TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 9258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9258 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, all'udienza del
15.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 6011/2025 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Romano, presso il cui studio in Parte_1 in Casoria (NA) alla Via Torquato Tasso n. 16, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
, sede di Napoli, in persona del Regionale p.t.., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 CP_2 Concetta Petrillo, elettivamente domiciliato nella Avvocatura Inail di Napoli;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.3.2025, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente dell' in qualità di operaio con mansioni di manovale, esponeva che, in data Controparte_3 30.8.2022, mentre era intento a svolgere la propria attività di lavoro presso il cantiere ubicato in Napoli, quartiere Fuorigrotta, alla Via Nino Bixio, restava vittima di un infortunio in seguito alla caduta da uno scaletto posizionato su un ponteggio allestito, a ridosso di un fabbricato, per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione.
Precisava che stante l'obiettiva difficoltà di poggiare il piede sinistro a terra, si recava presso il P.O.
“Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli (NA) – – dove, espletato l'esame obiettivo Controparte_4 e ricevuta la consulenza ortopedica, gli riscontravano la “825.0 - Frattura Del Calcagno, Chiusa” e che gli veniva immobilizzato l'arto con un gambaletto gessato allo scopo di ricomporre la frattura (composta), con relativo divieto di carico a sinistra.
Pertanto, a seguito della diagnosi ricevuta, deduceva di aver denunciato l'infortunio all' CP_1 chiedendo le indennità previste per legge, ma che l' aveva accertato in suo favore una inabilità CP_5 temporanea assoluta sino all'11.02.2023 di importo pari ad € 9.154,80 e gli aveva riconosciuto un danno biologico di importo pari ad € 5.031,81, comprensivo di aumento straordinario (ex D.M. 27.03.2009 e 14.02.2014) e rivalutazione, derivante da una menomazione dell'integrità psicofisica (movimenti della caviglia limitati ai gradi estremi) del 6 (sei)%.
Il ricorrente, ritenendo non corretta la quantificazione del grado di menomazione per come rilevata dall' , agìva in giudizio per sentire accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo denunciato CP_1 aveva determinato a carico dello stesso un grado di menomazione all'integrità psico-fisica (danno biologico) pari al 9 (nove) % e per sentir liquidare in suo favore l'importo corrispondente a tale percentuale ovvero comunque nella diversa e superiore misura percentuale accertata in corso di causa a mezzo di C.T.U., con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda, in quanto nulla ed inammissibile, CP_1 nel merito infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Disposta ed espletata CTU, all'udienza del 15.12.2025 la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava lettura alle parti.
****
La domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione..
L'infortunio sul lavoro occorso al ricorrente in data 30.8.2012, è stato riconosciuto dall' che, CP_1 proprio per tale motivo, gli ha liquidato la somma di euro 9.154,80 a titolo di inabilità temporanea assoluta, ritenendo, altresì, sussistente la denunciata lesione all'integrità psico-fisica nella misura del 6%.
Ciò posto, occorre rammentare che l'art. 13 del d. lgs. n. 38 del 2000 prevede la copertura assicurativa del danno biologico da parte dell' fissando i criteri per la liquidazione del relativo indennizzo CP_1 sulla base della distinzione delle lesioni suddivise in tre fasce: le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione;
le menomazioni comprese tra il 6 ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportata al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16% che danno luogo ad una rendita ripartita in due quote, di cui la prima è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, mentre la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale, che vengono presunte iuris et de iure, della menomazione.
Tanto premesso, la consulenza tecnica di ufficio espletata dal dott. ha accertato le Persona_1 patologie da cui è affetto il ricorrente a seguito dell'infortunio sul lavoro del 30.8.2022 quantificando la percentuale di danno biologico conseguente ex art. 13 d.lgvo 38/00 nella misura del 7%.
L'espletata CTU ha accertato, infatti, che il ricorrente, a seguito dell'infortunio, riportò la frattura del calcagno di sinistra, lesione che fu trattata in modo conservativo, mediante confezionamento di apparecchio gessato. I controlli clinici e radiografici successivi rilevarono una non ottimale consolidazione della frattura, con segni di algo-distrofia al terzo inferiore della tibia, ma anche una buona ripresa funzionale alla caviglia ed al piede.
Il perito - sottolineava la sussistenza del nesso causale fra la riferita e, ai fini della quantificazione dei postumi, richiamava quanto previsto dalla tabella di cui al D.M. 12 luglio 2000. CP_1
Il CTU ha chiarito che “La voce della tabella assunta a riferimento, anche con criterio analogico proporzionale, è la seguente: - 296: Esiti di frattura del calcagno, apprezzabili con indagini strumentali, con disturbi di circolo, in assenza o con una sfumata ripercussione funzionale, fino a 8; Pertanto, la valutazione del 7% (sette per cento), appare equa ed adeguato al quadro esitale attualmente rilevato, che decorre dall'epoca della visita della cessazione del periodo di CP_1 malattia e della stabilizzazione dei postumi (11-2.2023)”.
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Pertanto, in conformità a tali conclusioni, non contestate dalle parti, la domanda va accolta come da dispositivo.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' soccombente e si liquidano come in dispositivo, CP_1 con attribuzione.
Le spese di CTU sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
-Accerta che il ricorrente, a seguito dell'infortunio del 30.8.2022, è portatore di un danno biologico nella misura del 7% e, per l'effetto condanna l' al pagamento dell'indennizzo ex art. 13 d.lgvo CP_1
38/2000 nella misura corrispondente, con la decorrenza e gli accessori di legge, previa detrazione dell'importo già versato corrispondente al 6% di invalidità riconosciuta;
-Pone a carico dell' il pagamento delle spese di lite nella misura di euro 600,00, oltre rimborso CP_1 spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione:
Napoli, 15/12/2025
Il Giudice del lavoro
(Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
La presente sentenza è stata redatta con il contributo della dott.ssa Serena Bianco Bevilacqua