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30 marzo 2006
30 marzo 2006
Art. 1. 1. Il decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68 , recante misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarieta', nonche' disposizioni finanziarie, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 54 del 6 marzo 2006.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 86.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 54 del 6 marzo 2006.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 86.
Commentari • 4
- 1. Formazione professionale iniziale e diritto-doverehttps://www.lavoro.gov.it/ · 1
L'obbligo di istruzione sancito all'art. 34 della Costituzione, e fissato per legge a 16 anni, e l'obbligo formativo, introdotto con la Legge n. 144/1999 (art. 68), sono stati unificati con la Legge n. 53/2003 e con i successivi decreti attuativi, nel diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il 18° anno di età. Il nuovo obbligo di istruzione che si completa con l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, può essere assolto: nel sistema scolastico di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali) finalizzato al conseguimento di …
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Giurisprudenza • 1
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