Articolo 4 della Legge 17 ottobre 1986, n. 688
Articolo 3Articolo 5
Versione
9 novembre 1986
Art. 4. (Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato) 1. All' articolo 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 42 , e' aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
Nota all'art. 4.
Il testo dell' art. 16 della legge n. 42/1986 , cosi' come integrato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 16. - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1986, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
1-bis. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
Entrata in vigore il 9 novembre 1986