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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 22/09/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3418/2024 V.G.
REPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudicerel
Dott.ssa Carla Maglioni Giudice o.p.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di iscritta al n. 3418/2024 V.G. promossa da
Parte 1 nata a [...] il [...] C.F.: C.F. 1 residente in Rapolano Terme Frazione Serre di Rapolano via Degli Scalpellini n°1/G Titolo di studio : laurea in psicologia attività lavorativa attualmente disoccupata e
nato a [...] il [...] C.F. C.F. 2CP 1 residente in [...]
Terme Frazione Serre di Rapolano via Degli Scalpellini n°1/G titolo di studio : laurea specialistica scienze della comunicazione attività lavorativa: compositore musicale libero professionista
Codice Fiscale 3entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianna Lucatti ( ) ed elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale della medesima in Siena, Strada Massetana
Romana n.64, int.3 giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente ricorso su separato documento informatico
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: divorzio congiunto CONCLUSIONI
་Per i ricorrenti : Voglia il Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 07/06/2014 iscritto presso il Comune di Arezzo, Atto n°21 Parti 1
Serie Uff.04- Palazzo Comunale Anno 2014 alle seguenti condizioni
1) la casa familiare sita in Rapolano Terme (SI) - frazione Serre di Rapolano, Via Degli
Scalpellini n°1/G continuerà ad essere abitata dal sig. CP 1 già esclusivo proprietario della medesima;
mentre la sig.ra continuerà ad abitare nell'immobile di Parte 1 sua proprietà sito in Rapolano Terme (SI) - frazione Serre di Rapolano, Via Degli Scalpellini
n°1/E, ove ha già fissato la propria residenza.
Per 2) la figlia minore è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori che dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé la figlia.
Per 3) La figlia avrà collocazione paritaria presso ciascun genitore nei termini infra meglio Per indicati: starà con la madre e con il padre a settimane alterne, dalla domenica sera di una settimana alla domenica sera della settimana successiva, allorché verrà accompagnata dal genitore che in quel momento la avrà con sé presso il domicilio dell'altro sito nello stesso stabile. Per Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che i) la settimana in cui starà con la madre la stessa sarà domiciliata presso la medesima in Rapolano Terme (SI) - frazione Serre di
Rapolano, Via Degli Scalpellini n°1/E nell'immobile di proprietà della stessa ii) la settimana in cui Per starà con il padre, la stessa sarà domiciliata presso quest'ultimo in Rapolano Terme (SI) - frazione Serre di Rapolano, Via Degli Scalpellini n°1/G nell'immobile già costituente casa familiare di proprietà dello stesso e ove il predetto continuerà a risiedere ed abitare in via esclusiva iii) ad ogni effetto di legge la residenza anagrafica di è fissata presso l'abitazione della madre sita in Rapolano Terme (SI) - frazione Serre di Rapolano, Via Degli Scalpellini n°1/E iv) ciascun genitore sarà in ogni caso tenuto a comunicare all'altro ogni eventuale proprio cambio di residenza che, comunque, dovrà essere previamente concordato fra le parti ove dovesse comportare il trasferimento in Comune diverso da quello di Rapolano Terme.
4) La concordata collocazione a settimane alterne verrà mantenuta anche durante i periodi di dalla scuola sia durante le vacanze di Natale e Pasqua che durante quellevacanza di estive.
Con particolare riferimento ai giorni di Natale, S. Stefano, S. Silvestro, Epifania, Pasqua e Per Pasquetta le parti convengono che, a prescindere presso quale genitore si trovi in quel Per momento, talifestività verranno trascorse da ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore secondo accordi che le parti prenderanno di anno in anno nel rispetto della predetta alternanza.
Per 5) Le parti convengono che a prescindere presso quale genitore si trovi in quel momento, trascorrerà il giorno del proprio compleanno (17 giugno) con entrambi i genitori.
Per Parimenti, a prescindere da quale genitore si trovi in quel momento, potrà partecipare ai compleanni della madre e del padre, come pure a quelli dei nonni o di altri familiari, nonché ad altri eventi o ricorrenze tanto della famiglia materna quanto di quella paterna, cosicché la minore possa essere sempre partecipe della vita di entrambi i nuclei familiari.
Per 6) Fermo restando quanto sopra, durante i periodi di vacanza di dalla scuola, ciascun genitore, nella settimana in cui la figlia si trova presso di sé, potrà portarla in luogo di villeggiatura, previa comunicazione da dare all'altro genitore con almeno un giorno di anticipo;
parimenti potrà essere fatto durante i fine settimana, anche nel periodo scolastico. Ciascun genitore si obbliga in ogni caso a comunicare all'altro il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura.
Anche al fine di evitare sovrapposizioni di periodi feriali, i genitori si comunicheranno l'uno all'altro, entro il 30 maggio di ogni anno le settimane che ciascuno di essi avrà eventualmente disponibili per portare in villeggiatura.
Per si7) Salvo eventuale diverso accordo tra le parti, ciascun genitore, nella settimana in cui trova presso di sé, si farà integralmente carico, anche ricorrendo all'aiuto di familiari, di tutte le quotidiane necessità ed esigenze della figlia (ivi compreso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, accompagnarla e riprenderla a scuola e/o attività ludiche e/o sportive, aiutarla nei compiti scolastici, accompagnarla ad eventuali visite mediche ecc.).
E' comunque fatta salva la possibilità dei genitori di rivedere, modificare, previo accordo, i tempi potrà/dovrà trascorrere con l'uno e con l'altro di essi, compatibilmente con i tempiche scolastici e di vita della minore.
8) Tenuto conto delle condizioni economiche e reddituali delle parti, sig. CP 1 fino a quando la stessa non sarà contribuirà come segue al mantenimento della figlia economicamente autosufficiente:
a titolo di contributoCP 1 si impegna a versare alla sig.ra a) Il sig. Parte 1 Per al mantenimento della figlia la somma mensile di € 1.000,00 (=mille) entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario da versare sul conto della sig.ra Pt 1 sulle seguenti coordinate bancarie: [...]. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a partire dall'emissione del richiesto provvedimento da parte dell'intestato Tribunale.
b) le parti concordano che l' "Assegno Unico" (AUU) spettante alla figlia verrà richiesto e percepito integralmente dalla sig.ra Parte 1
Per c) le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie nell'interesse della figlia e che non rientrano nel contributo al mantenimento ordinario di cui alla precedente lettera a) così come definite ed individuate nelle linee guida al protocollo sottoscritto dal Presidente del
Tribunale di Siena ed il Presidente del COA di Siena, depositato con il presente ricorso per costituirne parte integrante e sostanziale (doc.n°13) saranno sostenute integralmente dal padre fino a quando la sig.ra Pt 1 non reperirà un'attività lavorativa;
dopodiché verranno sostenute al 50% tra i genitori.
9) I ricorrenti dichiarano di non essere tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
10) Entrambi i genitori si obbligano a concedersi reciproco assenso all'iscrizione della figlia sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio del passaporto, anche proprio, e della carta di identità valida anche per l'espatrio e ai duplicati del Documento di Identità e di Codice Fiscale.
11) Le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto, anche di carattere patrimoniale, fra le medesime intercorso e, fatta eccezione per l'adempimento delle obbligazioni oggetto del presente ricorso, dichiarano di non avere alcunché da richiedere e/o pretendere l'uno nei confronti dell'altro, per qualsivoglia titolo e/o ragione, rinunciando ad ogni reciproca pretesa e/o azione.
12) Le spese del presente giudizio saranno compensate tra le parti.
PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole in data 24.9.24 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata il 23.12.2024 era dichiarata la separazione personale tra [...]
Parte 1 e CP 1
Con contestuale ordinanza la causa era rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio
In vista dell'udienza cartolare del 18.9.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano, con qualche modifica, le condizioni contenute nel ricorso e confermavano domanda congiunta di divorzio
Sono decorsi i termini per la pronuncia di divorzio e le condizioni riportate in epigrafe possono essere recepite dal Pt_2 in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 24.9.24
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte 1 e CP 1
[...] (generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in data 7.6.2014 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Arezzo Atto n° 21 Parte
1 Serie Uff. 04-Palazzo Comunale Anno 2014, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Arezzo di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della pronuncia di divorzio.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 19.9.2025
Il Presidente
Paolo Bernardini
Il Giudice rel
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
*******
REPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudicerel
Dott.ssa Carla Maglioni Giudice o.p.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di iscritta al n. 3418/2024 V.G. promossa da
Parte 1 nata a [...] il [...] C.F.: C.F. 1 residente in Rapolano Terme Frazione Serre di Rapolano via Degli Scalpellini n°1/G Titolo di studio : laurea in psicologia attività lavorativa attualmente disoccupata e
nato a [...] il [...] C.F. C.F. 2CP 1 residente in [...]
Terme Frazione Serre di Rapolano via Degli Scalpellini n°1/G titolo di studio : laurea specialistica scienze della comunicazione attività lavorativa: compositore musicale libero professionista
Codice Fiscale 3entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianna Lucatti ( ) ed elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale della medesima in Siena, Strada Massetana
Romana n.64, int.3 giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente ricorso su separato documento informatico
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: divorzio congiunto CONCLUSIONI
་Per i ricorrenti : Voglia il Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 07/06/2014 iscritto presso il Comune di Arezzo, Atto n°21 Parti 1
Serie Uff.04- Palazzo Comunale Anno 2014 alle seguenti condizioni
1) la casa familiare sita in Rapolano Terme (SI) - frazione Serre di Rapolano, Via Degli
Scalpellini n°1/G continuerà ad essere abitata dal sig. CP 1 già esclusivo proprietario della medesima;
mentre la sig.ra continuerà ad abitare nell'immobile di Parte 1 sua proprietà sito in Rapolano Terme (SI) - frazione Serre di Rapolano, Via Degli Scalpellini
n°1/E, ove ha già fissato la propria residenza.
Per 2) la figlia minore è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori che dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé la figlia.
Per 3) La figlia avrà collocazione paritaria presso ciascun genitore nei termini infra meglio Per indicati: starà con la madre e con il padre a settimane alterne, dalla domenica sera di una settimana alla domenica sera della settimana successiva, allorché verrà accompagnata dal genitore che in quel momento la avrà con sé presso il domicilio dell'altro sito nello stesso stabile. Per Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che i) la settimana in cui starà con la madre la stessa sarà domiciliata presso la medesima in Rapolano Terme (SI) - frazione Serre di
Rapolano, Via Degli Scalpellini n°1/E nell'immobile di proprietà della stessa ii) la settimana in cui Per starà con il padre, la stessa sarà domiciliata presso quest'ultimo in Rapolano Terme (SI) - frazione Serre di Rapolano, Via Degli Scalpellini n°1/G nell'immobile già costituente casa familiare di proprietà dello stesso e ove il predetto continuerà a risiedere ed abitare in via esclusiva iii) ad ogni effetto di legge la residenza anagrafica di è fissata presso l'abitazione della madre sita in Rapolano Terme (SI) - frazione Serre di Rapolano, Via Degli Scalpellini n°1/E iv) ciascun genitore sarà in ogni caso tenuto a comunicare all'altro ogni eventuale proprio cambio di residenza che, comunque, dovrà essere previamente concordato fra le parti ove dovesse comportare il trasferimento in Comune diverso da quello di Rapolano Terme.
4) La concordata collocazione a settimane alterne verrà mantenuta anche durante i periodi di dalla scuola sia durante le vacanze di Natale e Pasqua che durante quellevacanza di estive.
Con particolare riferimento ai giorni di Natale, S. Stefano, S. Silvestro, Epifania, Pasqua e Per Pasquetta le parti convengono che, a prescindere presso quale genitore si trovi in quel Per momento, talifestività verranno trascorse da ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore secondo accordi che le parti prenderanno di anno in anno nel rispetto della predetta alternanza.
Per 5) Le parti convengono che a prescindere presso quale genitore si trovi in quel momento, trascorrerà il giorno del proprio compleanno (17 giugno) con entrambi i genitori.
Per Parimenti, a prescindere da quale genitore si trovi in quel momento, potrà partecipare ai compleanni della madre e del padre, come pure a quelli dei nonni o di altri familiari, nonché ad altri eventi o ricorrenze tanto della famiglia materna quanto di quella paterna, cosicché la minore possa essere sempre partecipe della vita di entrambi i nuclei familiari.
Per 6) Fermo restando quanto sopra, durante i periodi di vacanza di dalla scuola, ciascun genitore, nella settimana in cui la figlia si trova presso di sé, potrà portarla in luogo di villeggiatura, previa comunicazione da dare all'altro genitore con almeno un giorno di anticipo;
parimenti potrà essere fatto durante i fine settimana, anche nel periodo scolastico. Ciascun genitore si obbliga in ogni caso a comunicare all'altro il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura.
Anche al fine di evitare sovrapposizioni di periodi feriali, i genitori si comunicheranno l'uno all'altro, entro il 30 maggio di ogni anno le settimane che ciascuno di essi avrà eventualmente disponibili per portare in villeggiatura.
Per si7) Salvo eventuale diverso accordo tra le parti, ciascun genitore, nella settimana in cui trova presso di sé, si farà integralmente carico, anche ricorrendo all'aiuto di familiari, di tutte le quotidiane necessità ed esigenze della figlia (ivi compreso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, accompagnarla e riprenderla a scuola e/o attività ludiche e/o sportive, aiutarla nei compiti scolastici, accompagnarla ad eventuali visite mediche ecc.).
E' comunque fatta salva la possibilità dei genitori di rivedere, modificare, previo accordo, i tempi potrà/dovrà trascorrere con l'uno e con l'altro di essi, compatibilmente con i tempiche scolastici e di vita della minore.
8) Tenuto conto delle condizioni economiche e reddituali delle parti, sig. CP 1 fino a quando la stessa non sarà contribuirà come segue al mantenimento della figlia economicamente autosufficiente:
a titolo di contributoCP 1 si impegna a versare alla sig.ra a) Il sig. Parte 1 Per al mantenimento della figlia la somma mensile di € 1.000,00 (=mille) entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario da versare sul conto della sig.ra Pt 1 sulle seguenti coordinate bancarie: [...]. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a partire dall'emissione del richiesto provvedimento da parte dell'intestato Tribunale.
b) le parti concordano che l' "Assegno Unico" (AUU) spettante alla figlia verrà richiesto e percepito integralmente dalla sig.ra Parte 1
Per c) le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie nell'interesse della figlia e che non rientrano nel contributo al mantenimento ordinario di cui alla precedente lettera a) così come definite ed individuate nelle linee guida al protocollo sottoscritto dal Presidente del
Tribunale di Siena ed il Presidente del COA di Siena, depositato con il presente ricorso per costituirne parte integrante e sostanziale (doc.n°13) saranno sostenute integralmente dal padre fino a quando la sig.ra Pt 1 non reperirà un'attività lavorativa;
dopodiché verranno sostenute al 50% tra i genitori.
9) I ricorrenti dichiarano di non essere tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
10) Entrambi i genitori si obbligano a concedersi reciproco assenso all'iscrizione della figlia sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio del passaporto, anche proprio, e della carta di identità valida anche per l'espatrio e ai duplicati del Documento di Identità e di Codice Fiscale.
11) Le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto, anche di carattere patrimoniale, fra le medesime intercorso e, fatta eccezione per l'adempimento delle obbligazioni oggetto del presente ricorso, dichiarano di non avere alcunché da richiedere e/o pretendere l'uno nei confronti dell'altro, per qualsivoglia titolo e/o ragione, rinunciando ad ogni reciproca pretesa e/o azione.
12) Le spese del presente giudizio saranno compensate tra le parti.
PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole in data 24.9.24 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata il 23.12.2024 era dichiarata la separazione personale tra [...]
Parte 1 e CP 1
Con contestuale ordinanza la causa era rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio
In vista dell'udienza cartolare del 18.9.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano, con qualche modifica, le condizioni contenute nel ricorso e confermavano domanda congiunta di divorzio
Sono decorsi i termini per la pronuncia di divorzio e le condizioni riportate in epigrafe possono essere recepite dal Pt_2 in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 24.9.24
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte 1 e CP 1
[...] (generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in data 7.6.2014 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Arezzo Atto n° 21 Parte
1 Serie Uff. 04-Palazzo Comunale Anno 2014, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Arezzo di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della pronuncia di divorzio.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 19.9.2025
Il Presidente
Paolo Bernardini
Il Giudice rel
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
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