Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 24/02/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01487/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00669/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 669 del 2024, proposto da
Michele Liguori, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Liguori, Vincenzo Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'ottemperanza
- al giudicato per l'esecuzione di decreto della Corte di Appello di Napoli depositato in data 12/10/2022 n. cronol. 2094/2022 - R.G. 1716/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente agisce per l’ottemperanza del decreto ex L. 24/3/2001 n. 89 depositato in data 12/10/2022 n. cronol. 2094/2022, con il quale la Corte di Appello di Napoli ha ingiunto al Ministero della Giustizia di pagare in proprio favore, quale distrattario delle spese di lite, l’importo di € 27,00 per esborsi, € 702,00 per compensi oltre spese generali, C.A. e I.V.A.;
Rilevato che il ricorso:
- è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la cancelleria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.;
- è ammissibile, in quanto:
- il titolo è stato notificato all’Ente debitore in data 6.09.2023 e si è formato il giudicato come da attestazione in atti del 23.11.2023;
- è decorso il termine ne ante quem di 120 gg. di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997;
- è decorso il termine di 6 mesi dalla compilazione e dal deposito dell’autodichiarazione di cui agli artt. 5 sexies, comma 1, L. 24/3/2001 n. 89, 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - mediante accesso, ai sensi dell’art. 1 D.M. 22/12/2021 (in G.U. 31/12/2021 n. 310), alla piattaforma informatica raggiungibile sul portale delle spese di giustizia (art. 5 sexies, comma 5, L. citata)
In mancanza di adempimento, la parte ricorrente chiede a questo Tribunale di:
a) ordinare al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore di dare piena e completa esecuzione al decreto emesso dalla Corte di Appello di Napoli depositato in data 12/10/2022 n. cronol. 2094/2022, non opposto e divenuto irrevocabile, e di provvedere, per l’effetto, al pagamento, in proprio favore, dell’importo dovuto per compensi, oltre alle maggiorazioni di legge e agli interessi legali dal deposito della sentenza sino all’effettivo soddisfo;
b) condannare il medesimo Ministero al pagamento della penalità di mora, ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo;
c) nominare un Commissario ad acta , per l’ipotesi di perdurante inadempienza;
Ritenuto di dover accogliere il ricorso e per l’effetto:
a) ordinare al Ministero della Giustizia di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato;
b) designare sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, quale Commissario ad acta , un dirigente dell’amministrazione giudiziaria, con facoltà di subdelega, da individuarsi a cura della Direzione affari giuridici e legali (DAGL) presso il Dipartimento per gli affari di giustizia (DAG), il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari al pagamento. Si precisa, all’uopo, che il compenso del Commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies (Modalità di pagamento) della legge n. 89/2001, così come inserito dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, vigente ratione temporis ;
c) disporre, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore della parte ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta );
Preso atto che con due distinti ricorsi, notificati in data 8 febbraio e 15 febbraio 2024 (recanti, quello odierno, R.G. n. 669/24 e, il secondo, R.G. n. 779/24), trattati nella medesima Camera di Consiglio, parte istante e l’attuale ricorrente, difensore antistatario, hanno agito per l’ottemperanza del medesimo decreto, numero di R.G. 1716/2022;
Stimato equo compensare la spese del presente gravame nella considerazione che le spese del giudizio di ottemperanza sono già state regolate, secondo la regola della soccombenza, nella definizione del secondo giudizio (R.G. n. 779/24);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto azionato, adottando gli atti necessari nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente decisione o, se anteriore, da quella della notificazione a istanza di parte, con conseguente condanna alla corresponsione in favore della parte ricorrente di quanto in ragione di essa dovuto;
b) fissa la penalità di mora nei modi e nei termini di cui in motivazione;
c) per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta , un dirigente dell’amministrazione giudiziaria, con facoltà di subdelega, da individuarsi a cura della Direzione affari giuridici e legali (DAGL) presso il Dipartimento per gli affari di giustizia (DAG), che provvederà in via sostitutiva entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura di parte ricorrente, senza diritto al compenso.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriella Caprini | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO