Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 546
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Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Tardività del ricorso introduttivo

    La Corte ritiene che la notifica sia stata correttamente effettuata dal messo comunale, con deposito presso la casa comunale e spedizione di raccomandata informativa. La data apposta sull'avviso di deposito è irrilevante rispetto alla relata del messo. La temporanea assenza del contribuente (irreperibilità relativa) non inficia la validità della procedura. La conoscibilità dell'atto è stata garantita dall'immissione dell'avviso nella cassetta postale.

  • Rigettato
    Fondatezza del ricorso nel merito

    La Corte afferma che spetta al contribuente dimostrare la spettanza di agevolazioni o riduzioni. La delibera comunale distingue tra immobili locati a canone concordato (con riduzione) e immobili non locati o non adibiti ad abitazione principale (con aliquota ordinaria). Non vi è prova della spettanza di una riduzione per gli immobili locati a canone libero, né della loro regolarità contrattuale. L'atto impugnato è adeguatamente motivato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 546
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 546
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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