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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 14/05/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. UL Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 441/2025 promossa congiuntamente da:
C.f. ) e (C.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall' avv. LEONARDO MEONI, C.F._2 presso il cui studio hanno eletto domicilio
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 25/03/2025 e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio celebrato in data 26/05/2012 a Prato, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato, nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2012, Parte II, Serie A, atto n. 47.
1 I coniugi hanno dedotto: (1) che dall'unione sono nati i figli in data 12.09.2011, e Per_1
UL, in data 02.10.2016; (2) di aver ottenuto la separazione personale con sentenza n.
694/2023 del Tribunale di Prato e di non aver più ripreso la convivenza.
Nelle note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno confermato il ricorso insistendo per l'accoglimento delle conclusioni concordate di seguito riportate: “
1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove credono. In ogni caso si obbligano, reciprocamente, a comunicarsi eventuali variazioni di residenza.
2. L'abitazione, già adibita a residenza della famiglia, posta in Prato, Via Casale e Fatticci n° 15 - rappresentata al N.C.E.U. del Comune di Prato al Foglio 55 dalle particelle 371 sub. 502, cat. A/3, cl. 4, vani 5,5, rend. cat. Euro 582,31, quanto all'appartamento e 371 sub. 513, cat. C/6, cl. 2, mq.
25, rend. cat. Euro 102,00, quanto al posto auto - rimane assegnata alla OR Parte_1
la quale vi continuerà ad abitare unitamente ai figli e UL che qui
[...] Per_1 manterrano la loro dimora prevalente. Le utenze domestiche sono a carico della OR
3. I figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che si Parte_1 impegnano, nel prioritario interesse dei minori, a mantenere tra loro un rapporto civile e corretto, improntato al dialogo ed alla collaborazione.
4. Il padre avrà il diritto di stare con figli: a) due fine settimana ogni mese, in modo alternato con la madre;
il padre andrà a prenderli presso l'abitazione della madre entro il venerdì alle ore 18 e li accompagnerà a scuola il lunedì mattina. Nel periodo non scolastico, il lunedì mattina, li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre, affidandoli secondo le indicazioni della madre stessa. b) nella settimana in cui il padre non starà con i figli nel fine settimana, il padre li terrà con sé dalle ore 18 del mercoledì riaccompagnandoli a scuola il venerdì mattina. Nel periodo non scolastico, il venerdì mattina, li riaccompagnerà presso
l'abitazione della madre, affidandoli secondo le indicazioni della madre stessa. Nella settimana in cui il padre starà con i figli nel fine settimana, il padre li terrà con sé dalle ore 18 del martedì riaccompagnandoli a scuola il giovedì mattina. Nel periodo non scolastico, il giovedì mattina, li riaccompagnerà presso l'abitazioni della madre, affidandoli secondo le indicazioni della madre stessa. c) durante il periodo delle festività natalizie un anno dalle ore 15 del 24/12 alle ore 11 del
25/12; l'anno successivo dalle ore 11 del 25/12 alle ore 18 del 26/12. Il padre trascorrerà con i figli
l'ultimo dell'anno, ad anni alterni, dalle ore 10 del 31 dicembre alle ore 21,30 del 1° gennaio. In tali occasioni il padre andrà a prendere i figli presso l'abitazione della madre e qui li riaccompagnerà; d) durante il periodo delle festività pasquali: alternativamente un anno il giorno
2 di Pasqua e quello successivo il lunedì dell'Angelo, e cosi alternando di anno in anno con la madre;
e) durante il periodo 01/08 – 31/08, previo accordo fra i coniugi da trovarsi entro il giorno
30 del mese di aprile dell'anno di riferimento, per quindici giorni consecutivi;
in ipotesi di mancato accordo, un anno il padre terrà i figli le prime due settimane di agosto mentre l'anno successivo le ultime due, e così alternando di anno in anno con la madre a partire dall' estate 2025;
f) il 19 marzo di ciascun anno;
g) ad anni alterni il giorno del compleanno di ciascun figlio e, sempre ad anni alterni, tutte le festività civili;
Il giorno della festa della mamma i figli resteranno con la Sig.ra anche se tale giorno cade in un periodo del calendario in cui dovrebbero Parte_1 stare col padre. Le modalità di visita sopra elencate potranno subire variazioni in ragione di diverso accordo tra i coniugi, sempre, tuttavia, compatibilmente con gli impegni scolastici e le esigenze personali dei figli.
5. In ragione del fatto che i minori manterranno la propria dimora prevalente presso la madre, le parti stabiliscono che il Sig. corrisponda, a mezzo bonifico Pt_2 bancario, alla Sig.ra entro il 15 di ogni mese ed anticipatamente, la somma Parte_1 complessiva di euro duecento/00 (200,00) a titolo di contributo per il mantenimento di entrambi figli. Detto assegno verrà rivalutato annualmente secondo le variazioni del costo della vita comunicate dall'ISTAT. La OR continuerà a percepire, altresì, per intero l'assegno Parte_1 unico di circa Euro 400,00, avendovi già rinunciato, e comunque di anno in anno rinunciandovi, il Sig. secondo le modalità normativamente previste.
5.1. Il Sig. provvederà a Pt_2 Pt_2 pagare, di mese in mese e fino ad estinzione, l'intera rata del mutuo gravante sull' abitazione posta in Prato, Via Casale e Fatticci n° 15 descritta in premessa;
abitazione che resta, come sopra detto, nell' uso esclusivo della Sig.ra e dei figli.
5.2 Il Sig. si obbliga a Parte_1 Pt_2 trasferire ai propri figli la piena proprietà dell'immobile sopra detto entro tre mesi dall'estinzione del mutuo fondiario concesso per il suo acquisto.
5.3 I coniugi beneficeranno in pari quota delle detrazioni fiscali per i figli a carico.
6. Il genitore che non le ha anticipate provvederà a rimborsare all'altro il 50% delle spese straordinarie, come regolate nel protocollo in subiecta materia del
Tribunale di Prato, attualmente in uso e che i coniugi dichiarano di conoscere, impegnandosi ad attenervisi.
7. I ricorrenti, godendo entrambi di adeguati redditi propri, ed essendo economicamente indipendenti, rinunciano vicendevolmente all'assegno divorzile dell'uno verso
l'altro.
7.1 La OR continuerà a provvedere al pagamento della rata mensile di Parte_1
Euro 384,00, fino ad estinzione del finanziamento concesso da Intesa Sanpaolo per iniziali Euro
29.746,73 e con scadenza 01.07.2028; 7.2 Entrambi i ricorrenti continueranno a provvedere, ciascuno per il 50%, al pagamento della rata mensile di Euro 115,50, fino ad estinzione di altro
3 finanziamento concesso da Intesa Sanpaolo per iniziali Euro 10.695,37 e con scadenza il
01.11.2029; Salvo quanto sopra, i ricorrenti si danno atto che gli stessi hanno già regolato tra loro ogni altro rapporto economico e patrimoniale e di non avere, quindi, nulla da pretendere, richiedere e vantare l'uno dall'altro a nessun titolo o ragione.
8. I coniugi provvederanno, entro due mesi dal deposito dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla trascrizione della stessa presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, mediante eventuale idoneo atto notarile, le cui spese dirette e consequenziali i ricorrenti si assumono, in deroga al punto 8, in parti uguali, attesa l'assegnazione alla Sig.ra della casa Parte_1 familiare posta in Prato, Via Casale e Fatticci n° 15, rappresentata al N.C.E.U. del Comune di
Prato al Foglio 55 dalle particelle 371 sub. 502, cat. A/3, cl. 4, vani 5,5, rend. cat. Euro 582,31, quanto all'appartamento e 371 sub. 513, cat. C/6, cl. 2, mq. 25, rend. cat. Euro 102,00, quanto al posto auto.
9. I coniugi si rilasciano preventivo e reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sè, ed anche al rilascio del documento di viaggio individuale dei figli, convenendo che, per l'espatrio con essi, ciascun genitore dovrà previamente ottenere il consenso dell'altro. 10. Le spese del presente procedimento sono divise tra le parti nella quota di 2/3 a carico del Sig. e 1/3 a carico della Sig.ra Le parti Pt_2 Parte_1 dichiarano che le disposizioni patrimoniali contenute nel presente accordo sono funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Pertanto gli atti notarili che seguiranno il presente accordo, e quelli consequenziali per la trascrizione, saranno esenti dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale (e da ogni altra tassa) ai sensi dell'art. 19 della L.
74/1987”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge
55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
considerato che
la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le
4 clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi e che l'ascolto della prole appare manifestamente superfluo;
rilevato che in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale;
accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge;
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Prato (PO)il
26/05/2012, tra e trascritto nei Parte_1 Parte_2
registri dello Stato Civile del Comune di Prato nel Registro atti di matrimonio dell'anno
2012, parte II, serie A, atto n. 47.
- Omologa l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni che di seguito si riportano:
1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove credono. In ogni caso si obbligano, reciprocamente, a comunicarsi eventuali variazioni di residenza.
2. L'abitazione, già adibita a residenza della famiglia, posta in Prato, Via Casale e Fatticci
n° 15 - rappresentata al N.C.E.U. del Comune di Prato al Foglio 55 dalle particelle 371 sub. 502, cat. A/3, cl. 4, vani 5,5, rend. cat. Euro 582,31, quanto all'appartamento e 371 sub. 513, cat. C/6, cl. 2, mq. 25, rend. cat. Euro 102,00, quanto al posto auto - rimane assegnata alla OR la quale vi continuerà ad abitare Parte_1 unitamente ai figli e UL che qui manterranno la loro dimora prevalente. Per_1
3. I figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che si impegnano, nel prioritario interesse dei minori, a mantenere tra loro un rapporto civile e corretto, improntato al dialogo ed alla collaborazione.
4. Il padre avrà il diritto di stare con figli:
a) due fine settimana ogni mese, in modo alternato con la madre;
il padre andrà a prenderli presso l'abitazione della madre entro il venerdì alle ore 18 e li accompagnerà a scuola il lunedì mattina. Nel periodo non scolastico, il lunedì mattina, li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre, affidandoli secondo le indicazioni della madre stessa.
5 b) nella settimana in cui il padre non starà con i figli nel fine settimana, il padre li terrà con sé dalle ore 18 del mercoledì riaccompagnandoli a scuola il venerdì mattina. Nel periodo non scolastico, il venerdì mattina, li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre, affidandoli secondo le indicazioni della madre stessa.
Nella settimana in cui il padre starà con i figli nel fine settimana, il padre li terrà con sé dalle ore 18 del martedì riaccompagnandoli a scuola il giovedì mattina. Nel periodo non scolastico, il giovedì mattina, li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre, affidandoli secondo le indicazioni della madre stessa.
c) durante il periodo delle festività natalizie un anno dalle ore 15 del 24/12 alle ore
11 del 25/12; l'anno successivo dalle ore 11 del 25/12 alle ore 18 del 26/12. Il padre trascorrerà con i figli l'ultimo dell'anno, ad anni alterni, dalle ore 10 del 31 dicembre alle ore 21,30 del 1° gennaio. In tali occasioni il padre andrà a prendere i figli presso l'abitazione della madre e qui li riaccompagnerà;
d) durante il periodo delle festività pasquali: alternativamente un anno il giorno di
Pasqua e quello successivo il lunedì dell'Angelo, e cosi alternando di anno in anno con la madre;
e) durante il periodo 01/08 – 31/08, previo accordo fra i coniugi da trovarsi entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno di riferimento, per quindici giorni consecutivi;
in ipotesi di mancato accordo, un anno il padre terrà i figli le prime due settimane di agosto mentre l'anno successivo le ultime due, e così alternando di anno in anno con la madre a partire dall' estate 2025;
f) il 19 marzo di ciascun anno;
g) ad anni alterni il giorno del compleanno di ciascun figlio e, sempre ad anni alterni, tutte le festività civili;
Il giorno della festa della mamma i figli resteranno con la Sig.ra anche se tale giorno cade in un periodo del calendario in Parte_1
cui dovrebbero stare col padre.
Le modalità di visita sopra elencate potranno subire variazioni in ragione di diverso accordo tra i coniugi, sempre, tuttavia, compatibilmente con gli impegni scolastici e le esigenze personali dei figli.
5. In ragione del fatto che i minori manterranno la propria dimora prevalente presso la madre, le parti stabiliscono che il Sig. corrisponda, a mezzo bonifico bancario, alla Pt_2
6 Sig.ra entro il 15 di ogni mese ed anticipatamente, la somma complessiva di Parte_1
euro duecento/00 (200,00) a titolo di contributo per il mantenimento di entrambi figli.
Detto assegno verrà rivalutato annualmente secondo le variazioni del costo della vita comunicate dall'ISTAT. La OR continuerà a percepire, altresì, per intero Parte_1
l'assegno unico di circa Euro 400,00, avendovi già rinunciato, e comunque di anno in anno rinunciandovi, il Sig. secondo le modalità normativamente previste. Pt_2
6. Il genitore che non le ha anticipate provvederà a rimborsare all'altro il 50% delle spese straordinarie, come regolate nel protocollo in subiecta materia del Tribunale di Prato, attualmente in uso e che i coniugi dichiarano di conoscere, impegnandosi ad attenervisi.
7. I ricorrenti, godendo entrambi di adeguati redditi propri, ed essendo economicamente indipendenti, rinunciano vicendevolmente all'assegno divorzile dell'uno verso l'altro.
- Prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni che di seguito si riportano:
2. Le utenze domestiche sono a carico della OR Parte_1
5.1. Il Sig. provvederà a pagare, di mese in mese e fino ad estinzione, l'intera rata Pt_2
del mutuo gravante sull' abitazione posta in Prato, Via Casale e Fatticci n° 15 descritta in premessa;
abitazione che resta, come sopra detto, nell' uso esclusivo della Sig.ra e dei figli. Parte_1
5.2 Il Sig. si obbliga a trasferire ai propri figli la piena proprietà dell'immobile Pt_2 sopra detto entro tre mesi dall'estinzione del mutuo fondiario concesso per il suo acquisto.
5.3 I coniugi beneficeranno in pari quota delle detrazioni fiscali per i figli a carico.
7.1 La OR continuerà a provvedere al pagamento della rata mensile di Parte_1
Euro 384,00, fino ad estinzione del finanziamento concesso da Intesa Sanpaolo per iniziali
Euro 29.746,73 e con scadenza 01.07.2028;
7.2 Entrambi i ricorrenti continueranno a provvedere, ciascuno per il 50%, al pagamento della rata mensile di Euro 115,50, fino ad estinzione di altro finanziamento concesso da
Intesa Sanpaolo per iniziali Euro 10.695,37 e con scadenza il 01.11.2029;
Salvo quanto sopra, i ricorrenti si danno atto che gli stessi hanno già regolato tra loro ogni altro rapporto economico e patrimoniale e di non avere, quindi, nulla da pretendere, richiedere e vantare l'uno dall'altro a nessun titolo o ragione.
7 8. I coniugi provvederanno, entro due mesi dal deposito dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla trascrizione della stessa presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, mediante eventuale idoneo atto notarile, le cui spese dirette e consequenziali i ricorrenti si assumono, in deroga al punto 8, in parti uguali, attesa l'assegnazione alla Sig.ra della casa familiare posta in Prato, Via Parte_1
Casale e Fatticci n° 15, rappresentata al N.C.E.U. del Comune di Prato al Foglio 55 dalle particelle 371 sub. 502, cat. A/3, cl. 4, vani 5,5, rend. cat. Euro 582,31, quanto all'appartamento e 371 sub. 513, cat. C/6, cl. 2, mq. 25, rend. cat. Euro 102,00, quanto al posto auto.
9. I coniugi si rilasciano preventivo e reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sè, ed anche al rilascio del documento di viaggio individuale dei figli, convenendo che, per l'espatrio con essi, ciascun genitore dovrà previamente ottenere il consenso dell'altro.
10. Le spese del presente procedimento sono divise tra le parti nella quota di 2/3 a carico del Sig. e 1/3 a carico della Sig.ra Pt_2 Parte_1
11. Le parti dichiarano che le disposizioni patrimoniali contenute nel presente accordo sono funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Pertanto gli atti notarili che seguiranno il presente accordo, e quelli consequenziali per la trascrizione, saranno esenti dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale (e da ogni altra tassa) ai sensi dell'art. 19 della L. 74/1987.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato (PO) di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.5.2025
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
Il Giudice est. dott. Costanza Comunale
8 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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