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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 27/07/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 922/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel. dott. Salvatore Falzoi Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 922/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CATTE FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA
CONVENTO N. 60, NUORO, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio degli CP_1 C.F._2 avvocati FANCELLO LUCA MARIA e SATTA SALVATORE PAOLO, elettivamente domiciliata in VIA GIALETO N. 5, DORGALI, presso lo studio del difensore avv.
FANCELLO LUCA MARIA
RESISTENTE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Pag. 1 di 8 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.09.2024 ha esposto di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 20.01.2011, trascritto all'Ufficio dello CP_1
Stato Civile del comune di Orosei quale atto n. 1, parte I, anno 2011; che dall'unione non sono nati figli;
che con il passare del tempo tra i coniugi si è affievolita l'affectio coniugalis, sino a cessare definitivamente;
che nel settembre 2018 il ricorrente si è recato in Toscana dopo aver reperito un'offerta di lavoro e dal 2022 lavora presso la
Ditta La Cementer S.r.l.; che i coniugi non hanno valutato l'ipotesi del trasferimento della sig.ra , in ragione della distanza sentimentale creatasi tra loro;
che il sig. CP_1 ha sempre contribuito al sostentamento economico della coniuge, la quale ha Pt_1 continuato a vivere nella casa di sua proprietà, sita ad Onifai, in via Grazia Deledda n.
11, a lui pervenuta in virtù della successione mortis causa dei propri genitori;
che la sig.ra ha ricevuto dal sig. gli importi necessari per il pagamento delle CP_1 Pt_1 utenze della casa ad Onifai, nonostante trascorra la maggior parte del suo tempo a
Orosei, ove vive la figlia, in un alloggio di edilizia residenziale pubblica, assegnato alla resistente sin dal 1976; che sino al mese di luglio 2024 la sig.ra ha prelevato CP_1 mensilmente la somma di circa € 600,00, dalla quale ha provveduto al pagamento delle due rate relative a debiti pregressi del sig. (pari ad € 150,00) e le cambiali di € Pt_1
165,32 inerenti il debito con Agos Ducato S.p.A., entrambi con scadenza al 2033, nonché le spese e le utenze della casa;
che il sig. andrà in pensione al massimo Pt_1 tra un paio d'anni e ha intenzione di tornare a vivere a Onifai nella sua abitazione;
che i coniugi erano cointestatari di un conto acceso presso Poste S.p.A., chiuso il 12.08.2024, sul quale era presente un saldo negativo di € 2.989,21 per spese effettuate dai coniugi, integralmente corrisposti dal sig. all'atto della chiusura;
che il sig. è Pt_1 Pt_1 proprietario di un'autovettura di tipo Ford C-Max e ha acquistato un'autovettura Ford
Focus, intestata alla sig.ra ; che il sig. è proprietario esclusivo degli arredi CP_1 Pt_1 presenti nella propria abitazione;
che la sig.ra lavora nell'ambito delle pulizie;
che CP_1 il sig. ogni mese corrisponde la somma di oltre € 300,00 per adempiere al Pt_1 pagamento delle rate dovute in relazione a debiti pregressi, paga il canone di locazione dell'appartamento in cui vive a Calenzano, pari a € 750,00, e corrisponde mensilmente i ratei dei primi di polizza per l'assicurazione RCA di entrambe le autovetture dei coniugi;
che con lo stipendio mensile di circa € 1.800,00 il ricorrente non può elargire un mantenimento in favore della coniuge;
che all'atto della separazione la sig.ra CP_1
Pag. 2 di 8 potrà beneficiare dell'erogazione della pensione da parte dell'INPS, ad oggi preclusa in virtù della presenza del reddito del sig. e di altre prestazioni di tipo assistenziale Pt_1
e solidaristico.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto: in particolare, il sig. vivrà nella propria casa ad Onifai in via Grazia Deledda n. 11 e la sig.ra Pt_1 CP_1 presso la propria abitazione in Orosei;
dichiararsi che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3 comma terzo, l. 1° dicembre 1970, n. 898; una volta passata in giudicato la sentenza avente ad oggetto la separazione, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri e in data 20.01.2011 e Pt_1 CP_1 trascritto nel registro dello stato civile del comune di Orosei, ordinando al competente
Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
Con comparsa depositata il 31.10.2024 si è costituita in giudizio , CP_1 la quale ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
stabilire che il sig. versi a favore della moglie un contributo per il mantenimento della stessa, da Pt_1 quantificarsi in euro 500,00 mensili;
disporsi che il sig. corrisponda alla moglie Pt_1 un importo pari alla metà del valore dei mobili acquistato, in costanza di matrimonio, per l'arredamento della casa coniugale in Onifai;
con vittoria di spese e competenze professionali.
La convenuta ha dedotto che il rapporto coniugale descritto dal ricorrente non corrisponde alla realtà dei fatti;
che la sig.ra ha sempre svolto lavori precari, quali CP_1 assistenza domiciliare e pulizia nelle case, per crescere i suoi tre figli;
che dopo la celebrazione del matrimonio il marito le ha chiesto di lasciare il lavoro per occuparsi della casa, di lui e della famiglia;
che l'unica fonte di sostentamento della resistente sono gli emolumenti percepiti per l'attività di pulizia di qualche appartamento, un paio di volte a settimana.
Sentite le parti ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 12.01.2025 sono stati pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti.
Ritenuta la causa matura per la decisione, nelle note depositate il 6 marzo 2025 la parte ricorrente ha confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso e ha insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti nel ricorso e nelle memorie. Il ricorrente, inoltre, ha dato atto di aver interposto reclamo avverso i provvedimenti temporanei e
Pag. 3 di 8 urgenti, accolto dalla Corte d'Appello di Sassari, che ha disposto la revoca del contributo di mantenimento.
La parte convenuta ha confermato le conclusioni rassegnate nella comparsa, previa ammissione dei mezzi istruttori dedotti;
in subordine, ha chiesto la conferma dei provvedimenti assunti con l'ordinanza del 12 gennaio 2025.
Il giudice ha rimesso la causa per la decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni indicate nell'ordinanza adottata in data 12.01.2025.
1) La domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi è fondata e va accolta.
Come emerge dalle dichiarazioni delle parti, i coniugi non hanno più alcuna unione affettiva e sentimentale. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale.
2) La domanda avanzata dalla convenuta volta al riconoscimento a suo favore di un contributo per il mantenimento va accolta.
Sotto il profilo giuridico va ricordato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. 4327/2022; Cass. 30119/2024).
L'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, con l'espressione "redditi adeguati" la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (Cass., 24 aprile 2007, n. 9915; Cass., n. 12196/2017); tale dato
Pag. 4 di 8 richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita, tenendo conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza,
l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo (Cass., n. 234/2025). L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze (cfr. art. 156, comma 2, cod. civ.), quali, ad esempio, la durata della convivenza.
Occorre pertanto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione;
in quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (Cass., n. 14367/2024).
Nel caso in esame, ha dichiarato di aver lavorato come Parte_1 autista di betoniere fino al 24.9.2024 quale dipendente della società La Cementer s.r.l. da cui ha rassegnato le dimissioni in quanto “l'orario di lavoro era troppo pesante rispetto al salario”. Come risulta dalla documentazione prodotta, il salario mensile netto era pari a circa € 1.850,00 al mese;
nel 2021 il ricorrente ha dichiarato un reddito complessivo di € 19.339,00; nel 2022, il reddito dichiarato è pari a € 22.285,00; nel
2023, il reddito risulta pari a € 23.705,00. Lo stesso è proprietario di un immobile sito in
Onifai, utilizzato come casa coniugale. Il sig. ha affermato di vivere in una casa Pt_1 in locazione a Calenzano per la quale corrispondeva un canone di € 750,00 mensili, ma di essersi trasferito in Sardegna nella casa di Onifai in seguito alle dimissioni. Nelle memorie conclusionali ha dato atto che è stata accolta la sua domanda per la NASPI e che ha ricevuto l'accredito relativo a 10 giorni di febbraio e al mese di marzo, per un importo di circa € 1.200,00.
Pag. 5 di 8 Nel ricorso introduttivo il sig. ha affermato di aver sempre contribuito al Pt_1 sostentamento del coniuge, mediante il pagamento delle utenze della casa di Onifai, il pagamento dei debiti che la OR aveva maturato nei confronti dell'Area, il CP_1 pagamento delle spese necessitate dallo stato di salute della resistente, quando la stessa ha dovuto affrontare una seria malattia.
La convenuta ha dichiarato di abitare con la figlia e la nipote a Orosei in una casa popolare per la quale deve corrispondere un canone mensile di circa € 150,00, di aver sempre lavorato in nero e di svolgere occasionalmente attività di pulizia, per la quale percepisce 200,00/250,00 euro al mese.
Sulla base delle dichiarazioni rese dalle stesse parti e della documentazione prodotta, deve ritenersi che il tenore di vita goduto durante il matrimonio, se pur non agiato, consentisse alla OR di sostenere agevolmente tutte le spese quotidiane CP_1 grazie al godimento della casa familiare di proprietà del sig. e all'apporto Pt_1 economico dato da quest'ultimo: è stato lo stesso sig. a riconoscere di aver Pt_1 sempre contribuito al sostentamento economico del coniuge mediante il pagamento Pers delle utenze e delle spese necessarie per affrontare la malattia della OR
Ciò premesso, va evidenziato che la OR , settantaquattrenne, non è CP_1 proprietaria di immobili, vive in una casa di proprietà dell' per la quale corrisponde Pt_2 un canone mensile di € 150,00. Deve ritenersi dimostrato, in quanto dichiarato dallo stesso ricorrente nel ricorso, che la stessa non svolga attività lavorativa “se non qualche impiego nell'ambito delle pulizie che risulta svolga tutt'oggi, unitamente alla figlia” (v. pag. 3 del ricorso). Tale circostanza è stata confermata dalla convenuta, la quale ha dichiarato: “Io non lavoro;
ho sempre lavorato in nero, svolgevo l'attività di assistente domiciliare e svolgevo attività di pulizia. Adesso occasionalmente svolgo attività di pulizie;
mia figlia ha un gruppo di appartamenti e io l'aiuto; non riesco più a lavorare come prima per problemi di salute. Non ho chiesto aiuti economici perché c'era lo stipendio di mio marito. Non ho mai versato contribuiti per la pensione. Facendo i lavori di pulizia stagionali riesco ad avere 200 o 250 euro al mese”.
Considerata la situazione lavorativa precaria della OR , la disponibilità CP_1 della casa popolare per cui è tenuta a corrispondere € 150,00 al mese, l'età della stessa che non le consente di svolgere in maniera continuativa le prestazioni lavorative consistenti in attività di pulizia, né di percepire la pensione, deve ritenersi che la
Pag. 6 di 8 convenuta non abbia una capacità lavorativa che le consenta di mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Per quanto concerne la valutazione comparativa dei mezzi economici dei coniugi, va evidenziato che ha presentato le dimissioni in data Parte_1
24.9.2024, venti giorni dopo il deposito del ricorso. Attualmente lo stesso è rientrato presso la casa di sua proprietà, per cui non deve corrispondere il canone di locazione, e percepisce l'assegno di disoccupazione.
Considerato che, anche tenendo conto del recesso di dal Parte_1 rapporto di lavoro, permane una differenza reddituale considerevole tra le parti, tenuto conto del fatto che il ricorrente gode della casa di sua proprietà e percepisce l'assegno di disoccupazione che, allo stato, è di entità superiore (circa € 1.200,00 per un mese e 10 giorni) ai redditi ricavabili dalla OR sulla base delle sue capacità lavorative, e CP_1 della durata della relazione, si ritiene che debba essere posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere entro il 5 di ogni mese a favore della sig.ra l'assegno CP_1 mensile pari a € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat, a decorrere dalla data della domanda.
3) La domanda avanzata dalla resistente volta a ottenere il versamento, da parte del sig. di un importo pari alla metà dei mobili acquistati in costanza di Pt_1 matrimonio per l'arredamento della casa coniugale va dichiarata inammissibile in quanto soggetta al rito ordinario e incompatibile con il rito previsto in materia di famiglia.
4) Considerato che il ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la causa dev'essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la relativa decisione.
5) Non dev'essere adottato alcun provvedimento in ordine alle spese di lite, stante la natura non definitiva della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a favore di Parte_1
l'assegno mensile di € 150,00, da rivalutarsi annualmente CP_1 secondo gli Indici Istat, e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla data della domanda;
Pag. 7 di 8 4) dichiara inammissibile la domanda avanzata dalla convenuta volta a ottenere il versamento, da parte del sig. di un importo pari alla metà dei mobili Pt_1 acquistati in costanza di matrimonio per l'arredamento della casa coniugale;
5) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per i relativi adempimenti.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 25 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel. dott. Salvatore Falzoi Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 922/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CATTE FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA
CONVENTO N. 60, NUORO, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio degli CP_1 C.F._2 avvocati FANCELLO LUCA MARIA e SATTA SALVATORE PAOLO, elettivamente domiciliata in VIA GIALETO N. 5, DORGALI, presso lo studio del difensore avv.
FANCELLO LUCA MARIA
RESISTENTE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Pag. 1 di 8 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.09.2024 ha esposto di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 20.01.2011, trascritto all'Ufficio dello CP_1
Stato Civile del comune di Orosei quale atto n. 1, parte I, anno 2011; che dall'unione non sono nati figli;
che con il passare del tempo tra i coniugi si è affievolita l'affectio coniugalis, sino a cessare definitivamente;
che nel settembre 2018 il ricorrente si è recato in Toscana dopo aver reperito un'offerta di lavoro e dal 2022 lavora presso la
Ditta La Cementer S.r.l.; che i coniugi non hanno valutato l'ipotesi del trasferimento della sig.ra , in ragione della distanza sentimentale creatasi tra loro;
che il sig. CP_1 ha sempre contribuito al sostentamento economico della coniuge, la quale ha Pt_1 continuato a vivere nella casa di sua proprietà, sita ad Onifai, in via Grazia Deledda n.
11, a lui pervenuta in virtù della successione mortis causa dei propri genitori;
che la sig.ra ha ricevuto dal sig. gli importi necessari per il pagamento delle CP_1 Pt_1 utenze della casa ad Onifai, nonostante trascorra la maggior parte del suo tempo a
Orosei, ove vive la figlia, in un alloggio di edilizia residenziale pubblica, assegnato alla resistente sin dal 1976; che sino al mese di luglio 2024 la sig.ra ha prelevato CP_1 mensilmente la somma di circa € 600,00, dalla quale ha provveduto al pagamento delle due rate relative a debiti pregressi del sig. (pari ad € 150,00) e le cambiali di € Pt_1
165,32 inerenti il debito con Agos Ducato S.p.A., entrambi con scadenza al 2033, nonché le spese e le utenze della casa;
che il sig. andrà in pensione al massimo Pt_1 tra un paio d'anni e ha intenzione di tornare a vivere a Onifai nella sua abitazione;
che i coniugi erano cointestatari di un conto acceso presso Poste S.p.A., chiuso il 12.08.2024, sul quale era presente un saldo negativo di € 2.989,21 per spese effettuate dai coniugi, integralmente corrisposti dal sig. all'atto della chiusura;
che il sig. è Pt_1 Pt_1 proprietario di un'autovettura di tipo Ford C-Max e ha acquistato un'autovettura Ford
Focus, intestata alla sig.ra ; che il sig. è proprietario esclusivo degli arredi CP_1 Pt_1 presenti nella propria abitazione;
che la sig.ra lavora nell'ambito delle pulizie;
che CP_1 il sig. ogni mese corrisponde la somma di oltre € 300,00 per adempiere al Pt_1 pagamento delle rate dovute in relazione a debiti pregressi, paga il canone di locazione dell'appartamento in cui vive a Calenzano, pari a € 750,00, e corrisponde mensilmente i ratei dei primi di polizza per l'assicurazione RCA di entrambe le autovetture dei coniugi;
che con lo stipendio mensile di circa € 1.800,00 il ricorrente non può elargire un mantenimento in favore della coniuge;
che all'atto della separazione la sig.ra CP_1
Pag. 2 di 8 potrà beneficiare dell'erogazione della pensione da parte dell'INPS, ad oggi preclusa in virtù della presenza del reddito del sig. e di altre prestazioni di tipo assistenziale Pt_1
e solidaristico.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto: in particolare, il sig. vivrà nella propria casa ad Onifai in via Grazia Deledda n. 11 e la sig.ra Pt_1 CP_1 presso la propria abitazione in Orosei;
dichiararsi che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3 comma terzo, l. 1° dicembre 1970, n. 898; una volta passata in giudicato la sentenza avente ad oggetto la separazione, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri e in data 20.01.2011 e Pt_1 CP_1 trascritto nel registro dello stato civile del comune di Orosei, ordinando al competente
Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
Con comparsa depositata il 31.10.2024 si è costituita in giudizio , CP_1 la quale ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
stabilire che il sig. versi a favore della moglie un contributo per il mantenimento della stessa, da Pt_1 quantificarsi in euro 500,00 mensili;
disporsi che il sig. corrisponda alla moglie Pt_1 un importo pari alla metà del valore dei mobili acquistato, in costanza di matrimonio, per l'arredamento della casa coniugale in Onifai;
con vittoria di spese e competenze professionali.
La convenuta ha dedotto che il rapporto coniugale descritto dal ricorrente non corrisponde alla realtà dei fatti;
che la sig.ra ha sempre svolto lavori precari, quali CP_1 assistenza domiciliare e pulizia nelle case, per crescere i suoi tre figli;
che dopo la celebrazione del matrimonio il marito le ha chiesto di lasciare il lavoro per occuparsi della casa, di lui e della famiglia;
che l'unica fonte di sostentamento della resistente sono gli emolumenti percepiti per l'attività di pulizia di qualche appartamento, un paio di volte a settimana.
Sentite le parti ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 12.01.2025 sono stati pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti.
Ritenuta la causa matura per la decisione, nelle note depositate il 6 marzo 2025 la parte ricorrente ha confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso e ha insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti nel ricorso e nelle memorie. Il ricorrente, inoltre, ha dato atto di aver interposto reclamo avverso i provvedimenti temporanei e
Pag. 3 di 8 urgenti, accolto dalla Corte d'Appello di Sassari, che ha disposto la revoca del contributo di mantenimento.
La parte convenuta ha confermato le conclusioni rassegnate nella comparsa, previa ammissione dei mezzi istruttori dedotti;
in subordine, ha chiesto la conferma dei provvedimenti assunti con l'ordinanza del 12 gennaio 2025.
Il giudice ha rimesso la causa per la decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni indicate nell'ordinanza adottata in data 12.01.2025.
1) La domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi è fondata e va accolta.
Come emerge dalle dichiarazioni delle parti, i coniugi non hanno più alcuna unione affettiva e sentimentale. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale.
2) La domanda avanzata dalla convenuta volta al riconoscimento a suo favore di un contributo per il mantenimento va accolta.
Sotto il profilo giuridico va ricordato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. 4327/2022; Cass. 30119/2024).
L'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, con l'espressione "redditi adeguati" la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (Cass., 24 aprile 2007, n. 9915; Cass., n. 12196/2017); tale dato
Pag. 4 di 8 richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita, tenendo conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza,
l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo (Cass., n. 234/2025). L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze (cfr. art. 156, comma 2, cod. civ.), quali, ad esempio, la durata della convivenza.
Occorre pertanto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione;
in quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (Cass., n. 14367/2024).
Nel caso in esame, ha dichiarato di aver lavorato come Parte_1 autista di betoniere fino al 24.9.2024 quale dipendente della società La Cementer s.r.l. da cui ha rassegnato le dimissioni in quanto “l'orario di lavoro era troppo pesante rispetto al salario”. Come risulta dalla documentazione prodotta, il salario mensile netto era pari a circa € 1.850,00 al mese;
nel 2021 il ricorrente ha dichiarato un reddito complessivo di € 19.339,00; nel 2022, il reddito dichiarato è pari a € 22.285,00; nel
2023, il reddito risulta pari a € 23.705,00. Lo stesso è proprietario di un immobile sito in
Onifai, utilizzato come casa coniugale. Il sig. ha affermato di vivere in una casa Pt_1 in locazione a Calenzano per la quale corrispondeva un canone di € 750,00 mensili, ma di essersi trasferito in Sardegna nella casa di Onifai in seguito alle dimissioni. Nelle memorie conclusionali ha dato atto che è stata accolta la sua domanda per la NASPI e che ha ricevuto l'accredito relativo a 10 giorni di febbraio e al mese di marzo, per un importo di circa € 1.200,00.
Pag. 5 di 8 Nel ricorso introduttivo il sig. ha affermato di aver sempre contribuito al Pt_1 sostentamento del coniuge, mediante il pagamento delle utenze della casa di Onifai, il pagamento dei debiti che la OR aveva maturato nei confronti dell'Area, il CP_1 pagamento delle spese necessitate dallo stato di salute della resistente, quando la stessa ha dovuto affrontare una seria malattia.
La convenuta ha dichiarato di abitare con la figlia e la nipote a Orosei in una casa popolare per la quale deve corrispondere un canone mensile di circa € 150,00, di aver sempre lavorato in nero e di svolgere occasionalmente attività di pulizia, per la quale percepisce 200,00/250,00 euro al mese.
Sulla base delle dichiarazioni rese dalle stesse parti e della documentazione prodotta, deve ritenersi che il tenore di vita goduto durante il matrimonio, se pur non agiato, consentisse alla OR di sostenere agevolmente tutte le spese quotidiane CP_1 grazie al godimento della casa familiare di proprietà del sig. e all'apporto Pt_1 economico dato da quest'ultimo: è stato lo stesso sig. a riconoscere di aver Pt_1 sempre contribuito al sostentamento economico del coniuge mediante il pagamento Pers delle utenze e delle spese necessarie per affrontare la malattia della OR
Ciò premesso, va evidenziato che la OR , settantaquattrenne, non è CP_1 proprietaria di immobili, vive in una casa di proprietà dell' per la quale corrisponde Pt_2 un canone mensile di € 150,00. Deve ritenersi dimostrato, in quanto dichiarato dallo stesso ricorrente nel ricorso, che la stessa non svolga attività lavorativa “se non qualche impiego nell'ambito delle pulizie che risulta svolga tutt'oggi, unitamente alla figlia” (v. pag. 3 del ricorso). Tale circostanza è stata confermata dalla convenuta, la quale ha dichiarato: “Io non lavoro;
ho sempre lavorato in nero, svolgevo l'attività di assistente domiciliare e svolgevo attività di pulizia. Adesso occasionalmente svolgo attività di pulizie;
mia figlia ha un gruppo di appartamenti e io l'aiuto; non riesco più a lavorare come prima per problemi di salute. Non ho chiesto aiuti economici perché c'era lo stipendio di mio marito. Non ho mai versato contribuiti per la pensione. Facendo i lavori di pulizia stagionali riesco ad avere 200 o 250 euro al mese”.
Considerata la situazione lavorativa precaria della OR , la disponibilità CP_1 della casa popolare per cui è tenuta a corrispondere € 150,00 al mese, l'età della stessa che non le consente di svolgere in maniera continuativa le prestazioni lavorative consistenti in attività di pulizia, né di percepire la pensione, deve ritenersi che la
Pag. 6 di 8 convenuta non abbia una capacità lavorativa che le consenta di mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Per quanto concerne la valutazione comparativa dei mezzi economici dei coniugi, va evidenziato che ha presentato le dimissioni in data Parte_1
24.9.2024, venti giorni dopo il deposito del ricorso. Attualmente lo stesso è rientrato presso la casa di sua proprietà, per cui non deve corrispondere il canone di locazione, e percepisce l'assegno di disoccupazione.
Considerato che, anche tenendo conto del recesso di dal Parte_1 rapporto di lavoro, permane una differenza reddituale considerevole tra le parti, tenuto conto del fatto che il ricorrente gode della casa di sua proprietà e percepisce l'assegno di disoccupazione che, allo stato, è di entità superiore (circa € 1.200,00 per un mese e 10 giorni) ai redditi ricavabili dalla OR sulla base delle sue capacità lavorative, e CP_1 della durata della relazione, si ritiene che debba essere posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere entro il 5 di ogni mese a favore della sig.ra l'assegno CP_1 mensile pari a € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat, a decorrere dalla data della domanda.
3) La domanda avanzata dalla resistente volta a ottenere il versamento, da parte del sig. di un importo pari alla metà dei mobili acquistati in costanza di Pt_1 matrimonio per l'arredamento della casa coniugale va dichiarata inammissibile in quanto soggetta al rito ordinario e incompatibile con il rito previsto in materia di famiglia.
4) Considerato che il ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la causa dev'essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la relativa decisione.
5) Non dev'essere adottato alcun provvedimento in ordine alle spese di lite, stante la natura non definitiva della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a favore di Parte_1
l'assegno mensile di € 150,00, da rivalutarsi annualmente CP_1 secondo gli Indici Istat, e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla data della domanda;
Pag. 7 di 8 4) dichiara inammissibile la domanda avanzata dalla convenuta volta a ottenere il versamento, da parte del sig. di un importo pari alla metà dei mobili Pt_1 acquistati in costanza di matrimonio per l'arredamento della casa coniugale;
5) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per i relativi adempimenti.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 25 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
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