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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 546/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente e Relatore BRIGUORI PAOLA, Giudice DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5894/2022 depositato il 15/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Aprilia - Via Dei Bersaglieri 32 04011 Aprilia LT
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 603/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 23/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1848 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti depositati.
Svolgimento del processo Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria di Latina n. 603/2022, depositata il 23 maggio 2022, che ha dichiarato, compensando le spese, inammissibile per tardività il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 1848 per Imu anno 2016 emesso dal Comuna di Aprilia. Lamenta l'appellante che la sentenza sarebbe errata in quanto ha ritenuto valida ed efficace la notifica eseguita dal messo comunale, con deposito presso la casa comunale e spedizione della raccomandata informativa asseritamente perfezionatasi per compiuta giacenza l'8 gennaio 2021, sicché il ricorso, notificato all'ente comunale il 13.9.2021 dovrebbe ritenersi tardivo. Secondo l'appellante la notifica deve invece intendersi avvenuta il 15 giugno 2021, allorché egli si recò al Comune e ritirò l'atto impugnato, sicché il ricorso sarebbe tempestivo e fondato, in quanto sarebbe stata preteso un tributo maggiore del dovuto, non tenendosi conto per alcuni immobili della riduzione spettante per gli immobili locati a canone libero. Il Comune di Aprilia si è costituito difendendo la sentenza e chiedendo il rigetto dell'appello e la vittoria sulle spese. La causa è stata trattata all'udienza del 15 gennaio 2026, come da verbale.
Motivi della decisione
Ritiene la Corte che l'appello non meriti accoglimento e la sentenza impugnata vada in parte confermata, valutata la motivazione sostanzialmente aderente alle risultanze processuali.
Invero, non solo è agli atti la relata del messo comunale che fa prova fino a querela di falso ( adombrata dalla difesa, ma non Ricorrente_1presentata ); ma la produzione da parte della difesa del dell'avviso di deposito presso la casa comunale lasciato nella cassetta postale dell'abitazione del predetto contribuente dimostra: 1) che l'indirizzo ove è stata tentata la notifica era corretto;
2) che la notifica è stata tentata ed il destinatario non è stato trovato non perché trasferito e/o sconosciuto ( come nella relata della raccomandata, di cui si dirà infra ), ma perché temporaneamente assente, trovandosi all'epoca in Romania ove è nato, come pure sostenuto dalla difesa;
3 ) che non vi erano altri soggetti in grado di ricevere la notifica, perché al riguardo la difesa nulla ha dedotto in contrario a quanto attestato dal messo comunale. La circostanza che sull'avviso lasciato in cassetta si legga una data che appare come 17/11/2020 è del tutto irrilevante quanto alla validità della notifica tentata, stando alla relata fidefacente, il 15 dicembre 2020, perché potrebbe trattarsi di un mero errore materiale, ovvero di un primo avviso lasciato in occasione di un primo tentativo di notifica;
ma in ogni caso sta di fatto che l'avviso è stato immesso in cassetta ed attesta correttamente sia l'assenza del destinatario e di soggetti in grado di ricevere la notifica, sia il deposito del plico nella casa comunale, ove è pacifico che sia Ricorrente_1rimasto sino a quando il 15 giugno 2021 il non si è presentato per ritirarlo, esibendo proprio l'avviso trovato nella cassetta postale. Ricorrente_1Che però il sia stato impossibilitato a ritirare il plico in epoca anteriore al 15 giugno 2021 è circostanza solo asserita, ma in alcun modo dimostrata in atti, sicchè anche sotto tale profilo la decisione del primo giudice è condivisibile, giacchè in definitiva è rimasto accertato sia il corretto tentativo di notifica da parte del messo comunale all'esatto indirizzo del destinatario;
sia che il medesimo era solo temporaneamente assente, e dunque si è trattato di un caso di irreperibilità relativa e non assoluta, sicchè la procedura adottata è stata corretta. La difesa del contribuente ha molto insistito sugli asseriti vizi della raccomandata informativa, di cui non vi sarebbe data certa della spedizione, oltre al fatto che l'agente postale avrebbe erroneamente attestato che il destinatario era “ sconosciuto “ all'indirizzo, sicchè poi la raccomandata non sarebbe rimasta presso le poste di Aprilia per il tempo necessario perché si potesse perfezionare la compiuta giacenza secondo quanto previsto in materia. Orbene, che la raccomandata sia stata spedita è certo proprio per l'esistenza del documento che attesta l'esito della spedizione, di quello inviato da Poste Italiane al difensore a sua richiesta, e della relata di notifica redatta dal messo comunale, che è del tutto logico abbia trasmesso alle Poste la raccomandata il giorno seguente il tentativo di notifica all'indirizzo del destinatario, dal momento che Indirizzo_1l'accesso del 15 dicembre 2020 all'abitazione di risulta effettuato alle ore 17.16:36 ( come da relata fidefacente in Ricorrente_1atti ): che si tratti della raccomandata indirizzata al risulta dal confronto tra il documento “ esito della spedizione “, in cui si legge il numero 154536608602, ed il documento a firma del medesimo messo comunale in data 15.2.2021, in cui si attesta che una raccomandata con quel numero, datata 16.12.2020, è stata Ricorrente_1indirizzata al ai sensi dell'art 140 cpc in relazione alla notifica n. 4481/2020, numero indicato anche nell'avviso immesso nella cassetta postale del contribuente, e dunque relativo alla notifica dell'accertamento IMU impugnato ( per la precisione, i numeri sono due – 4481 e 4482 – perché le notifiche riguardano l'accertamento IMU del 2016 ma anche quello del 2015, impugnato in separato giudizio già definito in grado di appello ). Quanto a quello che risulta dal documento di Banca_1 denominato “ esito della spedizione “, da cui emerge che dopo il vano tentativo di consegna in data 30.12.2020 la raccomandata è stata rimandata il 31.12.2020 all'Hub di Fiumicino anziché restare in giacenza per 10 giorni all'ufficio di Aprilia, e ciò evidentemente perché il Ricorrente_1 era risultato “ sconosciuto “ all'indirizzo di recapito, si tratta di circostanze di fatto vere, ma di rilievo meramente formale alla luce della situazione concreta Ricorrente_1sopradescritta, e cioè che il non era in Italia e non aveva designato nessuno per ricevere o ritirare in ufficio la corrispondenza. E' vero infatti che l'agente postale, avendo ritenuto Ricorrente_1il “sconosciuto “, non ha conseguentemente immesso alcun avviso di deposito della raccomandata informativa nella cassetta postale;
ma resta il fatto che lo scopo di tali adempimenti è quello di rendere conoscibile il tentativo di notifica ad un destinatario che non sia stato trovato perché temporaneamente assente e che appunto la notifica è stata tentata ed in assenza del destinatario o persone in grado di riceverla il plico è stato depositato nella casa comunale: ma tale conoscibilità nel caso di specie è stata Ricorrente_1assicurata dall'immissione nella cassetta postale del dell'avviso inserito dal messo comunale, che in effetti gli ha consentito, per sua stessa ammissione, di venire a conoscenza di quanto accaduto quando, a suo dire, è rientrato dalla Romania, recandosi in comune e ritirando il plico ivi depositato dal messo Nominativo_1comunale, come da relata in atti a firma del messo . In tale situazione non si comprende quale diverso risultato avrebbe avuto, al di là del profilo meramente formale, l'immissione nella Ricorrente_1cassetta postale del anche dell'avviso di deposito presso la posta della raccomandata informativa, avviso non immesso stante il Ricorrente_1fatto, come detto, che l'agente postale ha ritenuto il “ sconosciuto “ all'indirizzo di residenza. Pertanto, anche a non volere dubitare della circostanza, solo Ricorrente_1affermata ma non dimostrata, che il si trovasse effettivamente in Romania alla fine del 2020 ed abbia fatto rientro in Italia, a causa del Covid, nella primavera ( ? ) del 2021, la condotta posta in essere dal messo comunale nel caso di specie ha garantito la tempestiva e piena conoscibilità dei tentativi di notifica dell'atto impugnato, il deposito nella casa comunale e la possibilità di ritiro del medesimo, non avvenuto se non nel giugno 2021 per Banca_1cause non certo imputabili all'ente comunale o alle , Ricorrente_1ma semmai al , che non si è preoccupato di designare un soggetto in grado di controllare l'eventuale ricezione di atti ufficiali. Ma quand'anche si volesse far prevalere il profilo meramente formale e ritenere l'invalidità della notifica con conseguente decorrenza dei termini per impugnare dalla data della materiale Ricorrente_1consegna a mani del dell'accertamento impugnato, il 15 giugno 2021, superando quindi l'eccezione di inammissibilità per tardività, anche nel merito l'appello è infondato. Va infatti premesso che per costante giurisprudenza della Cassazione (ex multis Cass. 2018/1694-rv. 64680901; 27441/2024-rv. 673267-01 ) l'avviso di accertamento non deve essere motivato in ordine alla non spettanza di agevolazioni ed esenzioni, essendo onere del contribuente che invoca una esenzione o riduzione fornire la prova rigorosa della spettanza del beneficio. Orbene, nel caso di specie secondo la difesa la prova è costituita dalla dichiarazione IMU presentata nel 2012, rispetto alla quale non vi sarebbero stati cambiamenti almeno sino all'anno di cui trattasi, come detto il 2016, con riferimento agli immobili locati a canone libero indicati nella stessa dichiarazione. Sennonché, non solo tale circostanza non è provata, ma soprattutto si assume, anche nelle conclusioni dell'appello, che il beneficio spetterebbe per gli immobili locati appunto a canone libero, come Ricorrente_1 nel caso del . Tale affermazione è assolutamente errata e si fonda su di un'interpretazione capziosa della delibera comunale n. 17 del 28 aprile 2016, perché, sembra di capire, in detta delibera non figura una espressa previsione delle ipotesi di abitazioni locate a canone libero, sicché secondo la difesa non sarebbe possibile calcolare il tributo eventualmente dovuto. La delibera, pure prodotta in atti, distingue nettamente ( pag. 10 ) tra immobili locati a canone concordato, per i quali il tributo è ridotto al 75 % dell'importo ottenuto applicando l'aliquota ordinaria del 10,6 x mille, e quelli non locati e non adibiti ad abitazione principale, per i quali si applica l'aliquota ordinaria, come in effetti è avvenuto. La circostanza che non vi sia un esplicito riferimento agli immobili locati a canone libero non significa affatto quello che ipotizza la difesa, perché ritenere che per tale motivo gli immobili locati a canone libero o siano esenti o godano di una riduzione del tributo
– quale ? - è non solo indimostrato, ma illogico, perché è evidente che applicare un trattamento più favorevole rispetto agli immobili locati a canone concordato sarebbe davvero in contrasto, oltre che con il buon senso, con ogni principio di proporzionalità ed eguaglianza;
la dizione “ Non locati “ riferita agli immobili che non costituiscono abitazione principale significa appunto che per gli immobili tenuti a disposizione, anche quelli non locati, l'aliquota è quella ordinaria, che a maggior ragione, quindi, si applicherà in caso di locazione a canone libero, cioè produttiva di reddito certamente maggiore rispetto alla locazione a canone concordato. Peraltro, va anche rilevato che la mancata produzione dei contratti od anche dei dati identificativi degli stessi, non consente di stabilire, oltre che se fossero in vigore, anche se siano stati regolarmente registrati. In definitiva, l'atto impugnato è adeguatamente motivato perché contiene tutte le indicazioni necessarie per comprendere le ragioni poste a fondamento della pretesa, esclude dal tributo l'immobile adibito ad abitazione principale ed applica l'aliquota stabilita nel 10,6 x mille per gli altri immobili, sulla cui proprietà in capo al Ricorrente_1 non vi sono contestazioni. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle riduzioni previste per il caso in cui l'ente resistente sia difeso da propri funzionari.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese processuali, liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente e Relatore BRIGUORI PAOLA, Giudice DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5894/2022 depositato il 15/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Aprilia - Via Dei Bersaglieri 32 04011 Aprilia LT
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 603/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 23/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1848 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti depositati.
Svolgimento del processo Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria di Latina n. 603/2022, depositata il 23 maggio 2022, che ha dichiarato, compensando le spese, inammissibile per tardività il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 1848 per Imu anno 2016 emesso dal Comuna di Aprilia. Lamenta l'appellante che la sentenza sarebbe errata in quanto ha ritenuto valida ed efficace la notifica eseguita dal messo comunale, con deposito presso la casa comunale e spedizione della raccomandata informativa asseritamente perfezionatasi per compiuta giacenza l'8 gennaio 2021, sicché il ricorso, notificato all'ente comunale il 13.9.2021 dovrebbe ritenersi tardivo. Secondo l'appellante la notifica deve invece intendersi avvenuta il 15 giugno 2021, allorché egli si recò al Comune e ritirò l'atto impugnato, sicché il ricorso sarebbe tempestivo e fondato, in quanto sarebbe stata preteso un tributo maggiore del dovuto, non tenendosi conto per alcuni immobili della riduzione spettante per gli immobili locati a canone libero. Il Comune di Aprilia si è costituito difendendo la sentenza e chiedendo il rigetto dell'appello e la vittoria sulle spese. La causa è stata trattata all'udienza del 15 gennaio 2026, come da verbale.
Motivi della decisione
Ritiene la Corte che l'appello non meriti accoglimento e la sentenza impugnata vada in parte confermata, valutata la motivazione sostanzialmente aderente alle risultanze processuali.
Invero, non solo è agli atti la relata del messo comunale che fa prova fino a querela di falso ( adombrata dalla difesa, ma non Ricorrente_1presentata ); ma la produzione da parte della difesa del dell'avviso di deposito presso la casa comunale lasciato nella cassetta postale dell'abitazione del predetto contribuente dimostra: 1) che l'indirizzo ove è stata tentata la notifica era corretto;
2) che la notifica è stata tentata ed il destinatario non è stato trovato non perché trasferito e/o sconosciuto ( come nella relata della raccomandata, di cui si dirà infra ), ma perché temporaneamente assente, trovandosi all'epoca in Romania ove è nato, come pure sostenuto dalla difesa;
3 ) che non vi erano altri soggetti in grado di ricevere la notifica, perché al riguardo la difesa nulla ha dedotto in contrario a quanto attestato dal messo comunale. La circostanza che sull'avviso lasciato in cassetta si legga una data che appare come 17/11/2020 è del tutto irrilevante quanto alla validità della notifica tentata, stando alla relata fidefacente, il 15 dicembre 2020, perché potrebbe trattarsi di un mero errore materiale, ovvero di un primo avviso lasciato in occasione di un primo tentativo di notifica;
ma in ogni caso sta di fatto che l'avviso è stato immesso in cassetta ed attesta correttamente sia l'assenza del destinatario e di soggetti in grado di ricevere la notifica, sia il deposito del plico nella casa comunale, ove è pacifico che sia Ricorrente_1rimasto sino a quando il 15 giugno 2021 il non si è presentato per ritirarlo, esibendo proprio l'avviso trovato nella cassetta postale. Ricorrente_1Che però il sia stato impossibilitato a ritirare il plico in epoca anteriore al 15 giugno 2021 è circostanza solo asserita, ma in alcun modo dimostrata in atti, sicchè anche sotto tale profilo la decisione del primo giudice è condivisibile, giacchè in definitiva è rimasto accertato sia il corretto tentativo di notifica da parte del messo comunale all'esatto indirizzo del destinatario;
sia che il medesimo era solo temporaneamente assente, e dunque si è trattato di un caso di irreperibilità relativa e non assoluta, sicchè la procedura adottata è stata corretta. La difesa del contribuente ha molto insistito sugli asseriti vizi della raccomandata informativa, di cui non vi sarebbe data certa della spedizione, oltre al fatto che l'agente postale avrebbe erroneamente attestato che il destinatario era “ sconosciuto “ all'indirizzo, sicchè poi la raccomandata non sarebbe rimasta presso le poste di Aprilia per il tempo necessario perché si potesse perfezionare la compiuta giacenza secondo quanto previsto in materia. Orbene, che la raccomandata sia stata spedita è certo proprio per l'esistenza del documento che attesta l'esito della spedizione, di quello inviato da Poste Italiane al difensore a sua richiesta, e della relata di notifica redatta dal messo comunale, che è del tutto logico abbia trasmesso alle Poste la raccomandata il giorno seguente il tentativo di notifica all'indirizzo del destinatario, dal momento che Indirizzo_1l'accesso del 15 dicembre 2020 all'abitazione di risulta effettuato alle ore 17.16:36 ( come da relata fidefacente in Ricorrente_1atti ): che si tratti della raccomandata indirizzata al risulta dal confronto tra il documento “ esito della spedizione “, in cui si legge il numero 154536608602, ed il documento a firma del medesimo messo comunale in data 15.2.2021, in cui si attesta che una raccomandata con quel numero, datata 16.12.2020, è stata Ricorrente_1indirizzata al ai sensi dell'art 140 cpc in relazione alla notifica n. 4481/2020, numero indicato anche nell'avviso immesso nella cassetta postale del contribuente, e dunque relativo alla notifica dell'accertamento IMU impugnato ( per la precisione, i numeri sono due – 4481 e 4482 – perché le notifiche riguardano l'accertamento IMU del 2016 ma anche quello del 2015, impugnato in separato giudizio già definito in grado di appello ). Quanto a quello che risulta dal documento di Banca_1 denominato “ esito della spedizione “, da cui emerge che dopo il vano tentativo di consegna in data 30.12.2020 la raccomandata è stata rimandata il 31.12.2020 all'Hub di Fiumicino anziché restare in giacenza per 10 giorni all'ufficio di Aprilia, e ciò evidentemente perché il Ricorrente_1 era risultato “ sconosciuto “ all'indirizzo di recapito, si tratta di circostanze di fatto vere, ma di rilievo meramente formale alla luce della situazione concreta Ricorrente_1sopradescritta, e cioè che il non era in Italia e non aveva designato nessuno per ricevere o ritirare in ufficio la corrispondenza. E' vero infatti che l'agente postale, avendo ritenuto Ricorrente_1il “sconosciuto “, non ha conseguentemente immesso alcun avviso di deposito della raccomandata informativa nella cassetta postale;
ma resta il fatto che lo scopo di tali adempimenti è quello di rendere conoscibile il tentativo di notifica ad un destinatario che non sia stato trovato perché temporaneamente assente e che appunto la notifica è stata tentata ed in assenza del destinatario o persone in grado di riceverla il plico è stato depositato nella casa comunale: ma tale conoscibilità nel caso di specie è stata Ricorrente_1assicurata dall'immissione nella cassetta postale del dell'avviso inserito dal messo comunale, che in effetti gli ha consentito, per sua stessa ammissione, di venire a conoscenza di quanto accaduto quando, a suo dire, è rientrato dalla Romania, recandosi in comune e ritirando il plico ivi depositato dal messo Nominativo_1comunale, come da relata in atti a firma del messo . In tale situazione non si comprende quale diverso risultato avrebbe avuto, al di là del profilo meramente formale, l'immissione nella Ricorrente_1cassetta postale del anche dell'avviso di deposito presso la posta della raccomandata informativa, avviso non immesso stante il Ricorrente_1fatto, come detto, che l'agente postale ha ritenuto il “ sconosciuto “ all'indirizzo di residenza. Pertanto, anche a non volere dubitare della circostanza, solo Ricorrente_1affermata ma non dimostrata, che il si trovasse effettivamente in Romania alla fine del 2020 ed abbia fatto rientro in Italia, a causa del Covid, nella primavera ( ? ) del 2021, la condotta posta in essere dal messo comunale nel caso di specie ha garantito la tempestiva e piena conoscibilità dei tentativi di notifica dell'atto impugnato, il deposito nella casa comunale e la possibilità di ritiro del medesimo, non avvenuto se non nel giugno 2021 per Banca_1cause non certo imputabili all'ente comunale o alle , Ricorrente_1ma semmai al , che non si è preoccupato di designare un soggetto in grado di controllare l'eventuale ricezione di atti ufficiali. Ma quand'anche si volesse far prevalere il profilo meramente formale e ritenere l'invalidità della notifica con conseguente decorrenza dei termini per impugnare dalla data della materiale Ricorrente_1consegna a mani del dell'accertamento impugnato, il 15 giugno 2021, superando quindi l'eccezione di inammissibilità per tardività, anche nel merito l'appello è infondato. Va infatti premesso che per costante giurisprudenza della Cassazione (ex multis Cass. 2018/1694-rv. 64680901; 27441/2024-rv. 673267-01 ) l'avviso di accertamento non deve essere motivato in ordine alla non spettanza di agevolazioni ed esenzioni, essendo onere del contribuente che invoca una esenzione o riduzione fornire la prova rigorosa della spettanza del beneficio. Orbene, nel caso di specie secondo la difesa la prova è costituita dalla dichiarazione IMU presentata nel 2012, rispetto alla quale non vi sarebbero stati cambiamenti almeno sino all'anno di cui trattasi, come detto il 2016, con riferimento agli immobili locati a canone libero indicati nella stessa dichiarazione. Sennonché, non solo tale circostanza non è provata, ma soprattutto si assume, anche nelle conclusioni dell'appello, che il beneficio spetterebbe per gli immobili locati appunto a canone libero, come Ricorrente_1 nel caso del . Tale affermazione è assolutamente errata e si fonda su di un'interpretazione capziosa della delibera comunale n. 17 del 28 aprile 2016, perché, sembra di capire, in detta delibera non figura una espressa previsione delle ipotesi di abitazioni locate a canone libero, sicché secondo la difesa non sarebbe possibile calcolare il tributo eventualmente dovuto. La delibera, pure prodotta in atti, distingue nettamente ( pag. 10 ) tra immobili locati a canone concordato, per i quali il tributo è ridotto al 75 % dell'importo ottenuto applicando l'aliquota ordinaria del 10,6 x mille, e quelli non locati e non adibiti ad abitazione principale, per i quali si applica l'aliquota ordinaria, come in effetti è avvenuto. La circostanza che non vi sia un esplicito riferimento agli immobili locati a canone libero non significa affatto quello che ipotizza la difesa, perché ritenere che per tale motivo gli immobili locati a canone libero o siano esenti o godano di una riduzione del tributo
– quale ? - è non solo indimostrato, ma illogico, perché è evidente che applicare un trattamento più favorevole rispetto agli immobili locati a canone concordato sarebbe davvero in contrasto, oltre che con il buon senso, con ogni principio di proporzionalità ed eguaglianza;
la dizione “ Non locati “ riferita agli immobili che non costituiscono abitazione principale significa appunto che per gli immobili tenuti a disposizione, anche quelli non locati, l'aliquota è quella ordinaria, che a maggior ragione, quindi, si applicherà in caso di locazione a canone libero, cioè produttiva di reddito certamente maggiore rispetto alla locazione a canone concordato. Peraltro, va anche rilevato che la mancata produzione dei contratti od anche dei dati identificativi degli stessi, non consente di stabilire, oltre che se fossero in vigore, anche se siano stati regolarmente registrati. In definitiva, l'atto impugnato è adeguatamente motivato perché contiene tutte le indicazioni necessarie per comprendere le ragioni poste a fondamento della pretesa, esclude dal tributo l'immobile adibito ad abitazione principale ed applica l'aliquota stabilita nel 10,6 x mille per gli altri immobili, sulla cui proprietà in capo al Ricorrente_1 non vi sono contestazioni. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle riduzioni previste per il caso in cui l'ente resistente sia difeso da propri funzionari.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese processuali, liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge.