CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 20/01/2026, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 621/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, LA
D'AMBROSIO CORRADO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4295/2025 depositato il 07/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17820/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
2 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF306MD03506_2023 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7605/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L' appellante si riporta agli atti depositati.
Resistente/Appellato: Parte appellata si riporta agli scritti difensivi e alla sentenza di I grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso RG. n. 4295/2025 la società Ricorrente_1 S.R.L. ha appellato, previa sospensione della stessa, la sentenza n. 17820/2/2024 della CGT di primo grado di Napoli, Sez. 2, che ha rigettato il ricorso proposto dalla stessa avverso l'avviso di accertamento n. TF306MD03506/2023 relativo ad IVA 2017 notificato in data
06.02.2024.
Nel ricorso di primo grado, la società ha contestato la validità dell'avviso di accertamento, eccependo vizi di decadenza, motivazione insufficiente, violazione del diritto di difesa, illegittimità del disconoscimento del diritto alla detrazione IVA e irrogazione illegittima di sanzioni pecuniarie.
2.- La Corte di primo grado ha ritenuto infondato il ricorso presentato da Ricorrente_1 S.R.L. osservando:
a.- l'orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte di Cassazione afferma che, in presenza di operazioni inesistenti, l'Amministrazione può dimostrare la consapevolezza o la negligenza del soggetto passivo riguardo alla frode, anche tramite presunzioni basate su elementi indiziari. In questo caso, gli indizi, come l'assenza di strumenti adeguati presso i fornitori, la rapidità e la natura dei rapporti commerciali, sono stati ritenuti sufficienti per corroborare la pretesa fiscale;
b.- la ricorrente ha tentato di dimostrare la propria diligenza e buona fede, sostenendo di aver analizzato accuratamente i fornitori e di aver verificato la loro affidabilità, ma la Corte ha ritenuto queste argomentazioni insufficienti rispetto agli evidenziati elementi indiziari presentati dall'Agenzia. Pertanto, le deduzioni della società sono state considerate prive di efficacia assolutoria;
c.- l'indagine e le verifiche dell'Amministrazione, tra cui visure camerali e approfondimenti sui fornitori coinvolti in operazioni fraudolente come lo schema carosello, confermano la fondatezza delle contestazioni. In particolare, sono stati ritenuti convincenti gli elementi che indicano operazioni soggettivamente inesistenti e la presenza di frodi fiscali;
d.- sono infondate le eccezioni di decadenza concernenti la tempestività della notifica, ritenendo che l'avviso, notificato il 6 febbraio 2024, fosse stato formulato nei termini di legge, considerando anche le proroghe specifiche adottate, e che l'atto fosse quindi valido
3.- Ha proposto appello la società contribuente deducendo che la sentenza impugnata violerebbe gli articoli
112 e 115 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 132, per errata motivazione e mancato esame di prove decisive.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, D.P. I di Napoli, che ha resistito ai motivi proposti con l'appello
Ha chiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, evidenziando che l'importo accertato potrebbe compromettere gravemente l'equilibrio economico-finanziario della società.
Con ord.inter. N. 1447/2025, questa Sezione ha accolto l'istanza di sospensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
Come esposto in narrativa, la Corte di primo grado ha ritenuto la sussistenza di indizi e prove per confermare che le operazioni contestate erano soggettivamente inesistenti e parte di un sistema fraudolento, e che la società ricorrente non ha dimostrato di aver agito in buona fede o con la dovuta diligenza.
A sostegno dell'appello la società deduce che i Giudici di prime cure non avrebbero correttamente valutato le prove e si avvale di argomentazioni, che mirano a dimostrare la propria buona fede, l'accuratezza delle verifiche effettuate e la mancanza di elementi concreti che possano dimostrare la consapevolezza o la negligenza nell'aver partecipato a operazioni inesistenti o fraudolente,
Le censure sono infondate.
Gli elementi raccolti dall'Amministrazione sono sufficienti a dimostrare che la società era a conoscenza o avrebbe dovuto conoscere le irregolarità.
Questi includevano:
1.- la natura e i requisiti dei fornitori coinvolti in attività fraudolente;
2.- la rapidità e la modalità dei rapporti commerciali, che suggerivano operazioni poco strutturate e sospette;
3.- la mancanza di strumenti e personale adeguato presso i fornitori, che indica una possibile incapacità reale di svolgere le attività dichiarate e supporta la presunzione di operazioni inesistenti.
4.- la partecipazione di soggetti come società “cartiera” e le risultanze delle visure camerali che evidenziavano profili irregolari o incoerenti.
La società ha cercato di dimostrare di aver operato con attenzione e di aver verificato i propri fornitori.
Tuttavia, come correttamente ritenuto dalla Corte di primo grado, in presenza di tali elementi indiziari, tali cautele, considerate singolarmente o complessivamente, non appaiono sufficienti a provare l'assenza di dolo o negligenza.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Corte di cassazione con la sentenza n.
33620 del 1° dicembre 2023), se l'Amministrazione finanziaria dimostra, anche in via indiziaria, che una società ha realizzato operazioni che devono ritenersi inesistenti dal punto di vista soggettivo, grava sulla società stessa l'onere di dimostrare che ha agito senza avere la consapevolezza di partecipare a una evasione fiscale e di aver operato con la massima accortezza esigibile da un operatore economico accorto.
Detta prova non è stata fornita dalla società appellante, la quale, al contrario, ha tenuto un comportamento tutt'altro che diligente.
Infatti, da un'attenta analisi delle visure camerali storiche ben avrebbe potuto comprendere – e non lo ha fatto- che alcuni dei fornitori nel 2017 erano nati da meno di 12 mesi e altri invece, anche se nate anni addietro, avevano svolto attività del tutto diverse dalla commercializzazione di prodotti petroliferi fino al 2016 o addirittura fino all'inizio del 2017, in particolare:
- Società_1 S.R.L., C.F. P.IVA_2, fino al 18.03.2016 svolgeva l'attività di CA (47.11.20);
- Società_2 S.R.L., C.F. P.IVA_3, fino al
01.03.2017, svolgeva l'attività di Industria delle bibite analcoliche e delle acque minerali (11.07.00);
- Società_3 S.R.L., C.F. P.IVA_4, fino al 20.10.2015 svolgeva l'attività Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio (82.11.01);
- Società_3 FILIALE ITALIANA, C.F.
P.IVA_5, attribuito in data 18/07/2017.
Inoltre, da una più approfondita analisi delle visure camerali la Ricorrente_1 SRL avrebbe anche potuto desumere la carenza o, in alcuni casi, assenza di personale e, pertanto, di una reale struttura operativa e imprenditoriale di tali soggetti.
La società non ha, quindi, dimostrato di aver agito senza la consapevolezza di partecipare a un'evasione fiscale e di aver adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello deve essere respinto.
In considerazione della peculiarità fattuale delle questioni trattate, le spese sono compensate.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, LA
D'AMBROSIO CORRADO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4295/2025 depositato il 07/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17820/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
2 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF306MD03506_2023 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7605/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L' appellante si riporta agli atti depositati.
Resistente/Appellato: Parte appellata si riporta agli scritti difensivi e alla sentenza di I grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso RG. n. 4295/2025 la società Ricorrente_1 S.R.L. ha appellato, previa sospensione della stessa, la sentenza n. 17820/2/2024 della CGT di primo grado di Napoli, Sez. 2, che ha rigettato il ricorso proposto dalla stessa avverso l'avviso di accertamento n. TF306MD03506/2023 relativo ad IVA 2017 notificato in data
06.02.2024.
Nel ricorso di primo grado, la società ha contestato la validità dell'avviso di accertamento, eccependo vizi di decadenza, motivazione insufficiente, violazione del diritto di difesa, illegittimità del disconoscimento del diritto alla detrazione IVA e irrogazione illegittima di sanzioni pecuniarie.
2.- La Corte di primo grado ha ritenuto infondato il ricorso presentato da Ricorrente_1 S.R.L. osservando:
a.- l'orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte di Cassazione afferma che, in presenza di operazioni inesistenti, l'Amministrazione può dimostrare la consapevolezza o la negligenza del soggetto passivo riguardo alla frode, anche tramite presunzioni basate su elementi indiziari. In questo caso, gli indizi, come l'assenza di strumenti adeguati presso i fornitori, la rapidità e la natura dei rapporti commerciali, sono stati ritenuti sufficienti per corroborare la pretesa fiscale;
b.- la ricorrente ha tentato di dimostrare la propria diligenza e buona fede, sostenendo di aver analizzato accuratamente i fornitori e di aver verificato la loro affidabilità, ma la Corte ha ritenuto queste argomentazioni insufficienti rispetto agli evidenziati elementi indiziari presentati dall'Agenzia. Pertanto, le deduzioni della società sono state considerate prive di efficacia assolutoria;
c.- l'indagine e le verifiche dell'Amministrazione, tra cui visure camerali e approfondimenti sui fornitori coinvolti in operazioni fraudolente come lo schema carosello, confermano la fondatezza delle contestazioni. In particolare, sono stati ritenuti convincenti gli elementi che indicano operazioni soggettivamente inesistenti e la presenza di frodi fiscali;
d.- sono infondate le eccezioni di decadenza concernenti la tempestività della notifica, ritenendo che l'avviso, notificato il 6 febbraio 2024, fosse stato formulato nei termini di legge, considerando anche le proroghe specifiche adottate, e che l'atto fosse quindi valido
3.- Ha proposto appello la società contribuente deducendo che la sentenza impugnata violerebbe gli articoli
112 e 115 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 132, per errata motivazione e mancato esame di prove decisive.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, D.P. I di Napoli, che ha resistito ai motivi proposti con l'appello
Ha chiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, evidenziando che l'importo accertato potrebbe compromettere gravemente l'equilibrio economico-finanziario della società.
Con ord.inter. N. 1447/2025, questa Sezione ha accolto l'istanza di sospensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
Come esposto in narrativa, la Corte di primo grado ha ritenuto la sussistenza di indizi e prove per confermare che le operazioni contestate erano soggettivamente inesistenti e parte di un sistema fraudolento, e che la società ricorrente non ha dimostrato di aver agito in buona fede o con la dovuta diligenza.
A sostegno dell'appello la società deduce che i Giudici di prime cure non avrebbero correttamente valutato le prove e si avvale di argomentazioni, che mirano a dimostrare la propria buona fede, l'accuratezza delle verifiche effettuate e la mancanza di elementi concreti che possano dimostrare la consapevolezza o la negligenza nell'aver partecipato a operazioni inesistenti o fraudolente,
Le censure sono infondate.
Gli elementi raccolti dall'Amministrazione sono sufficienti a dimostrare che la società era a conoscenza o avrebbe dovuto conoscere le irregolarità.
Questi includevano:
1.- la natura e i requisiti dei fornitori coinvolti in attività fraudolente;
2.- la rapidità e la modalità dei rapporti commerciali, che suggerivano operazioni poco strutturate e sospette;
3.- la mancanza di strumenti e personale adeguato presso i fornitori, che indica una possibile incapacità reale di svolgere le attività dichiarate e supporta la presunzione di operazioni inesistenti.
4.- la partecipazione di soggetti come società “cartiera” e le risultanze delle visure camerali che evidenziavano profili irregolari o incoerenti.
La società ha cercato di dimostrare di aver operato con attenzione e di aver verificato i propri fornitori.
Tuttavia, come correttamente ritenuto dalla Corte di primo grado, in presenza di tali elementi indiziari, tali cautele, considerate singolarmente o complessivamente, non appaiono sufficienti a provare l'assenza di dolo o negligenza.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Corte di cassazione con la sentenza n.
33620 del 1° dicembre 2023), se l'Amministrazione finanziaria dimostra, anche in via indiziaria, che una società ha realizzato operazioni che devono ritenersi inesistenti dal punto di vista soggettivo, grava sulla società stessa l'onere di dimostrare che ha agito senza avere la consapevolezza di partecipare a una evasione fiscale e di aver operato con la massima accortezza esigibile da un operatore economico accorto.
Detta prova non è stata fornita dalla società appellante, la quale, al contrario, ha tenuto un comportamento tutt'altro che diligente.
Infatti, da un'attenta analisi delle visure camerali storiche ben avrebbe potuto comprendere – e non lo ha fatto- che alcuni dei fornitori nel 2017 erano nati da meno di 12 mesi e altri invece, anche se nate anni addietro, avevano svolto attività del tutto diverse dalla commercializzazione di prodotti petroliferi fino al 2016 o addirittura fino all'inizio del 2017, in particolare:
- Società_1 S.R.L., C.F. P.IVA_2, fino al 18.03.2016 svolgeva l'attività di CA (47.11.20);
- Società_2 S.R.L., C.F. P.IVA_3, fino al
01.03.2017, svolgeva l'attività di Industria delle bibite analcoliche e delle acque minerali (11.07.00);
- Società_3 S.R.L., C.F. P.IVA_4, fino al 20.10.2015 svolgeva l'attività Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio (82.11.01);
- Società_3 FILIALE ITALIANA, C.F.
P.IVA_5, attribuito in data 18/07/2017.
Inoltre, da una più approfondita analisi delle visure camerali la Ricorrente_1 SRL avrebbe anche potuto desumere la carenza o, in alcuni casi, assenza di personale e, pertanto, di una reale struttura operativa e imprenditoriale di tali soggetti.
La società non ha, quindi, dimostrato di aver agito senza la consapevolezza di partecipare a un'evasione fiscale e di aver adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello deve essere respinto.
In considerazione della peculiarità fattuale delle questioni trattate, le spese sono compensate.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.