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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6605 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: DE SANTIS Dott. Cecilia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4191 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 7. 1. 2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
TRA
, con sede legale in Parte_1
Roma alla piazza Guglielmo Marconi n. 15, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. , P.IVA , rappresentato e difeso, giusta Parte_2 P.IVA_1
mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv.
EP QU
APPELLANTE
E
(c.f. ), con sede in Roma, viale Controparte_1 P.IVA_2
Europa n. 190, in persona del legale rappresentante pro-tempore attualmente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Henry Alessandro Oliverio (C.F.:
) e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Anna C.F._1
RI AR IN (CF ) dell'Avvocatura interna di C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso la sede legale della società in CP_1
Viale Europa 190, giusta procura alle liti per atto del Notaio Per_1
di Roma in data 27.04.2022, Rep. n. 55418, Racc. n. 16104,
[...]
registrata a Roma il 04.05.2022 n. 5514, Serie 1/T che si produce in copia, con r.g. n. 1 riserva di esibire l'originale; si chiede che tutti gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria vengano trasmesse, ai sensi dell'art. 136 c.p.c., anche al seguente indirizzo PEC: Email_1
APPELLATA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex artt. 1665 ss. c. c. - Appello avverso l'ordinanza del 30.05.2019, resa inter partes dal Tribunale di Roma, seconda
Sezione Civile, nel procedimento R.G. 26536/2018, pubblicata in pari data
CONCLUSIONI: All'udienza del 7. 1. 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma così provvedeva:
Rigetta il ricorso.
Condanna il al Parte_1
pagamento in favore di delle spese del giudizio, che liquida in € CP_1
5.560,25, oltre IVA e CPA.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna appellante ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
In via preliminare, in tutti i casi:
1) Dichiarare ammissibile, procedibile, proponibile e fondato il seguente atto di appello;
2) disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza gravata, sussistendone e coincidendo il fumus boni iuris e il periculum in mora per i motivi innanzi ampiamente spiegati;
NEL MERITO
A) Riformare la ordinanza di primo grado nella parte delle motivazioni e del
PQM
nel modo indicato ai punti 1.3) “MOTIVAZIONI” e 1.4) “
PQM
” del presente atto di appello che qui si hanno per integralmente riportati e trascritti;
r.g. n. 2 B) accogliere il ricorso e, per l'effetto, condannare al Controparte_1
pagamento di complessivi € 8.306,96, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, in favore del Consorzio CPM;
C) Condannare la all'integrale refusione di spese, onorari Controparte_1
e competenze di primo e secondo grado di giudizio;
In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di gravame: D) Riformare la ordinanza di primo grado nella parte delle motivazioni e del
PQM
nel modo indicato ai punti 2.3) “MOTIVAZIONI” e 2.4)
“
PQM
” del presente atto di appello che qui si hanno per integralmente riportati e trascritti.
Si costituiva per rassegnare le seguenti conclusioni: CP_1
Piaccia all'Ill, ma Corte d'Appello adita
Dichiarare l'inammissibilità dell'avverso atto di citazione in appello per violazione dell'art. 342 c. p. c.;
Nel merito:
Respingere le domande ex adverso formulate con l'atto di appello notificato in data 11. 10. 2016 (così indicata la data nella comparsa di costituzione e risposta- rectius 2019); con il favore delle spese.
All'udienza in data 30. 10. 2019 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 3. 1. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza del 7. 1. 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini per conclusionali e repliche.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata ex art. 342 c. p. c.
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.
Infatti, gli artt. 342 e 434 c. p. c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che r.g. n. 3 l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Orbene, nel caso di specie l'appellante ha comunque prospettato le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze;
conseguentemente l'eccezione sollevata non può essere accolta.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
L'appellante ha dedotto due motivi di gravame.
Con il primo ha lamentato l'errato governo dello scrutinio processuale, la violazione dell'art. 116 cpc e l'errata applicazione di norme di diritto su di un punto decisivo della controversia.
Il Tribunale ha respinto la domanda azionata dal ricorrente con una motivazione disarticolata e contraddittoria.
Sotto un primo profilo l'appellante ha censurato il passaggio della sentenza che ha affermato che: “Il ricorso è infondato e va respinto. Ed infatti, come esattamente osservato da , la decadenza stabilita dall'art. 29, CP_1
comma 2, d.lgs. 276/2003 opera a salvaguardia della committenza nei confronti degli enti previdenziali, limitando temporalmente l'operatività di tale garanzia, ma non consente all'odierna ricorrente – che non ha soddisfatto tali obbligazioni previdenziali – di ottenere la restituzione di quanto trattenuto legittimamente dalla resistente, che tale somma utilizzava proprio per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla impresa di pulizia agli enti previdenziali ed assicurativi.
r.g. n. 4 Tale trattenuta è inoltre legittimata dalla norma convenzionale dell'art. 21 del contratto di appalto con la quale veniva espressamente convenuto che
“condizione perché possa essere autorizzato il pagamento delle singole fatture è
l'avvenuta acquisizione da parte della funzione amministrazione e controllo di
del DURC regolare in corso di validità ai sensi del DM 24 Controparte_1
ottobre 2007”.
Il Tribunale ha dapprima (erroneamente) ritenuto che il termine posto dalla normativa richiamata risultasse solo a tutela della committenza, per poi ritenere che il non Parte_1
fosse legittimato a pretendere alcunchè, essendo a detta del giudice esso stesso inadempiente, verso gli enti previdenziali ed assicurativi. L'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale riguarda le seguenti affermazioni: “l'odierna ricorrente – che non ha soddisfatto tali obbligazioni previdenziali” non può pretendere “di ottenere la restituzione di quanto trattenuto legittimamente dalla resistente, che tale somma utilizzava proprio per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla impresa di pulizia agli enti previdenziali ed assicurativi”.
Il Tribunale non si sarebbe reso conto del fatto che l'irregolarità contributiva, risultante dal DURC, riguardava non il , ma la Parte_1
consorziata esecutrice di quest'ultimo, la UD sas. Nel corso del giudizio la stessa amministrazione avrebbe affermato che, proprio con la collaborazione del
, erano state definite tutte le vertenze con le maestranze in carico alla Parte_1
UD; una corretta lettura dei fatti di causa dovrebbe restituire una situazione del tutto diversa, ovvero che avrebbe utilizzato somme dovute al CP_1
per pagare debiti contributivi, del tutto estranei allo stesso e Parte_1
riconducibili esclusivamente ad un soggetto terzo ed estraneo al giudizio, per l'appunto la UD sas.
Tale circostanza sarebbe stata accertata anche nel corso di ulteriore giudizio
(RG 78048/2014 con sentenza n. 15305/2018 del Tribunale di Roma, nella quale si era affermato che: “il opponente è terzo per quanto concerne le Parte_1
r.g. n. 5 questioni retributive e contributive insorte tra UD ed i propri dipendenti e pertanto nessun profilo di responsabilità può essere ad esso ascritta – v. pag. 2, punto 4, sentenza n. 15305/2018 depositata ai fini dell'istanza cautelare.
Nel caso di specie si sarebbe illegittimamente addebitato, in deroga alle regole generali, l'obbligo di versare i contributi previdenziali ad un soggetto diverso dal datore di lavoro, senza che ciò fosse previsto da nessuna norma.
Sarebbe palese la contraddittorietà in cui sarebbe incorso il Tribunale nel respingere il ricorso, poiché se è vero che l'art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003 opera a salvaguardia della committenza nei confronti degli enti previdenziali, secondo la stessa interpretazione dell'art. 29 del D.lgs 276/2003 scaturente dall'ordinanza dovrebbe ritenersi che il sarebbe, nei confronti di Parte_1
UD – subappaltatore - a parità di , esso stesso committente. CP_1
L'appellante ha quindi citato una sentenza di questa Corte (v. sentenza n.
375/2019, parte in causa ), in cui si è affermato che: CP_2
“l'affidamento dei lavori da parte della società consortile aggiudicataria alle singole imprese consorziate è qualificabile in termini di sub – derivazione dal contratto di appalto e, quindi, di subappalto”; quindi, dovrebbe applicarsi la medesima disciplina prevista nei confronti della committenza, sia perché il subappalto altro non è che un vero e proprio appalto, sia perché le esigenze sottese alla disciplina in commento sarebbero identiche sia nell'appalto che nel subappalto.
Con tali premesse l'operato di avrebbe dato luogo ad una vera e CP_1
propria forzatura, in quanto essendo spirato abbondantemente il termine di responsabilità solidale di due anni, non avrebbe potuto utilizzare gli importi dovuti al CPM, cui non era più applicabile l'art 29, per soddisfare i debiti della subappaltatrice, dilatando oltre modo la deroga di carattere eccezionale al regime di responsabilità patrimoniale, apprestata dall'ordinamento a carico di un soggetto estraneo al rapporto di lavoro e contributivo, offrendo alla stessa subappaltatrice, questa sì inadempiente, una garanzia aggiuntiva non prevista r.g. n. 6 dall'ordinamento. L'argomento adottato sarebbe contraddittorio perché comporterebbe una differenziazione radicale della tutela a seconda dell'identificazione giuridica del soggetto coinvolto nella catena dell'appalto, laddove alla committenza sarebbe applicabile il termine decadenziale di due anni, mentre al subcommittente detto termine non andrebbe applicato. Non sarebbe dato comprendere, anche per la sinteticità della motivazione sul punto, per quale ragione l'estensione della responsabilità ed il relativo termine di decadenza dovrebbero valere solo ed esclusivamente per la committenza –
[...]
, in tal modo ammettendo che il patrimonio dell'appaltatore, anch'esso CP_1
committente, potrebbe restare vincolato ad libitum a garanzia di crediti altrui, anche una volta cessato il termine biennale previsto dalla norma;
non si potrebbe neanche sostenere che potesse vantare alcun interesse a sostituirsi CP_1
nel pagamento nei confronti degli enti previdenziali, non avendo più ella stessa alcuna ragione per tutelarsi a fronte degli inadempimenti della consorziata esecutrice UD, per le ragioni indicate nel DURC acquisito e rilasciato, in data successiva allo spirare del termine di responsabilità solidale previsto dalla norma, intervenuto in data 01.06.2014.
L'appellante ha quindi fatto riferimento alla giurisprudenza che si sarebbe attestata su posizioni nette, condivise anche dall' e dal Ministero del CP_3
Lavoro, laddove ha affermato che il termine biennale di decadenza, previsto dalla normativa in materia di responsabilità solidale del committente verso i dipendenti dell'appaltatore (art. 29, c. 2, d.lgs. 276/2003), sarebbe vincolante sia per i lavoratori che per gli enti previdenziali.
L'intrabiennalità rappresenterebbe un presupposto oggettivo della solidarietà, cioè un vero e proprio elemento costitutivo della fattispecie, laddove la norma prevede un regime speciale vincolato alla decadenza biennale, di modo che la responsabilità solidale del committente, sia per i crediti retributivi sia per i contributi previdenziali, intanto sussiste in quanto l'azione di recupero venga esercitata entro due anni dalla cessazione dell'appalto.
r.g. n. 7 Militerebbe nel senso dell'applicabilità dell'intrabiennalità agli enti previdenziali anche il carattere eccezionale della responsabilità del committente, che costituirebbe una garanzia aggiuntiva apprestata dall'ordinamento a carico di un soggetto che si avvantaggerebbe della prestazione dei lavoratori (rectius, del servizio reso dall'appaltatore anche tramite i suoi dipendenti), restando estraneo al rapporto di lavoro ed al rapporto contributivo, che rimarrebbero entrambi in capo all'appaltatore; in altri termini, il committente non risponderebbe nei confronti degli enti previdenziali in qualità di parte del rapporto contributivo, bensì di soggetto passivo di una responsabilità solidale ex lege che eccezionalmente deroga al principio generale per cui tutte le obbligazioni scaturenti dal rapporto di lavoro ricadrebbero in capo al datore di lavoro dei soggetti tutelati.
Trattandosi di una deroga, che configurerebbe una garanzia aggiuntiva apprestata dall'ordinamento a carico di un soggetto estraneo al rapporto di lavoro e contributivo, ne deriverebbe l'inderogabilità della pattuizione stessa da parte del contratto d'appalto, e quindi, tale pattuizione avrebbe dovuto, a pena di nullità, essere interpretata in conformità al dettato normativo perché rivolta a subordinare il pagamento all'esibizione del DURC regolare entro il limite biennale previsto dalla norma per tutelare la committenza in vista del particolare regime di responsabilità vigente negli appalti pubblici.
In quest'ottica non potrebbe essere condiviso neanche il secondo motivo di rigetto del ricorso, ricollegato alla presenza nel contratto di appalto di apposita pattuizione volta a subordinare il pagamento all'acquisizione del DURC regolare in corso di validità (art. 21). La clausola così interpretata sarebbe contra legem;
ed ove si ammettesse un ampliamento del limite temporale (biennale) del regime di cui all'art. 29, si dovrebbe ammettere un ampliamento
(convenzionale) della responsabilità solidale del subcommittente, creando pattiziamente un'estensione non prevista dalla legge del regime avente carattere eccezionale, previsto dalla norma, e giungendo a vincolare in tal modo il r.g. n. 8 patrimonio del subcommittente, chiamato a rispondere senza alcuna limitazione temporale, per eventuali inadempimenti del terzo subappaltatore. La nullità della pattuizione, così come interpretata dal giudice, deriverebbe anche dal fatto che al pregiudizio per il , chiamato a rispondere per debiti altrui oltre i Parte_1
limiti predeterminati dalla legge, non farebbe da contraltare alcun particolare rischio e/o garanzia e/o interesse a favore della committenza, la quale in virtù di quanto detto in ordine all'opponibilità della decadenza biennale all'istituto previdenziale, non avrebbe avuto alcuna necessità di tutela nel sostituirsi alla subappaltatrice inadempiente, in quanto giammai, al pari del , avrebbe Parte_1
potuto essere chiamata a rispondere per il predetto inadempimento.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il regolamento contrattuale prevedesse detta facoltà, senza avvedersi che la predetta clausola avrebbe dovuto ritenersi operante entro i più ristretti limiti temporali imposti dalla speciale normativa di estensione del regime di responsabilità per debiti altrui.
Ricostruita in tali termini la fattispecie, e premesso che il servizio oggetto di appalto era cessato in data 1. 6. 2012, sarebbe pacifico che il predetto termine, previsto dall'art. 29, fosse già spirato alla data del 1. 6. 2014; ed a fronte delle legittime richieste del appellante, vista l'assenza di alcuna azione Parte_1
diretta da parte degli enti previdenziali, non avrebbe potuto CP_1
utilizzare gli importi dovuti al per soddisfare debiti altrui. Parte_1
Quelle somme avrebbero dovuto essere accantonate solo fino alla data del
01.06.2014; successivamente a tale data sia che il subcommittente CP_1
non avrebbero potuto più essere chiamati a rispondere per i debiti Parte_1
della subappaltatrice. Nonostante ciò, non solo non avrebbe mai CP_1
provveduto alla restituzione di detti importi, ma avrebbe utilizzato gli stessi per effettuare dei pagamenti in favore dell' e dell'INAIL solo in data CP_3
20.10.2015, cioè 16 mesi dopo lo spirare del termine decadenziale. L'appellante ha quindi prospettato analiticamente il testo alternativo della motivazione che il
Tribunale avrebbe dovuto adottare, con conseguente statuizione della condanna r.g. n. 9 di al pagamento in favore del ricorrente di € Controparte_1 Parte_1
8.306,96.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte ritiene di dover condividere la decisione del Tribunale.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 22110 del 4. 9.
2019) il termine biennale di decadenza previsto per la responsabilità solidale negli appalti riguarda solo i crediti retributivi vantati dai lavoratori e non anche i crediti contributivi degli enti previdenziali, soggetti soltanto alla prescrizione ordinaria. La Suprema Corte ha delineato i confini della responsabilità solidale negli appalti, affermando che: il regime della responsabilità solidale del committente con l'appaltatore, ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, ha riguardo esclusivamente agli emolumenti, al cui pagamento il datore di lavoro risulti tenuto in favore dei propri dipendenti, di natura strettamente retributiva e concernenti il periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto; la logica della solidarietà tra l'appaltatore ed il committente, sancita dal citato art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 - che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative - nonché il dato testuale della norma - che fa riferimento al periodo di esecuzione del relativo contratto - impongono di ritenere che la solidarietà sussiste solo per i crediti maturati con riguardo al periodo del rapporto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi;
il termine biennale dalla cessazione dell'appalto entro il quale vige la solidarietà tra il committente e l'appaltatore (e gli eventuali subappaltatori), previsto dalla suddetta disposizione, ha natura di termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziale per i crediti retributivi;
detto termine non deve, invece, applicarsi all'azione promossa dagli enti previdenziali, la quale è soggetta alla sola prescrizione.
r.g. n. 10 In caso contrario si giungerebbe ad ammettere, in maniera non condivisibile, la possibilità che alla corresponsione di una retribuzione a seguito dell'azione tempestiva promossa dal lavoratore non segua il soddisfacimento dell'obbligo contributivo, per il solo fatto che l'ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nei due anni successivi alla cessazione dell'appalto, in tal modo inficiando la protezione assicurativa del lavoratore (che l'art. 29 tenta di potenziare), spezzando il legame tra retribuzione ed adempimento dell'obbligo contributivo.
Alla stregua di tale principio deve essere condivisa la motivazione adottata dal Tribunale che ha correttamente affermato che: “Il ricorso è infondato e va respinto. Ed infatti, come esattamente osservato da , la decadenza CP_1
stabilita dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 opera a salvaguardia della committenza nei confronti degli enti previdenziali, limitando temporalmente l'operatività di tale garanzia, ma non consente all'odierna ricorrente – che non ha soddisfatto tali obbligazioni previdenziali – di ottenere la restituzione di quanto trattenuto legittimamente dalla resistente, che tale somma utilizzava proprio per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla impresa di pulizia agli enti previdenziali ed assicurativi.
Tale trattenuta è inoltre legittimata dalla norma convenzionale dell'art. 21 del contratto di appalto con la quale veniva espressamente convenuto che
“condizione perché possa essere autorizzato il pagamento delle singole fatture è
l'avvenuta acquisizione da parte della funzione amministrazione e controllo di del DURC regolare in corso di validità ai sensi del DM 24 Controparte_1
ottobre 2007”.
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo, in via subordinata, l'appellante ha lamentato la carenza assoluta di motivazione in ordine al secondo motivo di ricorso.
Facendo riferimento alla motivazione adottata dal Tribunale l'appellante ha r.g. n. 11 lamentato la violazione o falsa applicazione dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2004 e delle tabelle 1-2 dei parametri forensi, e l'errata applicazione di norme di diritto su di un punto decisivo della controversia.
Infatti, il Tribunale ha condannato l'appellante al pagamento in favore di delle spese di giudizio per € 5.560,00 omettendo totalmente di CP_1
motivare in ordine alle ragioni che lo hanno condotto all'applicazione delle tariffe calcolate secondo i valori massimi.
Secondo quanto previsto dal d.m. 55/2014 circa i parametri di liquidazione dei compensi legali, l'iter che il giudicante deve seguire nella quantificazione degli stessi è vincolato al rispetto di determinati parametri, dovendosi preliminarmente tener conto del valore del giudizio e dell'organo giudicante investito;
successivamente vanno individuate le fasi del giudizio ed applicare, ad ognuna di esse, in virtù del combinato disposto tra art. 82, co. 1, del d.P.R
115/2002 e dell'art. 4, comma 4, D.M.55/2014, i valori medi;
per la liquidazione del compenso per fase, occorre operare adeguatamente da un minus sino ai valori medi e, tenendo conto, a tal fine, del criterio della concreta incidenza (o utilità), degli atti assunti dal difensore (art.82, comma 1, d.P.R. 115/2002) da integrarsi con i parametri previsti dall'art.4 d.m. 55/2014 e sulla base di essi, si espungono dalla considerazione quelli rivelatisi inutili o superflui;
si opera tendenzialmente il dimezzamento [«di regola ridotti»], "salvo che non" sia risultata particolarmente efficace l'utilità degli atti difensivi compiuti, e quindi si motivi di non operarlo.
Il “di regola” di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 55/2014 significa che il giudice può operare aumenti o riduzioni anche maggiori di quelli fissati dal regolamento, sulla base del numero e del contenuto degli atti difensivi purchè dia adeguata motivazione della sua scelta.
Le tabelle indicano importi onnicomprensivi per tutte le attività che possano svolgersi nel corso di ciascuna fase processuale ma, per la fase istruttoria, l'art. 4, comma 5, lett. c) d.m.55/2014 prevedono che “la fase rileva
r.g. n. 12 ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Nel caso di specie rispetto ad un giudizio di cognizione dinanzi al
Tribunale, di valore ricompreso nello scaglione € 5.200 fino a 26.000,00 (valore della causa € 8.000,00), il giudice, eliminando correttamente la fase istruttoria, ha riconosciuto un compenso calcolato sui massimi per le seguenti fasi:
Studio € 1.575,00
Introduttiva € 1.332,00
Decisionale € 2.916,00
Totale € 5.823,00
Tenuto conto della natura del ricorso ex art. 702 bis, al netto delle attività poste in essere dalla controparte, l'appellante ha censurato l'applicazione di tariffe calcolate sui massimi in ragione del fatto che il legale di , CP_1
costituitosi tardivamente solo alla prima udienza di comparizione, nell'economia del processo avrebbe contribuito, a differenza della difesa dell'appellante, unicamente con il deposito del proprio atto introduttivo, senza porre in essere alcun'altra attività degna di rilievo, oltre alla partecipazione all'udienza di trattazione della causa nella quale si era riportato integralmente al proprio atto introduttivo, senza predisporre alcun'altra memoria conclusionale.
Quindi, almeno la voce fase decisionale dovrebbe essere espunta dal calcolo finale delle spese di lite da attribuire.
Il giudice non incontrerebbe alcun limite motivazionale solo ove applichi i parametri medi;
diversamente, avrebbe l'obbligo di indicare estensivamente i motivi, in riferimento ai parametri imposti dal d.m. 55/2014, che lo hanno condotto alla scelta di dare applicazione ai parametri massimi, parametrandoli specificamente ad ogni fase che andrà a liquidare.
Il secondo motivo di gravame è infondato e deve essere respinto.
La Corte rileva che rispetto al profilo della carenza assoluta di motivazione in ordine al secondo motivo di ricorso l'appellante si è limitata ad enunciare il motivo ed a riportare il passaggio della sentenza che sarebbe censurabile, ma r.g. n. 13 senza aggiungere alcuna osservazione concreta al riguardo;
quindi, il motivo sotto tale profilo deve ritenersi del tutto generico ed inammissibile.
Per quanto riguarda le doglianze relative alla liquidazione delle spese, la
Corte osserva che le deduzioni svolte dall'appellante non colgono nel segno, posto che il Tribunale ha liquidato le spese del primo grado di giudizio in €
5.560, 25 oltre IVA e CPA.
Tale importo è leggermente superiore all'importo medio (€ 5.077,00); quindi deve essere condivisa la liquidazione delle spese operata dal Tribunale in linea con gli importi previsti dalle tariffe forensi in vigore in conformità al principio di soccombenza, e che non necessitava di una specifica motivazione al riguardo in base ai criteri indicati dall'art. 4, 1 ° comma, DM 55/2014.
Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Alla stregua di quanto sinora evidenziato l'appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n.
228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante avverso l'ordinanza del 30.05.2019, resa inter partes dal
Tribunale di Roma, seconda Sezione Civile, nel procedimento R.G. 26536/2018, pubblicata in pari data, così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma l'ordinanza impugnata;
r.g. n. 14 B) Condanna l'appellante a pagare in favore di parte appellata le spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 5.809,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 novembre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 15