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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 24/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Luigi Acquarone ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 829.2023 R.C. CIV.
tra
, residente in [...], Parte_1
elettivamente domiciliata in Savona, piazza del Popolo n. 8/7, presso e nello studio dell'avv. Simone Spinelli, del foro di Genova, che la rappresenta e difende, in forza di procura in calce allegata all'opposizione a decreto ingiuntivo;
ATTRICE OPPONENTE=
contro
in persona del legale rappresentante protempore, con CP_1
sede legale in Conegliano e, per essa, quale mandataria CP_2
in persona del legale rappresentante protempore, con sede in Verona: elettivamente domiciliata in Genova, Via Cesarea 5/7C, presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Profumo del foro di Genova che la rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti del 10.7.2014 a rogito
Notaio di Velletri;
CONVENUTA OPPOSTA= Persona_1
contro
1 in persona del procuratore , con CP_3 Controparte_4
sede in Milano, elettivamente domiciliata in Pietra Ligure, via Vigili del Fuoco n. 1/2, presso lo studio dell'avv. Rosario Bellasio rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. Alberto Toffoletto, Marco
Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona
Daminelli, tutti del Foro di Milano, in forza di procura generale alle liti a rogito Notaio di Milano del 9.4.2020; Persona_2
TERZA INTERVENUTA VOLONTARIAMENTE IN GIUDIZIO=
*******
CONCLUSIONI.
L'avv. Simone Spinelli per parte attrice opponente: “In via preliminare di rito: rilevato il difetto di iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. da parte di e la conseguente violazione dell'art. 2 comma 6 della L. n. Parte_2
130.1999, accertare e dichiarare la nullità della procura conferita da a ed il conseguente difetto di rappresentanza CP_1 Parte_2
sostanziale e processuale ex art. 182 C.P.C. con conseguente revoca del decreto opposto ed ogni conseguente statuizione;
2) in via preliminare di merito: rilevato per tutti i motivi espressi in narrativa, il difetto di legittimazione attiva in capo a e alla mandataria procedente CP_1
non avendo queste dimostrato l'esistenza del contratto di Parte_2
cessione del credito e/o la sua inclusione nella cessione in blocco ex art. 58 T.U.B, revocare il decreto opposto con ogni conseguente statuizione;
3) in via preliminare di merito: rilevata ed accertata la qualità di consumatore in capo alla NO;
accertare e dichiarare, per i motivi Parte_1
esposti in narrativa (calzanti la recente Cass. civ. n. 5423 del 18.2.2022), la natura vessatoria e dunque la nullità ex art. 33 del Codice del Consumo delle clausole n. 5 e/o n. 6 apposte al contratto di fideiussione sub iudice e
2 per l'effetto dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione sub iudice e la decadenza ex art. 1957 C.C. da parte della convenuta opposta dalla facoltà di escutere la garante NO;
4) nel merito: Parte_1
revocare per i motivi tutti espressi in narrativa il decreto ingiuntivo n.
77.2023 emesso dal Tribunale di Savona in persona del dr. Giovanni Maria
Sacchi in data 31.1.2023 (R.G. n. 101.2023), respingendo, in ogni caso, le domande e le istanze della convenuta opposta in quanto infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio liquidate ex D.M. n. 55.2014 secondo i parametri pro tempore vigenti”.
L'avv. Alessandro Profumo per parte convenuta opposta: “A) Voglia il
Giudice adito: respingere, perché inammissibili, anche per carenza, in capo all'opposta cessionaria in cartolarizzazione di CP_1
legittimazione passiva e/o per carenza, in capo alla garante opponente, di legittimazione attiva e/o d'interesse ad agire e comunque perché infondate in fatto e diritto e non provate, l'avversa opposizione e tutte le domande, per l'effetto e comunque: b/1) invia principale, confermare in toto l'opposto decreto ingiuntivo;
b/2) in subordine denegato e fatto salvo il gravame, dichiarata e/o operata, occorrendo e sempre in estremo subordine denegatissimo e salvo fermo gravame, la compensazione tra qualsivoglia non creduto credito denegatamente ricalcolato a favore del debitore principale quale correntista titolare dell'omonima Parte_3
sua ditta individuale "Bar Stazione di Vinai Angelo" come in atti generalizzato, da un lato, ed i superiori crediti tutti nella titolarità della epigrafata convenuta opposta e cessionaria società di cartolarizzazione dall'altro, dichiararsi tenuta e condannarsi, giusta garanzia CP_1
da lei come in atti sottoscritta e rilasciata, l'epigrafata opponente,
[...]
al pagamento, in favore dell'opposta in persona Pt_1 CP_1
3 del legale rappresentante protempore, e/o, occorrendo, in favore di in persona del legale rappresentante protempore e sempre CP_2
non in proprio ma esclusivamente quale mandataria della predetta cessionaria come da procura versata sub doc. 2, della complessiva somma di € 52.516,22=, ovvero dell'altra maggiore o minore determinanda in corso di causa ex C.T.U, oltre interessi convenzionali o in subordine legali o commerciali dal 1.9.2021 all'effettivo soddisfo, a titolo di saldo debitore del vertito conto corrente di corrispondenza n. 103098619 e di cui ai pure prodotti estratti-conto "Movimenti" e ed estratto-conto CP_5
certificato ex art. 50 T.U.B; in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari, compreso rimborso forfettario 15% spese generali ed oltre I.V.A e C.P.A come per legge, assolvendosi la parte opposta da qualsivoglia avversa pretesa”.
Gli avv. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana
Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli per parte terza intervenuta in causa: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie, per i motivi esposti in atti;
nel merito: respingere tutte le domande formulate da parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni previamente esposte;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione datato 17.3.2023, Parte_1
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Savona e per CP_1
essa la mandataria per ottenere l'annullamento del decreto CP_2
ingiuntivo n. 77.2023, emesso dal Tribunale di Savona in data 31.1.2023, con il quale era stata condannata a corrispondere alla stessa, l'importo di
4 € 52.516,02= oltre agli interessi come da domanda, oltre alle spese del procedimento, liquidate in € 406,50= per esborsi e € 2.242,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende, indicando quanto segue;
la pretesa della creditrice si fondava sul contratto di fideiussione omnibus da lei sottoscritto in data
21.1.2020, a garanzia delle obbligazioni assunte dal marito Parte_3
(debitore principale) nella sua qualità di titolare della ditta individuale
“Bar Stazione di Angelo Vinai”; dette obbligazioni erano state contratte con , in forza dei seguenti contratti, poi risolti dall'istituto CP_3
bancario in data 11.8.2021: rapporto di conto corrente n. 103098619 acceso in data 5.3.2014 e contratto di apertura di credito su conto corrente stipulato in data 25.3.2016; il era stato poi medio tempore Pt_3
dichiarato fallito;
in via preliminare, eccepiva la mancata radicazione del preventivo procedimento di mediazione obbligatoria;
nel merito sosteneva la vessatorietà e nullità delle clausole nn. 5 e 6 apposte alla fideiussione in presenza di situazione a cui risultava applicabile la normativa speciale di protezione del consumatore dettata dal D.L.vo n. 205.2006 (nel caso concreto era casalinga e non aveva avuto alcun coinvolgimento nella attività imprenditoriale del marito); in particolare richiamava la disciplina dei commi 1 e 2 dell'art. 33 del Codice del Consumo, con riferimento alla previsione della limitazione della facoltà di proporre l'eccezione di cui all'art. 1957 C.C; in via di eccezione riconvenzionale domandava inoltre, una volta accertata la nullità della clausola limitativa della facoltà di proporre eccezioni, l'accertamento ex art. 1495 C.C. della nullità della clausola con cui erano stati pattuiti gli interessi di cui al contratto di mutuo stipulato 6.3.2014 e la compensazione delle somme illegittimamente percepite dalla creditrice con rideterminazione del saldo di conto corrente;
aggiungeva che il mutuo chirografario della durata di 60 mesi ed
5 estinto nel 2019, prevedeva un tasso variabile indicizzato all'Euribor con uno spread del 5%, che l'art. 117 T.U.B. commi 4 e 6 statuiva che i contratti dovevano indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati pena la nullità delle relative clausole e sosteneva l'illegittimità dell'ammortamento alla francese nonchè la non corretta applicazione nel rapporto di mutuo di un TAN del 5,431%, contro quello del
5,30% indicato in sede di stipula.
Concludeva, pertanto, per l'annullamento del decreto ingiuntivo.
Si costituiva quale mandataria di che Parte_2 CP_3
contestava le avversarie argomentazioni ed osservava quanto segue;
aveva agito esclusivamente in qualità di società di cartolarizzazione cessionaria dei crediti già di e da lei acquisitati in data 3.5.2022, tra CP_3
cui anche quelli in essere nei confronti della ditta individuale "Bar
Stazione di Angelo Vinai", derivati in forza di contratti di finanziamento e di scoperti di conto corrente;
la cessione era stata oggetto di pubblicazione nella G.U. del 5.5.2022 n. 52, parte II;
quale società di cartolarizzazione non le erano opponibili eventuali eccezioni relative ad eventuali ricalcolo e/o riconteggi, anche in via di compensazione e/o riconvenzionale, in relazione al credito azionato;
nel merito, , Parte_3
titolare dell'omonima ditta individuale "Bar Stazione di Vinai Angelo", aveva stipulato con contratto di conto corrente di CP_3
corrispondenza n. 103098619 (acceso presso la filiale di Alassio), poi assistito, dal 25.3.2016, da linea di credito per elasticità di cassa per €
40.000,00=, aumentata, dal 9.1.2018, a € 60.000,00= e a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni, aveva prestato fideiussione omnibus, sino all'importo massimo di € 65.000,00=, ; dal 21.1.2020 la Parte_1
linea di credito era stata poi ridotta a € 38.000,00= e contestualmente,
6 Bar Stazione di Vinai Angelo, in persona del suo titolare, aveva sottoscritto atto di rimodulazione e di rientro in c/c, sottoscritto anche dalla garante;
la debitrice principale non aveva tuttavia poi Pt_1
rispettato gli impegni di cui al piano di rientro ed in data CP_3
11.8.2021 aveva receduto dal rapporto negoziale ed intimato, senza esito, il pagamento del dovuto per il complessivo importo di € 52.516,02=, oltre interessi convenzionali e/ o legali, sul capitale dal 1.9.2021, come da estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. prodotto unitamente agli estratti “Movimenti” e “Scalari” integrali dal saldo-zero all'accensione al dì del passaggio "a sofferenze" ed ai “Documenti di Sintesi”; nelle more il era stato dichiarato fallito;
era presente in atti anche Pt_3
riconoscimento di debito della debitrice principale e le proprietà della erano già state interessate da pignoramento immobiliare da parte Pt_1
della creditrice ipotecaria Banco BPM Spa che aveva poi radicato procedura esecutiva immobiliare n. 169.2022 davanti al Tribunale di
Savona; dal momento che aveva acquistato il credito in seno ad un'operazione di "cartolarizzazione", era conseguita la separazione del relativo cespite patrimoniale e l'indifferenza di esso ad ogni vicenda anche giudiziale successiva alla cessione e, di conseguenza, la garanzia rilasciata dalla ZZ doveva restare operativa anche nei suoi confronti;
in ogni caso alla non poteva essere riconosciuta la qualità di "consumatore" Pt_1
avendo la stessa partecipato in proprio all'attività economica del fallito
(marito) , attività a carattere ed a conduzione familiare, in cui Parte_3
sin dal 2017 (e cioè da epoca anteriore rispetto a quella di rilascio della garanzia del 21.1.2020, era stata socia, con lo stesso e con la sorella Pt_3
ZZ Maria Grazia e con , figlio di quest'ultima e del suo CP_6
defunto marito (il quale, in vita, era stato socio del anche Per_3 Pt_3
nella "Il Porto di Vinai Angelo e Mei Emanuele & C." avente oggetto di
7 gestione di ristorante-bar ad insegna "Il Porto") ed inoltre aveva sempre collaborato di fatto col marito anche nella gestione familiare dello stesso
"Bar Stazione" (in tal senso aveva rilasciato garanzia immediatamente prima che l'azienda gestita dal marito quale titolare dell'omonima Pt_3
ditta individuale "Bar Stazione di Vinai Angelo" fosse poi concessa, in data
10.12.2020, in affitto, da questi alla loro figlia convivente ); Persona_4
inoltre le clausole negoziali di cui aveva eccepito la vessatorietà e/o nullità non risultavano neppure rilevanti e non potevano in alcun modo incidere sulla globale validità del rapporto negoziale;
ancora, in relazione all'art. 1957 C.C, la garanzia in atti, aveva solo previsto in misura superiore (36 mesi) a quella ordinaria, il termine, certamente derogabile dalle parti, di decadenza dall'azione recuperatoria del credito (nel caso specifico il recesso di era intervenuto nell'agosto 2021 e l'azione era CP_3
stata poi radicata nel gennaio 2023); d'altra parte la deroga meramente quantitativa al termine dell'art. 1957 C.C. non poteva essere classificabile quale clausola vessatoria, risultava comunque essere stata espressamente riapprovata per iscritto ed inoltre la garante era stata escussa solo dopo l'intervenuta insinuazione di al passivo della procedura CP_3
fallimentare dell'obbligato principale;
risultava poi inammissibile nei confronti della cessionaria la pretesa della di ricalcolare il saldo- Pt_1
debitore del rapporto di conto corrente in riferimento al contenuto di un precedente rapporto tra le parti già estinto;
parimenti erano poi infondate le doglianze relative all'applicazione di interessi in misura superiore al tasso effettivo pattuito (in forza di asserita capitalizzazione composta) e quelle inerenti all'applicazione del cosiddetto ammortamento alla francese.
Concludeva, quindi, previa concessione della provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio, per la reiezione dell'opposizione.
8 Con comparsa di intervento volontario datata 7.7.2023 interveniva in giudizio anche che, in via preliminare, eccepiva CP_3
l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da
[...]
fondata sulla contestazione di un rapporto di mutuo, sottoscritto Pt_1
da altro soggetto e che aveva avuto efficacia tra il 2014 e il 2019, mentre la pretesa azionata in sede monitoria era fondata sulla fideiussione da lei sottoscritta in data 21.1.2020 e riferita a differente rapporto;
negava la vessatorietà delle clausole del contratto di fideiussione poiché la , Pt_1
al momento della sottoscrizione dell'accordo, era ben consapevole delle condizioni economiche dell'attività gestita dal marito (a quella data il rapporto di conto corrente già presentava un saldo debitore di oltre €
50.000,00=); evidenziava essere possibile, in base all'accordo delle parti, la deroga all'art. 1957 C.C. (prevista dall'art. 5 del contratto di fideiussione) e che, in ogni caso, la clausola relativa a detta rinuncia non rientrava tra quelle di cui all'elenco dell'art. 1341 C.C (detta clausola in ogni caso era stata espressamente approvata per iscritto); contestava, inoltre, le ulteriori eccezioni della in punto interessi applicati ed Pt_1
ammortamento alla francese.
Con ordinanza riservata datata 19.10.2023, il Giudicante respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ed ordinava alle parti di procedere alla radicazione della procedura di mediazione obbligatoria.
Insorte ulteriori eccezione in punto modalità radicazione della procedura di mediazione, il Giudice si riservava e con ordinanza emessa in data
24.4.2024 respingeva dette ulteriori doglianze sollevate dalla e Pt_1
concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 C.P.C: con dette memorie parte opponente sollevava anche
9 l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di in assenza Parte_2
della prova della effettiva attuale titolarità della posizione creditoria in capo alla stessa.
Successivamente, con altra ordinanza riservata datata 24.9.2024, il
Giudicante ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di procedere ad attività istruttoria, rinviava per assegnazione a sentenza e, all'udienza del 25.10.2024, la causa veniva spedita a decisione con concessione del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente in relazione all'ulteriore eccezione sollevata dalla Pt_1
di carenza di legittimazione attiva della cessionaria a CP_1
richiedere il pagamento alla del credito già riconducibile alla Pt_1
debitrice principale Bar Stazione di Vinai Angelo, essa, indipendentemente da ogni valutazione sulla sua tempestività, è infondata.
La cessione del credito, avvenuta da a in CP_3 CP_1
data 3.5.2022, in esito a procedimento di cartolarizzazione ex art. 58
D.L.vo n. 358.1993 e artt. 1 e 4 della L. n. 130.1999 è stata adeguatamente pubblicizzata e provata mediante pubblicazione nella G.U. del 5.5.2022 n.
52, parte II e ad abundantiam la cedente , costituitasi nel CP_3
presente giudizio si è limitata ad aderire alla posizione azionata dalla cessionaria senza rivendicare in proprio alcuna residua pretesa di pagamenti di importi nei confronti della ZZ così implicitamente indicando di nulla avere a pretendere dall'odierna opponente.
Tale ultima circostanza (l'avvenuta declaratoria anche implicita ad opera della cedente delle intervenute cessioni a terzi del loro credito) comporta,
10 in ogni caso, il venir meno di ogni possibile dubbio sulla sussistenza di qualsivoglia posizione di diritto verso il debitore da parte del precedente creditore: a tale proposito va osservato come la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, abbia più volte indicato che nell'ambito delle cessioni di credito c.d. in blocco, stipulate ai sensi dell'art. 4 della L. 130 del 1999, la dichiarazione del cedente, costituisce un elemento documentale rilevante e decisivo, al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito in massa ed abbia precisato, pertanto, che, in ogni caso il cessionario può fornire la prova documentale necessaria della sua legittimazione attiva, anche attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva di tale avvenuta cessione, rilasciata da parte del creditore ceduto che può essere portata a conoscenza del debitore anche nel corso del giudizio davanti all'A.G.O. (ex pluribus Cass. Sez. Un n.
10790.2017; Cass. n. 10220.2021; Tribunale di Milano 13750.2021;
Tribunale di Avezzano 17.9.2022; Tribunale di Napoli 1.12.2022; Tribunale di Nuoro 3.1.2023; Tribunale di Vicenza 27.2.2023; altre pronunce, in tal senso ad es. Tribunale di Prato 12.1.2023; Tribunale di Rovigo 21.2.2023 hanno ritenuto inadeguata la prova fornita dal creditore a sostegno della propria legittimazione passiva evidenziando propria la mancanza di dichiarazione del cedente intervenuta, invece, sia pure implicitamente nel caso esaminato).
Nel merito la pretesa azionata in sede monitoria da tramite CP_1
la propria mandataria è fondata sul contratto di conto Parte_2
corrente di corrispondenza n. 103098619, stipulato in data 5.3.2014 tra
(che poi ha, come già indicato, ceduto il proprio credito ad CP_3
e Bar Stazione di Vinai Angelo, assistito da linea di credito CP_1
per elasticità di cassa per € 40.000,00= poi aumentata in data 9.1.2018 a €
60.000,00= e ridotta in data 21.1.2020 a € 38.000,00=, garantito da
11 contratto di fideiussione omnibus intervenuto sempre in data 21.1.2020 con fino all'importo di € 65.000,00=. Parte_1
L'opposizione della si fonda sulle ulteriori seguenti eccezioni: Pt_1
difetto di iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. da parte di e Parte_2
conseguente violazione dell'art. 2 comma 6 della L. n. 130.1999, per nullità della procura conferita da alla mandataria e CP_1 Parte_2
difetto di rappresentanza sostanziale e processuale ex art. 182 C.P.C; vessatorietà e nullità ex art. 33 del Codice del Consumo delle clausole nn.
5 e 6 apposte al contratto di fideiussione, tenuto conto della qualità di consumatore sussistente in capo al fideiussore (il tutto con specifico riferimento alla previsione della limitazione della facoltà di proporre l'eccezione di cui all'art. 1957 C.C); nullità della clausola con cui erano stati pattuiti gli interessi di cui al contratto di mutuo stipulato 6.3.2014 e sussistenza di somme già illegittimamente percepite dalla creditrice con rideterminazione del saldo di conto corrente nonchè illegittimità del sistema di ammortamento alla “francese” e non corretta applicazione nel rapporto di mutuo di un TAN del 5,431%, contro quello del 5,30% indicato in sede di stipula.
Osserva il Giudicante quanto segue.
Va rilevato, in primis, che una parte delle eccezioni sollevate dalla Pt_1
così come articolate in comparsa di risposta e come illustrate anche nella perizia di parte da lei prodotta non risultano pertinenti: la pretesa azionata in sede monitoria si fonda invero esclusivamente sul contratto di conto corrente di corrispondenza n. 103098619, stipulato in data 5.3.2014 tra e Bar Stazione di Vinai Angelo e non invece sull'ulteriore CP_3
contratto di mutuo chirografario a tasso variabile n. 000/4439571/000 sempre stipulato tra e Bar Stazione di Vinai Angelo, in CP_3
12 questo caso in data 6.3.2014 (doc. n. 6 di fascicolo di parte opponente), avente ad oggetto un finanziamento di € 52.250,00=, rapporto estinto nel marzo 2019 in relazione al quale, pertanto, l'odierna opposta alcunchè ha richiesto: le doglianze della opponente con riferimento alla applicazione di un TAN del 5,431%, contro quello del 5,30% indicato in sede di stipula, risultano, quindi, in quanto specificamente riconducibili ad un diverso rapporto (vd. in tal senso ultima pagina della relazione di parte redatta dal consulente della ZZ dr. ) non sono pertinenti. L'unico Persona_5
rapporto da valutare è, pertanto, quello ancora in essere al momento del richiamata contratto di fideiussione omnibus (doc. n. 8 di fascicolo di parte opposta) con cui ZZ GI si è costituita fideiussore di Bar
Stazione di Vinai Angelo “(…) per l'adempimento delle obbligazioni verso
dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già CP_3
consentite o che venissero in seguito consentite al predetto (…)” e, quindi, quello di conto corrente di corrispondenza n. 103098619, stipulato in data
5.3.2014 tra e Bar Stazione di Vinai Angelo. CP_3
Ciò premesso in punto asserita carenza di rappresentanza sostanziale e processuale ex art. 182 C.P.C della mandataria per difetto di Parte_2
iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. e conseguente violazione dell'art. 2 comma 6 della L. n. 130.1999, va evidenziato che la cessionaria CP_1
ha conferito a (già ), regolarmente
[...] CP_7 Controparte_8
iscritta all'Albo di cui all'art. 106 T.U.B, l'incarico di procedere, quale
"master servicer", alla riscossione dei crediti, oggetto della operazione di cessione e cartolarizzazione e che ha a sua volta delegato CP_7
l'incarico di agire in qualità di "special servicer" o "sub serivcer" e perciò
l'incarico di provvedere allo svolgimento delle pratiche attività relative all'incasso ed al recupero dei crediti, a soggetto dotato di CP_2
specifica licenza ex art. 115 TUILPS (tali passaggi si ricavano dalla
13 documentazione prodotta dall'opposta): le attività di special servicer o sub servicer sono poste in essere dal titolare di Licenza ex art. 115 TUILPS e, quindi, nel caso concreto da sotto il controllo e la CP_2
supervisione del tale scissione di Controparte_9
competenze e funzioni tra attività di master servicing ad opera di master servicer iscritto, ex art. 106 TUB, all'Albo delle banche e/o all'Albo degli intermediari finanziari, e di special servicing ad opera di special servicer titolare di licenza ex art. 115 TUILPS risulta pacificamente ammessa e legittima.
In ogni caso la Suprema Corte ha recente indicato che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2 comma 6, della L. n. 130.1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (Cass. n. 7243.2024).
In relazione poi alla doglianza della attinenti alla asserita nullità Pt_1
della clausola con cui erano stati pattuiti gli interessi di cui al contratto di mutuo stipulato 6.3.2014, a suo dire poi addebitati sul conto corrente indicato in sede monitoria, e a quella in punto incasso di somme già illegittimamente percepite dalla creditrice, si tratta di eccezioni del tutto generiche ed in alcun modo neppure richiamate ed illustrate nelle già
14 citata relazione di parte redatta dal consulente della Parte_4
e, come tali, non possono essere oggetto di ulteriore
[...]
approfondimento mediante eventuale accertamento peritale, poiché la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio ed non è essere disposta qualora la parte tenda con essa supplire alla deficienza delle proprie allegazioni ovvero sia diretta a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Quanto alla doglianza relativa all'applicazione del cosiddetto ammortamento alla francese le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno recentemente risolto, con sentenza n. 15130.2024 l'annoso contrasto giurisprudenziale relativo alle conseguenze dell'omessa indicazione nell'ambito dei contratti di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori pure a fronte della revisione per iscritto del TAN nonché dalla modalità di ammortamento c.d. alla francese ed ha statuito che in caso di mutuo bancario con previsione del rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non va ritenuta causa di nullità, neppure parziale, del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, né per indeterminatezza e o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Infine, in relazione alla eccezione circa la vessatorietà ed abusività e, quindi, la nullità ex art. 33 del Codice del Consumo delle clausole nn. 5 e 6 apposte al contratto di fideiussione omnibus del 21.1.2020, le suddette clausole prevedevano che: clausola n. 5 rubricata “Responsabilità del
15 fideiussore”: “I diritti derivati alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore ed il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto per
l'art. 1957 C.C, si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”; clausola n. 6 rubricata “pagamento del fideiussore”: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interesse, spese, tasse ed ogni altro accessorio;
qualora, invece, il fideiussore rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo n. 206.2005, il fideiussore è tenuto a pagare alla banca nei termini da questa pattuiti con il debitore principale, quanto dovutole per capitale, interesse, spese, tasse ed ogni altro accessorio;
in caso di ritardato pagamento il fideiussore è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore;
l'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”.
Osserva il Giudicante che, indipendentemente dai dubbi in relazione alla effettività della sussistenza della qualifica di consumatore o meno in capo alla ZZ in relazione al caso concreto, l'eventuale declaratoria di nullità di una clausola abusiva anche in caso di presenza di consumatore deve avere concreta rilevanza nell'ambito dell'interpretazione del contratto e la sua presenza deve comportare una effettiva compressione dei diritti dello stesso: in tal senso, proprio in relazione alla ipotesi di deroga al principio di cui all'art. 1957 C.C. la Suprema Corte, ha evidenziato che sebbene detta clausola possa astrattamente determinare uno squilibrio a danno del consumatore spetta in ogni caso all'interprete verificarne la rilevanza nel caso specifico, avuto riguardo al tenore dello contratto stipulato (Cass. n.
27558.2023).
16 Nella presente ipotesi la ha lamentato la intervenuta deroga al Pt_1
termine di sei mesi ordinariamente previsto dall''art. 1957 C.C, per agire contro il debitore, ampliato per il fideiussore a 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita e di quella che prevede l'obbligo per il garante di provvedere al pagamento a semplice richiesta scritta e, quindi, anche bypassando la posizione del debitore principale.
In realtà dalla ricostruzione degli eventi che hanno interessato la ditta individuale Bar Stazione di Vinai Angelo e le parti del presente procedimento si ricava quanto segue: , originaria creditrice, CP_3
ha receduto dal rapporto negoziale con Bar Stazione di Vinai Angelo in data 11.8.2021 ed ha in pari dati intimato in via stragiudiziale alla garante
ZZ GI il pagamento del dovuto;
peraltro con sentenza n. 21.2021 del 1.12.2021 il Tribunale di Savona ha dichiarato il fallimento di
[...]
quale mandataria di Parte_5 CP_3
ha provveduto a tempestiva insinuazione al fallimento della ditta
[...]
individuale già esaminata dal Curatore in occasione della verifica dello stato passivo all'udienza del 19.4.2022, con riconoscimento del credito azionato in via chirografaria;
successivamente è emersa l'incapienza della procedura e l'impossibilità di soddisfare detto credito e solo una volta acclarata detta circostanza la pretesa è stata azionata contro la ZZ, quale fideiussore.
Non risulta, dunque, che l'attuale opposta abbia azionato il proprio credito prima di avere provato ad escuterlo nei confronti del debitore principale
(fatto provato dall'insinuazione al passivo fallimentare) e la successiva azione radicata contro la ZZ è intervenuta una volta accertata l'impossibilità di essere soddisfatta in sede di procedura concorsuale: la
17 posizione del fideiussore, pertanto, non è stata in alcun modo pregiudicata anche tenuto conto del tenore delle richiamate clausole.
In conclusione per le ragioni esposte va respinta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 77.2023, emesso dal Parte_1
Tribunale di Savona in data 31.1.2023, con il quale è stata condannata a corrispondere a e per essa alla mandataria CP_1 CP_2
l'importo di € 52.516,02= oltre agli interessi come da domanda, oltre alle spese del procedimento, liquidate in € 406,50= per esborsi e € 2.242,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende e per l'effetto detto provvedimento monitorio deve essere integralmente confermato.
Le spese di lite della presente fase, quanto al rapporto processuale tra e e per essa la mandataria Parte_1 CP_1 CP_2
seguono la soccombenza, vanno accollate a e liquidate Parte_1
come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione per le cause tra €
52.000,00= e € 260.000,00=, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, di introduzione e di decisione e minimi per la fase istruttoria non essendo stata svolta specifica attività in tal senso.
Appare opportuno invece compensare integralmente le spese di lite tra e il cui intervento volontario in causa non Parte_1 CP_3
risulta avere avuto alcun concreto rilievo in relazione alla decisione della vertenza
Sentenza esecutiva ex lege.
P.Q.M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo
18 RESPINGE
l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 77.2023, emesso dal Tribunale di Savona in data 31.1.2023, con il quale è stata condannata a corrispondere a e per essa CP_1
alla mandataria , l'importo di € 52.516,02= oltre agli Parte_2
interessi come da domanda, oltre alle spese del procedimento, liquidate in € 406,50= per esborsi e € 2.242,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende e per l'effetto
CONFERMA
integralmente detto provvedimento monitorio che dichiara esecutivo;
CO
, al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
quale mandataria di che liquida in € Parte_2 CP_1
11.268,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A;
COMPENSA
le spese di lite in relazione al rapporto processuale tra
[...]
e la terza intervenuta . Pt_1 CP_3
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Savona il 24.2.2025 IL GIUDICE
Dott. LUIGI ACQUARONE
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Luigi Acquarone ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 829.2023 R.C. CIV.
tra
, residente in [...], Parte_1
elettivamente domiciliata in Savona, piazza del Popolo n. 8/7, presso e nello studio dell'avv. Simone Spinelli, del foro di Genova, che la rappresenta e difende, in forza di procura in calce allegata all'opposizione a decreto ingiuntivo;
ATTRICE OPPONENTE=
contro
in persona del legale rappresentante protempore, con CP_1
sede legale in Conegliano e, per essa, quale mandataria CP_2
in persona del legale rappresentante protempore, con sede in Verona: elettivamente domiciliata in Genova, Via Cesarea 5/7C, presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Profumo del foro di Genova che la rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti del 10.7.2014 a rogito
Notaio di Velletri;
CONVENUTA OPPOSTA= Persona_1
contro
1 in persona del procuratore , con CP_3 Controparte_4
sede in Milano, elettivamente domiciliata in Pietra Ligure, via Vigili del Fuoco n. 1/2, presso lo studio dell'avv. Rosario Bellasio rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. Alberto Toffoletto, Marco
Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona
Daminelli, tutti del Foro di Milano, in forza di procura generale alle liti a rogito Notaio di Milano del 9.4.2020; Persona_2
TERZA INTERVENUTA VOLONTARIAMENTE IN GIUDIZIO=
*******
CONCLUSIONI.
L'avv. Simone Spinelli per parte attrice opponente: “In via preliminare di rito: rilevato il difetto di iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. da parte di e la conseguente violazione dell'art. 2 comma 6 della L. n. Parte_2
130.1999, accertare e dichiarare la nullità della procura conferita da a ed il conseguente difetto di rappresentanza CP_1 Parte_2
sostanziale e processuale ex art. 182 C.P.C. con conseguente revoca del decreto opposto ed ogni conseguente statuizione;
2) in via preliminare di merito: rilevato per tutti i motivi espressi in narrativa, il difetto di legittimazione attiva in capo a e alla mandataria procedente CP_1
non avendo queste dimostrato l'esistenza del contratto di Parte_2
cessione del credito e/o la sua inclusione nella cessione in blocco ex art. 58 T.U.B, revocare il decreto opposto con ogni conseguente statuizione;
3) in via preliminare di merito: rilevata ed accertata la qualità di consumatore in capo alla NO;
accertare e dichiarare, per i motivi Parte_1
esposti in narrativa (calzanti la recente Cass. civ. n. 5423 del 18.2.2022), la natura vessatoria e dunque la nullità ex art. 33 del Codice del Consumo delle clausole n. 5 e/o n. 6 apposte al contratto di fideiussione sub iudice e
2 per l'effetto dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione sub iudice e la decadenza ex art. 1957 C.C. da parte della convenuta opposta dalla facoltà di escutere la garante NO;
4) nel merito: Parte_1
revocare per i motivi tutti espressi in narrativa il decreto ingiuntivo n.
77.2023 emesso dal Tribunale di Savona in persona del dr. Giovanni Maria
Sacchi in data 31.1.2023 (R.G. n. 101.2023), respingendo, in ogni caso, le domande e le istanze della convenuta opposta in quanto infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio liquidate ex D.M. n. 55.2014 secondo i parametri pro tempore vigenti”.
L'avv. Alessandro Profumo per parte convenuta opposta: “A) Voglia il
Giudice adito: respingere, perché inammissibili, anche per carenza, in capo all'opposta cessionaria in cartolarizzazione di CP_1
legittimazione passiva e/o per carenza, in capo alla garante opponente, di legittimazione attiva e/o d'interesse ad agire e comunque perché infondate in fatto e diritto e non provate, l'avversa opposizione e tutte le domande, per l'effetto e comunque: b/1) invia principale, confermare in toto l'opposto decreto ingiuntivo;
b/2) in subordine denegato e fatto salvo il gravame, dichiarata e/o operata, occorrendo e sempre in estremo subordine denegatissimo e salvo fermo gravame, la compensazione tra qualsivoglia non creduto credito denegatamente ricalcolato a favore del debitore principale quale correntista titolare dell'omonima Parte_3
sua ditta individuale "Bar Stazione di Vinai Angelo" come in atti generalizzato, da un lato, ed i superiori crediti tutti nella titolarità della epigrafata convenuta opposta e cessionaria società di cartolarizzazione dall'altro, dichiararsi tenuta e condannarsi, giusta garanzia CP_1
da lei come in atti sottoscritta e rilasciata, l'epigrafata opponente,
[...]
al pagamento, in favore dell'opposta in persona Pt_1 CP_1
3 del legale rappresentante protempore, e/o, occorrendo, in favore di in persona del legale rappresentante protempore e sempre CP_2
non in proprio ma esclusivamente quale mandataria della predetta cessionaria come da procura versata sub doc. 2, della complessiva somma di € 52.516,22=, ovvero dell'altra maggiore o minore determinanda in corso di causa ex C.T.U, oltre interessi convenzionali o in subordine legali o commerciali dal 1.9.2021 all'effettivo soddisfo, a titolo di saldo debitore del vertito conto corrente di corrispondenza n. 103098619 e di cui ai pure prodotti estratti-conto "Movimenti" e ed estratto-conto CP_5
certificato ex art. 50 T.U.B; in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari, compreso rimborso forfettario 15% spese generali ed oltre I.V.A e C.P.A come per legge, assolvendosi la parte opposta da qualsivoglia avversa pretesa”.
Gli avv. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana
Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli per parte terza intervenuta in causa: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie, per i motivi esposti in atti;
nel merito: respingere tutte le domande formulate da parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni previamente esposte;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione datato 17.3.2023, Parte_1
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Savona e per CP_1
essa la mandataria per ottenere l'annullamento del decreto CP_2
ingiuntivo n. 77.2023, emesso dal Tribunale di Savona in data 31.1.2023, con il quale era stata condannata a corrispondere alla stessa, l'importo di
4 € 52.516,02= oltre agli interessi come da domanda, oltre alle spese del procedimento, liquidate in € 406,50= per esborsi e € 2.242,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende, indicando quanto segue;
la pretesa della creditrice si fondava sul contratto di fideiussione omnibus da lei sottoscritto in data
21.1.2020, a garanzia delle obbligazioni assunte dal marito Parte_3
(debitore principale) nella sua qualità di titolare della ditta individuale
“Bar Stazione di Angelo Vinai”; dette obbligazioni erano state contratte con , in forza dei seguenti contratti, poi risolti dall'istituto CP_3
bancario in data 11.8.2021: rapporto di conto corrente n. 103098619 acceso in data 5.3.2014 e contratto di apertura di credito su conto corrente stipulato in data 25.3.2016; il era stato poi medio tempore Pt_3
dichiarato fallito;
in via preliminare, eccepiva la mancata radicazione del preventivo procedimento di mediazione obbligatoria;
nel merito sosteneva la vessatorietà e nullità delle clausole nn. 5 e 6 apposte alla fideiussione in presenza di situazione a cui risultava applicabile la normativa speciale di protezione del consumatore dettata dal D.L.vo n. 205.2006 (nel caso concreto era casalinga e non aveva avuto alcun coinvolgimento nella attività imprenditoriale del marito); in particolare richiamava la disciplina dei commi 1 e 2 dell'art. 33 del Codice del Consumo, con riferimento alla previsione della limitazione della facoltà di proporre l'eccezione di cui all'art. 1957 C.C; in via di eccezione riconvenzionale domandava inoltre, una volta accertata la nullità della clausola limitativa della facoltà di proporre eccezioni, l'accertamento ex art. 1495 C.C. della nullità della clausola con cui erano stati pattuiti gli interessi di cui al contratto di mutuo stipulato 6.3.2014 e la compensazione delle somme illegittimamente percepite dalla creditrice con rideterminazione del saldo di conto corrente;
aggiungeva che il mutuo chirografario della durata di 60 mesi ed
5 estinto nel 2019, prevedeva un tasso variabile indicizzato all'Euribor con uno spread del 5%, che l'art. 117 T.U.B. commi 4 e 6 statuiva che i contratti dovevano indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati pena la nullità delle relative clausole e sosteneva l'illegittimità dell'ammortamento alla francese nonchè la non corretta applicazione nel rapporto di mutuo di un TAN del 5,431%, contro quello del
5,30% indicato in sede di stipula.
Concludeva, pertanto, per l'annullamento del decreto ingiuntivo.
Si costituiva quale mandataria di che Parte_2 CP_3
contestava le avversarie argomentazioni ed osservava quanto segue;
aveva agito esclusivamente in qualità di società di cartolarizzazione cessionaria dei crediti già di e da lei acquisitati in data 3.5.2022, tra CP_3
cui anche quelli in essere nei confronti della ditta individuale "Bar
Stazione di Angelo Vinai", derivati in forza di contratti di finanziamento e di scoperti di conto corrente;
la cessione era stata oggetto di pubblicazione nella G.U. del 5.5.2022 n. 52, parte II;
quale società di cartolarizzazione non le erano opponibili eventuali eccezioni relative ad eventuali ricalcolo e/o riconteggi, anche in via di compensazione e/o riconvenzionale, in relazione al credito azionato;
nel merito, , Parte_3
titolare dell'omonima ditta individuale "Bar Stazione di Vinai Angelo", aveva stipulato con contratto di conto corrente di CP_3
corrispondenza n. 103098619 (acceso presso la filiale di Alassio), poi assistito, dal 25.3.2016, da linea di credito per elasticità di cassa per €
40.000,00=, aumentata, dal 9.1.2018, a € 60.000,00= e a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni, aveva prestato fideiussione omnibus, sino all'importo massimo di € 65.000,00=, ; dal 21.1.2020 la Parte_1
linea di credito era stata poi ridotta a € 38.000,00= e contestualmente,
6 Bar Stazione di Vinai Angelo, in persona del suo titolare, aveva sottoscritto atto di rimodulazione e di rientro in c/c, sottoscritto anche dalla garante;
la debitrice principale non aveva tuttavia poi Pt_1
rispettato gli impegni di cui al piano di rientro ed in data CP_3
11.8.2021 aveva receduto dal rapporto negoziale ed intimato, senza esito, il pagamento del dovuto per il complessivo importo di € 52.516,02=, oltre interessi convenzionali e/ o legali, sul capitale dal 1.9.2021, come da estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. prodotto unitamente agli estratti “Movimenti” e “Scalari” integrali dal saldo-zero all'accensione al dì del passaggio "a sofferenze" ed ai “Documenti di Sintesi”; nelle more il era stato dichiarato fallito;
era presente in atti anche Pt_3
riconoscimento di debito della debitrice principale e le proprietà della erano già state interessate da pignoramento immobiliare da parte Pt_1
della creditrice ipotecaria Banco BPM Spa che aveva poi radicato procedura esecutiva immobiliare n. 169.2022 davanti al Tribunale di
Savona; dal momento che aveva acquistato il credito in seno ad un'operazione di "cartolarizzazione", era conseguita la separazione del relativo cespite patrimoniale e l'indifferenza di esso ad ogni vicenda anche giudiziale successiva alla cessione e, di conseguenza, la garanzia rilasciata dalla ZZ doveva restare operativa anche nei suoi confronti;
in ogni caso alla non poteva essere riconosciuta la qualità di "consumatore" Pt_1
avendo la stessa partecipato in proprio all'attività economica del fallito
(marito) , attività a carattere ed a conduzione familiare, in cui Parte_3
sin dal 2017 (e cioè da epoca anteriore rispetto a quella di rilascio della garanzia del 21.1.2020, era stata socia, con lo stesso e con la sorella Pt_3
ZZ Maria Grazia e con , figlio di quest'ultima e del suo CP_6
defunto marito (il quale, in vita, era stato socio del anche Per_3 Pt_3
nella "Il Porto di Vinai Angelo e Mei Emanuele & C." avente oggetto di
7 gestione di ristorante-bar ad insegna "Il Porto") ed inoltre aveva sempre collaborato di fatto col marito anche nella gestione familiare dello stesso
"Bar Stazione" (in tal senso aveva rilasciato garanzia immediatamente prima che l'azienda gestita dal marito quale titolare dell'omonima Pt_3
ditta individuale "Bar Stazione di Vinai Angelo" fosse poi concessa, in data
10.12.2020, in affitto, da questi alla loro figlia convivente ); Persona_4
inoltre le clausole negoziali di cui aveva eccepito la vessatorietà e/o nullità non risultavano neppure rilevanti e non potevano in alcun modo incidere sulla globale validità del rapporto negoziale;
ancora, in relazione all'art. 1957 C.C, la garanzia in atti, aveva solo previsto in misura superiore (36 mesi) a quella ordinaria, il termine, certamente derogabile dalle parti, di decadenza dall'azione recuperatoria del credito (nel caso specifico il recesso di era intervenuto nell'agosto 2021 e l'azione era CP_3
stata poi radicata nel gennaio 2023); d'altra parte la deroga meramente quantitativa al termine dell'art. 1957 C.C. non poteva essere classificabile quale clausola vessatoria, risultava comunque essere stata espressamente riapprovata per iscritto ed inoltre la garante era stata escussa solo dopo l'intervenuta insinuazione di al passivo della procedura CP_3
fallimentare dell'obbligato principale;
risultava poi inammissibile nei confronti della cessionaria la pretesa della di ricalcolare il saldo- Pt_1
debitore del rapporto di conto corrente in riferimento al contenuto di un precedente rapporto tra le parti già estinto;
parimenti erano poi infondate le doglianze relative all'applicazione di interessi in misura superiore al tasso effettivo pattuito (in forza di asserita capitalizzazione composta) e quelle inerenti all'applicazione del cosiddetto ammortamento alla francese.
Concludeva, quindi, previa concessione della provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio, per la reiezione dell'opposizione.
8 Con comparsa di intervento volontario datata 7.7.2023 interveniva in giudizio anche che, in via preliminare, eccepiva CP_3
l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da
[...]
fondata sulla contestazione di un rapporto di mutuo, sottoscritto Pt_1
da altro soggetto e che aveva avuto efficacia tra il 2014 e il 2019, mentre la pretesa azionata in sede monitoria era fondata sulla fideiussione da lei sottoscritta in data 21.1.2020 e riferita a differente rapporto;
negava la vessatorietà delle clausole del contratto di fideiussione poiché la , Pt_1
al momento della sottoscrizione dell'accordo, era ben consapevole delle condizioni economiche dell'attività gestita dal marito (a quella data il rapporto di conto corrente già presentava un saldo debitore di oltre €
50.000,00=); evidenziava essere possibile, in base all'accordo delle parti, la deroga all'art. 1957 C.C. (prevista dall'art. 5 del contratto di fideiussione) e che, in ogni caso, la clausola relativa a detta rinuncia non rientrava tra quelle di cui all'elenco dell'art. 1341 C.C (detta clausola in ogni caso era stata espressamente approvata per iscritto); contestava, inoltre, le ulteriori eccezioni della in punto interessi applicati ed Pt_1
ammortamento alla francese.
Con ordinanza riservata datata 19.10.2023, il Giudicante respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ed ordinava alle parti di procedere alla radicazione della procedura di mediazione obbligatoria.
Insorte ulteriori eccezione in punto modalità radicazione della procedura di mediazione, il Giudice si riservava e con ordinanza emessa in data
24.4.2024 respingeva dette ulteriori doglianze sollevate dalla e Pt_1
concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 C.P.C: con dette memorie parte opponente sollevava anche
9 l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di in assenza Parte_2
della prova della effettiva attuale titolarità della posizione creditoria in capo alla stessa.
Successivamente, con altra ordinanza riservata datata 24.9.2024, il
Giudicante ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di procedere ad attività istruttoria, rinviava per assegnazione a sentenza e, all'udienza del 25.10.2024, la causa veniva spedita a decisione con concessione del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente in relazione all'ulteriore eccezione sollevata dalla Pt_1
di carenza di legittimazione attiva della cessionaria a CP_1
richiedere il pagamento alla del credito già riconducibile alla Pt_1
debitrice principale Bar Stazione di Vinai Angelo, essa, indipendentemente da ogni valutazione sulla sua tempestività, è infondata.
La cessione del credito, avvenuta da a in CP_3 CP_1
data 3.5.2022, in esito a procedimento di cartolarizzazione ex art. 58
D.L.vo n. 358.1993 e artt. 1 e 4 della L. n. 130.1999 è stata adeguatamente pubblicizzata e provata mediante pubblicazione nella G.U. del 5.5.2022 n.
52, parte II e ad abundantiam la cedente , costituitasi nel CP_3
presente giudizio si è limitata ad aderire alla posizione azionata dalla cessionaria senza rivendicare in proprio alcuna residua pretesa di pagamenti di importi nei confronti della ZZ così implicitamente indicando di nulla avere a pretendere dall'odierna opponente.
Tale ultima circostanza (l'avvenuta declaratoria anche implicita ad opera della cedente delle intervenute cessioni a terzi del loro credito) comporta,
10 in ogni caso, il venir meno di ogni possibile dubbio sulla sussistenza di qualsivoglia posizione di diritto verso il debitore da parte del precedente creditore: a tale proposito va osservato come la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, abbia più volte indicato che nell'ambito delle cessioni di credito c.d. in blocco, stipulate ai sensi dell'art. 4 della L. 130 del 1999, la dichiarazione del cedente, costituisce un elemento documentale rilevante e decisivo, al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito in massa ed abbia precisato, pertanto, che, in ogni caso il cessionario può fornire la prova documentale necessaria della sua legittimazione attiva, anche attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva di tale avvenuta cessione, rilasciata da parte del creditore ceduto che può essere portata a conoscenza del debitore anche nel corso del giudizio davanti all'A.G.O. (ex pluribus Cass. Sez. Un n.
10790.2017; Cass. n. 10220.2021; Tribunale di Milano 13750.2021;
Tribunale di Avezzano 17.9.2022; Tribunale di Napoli 1.12.2022; Tribunale di Nuoro 3.1.2023; Tribunale di Vicenza 27.2.2023; altre pronunce, in tal senso ad es. Tribunale di Prato 12.1.2023; Tribunale di Rovigo 21.2.2023 hanno ritenuto inadeguata la prova fornita dal creditore a sostegno della propria legittimazione passiva evidenziando propria la mancanza di dichiarazione del cedente intervenuta, invece, sia pure implicitamente nel caso esaminato).
Nel merito la pretesa azionata in sede monitoria da tramite CP_1
la propria mandataria è fondata sul contratto di conto Parte_2
corrente di corrispondenza n. 103098619, stipulato in data 5.3.2014 tra
(che poi ha, come già indicato, ceduto il proprio credito ad CP_3
e Bar Stazione di Vinai Angelo, assistito da linea di credito CP_1
per elasticità di cassa per € 40.000,00= poi aumentata in data 9.1.2018 a €
60.000,00= e ridotta in data 21.1.2020 a € 38.000,00=, garantito da
11 contratto di fideiussione omnibus intervenuto sempre in data 21.1.2020 con fino all'importo di € 65.000,00=. Parte_1
L'opposizione della si fonda sulle ulteriori seguenti eccezioni: Pt_1
difetto di iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. da parte di e Parte_2
conseguente violazione dell'art. 2 comma 6 della L. n. 130.1999, per nullità della procura conferita da alla mandataria e CP_1 Parte_2
difetto di rappresentanza sostanziale e processuale ex art. 182 C.P.C; vessatorietà e nullità ex art. 33 del Codice del Consumo delle clausole nn.
5 e 6 apposte al contratto di fideiussione, tenuto conto della qualità di consumatore sussistente in capo al fideiussore (il tutto con specifico riferimento alla previsione della limitazione della facoltà di proporre l'eccezione di cui all'art. 1957 C.C); nullità della clausola con cui erano stati pattuiti gli interessi di cui al contratto di mutuo stipulato 6.3.2014 e sussistenza di somme già illegittimamente percepite dalla creditrice con rideterminazione del saldo di conto corrente nonchè illegittimità del sistema di ammortamento alla “francese” e non corretta applicazione nel rapporto di mutuo di un TAN del 5,431%, contro quello del 5,30% indicato in sede di stipula.
Osserva il Giudicante quanto segue.
Va rilevato, in primis, che una parte delle eccezioni sollevate dalla Pt_1
così come articolate in comparsa di risposta e come illustrate anche nella perizia di parte da lei prodotta non risultano pertinenti: la pretesa azionata in sede monitoria si fonda invero esclusivamente sul contratto di conto corrente di corrispondenza n. 103098619, stipulato in data 5.3.2014 tra e Bar Stazione di Vinai Angelo e non invece sull'ulteriore CP_3
contratto di mutuo chirografario a tasso variabile n. 000/4439571/000 sempre stipulato tra e Bar Stazione di Vinai Angelo, in CP_3
12 questo caso in data 6.3.2014 (doc. n. 6 di fascicolo di parte opponente), avente ad oggetto un finanziamento di € 52.250,00=, rapporto estinto nel marzo 2019 in relazione al quale, pertanto, l'odierna opposta alcunchè ha richiesto: le doglianze della opponente con riferimento alla applicazione di un TAN del 5,431%, contro quello del 5,30% indicato in sede di stipula, risultano, quindi, in quanto specificamente riconducibili ad un diverso rapporto (vd. in tal senso ultima pagina della relazione di parte redatta dal consulente della ZZ dr. ) non sono pertinenti. L'unico Persona_5
rapporto da valutare è, pertanto, quello ancora in essere al momento del richiamata contratto di fideiussione omnibus (doc. n. 8 di fascicolo di parte opposta) con cui ZZ GI si è costituita fideiussore di Bar
Stazione di Vinai Angelo “(…) per l'adempimento delle obbligazioni verso
dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già CP_3
consentite o che venissero in seguito consentite al predetto (…)” e, quindi, quello di conto corrente di corrispondenza n. 103098619, stipulato in data
5.3.2014 tra e Bar Stazione di Vinai Angelo. CP_3
Ciò premesso in punto asserita carenza di rappresentanza sostanziale e processuale ex art. 182 C.P.C della mandataria per difetto di Parte_2
iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. e conseguente violazione dell'art. 2 comma 6 della L. n. 130.1999, va evidenziato che la cessionaria CP_1
ha conferito a (già ), regolarmente
[...] CP_7 Controparte_8
iscritta all'Albo di cui all'art. 106 T.U.B, l'incarico di procedere, quale
"master servicer", alla riscossione dei crediti, oggetto della operazione di cessione e cartolarizzazione e che ha a sua volta delegato CP_7
l'incarico di agire in qualità di "special servicer" o "sub serivcer" e perciò
l'incarico di provvedere allo svolgimento delle pratiche attività relative all'incasso ed al recupero dei crediti, a soggetto dotato di CP_2
specifica licenza ex art. 115 TUILPS (tali passaggi si ricavano dalla
13 documentazione prodotta dall'opposta): le attività di special servicer o sub servicer sono poste in essere dal titolare di Licenza ex art. 115 TUILPS e, quindi, nel caso concreto da sotto il controllo e la CP_2
supervisione del tale scissione di Controparte_9
competenze e funzioni tra attività di master servicing ad opera di master servicer iscritto, ex art. 106 TUB, all'Albo delle banche e/o all'Albo degli intermediari finanziari, e di special servicing ad opera di special servicer titolare di licenza ex art. 115 TUILPS risulta pacificamente ammessa e legittima.
In ogni caso la Suprema Corte ha recente indicato che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2 comma 6, della L. n. 130.1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (Cass. n. 7243.2024).
In relazione poi alla doglianza della attinenti alla asserita nullità Pt_1
della clausola con cui erano stati pattuiti gli interessi di cui al contratto di mutuo stipulato 6.3.2014, a suo dire poi addebitati sul conto corrente indicato in sede monitoria, e a quella in punto incasso di somme già illegittimamente percepite dalla creditrice, si tratta di eccezioni del tutto generiche ed in alcun modo neppure richiamate ed illustrate nelle già
14 citata relazione di parte redatta dal consulente della Parte_4
e, come tali, non possono essere oggetto di ulteriore
[...]
approfondimento mediante eventuale accertamento peritale, poiché la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio ed non è essere disposta qualora la parte tenda con essa supplire alla deficienza delle proprie allegazioni ovvero sia diretta a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Quanto alla doglianza relativa all'applicazione del cosiddetto ammortamento alla francese le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno recentemente risolto, con sentenza n. 15130.2024 l'annoso contrasto giurisprudenziale relativo alle conseguenze dell'omessa indicazione nell'ambito dei contratti di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori pure a fronte della revisione per iscritto del TAN nonché dalla modalità di ammortamento c.d. alla francese ed ha statuito che in caso di mutuo bancario con previsione del rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non va ritenuta causa di nullità, neppure parziale, del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, né per indeterminatezza e o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Infine, in relazione alla eccezione circa la vessatorietà ed abusività e, quindi, la nullità ex art. 33 del Codice del Consumo delle clausole nn. 5 e 6 apposte al contratto di fideiussione omnibus del 21.1.2020, le suddette clausole prevedevano che: clausola n. 5 rubricata “Responsabilità del
15 fideiussore”: “I diritti derivati alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore ed il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto per
l'art. 1957 C.C, si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”; clausola n. 6 rubricata “pagamento del fideiussore”: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interesse, spese, tasse ed ogni altro accessorio;
qualora, invece, il fideiussore rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo n. 206.2005, il fideiussore è tenuto a pagare alla banca nei termini da questa pattuiti con il debitore principale, quanto dovutole per capitale, interesse, spese, tasse ed ogni altro accessorio;
in caso di ritardato pagamento il fideiussore è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore;
l'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”.
Osserva il Giudicante che, indipendentemente dai dubbi in relazione alla effettività della sussistenza della qualifica di consumatore o meno in capo alla ZZ in relazione al caso concreto, l'eventuale declaratoria di nullità di una clausola abusiva anche in caso di presenza di consumatore deve avere concreta rilevanza nell'ambito dell'interpretazione del contratto e la sua presenza deve comportare una effettiva compressione dei diritti dello stesso: in tal senso, proprio in relazione alla ipotesi di deroga al principio di cui all'art. 1957 C.C. la Suprema Corte, ha evidenziato che sebbene detta clausola possa astrattamente determinare uno squilibrio a danno del consumatore spetta in ogni caso all'interprete verificarne la rilevanza nel caso specifico, avuto riguardo al tenore dello contratto stipulato (Cass. n.
27558.2023).
16 Nella presente ipotesi la ha lamentato la intervenuta deroga al Pt_1
termine di sei mesi ordinariamente previsto dall''art. 1957 C.C, per agire contro il debitore, ampliato per il fideiussore a 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita e di quella che prevede l'obbligo per il garante di provvedere al pagamento a semplice richiesta scritta e, quindi, anche bypassando la posizione del debitore principale.
In realtà dalla ricostruzione degli eventi che hanno interessato la ditta individuale Bar Stazione di Vinai Angelo e le parti del presente procedimento si ricava quanto segue: , originaria creditrice, CP_3
ha receduto dal rapporto negoziale con Bar Stazione di Vinai Angelo in data 11.8.2021 ed ha in pari dati intimato in via stragiudiziale alla garante
ZZ GI il pagamento del dovuto;
peraltro con sentenza n. 21.2021 del 1.12.2021 il Tribunale di Savona ha dichiarato il fallimento di
[...]
quale mandataria di Parte_5 CP_3
ha provveduto a tempestiva insinuazione al fallimento della ditta
[...]
individuale già esaminata dal Curatore in occasione della verifica dello stato passivo all'udienza del 19.4.2022, con riconoscimento del credito azionato in via chirografaria;
successivamente è emersa l'incapienza della procedura e l'impossibilità di soddisfare detto credito e solo una volta acclarata detta circostanza la pretesa è stata azionata contro la ZZ, quale fideiussore.
Non risulta, dunque, che l'attuale opposta abbia azionato il proprio credito prima di avere provato ad escuterlo nei confronti del debitore principale
(fatto provato dall'insinuazione al passivo fallimentare) e la successiva azione radicata contro la ZZ è intervenuta una volta accertata l'impossibilità di essere soddisfatta in sede di procedura concorsuale: la
17 posizione del fideiussore, pertanto, non è stata in alcun modo pregiudicata anche tenuto conto del tenore delle richiamate clausole.
In conclusione per le ragioni esposte va respinta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 77.2023, emesso dal Parte_1
Tribunale di Savona in data 31.1.2023, con il quale è stata condannata a corrispondere a e per essa alla mandataria CP_1 CP_2
l'importo di € 52.516,02= oltre agli interessi come da domanda, oltre alle spese del procedimento, liquidate in € 406,50= per esborsi e € 2.242,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende e per l'effetto detto provvedimento monitorio deve essere integralmente confermato.
Le spese di lite della presente fase, quanto al rapporto processuale tra e e per essa la mandataria Parte_1 CP_1 CP_2
seguono la soccombenza, vanno accollate a e liquidate Parte_1
come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione per le cause tra €
52.000,00= e € 260.000,00=, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, di introduzione e di decisione e minimi per la fase istruttoria non essendo stata svolta specifica attività in tal senso.
Appare opportuno invece compensare integralmente le spese di lite tra e il cui intervento volontario in causa non Parte_1 CP_3
risulta avere avuto alcun concreto rilievo in relazione alla decisione della vertenza
Sentenza esecutiva ex lege.
P.Q.M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo
18 RESPINGE
l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 77.2023, emesso dal Tribunale di Savona in data 31.1.2023, con il quale è stata condannata a corrispondere a e per essa CP_1
alla mandataria , l'importo di € 52.516,02= oltre agli Parte_2
interessi come da domanda, oltre alle spese del procedimento, liquidate in € 406,50= per esborsi e € 2.242,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende e per l'effetto
CONFERMA
integralmente detto provvedimento monitorio che dichiara esecutivo;
CO
, al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
quale mandataria di che liquida in € Parte_2 CP_1
11.268,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A;
COMPENSA
le spese di lite in relazione al rapporto processuale tra
[...]
e la terza intervenuta . Pt_1 CP_3
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Savona il 24.2.2025 IL GIUDICE
Dott. LUIGI ACQUARONE
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