Articolo 2502 bis del Codice civile
Articolo 2502Articolo 2503
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9 dicembre 2000
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1 gennaio 2004
Art. 2502-bis.

(( (Deposito e iscrizione della decisione di fusione).)) ((La deliberazione di fusione delle societa' previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies.
Si applica l'articolo 2436.

La decisione di fusione delle societa' previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies; il deposito va effettuato a norma dell'articolo 2436 se la societa' risultante dalla fusione o quella incorporante e' regolata dai capi V, VI, VII.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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