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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/12/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa AR NA AM, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4113/2022 r.g., a cui è stato riunito il fascicolo n.
1077/2024 r.g., proposta
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Davide D'Ippolito, Parte_1
-attore-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. AN la Forgia e dall'avv. Controparte_1
IC PE,
-convenuta-
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Chiaia Noya e dall'avv. Adriano Garofalo,
-altra convenuta nel giudizio riunito e attrice in riconvenzionale-
Conclusioni delle parti come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7.7.2025
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue. conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale , Parte_1 Controparte_1 allegando che, con contratto preliminare di compravendita stipulato in data 15.12.1981,
1 la convenuta si era impegnata ad acquistare dall'attore, il quale prometteva il fatto del terzo, l'appartamento sito in Ruvo di Puglia alla Via Paolo VI n. 6 int. 2 al prezzo di lire
50.000.000. Il contestualmente alla stipula del preliminare di compravendita Pt_1 immetteva nell'appartamento la . CP_1
Alla data fissata nel preliminare per la stipula del contratto definitivo di compravendita, il non provvedeva a trasferire l'appartamento compromesso in vendita alla , Pt_1 CP_1 che lo conveniva dinanzi al Tribunale di Trani al fine di sentire dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita per colpa del promittente venditore con richiesta di restituzione del prezzo pagato, della penale e del risarcimento degli ulteriori danni.
Con sentenza n. 1538 del 17.12.2002 il Tribunale di Trani dichiarava la risoluzione del contratto preliminare per impossibilità sopravvenuta della prestazione;
con sentenza n.
1302/2005 del 21.12.2005, divenuta definitiva, la Corte di Appello di Bari, in accoglimento dell'appello incidentale formulato dalla , in riforma della sentenza CP_1 di primo grado, dichiarava la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del condannandolo a restituire alla la somma di € 25.822,85 con gli interessi Pt_1 CP_1 legali dei singoli pagamenti al soddisfo, a pagare la penale pattuita nella somma di €
8.263,31 oltre al risarcimento del danno determinato in € 45.392,00, pari al differenziale tra il prezzo necessario all'acquisto del bene al momento della decisione (quantificato dalla Corte in € 153.892,00) e il prezzo pattuito in contratto.
Con la medesima sentenza la Corte di Appello di Bari ordinava alla di CP_1 provvedere alla restituzione in favore del dell'appartamento detenuto. La convenuta Pt_1 non provvedeva a restituire il bene immobile, continuando ad occuparlo abusivamente,
“condizionandolo verosimilmente al pagamento delle somme riconosciute in suo favore dalla sentenza n. 1302/2005”.
Allegava l'attore di non aver potuto disporre dal 2005 dell'appartamento mettendolo a reddito, onde percepire una rendita in attesa che si definisse il contenzioso con il proprietario del bene oggetto del preliminare risolto, Controparte_2 in ordine al trasferimento dell'immobile.
Essendo debitore della delle ingente somma riconosciuta con la sentenza n. CP_1
1302/2005 della Corte di Appello di Bari, aveva permesso l'occupazione dell'appartamento al precipuo fine di far valere nei confronti della odierna convenuta il proprio diritto a vedersi riconoscere un risarcimento da tale occupazione da opporsi in
2 compensazione con le somme riconosciute alla promissaria acquirente a titolo risarcitorio dalla Corte di Appello almeno fino a quando non si fosse concluso il contenzioso con la società proprietaria dell'appartamento, ovvero fino a quando la stessa occupante non avesse rilasciato l'appartamento in ottemperanza del dictum giudiziale.
Con lettera del 20.12.2021 la società chiedeva al CP_2 Controparte_2 la restituzione dell'appartamento detenuto dalla essendosi definita con Pt_1 CP_1 sentenza n. 21932 del 31.7.2021 della Corte di Cassazione la quarantennale controversia in ordine al trasferimento dell'appartamento. Con successivo atto di citazione del
10.2.2022 la società proprietaria del bene immobile, Controparte_2
conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Trani il al fine di vedersi
[...] Pt_1 restituire il predetto bene immobile attualmente detenuto dalla . CP_1
Pertanto, con lettera del 6.6.2022 il chiedeva alla la restituzione Pt_1 CP_1 dell'appartamento, oltre che un indennizzo per l'occupazione abusiva protrattasi dalla pronuncia della sentenza n. n. 1302/2005 della Corte di Appello di Bari. In assenza di spontaneo rilascio, il agiva nel presente giudizio per far accertare il proprio diritto Pt_1 al risarcimento del danno derivante da occupazione sine titulo spettante per l'occupazione protrattasi dal 2005 da parte della convenuta fino all'attualità, pari al valore locativo mensile di un bene similare per ciascun anno di occupazione, e, una volta accertato e quantificato il suo diritto, opporlo in compensazione con le somme riconosciute in favore della come dovute dal con la sentenza n. CP_1 Pt_1
1305/2005 della Corte di Appello di Bari, nei limiti degli importi riconosciuti e detratti gli acconti ricevuti, con estinzione dei rispettivi crediti/debiti al momento in cui sono venuti ad esistere ex art. 1241 c.c..
Concludeva chiedendo di accertare che “occupa senza titolo e Controparte_1 abusivamente l'immobile sito in Ruvo di Puglia alla Via Via Paolo VI N.6 INT. 2 a far tempo da dicembre 2005 (data pubblicazione sentenza m 1302/2005 Corte di Appello di
Bari) fino all'attualità”, “un'indennità di occupazione a titolo di risarcimento per l'illegittima detenzione dell'immobile che si quantifica in complessivi €.102.660,00 … danno da determinarsi in base al valore locativo del bene per come dedotto e provato oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria pari al differenziale tasso bot 12 mesi e interessi legali a far tempo dal sorgere di ciascun credito risarcitorio fino al soddisfo, ovvero in quell'altra somma che sarà ritenuta provata e comunque fino al materiale rilascio dell'appartamento”, “per l'effetto dichiarare ed operare la compensazione giudiziale tra l'importo che sarà riconosciuto in favore del a titolo Pt_1
3 risarcitorio e la somma dallo stesso dovuta nei confronti della in forza della CP_1 sentenza n.1320/2005 Corte di Appello di Bari, dichiarando l'estinzione parziale del debito del a far tempo dalla maturazione di ciascun rateo mensile dell'indennità di Pt_1 occupazione che sarà riconosciuta e determinata in favore dell'attore”. In via alternativa chiedeva di condannare la al risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva CP_1 dell'immobile dal dicembre 2005 fino all'effettivo rilascio, da determinarsi in €
102.660,00 o nella diversa misura di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 c.c. a far tempo dalla domanda fino al soddisfo, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente la convenuta contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto. Eccepiva che alla data del 6.6.2022 dovesse ritenersi prescritto ogni (presunto) credito indennitario del il cui sorgere fosse da Pt_1 collocare in data anteriore al 6.6.2012, alla stessa data dovesse ritenersi prescritto ogni
(presunto) credito risarcitorio il cui sorgere fosse da collocare in data anteriore al
6.6.2017, sempre alla stessa data del 6.6.2022 dovesse ritenersi prescritto ogni
(presunto) credito per interessi il cui sorgere fosse da collocare in data anteriore al
6.6.2017.
Pacifica la stipula del contratto preliminare di vendita del 15.12.1981, adduceva che il non fosse proprietario dell'immobile oggetto di causa, come, peraltro, egli stesso Pt_1 riconosceva ed ammetteva, che la sentenza n. 1302/2005 della Corte di Appello di Bari non contenesse alcun ordine rivolto alla di rilasciare l'immobile oggetto di causa CP_1
e che, la medesima sentenza, oltre alle statuizioni di condanna al pagamento delle somme già indicate dall'attore, oltre accessori, contenesse anche la condanna del Pt_1 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, anche queste mai versate alla
[...]
. Ciò posto, argomentava che non potesse essere riconosciuto alcun danno in capo CP_1 al per la mancata disponibilità dell'immobile oggetto di causa, posto che non era Pt_1 titolare di alcun diritto che quella mancata disponibilità potesse aver leso.
Riportava che neppure l'occupazione da parte della risultasse provata nel CP_1 presente giudizio e che tale circostanza fosse totalmente contestata, in punto di fatto e di diritto. Inoltre, contestava la quantificazione del (presunto) danno operata dal sia Pt_1 nei dati posti a suo fondamento, sia nel metodo adoperato.
Concludeva chiedendo di rigettare tutte le domande del con condanna dell'attore Pt_1 al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
4 Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 25.5.2023 era fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente il introduceva nei confronti della un diverso giudizio, n. Pt_1 CP_1
1077/2024 r.g., evocando dinanzi al Tribunale di Trani anche la Controparte_2
[...]
Riportate le stesse premesse in fatto di cui al giudizio già pendente, riferiva che, al fine di adempiere alla restituzione del bene immobile in favore della società proprietaria, aveva azionato, con atto di precetto per rilascio notificato in data 28.3.2023, il titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1302/2005 emessa dalla Corte di Appello di Bari, intimando alla il rilascio dell'appartamento sito in Ruvo di Puglia – Via Paolo VI. CP_1
Avverso il successivo preavviso di rilascio, la proponeva dinanzi al Tribunale di CP_1
Trani opposizione ex art 615 c.p.c., eccependo la prescrizione decennale dell'actio iudicati; con ordinanza del 12.1.2024 il G.E. confermava la sospensione della esecuzione per rilascio intrapresa dal sul presupposto del decorso della prescrizione del diritto Pt_1 fatto valere con il titolo, assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito. Alla data di scadenza del termine assegnato, il giudizio di merito non veniva introdotto da alcuna delle parti, per cui la procedura per rilascio e consegna intrapresa doveva ritenersi estinta.
Ciò posto, conveniva nel giudizio n. 1077/2024 r.g. la al fine di conseguire un CP_1 nuovo titolo esecutivo che contenesse un ordine di restituzione del bene detenuto indebitamente in favore dell'avente diritto, al fine di adempiere utilmente all'obbligazione restitutoria nei confronti della società proprietaria Parte_2
ragione della sopravvenuta caducazione del preliminare di permuta.
[...]
Argomentava che il diritto attuale di cui chiedeva tutela fosse costituito dall'obbligazione restitutoria a carico di nascente dalla caducazione degli effetti del preliminare di Pt_1 permuta e dall'inadempimento del terzo ex art. 1218 c.c., , a provvedere Controparte_1 alla restituzione del bene immobile in favore dell'avente diritto a seguito della risoluzione del contratto preliminare di compravendita intercorso con il Adduceva che il Pt_1 comportamento colposo della di voler mantenere il possesso indebito CP_1 dell'appartamento, rifiutando la restituzione, costituisse violazione dell'obbligazione restitutoria ex art. 2037 c.c. e fonte di danno ingiusto ex art. 1218 c.c. e/o ex art.2043
c.c., nella parte in cui il rifiuto e il ritardo alla restituzione da parte della CP_1
5 esponeva il all'azione risarcitoria per equivalente da parte della società proprietaria Pt_1 per perdita del bene o per ritardo nella restituzione.
Concludeva chiedendo di accertare in capo a il possesso indebito Controparte_1 dell'appartamento sito in Ruvo di Puglia alla Via alla Via Paolo VI n. 6 int. 2 a seguito della caducazione del titolo di godimento in forza della sentenza n. 1302/2005 emessa dalla Corte di Appello di Bari in data 21.12.2005, passata in giudicato, e, per l'effetto, ordinare alla la restituzione del bene in favore di ovvero CP_1 Parte_1 alternativamente e, in caso di espressa domanda formulata dalla altra convenuta, ordinare il rilascio direttamente in favore dell'avente diritto Controparte_2
a titolo di riconsegna del bene da parte del con condanna in via
[...] Pt_1 alternativa e/o concorrente della convenuta al risarcimento dei danni in Controparte_1 forma specifica ex art. 2058 c.c., mediante restituzione del bene immobile libero da persone e cose a seguito dell'inadempimento/rifiuto alla sua restituzione, ovvero in via gradata per equivalente pari al suo valore venale in caso di perdita/deterioramento, ovvero in via estremamente subordinata ordinare la restituzione in natura del bene immobile ricevuto ai sensi dell'art. 2041, comma 2, c.c. a titolo di indebito arricchimento.
Domandava ancora di accertare che la , ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero ai sensi CP_1 dell'art.1218 c.c., fosse responsabile del ritardo nella riconsegna dell'appartamento in favore del a far tempo dalla richiesta di restituzione del 6.2.2022 fino all'effettivo Pt_1 rilascio dell'appartamento e, per l'effetto, condannarla al pagamento di un'indennità risarcitoria per il godimento abusivo del bene nella misura pari al suo valore locativo, oltre interessi legali fino all'effettivo rilascio. Ove non si fosse provveduto con l'ordine di rilascio direttamente in favore della domandava di Controparte_2 condannare la ex art 614 bis c.p.c. al pagamento di una penale per ogni giorno CP_1 di ritardo nel rilascio dell'immobile in favore del nella misura di € 100,00 al dì Pt_1 ovvero in quell'altra somma ritenuta non manifestatamente iniqua a far tempo dalla pubblicazione della emananda sentenza fino all'effettivo rilascio, con vittoria di spese di lite da distrarre a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva anche in tale giudizio, n. 1077/2024 r.g., la contestando quanto ex CP_1 adverso addotto. Eccepiva, in via preliminare, il mancato preventivo esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, individuata quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Adduceva, poi, che il non già proprietario dell'immobile che aveva promesso in Pt_1 vendita, agisse, anche nel presente giudizio, per la restituzione del bene volendo
6 conseguire forzatamente non la soddisfazione di un suo diritto reale (nel caso di specie, proprietà), bensì la soddisfazione di un suo diritto personale e, più precisamente, volendo conseguire il suo diritto di credito alla restituzione quale conseguenza della risoluzione del contratto preliminare del 1981. Riteneva che tale diritto personale alla restituzione del bene, riconosciuto dalla sentenza n. 1302/2005 della Corte di Appello di Bari, si fosse, tuttavia, prescritto per intervenuto decorso del termine decennale ordinario di prescrizione e per intervenuta prescrizione della c.d. actio iudicati in data 7.2.2016 (dieci anni dopo la formazione del giudicato), senza che, nel periodo di tempo tra il 7.2.2006 e il
7.2.2016, l'attore avesse compiuto atti di interruzione della prescrizione, giudiziali o stragiudiziali.
Aggiungeva che il non avesse proprio più diritto alla restituzione dell'immobile in Pt_1 questione.
Ritenuta la prescrizione in capo al del diritto personale alla restituzione Pt_1 dell'immobile, argomentava che tutte le domande risarcitorie formulate dallo stesso fossero infondate, sia che si basassero sull'art. 1218 c.c., sia che si basassero sull'art. 2043 c.c., sia sull'art. 2058 c.c., ovvero ancora sull'art. 2037 c.c., perché alcun danno e alcun indennizzo poteva riconoscersi a favore del per la mancata disponibilità Pt_1 dell'immobile oggetto di causa, posto che non era titolare di alcun diritto che quella mancata disponibilità potesse aver, in ipotesi, leso. Infondata era anche la domanda ex art. 2041 c.c., rispetto alla quale, peraltro, l'attore non aveva indicato la causa petendi.
Adduceva che le stesse domande (risarcitorie e di ingiustificato arricchimento), oltre che totalmente infondate, fossero prescritte per intervenuto decorso, alla data di instaurazione del presente giudizio, del termine, rispettivamente, quinquennale e decennale di prescrizione a far tempo dal passaggio in giudicato della sentenza n.
1302/2005 della Corte di Appello di Bari.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, di rilevare l'improcedibilità delle domande proposte dal nel merito, rigettare tutte le domande, in ogni caso, con condanna Pt_1 dell'attore al pagamento di spese di lite da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Si costituiva in giudizio anche la evocata dal Controparte_2 Pt_1 al fine di porla nelle condizioni di chiedere che, in caso di pronuncia di restituzione, gli effetti potessero essere fatti valere direttamente nei suoi confronti. La Controparte_2 proponeva domanda riconvenzionale “trasversale” nei confronti della
[...]
[. [...]
, perché, in quanto unica proprietaria dell'immobile oggetto del presente giudizio, CP_3 adduceva di aver diritto ad ottenere la restituzione del bene dal a cui aveva Pt_1 conferito il possesso ed, eventualmente, da chiunque lo possedesse sine titulo.
La società, pur non rinunciando alle domande proposte nel diverso giudizio pendente nei confronti del “per l'ipotesi in cui la domanda del sig. di ottenere la Pt_1 Parte_1 restituzione dell'immobile dalla sig.ra - in ragione della declaratoria di Controparte_1 risoluzione del contratto preliminare tra loro intercorso e della conseguente assenza di titolo legittimante la detenzione – dovesse risultare fondata”, chiedeva che la pronuncia di condanna alla restituzione del bene fosse emessa direttamente nei propri confronti, quale proprietaria del bene, in ragione dell'inesistenza di qualsivoglia titolo, in capo al per possedere il bene. Pt_1
Concludeva, dunque, chiedendo, in caso di accoglimento della domanda proposta da nei confronti di , di accertare che la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
in quanto proprietaria, era l'unico soggetto legittimato a ricevere il
[...] possesso dell'appartamento e, per l'effetto, condannare la a rilasciare detto CP_1 appartamento, libero da persone e cose, direttamente in favore della proprietaria;
in caso di rigetto della domanda attorea nei confronti della chiedeva di condannare CP_1
l'attore a manlevare la società da ogni conseguenza Controparte_2 pregiudizievole, anche in ragione della ripartizione dell'onere delle spese processuali.
Il giudizio n. 1077/2024 r.g., successivamente iscritto, veniva riunito a quello n.
4113/2022 r.g. previamente iscritto e pendente dinanzi al medesimo giudice ex art. 274
c.p.c..
Le cause riunite erano istruite con produzione documentale.
Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, sulle note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7.7.2025, con ordinanza del 4.8.2025, la causa veniva dalla scrivente, subentrata nel ruolo giusta decreto di variazione tabellare n.
20/2024, trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ratione temporis in vigore, per il deposito di memorie conclusionali e di replica. Il fascicolo era rimesso alla scrivente per la decisione il 20.11.2025.
* * * * * * *
Per un ordine logico delle questioni, secondo, peraltro, l'ordine di cui alle note ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni dell'attore, opportuno è valutare prima la
8 domanda di restituzione dell'immobile e di risarcimento del danno, come proposta nel giudizio successivamente iscritto e, poi, riunito n. 1077/2024 r.g..
Si premette che, come già osservato dal precedente magistrato, a verbale di udienza dell'11.10.2024, non sussistono ragioni ostative alla procedibilità della domanda. Priva di rilievo è, infatti, l'eccezione della di mancato esperimento della procedura di CP_1 negoziazione assistita, nell'ambito della quale non rientrano le domande complessivamente proposte in giudizio, non riconducibili meramente al pagamento di una somma di denaro.
Il chiedeva che, accertato il possesso indebito dell'appartamento da parte della Pt_1 [...]
, a seguito della caducazione del titolo di godimento in forza della sentenza n. CP_1
1302/2005 emessa dalla Corte di Appello di Bari in data 21.12.2005, passata in giudicato, si ordinasse alla stessa la restituzione del bene, in via alternativa e/o concorrente quale risarcimento dei danni in forma specifica ex art. 2058 c.c., ovvero in via gradata ai sensi dell'art. 2041, comma 2, c.c. a titolo di indebito arricchimento.
L'attore a fronte delle contestazioni della e della eccezione di prescrizione da CP_1 questa tempestivamente proposta, con la memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. ribadiva e chiariva che l'azione intrapresa fosse una azione personale di restituzione delle prestazioni ricevute in esecuzione di un titolo contrattuale dichiarato nullo/inefficace con sentenza della Corte di Appello di Bari, passata in giudicato. Reputava che l'azione di restituzione del bene immobile non fosse soggetta ad alcun termine di prescrizione costituendo un illecito permanente, fatti salvi gli effetti di un acquisto della proprietà a titolo diverso (ad es. usucapione), per cui non potesse essere eccepita la prescrizione dell'actio indicati derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1302/2005, di risoluzione del contratto preliminare di compravendita con caducazione delle prestazioni rese in esecuzione di detto accordo.
Orbene, “il diritto derivante dal giudicato (o come si suol dire derivante dall'actio iudicati)
è configurabile e si prescrive nel termine decennale indicato dall'art. 2946 c.c.” (Cass.
Sez. 3, 25.3.2003, n. 4377).
Nella sentenza n. 1302/2005, che dichiarava la risoluzione per grave inadempimento del promittente venditore del contratto preliminare stipulato il 15.12.1981 tra il e la Pt_1
, la Corte di Appello di Bari si pronunciava, con statuizione divenuta definitiva, CP_1 anche in ordine alla restituzione del bene promesso in vendita, nella cui disponibilità
9 anticipata era stata immessa la Si legge nel dispositivo di quella sentenza CP_1
“condanna … altresì la a restituire l'immobile detenuto”. CP_1
Il diritto ex art. 2033 c.c. della parte contrattuale, promittente alienante, alla restituzione della prestazione eseguita in virtù di un contratto risolto, in quanto divenuta priva di causa, per l'effetto retroattivo della pronuncia di risoluzione ex art. 1458 c.c., era accertato in giudizio, con espressa statuizione del giudice di appello. Trattavasi di un diritto riconosciuto verso un soggetto determinato, inadempiente, rispetto ad una prestazione altrettanto determinata, contro il quale il diritto stesso poteva essere fatto valere nel termine proprio di prescrizione decennale dei rapporti obbligatori. Ecco che il diritto del si è prescritto con la decorrenza di dieci anni dalla definitività della Pt_1 pronuncia, come eccepito dalla . CP_1
È lo stesso come visto, ad argomentare espressamente di agire per la restituzione Pt_1 del bene in virtù della pronuncia definitiva di risoluzione del contratto preliminare;
il diritto ad ottenere la restituzione era già espressamente accertato nel giudizio definito dalla Corte di Appello di Bari del 2005, che condannava la alla restituzione CP_1 dell'appartamento al che poteva chiedere l'esecuzione di quel diritto nel termine Pt_1 decennale di prescrizione, ormai spirato.
Ora, la Corte di legittimità ha condivisibilmente affermato che “l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione, con la conseguenza che la predetta risoluzione, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, rientrando nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo o meno, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa” (Cass. Sez. 3, 23.2.2023, n. 5651, che richiama Cass. 24915/ 2022 e Cass.
10917/ 2021). Il contraente può, dunque, richiedere in un separato giudizio la restituzione della prestazione già effettuata in adempimento di un contratto poi dichiarato risolto;
una volta, però, ottenuta già una pronuncia che accerta il diritto alla restituzione della prestazione con condanna dell'altra parte contrattuale alla restituzione, la decorrenza del termine di prescrizione da quella pronuncia divenuta definitiva, senza che la parte interessata si sia attivata per far valere il suo diritto, non autorizza quest'ultima a riproporre in diverso successivo giudizio la stessa domanda, per ottenere un nuovo titolo giudiziale che sostituisca il precedente, in relazione al quale è prescritta l'actio iudicati.
10 Indipendentemente da qualsiasi questione di preclusione del giudicato, in violazione del principio di ne bis in idem, su cui le parti non hanno interloquito, dirimente è il rilievo della che ha formulato l'eccezione di prescrizione, tempestivamente CP_1 costituendosi in giudizio, di estinzione per prescrizione del diritto alla restituzione, come accertato nella sentenza del 2005 della Corte di Appello di Bari.
Con la comparsa conclusionale, il adduceva che inconferente fosse l'eccezione di Pt_1 prescrizione dell'actio iudicati con la domanda restitutoria proposta in giudizio, perché si trattava di un'azione volta ad ottenere un nuovo titolo esecutivo e non di esecuzione del precedente titolo, perché la prescrizione del precedente titolo esecutivo non precludeva l'esperimento di una nuova azione di cognizione volta ad ottenere la medesima statuizione di rilascio stante la natura costitutiva della sentenza n. 1302/2005 della
Corte di Appello di Bari in ordine alla caducazione del titolo legittimante il possesso o la detenzione del bene immobile.
Invero “… con la pronuncia di risoluzione del contratto (che può avere natura dichiarativa o costitutiva, a seconda che ricorrano le ipotesi degli artt. 1454, 1456 e 1457
c.c. ovvero degli artt. 1453 e 1467 c.c., come, peraltro, con quelle di annullamento, o di rescissione, aventi natura costitutiva, che facciano cessare un rapporto giuridico esistente - l'effetto che di esso è proprio si realizza e si consuma nel momento stesso della pronuncia passata in giudicato;
nel periodo successivo, vengono in considerazione i diritti oggetto del contratto risolto (o annullato o rescisso) e trova applicazione il regime prescrizionale proprio di essi” (Cass. Sez. 2, 31.5.1990, n. 5121).
La prescrizione non opera solo sul piano processuale inibendo la possibilità di agire in via esecutiva per l'esecuzione della sentenza di condanna al rilascio (obbligo di fare), ma anche sul piano sostanziale con l'estinzione del diritto alla restituzione della prestazione già eseguita (di consegna dell'immobile).
Ove pure si volesse qualificare l'azione di restituzione come una azione personale non collegata al diritto di cui all'art. 2033 c.c. conseguente all'efficacia retroattiva della pronuncia di risoluzione del contratto, deve ritenersi non accoglibile la domanda del
Pt_1
L'azione personale di restituzione a differenza di quella reale non presuppone certo la titolarità in capo all'attore del diritto di proprietà del bene, ma richiede, comunque, una posizione giuridica qualificata rispetto al bene da parte dell'agente. La posizione giuridica qualificata non può certo coincidere con l'interesse del ad ottenere la restituzione Pt_1
11 dell'immobile perché evocato in altro giudizio da parte della proprietaria dell'immobile
Controparte_2
Ebbene il non è titolare di nessuna posizione giuridica qualificata che lo legittima Pt_1 alla richiesta di restituzione dell'immobile, come ben rilevato dalla . CP_1
La titolarità della posizione soggettiva attiva vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla: il non ha né allegato né provato la titolarità della posizione soggettiva Pt_1 attiva in ragione della quale potrebbe ottenere la restituzione del bene. L'attore è indiscusso che non sia proprietario del bene che aveva promesso in vendita, né che sia possessore dello stesso, perché in ragione del preliminare di permuta era stato meramente immesso in via anticipata nella detenzione del bene (così come a sua volta nella detenzione dell'appartamento aveva immesso la con il preliminare di CP_1 compravendita – cfr. Cass. Sez. U., 27.3.2008, n. 7930 e numerose successive conformi, tra le più recenti Cass. Sez. 2, 7.5.2025, n. 12024). Una volta risolto con sentenza divenuta definitiva il contratto preliminare di permuta, con la pronuncia della Corte di
Cassazione n. 21932/2021, è venuto meno il titolo che giustificava quella detenzione, diventata sine causa.
Ecco che non può essere accolta la domanda di restituzione come proposta dal nei Pt_1 confronti della dell'appartamento in Ruvo di Puglia alla Via Paolo VI n. 6 int. 2. CP_1
Neppure è configurabile un risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 c.c. con condanna della alla restituzione del bene a favore del perché non CP_1 Pt_1 titolare di una posizione giuridica attiva lesa dal comportamento della non CP_1 essendo mai stato proprietario o possessore del bene, ovvero non essendo più detentore dello stesso. Tale condanna al risarcimento non può trovare ragione nella esposizione del
VO al rischio di una condanna al risarcimento del danno a favore della proprietaria del bene, trattandosi, peraltro, di una condanna allo stato ancora eventuale, in assenza una lesione attuale di un interesse/diritto di cui procedere al ristoro.
Allo stesso modo alcuna legittimazione alla restituzione del bene è riconoscibile ex art. 2041 c.c.. Peraltro, “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042
c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento – avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale – è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando
12 viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass.
Sez. U, 5.12.2023, n. 33954).
Al mancato accoglimento della domanda del di restituzione dell'immobile segue il Pt_1 rigetto della domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla Controparte_2 nei confronti dell'altra convenuta .
[...] CP_1
Esclusa qualsiasi inammissibilità per mancata richiesta di fissazione di una nuova udienza ex art. 269 c.p.c., applicabile nella diversa ipotesi di chiamata in causa di un terzo (per la domanda riconvenzionale trasversale è solo prescritta la notifica ex art. 292
c.p.c. ove la controparte sia contumace), si deve osservare che la CP_2 [...] espressamente richiedeva che, in caso di accoglimento della domanda Controparte_2 del l'ordine di restituzione fosse emesso non nei confronti di questo ma della Pt_1 società proprietaria.
Ecco che la non ha proposto una autonoma domanda Controparte_2 di restituzione né reale né personale nei confronti della;
una volta rigettata la CP_1 domanda dell'attore, nel rispetto del principio di correlazione tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., che impone al giudice di statuire nei limiti della domanda, non può, dunque, ulteriormente approfondirsi la posizione della proprietaria dell'immobile.
Al rigetto della domanda di restituzione dell'immobile segue anche il rigetto della domanda di condanna al pagamento di una indennità risarcitoria per il ritardo nella riconsegna del bene a decorrere dal 6.2.2022, come formulata dal Nella comparsa Pt_1 conclusionale l'attore ribadisce che “il danno reclamato era costituito dalla perdita di occasioni locative che sarebbero derivate dal godimento del bene per tutto il periodo in cui si è protratto la occupazione a far tempo dalla richiesta di restituzione”; ebbene sotto tale profilo alcun danno può essergli riconosciuto perché dal 2021 non aveva titolo per locare l'immobile, giacché non proprietario, né possessore, né detentore del bene, laddove la legittimazione del locatore deriva dal possesso del bene e dalla capacità di disporne.
A ben vedere, nella comparsa conclusionale, il riconosceva che, dalla richiesta di Pt_1 restituzione del bene immobile avanzata dalla a CP_2 Controparte_2 seguito della caducazione del preliminare di permuta, non fosse più titolare del diritto di disporre del bene immobile e, dunque, di poterne godere delle utilità, mentre al più era la
13 legittima proprietaria ad aver perso la possibilità di poterne godere offrendo l'appartamento in locazione (cfr. pagg. 17 e 18 della comparsa conclusionale). Ecco che inquadrava il danno patito come conseguenza non della mancata disponibilità dell'immobile ma di un'eventuale e non attuale condanna al risarcimento del danno come richiesta nei propri confronti dalla in altro giudizio, Controparte_2 condanna ancora del tutto eventuale, stante la pendenza di quel giudizio, non definito.
Occorre ora valutare le domande proposte dal nel giudizio precedentemente iscritto Pt_1
n. 4113/2022 r.g..
Il chiedeva di accertare l'occupazione senza titolo e abusiva dell'immobile sito in Pt_1
Ruvo di Puglia alla Via Via Paolo VI n. 6 int. 2 da parte della a far tempo da CP_1 dicembre 2005 (data pubblicazione sentenza m 1302/2005 Corte di Appello di Bari) fino all'attualità, con condanna della convenuta al pagamento di un'indennità di occupazione
“a titolo di risarcimento” per l'illegittima detenzione “danno da determinarsi in base al valore locativo del bene” oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria. Ancora chiedeva che dovesse disporsi la compensazione giudiziale tra l'importo riconosciuto in favore del “a titolo risarcitorio” e la somma dallo stesso dovuta nei confronti della Pt_1
in forza della sentenza n.1320/2005 Corte di Appello di Bari. In via alternativa CP_1 chiedeva di condannare la al pagamento in favore del al risarcimento dei CP_1 Pt_1 danni per l'occupazione abusiva dell'immobile dal Dicembre 2005 fino all'effettivo rilascio danno, oltre interessi ex art. 1284 c.c. a far tempo dalla domanda fino al soddisfo.
Con la memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. faceva riferimento al diritto di esigere un corrispettivo per il godimento senza titolo del bene occupato dalla Tuttavia, CP_1 nelle note di precisazione delle conclusioni il ribadiva la propria domanda di Pt_1 risarcimento dei danni e non di indennità quale corrispettivo per il godimento senza titolo del bene;
nella comparsa conclusionale disquisiva di domanda risarcitoria proposta nel giudizio n. 4113/2022 r.g. per condotta abusiva ed antigiuridica della . CP_1
Ecco che il proponeva esplicitamente una domanda di risarcimento del danno: a Pt_1 fronte della espressa posizione assunta dalla parte non è consentita una riqualificazione di ufficio della domanda in spregio all'art. 112 c.p.c.. “In materia di procedimento civile,
l'applicazione del principio iura novit curia, di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente
14 richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato”(Cass. Sez. L.,
3.3.2021, n. 5832).
È noto che “l'efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., e, pertanto, implica che il promissario acquirente, che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita, debba non solo restituirlo al promittente alienante, ma altresì corrispondere a quest'ultimo i frutti per l'anticipato godimento dello stesso. Ne consegue che, nel caso di occupazione di un immobile, fondata su di un titolo contrattuale venuto meno per effetto della risoluzione giudiziale del contratto, va esclusa la funzione risarcitoria degli obblighi restitutori” (Cass. Sez. 2, 17.4.2025, n. 10145).
Nel caso di specie, però, il VO non domanda la corresponsione dei frutti per l'anticipato godimento del bene nella cui disponibilità anticipata era stata immessa la
[...]
con il contratto preliminare poi risolto, ma espressamente il risarcimento del danno CP_1 per il pregiudizio economico subito a seguito della perdita della possibilità di locarlo.
Tanto è evidente se si considera che il non richiede il pagamento di una somma Pt_1 pari al valore locativo del bene a decorrere dalla immissione della nella CP_1 detenzione del bene, ma dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva risolto il contratto preliminare.
La precisazione sulla natura della domanda proposta si impone perché differente è
l'onere probatorio gravante sul richiedente.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., l'attore adduceva che “circa la titolarità del a percepire tali indennità risarcitorie va evidenziato che il diritto ad esigerli trae Pt_1 origine dal contratto di permuta intercorso con la società in quanto Controparte_2 titolo formale legittimante il possesso del sul bene immobile e di conseguenza il Pt_1 relativo diritto a percepirne i frutti su di essi maturati a titolo di godimento del bene”.
15 A fondamento della spiegata domanda il non ha, dunque, specificamente allegato Pt_1 la volontà di locare ad altri il bene nella cui disponibilità era rimasta la né CP_1 concrete occasioni perse di locazione del bene, ma solo la generica possibilità di trarne delle utilitates. Ha addotto, anzi, di aver scientemente lasciato la nella CP_1 disponibilità del bene, senza richiedere il rilascio del bene per concederlo in locazione a terzi, al fine di esigere successivamente una indennità di occupazione da porre in compensazione con il debito riconosciuto a proprio carico nella sentenza della Corte di
Appello di Bari del 2005. Quindi, più che allegare un danno dal comportamento della convenuta, ha addotto una situazione da sé stesso consapevolmente determinata.
Nessun accordo nel senso della compensazione tra reciproci debiti e crediti tra il e Pt_1 la risulta dimostrato in giudizio e, anzi, allegato puntualmente dall'attore. CP_1
Il riportava che la mancata attivazione tempestiva per l'esecuzione della sentenza Pt_1 della Corte di Appello di Bari del 2005 fosse derivata per il deducente dalla volontà di porre in compensazione un proprio credito risarcitorio con il debito accertato a proprio carico, per la di subordinare il rilascio al soddisfacimento del credito a proprio CP_1 favore accertato in detta sentenza. Non riportava, dunque, la conclusione di alcun accordo tra le parti, ma solo diversi interessi di fatto che avevano fatto temporeggiare entrambi dal dare esecuzione alle statuizioni della Corte di Appello.
Nella stessa capitolazione delle circostanze di prova orale richieste dal (su cui lo Pt_1 stesso non ha, comunque, insistito né nelle note di precisazione delle conclusioni del
4.7.2025 né nelle memorie conclusionali), si riportava “Vero che vi siete incontrata con il sig. sia presso la Tabaccheria sita in Ruvo di Puglia gestita dall'attore che presso Pt_1
l'abitazione per tentare di raggiungere un accordo che prevedeva la compensazione del suo credito verso quale contropartita per l'occupazione dell'immobile almeno fino a Pt_1 quando non si fosse definito il giudizio circa la proprietà dell'appartamenti tra il sig.
e la soc. , discorrendo, dunque, di tentativo di accordo e Pt_1 Controparte_2 non di accordo concluso.
Si aggiunge che ai fini di un danno per mancata locazione ad altri dell'immobile non poteva soccorrere il capitolo di prova orale articolato nella memoria ex art. 183, comma
6, n. 2, c.p.c. con il teste (non ammesso e su cui l'attore non ha Testimone_1 insistito), non collocato nel tempo e, comunque, attinente ad un fatto non addotto nel termine delle preclusioni assertive – in cui il riferiva di essersi rivolto ad una Pt_1 agenzia immobiliare per la stima del valore locativo del bene e non per manifestare la volontà di locare l'appartamento – ed in contrasto con le asserzioni tempestive del Pt_1
16 stesso, che, come detto, riportava di aver scientemente lasciato la nella CP_1 disponibilità del bene al fine di maturare un credito risarcitorio da opporre in compensazione alla stessa convenuta.
In una recente pronuncia di legittimità (Cass. Sez. 3, 25.9.2024, n. 25694), la Corte di
Cassazione a fronte di una richiesta risarcitoria per occupazione abusiva di un immobile non rilasciato dalla promissaria acquirente pur a seguito della pronuncia di nullità del contratto preliminare, richiamando la sentenza a Sezioni Unite n. 33645/2022, condivisibilmente conferma la sentenza di secondo grado che aveva escluso che le proprietarie dell'immobile, “pur potendo fare ricorso anche alla prova presuntiva, avessero dato prova dell'effettività di un danno subito in conseguenza del protrarsi dell'occupazione abusiva. Si può rimanere, comprensibilmente, perplessi di fronte al fatto che l'occupazione sia durata per più di venticinque anni senza che ad essa abbia fatto seguito un risarcimento del danno in favore delle proprietarie;
ciò nonostante, questo
Collegio non può che rimarcare la correttezza delle argomentazioni utilizzate dalla Corte fiorentina, a fronte delle quali si infrangono le pur ampie e motivate censure del ricorso principale … è evidente, alla luce della suindicata sentenza delle Sezioni Unite, la piena legittimità del ricorso alla prova presuntiva”. La Corte fiorentina “richiamata, sul punto, la giurisprudenza di legittimità contraria alla riconoscibilità di un danno in re ipsa nella materia in questione, (…) ha insistito sul fatto che simile danno deve comunque essere provato. Nel caso specifico, però, mancava proprio la prova che le appellanti intendessero procedere alla locazione dell'immobile abusivamente occupato, non avendo esse «nulla allegato in ordine all'utilizzazione che dello stesso loro intendevano fare, essendosi limitate a reclamare il risarcimento di un danno 'figurativo', da rapportare al valore locativo del bene e da provare a mezzo c.t.u.». Per cui, pur essendo esatto che simile danno può essere provato anche con presunzioni, la Corte ha rilevato che le appellanti non avevano offerto alcun elemento a supporto della domanda”.
Tanto deve ritenersi anche nel caso di specie, in cui neppure a livello di presunzioni nulla
è stato dedotto e provato dal che, peraltro, già da tempo precedente rispetto alla Pt_1 sentenza del 2005 della Corte di Appello di Bari era stato coinvolto nel procedimento civile che si concludeva con la definitiva pronuncia di risoluzione del contratto di permuta in virtù del quale era stato immesso nella detenzione del bene di cui si discute.
Peraltro, il non era e non è proprietario del bene, per cui non può attagliarsi al Pt_1 caso di specie neppure la diversa giurisprudenza, pur superata dalla citata pronuncia a
Sezioni Unite della Corte di legittimità del 2022, che riconosceva in ipotesi di occupazione
17 abusiva di un immobile un danno in re ipsa per la compressione della facoltà di godimento diretto del bene, costituente il contenuto del diritto di proprietà.
Tanto assorbe ogni altra questione.
Le spese di lite per soccombenza vanno poste in solido a carico del e della Pt_1 [...]
e a favore della , tenendosi conto nella liquidazione Controparte_2 CP_1 delle attività processuali effettivamente svolte, con distrazione agli avv.ti la Forgia
AN e IC PE dichiaratisi antistatari. Vanno, invece, compensate le spese di lite nei rapporti tra il e la non essendoci Pt_1 Controparte_2 all'esito del giudizio una soccombenza nei rapporti tra l'uno e l'altro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nei giudizi riuniti nn. 4113/2022 e 1077/2024
r.g., da nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra domanda, eccezione e
[...] difesa rigettate, rinunciate ovvero assorbite:
- rigetta le domande del Pt_1
- rigetta la domanda riconvenzionale trasversale della Controparte_2
[...]
- condanna il e la al pagamento in solido a Pt_1 Controparte_2 favore della delle spese di lite, che liquida in € 8.467,00, oltre spese generali al CP_1
15%, iva e cap, come per legge, da distrarsi agli avv.ti la Forgia AN e IC
PE dichiaratisi antistatari;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra il e la Pt_1 Controparte_2
[...]
Così deciso in Trani, il 20.12.2025
Il giudice
AR NA AM
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa AR NA AM, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4113/2022 r.g., a cui è stato riunito il fascicolo n.
1077/2024 r.g., proposta
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Davide D'Ippolito, Parte_1
-attore-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. AN la Forgia e dall'avv. Controparte_1
IC PE,
-convenuta-
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Chiaia Noya e dall'avv. Adriano Garofalo,
-altra convenuta nel giudizio riunito e attrice in riconvenzionale-
Conclusioni delle parti come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7.7.2025
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue. conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale , Parte_1 Controparte_1 allegando che, con contratto preliminare di compravendita stipulato in data 15.12.1981,
1 la convenuta si era impegnata ad acquistare dall'attore, il quale prometteva il fatto del terzo, l'appartamento sito in Ruvo di Puglia alla Via Paolo VI n. 6 int. 2 al prezzo di lire
50.000.000. Il contestualmente alla stipula del preliminare di compravendita Pt_1 immetteva nell'appartamento la . CP_1
Alla data fissata nel preliminare per la stipula del contratto definitivo di compravendita, il non provvedeva a trasferire l'appartamento compromesso in vendita alla , Pt_1 CP_1 che lo conveniva dinanzi al Tribunale di Trani al fine di sentire dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita per colpa del promittente venditore con richiesta di restituzione del prezzo pagato, della penale e del risarcimento degli ulteriori danni.
Con sentenza n. 1538 del 17.12.2002 il Tribunale di Trani dichiarava la risoluzione del contratto preliminare per impossibilità sopravvenuta della prestazione;
con sentenza n.
1302/2005 del 21.12.2005, divenuta definitiva, la Corte di Appello di Bari, in accoglimento dell'appello incidentale formulato dalla , in riforma della sentenza CP_1 di primo grado, dichiarava la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del condannandolo a restituire alla la somma di € 25.822,85 con gli interessi Pt_1 CP_1 legali dei singoli pagamenti al soddisfo, a pagare la penale pattuita nella somma di €
8.263,31 oltre al risarcimento del danno determinato in € 45.392,00, pari al differenziale tra il prezzo necessario all'acquisto del bene al momento della decisione (quantificato dalla Corte in € 153.892,00) e il prezzo pattuito in contratto.
Con la medesima sentenza la Corte di Appello di Bari ordinava alla di CP_1 provvedere alla restituzione in favore del dell'appartamento detenuto. La convenuta Pt_1 non provvedeva a restituire il bene immobile, continuando ad occuparlo abusivamente,
“condizionandolo verosimilmente al pagamento delle somme riconosciute in suo favore dalla sentenza n. 1302/2005”.
Allegava l'attore di non aver potuto disporre dal 2005 dell'appartamento mettendolo a reddito, onde percepire una rendita in attesa che si definisse il contenzioso con il proprietario del bene oggetto del preliminare risolto, Controparte_2 in ordine al trasferimento dell'immobile.
Essendo debitore della delle ingente somma riconosciuta con la sentenza n. CP_1
1302/2005 della Corte di Appello di Bari, aveva permesso l'occupazione dell'appartamento al precipuo fine di far valere nei confronti della odierna convenuta il proprio diritto a vedersi riconoscere un risarcimento da tale occupazione da opporsi in
2 compensazione con le somme riconosciute alla promissaria acquirente a titolo risarcitorio dalla Corte di Appello almeno fino a quando non si fosse concluso il contenzioso con la società proprietaria dell'appartamento, ovvero fino a quando la stessa occupante non avesse rilasciato l'appartamento in ottemperanza del dictum giudiziale.
Con lettera del 20.12.2021 la società chiedeva al CP_2 Controparte_2 la restituzione dell'appartamento detenuto dalla essendosi definita con Pt_1 CP_1 sentenza n. 21932 del 31.7.2021 della Corte di Cassazione la quarantennale controversia in ordine al trasferimento dell'appartamento. Con successivo atto di citazione del
10.2.2022 la società proprietaria del bene immobile, Controparte_2
conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Trani il al fine di vedersi
[...] Pt_1 restituire il predetto bene immobile attualmente detenuto dalla . CP_1
Pertanto, con lettera del 6.6.2022 il chiedeva alla la restituzione Pt_1 CP_1 dell'appartamento, oltre che un indennizzo per l'occupazione abusiva protrattasi dalla pronuncia della sentenza n. n. 1302/2005 della Corte di Appello di Bari. In assenza di spontaneo rilascio, il agiva nel presente giudizio per far accertare il proprio diritto Pt_1 al risarcimento del danno derivante da occupazione sine titulo spettante per l'occupazione protrattasi dal 2005 da parte della convenuta fino all'attualità, pari al valore locativo mensile di un bene similare per ciascun anno di occupazione, e, una volta accertato e quantificato il suo diritto, opporlo in compensazione con le somme riconosciute in favore della come dovute dal con la sentenza n. CP_1 Pt_1
1305/2005 della Corte di Appello di Bari, nei limiti degli importi riconosciuti e detratti gli acconti ricevuti, con estinzione dei rispettivi crediti/debiti al momento in cui sono venuti ad esistere ex art. 1241 c.c..
Concludeva chiedendo di accertare che “occupa senza titolo e Controparte_1 abusivamente l'immobile sito in Ruvo di Puglia alla Via Via Paolo VI N.6 INT. 2 a far tempo da dicembre 2005 (data pubblicazione sentenza m 1302/2005 Corte di Appello di
Bari) fino all'attualità”, “un'indennità di occupazione a titolo di risarcimento per l'illegittima detenzione dell'immobile che si quantifica in complessivi €.102.660,00 … danno da determinarsi in base al valore locativo del bene per come dedotto e provato oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria pari al differenziale tasso bot 12 mesi e interessi legali a far tempo dal sorgere di ciascun credito risarcitorio fino al soddisfo, ovvero in quell'altra somma che sarà ritenuta provata e comunque fino al materiale rilascio dell'appartamento”, “per l'effetto dichiarare ed operare la compensazione giudiziale tra l'importo che sarà riconosciuto in favore del a titolo Pt_1
3 risarcitorio e la somma dallo stesso dovuta nei confronti della in forza della CP_1 sentenza n.1320/2005 Corte di Appello di Bari, dichiarando l'estinzione parziale del debito del a far tempo dalla maturazione di ciascun rateo mensile dell'indennità di Pt_1 occupazione che sarà riconosciuta e determinata in favore dell'attore”. In via alternativa chiedeva di condannare la al risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva CP_1 dell'immobile dal dicembre 2005 fino all'effettivo rilascio, da determinarsi in €
102.660,00 o nella diversa misura di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 c.c. a far tempo dalla domanda fino al soddisfo, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente la convenuta contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto. Eccepiva che alla data del 6.6.2022 dovesse ritenersi prescritto ogni (presunto) credito indennitario del il cui sorgere fosse da Pt_1 collocare in data anteriore al 6.6.2012, alla stessa data dovesse ritenersi prescritto ogni
(presunto) credito risarcitorio il cui sorgere fosse da collocare in data anteriore al
6.6.2017, sempre alla stessa data del 6.6.2022 dovesse ritenersi prescritto ogni
(presunto) credito per interessi il cui sorgere fosse da collocare in data anteriore al
6.6.2017.
Pacifica la stipula del contratto preliminare di vendita del 15.12.1981, adduceva che il non fosse proprietario dell'immobile oggetto di causa, come, peraltro, egli stesso Pt_1 riconosceva ed ammetteva, che la sentenza n. 1302/2005 della Corte di Appello di Bari non contenesse alcun ordine rivolto alla di rilasciare l'immobile oggetto di causa CP_1
e che, la medesima sentenza, oltre alle statuizioni di condanna al pagamento delle somme già indicate dall'attore, oltre accessori, contenesse anche la condanna del Pt_1 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, anche queste mai versate alla
[...]
. Ciò posto, argomentava che non potesse essere riconosciuto alcun danno in capo CP_1 al per la mancata disponibilità dell'immobile oggetto di causa, posto che non era Pt_1 titolare di alcun diritto che quella mancata disponibilità potesse aver leso.
Riportava che neppure l'occupazione da parte della risultasse provata nel CP_1 presente giudizio e che tale circostanza fosse totalmente contestata, in punto di fatto e di diritto. Inoltre, contestava la quantificazione del (presunto) danno operata dal sia Pt_1 nei dati posti a suo fondamento, sia nel metodo adoperato.
Concludeva chiedendo di rigettare tutte le domande del con condanna dell'attore Pt_1 al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
4 Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 25.5.2023 era fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente il introduceva nei confronti della un diverso giudizio, n. Pt_1 CP_1
1077/2024 r.g., evocando dinanzi al Tribunale di Trani anche la Controparte_2
[...]
Riportate le stesse premesse in fatto di cui al giudizio già pendente, riferiva che, al fine di adempiere alla restituzione del bene immobile in favore della società proprietaria, aveva azionato, con atto di precetto per rilascio notificato in data 28.3.2023, il titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1302/2005 emessa dalla Corte di Appello di Bari, intimando alla il rilascio dell'appartamento sito in Ruvo di Puglia – Via Paolo VI. CP_1
Avverso il successivo preavviso di rilascio, la proponeva dinanzi al Tribunale di CP_1
Trani opposizione ex art 615 c.p.c., eccependo la prescrizione decennale dell'actio iudicati; con ordinanza del 12.1.2024 il G.E. confermava la sospensione della esecuzione per rilascio intrapresa dal sul presupposto del decorso della prescrizione del diritto Pt_1 fatto valere con il titolo, assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito. Alla data di scadenza del termine assegnato, il giudizio di merito non veniva introdotto da alcuna delle parti, per cui la procedura per rilascio e consegna intrapresa doveva ritenersi estinta.
Ciò posto, conveniva nel giudizio n. 1077/2024 r.g. la al fine di conseguire un CP_1 nuovo titolo esecutivo che contenesse un ordine di restituzione del bene detenuto indebitamente in favore dell'avente diritto, al fine di adempiere utilmente all'obbligazione restitutoria nei confronti della società proprietaria Parte_2
ragione della sopravvenuta caducazione del preliminare di permuta.
[...]
Argomentava che il diritto attuale di cui chiedeva tutela fosse costituito dall'obbligazione restitutoria a carico di nascente dalla caducazione degli effetti del preliminare di Pt_1 permuta e dall'inadempimento del terzo ex art. 1218 c.c., , a provvedere Controparte_1 alla restituzione del bene immobile in favore dell'avente diritto a seguito della risoluzione del contratto preliminare di compravendita intercorso con il Adduceva che il Pt_1 comportamento colposo della di voler mantenere il possesso indebito CP_1 dell'appartamento, rifiutando la restituzione, costituisse violazione dell'obbligazione restitutoria ex art. 2037 c.c. e fonte di danno ingiusto ex art. 1218 c.c. e/o ex art.2043
c.c., nella parte in cui il rifiuto e il ritardo alla restituzione da parte della CP_1
5 esponeva il all'azione risarcitoria per equivalente da parte della società proprietaria Pt_1 per perdita del bene o per ritardo nella restituzione.
Concludeva chiedendo di accertare in capo a il possesso indebito Controparte_1 dell'appartamento sito in Ruvo di Puglia alla Via alla Via Paolo VI n. 6 int. 2 a seguito della caducazione del titolo di godimento in forza della sentenza n. 1302/2005 emessa dalla Corte di Appello di Bari in data 21.12.2005, passata in giudicato, e, per l'effetto, ordinare alla la restituzione del bene in favore di ovvero CP_1 Parte_1 alternativamente e, in caso di espressa domanda formulata dalla altra convenuta, ordinare il rilascio direttamente in favore dell'avente diritto Controparte_2
a titolo di riconsegna del bene da parte del con condanna in via
[...] Pt_1 alternativa e/o concorrente della convenuta al risarcimento dei danni in Controparte_1 forma specifica ex art. 2058 c.c., mediante restituzione del bene immobile libero da persone e cose a seguito dell'inadempimento/rifiuto alla sua restituzione, ovvero in via gradata per equivalente pari al suo valore venale in caso di perdita/deterioramento, ovvero in via estremamente subordinata ordinare la restituzione in natura del bene immobile ricevuto ai sensi dell'art. 2041, comma 2, c.c. a titolo di indebito arricchimento.
Domandava ancora di accertare che la , ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero ai sensi CP_1 dell'art.1218 c.c., fosse responsabile del ritardo nella riconsegna dell'appartamento in favore del a far tempo dalla richiesta di restituzione del 6.2.2022 fino all'effettivo Pt_1 rilascio dell'appartamento e, per l'effetto, condannarla al pagamento di un'indennità risarcitoria per il godimento abusivo del bene nella misura pari al suo valore locativo, oltre interessi legali fino all'effettivo rilascio. Ove non si fosse provveduto con l'ordine di rilascio direttamente in favore della domandava di Controparte_2 condannare la ex art 614 bis c.p.c. al pagamento di una penale per ogni giorno CP_1 di ritardo nel rilascio dell'immobile in favore del nella misura di € 100,00 al dì Pt_1 ovvero in quell'altra somma ritenuta non manifestatamente iniqua a far tempo dalla pubblicazione della emananda sentenza fino all'effettivo rilascio, con vittoria di spese di lite da distrarre a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva anche in tale giudizio, n. 1077/2024 r.g., la contestando quanto ex CP_1 adverso addotto. Eccepiva, in via preliminare, il mancato preventivo esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, individuata quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Adduceva, poi, che il non già proprietario dell'immobile che aveva promesso in Pt_1 vendita, agisse, anche nel presente giudizio, per la restituzione del bene volendo
6 conseguire forzatamente non la soddisfazione di un suo diritto reale (nel caso di specie, proprietà), bensì la soddisfazione di un suo diritto personale e, più precisamente, volendo conseguire il suo diritto di credito alla restituzione quale conseguenza della risoluzione del contratto preliminare del 1981. Riteneva che tale diritto personale alla restituzione del bene, riconosciuto dalla sentenza n. 1302/2005 della Corte di Appello di Bari, si fosse, tuttavia, prescritto per intervenuto decorso del termine decennale ordinario di prescrizione e per intervenuta prescrizione della c.d. actio iudicati in data 7.2.2016 (dieci anni dopo la formazione del giudicato), senza che, nel periodo di tempo tra il 7.2.2006 e il
7.2.2016, l'attore avesse compiuto atti di interruzione della prescrizione, giudiziali o stragiudiziali.
Aggiungeva che il non avesse proprio più diritto alla restituzione dell'immobile in Pt_1 questione.
Ritenuta la prescrizione in capo al del diritto personale alla restituzione Pt_1 dell'immobile, argomentava che tutte le domande risarcitorie formulate dallo stesso fossero infondate, sia che si basassero sull'art. 1218 c.c., sia che si basassero sull'art. 2043 c.c., sia sull'art. 2058 c.c., ovvero ancora sull'art. 2037 c.c., perché alcun danno e alcun indennizzo poteva riconoscersi a favore del per la mancata disponibilità Pt_1 dell'immobile oggetto di causa, posto che non era titolare di alcun diritto che quella mancata disponibilità potesse aver, in ipotesi, leso. Infondata era anche la domanda ex art. 2041 c.c., rispetto alla quale, peraltro, l'attore non aveva indicato la causa petendi.
Adduceva che le stesse domande (risarcitorie e di ingiustificato arricchimento), oltre che totalmente infondate, fossero prescritte per intervenuto decorso, alla data di instaurazione del presente giudizio, del termine, rispettivamente, quinquennale e decennale di prescrizione a far tempo dal passaggio in giudicato della sentenza n.
1302/2005 della Corte di Appello di Bari.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, di rilevare l'improcedibilità delle domande proposte dal nel merito, rigettare tutte le domande, in ogni caso, con condanna Pt_1 dell'attore al pagamento di spese di lite da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Si costituiva in giudizio anche la evocata dal Controparte_2 Pt_1 al fine di porla nelle condizioni di chiedere che, in caso di pronuncia di restituzione, gli effetti potessero essere fatti valere direttamente nei suoi confronti. La Controparte_2 proponeva domanda riconvenzionale “trasversale” nei confronti della
[...]
[. [...]
, perché, in quanto unica proprietaria dell'immobile oggetto del presente giudizio, CP_3 adduceva di aver diritto ad ottenere la restituzione del bene dal a cui aveva Pt_1 conferito il possesso ed, eventualmente, da chiunque lo possedesse sine titulo.
La società, pur non rinunciando alle domande proposte nel diverso giudizio pendente nei confronti del “per l'ipotesi in cui la domanda del sig. di ottenere la Pt_1 Parte_1 restituzione dell'immobile dalla sig.ra - in ragione della declaratoria di Controparte_1 risoluzione del contratto preliminare tra loro intercorso e della conseguente assenza di titolo legittimante la detenzione – dovesse risultare fondata”, chiedeva che la pronuncia di condanna alla restituzione del bene fosse emessa direttamente nei propri confronti, quale proprietaria del bene, in ragione dell'inesistenza di qualsivoglia titolo, in capo al per possedere il bene. Pt_1
Concludeva, dunque, chiedendo, in caso di accoglimento della domanda proposta da nei confronti di , di accertare che la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
in quanto proprietaria, era l'unico soggetto legittimato a ricevere il
[...] possesso dell'appartamento e, per l'effetto, condannare la a rilasciare detto CP_1 appartamento, libero da persone e cose, direttamente in favore della proprietaria;
in caso di rigetto della domanda attorea nei confronti della chiedeva di condannare CP_1
l'attore a manlevare la società da ogni conseguenza Controparte_2 pregiudizievole, anche in ragione della ripartizione dell'onere delle spese processuali.
Il giudizio n. 1077/2024 r.g., successivamente iscritto, veniva riunito a quello n.
4113/2022 r.g. previamente iscritto e pendente dinanzi al medesimo giudice ex art. 274
c.p.c..
Le cause riunite erano istruite con produzione documentale.
Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, sulle note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7.7.2025, con ordinanza del 4.8.2025, la causa veniva dalla scrivente, subentrata nel ruolo giusta decreto di variazione tabellare n.
20/2024, trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ratione temporis in vigore, per il deposito di memorie conclusionali e di replica. Il fascicolo era rimesso alla scrivente per la decisione il 20.11.2025.
* * * * * * *
Per un ordine logico delle questioni, secondo, peraltro, l'ordine di cui alle note ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni dell'attore, opportuno è valutare prima la
8 domanda di restituzione dell'immobile e di risarcimento del danno, come proposta nel giudizio successivamente iscritto e, poi, riunito n. 1077/2024 r.g..
Si premette che, come già osservato dal precedente magistrato, a verbale di udienza dell'11.10.2024, non sussistono ragioni ostative alla procedibilità della domanda. Priva di rilievo è, infatti, l'eccezione della di mancato esperimento della procedura di CP_1 negoziazione assistita, nell'ambito della quale non rientrano le domande complessivamente proposte in giudizio, non riconducibili meramente al pagamento di una somma di denaro.
Il chiedeva che, accertato il possesso indebito dell'appartamento da parte della Pt_1 [...]
, a seguito della caducazione del titolo di godimento in forza della sentenza n. CP_1
1302/2005 emessa dalla Corte di Appello di Bari in data 21.12.2005, passata in giudicato, si ordinasse alla stessa la restituzione del bene, in via alternativa e/o concorrente quale risarcimento dei danni in forma specifica ex art. 2058 c.c., ovvero in via gradata ai sensi dell'art. 2041, comma 2, c.c. a titolo di indebito arricchimento.
L'attore a fronte delle contestazioni della e della eccezione di prescrizione da CP_1 questa tempestivamente proposta, con la memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. ribadiva e chiariva che l'azione intrapresa fosse una azione personale di restituzione delle prestazioni ricevute in esecuzione di un titolo contrattuale dichiarato nullo/inefficace con sentenza della Corte di Appello di Bari, passata in giudicato. Reputava che l'azione di restituzione del bene immobile non fosse soggetta ad alcun termine di prescrizione costituendo un illecito permanente, fatti salvi gli effetti di un acquisto della proprietà a titolo diverso (ad es. usucapione), per cui non potesse essere eccepita la prescrizione dell'actio indicati derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1302/2005, di risoluzione del contratto preliminare di compravendita con caducazione delle prestazioni rese in esecuzione di detto accordo.
Orbene, “il diritto derivante dal giudicato (o come si suol dire derivante dall'actio iudicati)
è configurabile e si prescrive nel termine decennale indicato dall'art. 2946 c.c.” (Cass.
Sez. 3, 25.3.2003, n. 4377).
Nella sentenza n. 1302/2005, che dichiarava la risoluzione per grave inadempimento del promittente venditore del contratto preliminare stipulato il 15.12.1981 tra il e la Pt_1
, la Corte di Appello di Bari si pronunciava, con statuizione divenuta definitiva, CP_1 anche in ordine alla restituzione del bene promesso in vendita, nella cui disponibilità
9 anticipata era stata immessa la Si legge nel dispositivo di quella sentenza CP_1
“condanna … altresì la a restituire l'immobile detenuto”. CP_1
Il diritto ex art. 2033 c.c. della parte contrattuale, promittente alienante, alla restituzione della prestazione eseguita in virtù di un contratto risolto, in quanto divenuta priva di causa, per l'effetto retroattivo della pronuncia di risoluzione ex art. 1458 c.c., era accertato in giudizio, con espressa statuizione del giudice di appello. Trattavasi di un diritto riconosciuto verso un soggetto determinato, inadempiente, rispetto ad una prestazione altrettanto determinata, contro il quale il diritto stesso poteva essere fatto valere nel termine proprio di prescrizione decennale dei rapporti obbligatori. Ecco che il diritto del si è prescritto con la decorrenza di dieci anni dalla definitività della Pt_1 pronuncia, come eccepito dalla . CP_1
È lo stesso come visto, ad argomentare espressamente di agire per la restituzione Pt_1 del bene in virtù della pronuncia definitiva di risoluzione del contratto preliminare;
il diritto ad ottenere la restituzione era già espressamente accertato nel giudizio definito dalla Corte di Appello di Bari del 2005, che condannava la alla restituzione CP_1 dell'appartamento al che poteva chiedere l'esecuzione di quel diritto nel termine Pt_1 decennale di prescrizione, ormai spirato.
Ora, la Corte di legittimità ha condivisibilmente affermato che “l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione, con la conseguenza che la predetta risoluzione, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, rientrando nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo o meno, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa” (Cass. Sez. 3, 23.2.2023, n. 5651, che richiama Cass. 24915/ 2022 e Cass.
10917/ 2021). Il contraente può, dunque, richiedere in un separato giudizio la restituzione della prestazione già effettuata in adempimento di un contratto poi dichiarato risolto;
una volta, però, ottenuta già una pronuncia che accerta il diritto alla restituzione della prestazione con condanna dell'altra parte contrattuale alla restituzione, la decorrenza del termine di prescrizione da quella pronuncia divenuta definitiva, senza che la parte interessata si sia attivata per far valere il suo diritto, non autorizza quest'ultima a riproporre in diverso successivo giudizio la stessa domanda, per ottenere un nuovo titolo giudiziale che sostituisca il precedente, in relazione al quale è prescritta l'actio iudicati.
10 Indipendentemente da qualsiasi questione di preclusione del giudicato, in violazione del principio di ne bis in idem, su cui le parti non hanno interloquito, dirimente è il rilievo della che ha formulato l'eccezione di prescrizione, tempestivamente CP_1 costituendosi in giudizio, di estinzione per prescrizione del diritto alla restituzione, come accertato nella sentenza del 2005 della Corte di Appello di Bari.
Con la comparsa conclusionale, il adduceva che inconferente fosse l'eccezione di Pt_1 prescrizione dell'actio iudicati con la domanda restitutoria proposta in giudizio, perché si trattava di un'azione volta ad ottenere un nuovo titolo esecutivo e non di esecuzione del precedente titolo, perché la prescrizione del precedente titolo esecutivo non precludeva l'esperimento di una nuova azione di cognizione volta ad ottenere la medesima statuizione di rilascio stante la natura costitutiva della sentenza n. 1302/2005 della
Corte di Appello di Bari in ordine alla caducazione del titolo legittimante il possesso o la detenzione del bene immobile.
Invero “… con la pronuncia di risoluzione del contratto (che può avere natura dichiarativa o costitutiva, a seconda che ricorrano le ipotesi degli artt. 1454, 1456 e 1457
c.c. ovvero degli artt. 1453 e 1467 c.c., come, peraltro, con quelle di annullamento, o di rescissione, aventi natura costitutiva, che facciano cessare un rapporto giuridico esistente - l'effetto che di esso è proprio si realizza e si consuma nel momento stesso della pronuncia passata in giudicato;
nel periodo successivo, vengono in considerazione i diritti oggetto del contratto risolto (o annullato o rescisso) e trova applicazione il regime prescrizionale proprio di essi” (Cass. Sez. 2, 31.5.1990, n. 5121).
La prescrizione non opera solo sul piano processuale inibendo la possibilità di agire in via esecutiva per l'esecuzione della sentenza di condanna al rilascio (obbligo di fare), ma anche sul piano sostanziale con l'estinzione del diritto alla restituzione della prestazione già eseguita (di consegna dell'immobile).
Ove pure si volesse qualificare l'azione di restituzione come una azione personale non collegata al diritto di cui all'art. 2033 c.c. conseguente all'efficacia retroattiva della pronuncia di risoluzione del contratto, deve ritenersi non accoglibile la domanda del
Pt_1
L'azione personale di restituzione a differenza di quella reale non presuppone certo la titolarità in capo all'attore del diritto di proprietà del bene, ma richiede, comunque, una posizione giuridica qualificata rispetto al bene da parte dell'agente. La posizione giuridica qualificata non può certo coincidere con l'interesse del ad ottenere la restituzione Pt_1
11 dell'immobile perché evocato in altro giudizio da parte della proprietaria dell'immobile
Controparte_2
Ebbene il non è titolare di nessuna posizione giuridica qualificata che lo legittima Pt_1 alla richiesta di restituzione dell'immobile, come ben rilevato dalla . CP_1
La titolarità della posizione soggettiva attiva vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla: il non ha né allegato né provato la titolarità della posizione soggettiva Pt_1 attiva in ragione della quale potrebbe ottenere la restituzione del bene. L'attore è indiscusso che non sia proprietario del bene che aveva promesso in vendita, né che sia possessore dello stesso, perché in ragione del preliminare di permuta era stato meramente immesso in via anticipata nella detenzione del bene (così come a sua volta nella detenzione dell'appartamento aveva immesso la con il preliminare di CP_1 compravendita – cfr. Cass. Sez. U., 27.3.2008, n. 7930 e numerose successive conformi, tra le più recenti Cass. Sez. 2, 7.5.2025, n. 12024). Una volta risolto con sentenza divenuta definitiva il contratto preliminare di permuta, con la pronuncia della Corte di
Cassazione n. 21932/2021, è venuto meno il titolo che giustificava quella detenzione, diventata sine causa.
Ecco che non può essere accolta la domanda di restituzione come proposta dal nei Pt_1 confronti della dell'appartamento in Ruvo di Puglia alla Via Paolo VI n. 6 int. 2. CP_1
Neppure è configurabile un risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 c.c. con condanna della alla restituzione del bene a favore del perché non CP_1 Pt_1 titolare di una posizione giuridica attiva lesa dal comportamento della non CP_1 essendo mai stato proprietario o possessore del bene, ovvero non essendo più detentore dello stesso. Tale condanna al risarcimento non può trovare ragione nella esposizione del
VO al rischio di una condanna al risarcimento del danno a favore della proprietaria del bene, trattandosi, peraltro, di una condanna allo stato ancora eventuale, in assenza una lesione attuale di un interesse/diritto di cui procedere al ristoro.
Allo stesso modo alcuna legittimazione alla restituzione del bene è riconoscibile ex art. 2041 c.c.. Peraltro, “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042
c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento – avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale – è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando
12 viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass.
Sez. U, 5.12.2023, n. 33954).
Al mancato accoglimento della domanda del di restituzione dell'immobile segue il Pt_1 rigetto della domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla Controparte_2 nei confronti dell'altra convenuta .
[...] CP_1
Esclusa qualsiasi inammissibilità per mancata richiesta di fissazione di una nuova udienza ex art. 269 c.p.c., applicabile nella diversa ipotesi di chiamata in causa di un terzo (per la domanda riconvenzionale trasversale è solo prescritta la notifica ex art. 292
c.p.c. ove la controparte sia contumace), si deve osservare che la CP_2 [...] espressamente richiedeva che, in caso di accoglimento della domanda Controparte_2 del l'ordine di restituzione fosse emesso non nei confronti di questo ma della Pt_1 società proprietaria.
Ecco che la non ha proposto una autonoma domanda Controparte_2 di restituzione né reale né personale nei confronti della;
una volta rigettata la CP_1 domanda dell'attore, nel rispetto del principio di correlazione tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., che impone al giudice di statuire nei limiti della domanda, non può, dunque, ulteriormente approfondirsi la posizione della proprietaria dell'immobile.
Al rigetto della domanda di restituzione dell'immobile segue anche il rigetto della domanda di condanna al pagamento di una indennità risarcitoria per il ritardo nella riconsegna del bene a decorrere dal 6.2.2022, come formulata dal Nella comparsa Pt_1 conclusionale l'attore ribadisce che “il danno reclamato era costituito dalla perdita di occasioni locative che sarebbero derivate dal godimento del bene per tutto il periodo in cui si è protratto la occupazione a far tempo dalla richiesta di restituzione”; ebbene sotto tale profilo alcun danno può essergli riconosciuto perché dal 2021 non aveva titolo per locare l'immobile, giacché non proprietario, né possessore, né detentore del bene, laddove la legittimazione del locatore deriva dal possesso del bene e dalla capacità di disporne.
A ben vedere, nella comparsa conclusionale, il riconosceva che, dalla richiesta di Pt_1 restituzione del bene immobile avanzata dalla a CP_2 Controparte_2 seguito della caducazione del preliminare di permuta, non fosse più titolare del diritto di disporre del bene immobile e, dunque, di poterne godere delle utilità, mentre al più era la
13 legittima proprietaria ad aver perso la possibilità di poterne godere offrendo l'appartamento in locazione (cfr. pagg. 17 e 18 della comparsa conclusionale). Ecco che inquadrava il danno patito come conseguenza non della mancata disponibilità dell'immobile ma di un'eventuale e non attuale condanna al risarcimento del danno come richiesta nei propri confronti dalla in altro giudizio, Controparte_2 condanna ancora del tutto eventuale, stante la pendenza di quel giudizio, non definito.
Occorre ora valutare le domande proposte dal nel giudizio precedentemente iscritto Pt_1
n. 4113/2022 r.g..
Il chiedeva di accertare l'occupazione senza titolo e abusiva dell'immobile sito in Pt_1
Ruvo di Puglia alla Via Via Paolo VI n. 6 int. 2 da parte della a far tempo da CP_1 dicembre 2005 (data pubblicazione sentenza m 1302/2005 Corte di Appello di Bari) fino all'attualità, con condanna della convenuta al pagamento di un'indennità di occupazione
“a titolo di risarcimento” per l'illegittima detenzione “danno da determinarsi in base al valore locativo del bene” oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria. Ancora chiedeva che dovesse disporsi la compensazione giudiziale tra l'importo riconosciuto in favore del “a titolo risarcitorio” e la somma dallo stesso dovuta nei confronti della Pt_1
in forza della sentenza n.1320/2005 Corte di Appello di Bari. In via alternativa CP_1 chiedeva di condannare la al pagamento in favore del al risarcimento dei CP_1 Pt_1 danni per l'occupazione abusiva dell'immobile dal Dicembre 2005 fino all'effettivo rilascio danno, oltre interessi ex art. 1284 c.c. a far tempo dalla domanda fino al soddisfo.
Con la memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. faceva riferimento al diritto di esigere un corrispettivo per il godimento senza titolo del bene occupato dalla Tuttavia, CP_1 nelle note di precisazione delle conclusioni il ribadiva la propria domanda di Pt_1 risarcimento dei danni e non di indennità quale corrispettivo per il godimento senza titolo del bene;
nella comparsa conclusionale disquisiva di domanda risarcitoria proposta nel giudizio n. 4113/2022 r.g. per condotta abusiva ed antigiuridica della . CP_1
Ecco che il proponeva esplicitamente una domanda di risarcimento del danno: a Pt_1 fronte della espressa posizione assunta dalla parte non è consentita una riqualificazione di ufficio della domanda in spregio all'art. 112 c.p.c.. “In materia di procedimento civile,
l'applicazione del principio iura novit curia, di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente
14 richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato”(Cass. Sez. L.,
3.3.2021, n. 5832).
È noto che “l'efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., e, pertanto, implica che il promissario acquirente, che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita, debba non solo restituirlo al promittente alienante, ma altresì corrispondere a quest'ultimo i frutti per l'anticipato godimento dello stesso. Ne consegue che, nel caso di occupazione di un immobile, fondata su di un titolo contrattuale venuto meno per effetto della risoluzione giudiziale del contratto, va esclusa la funzione risarcitoria degli obblighi restitutori” (Cass. Sez. 2, 17.4.2025, n. 10145).
Nel caso di specie, però, il VO non domanda la corresponsione dei frutti per l'anticipato godimento del bene nella cui disponibilità anticipata era stata immessa la
[...]
con il contratto preliminare poi risolto, ma espressamente il risarcimento del danno CP_1 per il pregiudizio economico subito a seguito della perdita della possibilità di locarlo.
Tanto è evidente se si considera che il non richiede il pagamento di una somma Pt_1 pari al valore locativo del bene a decorrere dalla immissione della nella CP_1 detenzione del bene, ma dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva risolto il contratto preliminare.
La precisazione sulla natura della domanda proposta si impone perché differente è
l'onere probatorio gravante sul richiedente.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., l'attore adduceva che “circa la titolarità del a percepire tali indennità risarcitorie va evidenziato che il diritto ad esigerli trae Pt_1 origine dal contratto di permuta intercorso con la società in quanto Controparte_2 titolo formale legittimante il possesso del sul bene immobile e di conseguenza il Pt_1 relativo diritto a percepirne i frutti su di essi maturati a titolo di godimento del bene”.
15 A fondamento della spiegata domanda il non ha, dunque, specificamente allegato Pt_1 la volontà di locare ad altri il bene nella cui disponibilità era rimasta la né CP_1 concrete occasioni perse di locazione del bene, ma solo la generica possibilità di trarne delle utilitates. Ha addotto, anzi, di aver scientemente lasciato la nella CP_1 disponibilità del bene, senza richiedere il rilascio del bene per concederlo in locazione a terzi, al fine di esigere successivamente una indennità di occupazione da porre in compensazione con il debito riconosciuto a proprio carico nella sentenza della Corte di
Appello di Bari del 2005. Quindi, più che allegare un danno dal comportamento della convenuta, ha addotto una situazione da sé stesso consapevolmente determinata.
Nessun accordo nel senso della compensazione tra reciproci debiti e crediti tra il e Pt_1 la risulta dimostrato in giudizio e, anzi, allegato puntualmente dall'attore. CP_1
Il riportava che la mancata attivazione tempestiva per l'esecuzione della sentenza Pt_1 della Corte di Appello di Bari del 2005 fosse derivata per il deducente dalla volontà di porre in compensazione un proprio credito risarcitorio con il debito accertato a proprio carico, per la di subordinare il rilascio al soddisfacimento del credito a proprio CP_1 favore accertato in detta sentenza. Non riportava, dunque, la conclusione di alcun accordo tra le parti, ma solo diversi interessi di fatto che avevano fatto temporeggiare entrambi dal dare esecuzione alle statuizioni della Corte di Appello.
Nella stessa capitolazione delle circostanze di prova orale richieste dal (su cui lo Pt_1 stesso non ha, comunque, insistito né nelle note di precisazione delle conclusioni del
4.7.2025 né nelle memorie conclusionali), si riportava “Vero che vi siete incontrata con il sig. sia presso la Tabaccheria sita in Ruvo di Puglia gestita dall'attore che presso Pt_1
l'abitazione per tentare di raggiungere un accordo che prevedeva la compensazione del suo credito verso quale contropartita per l'occupazione dell'immobile almeno fino a Pt_1 quando non si fosse definito il giudizio circa la proprietà dell'appartamenti tra il sig.
e la soc. , discorrendo, dunque, di tentativo di accordo e Pt_1 Controparte_2 non di accordo concluso.
Si aggiunge che ai fini di un danno per mancata locazione ad altri dell'immobile non poteva soccorrere il capitolo di prova orale articolato nella memoria ex art. 183, comma
6, n. 2, c.p.c. con il teste (non ammesso e su cui l'attore non ha Testimone_1 insistito), non collocato nel tempo e, comunque, attinente ad un fatto non addotto nel termine delle preclusioni assertive – in cui il riferiva di essersi rivolto ad una Pt_1 agenzia immobiliare per la stima del valore locativo del bene e non per manifestare la volontà di locare l'appartamento – ed in contrasto con le asserzioni tempestive del Pt_1
16 stesso, che, come detto, riportava di aver scientemente lasciato la nella CP_1 disponibilità del bene al fine di maturare un credito risarcitorio da opporre in compensazione alla stessa convenuta.
In una recente pronuncia di legittimità (Cass. Sez. 3, 25.9.2024, n. 25694), la Corte di
Cassazione a fronte di una richiesta risarcitoria per occupazione abusiva di un immobile non rilasciato dalla promissaria acquirente pur a seguito della pronuncia di nullità del contratto preliminare, richiamando la sentenza a Sezioni Unite n. 33645/2022, condivisibilmente conferma la sentenza di secondo grado che aveva escluso che le proprietarie dell'immobile, “pur potendo fare ricorso anche alla prova presuntiva, avessero dato prova dell'effettività di un danno subito in conseguenza del protrarsi dell'occupazione abusiva. Si può rimanere, comprensibilmente, perplessi di fronte al fatto che l'occupazione sia durata per più di venticinque anni senza che ad essa abbia fatto seguito un risarcimento del danno in favore delle proprietarie;
ciò nonostante, questo
Collegio non può che rimarcare la correttezza delle argomentazioni utilizzate dalla Corte fiorentina, a fronte delle quali si infrangono le pur ampie e motivate censure del ricorso principale … è evidente, alla luce della suindicata sentenza delle Sezioni Unite, la piena legittimità del ricorso alla prova presuntiva”. La Corte fiorentina “richiamata, sul punto, la giurisprudenza di legittimità contraria alla riconoscibilità di un danno in re ipsa nella materia in questione, (…) ha insistito sul fatto che simile danno deve comunque essere provato. Nel caso specifico, però, mancava proprio la prova che le appellanti intendessero procedere alla locazione dell'immobile abusivamente occupato, non avendo esse «nulla allegato in ordine all'utilizzazione che dello stesso loro intendevano fare, essendosi limitate a reclamare il risarcimento di un danno 'figurativo', da rapportare al valore locativo del bene e da provare a mezzo c.t.u.». Per cui, pur essendo esatto che simile danno può essere provato anche con presunzioni, la Corte ha rilevato che le appellanti non avevano offerto alcun elemento a supporto della domanda”.
Tanto deve ritenersi anche nel caso di specie, in cui neppure a livello di presunzioni nulla
è stato dedotto e provato dal che, peraltro, già da tempo precedente rispetto alla Pt_1 sentenza del 2005 della Corte di Appello di Bari era stato coinvolto nel procedimento civile che si concludeva con la definitiva pronuncia di risoluzione del contratto di permuta in virtù del quale era stato immesso nella detenzione del bene di cui si discute.
Peraltro, il non era e non è proprietario del bene, per cui non può attagliarsi al Pt_1 caso di specie neppure la diversa giurisprudenza, pur superata dalla citata pronuncia a
Sezioni Unite della Corte di legittimità del 2022, che riconosceva in ipotesi di occupazione
17 abusiva di un immobile un danno in re ipsa per la compressione della facoltà di godimento diretto del bene, costituente il contenuto del diritto di proprietà.
Tanto assorbe ogni altra questione.
Le spese di lite per soccombenza vanno poste in solido a carico del e della Pt_1 [...]
e a favore della , tenendosi conto nella liquidazione Controparte_2 CP_1 delle attività processuali effettivamente svolte, con distrazione agli avv.ti la Forgia
AN e IC PE dichiaratisi antistatari. Vanno, invece, compensate le spese di lite nei rapporti tra il e la non essendoci Pt_1 Controparte_2 all'esito del giudizio una soccombenza nei rapporti tra l'uno e l'altro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nei giudizi riuniti nn. 4113/2022 e 1077/2024
r.g., da nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra domanda, eccezione e
[...] difesa rigettate, rinunciate ovvero assorbite:
- rigetta le domande del Pt_1
- rigetta la domanda riconvenzionale trasversale della Controparte_2
[...]
- condanna il e la al pagamento in solido a Pt_1 Controparte_2 favore della delle spese di lite, che liquida in € 8.467,00, oltre spese generali al CP_1
15%, iva e cap, come per legge, da distrarsi agli avv.ti la Forgia AN e IC
PE dichiaratisi antistatari;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra il e la Pt_1 Controparte_2
[...]
Così deciso in Trani, il 20.12.2025
Il giudice
AR NA AM
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