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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 12/12/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice IA LA BA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 864/2023 R.G. proposta da:
(p.i. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede a Matera in c.da Serritello La Valle, rappresentata e difesa, giusta mandato allegato all'atto di citazione, dall'avv. Filippo
LEONARDIS, domiciliatario;
- attrice- contro
DI ASSICURAZIONI S.P.A (p.i. ), in persona del legale rappresentante P.IVA_2
p.t., con sede legale in Roma, alla p.zza Guglielmo Marconi 25, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 5.9.2023, dall'avv. Alessandro RUSSI, domiciliatario;
-convenuta- nonché contro
(c.f. , nato il [...] e residente a Controparte_1 C.F._1
AN JO (MT) alla via Monte Emilius 16;
-convenuto contumace-
e contro (p.i , in persona del legale rappresentante p.t., con sede CP_2 P.IVA_3 in AN JO (MT) alla via Carlo Levi 13;
-convenuta contumace-
***
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “…Accertare e dichiarare il Sig. , quale conducente Controparte_1
dell'autocarro per trasporto di cose targato DW401WL e la quale CP_2 proprietaria dell'autocarro, in solido tra loro, quali unici responsabili del sinistro oggetto di causa;
accertare e dichiarare che in conseguenza del sinistro di cui è causa la CP_3 ha subito danni materiali ammontanti Parte_1
complessivamente ad € 243.973,32 + Iva, di cui in € 191.606,32 + Iva per componenti necessari alla riparazione ed € 52.367,00 + Iva per manodopera;
per l'effetto, condannare la compagnia di assicurazioni DI RA SP […] al risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro di cui è causa ammontanti complessivamente ad € 243.973,32 + Iva, di cui in € 191.606,32 + Iva per componenti necessari alla riparazione ed € 52.367,00 +
Iva per manodopera o a quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia o comunque accertata a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria..”.
Per la convenuta DI ASSICURAZIONI s.p.a.: “…Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, l'infondatezza sotto ogni profilo della domanda proposta dalla
[...]
e, per l'effetto, disporne il rigetto in toto, ovvero, in subordine, Parte_1 per quanto di ragione […]; con vittoria delle spese del presente giudizio in favore della medesima…”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.5.2023, Parte_1
deduceva che, in data 27 settembre 2019, intorno alle ore 16.30, presso la c.da
[...]
Serritello La Valle, l'autocarro Astra targato DW401WL, condotto nel frangente da pag. 2/8 e di proprietà della società durante una Controparte_1 Controparte_2 manovra di retromarcia urtava l'escavatore Komatsu PC 340 di proprietà della società attrice, regolarmente in sosta all'interno della sua area privata, che, a seguito della violenta collisione, riportava ingenti danni al braccio escavatore ed ai pistoni, quantificati complessivamente in € 243.973,32, oltre IVA. La responsabilità del sinistro, secondo le allegazioni della parte attrice ed alla stregua del modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale sottoscritto nell'immediatezza dell'occorso dal conducente dell'autocarro, era da ascrivere a quest'ultimo.
Esperito, quindi, senza esito il tentativo di negoziazione assistita, Parte_1
conveniva in giudizio , e
[...] Controparte_1 Controparte_2
DI ASSICURAZIONI s.p.a., nelle rispettive qualità di conducente, proprietaria e società assicuratrice dell'autocarro Astra e chiedeva il riconoscimento della responsabilità in solido del sinistro in capo ai primi due (entrambi rimasti contumaci, benché ritualmente citati in giudizio), ai sensi degli artt. 2043 e 2054 c.c., con conseguente condanna della compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della collisione dei veicoli.
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta DI ASSICURAZIONI S.P.A. eccepiva l'infondatezza della domanda attorea nell'an, deducendo il difetto di prova del sinistro, della sua dinamica e del nesso causale con i danni lamentati e postulando, segnatamente, sulla base degli accertamenti tecnici svolti, l'assenza di corrispondenza, sub specie di incompatibilità tecnica, tra i danni lamentati sull'escavatore e le lievi deformazioni presenti sulla parte posteriore dell'autocarro assicurato, nonché, in punto di quantum debeatur,
l'inattendibilità dei preventivi di spesa prodotti dalla parte attrice, siccome privi di idoneità probatoria e manifestamente incongrui, poiché riferiti alla sostituzione dell'intero braccio dell'escavatore, ad onta delle minima entità dei danni eventualmente riportati, quantificati dal proprio consulente di parte nella somma complessiva di € 7.681,67 per le riparazioni.
La causa veniva istruita con la consulenza tecnica d'ufficio a mezzo dell'ing. , Persona_1
finalizzata alla ricostruzione della dinamica del sinistro e alla individuazione della eziologia e quantificazione dei danni allegati dalla parte attrice, finché, sulle conclusioni rassegnate pag. 3/8 dalle parti, transitava alla presente fase decisionale.
La domanda è infondata e merita pertanto di essere rigettata, per le ragioni di seguito illustrate.
E' opportuno premettere, in via di principio ed ai fini dell'inquadramento della disciplina della responsabilità risarcitoria invocata dall'attrice, che “qualunque danno causato da un veicolo senza guida di rotaie è un danno causato dalla "circolazione", senza che rilevi che il veicolo sia fermo o in movimento, né che il danno sia arrecato dallo spostamento del mezzo o di sue parti, né, infine, che si sia verificato su area pubblica o privata” (Cass., III,
n. 1812/2025) ed, ancora, che “ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria […] nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale” (Cass.,
SS.UU., n. 21983/2021).
In punto, quindi, di onere probatorio, in conformità al canone normativo di cui all'art. 2697
c.c. e con specifico riferimento alle ipotesi, come quella in esame, di responsabilità extracontrattuale riconducibili nell'alveo della norma speciale di cui all'art. 2054 c.c., va quindi rimarcato come “in tema di circolazione stradale, ai fini dell'applicabilità della presunzione di colpa di cui all'art. 2054 cod. civ. è necessario che il danneggiato assolva all'onere probatorio avente ad oggetto il nesso causale tra la circolazione del veicolo e
l'evento dannoso” (Cass., VI-3, n. 15818/2011, conforme a Cass., III, n. 3958/1994, secondo cui”la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 cod. civ., che ha carattere sussidiario, trovando applicazione ogni qual volta non sia possibile ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e riconoscere che uno dei due conducenti abbia fatto il possibile per evitarlo o che la responsabilità vada attribuita in misura diversa a ciascuno dei protagonisti, presuppone la esistenza di un preciso rapporto di causalità tra la circolazione,
o le particolari modalità della circolazione accertate per ciascun veicolo e l'evento, sicché deve escludersi allorché non sussista alcun rapporto di causalità con il comportamento
pag. 4/8 accertato di uno dei conducenti”).
Nella fattispecie, la società attrice si è limitata a produrre il modello di constatazione amichevole del sinistro stradale sottoscritto dal conducente dell'autocarro
[...]
che, pur idoneo ad ingenerare “una presunzione sulla veridicità dei fatti CP_1
descritti” ben può essere superato a fronte di “incompatibilità oggettive tra quanto dichiarato nel modulo e le altre prove acquisite nel processo”(cfr., ex plurimis, Cass.,III, nn. 3428/2024 e 8451/2019, secondo cui” ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio”). Dunque, esso rappresenta solo un indice valutabile liberamente dal giudice unitamente alle altre risultanze processuali, e, nella fattispecie concreta in esame, risulta effettivamente superato e contraddetto non soltanto dall'assenza di adeguati riscontri oggettivi, ma anche dalla documentazione fotografica prodotta dalla convenuta DI in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, da cui emerge una evidente incompatibilità tra le lievi deformazioni presenti sulla parte posteriore destra dell'autocarro Astra, localizzate in un'area ristretta della sponda del cassone e la grave deformazione e rottura del pistone idraulico del braccio dell'escavatore danno, quest'ultimo, che richiederebbe un impatto di intensità e CP_4 geometria alquanto differente rispetto a quella rappresentata nel CAI.
In presenza di tale inconciliabilità, le dichiarazioni in esso contenute non possono ritenersi attendibili, né idonee a dimostrare la dinamica del sinistro dedotta in citazione e il nesso causale tra la condotta dell'autocarro e i danni lamentati, con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attrice.
Parimenti insufficienti, ai fini della dimostrazione dell'ulteriore elemento del quantum debeatur ed in presenza di una specifica contestazione da parte della convenuta compagnia assicuratrice, peraltro, si appalesano i preventivi e le fatture prodotti dalla parte attrice, relativi agli interventi di riparazione dell'escavatore Komatsu PC 340, non risultando gli stessi corredati da fotografie dettagliate dei danni né da documentazione attestante lo stato pag. 5/8 del veicolo prima del sinistro.
L'onere probatorio di cui era gravata la società proprietaria del veicolo danneggiato non risulta, poi, neppure integrato a mezzo dell'ausilio della consulenza tecnica espletata, in primis alla luce del principio pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la stessa“, “non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”. (Cass., III, n.
26048/2023).
Con specifico riferimento, quindi, alla relazione di consulenza predisposta dall'ing. Per_1
, va rilevato come la stessa non offra un quadro esaustivo sotto il profilo tecnico in
[...]
ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro e, per essa, alla posizione dei veicoli al momento dell'impatto, nonché alla quantificazione dei danni riscontrati, essendosi limitato il perito officiato, sulla scorta dei soli elementi costituiti dalla documentazione fotografica versata in atti dalle parti, a rappresentare che “…il caso in esame ha visto la vendita del mezzo danneggiato per il quale non si è potuto procedere ad un'attenta ispezione tecnica corredata di verifica di tutti gli organi danneggiati ed, eventualmente eseguire una verifica delle funzionalità e delle eventuali problematiche connesse ad ipotetici malfunzionamenti di ogni sorta. Pertanto, si è potuto esclusivamente procedere al solo studio degli atti, alla verifica documentale del fascicolo, e dei relativi atti facenti parte, ed infine all'analisi delle immagini prodotte oltre che allo studio delle relative perizie tecniche. […] Visto che lo stesso è stato oggetto di vendita non molto dopo il sinistro, sarebbe stato inoltre necessario conoscerne altresì il suo prezzo di vendita, oltreché lo stato di vendita del mezzo […],
pag. 6/8 sicché l'assenza di tali informazioni rende estremamente aleatoria la quantificazione dei danni che si va ad affrontare”.
Alla stregua delle stesse premesse metodologiche illustrate dal C.t.u. e specificamente richiamate nella relazione integrativa del 29.5.2025, infatti, “il limite oggettivo di tale trattazione consta anzitutto nella impossibilità tecnica di verificare “in vivo” lo stato del mezzo. Tale imprescindibile circostanza avrebbe offerto al perito la possibilità di controllare tutta la catena cinematica per singolo leveraggio della macchina conferendogli, inoltre, la facoltà di richiedere lo smontaggio dei particolari meccanici per verificarne il corretto stato di servizio (condizioni di usura, tolleranze dimensionali, planarità e/o perpendicolarità, giochi di tolleranza ecc.), ovvero i difetti e/o i danneggiamenti occorsi a seguito del sinistro.”
Non soltanto, dunque, non è stato possibile esaminare tali ineludibili parametri di valutazione dell'entità del sinistro, ma, ancor prima, la stessa ricostruzione della dinamica dello stesso, del punto di impatto e delle cause della collisione è risultata inevitabilmente ipotetica e prudenziale, avendo l'ing. evidenziato che “ la configurazione a riposo Per_1 del mezzo, circostanza nella quale si sarebbe verificato l'impatto con il camion, avrebbe visto i bracci del mezzo completamente estesi e posti verso il basso parallelamente al piano strada. Il braccio completamente esteso sarebbe stato tenuto sospeso ad una altezza coincidente con quella del bordo sponda del cassone del camion. (circa 3,60 mt). Tale circostanza sarebbe comprovata dal fatto che i due pistoni che articolano il braccio, sia quello che ha subìto il danno che quello adiacente, risultano visibilmente estesi entrambi come si può banalmente osservare dalle immagini estratte dal fascicolo. Sembra quantomeno singolare una configurazione di riposo come quella anzi descritta dal momento che rappresenterebbe la configurazione più ingombrante possibile per un mezzo del genere che occuperebbe, così posto, una lunghezza superiore ai 25 metri, oltretutto, a giudicare dalle immagini riprodotte al momento del fatto sembrerebbe che il mezzo fosse posto pressappoco al centro della piazzola adibita al ricovero dei mezzi, punto notoriamente attraversato dai mezzi stessi in movimento. Certo tale configurazione non si presta ad
pag. 7/8 immaginare il mezzo come “parcheggiato” in fermo, ma non può nemmeno considerarsi incompatibile con il danneggiamento che lo ha visto rendersi protagonista dell'evento”.
Alle aporie del complessivo quadro probatorio, come sin qui analizzato, non può che conseguire, in definitiva, il rigetto della domanda, con regolamentazione delle spese processuali tra le parti costituite, liquidate come da dispositivo alla stregua dei parametri prossimi ai medi dello scaglione di riferimento e di quelle relative all'espletamento della consulenza tecnica, quantificate come da separato decreto, in conformità al principio della soccombenza (nulla dovendo essere pronunciato, invece, con riferimento ai convenuti contumaci vittoriosi).
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione del 17.5.2023 da Parte_1
contro
DI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale
[...] rappresentante p.t., e in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t., la rigetta e, per l'effetto, condanna la parte attrice alla rifusione in favore della convenuta DI ASSICURAZIONI
S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 12.000,00 (dei quali € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per quella introduttiva, € 5.000,00 per la fase di trattazione ed istruttoria ed € 4.000,00 per quella decisionale), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico della le Parte_1 spese relative alla c.t.u. come da separato decreto di liquidazione.
Così deciso in Matera, il 12.12.2025
Il Giudice
IA LA BA
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice IA LA BA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 864/2023 R.G. proposta da:
(p.i. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede a Matera in c.da Serritello La Valle, rappresentata e difesa, giusta mandato allegato all'atto di citazione, dall'avv. Filippo
LEONARDIS, domiciliatario;
- attrice- contro
DI ASSICURAZIONI S.P.A (p.i. ), in persona del legale rappresentante P.IVA_2
p.t., con sede legale in Roma, alla p.zza Guglielmo Marconi 25, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 5.9.2023, dall'avv. Alessandro RUSSI, domiciliatario;
-convenuta- nonché contro
(c.f. , nato il [...] e residente a Controparte_1 C.F._1
AN JO (MT) alla via Monte Emilius 16;
-convenuto contumace-
e contro (p.i , in persona del legale rappresentante p.t., con sede CP_2 P.IVA_3 in AN JO (MT) alla via Carlo Levi 13;
-convenuta contumace-
***
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “…Accertare e dichiarare il Sig. , quale conducente Controparte_1
dell'autocarro per trasporto di cose targato DW401WL e la quale CP_2 proprietaria dell'autocarro, in solido tra loro, quali unici responsabili del sinistro oggetto di causa;
accertare e dichiarare che in conseguenza del sinistro di cui è causa la CP_3 ha subito danni materiali ammontanti Parte_1
complessivamente ad € 243.973,32 + Iva, di cui in € 191.606,32 + Iva per componenti necessari alla riparazione ed € 52.367,00 + Iva per manodopera;
per l'effetto, condannare la compagnia di assicurazioni DI RA SP […] al risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro di cui è causa ammontanti complessivamente ad € 243.973,32 + Iva, di cui in € 191.606,32 + Iva per componenti necessari alla riparazione ed € 52.367,00 +
Iva per manodopera o a quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia o comunque accertata a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria..”.
Per la convenuta DI ASSICURAZIONI s.p.a.: “…Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, l'infondatezza sotto ogni profilo della domanda proposta dalla
[...]
e, per l'effetto, disporne il rigetto in toto, ovvero, in subordine, Parte_1 per quanto di ragione […]; con vittoria delle spese del presente giudizio in favore della medesima…”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.5.2023, Parte_1
deduceva che, in data 27 settembre 2019, intorno alle ore 16.30, presso la c.da
[...]
Serritello La Valle, l'autocarro Astra targato DW401WL, condotto nel frangente da pag. 2/8 e di proprietà della società durante una Controparte_1 Controparte_2 manovra di retromarcia urtava l'escavatore Komatsu PC 340 di proprietà della società attrice, regolarmente in sosta all'interno della sua area privata, che, a seguito della violenta collisione, riportava ingenti danni al braccio escavatore ed ai pistoni, quantificati complessivamente in € 243.973,32, oltre IVA. La responsabilità del sinistro, secondo le allegazioni della parte attrice ed alla stregua del modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale sottoscritto nell'immediatezza dell'occorso dal conducente dell'autocarro, era da ascrivere a quest'ultimo.
Esperito, quindi, senza esito il tentativo di negoziazione assistita, Parte_1
conveniva in giudizio , e
[...] Controparte_1 Controparte_2
DI ASSICURAZIONI s.p.a., nelle rispettive qualità di conducente, proprietaria e società assicuratrice dell'autocarro Astra e chiedeva il riconoscimento della responsabilità in solido del sinistro in capo ai primi due (entrambi rimasti contumaci, benché ritualmente citati in giudizio), ai sensi degli artt. 2043 e 2054 c.c., con conseguente condanna della compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della collisione dei veicoli.
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta DI ASSICURAZIONI S.P.A. eccepiva l'infondatezza della domanda attorea nell'an, deducendo il difetto di prova del sinistro, della sua dinamica e del nesso causale con i danni lamentati e postulando, segnatamente, sulla base degli accertamenti tecnici svolti, l'assenza di corrispondenza, sub specie di incompatibilità tecnica, tra i danni lamentati sull'escavatore e le lievi deformazioni presenti sulla parte posteriore dell'autocarro assicurato, nonché, in punto di quantum debeatur,
l'inattendibilità dei preventivi di spesa prodotti dalla parte attrice, siccome privi di idoneità probatoria e manifestamente incongrui, poiché riferiti alla sostituzione dell'intero braccio dell'escavatore, ad onta delle minima entità dei danni eventualmente riportati, quantificati dal proprio consulente di parte nella somma complessiva di € 7.681,67 per le riparazioni.
La causa veniva istruita con la consulenza tecnica d'ufficio a mezzo dell'ing. , Persona_1
finalizzata alla ricostruzione della dinamica del sinistro e alla individuazione della eziologia e quantificazione dei danni allegati dalla parte attrice, finché, sulle conclusioni rassegnate pag. 3/8 dalle parti, transitava alla presente fase decisionale.
La domanda è infondata e merita pertanto di essere rigettata, per le ragioni di seguito illustrate.
E' opportuno premettere, in via di principio ed ai fini dell'inquadramento della disciplina della responsabilità risarcitoria invocata dall'attrice, che “qualunque danno causato da un veicolo senza guida di rotaie è un danno causato dalla "circolazione", senza che rilevi che il veicolo sia fermo o in movimento, né che il danno sia arrecato dallo spostamento del mezzo o di sue parti, né, infine, che si sia verificato su area pubblica o privata” (Cass., III,
n. 1812/2025) ed, ancora, che “ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria […] nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale” (Cass.,
SS.UU., n. 21983/2021).
In punto, quindi, di onere probatorio, in conformità al canone normativo di cui all'art. 2697
c.c. e con specifico riferimento alle ipotesi, come quella in esame, di responsabilità extracontrattuale riconducibili nell'alveo della norma speciale di cui all'art. 2054 c.c., va quindi rimarcato come “in tema di circolazione stradale, ai fini dell'applicabilità della presunzione di colpa di cui all'art. 2054 cod. civ. è necessario che il danneggiato assolva all'onere probatorio avente ad oggetto il nesso causale tra la circolazione del veicolo e
l'evento dannoso” (Cass., VI-3, n. 15818/2011, conforme a Cass., III, n. 3958/1994, secondo cui”la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 cod. civ., che ha carattere sussidiario, trovando applicazione ogni qual volta non sia possibile ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e riconoscere che uno dei due conducenti abbia fatto il possibile per evitarlo o che la responsabilità vada attribuita in misura diversa a ciascuno dei protagonisti, presuppone la esistenza di un preciso rapporto di causalità tra la circolazione,
o le particolari modalità della circolazione accertate per ciascun veicolo e l'evento, sicché deve escludersi allorché non sussista alcun rapporto di causalità con il comportamento
pag. 4/8 accertato di uno dei conducenti”).
Nella fattispecie, la società attrice si è limitata a produrre il modello di constatazione amichevole del sinistro stradale sottoscritto dal conducente dell'autocarro
[...]
che, pur idoneo ad ingenerare “una presunzione sulla veridicità dei fatti CP_1
descritti” ben può essere superato a fronte di “incompatibilità oggettive tra quanto dichiarato nel modulo e le altre prove acquisite nel processo”(cfr., ex plurimis, Cass.,III, nn. 3428/2024 e 8451/2019, secondo cui” ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio”). Dunque, esso rappresenta solo un indice valutabile liberamente dal giudice unitamente alle altre risultanze processuali, e, nella fattispecie concreta in esame, risulta effettivamente superato e contraddetto non soltanto dall'assenza di adeguati riscontri oggettivi, ma anche dalla documentazione fotografica prodotta dalla convenuta DI in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, da cui emerge una evidente incompatibilità tra le lievi deformazioni presenti sulla parte posteriore destra dell'autocarro Astra, localizzate in un'area ristretta della sponda del cassone e la grave deformazione e rottura del pistone idraulico del braccio dell'escavatore danno, quest'ultimo, che richiederebbe un impatto di intensità e CP_4 geometria alquanto differente rispetto a quella rappresentata nel CAI.
In presenza di tale inconciliabilità, le dichiarazioni in esso contenute non possono ritenersi attendibili, né idonee a dimostrare la dinamica del sinistro dedotta in citazione e il nesso causale tra la condotta dell'autocarro e i danni lamentati, con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attrice.
Parimenti insufficienti, ai fini della dimostrazione dell'ulteriore elemento del quantum debeatur ed in presenza di una specifica contestazione da parte della convenuta compagnia assicuratrice, peraltro, si appalesano i preventivi e le fatture prodotti dalla parte attrice, relativi agli interventi di riparazione dell'escavatore Komatsu PC 340, non risultando gli stessi corredati da fotografie dettagliate dei danni né da documentazione attestante lo stato pag. 5/8 del veicolo prima del sinistro.
L'onere probatorio di cui era gravata la società proprietaria del veicolo danneggiato non risulta, poi, neppure integrato a mezzo dell'ausilio della consulenza tecnica espletata, in primis alla luce del principio pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la stessa“, “non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”. (Cass., III, n.
26048/2023).
Con specifico riferimento, quindi, alla relazione di consulenza predisposta dall'ing. Per_1
, va rilevato come la stessa non offra un quadro esaustivo sotto il profilo tecnico in
[...]
ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro e, per essa, alla posizione dei veicoli al momento dell'impatto, nonché alla quantificazione dei danni riscontrati, essendosi limitato il perito officiato, sulla scorta dei soli elementi costituiti dalla documentazione fotografica versata in atti dalle parti, a rappresentare che “…il caso in esame ha visto la vendita del mezzo danneggiato per il quale non si è potuto procedere ad un'attenta ispezione tecnica corredata di verifica di tutti gli organi danneggiati ed, eventualmente eseguire una verifica delle funzionalità e delle eventuali problematiche connesse ad ipotetici malfunzionamenti di ogni sorta. Pertanto, si è potuto esclusivamente procedere al solo studio degli atti, alla verifica documentale del fascicolo, e dei relativi atti facenti parte, ed infine all'analisi delle immagini prodotte oltre che allo studio delle relative perizie tecniche. […] Visto che lo stesso è stato oggetto di vendita non molto dopo il sinistro, sarebbe stato inoltre necessario conoscerne altresì il suo prezzo di vendita, oltreché lo stato di vendita del mezzo […],
pag. 6/8 sicché l'assenza di tali informazioni rende estremamente aleatoria la quantificazione dei danni che si va ad affrontare”.
Alla stregua delle stesse premesse metodologiche illustrate dal C.t.u. e specificamente richiamate nella relazione integrativa del 29.5.2025, infatti, “il limite oggettivo di tale trattazione consta anzitutto nella impossibilità tecnica di verificare “in vivo” lo stato del mezzo. Tale imprescindibile circostanza avrebbe offerto al perito la possibilità di controllare tutta la catena cinematica per singolo leveraggio della macchina conferendogli, inoltre, la facoltà di richiedere lo smontaggio dei particolari meccanici per verificarne il corretto stato di servizio (condizioni di usura, tolleranze dimensionali, planarità e/o perpendicolarità, giochi di tolleranza ecc.), ovvero i difetti e/o i danneggiamenti occorsi a seguito del sinistro.”
Non soltanto, dunque, non è stato possibile esaminare tali ineludibili parametri di valutazione dell'entità del sinistro, ma, ancor prima, la stessa ricostruzione della dinamica dello stesso, del punto di impatto e delle cause della collisione è risultata inevitabilmente ipotetica e prudenziale, avendo l'ing. evidenziato che “ la configurazione a riposo Per_1 del mezzo, circostanza nella quale si sarebbe verificato l'impatto con il camion, avrebbe visto i bracci del mezzo completamente estesi e posti verso il basso parallelamente al piano strada. Il braccio completamente esteso sarebbe stato tenuto sospeso ad una altezza coincidente con quella del bordo sponda del cassone del camion. (circa 3,60 mt). Tale circostanza sarebbe comprovata dal fatto che i due pistoni che articolano il braccio, sia quello che ha subìto il danno che quello adiacente, risultano visibilmente estesi entrambi come si può banalmente osservare dalle immagini estratte dal fascicolo. Sembra quantomeno singolare una configurazione di riposo come quella anzi descritta dal momento che rappresenterebbe la configurazione più ingombrante possibile per un mezzo del genere che occuperebbe, così posto, una lunghezza superiore ai 25 metri, oltretutto, a giudicare dalle immagini riprodotte al momento del fatto sembrerebbe che il mezzo fosse posto pressappoco al centro della piazzola adibita al ricovero dei mezzi, punto notoriamente attraversato dai mezzi stessi in movimento. Certo tale configurazione non si presta ad
pag. 7/8 immaginare il mezzo come “parcheggiato” in fermo, ma non può nemmeno considerarsi incompatibile con il danneggiamento che lo ha visto rendersi protagonista dell'evento”.
Alle aporie del complessivo quadro probatorio, come sin qui analizzato, non può che conseguire, in definitiva, il rigetto della domanda, con regolamentazione delle spese processuali tra le parti costituite, liquidate come da dispositivo alla stregua dei parametri prossimi ai medi dello scaglione di riferimento e di quelle relative all'espletamento della consulenza tecnica, quantificate come da separato decreto, in conformità al principio della soccombenza (nulla dovendo essere pronunciato, invece, con riferimento ai convenuti contumaci vittoriosi).
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione del 17.5.2023 da Parte_1
contro
DI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale
[...] rappresentante p.t., e in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t., la rigetta e, per l'effetto, condanna la parte attrice alla rifusione in favore della convenuta DI ASSICURAZIONI
S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 12.000,00 (dei quali € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per quella introduttiva, € 5.000,00 per la fase di trattazione ed istruttoria ed € 4.000,00 per quella decisionale), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico della le Parte_1 spese relative alla c.t.u. come da separato decreto di liquidazione.
Così deciso in Matera, il 12.12.2025
Il Giudice
IA LA BA
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