Articolo 31 della Legge 29 gennaio 1986, n. 23
Articolo 30Articolo 32
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27 febbraio 1986
Art. 31. Disposizioni abrogative

Sono abrogate le disposizioni di cui all' articolo 86 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , nonche' tutte le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.
Nota all' art. 31 :
L' art. 86 della legge n. 312/1980 (per l'argomento della legge v. nelle note all'art. 1), abrogato dal presente articolo, cosi' recitava:
"Art. 86. - Le immissioni in servizio decorrono dal 1 novembre di ciascun anno.
Il collocamento a riposo e' disposto con decorrenza dal 10 novembre successivo al giorno del raggiungimento del limite di eta' o della data del pensionamento anticipato che dovra' essere chiesto dal dipendente con un preavviso di sei mesi.
I posti che si renderanno vacanti per collocamento a riposo saranno messi a concorso nel semestre precedente al verificarsi delle vacanze".
Entrata in vigore il 27 febbraio 1986