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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/05/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 966 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Francesco Rotundo, presso il cui studio, in AT, via Gaetano Argento n. 14, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ricorrente
contro
, in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Cumino e Giovanna Oreste, ed elettivamente domiciliata presso l'U.O.C. – Affari Legali e Contenzioso, in CP_1 via Alimena n. 8; resistente
con la chiamata in causa di
Regione CA, in persona del Presidente della G.R. e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Manna dell'Avvocatura Regionale, presso la quale, in AT, Loc. Germaneto, Cittadella Regionale, è altresì elettivamente domiciliata;
resistente
avente ad oggetto: quota sociale RSA;
conclusioni delle parti: all'udienza del 6 maggio 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cosenza adito, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare l'obbligo dell' Controparte_1
al pagamento, nei confronti della ricorrente, nella suddetta qualità, delle somme di
[...] cui in narrativa, a titolo di quota sociale delle prestazioni socio sanitarie erogate nel 2013; per l'effetto, condannare l' al pagamento, nei confronti di Controparte_1
nella qualità di procuratore speciale di Parte_1 Parte_2 della somma di euro 162.239,04 o quella maggiore o minore che sarà ritenuta, a titolo di quota sociale rette per le prestazioni erogate nel 2013, oltre gli interessi moratori, ex D. Lgs n.
1 231/02 maturati e maturandi sino a soddisfo, con capitalizzazione degli interessi scaduti da almeno sei mesi ai sensi dell'art. 1283 c.c. e rimborso forfettario ai sensi dell'art. 6 D. Lgs n. 231/02 nella misura di euro 40,00 per ogni fattura;
con condanna alle spese del presente procedimento, e loro distrazione in favore del difensore e procuratore domiciliatario che dichiara espressamente di averli tutti anticipati”; per la resistente: “l' chiede all'adito Giudicante:
1. Controparte_1
In via preliminare: a) di autorizzare la chiamata del terzo Regione CA, con sede in 88100
- AT, località Germaneto (Cittadella Regionale), Viale Europa, in persona del
Presidente pro – tempore della Giunta Regionale, e di fissare altra udienza ai sensi degli artt.
269 c.p.c. e 281 undecies c.p.c. c. 4, per consentire, per i motivi indicati, la chiamata in garanzia ex art 106 c.p.c. della Regione CA, in p.l.r.p.t., nel rispetto dei termini a comparire ex lege;
2. In via principale: a) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del capitale ed interessi richiesti nei confronti di questa per le prestazioni rese con CP_2 riferimento all'anno 2013 con conseguente estinzione del relativo credito e rigetto della domanda;
3. In via subordinata: a) accertare e dichiarare che in assenza del trasferimento delle risorse ex L. n. 11/2015 da parte della Regione CA, Dipartimento n. 10 “Settore Politiche Sociali”, l' non può procedere al Controparte_1 pagamento della quota sociale e, pertanto, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
b) accertare e dichiarare che, ex art. 1256 comma II c.c. e/o ex art. 3 D.Lgs. n. 231/2002, l' non è responsabile del ritardo nel Controparte_1 pagamento degli importi richiesti a titolo di quota sociale e non può essere, conseguentemente, condannata al pagamento degli interessi maturati, del rimborso forfettario ex art. 6 Dlgs
231/02 ed alla capitalizzazione degli interessi scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c. e, pertanto, rigettare, anche in tal caso, la relativa domanda;
4. In via ulteriormente subordinata, salvo gravame: a) in caso di accoglimento della domanda di chiamata in causa della Regione
CA, articolata in via preliminare, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste formulate in via principale ed in via subordinata sub a) e b), nell'ipotesi in cui il Giudice ritenga dunque che, difformemente da quanto previsto in contratto, pur in assenza dell'impegno di spesa e della relativa copertura finanziaria e al di là del trasferimento delle risorse da parte del Dipartimento Politiche Sociali della Regione CA, l' avrebbe CP_2 dovuto provvedere al pagamento della quota sociale relativa alle prestazioni rese nell'anno 2013, condannare la Regione CA in p. l. r. p. t. a pagare in luogo dell' a titolo CP_2 garanzia, la somma che le sarà addebitata a titolo di capitale ed interessi e/o a manlevare l' da ogni pretesa della ricorrente condannandola a rifonderle quanto sarà CP_2 eventualmente tenuta a pagare alla ricorrente;
5. Con vittoria di spese e diritti ed onorari di causa”; per la terza chiamata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità dal lato attivo in capo a - in via preliminare Parte_1 accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata;
- in ogni caso, nel merito, rigettare l'originaria domanda di parte ricorrente in quanto improponibile e/o improcedibile e/o inammissibile, infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, per le ragioni dedotte in atti;
- in ogni caso, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Regione CA e, per l'effetto, rigettare ogni domanda dall' proposta nei confronti CP_2 dell' per via della chiamata in causa, anche a titolo di manleva con riguardo sia Parte_3 al capitale che agli interessi moratori pretesi, da dichiararsi inammissibile oltre che infondata
e ritenendo il relativo diritto azionato inesorabilmente prescritto;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Regione CA in ragione della pretesa azionata sia con la domanda in via monitoria che con la chiamata di terzo, per le motivazioni espresse in
2 narrativa; con ogni statuizione inerente e conseguente, vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato con il relativo decreto di fissazione udienza, premetteva e documentava di essere procuratrice Parte_1 all'incasso dei crediti per quota sociale delle prestazioni sanitarie eseguite e fatturate, nel 2013, alla Regione CA, e poi, nel 2022, nuovamente fatturate all' dalla RSA Controparte_3
Sadel CS di Salvatore Baffa s.r.l., per complessivi € 162.239,04, paventando la sola Contr legittimazione passiva dell' al relativo pagamento, giusta univoca giurisprudenza di legittimità e di merito, invocando la remunerazione degli interessi moratori da ritardato pagamento, con capitalizzazione di quelli scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda, ed altresì il risarcimento ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., per ogni fattura, e rassegnando quindi le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, l' eccepiva Controparte_1 preliminarmente l'intervenuta prescrizione, ordinaria decennale ovvero quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., del credito fatturato, richiamando, al riguardo, il disposto di cui all'art. 8 della convenzione, che disciplinava il pagamento della quota sociale, previa trasmissione trimestrale delle relative fatture al Dipartimento regionale competente, validazione e conseguente liquidazione e pagamento entro i successivi 60 gg., quindi infra annuale; nel merito, in ogni caso, eccepiva l'assenza di prova del credito, nonché la sua carenza di legittimazione, spettante
– giusta normativa di riferimento - unicamente alla Regione, che chiedeva quindi di essere autorizzata a chiamare in causa, per il pagamento diretto, ovvero in manleva;
evidenziava ancora l'invalidità della convenzione 2013 con la struttura erogante, in ragione dell'assenza di correlato impegno di spesa nella delibera di recepimento, invocando, in ogni caso, la scriminante dell'assenza di colpa, ai sensi degli artt. 1256, comma 2, c.c. e 3 d.lgs. n. 231/2022, per il ritardo nel pagamento del capitale, in difetto di trasferimento dei relativi fondi da parte della Regione, stigmatizzando altresì l'illegittimità della richiesta di capitalizzazione degli interessi scaduti, ed anche delle somme ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002, nonché, da ultimo, l'indeterminatezza del quantum preteso; rassegnava quindi le conclusioni ritrascritte in epigrafe. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la Regione CA, contestando la legittimazione di siccome non documentate cessione dei crediti e pedissequa Parte_1 accettazione, ed altresì quella, sua, passiva, giusta univoca giurisprudenza di merito e di legittimità, che escludeva anche la possibilità di utile chiamata in manleva, stigmatizzando come isolata la pronuncia della Corte di Appello di AT, che, pur confermando la sua estraneità alla convenzione, e, quindi, alla controversia, l'aveva inopinatamente ritenuta responsabile del ritardo nel pagamento, difettando, a tal fine, anche i requisiti a ciò richiesti dall'art. 1256, comma 2, c.c.; aderiva, in ogni caso, all'eccezione di prescrizione spiegata dall' rassegnando di conseguenza le conclusioni riportate in epigrafe. CP_3
All'udienza del 6 maggio 2025, precisate le conclusioni, la causa, in assenza di istanze istruttorie, è stata assegnata a sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. Lo scrutinio del merito della controversia necessita della preliminare valutazione della legittimazione, sia attiva che passiva, alla domanda di pagamento.
Sotto il primo profilo, erra la Regione a pretendere la prova della notifica della cessione dei crediti e dell'accettazione della medesima, atteso che la qualità spesa da Banca Sistema
3 s.p.a. non è stata quella di cessionaria del credito, bensì di procuratrice irrevocabile – id est: mandataria - all'incasso della Sadel CS s.r.l., giusta allegato rogito per Notaio Per_1
La valutazione della legittimazione passiva è invece più complessa, involgendo i rapporti tra Regione e in relazione alla c.d. quota sociale delle prestazioni Controparte_1 erogate dalle RSA.
Sul punto, nondimeno, è intervenuta una recente – quanto isolata – pronuncia della Corte di Appello di AT (la sentenza n. 316/2024), che, pur rifermando l'interpretazione dell'impianto normativo più volte propugnata, sulla scorta dell'ermeneusi della giurisprudenza di legittimità, dall'intestato Tribunale, in controversie gemelle, ha tuttavia affermato, con portata dirompente, che, in assenza di una previsione contrattuale, e del trasferimento delle somme stanziate dal , l' , ai sensi dell'art. 1256 Controparte_4 CP_3 comma II c.c. e dell'art. 3 D.Lgs. n. 231/2002, non può essere considerata responsabile del ritardo nell'adempimento, e, pertanto, essere condannata al pagamento dei chiesti interessi, non essendo il ritardato pagamento alla medesima imputabile; per tale ragione, riformando Contr parzialmente una dei plurimi provvedimenti di condanna della sola al pagamento sia del capitale che degli interessi, ed ulteriori accessori, quella pronuncia d'appello ha invece inteso condannare la Regione CA al pagamento degli importi versati alla struttura sanitaria a titolo di interessi di mora da ritardato pagamento. Siffatto assunto, ancora sub iudice, pur giustificando, in astratto, l'autorizzazione alla chiamata in causa della Regione, non è stato tuttavia condiviso, in altre pronunce precedenti a quella odierna, dall'intestato Tribunale, che continua a ritenerlo contraddittorio in relazione alle premesse di assoluta estraneità alla lite della Regione. Ed invero, quest'ultima affermazione, peraltro condivisa costantemente dalla stessa Corte di Appello, anche nell'arresto citato, è fondata su interpretazione della giurisprudenza di legittimità che può – e deve – oramai considerarsi diritto vivente.
Ancora di recente, Cass. n. 5147/2023 si è infatti incaricata di ribadire recisamente, proprio in relazione a controversia tra una RSA e la Regione CA, che “non vi è ragione alcuna di discostarsi dal principio consolidato … secondo cui deve escludersi che l'esecuzione delle prestazioni rese in favore degli assistiti faccia sorgere obbligazioni a carico della
Regione; il fatto che una quota della tariffa gravi sul Fondo Sociale Regionale non può comportare una responsabilità diretta a carico della Regione nei confronti delle strutture accreditate, essendo destinato ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra Regione ed ente erogante, escludendo, in assenza di una disposizione di legge comportante un vincolo per l'Ente Regionale, di instaurare rapporti con i terzi, ogni obbligo della Regione, rimasta estranea alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari, di provvedere, sia pure parzialmente, al pagamento delle rette;
deve essere ribadita, dunque, la conclusione più volte affermata da questa Corte (Cass. nn. 1924/2017, 17587/2018, 5982/2019,
25851/2020) nel senso della estraneità della Regione CA alla concreta gestione dei servizi sociosanitari, e soprattutto dell'irriferibilità ad essa degli effetti degli atti posti in essere dalle ASL, e deve confermarsi in capo alla Regione CA solo la competenza riguardante la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore;
si tratta, come pure è stato specificato da questa Corte, di una precisa scelta della
Regione CA, perché se è vero che "il sistema sanitario nazionale istituito con la L. n
833/1978, è stato attuato attraverso il D.lgs. n. 502 del 1992, che ha "regionalizzato" la sanità, le diversità strutturali ed il minore o maggiore accentramento delle competenze devono essere ricercati all'interno delle differenti legislazioni regionali attraverso le quali, tenendo conto delle specifiche caratteristiche territoriali, è stata riorganizzata sia la struttura operativa sanitaria locale che l'esercizio delle funzioni amministrative necessarie per il suo funzionamento" (così Cass. 17587/ 2018, cit.); in aggiunta, la giurisprudenza di questa Corte
4 ha ripetutamente ritenuto vano il tentativo di ipotizzare, con riferimento alla Regione CA, un trattamento differente secondo che a venire in esame siano solo prestazioni socioassistenziali, poste interamente a carico del ovvero prestazioni Controparte_5 sociosanitarie poste in parte a carico del predetto e in parte a carico del CP_5 [...]
, stante, per un verso, l'unificazione del settore derivante dal processo Controparte_6
d'integrazione del sistema sociosanitario avviato dal D.lgs. n. 229 del 1999, per l'altro il tenore letterale della Delib. n. 670/2017, “che, nel disporre il trasferimento ai Comuni delle risorse del Fondo Sociale Regione CA, per come definito dalla L.R. n. 23 del 2003, art.
34, fa espressamente riferimento, alla lettera a), "alle quote finalizzate a soddisfare le obbligazioni derivanti da atti autorizzativi da parte della Regione in favore delle strutture residenziali e semiresidenziali convenzionate", prevedendo, come si è detto, il subingresso dei Comuni nei rapporti di cui alle convenzioni in atto” (Cass. nn. 11292, 11293, 11294, 11295/2017, 11451, 11452/2017)”. Non v'è quindi spazio per alcun dubbio sul fatto che la disciplina regionale, che Contr demanda alle ogni potere di intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, riservando alla Regione esclusivamente compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali è compresa Contr anche la ripartizione tra le medesime delle risorse economiche necessarie per l'effettuazione dei predetti interventi, conduca de plano ad escludere che l'esecuzione delle prestazioni rese dalla procuratrice all'incasso della RSA in favore degli assistiti possa far sorgere obbligazioni a carico della Regione, rimasta estranea alla stipulazione della relativa convenzione, intercorsa unicamente, nel caso di specie, tra l' e la e CP_3 Parte_2 comunque priva di ogni competenza al riguardo. Al di fuori dei casi in cui sia la stessa legge a prevedere l'instaurazione di rapporti con i terzi, in virtù dell'inerenza dell'atto da cui derivano all'esercizio di funzioni proprie o all'intervento diretto nelle vicende di enti da essa dipendenti, la Regione, siccome, si ripete, titolare esclusivamente di competenze riguardanti la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore, non può che rimanere estranea alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari, con l'ulteriore conseguenza che, proprio per la mancanza di un'espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono ad essa riferibili in via Contr diretta gli effetti degli atti posti in essere dalle nell'esercizio delle rispettive funzioni. Sempre secondo la citata giurisprudenza di legittimità, nondimeno, una disposizione normativa che consenta l'attribuzione alla Regione della titolarità del rapporto, in relazione alla quota sociale, “non è rintracciabile né nell'art. 7 della legge regionale n. 23 del 2003, siccome avente una portata riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all'area dei servizi socio-sanitari, né nell'art. 13 della legge regionale n. 24 del 2008, il quale anzi, nell'attribuire Cont esclusivamente alle la competenza in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate, depone chiaramente in senso contrario all'efficacia diretta di tali contratti nei confronti della Regione”; e “la correttezza giuridica della ricostruzione … non risulta inficiata neppure dal richiamo alle più recenti norme regionali, che hanno previsto l'istituzione di un apposito fondo regionale per le prestazioni sociosanitarie, da iscriversi nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2012 (L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, art. 49), ed autorizzato la spesa necessaria per la copertura finanziaria dei debiti maturati nel biennio
2011-2012 nei confronti delle strutture che erogano i predetti servizi, disponendone dapprima l'iscrizione nel bilancio pluriennale 2013-2015 (L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, art. 41, comma 4), ed in seguito il rifinanziamento per gli anni successivi (L.R. 27 aprile 2015, n. 12, art. 2); la natura finanziaria di tali disposizioni, collocate nella legge regionale di stabilità o nei relativi collegati, e non recanti alcun accenno all'assunzione diretta dei predetti debiti da parte della
5 Regione, suona anzi come un'ulteriore conferma della portata meramente interna degli Cont obblighi assunti da quest'ultima, aventi come controparti esclusivamente le , non rivestendo alcuna importanza, a tal fine, la circostanza che non sia stata prevista una specifica Cont disciplina al riguardo, né la ripartizione delle risorse finanziarie tra le , dal momento che, in assenza di apposite disposizioni, i rapporti finanziari tra queste ultime e la Regione sono regolati dalla legge istitutiva e dai provvedimenti amministrativi di volta in volta adottati dagli organi competenti”. La chiarezza argomentativa di tali motivazioni – che, come visto, propugna in maniera netta l'irriferibilità, alla Regione, della gestione delle ASP - impedisce, nondimeno, di configurare anche in termini di manleva la responsabilità della prima nei confronti dell' CP_3
[...]
Risulterebbe palesemente contraddittorio, invero, ritenere che quella medesima normativa di settore, attributiva alla Regione unicamente di poteri di programmazione e vigilanza, e quindi impeditiva della nascita di alcuna obbligazione negoziale in capo alla stessa, possa poi essere interpretata nel senso di giustificare l'insorgenza di un rapporto di manleva, nei Contr confronti dell' preposta alla contrattazione;
ed infatti, anche l'obbligo di manleva – ossia di sollevare un soggetto dalla responsabilità di un pagamento – presuppone pur sempre una volontà negoziale in tal senso, che, se non esiste, non esiste tout court, e non solo per l'insorgenza diretta dell'obbligazione in capo alla Regione, come peraltro sempre ed univocamente ritenuto dalla stessa Corte di Appello di AT, in plurime decisioni, fondate sul citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, e che hanno ripetutamente escluso che legislazione regionale della CA (e, in particolare gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 22/2007 e l'art 13, comma 3, L.R. n. 24/2008) sia idonea all'insorgenza di un'obbligazione a carico della regione, tale da legittimare le strutture socio sanitarie ad ottenere il pagamento della quota sociale. Nello specifico, si è ribadito che, “proprio perché il quadro normativo di riferimento attribuisce alla Regione CA competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore” (tra i Cont quali è compresa anche la ripartizione tra le delle risorse economiche necessarie per l'effettuazione dei predetti interventi demandata alla giunta regionale), deve di conseguenza escludersi – per usare i medesimi termini di Cass. n. 18604/2020 – che sia configurabile sic et Contr sempliciter, in assenza di una norma ad hoc, una posizione di diritto soggettivo dell' ad essere tenuta indenne – id est: manlevata - di quanto da essa versato alla struttura socio-sanitaria a titolo di corrispettivo delle prestazioni contrattualmente pattuite;
un tale diritto si porrebbe, infatti, in insanabile contrasto con l'esigenza già sopra richiamata di rimettere in via esclusiva alla regione la pianificazione e la programmazione della spesa sociale, nei limiti delle risorse disponibili sul relativo capitolo di bilancio, e di non esporla neanche in via indiretta, come Contr pretenderebbe l' agli effetti economici negativi derivanti dalle iniziative unilateralmente assunte da quest'ultima con la stipula dei contratti con le strutture socio sanitarie private ai quali
è rimasta estranea. Parte_4
Quindi, né la domanda di responsabilità diretta della Regione, né la pretesa di manleva Contr indiretta dell' possono trovare accoglimento. Sulla scorta di tali premesse, si può passare allo scrutinio del merito della pretesa creditoria. Al riguardo, l' si è limitata a contestazione solo generica della CP_3 sussistenza del credito fatturato, non negando però né l'espletamento delle prestazioni intra budget – peraltro già retribuito per la quota di spettanza della sanità provinciale – né la ricezione delle fatture, e limitandosi solo ad eccepire l'intervenuta prescrizione del credito portato dalle medesime.
6 Anche in relazione a tale profilo, però, sovviene l'indirizzo ermeneutico della più recente giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, a dispetto anche del metodo di pagamento infra annuale contrattualizzato (evenienza che aveva invero fatto insorgere, nell'odierno giudice, in altre decisioni, il dubbio che si versasse in ipotesi di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.), si deve invece far leva sulla “non predeterminabilità delle prestazioni sanitarie, evenienza che ne determina di conseguenza l'inclusione nel novero di quelle che presuppongono unicamente la presentazione di un rendiconto che ne condiziona l'esigibilità, rimanendo quindi fattispecie non assimilabili all'ipotesi di automaticità delle prestazioni periodiche infra-annuali cui fa rifermento l'art. 2948, n. 4, c.c.” (così Cass. n. 21568/2022). Al credito alla odierna attenzione si applica quindi il termine decennale di prescrizione.
Quel termine, nondimeno, è stato interrotto dalla trasmissione delle fatture, in cui implicita (Cass. n. 10270/2006) la volontà di riscossione delle stesse, avvenuta nel 2022 (quelle stesse fatture, sul presupposto, rivelatosi erroneo, che il pagamento spettasse alla Regione
CA, erano state nel 2013, anno di riferimento ed emissione, inviate unicamente a quest'ultima, anche in ragione del procedimento preliminare di validazione previsto nell'art. 8 della convenzione), ed altresì dalla documentata notifica, nel 2023, della stessa procura notarile irrevocabile all'incasso, fondante, come visto, la legittimazione alla domanda creditoria di ed anch'essa foriera della volontà della mandante di delegare – e quindi di Parte_1 esercitare - la riscossione di quanto preteso. Sulla somma, si ripete: non contestata, se non genericamente, di € 162.239,04 sono quindi dovuti, contrariamente all'assunto della resistente, gli interessi al saggio e secondo la decorrenza di cui al d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., anzi, più correttamente, secondo la decorrenza convenzionale, fissata oltre il sessantesimo giorno dalla maturazione dei singoli pagamenti. Al riguardo, nessun dubbio residua oramai in relazione all'applicabilità della disciplina relativa agli interessi di cui al D.lgs. n. 231/2002, normativa che riguarda anche le ipotesi di forniture in cui risulta parte la pubblica amministrazione, rientrando nel novero delle
“transazioni commerciali” anche i contratti di fornitura intercorsi con l'azienda , come CP_1 ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. nn. 20391/2016,
14349/2016, 17665/2019, 7019/2020, interpretazione definitivamente asseverata, di recente, da
Cass. SSUU n. 30592/2023). Nello specifico, secondo la giurisprudenza citata, “la sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo - approda alla stipulazione (tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato) di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, come per l'appunto nella specie, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, viene determinato il contenuto degli obblighi che il soggetto accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale, nonché il conseguente corrispettivo (che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondere); detto contratto non è un accordo- quadro, poiché il suo contenuto non necessita di particolari integrazioni, predeterminando in modo adeguato le prestazioni che il soggetto accreditato assume l'obbligo di fornire e la remunerazione che, una volta che le stesse saranno fornite, l'ente pubblico dovrà corrispondere;
il fruitore (che concretizzerà con la sua scelta tanto la fornitura della prestazione quanto l'insorgere del relativo credito) non è parte nel contratto, bensì il soggetto a favore del quale il contratto è da altri stipulato: si tratta dunque di una ipotesi di contratto a favore di terzi;
il negozio, inoltre, presenta altresì la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti, il che conduce a sussumerlo nella "transazione commerciale" di cui al d.lgs, 231/2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi - nel caso in esame, a favore di un
7 terzo - a fronte del pagamento del prezzo;
figura, questa della transazione commerciale, che d'altronde è perfettamente compatibile con il concetto di contratto proprio della normativa nazionale, limitandosi a circoscrivere, nell'ampio genus contrattuale, una species di contratto a prestazioni corrispettive, nel cui ambito è finalizzata a disincentivare (per ragioni di tutela di un buon mercato) la mora di chi, avendo ricevuto dall'imprenditore l'oggetto o il servizio pattuito, non adempie tempestivamente alla sua corrispettiva obbligazione pecuniaria” (in termini, Cass. n. 17665/2019).
Né – nel caso alla odierna attenzione - l'Asp di Cosenza ha fornito, mediante allegazione di specifica convenzione stipulata tra le parti, la prova di un diverso accordo tra le stesse intercorso in ordine all'esclusione degli interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002, applicabili a tutte le transazioni commerciali, in forza dell'art. 2 del suddetto decreto. Così come, sotto diverso profilo, non residua alcun dubbio, oramai, sulla legittimità della pretesa di ottenere, sugli interessi scaduti da oltre 6 mesi dalla domanda giudiziale, gli ulteriori interessi di cui al comma 4 dell'art. 1283 c.c., nonché, a titolo risarcitorio, e quindi senza interessi moratori, la somma di € 40,00 per ciascuna delle fatture azionate, ai sensi dell'art. 6 D.lgs. n. 231/2002.
Tutte le ridette somme vanno nondimeno corrisposte, in via esclusiva ed in ragione della prefata irriferibilità del rapporto alla Regione, dalla resistente senza che la CP_3 stessa possa rivalersi ad alcun titolo in danno della Regione.
Resta da sciogliere il nodo relativo alla questione premessa sulla non imputabilità nel ritardo del pagamento, che ha condotto la Corte di Appello di AT, nella decisione citata, Contr ad addossare alla Regione l'obbligo di pagamento, in favore dell' delle relative somme, riconosciute a titolo di interessi alla struttura accreditata.
Quella sentenza, che rappresenta un unicum nella stessa giurisprudenza della Corte di Appello, è stata obliterata dalla conferma, ad opera dell'intestato Tribunale, dell'indirizzo ermeneutico già adottato, in primo luogo in ragione della granitica giurisprudenza di legittimità citata, che, se esclude ogni possibilità di configurare responsabilità solutoria diretta o anche in manleva in capo alla Regione, cui – si ripete – non riferibile il rapporto, a fortiori deve condurre a ritenere non imputabile alla medesima il ritardo del pagamento, anche perché, così opinando, si attingerebbe indirettamente l'attività (discrezionale) di programmazione della spesa sanitaria, prodromica all'attribuzione delle relative risorse. Nondimeno, la decisione della Corte di Appallo si fonda unicamente sulla previsione, per legge regionale (la n. 11/2015), di un apposito capitolo di bilancio dedicato al trasferimento dei fondi necessari al pagamento della quota sociale, nonché sul combinato disposto di cui agli artt. 1256, comma 2, c.c. (se l'impossibilità della prestazione – di pagamento della quota sociale
– è temporanea – la necessaria attesa del trasferimento dei fondi dalla Regione – il debitore finché essa perdura non è responsabile del ritardo nell'adempimento) e 3 d.lgs. n. 231/2002 (il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile), che Contr consente, secondo la Corte, di giustificare l'impossibilità temporanea del pagamento dell' fino al trasferimento delle relative risorse, non potendosene utilizzare altre e diverse, pur a fronte della responsabilità di pagamento della quota sociale. Al riguardo, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità, nell'affrontare specificamente anche il profilo relativo alla necessità di apposite poste di bilancio, ha ritenuto – anzi, più correttamente, ribadito, nell'ambito del principio a mente del quale i rapporti tra Regioni ed Contr hanno esclusiva rilevanza interna - che “l'istituzione di un apposito fondo regionale per le prestazioni sociosanitarie, da iscriversi nello stato di previsione della spesa … è disposizione di natura finanziaria, collocata nella legge regionale di stabilità o nei relativi collegati, e non
8 recante alcun accenno all'assunzione diretta dei predetti debiti da parte della Regione, evenienza che suona come un'ulteriore conferma della portata meramente interna degli Cont obblighi assunti da quest'ultima, aventi come controparti esclusivamente le , non rivestendo alcuna importanza, a tal fine, la circostanza che non sia stata prevista una specifica Cont disciplina al riguardo, né la ripartizione delle risorse finanziarie tra le , dal momento che, in assenza di apposite disposizioni, i rapporti finanziari tra queste ultime e la Regione sono regolati dalla legge istitutiva e dai provvedimenti amministrativi di volta in volta adottati dagli organi competenti” (Cass. n. 11925/2017 cit.). Contr Ed allora, l'imputabilità alla Regione del ritardo nell'attribuzione all' delle risorse necessarie al pagamento della quota sociale, (eufemisticamente) mal si concilia con tutta l'interpretazione giurisprudenziale ampiamente riportata, di netta affermazione della non Contr riferibilità alla Regione del rapporto tra e RSA, della natura squisitamente negoziale dello stesso, dell'assenza di norme che implichino responsabilità diretta o indiretta della Regione, della portata meramente interna, ed anzi confermativa di quell'estraneità, di quelle di natura finanziaria adottate dalla medesima. Peraltro, si deve contestare l'automaticità propugnata dalla Corte di Appello, atteso che, per univoca giurisprudenza di legittimità, il ritardo da impossibilità della prestazione va verificato concretamente dal giudice (Cass. n. 28151/2019), indagine completamente obliterata,
e neppure possibile nella fattispecie alla odierna attenzione, se non a patto di una attribuzione aprioristica e normativa di non imputabilità, dovendosi quindi riconoscere sempre e comunque la responsabilità del ritardo in capo alla Regione, pur riconoscendole quel potere di programmazione, vigilanza e controllo della spesa sanitaria provinciale di natura squisitamente discrezionale. Contr Poiché nondimeno ogni risorsa finanziaria dell' ha comunque fonte regionale, il Contr discorso dovrebbe poi avere portata assoluta, ossia per ogni pagamento eseguito dall' in base alle convenzioni sanitarie con le strutture private, e non solo relativa alla quota sociale, a nulla rilevando la previsione, squisitamente finanziaria secondo la citata giurisprudenza di legittimità, di un apposito capitolo di bilancio regionale per la medesima, ed in palese contraddizione con quanto invece costantemente ritenuto dalla stessa giurisprudenza della Corte Contr di Appello nelle controversie tra e strutture non relative al pagamento della quota sociale. La peculiarità delle questioni affrontate, l'esistenza di orientamenti di merito contrastanti, nonché la mancanza, allo stato, di pronunce di legittimità sulla specifica problematica giuridica relativa all'imputabilità del ritardo nei pagamenti, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna l' Parte_1 [...]
al pagamento, in suo favore, della somma complessiva di € Controparte_1
162.239,04, oltre interessi al saggio di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., secondo la decorrenza convenzionale, ed oltre ulteriori interessi su quelli scaduti da oltre sei mesi, rispetto alla domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1283 c.c.;
- condanna altresì l' al pagamento, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 231/2002 e CP_3
s.m.i., della somma complessiva di € 320,00;
- rigetta ogni domanda proposta dall' nei confronti della terza chiamata CP_3
Regione CA;
9 - compensa integralmente tra tutte le parti spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza il 26 maggio 2025
Il giudice
Gino Bloise
10
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 966 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Francesco Rotundo, presso il cui studio, in AT, via Gaetano Argento n. 14, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ricorrente
contro
, in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Cumino e Giovanna Oreste, ed elettivamente domiciliata presso l'U.O.C. – Affari Legali e Contenzioso, in CP_1 via Alimena n. 8; resistente
con la chiamata in causa di
Regione CA, in persona del Presidente della G.R. e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Manna dell'Avvocatura Regionale, presso la quale, in AT, Loc. Germaneto, Cittadella Regionale, è altresì elettivamente domiciliata;
resistente
avente ad oggetto: quota sociale RSA;
conclusioni delle parti: all'udienza del 6 maggio 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cosenza adito, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare l'obbligo dell' Controparte_1
al pagamento, nei confronti della ricorrente, nella suddetta qualità, delle somme di
[...] cui in narrativa, a titolo di quota sociale delle prestazioni socio sanitarie erogate nel 2013; per l'effetto, condannare l' al pagamento, nei confronti di Controparte_1
nella qualità di procuratore speciale di Parte_1 Parte_2 della somma di euro 162.239,04 o quella maggiore o minore che sarà ritenuta, a titolo di quota sociale rette per le prestazioni erogate nel 2013, oltre gli interessi moratori, ex D. Lgs n.
1 231/02 maturati e maturandi sino a soddisfo, con capitalizzazione degli interessi scaduti da almeno sei mesi ai sensi dell'art. 1283 c.c. e rimborso forfettario ai sensi dell'art. 6 D. Lgs n. 231/02 nella misura di euro 40,00 per ogni fattura;
con condanna alle spese del presente procedimento, e loro distrazione in favore del difensore e procuratore domiciliatario che dichiara espressamente di averli tutti anticipati”; per la resistente: “l' chiede all'adito Giudicante:
1. Controparte_1
In via preliminare: a) di autorizzare la chiamata del terzo Regione CA, con sede in 88100
- AT, località Germaneto (Cittadella Regionale), Viale Europa, in persona del
Presidente pro – tempore della Giunta Regionale, e di fissare altra udienza ai sensi degli artt.
269 c.p.c. e 281 undecies c.p.c. c. 4, per consentire, per i motivi indicati, la chiamata in garanzia ex art 106 c.p.c. della Regione CA, in p.l.r.p.t., nel rispetto dei termini a comparire ex lege;
2. In via principale: a) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del capitale ed interessi richiesti nei confronti di questa per le prestazioni rese con CP_2 riferimento all'anno 2013 con conseguente estinzione del relativo credito e rigetto della domanda;
3. In via subordinata: a) accertare e dichiarare che in assenza del trasferimento delle risorse ex L. n. 11/2015 da parte della Regione CA, Dipartimento n. 10 “Settore Politiche Sociali”, l' non può procedere al Controparte_1 pagamento della quota sociale e, pertanto, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
b) accertare e dichiarare che, ex art. 1256 comma II c.c. e/o ex art. 3 D.Lgs. n. 231/2002, l' non è responsabile del ritardo nel Controparte_1 pagamento degli importi richiesti a titolo di quota sociale e non può essere, conseguentemente, condannata al pagamento degli interessi maturati, del rimborso forfettario ex art. 6 Dlgs
231/02 ed alla capitalizzazione degli interessi scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c. e, pertanto, rigettare, anche in tal caso, la relativa domanda;
4. In via ulteriormente subordinata, salvo gravame: a) in caso di accoglimento della domanda di chiamata in causa della Regione
CA, articolata in via preliminare, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste formulate in via principale ed in via subordinata sub a) e b), nell'ipotesi in cui il Giudice ritenga dunque che, difformemente da quanto previsto in contratto, pur in assenza dell'impegno di spesa e della relativa copertura finanziaria e al di là del trasferimento delle risorse da parte del Dipartimento Politiche Sociali della Regione CA, l' avrebbe CP_2 dovuto provvedere al pagamento della quota sociale relativa alle prestazioni rese nell'anno 2013, condannare la Regione CA in p. l. r. p. t. a pagare in luogo dell' a titolo CP_2 garanzia, la somma che le sarà addebitata a titolo di capitale ed interessi e/o a manlevare l' da ogni pretesa della ricorrente condannandola a rifonderle quanto sarà CP_2 eventualmente tenuta a pagare alla ricorrente;
5. Con vittoria di spese e diritti ed onorari di causa”; per la terza chiamata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità dal lato attivo in capo a - in via preliminare Parte_1 accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata;
- in ogni caso, nel merito, rigettare l'originaria domanda di parte ricorrente in quanto improponibile e/o improcedibile e/o inammissibile, infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, per le ragioni dedotte in atti;
- in ogni caso, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Regione CA e, per l'effetto, rigettare ogni domanda dall' proposta nei confronti CP_2 dell' per via della chiamata in causa, anche a titolo di manleva con riguardo sia Parte_3 al capitale che agli interessi moratori pretesi, da dichiararsi inammissibile oltre che infondata
e ritenendo il relativo diritto azionato inesorabilmente prescritto;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Regione CA in ragione della pretesa azionata sia con la domanda in via monitoria che con la chiamata di terzo, per le motivazioni espresse in
2 narrativa; con ogni statuizione inerente e conseguente, vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato con il relativo decreto di fissazione udienza, premetteva e documentava di essere procuratrice Parte_1 all'incasso dei crediti per quota sociale delle prestazioni sanitarie eseguite e fatturate, nel 2013, alla Regione CA, e poi, nel 2022, nuovamente fatturate all' dalla RSA Controparte_3
Sadel CS di Salvatore Baffa s.r.l., per complessivi € 162.239,04, paventando la sola Contr legittimazione passiva dell' al relativo pagamento, giusta univoca giurisprudenza di legittimità e di merito, invocando la remunerazione degli interessi moratori da ritardato pagamento, con capitalizzazione di quelli scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda, ed altresì il risarcimento ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., per ogni fattura, e rassegnando quindi le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, l' eccepiva Controparte_1 preliminarmente l'intervenuta prescrizione, ordinaria decennale ovvero quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., del credito fatturato, richiamando, al riguardo, il disposto di cui all'art. 8 della convenzione, che disciplinava il pagamento della quota sociale, previa trasmissione trimestrale delle relative fatture al Dipartimento regionale competente, validazione e conseguente liquidazione e pagamento entro i successivi 60 gg., quindi infra annuale; nel merito, in ogni caso, eccepiva l'assenza di prova del credito, nonché la sua carenza di legittimazione, spettante
– giusta normativa di riferimento - unicamente alla Regione, che chiedeva quindi di essere autorizzata a chiamare in causa, per il pagamento diretto, ovvero in manleva;
evidenziava ancora l'invalidità della convenzione 2013 con la struttura erogante, in ragione dell'assenza di correlato impegno di spesa nella delibera di recepimento, invocando, in ogni caso, la scriminante dell'assenza di colpa, ai sensi degli artt. 1256, comma 2, c.c. e 3 d.lgs. n. 231/2022, per il ritardo nel pagamento del capitale, in difetto di trasferimento dei relativi fondi da parte della Regione, stigmatizzando altresì l'illegittimità della richiesta di capitalizzazione degli interessi scaduti, ed anche delle somme ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002, nonché, da ultimo, l'indeterminatezza del quantum preteso; rassegnava quindi le conclusioni ritrascritte in epigrafe. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la Regione CA, contestando la legittimazione di siccome non documentate cessione dei crediti e pedissequa Parte_1 accettazione, ed altresì quella, sua, passiva, giusta univoca giurisprudenza di merito e di legittimità, che escludeva anche la possibilità di utile chiamata in manleva, stigmatizzando come isolata la pronuncia della Corte di Appello di AT, che, pur confermando la sua estraneità alla convenzione, e, quindi, alla controversia, l'aveva inopinatamente ritenuta responsabile del ritardo nel pagamento, difettando, a tal fine, anche i requisiti a ciò richiesti dall'art. 1256, comma 2, c.c.; aderiva, in ogni caso, all'eccezione di prescrizione spiegata dall' rassegnando di conseguenza le conclusioni riportate in epigrafe. CP_3
All'udienza del 6 maggio 2025, precisate le conclusioni, la causa, in assenza di istanze istruttorie, è stata assegnata a sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. Lo scrutinio del merito della controversia necessita della preliminare valutazione della legittimazione, sia attiva che passiva, alla domanda di pagamento.
Sotto il primo profilo, erra la Regione a pretendere la prova della notifica della cessione dei crediti e dell'accettazione della medesima, atteso che la qualità spesa da Banca Sistema
3 s.p.a. non è stata quella di cessionaria del credito, bensì di procuratrice irrevocabile – id est: mandataria - all'incasso della Sadel CS s.r.l., giusta allegato rogito per Notaio Per_1
La valutazione della legittimazione passiva è invece più complessa, involgendo i rapporti tra Regione e in relazione alla c.d. quota sociale delle prestazioni Controparte_1 erogate dalle RSA.
Sul punto, nondimeno, è intervenuta una recente – quanto isolata – pronuncia della Corte di Appello di AT (la sentenza n. 316/2024), che, pur rifermando l'interpretazione dell'impianto normativo più volte propugnata, sulla scorta dell'ermeneusi della giurisprudenza di legittimità, dall'intestato Tribunale, in controversie gemelle, ha tuttavia affermato, con portata dirompente, che, in assenza di una previsione contrattuale, e del trasferimento delle somme stanziate dal , l' , ai sensi dell'art. 1256 Controparte_4 CP_3 comma II c.c. e dell'art. 3 D.Lgs. n. 231/2002, non può essere considerata responsabile del ritardo nell'adempimento, e, pertanto, essere condannata al pagamento dei chiesti interessi, non essendo il ritardato pagamento alla medesima imputabile; per tale ragione, riformando Contr parzialmente una dei plurimi provvedimenti di condanna della sola al pagamento sia del capitale che degli interessi, ed ulteriori accessori, quella pronuncia d'appello ha invece inteso condannare la Regione CA al pagamento degli importi versati alla struttura sanitaria a titolo di interessi di mora da ritardato pagamento. Siffatto assunto, ancora sub iudice, pur giustificando, in astratto, l'autorizzazione alla chiamata in causa della Regione, non è stato tuttavia condiviso, in altre pronunce precedenti a quella odierna, dall'intestato Tribunale, che continua a ritenerlo contraddittorio in relazione alle premesse di assoluta estraneità alla lite della Regione. Ed invero, quest'ultima affermazione, peraltro condivisa costantemente dalla stessa Corte di Appello, anche nell'arresto citato, è fondata su interpretazione della giurisprudenza di legittimità che può – e deve – oramai considerarsi diritto vivente.
Ancora di recente, Cass. n. 5147/2023 si è infatti incaricata di ribadire recisamente, proprio in relazione a controversia tra una RSA e la Regione CA, che “non vi è ragione alcuna di discostarsi dal principio consolidato … secondo cui deve escludersi che l'esecuzione delle prestazioni rese in favore degli assistiti faccia sorgere obbligazioni a carico della
Regione; il fatto che una quota della tariffa gravi sul Fondo Sociale Regionale non può comportare una responsabilità diretta a carico della Regione nei confronti delle strutture accreditate, essendo destinato ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra Regione ed ente erogante, escludendo, in assenza di una disposizione di legge comportante un vincolo per l'Ente Regionale, di instaurare rapporti con i terzi, ogni obbligo della Regione, rimasta estranea alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari, di provvedere, sia pure parzialmente, al pagamento delle rette;
deve essere ribadita, dunque, la conclusione più volte affermata da questa Corte (Cass. nn. 1924/2017, 17587/2018, 5982/2019,
25851/2020) nel senso della estraneità della Regione CA alla concreta gestione dei servizi sociosanitari, e soprattutto dell'irriferibilità ad essa degli effetti degli atti posti in essere dalle ASL, e deve confermarsi in capo alla Regione CA solo la competenza riguardante la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore;
si tratta, come pure è stato specificato da questa Corte, di una precisa scelta della
Regione CA, perché se è vero che "il sistema sanitario nazionale istituito con la L. n
833/1978, è stato attuato attraverso il D.lgs. n. 502 del 1992, che ha "regionalizzato" la sanità, le diversità strutturali ed il minore o maggiore accentramento delle competenze devono essere ricercati all'interno delle differenti legislazioni regionali attraverso le quali, tenendo conto delle specifiche caratteristiche territoriali, è stata riorganizzata sia la struttura operativa sanitaria locale che l'esercizio delle funzioni amministrative necessarie per il suo funzionamento" (così Cass. 17587/ 2018, cit.); in aggiunta, la giurisprudenza di questa Corte
4 ha ripetutamente ritenuto vano il tentativo di ipotizzare, con riferimento alla Regione CA, un trattamento differente secondo che a venire in esame siano solo prestazioni socioassistenziali, poste interamente a carico del ovvero prestazioni Controparte_5 sociosanitarie poste in parte a carico del predetto e in parte a carico del CP_5 [...]
, stante, per un verso, l'unificazione del settore derivante dal processo Controparte_6
d'integrazione del sistema sociosanitario avviato dal D.lgs. n. 229 del 1999, per l'altro il tenore letterale della Delib. n. 670/2017, “che, nel disporre il trasferimento ai Comuni delle risorse del Fondo Sociale Regione CA, per come definito dalla L.R. n. 23 del 2003, art.
34, fa espressamente riferimento, alla lettera a), "alle quote finalizzate a soddisfare le obbligazioni derivanti da atti autorizzativi da parte della Regione in favore delle strutture residenziali e semiresidenziali convenzionate", prevedendo, come si è detto, il subingresso dei Comuni nei rapporti di cui alle convenzioni in atto” (Cass. nn. 11292, 11293, 11294, 11295/2017, 11451, 11452/2017)”. Non v'è quindi spazio per alcun dubbio sul fatto che la disciplina regionale, che Contr demanda alle ogni potere di intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, riservando alla Regione esclusivamente compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali è compresa Contr anche la ripartizione tra le medesime delle risorse economiche necessarie per l'effettuazione dei predetti interventi, conduca de plano ad escludere che l'esecuzione delle prestazioni rese dalla procuratrice all'incasso della RSA in favore degli assistiti possa far sorgere obbligazioni a carico della Regione, rimasta estranea alla stipulazione della relativa convenzione, intercorsa unicamente, nel caso di specie, tra l' e la e CP_3 Parte_2 comunque priva di ogni competenza al riguardo. Al di fuori dei casi in cui sia la stessa legge a prevedere l'instaurazione di rapporti con i terzi, in virtù dell'inerenza dell'atto da cui derivano all'esercizio di funzioni proprie o all'intervento diretto nelle vicende di enti da essa dipendenti, la Regione, siccome, si ripete, titolare esclusivamente di competenze riguardanti la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore, non può che rimanere estranea alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari, con l'ulteriore conseguenza che, proprio per la mancanza di un'espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono ad essa riferibili in via Contr diretta gli effetti degli atti posti in essere dalle nell'esercizio delle rispettive funzioni. Sempre secondo la citata giurisprudenza di legittimità, nondimeno, una disposizione normativa che consenta l'attribuzione alla Regione della titolarità del rapporto, in relazione alla quota sociale, “non è rintracciabile né nell'art. 7 della legge regionale n. 23 del 2003, siccome avente una portata riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all'area dei servizi socio-sanitari, né nell'art. 13 della legge regionale n. 24 del 2008, il quale anzi, nell'attribuire Cont esclusivamente alle la competenza in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate, depone chiaramente in senso contrario all'efficacia diretta di tali contratti nei confronti della Regione”; e “la correttezza giuridica della ricostruzione … non risulta inficiata neppure dal richiamo alle più recenti norme regionali, che hanno previsto l'istituzione di un apposito fondo regionale per le prestazioni sociosanitarie, da iscriversi nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2012 (L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, art. 49), ed autorizzato la spesa necessaria per la copertura finanziaria dei debiti maturati nel biennio
2011-2012 nei confronti delle strutture che erogano i predetti servizi, disponendone dapprima l'iscrizione nel bilancio pluriennale 2013-2015 (L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, art. 41, comma 4), ed in seguito il rifinanziamento per gli anni successivi (L.R. 27 aprile 2015, n. 12, art. 2); la natura finanziaria di tali disposizioni, collocate nella legge regionale di stabilità o nei relativi collegati, e non recanti alcun accenno all'assunzione diretta dei predetti debiti da parte della
5 Regione, suona anzi come un'ulteriore conferma della portata meramente interna degli Cont obblighi assunti da quest'ultima, aventi come controparti esclusivamente le , non rivestendo alcuna importanza, a tal fine, la circostanza che non sia stata prevista una specifica Cont disciplina al riguardo, né la ripartizione delle risorse finanziarie tra le , dal momento che, in assenza di apposite disposizioni, i rapporti finanziari tra queste ultime e la Regione sono regolati dalla legge istitutiva e dai provvedimenti amministrativi di volta in volta adottati dagli organi competenti”. La chiarezza argomentativa di tali motivazioni – che, come visto, propugna in maniera netta l'irriferibilità, alla Regione, della gestione delle ASP - impedisce, nondimeno, di configurare anche in termini di manleva la responsabilità della prima nei confronti dell' CP_3
[...]
Risulterebbe palesemente contraddittorio, invero, ritenere che quella medesima normativa di settore, attributiva alla Regione unicamente di poteri di programmazione e vigilanza, e quindi impeditiva della nascita di alcuna obbligazione negoziale in capo alla stessa, possa poi essere interpretata nel senso di giustificare l'insorgenza di un rapporto di manleva, nei Contr confronti dell' preposta alla contrattazione;
ed infatti, anche l'obbligo di manleva – ossia di sollevare un soggetto dalla responsabilità di un pagamento – presuppone pur sempre una volontà negoziale in tal senso, che, se non esiste, non esiste tout court, e non solo per l'insorgenza diretta dell'obbligazione in capo alla Regione, come peraltro sempre ed univocamente ritenuto dalla stessa Corte di Appello di AT, in plurime decisioni, fondate sul citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, e che hanno ripetutamente escluso che legislazione regionale della CA (e, in particolare gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 22/2007 e l'art 13, comma 3, L.R. n. 24/2008) sia idonea all'insorgenza di un'obbligazione a carico della regione, tale da legittimare le strutture socio sanitarie ad ottenere il pagamento della quota sociale. Nello specifico, si è ribadito che, “proprio perché il quadro normativo di riferimento attribuisce alla Regione CA competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore” (tra i Cont quali è compresa anche la ripartizione tra le delle risorse economiche necessarie per l'effettuazione dei predetti interventi demandata alla giunta regionale), deve di conseguenza escludersi – per usare i medesimi termini di Cass. n. 18604/2020 – che sia configurabile sic et Contr sempliciter, in assenza di una norma ad hoc, una posizione di diritto soggettivo dell' ad essere tenuta indenne – id est: manlevata - di quanto da essa versato alla struttura socio-sanitaria a titolo di corrispettivo delle prestazioni contrattualmente pattuite;
un tale diritto si porrebbe, infatti, in insanabile contrasto con l'esigenza già sopra richiamata di rimettere in via esclusiva alla regione la pianificazione e la programmazione della spesa sociale, nei limiti delle risorse disponibili sul relativo capitolo di bilancio, e di non esporla neanche in via indiretta, come Contr pretenderebbe l' agli effetti economici negativi derivanti dalle iniziative unilateralmente assunte da quest'ultima con la stipula dei contratti con le strutture socio sanitarie private ai quali
è rimasta estranea. Parte_4
Quindi, né la domanda di responsabilità diretta della Regione, né la pretesa di manleva Contr indiretta dell' possono trovare accoglimento. Sulla scorta di tali premesse, si può passare allo scrutinio del merito della pretesa creditoria. Al riguardo, l' si è limitata a contestazione solo generica della CP_3 sussistenza del credito fatturato, non negando però né l'espletamento delle prestazioni intra budget – peraltro già retribuito per la quota di spettanza della sanità provinciale – né la ricezione delle fatture, e limitandosi solo ad eccepire l'intervenuta prescrizione del credito portato dalle medesime.
6 Anche in relazione a tale profilo, però, sovviene l'indirizzo ermeneutico della più recente giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, a dispetto anche del metodo di pagamento infra annuale contrattualizzato (evenienza che aveva invero fatto insorgere, nell'odierno giudice, in altre decisioni, il dubbio che si versasse in ipotesi di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.), si deve invece far leva sulla “non predeterminabilità delle prestazioni sanitarie, evenienza che ne determina di conseguenza l'inclusione nel novero di quelle che presuppongono unicamente la presentazione di un rendiconto che ne condiziona l'esigibilità, rimanendo quindi fattispecie non assimilabili all'ipotesi di automaticità delle prestazioni periodiche infra-annuali cui fa rifermento l'art. 2948, n. 4, c.c.” (così Cass. n. 21568/2022). Al credito alla odierna attenzione si applica quindi il termine decennale di prescrizione.
Quel termine, nondimeno, è stato interrotto dalla trasmissione delle fatture, in cui implicita (Cass. n. 10270/2006) la volontà di riscossione delle stesse, avvenuta nel 2022 (quelle stesse fatture, sul presupposto, rivelatosi erroneo, che il pagamento spettasse alla Regione
CA, erano state nel 2013, anno di riferimento ed emissione, inviate unicamente a quest'ultima, anche in ragione del procedimento preliminare di validazione previsto nell'art. 8 della convenzione), ed altresì dalla documentata notifica, nel 2023, della stessa procura notarile irrevocabile all'incasso, fondante, come visto, la legittimazione alla domanda creditoria di ed anch'essa foriera della volontà della mandante di delegare – e quindi di Parte_1 esercitare - la riscossione di quanto preteso. Sulla somma, si ripete: non contestata, se non genericamente, di € 162.239,04 sono quindi dovuti, contrariamente all'assunto della resistente, gli interessi al saggio e secondo la decorrenza di cui al d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., anzi, più correttamente, secondo la decorrenza convenzionale, fissata oltre il sessantesimo giorno dalla maturazione dei singoli pagamenti. Al riguardo, nessun dubbio residua oramai in relazione all'applicabilità della disciplina relativa agli interessi di cui al D.lgs. n. 231/2002, normativa che riguarda anche le ipotesi di forniture in cui risulta parte la pubblica amministrazione, rientrando nel novero delle
“transazioni commerciali” anche i contratti di fornitura intercorsi con l'azienda , come CP_1 ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. nn. 20391/2016,
14349/2016, 17665/2019, 7019/2020, interpretazione definitivamente asseverata, di recente, da
Cass. SSUU n. 30592/2023). Nello specifico, secondo la giurisprudenza citata, “la sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo - approda alla stipulazione (tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato) di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, come per l'appunto nella specie, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, viene determinato il contenuto degli obblighi che il soggetto accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale, nonché il conseguente corrispettivo (che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondere); detto contratto non è un accordo- quadro, poiché il suo contenuto non necessita di particolari integrazioni, predeterminando in modo adeguato le prestazioni che il soggetto accreditato assume l'obbligo di fornire e la remunerazione che, una volta che le stesse saranno fornite, l'ente pubblico dovrà corrispondere;
il fruitore (che concretizzerà con la sua scelta tanto la fornitura della prestazione quanto l'insorgere del relativo credito) non è parte nel contratto, bensì il soggetto a favore del quale il contratto è da altri stipulato: si tratta dunque di una ipotesi di contratto a favore di terzi;
il negozio, inoltre, presenta altresì la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti, il che conduce a sussumerlo nella "transazione commerciale" di cui al d.lgs, 231/2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi - nel caso in esame, a favore di un
7 terzo - a fronte del pagamento del prezzo;
figura, questa della transazione commerciale, che d'altronde è perfettamente compatibile con il concetto di contratto proprio della normativa nazionale, limitandosi a circoscrivere, nell'ampio genus contrattuale, una species di contratto a prestazioni corrispettive, nel cui ambito è finalizzata a disincentivare (per ragioni di tutela di un buon mercato) la mora di chi, avendo ricevuto dall'imprenditore l'oggetto o il servizio pattuito, non adempie tempestivamente alla sua corrispettiva obbligazione pecuniaria” (in termini, Cass. n. 17665/2019).
Né – nel caso alla odierna attenzione - l'Asp di Cosenza ha fornito, mediante allegazione di specifica convenzione stipulata tra le parti, la prova di un diverso accordo tra le stesse intercorso in ordine all'esclusione degli interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002, applicabili a tutte le transazioni commerciali, in forza dell'art. 2 del suddetto decreto. Così come, sotto diverso profilo, non residua alcun dubbio, oramai, sulla legittimità della pretesa di ottenere, sugli interessi scaduti da oltre 6 mesi dalla domanda giudiziale, gli ulteriori interessi di cui al comma 4 dell'art. 1283 c.c., nonché, a titolo risarcitorio, e quindi senza interessi moratori, la somma di € 40,00 per ciascuna delle fatture azionate, ai sensi dell'art. 6 D.lgs. n. 231/2002.
Tutte le ridette somme vanno nondimeno corrisposte, in via esclusiva ed in ragione della prefata irriferibilità del rapporto alla Regione, dalla resistente senza che la CP_3 stessa possa rivalersi ad alcun titolo in danno della Regione.
Resta da sciogliere il nodo relativo alla questione premessa sulla non imputabilità nel ritardo del pagamento, che ha condotto la Corte di Appello di AT, nella decisione citata, Contr ad addossare alla Regione l'obbligo di pagamento, in favore dell' delle relative somme, riconosciute a titolo di interessi alla struttura accreditata.
Quella sentenza, che rappresenta un unicum nella stessa giurisprudenza della Corte di Appello, è stata obliterata dalla conferma, ad opera dell'intestato Tribunale, dell'indirizzo ermeneutico già adottato, in primo luogo in ragione della granitica giurisprudenza di legittimità citata, che, se esclude ogni possibilità di configurare responsabilità solutoria diretta o anche in manleva in capo alla Regione, cui – si ripete – non riferibile il rapporto, a fortiori deve condurre a ritenere non imputabile alla medesima il ritardo del pagamento, anche perché, così opinando, si attingerebbe indirettamente l'attività (discrezionale) di programmazione della spesa sanitaria, prodromica all'attribuzione delle relative risorse. Nondimeno, la decisione della Corte di Appallo si fonda unicamente sulla previsione, per legge regionale (la n. 11/2015), di un apposito capitolo di bilancio dedicato al trasferimento dei fondi necessari al pagamento della quota sociale, nonché sul combinato disposto di cui agli artt. 1256, comma 2, c.c. (se l'impossibilità della prestazione – di pagamento della quota sociale
– è temporanea – la necessaria attesa del trasferimento dei fondi dalla Regione – il debitore finché essa perdura non è responsabile del ritardo nell'adempimento) e 3 d.lgs. n. 231/2002 (il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile), che Contr consente, secondo la Corte, di giustificare l'impossibilità temporanea del pagamento dell' fino al trasferimento delle relative risorse, non potendosene utilizzare altre e diverse, pur a fronte della responsabilità di pagamento della quota sociale. Al riguardo, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità, nell'affrontare specificamente anche il profilo relativo alla necessità di apposite poste di bilancio, ha ritenuto – anzi, più correttamente, ribadito, nell'ambito del principio a mente del quale i rapporti tra Regioni ed Contr hanno esclusiva rilevanza interna - che “l'istituzione di un apposito fondo regionale per le prestazioni sociosanitarie, da iscriversi nello stato di previsione della spesa … è disposizione di natura finanziaria, collocata nella legge regionale di stabilità o nei relativi collegati, e non
8 recante alcun accenno all'assunzione diretta dei predetti debiti da parte della Regione, evenienza che suona come un'ulteriore conferma della portata meramente interna degli Cont obblighi assunti da quest'ultima, aventi come controparti esclusivamente le , non rivestendo alcuna importanza, a tal fine, la circostanza che non sia stata prevista una specifica Cont disciplina al riguardo, né la ripartizione delle risorse finanziarie tra le , dal momento che, in assenza di apposite disposizioni, i rapporti finanziari tra queste ultime e la Regione sono regolati dalla legge istitutiva e dai provvedimenti amministrativi di volta in volta adottati dagli organi competenti” (Cass. n. 11925/2017 cit.). Contr Ed allora, l'imputabilità alla Regione del ritardo nell'attribuzione all' delle risorse necessarie al pagamento della quota sociale, (eufemisticamente) mal si concilia con tutta l'interpretazione giurisprudenziale ampiamente riportata, di netta affermazione della non Contr riferibilità alla Regione del rapporto tra e RSA, della natura squisitamente negoziale dello stesso, dell'assenza di norme che implichino responsabilità diretta o indiretta della Regione, della portata meramente interna, ed anzi confermativa di quell'estraneità, di quelle di natura finanziaria adottate dalla medesima. Peraltro, si deve contestare l'automaticità propugnata dalla Corte di Appello, atteso che, per univoca giurisprudenza di legittimità, il ritardo da impossibilità della prestazione va verificato concretamente dal giudice (Cass. n. 28151/2019), indagine completamente obliterata,
e neppure possibile nella fattispecie alla odierna attenzione, se non a patto di una attribuzione aprioristica e normativa di non imputabilità, dovendosi quindi riconoscere sempre e comunque la responsabilità del ritardo in capo alla Regione, pur riconoscendole quel potere di programmazione, vigilanza e controllo della spesa sanitaria provinciale di natura squisitamente discrezionale. Contr Poiché nondimeno ogni risorsa finanziaria dell' ha comunque fonte regionale, il Contr discorso dovrebbe poi avere portata assoluta, ossia per ogni pagamento eseguito dall' in base alle convenzioni sanitarie con le strutture private, e non solo relativa alla quota sociale, a nulla rilevando la previsione, squisitamente finanziaria secondo la citata giurisprudenza di legittimità, di un apposito capitolo di bilancio regionale per la medesima, ed in palese contraddizione con quanto invece costantemente ritenuto dalla stessa giurisprudenza della Corte Contr di Appello nelle controversie tra e strutture non relative al pagamento della quota sociale. La peculiarità delle questioni affrontate, l'esistenza di orientamenti di merito contrastanti, nonché la mancanza, allo stato, di pronunce di legittimità sulla specifica problematica giuridica relativa all'imputabilità del ritardo nei pagamenti, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna l' Parte_1 [...]
al pagamento, in suo favore, della somma complessiva di € Controparte_1
162.239,04, oltre interessi al saggio di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., secondo la decorrenza convenzionale, ed oltre ulteriori interessi su quelli scaduti da oltre sei mesi, rispetto alla domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1283 c.c.;
- condanna altresì l' al pagamento, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 231/2002 e CP_3
s.m.i., della somma complessiva di € 320,00;
- rigetta ogni domanda proposta dall' nei confronti della terza chiamata CP_3
Regione CA;
9 - compensa integralmente tra tutte le parti spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza il 26 maggio 2025
Il giudice
Gino Bloise
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