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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/07/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
N.R.G. 726/2025 V.G.
Il Tribunale di Bari in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
- Dott. Alfonso Pappalardo Presidente
- Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
- Dott.ssa Sara Mazzotta Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nel procedimento iscritto al N.R.G. 726/2025 V.G., promosso ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Nitti Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Resta Parte_2 C.F._2
FATTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 07.02.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i coniugi esponevano di aver celebrato matrimonio con rito concordatario in data
01/06/1989 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 516, parte II, serie A, anno 1989; dalla loro unione non nascevano figli;
con decreto del 05/03/2025 il Presidente fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 27/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; tuttavia, con nota del 24.05.2025 il sig. , a mezzo del suo difensore avv. Francesco Nitti, revocava il Pt_1 proprio consenso al ricorso per separazione depositato in atti mentre la sig.ra insisteva per Pt_2
l'accoglimento del ricorso de quo.
*****
Il ricorso congiunto depositato dalle parti deve essere dichiarato improcedibile, essendo venuta meno la concorde volontà delle parti ad addivenire alla pronuncia della separazione alle condizioni rassegnate in ricorso, stante la revoca del consenso manifestata dal sig. . Pt_1
Va infatti ritenuto che, secondo il disposto dell'art. 473 bis 51 c.p.c., l'omologa della separazione consensuale presuppone non solo la domanda congiunta, ma altresì, che le parti, in sede di comparizione davanti al Giudice Delegato, non solo dichiarino di non volersi riconciliare, ma confermino la volontà concorde che la separazione venga omologata alle conclusioni concordate.
Ove ciò non avvenga, come nel caso di specie, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Dunque, diversamente da quanto accade nel procedimento di divorzio congiunto, nel procedimento di separazione consensuale, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi comporta il venir meno del requisito indispensabile per l'accoglimento della domanda, rappresentato dall'intesa tra le parti, configurandosi la stessa come un atto unitario ed essenzialmente negoziale, espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente, rispetto al quale la pronunzia del Tribunale è rivolta unicamente ad attribuire efficacia all'esterno all'accordo stipulato dai coniugi (Cass. n. 19540/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara improcedibile la domanda congiunta di separazione consensuale di cui trattasi.
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Bari, 08.07.2025
IL PRESIDENTE
Alfonso Pappalardo