Decreto decisorio 8 aprile 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, decreto decisorio 08/04/2017, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/04/2017
N. 09049/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 9049 del 2006, proposto da:
IR AU ed Altri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Rosario Luca Lioi C.F. [...], Michele Mirenghi C.F. [...], Stefano Viti C.F. [...], Marco Orlando C.F. [...], con domicilio eletto presso Michele Mirenghi in Roma, viale Bruno Buozzi, 32;
MA VI, LI AN IA, RE CO OM, De ZI GR, SS LU IA, AZ IE, AN CO DA, CI NA, RI AU, EL IZ EB OL, QU DE, SS EL, AN LA IA, GN ON, RI VI IA non costituiti in giudizio;
contro
Ministero Istruzione, Universita' e Ricerca, Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia non costituito in giudizio;
nei confronti di
AR RE, EN RT, CA SI, OM LM, CA BE, IN IZ, SA IE, EM RL, LL IE, Di PI IU, NI IA SA non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
delle graduatorie generali di merito per l'ammissione al corso di formazione del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici - cautelare provvisoria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 2, e 82, co. 1, c.p.a.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 10 ottobre 2006;
Rilevato che la Segreteria della Sezione ha provveduto a comunicare alle parti costituite l’avviso di cui all’art. 82, co. 1, c.p.a. in data 11 luglio 2013 e che lo stesso è stato ricevuto dalle parti in pari data (come da scheda del sistema informativo della Giustizia amministrativa);
Rilevato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, c.p.a. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;
P.Q.M.
dichiara estinto per perenzione il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni ai sensi dell’art. 85, co. 2, c.p.a..
Così deciso in Roma il giorno 27 febbraio 2017.
| Il Presidente |
| Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO