quest'ultima per chiedere la ripetizione del saldo del conto corrente alla cui formazione hanno concorso tutti gli addebiti illegittimi applicati dalla banca ed espunti ai fini della rideterminazione del saldo.
D. Analisi dei motivi di appello incidentale
I primi due motivi di appello incidentale censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui riteneva la legittimità della revoca degli affidamenti comunicata dalla banca con lettera del
28.11.2012.
D.1. In particolare, con il primo motivo di appello incidentale, la società ha Controparte_1 censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice, nonostante il tenore della comunicazione della revoca degli affidamenti lasciasse emergere l'immediatezza della revoca
(“Abbiamo provveduto a ridurre le seguenti linee di credito che a suo tempo vi sono state concesse”), rinveniva nella predetta comunicazione un non meglio specificato “preavviso” alla correntista, ex art. 1845, comma 3, c.c., con conseguente esclusione del diritto al risarcimento dei danni.
D.2. Con il secondo motivo di appello incidentale, la società appellata, dopo aver premesso che la Corte di Cassazione, nel tempo, aveva via via ristretto l'ambito di operatività del diritto di recesso dagli affidamenti a tempo indeterminato - che l'art. 1843, comma 3, c.c., ancorava solo ad un preavviso minimo di quindici giorni - precisando che la revoca, in ogni caso, è illegittima quando riveste i caratteri dell'arbitrarietà e dell'imprevedibilità, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, sulla base della CTU appositamente espletata dal consulente dr. riteneva che la revoca degli affidamenti era giustificata da Per_3 una situazione di “tensione finanziaria” della società finanziata.
8 La società appellante incidentale, di contro, ha dedotto che, per la natura dell'attività svolta
(commercio di carne), aveva da sempre un'economia ciclica, per cui aveva necessità di grandi liquidità nei periodi immediatamente precedenti a quelli di maggiore vendita (che erano i periodi natalizi e pasquali), al fine di acquistare e lavorare i prodotti da immettere sul mercato, per poi recuperare nel mese di gennaio e in quello successivo al periodo pasquale, tanto che lo stesso CTU, dr. confermava la “buona dinamicità finanziaria della società Per_3 correntista”, circostanza trascurata dal Tribunale, che dava, invece, unicamente peso al breve periodo di “probabile tensione finanziaria” connaturale all'attività produttiva della società correntista.
L'appellante incidentale ha dedotto che, al momento della revoca degli affidamenti, essa aveva una situazione economica inalterata, non aveva nessuna segnalazione nelle banche dati, non era stata destinataria di pignoramenti, né la banca aveva mai richiesto il rientro dallo sconfinamento di conto corrente;
anzi, pochi mesi prima essa aveva portato a termine una ricapitalizzazione sociale per € 90.000,00, mediante versamento diretto dei due soci per €
45.000 ciascuno.
Pertanto, l'appellante incidentale ha concluso perché fosse dichiarata illegittima la revoca degli affidamenti, perché arbitraria ed in violazione del principio di buona fede, e la
[...] fosse condannata al risarcimento dei danni, ex artt. 1337, 1338, Parte_1
1366 e 1375 c.c., da quantificarsi in base alla differenza dei bilanci degli anni 2012-2013 o, in subordine, in via equitativa.
D.3. Il terzo motivo di appello incidentale impugna la sentenza nella parte relativa alla regolamentazione delle spese processuali e della CTU espletata dal dr. Per_3
D.4. I primi due motivi di appello incidentale sono inammissibili per carenza di interesse, in quanto, anche ove fossero accolti e si ritenesse illegittima la revoca degli affidamenti disposta dalla banca, la domanda di risarcimento danni per revoca illegittima degli affidamenti non potrebbe, comunque, essere accolta per la mancanza di prova dei danni lamentati.
In proposito, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (pagg. 21 e ss.) la società correntista, odierna appellante incidentale, deduceva che la revoca degli affidamenti avvenuta in modo arbitrario ed imprevisto con la comunicazione del 28.11.2012 le aveva cagionato, sotto il profilo del danno emergente, ingenti danni economici, perché era addivenuta, suo malgrado, alla stipula e all'esecuzione di contratti di acquisto di carne oggettivamente svantaggiosi, in ragione della perdita di potere economico in fase di
9 contrattazione.
Quanto al danno da lucro cessante cagionatole dalla revoca arbitraria degli affidamenti, la società correntista lo individuava nella differenza dei ricavi di bilancio 2012/2023.
La società correntista allegava, poi, di aver subito anche danni non patrimoniali, perché la situazione determinatasi a seguito della revoca degli affidamenti aveva inciso negativamente sulla sua immagine e sulla sua reputazione commerciale.
La società correntista, nella comparsa di risposta depositata in grado di appello, in sede di appello incidentale, con riferimento al danno da lucro cessante, ha precisato, riprendendo considerazioni svolte nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata in primo grado, che dall'analisi del suo bilancio 2013, riferito all'anno 2012, comparato con il bilancio
2012, riferito all'anno 2011, la perdita di esercizio, conseguente alla revoca degli affidamenti, era quantificabile in € 712.276,00, pari alla differenza tra il valore dei ricavi, delle vendite e delle prestazione del bilancio 2012 ed il valore dei ricavi, delle vendite e delle prestazioni del bilancio 2013; l'importo aumentava a € 1.001.552,00 se si fosse considerato quale parametro la minore produzione dovuta all'abbattimento dei costi.
La società correntista, appellante incidentale, a fondamento della sua domanda risarcitoria, ha evidenziato che il suo trend di crescita economica, in particolare di crescita del valore della produzione, risultava interrotto solo nell'anno 2012 (bilancio 2013), mentre nei precedenti tre anni si era registrata una costante crescita patrimoniale, che era coincisa con una maggiore esposizione debitoria e presenza sul mercato;
la minore liquidità economica, conseguente alla revoca degli affidamenti, aveva oggettivamente ridotto la sua capacità di acquisto per materie prime, sussidiarie, di consumi e per il personale, con la conseguenza di una sua minore presenza sul mercato ed una minore commercializzazione dei propri prodotti, che, pertanto, avevano perso di valore.
Orbene, le allegazioni relative al danno emergente, che sarebbe conseguito dalla conclusione di contratti a condizioni svantaggiose, per la perdita di potere economico in fase di contrattazione, sono generiche e non circostanziate, perché non contengono nessun riferimento concreto e preciso ai contratti che sarebbero stati conclusi a condizioni svantaggiose, ai termini svantaggiosi delle condizioni e, quindi, ai danni che ne sarebbero derivati.
Quanto al danno da lucro cessante, consistente nella differenza tra il valore dei ricavi dell'anno 2011 (bilancio 2012) ed il valore dei ricavi dell'anno 2012 (bilancio 2013), non vi è
10 nessuna prova che la predetta differenza sia dovuta proprio alla revoca degli affidamenti comunicati dalla banca con lettera del 28.11.2012, notificata il 6.12.2012, e non invece ad altre cause, quali, ad esempio, l'andamento del mercato, e ciò soprattutto ove si consideri che:
a) la società odierna appellante incidentale, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
(pag. 6), depositata nel giudizio di primo grado, al fine di contestare le allegazioni della banca che giustificava la revoca degli affidamenti con il deterioramento della sua situazione patrimoniale, deduceva che “il deterioramento della posizione patrimoniale del 2011 rientra nella normale riduzione degli affari, dovuta all'andamento ciclico del mercato e al persistere di un generale stato di crisi, che ha trasversalmente interessato anche la società attrice”, e, pertanto, nulla esclude che lo stato di crisi del mercato, già esistente nell'anno 2011, si sia aggravato nell'anno 2012; b) la revoca degli affidamenti era disposta dalla banca solo alla fine dell'anno 2012, con la comunicazione del 28.11.2012, ricevuta in data 6.12.2012, sicché appare inverosimile che abbia cagionato nell'anno 2012 una così vistosa riduzione di ricavi rispetto all'anno 2011, pari a € 712.276,00; c) la società appellante incidentale ha prodotto in giudizio oltre al bilancio 2013, riferito all'anno 2012, solo bilanci precedenti (bilanci 2010,
2011, 2012), ma non anche bilanci successivi, per cui non è dato sapere quale sia stato, e se vi sia stato, il trend di crescita e di guadagno della società negli anni immediatamente successivi alla revoca degli affidamenti.
Dalle considerazioni che precedono deve concludersi che non è stata acquisita la prova del nesso di causalità tra la revoca degli affidamenti e la contrazione dei ricavi subita dalla società appellante incidentale nell'anno 2012, per cui non vi sono i presupposti per l'ammissione di alcuna CTU volta alla quantificazione dei presunti danni.
Infine, anche i dedotti danni non patrimoniali per lesione dell'immagine e della reputazione commerciale della società appellante incidentale sono rimasti sforniti di qualsivoglia prova.
D.5. Con l'ultimo motivo di appello incidentale la società si duole del fatto Controparte_1 che il primo giudice abbia condannato la banca a pagare le spese di lite in suo favore solo in ragione di un mezzo, compensando la residua metà, e che abbia posto a suo carico le spese della CTU del dr. Vacca (volta a verificare la legittimità della revoca degli affidamenti) e ha dedotto che “la natura della vicenda, che in ogni caso riconosce un comportamento illegittimo di ”, avrebbe dovuto condurre all'applicazione dell'art. 91 Parte_1
c.p.c. in luogo dell'art. 92 c.p.c.
Il terzo motivo di appello incidentale è infondato, perché il rigetto della domanda della
11 correntista di risarcimento danni per revoca illegittima degli affidamenti, pronunciato dal primo giudice e confermato in questa sede, determinando una soccombenza reciproca delle parti nel giudizio di primo grado, giustifica pienamente la compensazione parziale, in ragione di un mezzo, delle spese del giudizio di primo grado, con la condanna della banca al pagamento della residua metà in favore della società . Controparte_1
Allo stesso modo, le spese della CTU espletata dal consulente dr. funzionale alla Per_3 domanda di risarcimento danni da revoca illegittima degli affidamenti, devono essere poste a carico della società , soccombente in relazione alla predetta domanda. Controparte_1
E. Le spese processuali
Le spese del giudizio di appello devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, ex art. 92 c.p.c., non essendo stato accolto né
l'appello principale, né l'appello incidentale.
In considerazione del rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, rispettivamente, per la proposizione dell'appello principale e dell'appello incidentale, a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto dalla nei Parte_1 confronti della avverso la sentenza del Tribunale di Nola, n. Controparte_1
1158/2020, pubblicata in data 30.7.2020, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione:
1) Rigetta l'appello principale proposto dalla Parte_1
2) Rigetta l'appello incidentale proposto dalla società Controparte_1
3) Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello;
4) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, rispettivamente, per la proposizione dell'appello principale
12 e dell'appello incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 23.7.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa. Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo generale 811/2021
TRA
C.F e P.I. n. iscritta con lo Parte_1 P.IVA_1 stesso numero presso il Registro delle Imprese di ), in persona dell' avv. David Generali Pt_1
(C.F. n. ), nella qualità di Responsabile del Servizio Procedimenti C.F._1
Giudiziari della Banca e, come tale, munito dei necessari poteri di rappresentanza come da delibera del CDA del 25 marzo 2014 ai sensi del vigente Statuto sociale e della conseguente procura speciale ai rogiti dott. notaio in in data 12 maggio 2014, Rep. n. Persona_1 Pt_1
33190 – Racc. n. 15728, registrata in il 15 maggio 2014 al n. 2401 serie 1T, Pt_1 rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti, allegata all'atto di appello, dall'avv. Ivan
Filippelli (C.F. n. ), presso il cui studio sito in Napoli, alla Piazza G. C.F._2
Bovio, n. 22, elettivamente domicilia;
Appellante principale
E
(C.F. - P. IVA n. ), in persona dell' Controparte_1 P.IVA_2
Amministratore unico e legale rappresentante, sig. , rappresentata Controparte_2
e difesa, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall' avv. Claudio De Feo (C.F. n. ), presso il cui studio in Napoli, alla via C.F._3
1 dei Mille, n. 40, elettivamente domicilia;
Appellata-appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola, n. 1158/2020, pubblicata in data
30.7.2020 e non notificata.
Conclusioni: come da note scritte depositate nelle date dell'11 e del 18.3.2025, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.3.2025, ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 1158/2020, pubblicata in data 30.7.2020, non notificata, il Tribunale di Nola, in parziale accoglimento delle domande proposte dalla società attrice, Parte_2 nei confronti della - volte ad ottenere la Parte_1 dichiarazione di nullità, ai sensi dell'art. 117 TUB, dei contratti di apertura di credito mediante affidamento attinenti al rapporto di conto corrente dedotto in giudizio;
la rideterminazione del saldo dei rapporti di conto corrente intrattenuti con la banca convenuta, previa espunzione di tutti gli addebiti applicati dalla banca in assenza di pattuizione scritta e, dunque, illegittimamente, a titolo di tassi debitori ultralegali, commissioni di massimo scoperto, ulteriori spese e di capitalizzazione trimestrale degli interessi;
la condanna della banca convenuta alla restituzione, in favore della correntista, di quanto indebitamente corrisposto, nonché la condanna della medesima banca convenuta al risarcimento dei danni subiti a seguito della revoca illegittima delle linee di credito precedentemente concesse - così statuiva:
1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto:
“a) Accerta la nullità del contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza n.
3225.79 intestato alla società attrice e dichiara che alla data del 31.12.2012 il saldo di detto conto era di euro 202.665,53 a credito della correntista, anziché di euro 6.178,07 a suo credito;
b) Accerta la validità del contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza n.
6928.57 intestato alla società attrice e dichiara che alla data del 31.12.2012 il saldo di detto conto era di euro zero;
2) Condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a restituire alla in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la somma di euro 196.487,46 a titolo di competenze
2 indebitamente percepite sul conto n. 3225.79, oltre interessi dalla domanda;
3) Rigetta le altre domande proposte dalla società attrice;
4) Condanna la in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, a pagare in favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, le spese di giudizio, che vengono liquidate, al netto della compensazione della metà, in euro 9.100,00, di cui euro 1.100,00 per spese, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv. Claudio De Feo dichiaratosi antistatario;
5) Pone le spese sostenute per la consulenza d'ufficio del dr. , già liquidate con Per_2 separato decreto, definitivamente ed integralmente a carico della banca convenuta;
6) Pone le spese sostenute per la consulenza d'ufficio del dr. , già liquidate con Per_3 separato decreto, definitivamente ed integralmente a carico della società attrice.
La sentenza impugnata si fonda sui seguenti passaggi motivazionali:
- in relazione al conto corrente n. 3225.79, non era stato prodotto in giudizio il relativo contratto, mentre per il conto corrente n. 6928.57 era stato prodotto il contratto, pur se sottoscritto solo dalla correntista;
- pertanto, il contratto relativo al conto n. 3225.79 era da ritenersi nullo per difetto di forma scritta, richiesta dall'art. 117, comma 1, TUB;
ne derivava che tra le varie ipotesi di ricalcolo del conto elaborate dal CTU si doveva optare per quella che si basava sulla nullità totale del contratto e, quindi, sulla espunzione di tutte le competenze non pattuite, sull'applicazione degli interessi al tasso legale, ex art. 1284 c.c. e sull'esclusione totale degli interessi nei trimestri dove era stata riscontrata usura sopravvenuta, per un saldo al 31.12.2012 di €
196.487,46 a credito della correntista, quale differenza tra il saldo bancario (€ 6.178,07 a credito già corrisposto dalla banca alla correntista al momento della chiusura del conto) ed il saldo ricalcolato (€ 202.665,53 a credito della correntista);
- quanto al conto corrente ordinario n. 6928.57, tra le varie ipotesi di ricalcolo elaborate dal
CTU si doveva optare per quella che si basava sulla validità del contratto e, quindi, sull'applicazione di tutte le competenze pattuite, degli interessi convenzionali e sull'esclusione totale degli interessi nei trimestri ove era stata riscontrata usura sopravvenuta, per un saldo al 31.12.2012 di € “0”, quale differenza tra il saldo bancario “0” ed il saldo ricalcolato “0”;
- la domanda della società attrice di risarcimento dei danni subiti per la illegittima revoca
3 degli affidamenti da parte della banca convenuta era infondata in considerazione della legittimità della revoca: ed invero, la comunicazione della banca di azzeramento/recesso delle linee di credito conteneva il preavviso richiesto dall'art. 1845, comma 3, c.c., atteso che gli effetti del recesso (consistenti nell'estinzione del fido e nell'obbligo di restituzione delle somme utilizzate) non erano immediati, ma decorrevano dopo il decorso dei termini contrattuali o di legge;
inoltre, la banca non aveva violato i principi di buona fede e correttezza, in quanto la CTU espletata giungeva alla conclusione che “in base ai dati rilevati dagli estratti conto e alle analisi econometriche svolte, pur constatando elementi che denotavano una buona dinamicità finanziaria dell'azienda correntista (rilevabile su entrambi
i conti correnti analizzati), erano emerse situazioni di probabile tensione finanziaria rilevabili da un eccesso di utilizzo extra fido, sia in termini di numero giorni di sconfinamento sia in termini di importo di sconfinamento… La suddetta tensione finanziaria può determinare un declassamento del merito del credito dell'azienda, fino all'azzeramento degli affidamenti concessi se la situazione finanziaria negativa non avesse avuto carattere di sporadicità e perdurasse, nella propria manifestazione, per un lungo periodo di tempo”.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza n. 1158/2020, pubblicata in data 30.7.2020, non notificata, la
[...]
ha proposto tempestivo appello, con atto di citazione Parte_1 notificato in data 24.2.2021 alla chiedendo di: Parte_2
1) Accogliere il gravame e riformare la sentenza di primo grado nelle parti e nei capi del dispositivo censurate per i motivi di cui alla narrativa e condannare la società appellata alla restituzione delle somme già versate dalla in esecuzione della sentenza di Pt_1 primo grado;
2) Condannare l'avv. Claudio De Feo, dichiaratosi antistatario delle spese legali, alla restituzione delle somme liquidate in sentenza e versate dalla banca pari a € 9.100,00, di cui € 1000,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge e spese generali nella misura del
15%, oltre interessi ex art. 1284, IV co c.p.c.;
3) Con vittoria di spese e competenze di lite.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la che ha Controparte_1 resistito all'appello della banca, di cui ha chiesto il rigetto;
nel contempo, ha spiegato appello incidentale al fine di impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto legittima la revoca degli affidamenti, da parte della banca, nonché nella parte in cui aveva
4 compensato parzialmente le spese di lite, in luogo di porle interamente a carico della banca, e ha concluso chiedendo di:
1) accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca degli affidamenti da parte della
[...]
Parte_1
2) conseguentemente condannare la al risarcimento Parte_1 dei danni subiti a causa della illegittima revoca degli affidamenti, da determinarsi in base alla differenza dei bilanci degli anni 2012 e 2013 ovvero, in via subordinata, in via equitativa;
3) con vittoria delle spese di lite.
In via istruttoria ha chiesto di disporre consulenza tecnico economico-finanziaria al fine di quantificare la perdita del valore della produzione e la perdita di esercizio avvenuta nel periodo coincidente con la revoca degli affidamenti, mediante comparazione dei bilanci societari allegati.
Transitata la causa dalla Settima Sezione Civile alla Terza Sezione Civile, a seguito di un provvedimento della Presidente della Corte di Appello di riequilibrio dei ruoli delle sezioni civili, all'esito delle note di trattazione scritta depositate dalle parti nelle date dell'11 e 18 marzo 2025, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 marzo 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con ordinanza depositata in data 21.3.2025, comunicata in pari data, con la quale sono stati concessi i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Analisi dei motivi di appello principale.
C1. Con il primo motivo d'appello principale, la banca ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 3225.79, affermava che il relativo contratto non era stata prodotto in giudizio dalla e, pertanto, Pt_1 era da ritenere nullo per difetto di forma scritta, ex art. 117 TUB. Ne derivava – affermava ancora il Tribunale – che, tra le svariate ipotesi di ricalcolo del saldo del conto corrente n.
3225.79, doveva optarsi per quella che si basava sulla nullità totale del contratto e, quindi, sulla espunzione di tutte le competenze non pattuite, sull'applicazione degli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. e sull'esclusione totale degli interessi nei trimestri in cui era stata riscontrata usura sopravvenuta secondo la formula della Banca d'Italia, per un saldo al
31.12.2012 di € 196.487,46 a credito della correntista, quale differenza tra il saldo bancario (€
6.178,07 a credito della correntista, già corrisposto dalla banca al momento della chiusura del
5 conto) ed il saldo ricalcolato (€ 202.665,53 a credito della correntista).
La banca appellante ha dedotto che il primo giudice, in violazione dei principi in materia di riparto dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., aveva posto a suo carico l'onere di provare l'esistenza del contratto di apertura del conto corrente n. 3225.79, e, muovendo dalla premessa che la banca non aveva assolto al suo onere probatorio, aveva scelto tra le due ipotesi di ricostruzione del rapporto n. 3225.79 elaborate dal CTU quella che assumeva nullo il contratto di conto corrente, perché non stipulato in forma scritta, espungendo tutti gli addebiti effettuati dalla banca a titolo di interessi corrispettivi, di mora, cms, civ, ecc.
La banca appellante ha rilevato che l'onere di depositare il contratto era, invece, a carico della correntista e, poiché essa non lo aveva assolto, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda di ripetizione degli addebiti asseritamente illegittimi effettuati sul conto corrente ordinario n. 3225.79, proprio perché la società correntista, non depositando il contratto, non aveva dimostrato la mancanza di causa debendi degli addebitati annotati dalla banca sul predetto conto;
in subordine, avrebbe dovuto scegliere l'ipotesi di ricalcolo del saldo che prevedeva la validità del contratto e precisamente la ricostruzione 4 e 4.1.
Il motivo di appello è infondato.
Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole.
Tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si modula diversamente in due ipotesi particolari, in cui il correntista alleghi la conclusione del contratto di conto corrente in forma orale o per fatti concludenti: ed invero, ove tali allegazioni siano incontestate tra le parti, il giudice deve dare atto dell'integrale nullità del negozio;
ove, invece, tali allegazioni relative alla conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti siano contestate dalla banca (che, quindi, sostenga la valida conclusione del negozio in forma scritta), non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare (cass. civ., 9.3.2021, n. 6480).
Sulla base dei principi appena espressi, dai quali non vi è motivo di discostarsi, a fronte delle allegazioni della società correntista, attrice in primo grado, in ordine alla mancata stipula in forma scritta del contratto di conto corrente n. 3225.79, l'onere di depositare tale contratto in
6 giudizio si ribaltava sulla banca che, invece, negava la mancanza di forma scritta del suddetto contratto. Tale onere probatorio, però, non è stato assolto dalla banca.
Ed il mancato assolvimento dell'onere della prova, ribaltato sulla banca, comporta che il rapporto di conto corrente n. 3225.79 debba essere ricostruito applicando gli interessi al tasso legale codicistico, escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori senza applicare nessuna capitalizzazione, nonché escludendo tutte le spese e le commissioni per le quali non vi è prova di pattuizione scritta, quindi, nel senso in cui ha operato il primo giudice.
C.2.Con il secondo motivo di appello principale, la banca appellante ha impugnato la sentenza di primo grado per averla condannata alla ripetizione in favore della correntista del saldo del conto corrente n. 3225.79 rideterminato dal CTU, e, segnatamente, della somma di €
196.487,46, oltre interessi, senza che la correntista avesse provato il pagamento della somma di cui ha chiesto ed ottenuto la restituzione.
Il motivo di appello – che, contrariamente a quanto eccepito dall'appellata, deve ritenersi ammissibile, ex art. 345 c.p.c., perché introduce una questione relativa alle condizioni dell'azione di ripetizione di indebito, o, comunque, relativa ai suoi elementi costituivi, e, quindi, una questione anche rilevabile d'ufficio - è infondato.
Ed invero, in linea generale, ai fini dell'esercizio dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033
c.c., occorre che sia stato effettuato un pagamento indebito, cioè che il solvens abbia eseguito una prestazione di dare in virtù di un titolo giuridico che risulti a posteriori invalido o inesistente, la quale abbia comportato uno spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens
(cfr. cass. civ., 2.4.1982, n. 2029): tale situazione, nel contratto di apertura di credito in conto corrente, non si verifica per effetto della mera annotazione in conto d'interessi o altre poste passive sulla base di una clausola illegittima, la quale non dà luogo ad un'immediata attribuzione in favore della banca, trovando applicazione l'art. 1823, primo comma, c.c., ai sensi del quale i crediti derivanti dalle reciproche rimesse si considerano indisponibili ed inesigibili fino alla chiusura del conto. Pertanto, uno spostamento patrimoniale suscettibile di ripetizione si verifica soltanto a seguito della cessazione del rapporto, in caso di estinzione del debito corrispondente al saldo di chiusura, nel cui calcolo siano stati computati gl'interessi non dovuti (cass. civ., sez. un., 16.7.2025, n. 19750, in motivazione). Nel caso di specie, non è circostanza contestata che la società correntista, come allegato nell'atto di citazione, in data
31.12.2012, a seguito dell'atteggiamento della banca che revocava tutti gli affidamenti concessi, abbia proceduto alla chiusura sia del rapporto di conto corrente n. 3225.79, che
7 presentava a quella data un saldo di € 6.178,07 a credito della correntista, che del rapporto di conto corrente n. 6928.57, che presentava un saldo negativo di 148.068,48, che veniva azzerato mediante il versamento dell'importo corrispondente. Peraltro, dell'intervenuta chiusura dei conti correnti dava atto anche il giudice di primo grado nella sentenza impugnata, nella parte in cui (pag. 4) affermava che il saldo del conto corrente n. 3225.79, alla data del
31.12.2012, presentava un saldo di € 196.487,46, pari alla differenza tra il saldo banca di €
6.187,46, “già corrisposto dalla banca al momento della chiusura del conto”, ed il saldo ricalcolato di € 202.655,53 a credito della correntista.
Pertanto, con la chiusura del conto corrente n. 3225.79, in data 31.12.2012, si verifica uno spostamento patrimoniale in favore della banca, che consente alla correntista di agire nei confronti di quest'ultima per chiedere la ripetizione del saldo del conto corrente alla cui formazione hanno concorso tutti gli addebiti illegittimi applicati dalla banca ed espunti ai fini della rideterminazione del saldo.
D. Analisi dei motivi di appello incidentale
I primi due motivi di appello incidentale censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui riteneva la legittimità della revoca degli affidamenti comunicata dalla banca con lettera del
28.11.2012.
D.1. In particolare, con il primo motivo di appello incidentale, la società ha Controparte_1 censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice, nonostante il tenore della comunicazione della revoca degli affidamenti lasciasse emergere l'immediatezza della revoca
(“Abbiamo provveduto a ridurre le seguenti linee di credito che a suo tempo vi sono state concesse”), rinveniva nella predetta comunicazione un non meglio specificato “preavviso” alla correntista, ex art. 1845, comma 3, c.c., con conseguente esclusione del diritto al risarcimento dei danni.
D.2. Con il secondo motivo di appello incidentale, la società appellata, dopo aver premesso che la Corte di Cassazione, nel tempo, aveva via via ristretto l'ambito di operatività del diritto di recesso dagli affidamenti a tempo indeterminato - che l'art. 1843, comma 3, c.c., ancorava solo ad un preavviso minimo di quindici giorni - precisando che la revoca, in ogni caso, è illegittima quando riveste i caratteri dell'arbitrarietà e dell'imprevedibilità, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, sulla base della CTU appositamente espletata dal consulente dr. riteneva che la revoca degli affidamenti era giustificata da Per_3 una situazione di “tensione finanziaria” della società finanziata.
8 La società appellante incidentale, di contro, ha dedotto che, per la natura dell'attività svolta
(commercio di carne), aveva da sempre un'economia ciclica, per cui aveva necessità di grandi liquidità nei periodi immediatamente precedenti a quelli di maggiore vendita (che erano i periodi natalizi e pasquali), al fine di acquistare e lavorare i prodotti da immettere sul mercato, per poi recuperare nel mese di gennaio e in quello successivo al periodo pasquale, tanto che lo stesso CTU, dr. confermava la “buona dinamicità finanziaria della società Per_3 correntista”, circostanza trascurata dal Tribunale, che dava, invece, unicamente peso al breve periodo di “probabile tensione finanziaria” connaturale all'attività produttiva della società correntista.
L'appellante incidentale ha dedotto che, al momento della revoca degli affidamenti, essa aveva una situazione economica inalterata, non aveva nessuna segnalazione nelle banche dati, non era stata destinataria di pignoramenti, né la banca aveva mai richiesto il rientro dallo sconfinamento di conto corrente;
anzi, pochi mesi prima essa aveva portato a termine una ricapitalizzazione sociale per € 90.000,00, mediante versamento diretto dei due soci per €
45.000 ciascuno.
Pertanto, l'appellante incidentale ha concluso perché fosse dichiarata illegittima la revoca degli affidamenti, perché arbitraria ed in violazione del principio di buona fede, e la
[...] fosse condannata al risarcimento dei danni, ex artt. 1337, 1338, Parte_1
1366 e 1375 c.c., da quantificarsi in base alla differenza dei bilanci degli anni 2012-2013 o, in subordine, in via equitativa.
D.3. Il terzo motivo di appello incidentale impugna la sentenza nella parte relativa alla regolamentazione delle spese processuali e della CTU espletata dal dr. Per_3
D.4. I primi due motivi di appello incidentale sono inammissibili per carenza di interesse, in quanto, anche ove fossero accolti e si ritenesse illegittima la revoca degli affidamenti disposta dalla banca, la domanda di risarcimento danni per revoca illegittima degli affidamenti non potrebbe, comunque, essere accolta per la mancanza di prova dei danni lamentati.
In proposito, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (pagg. 21 e ss.) la società correntista, odierna appellante incidentale, deduceva che la revoca degli affidamenti avvenuta in modo arbitrario ed imprevisto con la comunicazione del 28.11.2012 le aveva cagionato, sotto il profilo del danno emergente, ingenti danni economici, perché era addivenuta, suo malgrado, alla stipula e all'esecuzione di contratti di acquisto di carne oggettivamente svantaggiosi, in ragione della perdita di potere economico in fase di
9 contrattazione.
Quanto al danno da lucro cessante cagionatole dalla revoca arbitraria degli affidamenti, la società correntista lo individuava nella differenza dei ricavi di bilancio 2012/2023.
La società correntista allegava, poi, di aver subito anche danni non patrimoniali, perché la situazione determinatasi a seguito della revoca degli affidamenti aveva inciso negativamente sulla sua immagine e sulla sua reputazione commerciale.
La società correntista, nella comparsa di risposta depositata in grado di appello, in sede di appello incidentale, con riferimento al danno da lucro cessante, ha precisato, riprendendo considerazioni svolte nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata in primo grado, che dall'analisi del suo bilancio 2013, riferito all'anno 2012, comparato con il bilancio
2012, riferito all'anno 2011, la perdita di esercizio, conseguente alla revoca degli affidamenti, era quantificabile in € 712.276,00, pari alla differenza tra il valore dei ricavi, delle vendite e delle prestazione del bilancio 2012 ed il valore dei ricavi, delle vendite e delle prestazioni del bilancio 2013; l'importo aumentava a € 1.001.552,00 se si fosse considerato quale parametro la minore produzione dovuta all'abbattimento dei costi.
La società correntista, appellante incidentale, a fondamento della sua domanda risarcitoria, ha evidenziato che il suo trend di crescita economica, in particolare di crescita del valore della produzione, risultava interrotto solo nell'anno 2012 (bilancio 2013), mentre nei precedenti tre anni si era registrata una costante crescita patrimoniale, che era coincisa con una maggiore esposizione debitoria e presenza sul mercato;
la minore liquidità economica, conseguente alla revoca degli affidamenti, aveva oggettivamente ridotto la sua capacità di acquisto per materie prime, sussidiarie, di consumi e per il personale, con la conseguenza di una sua minore presenza sul mercato ed una minore commercializzazione dei propri prodotti, che, pertanto, avevano perso di valore.
Orbene, le allegazioni relative al danno emergente, che sarebbe conseguito dalla conclusione di contratti a condizioni svantaggiose, per la perdita di potere economico in fase di contrattazione, sono generiche e non circostanziate, perché non contengono nessun riferimento concreto e preciso ai contratti che sarebbero stati conclusi a condizioni svantaggiose, ai termini svantaggiosi delle condizioni e, quindi, ai danni che ne sarebbero derivati.
Quanto al danno da lucro cessante, consistente nella differenza tra il valore dei ricavi dell'anno 2011 (bilancio 2012) ed il valore dei ricavi dell'anno 2012 (bilancio 2013), non vi è
10 nessuna prova che la predetta differenza sia dovuta proprio alla revoca degli affidamenti comunicati dalla banca con lettera del 28.11.2012, notificata il 6.12.2012, e non invece ad altre cause, quali, ad esempio, l'andamento del mercato, e ciò soprattutto ove si consideri che:
a) la società odierna appellante incidentale, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
(pag. 6), depositata nel giudizio di primo grado, al fine di contestare le allegazioni della banca che giustificava la revoca degli affidamenti con il deterioramento della sua situazione patrimoniale, deduceva che “il deterioramento della posizione patrimoniale del 2011 rientra nella normale riduzione degli affari, dovuta all'andamento ciclico del mercato e al persistere di un generale stato di crisi, che ha trasversalmente interessato anche la società attrice”, e, pertanto, nulla esclude che lo stato di crisi del mercato, già esistente nell'anno 2011, si sia aggravato nell'anno 2012; b) la revoca degli affidamenti era disposta dalla banca solo alla fine dell'anno 2012, con la comunicazione del 28.11.2012, ricevuta in data 6.12.2012, sicché appare inverosimile che abbia cagionato nell'anno 2012 una così vistosa riduzione di ricavi rispetto all'anno 2011, pari a € 712.276,00; c) la società appellante incidentale ha prodotto in giudizio oltre al bilancio 2013, riferito all'anno 2012, solo bilanci precedenti (bilanci 2010,
2011, 2012), ma non anche bilanci successivi, per cui non è dato sapere quale sia stato, e se vi sia stato, il trend di crescita e di guadagno della società negli anni immediatamente successivi alla revoca degli affidamenti.
Dalle considerazioni che precedono deve concludersi che non è stata acquisita la prova del nesso di causalità tra la revoca degli affidamenti e la contrazione dei ricavi subita dalla società appellante incidentale nell'anno 2012, per cui non vi sono i presupposti per l'ammissione di alcuna CTU volta alla quantificazione dei presunti danni.
Infine, anche i dedotti danni non patrimoniali per lesione dell'immagine e della reputazione commerciale della società appellante incidentale sono rimasti sforniti di qualsivoglia prova.
D.5. Con l'ultimo motivo di appello incidentale la società si duole del fatto Controparte_1 che il primo giudice abbia condannato la banca a pagare le spese di lite in suo favore solo in ragione di un mezzo, compensando la residua metà, e che abbia posto a suo carico le spese della CTU del dr. Vacca (volta a verificare la legittimità della revoca degli affidamenti) e ha dedotto che “la natura della vicenda, che in ogni caso riconosce un comportamento illegittimo di ”, avrebbe dovuto condurre all'applicazione dell'art. 91 Parte_1
c.p.c. in luogo dell'art. 92 c.p.c.
Il terzo motivo di appello incidentale è infondato, perché il rigetto della domanda della
11 correntista di risarcimento danni per revoca illegittima degli affidamenti, pronunciato dal primo giudice e confermato in questa sede, determinando una soccombenza reciproca delle parti nel giudizio di primo grado, giustifica pienamente la compensazione parziale, in ragione di un mezzo, delle spese del giudizio di primo grado, con la condanna della banca al pagamento della residua metà in favore della società . Controparte_1
Allo stesso modo, le spese della CTU espletata dal consulente dr. funzionale alla Per_3 domanda di risarcimento danni da revoca illegittima degli affidamenti, devono essere poste a carico della società , soccombente in relazione alla predetta domanda. Controparte_1
E. Le spese processuali
Le spese del giudizio di appello devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, ex art. 92 c.p.c., non essendo stato accolto né
l'appello principale, né l'appello incidentale.
In considerazione del rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, rispettivamente, per la proposizione dell'appello principale e dell'appello incidentale, a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto dalla nei Parte_1 confronti della avverso la sentenza del Tribunale di Nola, n. Controparte_1
1158/2020, pubblicata in data 30.7.2020, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione:
1) Rigetta l'appello principale proposto dalla Parte_1
2) Rigetta l'appello incidentale proposto dalla società Controparte_1
3) Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello;
4) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, rispettivamente, per la proposizione dell'appello principale
12 e dell'appello incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 23.7.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa. Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
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