TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 9059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9059 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 20.11.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3672/2025 Ruolo Generale Previdenza
, nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla Parte_1 Parte_2 figlia minore nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati in corso della Persona_1
Repubblica 42 Pozzuoli presso lo studio degli avv. Podestà Claudia, e Laura Fortuna che li rappresentano e difendono come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE E
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso CP_1
l' in Napoli, via de Gasperi n.55, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto in Controparte_2 virtù di procura generale alle liti,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/02/2025 gli epigrafati ricorrenti hanno esposto di avere presentato in data CP_ 18/05/2023 all nella loro qualità di genitori di , domanda finalizzata ad accertare Persona_1
l'invalidità civile per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza nonché dello stato di portatore di handicap ai sensi della L.104/92; che, convocata a visita dalla commissione medico legale, la minore era stata riconosciuta “non invalido civile” nonché “non portatore di handicap”; di possedere i requisiti reddituali e sanitari richiesti dalla legge per ottenere la prestazione assistenziale richiesta;
di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis c.p.c.; che il CTU non aveva riconosciuto l'invalidità necessaria per poter beneficiare dell'assegno di invalidità; di avere depositato in data 16/01/2025 la dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
Hanno concluso chiedendo “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico della minore sia Persona_1 tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dello status di invalido civile abbisognevole dell'indennità di frequenza nonché di portatore di Handicap ai sensi dell'art. 3 co. 1 della L. 104/92 e, per l'effetto, riconoscere le provvidenze richieste con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero da quella diversa data che l'On. Giudicante riterrà opportuna.
Si chiede sin da ora, previa sostituzione del CTU Dott.ssa , la rinnovazione della Persona_2
Consulenza Tecnica d'Ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata. Con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”.
L' si è costituito, eccependo la tardività del ricorso e la sua inammissibilità, in quanto basato su CP_1 motivazioni non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal c.t.u. nell'ambito della fase sommaria, la infondatezza della domanda perché le conclusioni espresse dal c.t.u. nell'ambito della fase sommaria sono congrue e coerenti rispetto al quadro morboso emerso all'esito delle operazioni peritali. Contestava, infine, la richiesta di nomina di ctu.
Ha concluso chiedendo “dichiarare la tardività del ricorso per quanto dedotto e/o l'inammissibilità dello stesso per quanto dedotto o, in subordine, rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese”.
In esito alla udienza sopra indicata, come sostituita dalle note di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, come da presente sentenza della quale è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va osservato che è infondata l'eccezione di tardività del ricorso, che è stato depositato entro il trentesimo giorno dalla presentazione del dissenso, risalendo quest'ultimo al 16/01/2025 e il deposito del ricorso al 14/02/2025.
Inoltre, sempre in via preliminare va osservato che è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
2 Sulla base del contenuto della disposizione di cui all'art. 445 bis c.p.c., il legislatore si limita a richiedere che la dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, depositata in cancelleria in esito alla fissazione del termine comunicata con decreto, venga integrata nel termine perentorio previsto, dalla specificazione dei motivi della contestazione, a sua volta contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio.
È previsto in particolare che tale specificazione sia contenuta nel ricorso in parola a pena di inammissibilità; deve pertanto ritenersi che un ricorso inammissibile, sotto tale aspetto, è quello che non contenga affatto alcuna specificazione dei motivi della contestazione ovvero rechi l'indicazione di motivi assolutamente tautologici, tali da doversi ritenere tamquam non essent.
Nell'odierno ricorso parte ricorrente ha precisato - onde motivare la contestazione - che le patologie di cui soffre in parte non sono state valutate dal c.t.u. e in parte, pur valutate, non lo sarebbero state adeguatamente e ne ha specificato i motivi, per quanto si dirà.
Quanto al merito, la domanda è in parte fondata poiché ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, nell'attuale sede successiva al dissenso (indennità di frequenza e condizione di handicap), postulando la prima, come noto, la sussistenza del requisito sanitario rappresentato da difficoltà persistenti per il minore a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.
Infatti, come noto, per i minori per i quali siano state riconosciute le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età nonché per i minori ipoacusici con particolare deficit uditivo la legge 11.10.90 n. 289 concede una indennità di frequenza (si noti non cumulabile con la indennità di accompagnamento di cui alle leggi 406/68, 18/80 e 508/88 e di importo pari all'assegno di cui all'art. 13 L.118/71 ed alle medesime condizioni reddituali), ove sussista il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, e ciò sia per la frequenza scolastica ovvero di centri di formazione o addestramento professionale che per la frequenza di centri ambulatoriali ovvero di centri diurni, purché in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap oppure la frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna e di centri di formazione e addestramento professionali.
Per tale assegno di frequenza non è più prevista, come nell'art. 17 della legge 118/71, la sussistenza anche del requisito della non deambulazione mentre le finalità rieducative sono riconosciute anche alla frequenza delle scuole di qualsiasi ordine e grado.
3 La ratio della disposizione è quella di accordare un'assistenza al minore che a seguito della infermità debba essere aiutato nel reinserimento scolastico e che venga considerato bisognoso e meritevole dell'assistenza per essere la infermità appunto suscettibile di ulteriore cura ed emenda sotto il profilo sanitario, come dimostrato in concreto dalla sussistenza, almeno periodica, di tali trattamenti terapeutici.
L'indennità in esame è, inoltre, erogata alle medesime condizioni reddituali previste per la concessione dell'assegno mensile agli invalidi civili, con esclusione del cumulo con i redditi dei genitori ex L.
33/80.
Nella fattispecie che occupa, in ordine ai requisiti sanitari, il C.T.U., nominato in sede di a.t.p, ha accertato nella relazione che la minore “non presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, quali sviluppo psico-fisico, motricità, apprendimento e proprietà del linguaggio, sviluppo cognitivo, capacità relazionali e di integrazione sociale, ricezione dell'apprendimento e sufficiente svolgimento delle attività scolastiche, per cui non sussistono i presupposti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza;
parimenti insussistenti appaiono i parametri per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap ai sensi della
Legge 104/92; in particolare, all'atto della visita medica peritale, la minore è apparsa in grado di interagire efficacemente con la sottoscritta esaminatrice non palesando particolari deficit intellettivi e difficoltà nel linguaggio e, peraltro, non risulta documentata alcuna terapia riabilitativa in atto”.
Come rilevato, sono state avanzate contestazioni specifiche alla relazione di c.t.u. resa dal consulente nominato, dott.ssa , inerenti la contraddittorietà delle conclusioni rassegnate e la Persona_2 carenza di motivazione medico-legale della prestazione richiesta.
I ricorrenti hanno sottolineato in particolare che la minore soffre di disturbo evolutivo specifico misto in soggetto con funzionamento intellettivo limite in presenza di inibizione psico- emozionale.
Hanno sostenuto che il “disturbo evolutivo specifico misto” a parere del ctu, sarebbe “pregresso. così come l'inibizione psico- emozionale che, sempre a parere del CTU, sarebbe superata grazie “al pregresso trattamento riabilitativo effettuato negli anni precedenti”.
Hanno evidenziato inoltre che “come risulta evidente dalla certificazione medica versata agli atti del giudizio, la Dott.ssa del Dipartimento di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza Per_3 dell'ASL NA2 Nord ancora in data 09/02/2024 (cfr. documentazione medica autorizzata) conferma la diagnosi del 10/11/2022 di disturbo evolutivo specifico misto in soggetto con funzionamento intellettivo limite e necessità di proseguire gli studi con insegnante di sostegno” e così specifica: “Si
4 conferma. Si specifica valore di Q.I. totale 69 (soglia di normalità 69-120), si specifica inoltre la presenza di inibizione psico emozionale”; che altresì, in data 14/02/2024, la dott.ssa Persona_4
della Infantile dell' ha certificato a carico della minore, in
[...] CP_3 Controparte_4 diagnosi, un “ritardo prestazionale esecutivo in corso di approfondimento” prescrivendo trattamento riabilitativo di logopedia per 180 sedute dal 19/02/2024 con frequenza bisettimanale.
Infine, hanno rilevato la mancata valutazione della documentazione relativa alla terapia riabilitativa in atto, osservando che “Contrariamente a quanto affermato dal CTU e come dimostrato dall'attestazione rilasciata dal presidio di riabilitazione I.FL.HAN il 17/01/2025 ed allegata al presente ricorso, la minore , a far data dal 19/02/2024 e a tutt'oggi, effettua presso il Persona_1 predetto presidio sedute di logopedia con frequenza bisettimanale. Lampante ne consegue che, se ad oggi, la minore ancora continua a sottoporsi a trattamenti riabilitativa, ciò dovrebbe stare a significare che attualmente, lungi dall'essere guarita, continua ad essere affetta dalle Per_1 patologie diagnosticatele dalla neuropsichiatra dell'ASL NA2 Nord che, ancora, insiste affinchè alla minore venga riconosciuto il sostegno scolastico per il quale resta strettamente necessario il riconoscimento dello status di portatore di handicap ai sensi della L. 104/92”.
Pertanto, successivamente, il c.t.u. ha chiarito con apposite note scritte, redatte sul fondamento del contenuto delle contestazioni e della nuova documentazione medica prodotta secondo quanto rappresentato nel ricorso che occupa, che: “ritengo dover rilevare che, nel presente ricorso in opposizione, le censure mosse alla relazione peritale redatta nel procedimento per ATPO non appaiono, a mio parere, suffragate da probanti elementi medico-legali. Come già ricordato, all'esito della seduta peritale effettuata, in data 01/06/2024, ho richiesto, oltre ad una certificazione rilasciata dal medico curante attestante la terapia farmacologica assunta, o meno, dalla minore, un'attestazione del centro di FKT relativo a tutti i trattamenti riabilitativi effettuati nel tempo con i numeri di autorizzazione ASL che non è stata consegnata;
peraltro, appare singolare che nel corso del presente procedimento è stata prodotta la certificazione rilasciata, in data 17/01/2025, dal Presidio di
Riabilitazione I.FL.HAN. di Pozzuoli, in cui si legge che la “affetta da Ritardo prestazionale Per_1 esecutivo in corso di approfondimento per D.D. EFFETTUA PRESSO IL NOSTRO PRESIDIO DI
RIABILITAZIONE, A PARTIRE DAL 19/02/2024 A TUTT'OGGI, A REGIME Ambulatoriale LA
LOGOPEDIA CON FREQUENZA BISETTIMANALE, COME DA IMPEGNATIVA Parte_3 senza, quindi, riportare il numero di autorizzazione ASL, e soprattutto, a far data dal 19/02/2024, epoca precedente all'esito delle precedenti operazioni peritali quando tale certificazione non è stata prodotta.
5 Ritengo, poi, alla luce della certificazione rilasciata, il 15/01/2025, dalla dott.ssa di Persona_4
, della Infantile del Distretto Sanitario 35 dell' , poter Per_4 CP_3 Controparte_4 riconoscere i benefici invocati;
considerando che la suddetta specialista nel corpo del documento parla di ulteriori 180 giorni di trattamento riabilitativo a partire dal 15/02/2025, è lecito supporre che, rispetto al certificato in questione, il trattamento sia già stato autorizzato cinque mesi precedenti, quindi dal 15/06/2024, epoca alla quale ritengo ascrivere il riconoscimento sia della indennità di frequenza che della condizione di portatrice di handicap ponendo, al caso in esame, una rivedibilità a due anni di distanza (15/06/2026). Per tali considerazioni sono in grado di rispondere, in tutta scienza
e coscienza, ai quesiti posti dalla S.V.Ill.ma, affermando che , nata il giorno Persona_1
01/04/2011, VA RICONOSCIUTA:
Ä MINORE CON DIFFICOLTÀ PERSISTENTI A SVOLGERE I COMPITI E LE FUNZIONI
PROPRIE DELL'ETÀ DAL 15/06/2024 CON RIVEDIBILITÀ A DUE ANNI (15/06/2026).
Per quanto concerne la valutazione medico-legale, in considerazione della richiesta avanzata nel ricorso introduttivo dei benefici previsti dalla Legge 104/92, ritengo dover affermare che la stessa è
Ä PERSONA CON MINORAZIONE PREVISTA DALLA DEFINIZIONE DI HANDICAP DI CUI AL C.
1 ART. 3 DELLA L. 104/92 DAL 15/06/2024 CON RIVEDIBILITÀ A DUE ANNI (15/06/2026).
Ritiene questo Giudice coerente il percorso argomentativo effettuato dal c.t.u. nelle proprie note;
giova rimarcare che, in sede di accertamento a.tp., il c.t.u. ha ritenuto che all'atto della visita medica peritale, la minore è apparsa in grado di interagire efficacemente con la sottoscritta esaminatrice non palesando particolari deficit intellettivi e difficoltà nel linguaggio e, peraltro, non risulta documentata alcuna terapia riabilitativa in atto. Ne deriva che le conclusioni cui il c.t.u. è pervenuto in quella sede circa l'assenza del presupposto sanitario per la prestazione che occupa trovano la propria scaturigine sia nella visita medica della minore sia nella ritenuta assenza di terapia riabilitativa in atto, sintomo in quanto tale, se presente, dello stato patologico, alla luce altresì della prescrizione medico specialistica finalizzata a tale terapia.
In atti è presente certificazione del Presidio di Riabilitazione I.FL.HAN. di Pozzuoli del 13.10.25, che
è quella cui il c.t.u. ha dato maggior rilievo, che dà conto di una terapia riabilitativa iniziata nel febbraio 2025; basandosi, poi, sulla previsione medica del 15.1.25 di “ulteriori 180 giorni di terapia”, il c.t.u. ha retrodatato l'inizio della terapia riabilitativa alla metà di giugno 2024 ( in realtà, sette mesi prima e non cinque), ipotesi che appare maggiormente coerente con il complesso della documentazione in atti.
In conclusione, lo stato patologico della minore, a giudizio del c.t.u. nominato, sul fondamento anche
6 della nuova documentazione prodotta, fa sì che la minore stessa debba essere ritenuta avere difficoltà persistenti dell'età dalla data del 15/06/2024 e versi in stato di handicap di cui all'art 3 c. 1 L. 104/92 con la medesima decorrenza.
Le conclusioni cui è pervenuto nelle note il detto consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talché meritano di essere condivise da questo giudicante.
La domanda originaria deve pertanto essere accolta per quanto detto, con la decorrenza indicata mentre va rigettata quanto al periodo pregresso.
Sul punto, va premesso, sul piano generale, mutando il proprio precedente orientamento, che nel presente giudizio si disquisisce del solo requisito sanitario;
ciò in adesione a quanto ritenuto dalla
Cassazione (v. ordinanza 05 novembre 2019, n. 28450), la quale ha in tal sede ribadito la soluzione già adottata con le sentenze nn. 6010, 6084 e 6085 del 2014 e n. 8533 del 2015, secondo le quali il procedimento per accertamento tecnico preventivo ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, accertamento che, a mente del comma 5, in caso di mancata contestazione diviene immodificabile, ed è opponibile agli enti competenti per il beneficio richiesto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari, anche se l'accoglimento parziale della domanda, da epoca successiva alla domanda amministrativa ma antecedente il deposito del ricorso in opposizione, induce a ritenerne equa la compensazione parziale, in misura pari alla metà.
Le spese di c.t.u, vengono poste a carico dell' e liquidate come da separato decreto. CP_1
Ai sensi dell'art. 447 c.p.c. la sentenza è provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
in parziale accoglimento della domanda, dichiara che è minore con difficoltà Persona_1 persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della sua età ai fini della fruizione dell'indennità di frequenza ex legge 289/90 e che ella versa in condizione di handicap di cui all'art 3 c. 1 L. 104/92, il tutto a decorrere dalla data del 15/06/2024 ; rigetta per il resto la domanda;
CP_ condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite, quantificando detta metà in euro 980,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione, dichiarando compensata tra le parti la restante metà delle dette spese.
Si comunichi.
7 Napoli, 8.12.2025
Il giudice dr. Elisa Tomassi
8
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 20.11.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3672/2025 Ruolo Generale Previdenza
, nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla Parte_1 Parte_2 figlia minore nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati in corso della Persona_1
Repubblica 42 Pozzuoli presso lo studio degli avv. Podestà Claudia, e Laura Fortuna che li rappresentano e difendono come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE E
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso CP_1
l' in Napoli, via de Gasperi n.55, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto in Controparte_2 virtù di procura generale alle liti,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/02/2025 gli epigrafati ricorrenti hanno esposto di avere presentato in data CP_ 18/05/2023 all nella loro qualità di genitori di , domanda finalizzata ad accertare Persona_1
l'invalidità civile per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza nonché dello stato di portatore di handicap ai sensi della L.104/92; che, convocata a visita dalla commissione medico legale, la minore era stata riconosciuta “non invalido civile” nonché “non portatore di handicap”; di possedere i requisiti reddituali e sanitari richiesti dalla legge per ottenere la prestazione assistenziale richiesta;
di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis c.p.c.; che il CTU non aveva riconosciuto l'invalidità necessaria per poter beneficiare dell'assegno di invalidità; di avere depositato in data 16/01/2025 la dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
Hanno concluso chiedendo “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico della minore sia Persona_1 tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dello status di invalido civile abbisognevole dell'indennità di frequenza nonché di portatore di Handicap ai sensi dell'art. 3 co. 1 della L. 104/92 e, per l'effetto, riconoscere le provvidenze richieste con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero da quella diversa data che l'On. Giudicante riterrà opportuna.
Si chiede sin da ora, previa sostituzione del CTU Dott.ssa , la rinnovazione della Persona_2
Consulenza Tecnica d'Ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata. Con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”.
L' si è costituito, eccependo la tardività del ricorso e la sua inammissibilità, in quanto basato su CP_1 motivazioni non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal c.t.u. nell'ambito della fase sommaria, la infondatezza della domanda perché le conclusioni espresse dal c.t.u. nell'ambito della fase sommaria sono congrue e coerenti rispetto al quadro morboso emerso all'esito delle operazioni peritali. Contestava, infine, la richiesta di nomina di ctu.
Ha concluso chiedendo “dichiarare la tardività del ricorso per quanto dedotto e/o l'inammissibilità dello stesso per quanto dedotto o, in subordine, rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese”.
In esito alla udienza sopra indicata, come sostituita dalle note di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, come da presente sentenza della quale è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va osservato che è infondata l'eccezione di tardività del ricorso, che è stato depositato entro il trentesimo giorno dalla presentazione del dissenso, risalendo quest'ultimo al 16/01/2025 e il deposito del ricorso al 14/02/2025.
Inoltre, sempre in via preliminare va osservato che è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
2 Sulla base del contenuto della disposizione di cui all'art. 445 bis c.p.c., il legislatore si limita a richiedere che la dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, depositata in cancelleria in esito alla fissazione del termine comunicata con decreto, venga integrata nel termine perentorio previsto, dalla specificazione dei motivi della contestazione, a sua volta contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio.
È previsto in particolare che tale specificazione sia contenuta nel ricorso in parola a pena di inammissibilità; deve pertanto ritenersi che un ricorso inammissibile, sotto tale aspetto, è quello che non contenga affatto alcuna specificazione dei motivi della contestazione ovvero rechi l'indicazione di motivi assolutamente tautologici, tali da doversi ritenere tamquam non essent.
Nell'odierno ricorso parte ricorrente ha precisato - onde motivare la contestazione - che le patologie di cui soffre in parte non sono state valutate dal c.t.u. e in parte, pur valutate, non lo sarebbero state adeguatamente e ne ha specificato i motivi, per quanto si dirà.
Quanto al merito, la domanda è in parte fondata poiché ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, nell'attuale sede successiva al dissenso (indennità di frequenza e condizione di handicap), postulando la prima, come noto, la sussistenza del requisito sanitario rappresentato da difficoltà persistenti per il minore a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.
Infatti, come noto, per i minori per i quali siano state riconosciute le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età nonché per i minori ipoacusici con particolare deficit uditivo la legge 11.10.90 n. 289 concede una indennità di frequenza (si noti non cumulabile con la indennità di accompagnamento di cui alle leggi 406/68, 18/80 e 508/88 e di importo pari all'assegno di cui all'art. 13 L.118/71 ed alle medesime condizioni reddituali), ove sussista il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, e ciò sia per la frequenza scolastica ovvero di centri di formazione o addestramento professionale che per la frequenza di centri ambulatoriali ovvero di centri diurni, purché in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap oppure la frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna e di centri di formazione e addestramento professionali.
Per tale assegno di frequenza non è più prevista, come nell'art. 17 della legge 118/71, la sussistenza anche del requisito della non deambulazione mentre le finalità rieducative sono riconosciute anche alla frequenza delle scuole di qualsiasi ordine e grado.
3 La ratio della disposizione è quella di accordare un'assistenza al minore che a seguito della infermità debba essere aiutato nel reinserimento scolastico e che venga considerato bisognoso e meritevole dell'assistenza per essere la infermità appunto suscettibile di ulteriore cura ed emenda sotto il profilo sanitario, come dimostrato in concreto dalla sussistenza, almeno periodica, di tali trattamenti terapeutici.
L'indennità in esame è, inoltre, erogata alle medesime condizioni reddituali previste per la concessione dell'assegno mensile agli invalidi civili, con esclusione del cumulo con i redditi dei genitori ex L.
33/80.
Nella fattispecie che occupa, in ordine ai requisiti sanitari, il C.T.U., nominato in sede di a.t.p, ha accertato nella relazione che la minore “non presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, quali sviluppo psico-fisico, motricità, apprendimento e proprietà del linguaggio, sviluppo cognitivo, capacità relazionali e di integrazione sociale, ricezione dell'apprendimento e sufficiente svolgimento delle attività scolastiche, per cui non sussistono i presupposti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza;
parimenti insussistenti appaiono i parametri per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap ai sensi della
Legge 104/92; in particolare, all'atto della visita medica peritale, la minore è apparsa in grado di interagire efficacemente con la sottoscritta esaminatrice non palesando particolari deficit intellettivi e difficoltà nel linguaggio e, peraltro, non risulta documentata alcuna terapia riabilitativa in atto”.
Come rilevato, sono state avanzate contestazioni specifiche alla relazione di c.t.u. resa dal consulente nominato, dott.ssa , inerenti la contraddittorietà delle conclusioni rassegnate e la Persona_2 carenza di motivazione medico-legale della prestazione richiesta.
I ricorrenti hanno sottolineato in particolare che la minore soffre di disturbo evolutivo specifico misto in soggetto con funzionamento intellettivo limite in presenza di inibizione psico- emozionale.
Hanno sostenuto che il “disturbo evolutivo specifico misto” a parere del ctu, sarebbe “pregresso. così come l'inibizione psico- emozionale che, sempre a parere del CTU, sarebbe superata grazie “al pregresso trattamento riabilitativo effettuato negli anni precedenti”.
Hanno evidenziato inoltre che “come risulta evidente dalla certificazione medica versata agli atti del giudizio, la Dott.ssa del Dipartimento di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza Per_3 dell'ASL NA2 Nord ancora in data 09/02/2024 (cfr. documentazione medica autorizzata) conferma la diagnosi del 10/11/2022 di disturbo evolutivo specifico misto in soggetto con funzionamento intellettivo limite e necessità di proseguire gli studi con insegnante di sostegno” e così specifica: “Si
4 conferma. Si specifica valore di Q.I. totale 69 (soglia di normalità 69-120), si specifica inoltre la presenza di inibizione psico emozionale”; che altresì, in data 14/02/2024, la dott.ssa Persona_4
della Infantile dell' ha certificato a carico della minore, in
[...] CP_3 Controparte_4 diagnosi, un “ritardo prestazionale esecutivo in corso di approfondimento” prescrivendo trattamento riabilitativo di logopedia per 180 sedute dal 19/02/2024 con frequenza bisettimanale.
Infine, hanno rilevato la mancata valutazione della documentazione relativa alla terapia riabilitativa in atto, osservando che “Contrariamente a quanto affermato dal CTU e come dimostrato dall'attestazione rilasciata dal presidio di riabilitazione I.FL.HAN il 17/01/2025 ed allegata al presente ricorso, la minore , a far data dal 19/02/2024 e a tutt'oggi, effettua presso il Persona_1 predetto presidio sedute di logopedia con frequenza bisettimanale. Lampante ne consegue che, se ad oggi, la minore ancora continua a sottoporsi a trattamenti riabilitativa, ciò dovrebbe stare a significare che attualmente, lungi dall'essere guarita, continua ad essere affetta dalle Per_1 patologie diagnosticatele dalla neuropsichiatra dell'ASL NA2 Nord che, ancora, insiste affinchè alla minore venga riconosciuto il sostegno scolastico per il quale resta strettamente necessario il riconoscimento dello status di portatore di handicap ai sensi della L. 104/92”.
Pertanto, successivamente, il c.t.u. ha chiarito con apposite note scritte, redatte sul fondamento del contenuto delle contestazioni e della nuova documentazione medica prodotta secondo quanto rappresentato nel ricorso che occupa, che: “ritengo dover rilevare che, nel presente ricorso in opposizione, le censure mosse alla relazione peritale redatta nel procedimento per ATPO non appaiono, a mio parere, suffragate da probanti elementi medico-legali. Come già ricordato, all'esito della seduta peritale effettuata, in data 01/06/2024, ho richiesto, oltre ad una certificazione rilasciata dal medico curante attestante la terapia farmacologica assunta, o meno, dalla minore, un'attestazione del centro di FKT relativo a tutti i trattamenti riabilitativi effettuati nel tempo con i numeri di autorizzazione ASL che non è stata consegnata;
peraltro, appare singolare che nel corso del presente procedimento è stata prodotta la certificazione rilasciata, in data 17/01/2025, dal Presidio di
Riabilitazione I.FL.HAN. di Pozzuoli, in cui si legge che la “affetta da Ritardo prestazionale Per_1 esecutivo in corso di approfondimento per D.D. EFFETTUA PRESSO IL NOSTRO PRESIDIO DI
RIABILITAZIONE, A PARTIRE DAL 19/02/2024 A TUTT'OGGI, A REGIME Ambulatoriale LA
LOGOPEDIA CON FREQUENZA BISETTIMANALE, COME DA IMPEGNATIVA Parte_3 senza, quindi, riportare il numero di autorizzazione ASL, e soprattutto, a far data dal 19/02/2024, epoca precedente all'esito delle precedenti operazioni peritali quando tale certificazione non è stata prodotta.
5 Ritengo, poi, alla luce della certificazione rilasciata, il 15/01/2025, dalla dott.ssa di Persona_4
, della Infantile del Distretto Sanitario 35 dell' , poter Per_4 CP_3 Controparte_4 riconoscere i benefici invocati;
considerando che la suddetta specialista nel corpo del documento parla di ulteriori 180 giorni di trattamento riabilitativo a partire dal 15/02/2025, è lecito supporre che, rispetto al certificato in questione, il trattamento sia già stato autorizzato cinque mesi precedenti, quindi dal 15/06/2024, epoca alla quale ritengo ascrivere il riconoscimento sia della indennità di frequenza che della condizione di portatrice di handicap ponendo, al caso in esame, una rivedibilità a due anni di distanza (15/06/2026). Per tali considerazioni sono in grado di rispondere, in tutta scienza
e coscienza, ai quesiti posti dalla S.V.Ill.ma, affermando che , nata il giorno Persona_1
01/04/2011, VA RICONOSCIUTA:
Ä MINORE CON DIFFICOLTÀ PERSISTENTI A SVOLGERE I COMPITI E LE FUNZIONI
PROPRIE DELL'ETÀ DAL 15/06/2024 CON RIVEDIBILITÀ A DUE ANNI (15/06/2026).
Per quanto concerne la valutazione medico-legale, in considerazione della richiesta avanzata nel ricorso introduttivo dei benefici previsti dalla Legge 104/92, ritengo dover affermare che la stessa è
Ä PERSONA CON MINORAZIONE PREVISTA DALLA DEFINIZIONE DI HANDICAP DI CUI AL C.
1 ART. 3 DELLA L. 104/92 DAL 15/06/2024 CON RIVEDIBILITÀ A DUE ANNI (15/06/2026).
Ritiene questo Giudice coerente il percorso argomentativo effettuato dal c.t.u. nelle proprie note;
giova rimarcare che, in sede di accertamento a.tp., il c.t.u. ha ritenuto che all'atto della visita medica peritale, la minore è apparsa in grado di interagire efficacemente con la sottoscritta esaminatrice non palesando particolari deficit intellettivi e difficoltà nel linguaggio e, peraltro, non risulta documentata alcuna terapia riabilitativa in atto. Ne deriva che le conclusioni cui il c.t.u. è pervenuto in quella sede circa l'assenza del presupposto sanitario per la prestazione che occupa trovano la propria scaturigine sia nella visita medica della minore sia nella ritenuta assenza di terapia riabilitativa in atto, sintomo in quanto tale, se presente, dello stato patologico, alla luce altresì della prescrizione medico specialistica finalizzata a tale terapia.
In atti è presente certificazione del Presidio di Riabilitazione I.FL.HAN. di Pozzuoli del 13.10.25, che
è quella cui il c.t.u. ha dato maggior rilievo, che dà conto di una terapia riabilitativa iniziata nel febbraio 2025; basandosi, poi, sulla previsione medica del 15.1.25 di “ulteriori 180 giorni di terapia”, il c.t.u. ha retrodatato l'inizio della terapia riabilitativa alla metà di giugno 2024 ( in realtà, sette mesi prima e non cinque), ipotesi che appare maggiormente coerente con il complesso della documentazione in atti.
In conclusione, lo stato patologico della minore, a giudizio del c.t.u. nominato, sul fondamento anche
6 della nuova documentazione prodotta, fa sì che la minore stessa debba essere ritenuta avere difficoltà persistenti dell'età dalla data del 15/06/2024 e versi in stato di handicap di cui all'art 3 c. 1 L. 104/92 con la medesima decorrenza.
Le conclusioni cui è pervenuto nelle note il detto consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talché meritano di essere condivise da questo giudicante.
La domanda originaria deve pertanto essere accolta per quanto detto, con la decorrenza indicata mentre va rigettata quanto al periodo pregresso.
Sul punto, va premesso, sul piano generale, mutando il proprio precedente orientamento, che nel presente giudizio si disquisisce del solo requisito sanitario;
ciò in adesione a quanto ritenuto dalla
Cassazione (v. ordinanza 05 novembre 2019, n. 28450), la quale ha in tal sede ribadito la soluzione già adottata con le sentenze nn. 6010, 6084 e 6085 del 2014 e n. 8533 del 2015, secondo le quali il procedimento per accertamento tecnico preventivo ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, accertamento che, a mente del comma 5, in caso di mancata contestazione diviene immodificabile, ed è opponibile agli enti competenti per il beneficio richiesto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari, anche se l'accoglimento parziale della domanda, da epoca successiva alla domanda amministrativa ma antecedente il deposito del ricorso in opposizione, induce a ritenerne equa la compensazione parziale, in misura pari alla metà.
Le spese di c.t.u, vengono poste a carico dell' e liquidate come da separato decreto. CP_1
Ai sensi dell'art. 447 c.p.c. la sentenza è provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
in parziale accoglimento della domanda, dichiara che è minore con difficoltà Persona_1 persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della sua età ai fini della fruizione dell'indennità di frequenza ex legge 289/90 e che ella versa in condizione di handicap di cui all'art 3 c. 1 L. 104/92, il tutto a decorrere dalla data del 15/06/2024 ; rigetta per il resto la domanda;
CP_ condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite, quantificando detta metà in euro 980,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione, dichiarando compensata tra le parti la restante metà delle dette spese.
Si comunichi.
7 Napoli, 8.12.2025
Il giudice dr. Elisa Tomassi
8