Ordinanza collegiale 4 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 24 novembre 2023
Ordinanza cautelare 7 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 8 maggio 2024
Sentenza 17 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 17/01/2026, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00979/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11661/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11661 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Renzo Lancia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 0043811 del 6.7.2023 di rigetto dell'istanza del ricorrente ex art. 42 bis del D.Lgs. n. 151 del 2001, nonché di tutti gli atti prodromici e/o presupposti, compreso il primo atto di diniego n. 333/SAA/II/239238 (comunicazione ex art. 10 bis l. 241/90) e ogni atto non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa ER UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. 0043811 del 6 luglio 2023 di rigetto dell'istanza del ricorrente proposta ai sensi dell’art. art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001 ed il relativo preavviso di rigetto, domandando, inoltre, l’accertamento del diritto del ricorrente, al suo trasferimento presso la sottosezione di Polizia Stradale Di -OMISSIS-, con declaratoria di concessione dell'assegnazione temporanea nella sede indicata con condanna specifica dell’amministrazione ai fini dell’adozione del provvedimento di trasferimento ex art. 34, co. 1, lett. c), c.p.a. e art. 2058 c.c., e in caso di inerzia, per la nomina di Commissario ad acta .
1.1. Ha premesso di rivestire la qualifica di Agente della Polizia di Stato, in servizio presso la sezione Polizia stradale di Roma, sottosezione Polizia Stradale Roma -OMISSIS-. Il 21 aprile 2023 ha avuto un figlio con la moglie e la residenza familiare è in -OMISSIS- (-OMISSIS-); la moglie svolge l’attività di insegnante presso il Liceo scientifico di -OMISSIS-. Egli ha quindi presentato istanza ai sensi dell’art. 42 bis, d.lgs. n. 165/2001 per avere l’assegnazione temporanea presso la sottosezione della Polizia stradale di -OMISSIS- a tutela della salute psicoficsica del minore e della moglie. L’amministrazione gli ha prima comunicato i motivi ostativi al suo accoglimento, ai sensi dell’art. 10 bis, l. n. 241/90 e, successivamente, ha negato il trasferimento.
1.2. Pertanto il ricorrente ha proposto ricorso avverso il diniego, affidandolo ai seguenti motivi di impugnazione:
“ Violazione dell'articolo 3 della l. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto di idonea motivazione e per difetto di istruttoria. Violazione di legge e segnatamente: dell’art. 42 bis d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 come modificato dall’art. 45 comma 31 bis d.lgs n. 95/2017, art. 1493 d.lgs. n. 66 del 2010, violazione degli artt., 29, 30, 31, 32, 97 della Costituzione; violazione delle norme comunitarie: art. 24 Carta di Nizza, art. 3 Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 20.11.1989 (ratificata con l. 27 maggio 1991, n. 176); eccesso di potere per carenza di motivazione, errore nei presupposti, travisamento, illogicità manifesta, carenza di istruttoria, perplessità ”, con cui ha dedotto la carenza di motivazione in relazione alla decisione di negargli il trasferimento, ancorata a generiche esigenze di scopertura di organico (pari a 7 unità e non alla misura percentuale rispetto alla dotazione organica), senza alcun riferimento all’ufficio in cui presta servizio il ricorrente o al ruolo operativo specifico da lui ricoperto che ne impedisca la sostituzione. Ha sottolineato come l’ufficio richiesto - Sottosezione di Polizia stradale di -OMISSIS- -nello specifico ruolo del ricorrente soffre una scopertura della pianta organica di 10 agenti (a fronte di una pianta organica che ne prevede 30) con competenza operativa non solo sulle autostrade -OMISSIS-, ma anche su tutta la SS -OMISSIS- (-OMISSIS- – -OMISSIS-) oltre che su tutto il territorio della -OMISSIS-.
Ha quindi concluso per l’accoglimento del ricorso, previa adozione di un’idonea misura cautelare.
1.3. L’amministrazione si è costituita genericamente il -OMISSIS-.
1.4. Con ordinanza collegiale -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, è stata disposta attività istruttoria diretta a “ acquisire dall’amministrazione una documentata ed esaustiva relazione sulla vicenda oggetto della controversia nella quale l’amministrazione prenda posizione su tutto quanto dedotto da parte ricorrente e chiarisca espressamente: i) la misura percentuale di scoperture presente presso la attuale sede di servizio quella della sede di destinazione, tenuto conto del complessivo organico di ciascuna; ii) l’attività svolta da parte ricorrente da comparare con quella eventualmente da svolgersi in quella di destinazione e iii) ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della decisione del ricorso ;” ordine reiterato con ordinanza -OMISSIS-, n. -OMISSIS-.
1.5. Il Ministero ha adempiuto con deposito eseguito il 1° febbraio 2024 e, con ordinanza cautelare -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, il collegio ha accolto la richiesta ai fini “ di un riesame della posizione del ricorrente da parte dell’amministrazione, con riferimento ai profili sopra indicati, in cui si tenga conto e delle effettive scoperture ed, in particolare, dell’estrema carenza di organico nel ruolo ricoperto dal ricorrente nella sede richiesta, individuando quale possibile sede di destinazione la sede richiesta o altre limitrofe se caratterizzate da ancora una maggiore scopertura di organico ;”.
1.6. In adempimento dell’ordinanza cautelare, il Ministero intimato ha quindi assegnato temporaneamente il ricorrente alla sottosezione della Polizia Stradale di -OMISSIS-, con provvedimento 17554 del 6 marzo 2024.
1.7. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2024, previa istanza di passaggio in decisione senza discussione presentata dalla parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini meglio di seguito meglio esposti.
3. Si controverte in merito all’istanza proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 42 bis, d.lgs. n. 151/2001, per il trasferimento ad un ufficio vicino a quello di residenza della propria famiglia ricomprendente un minore di anni tre.
3.1. Occorre premettere che la norma in questione risponde all’esigenza di tutela di un bene primario di carattere generale - il sostegno della maternità e della paternità - ed è finalizzata a proteggere la famiglia, prima e più che il rapporto di lavoro; specificatamente, essa tutela l’esercizio delle funzioni genitoriali, conformemente al dettato degli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione.
3.2. La disposizione, oltre che con il dettato costituzionale, si pone in linea con l’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27.05.1991 n. 176, che espressamente riconosce come “ in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati ”.
3.3. Inoltre, la Direttiva 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, c.d. “Work-Life Balance”, che abroga la precedente Direttiva 2018/18/UE, nel disciplinare il congedo di paternità obbligatorio, mette a fuoco titolarità e modi di fruizione dello stesso e degli strumenti per assicurarne il godimento effettivo, ivi compresa la maggior copertura economica, con la finalità di incentivarne l’uso, anche da parte dei padri, nel contempo riconoscendo il diritto di chiedere formule flessibili del tempo e del rapporto di lavoro. Proprio in recepimento di tale Direttiva è stato adottato il d.lgs. 30 giugno 2022 n. 105 che prevede, appunto, disposizioni per migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, e per meglio conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
3.4. Ciò posto, nell’ambito dell’ordinamento della Polizia di Stato, va anche detto che la disciplina di settore è stata innovata dall’art. 40, co. 1, lett. q), d.lgs. 27 dicembre 2019 n. 172, che ha aggiunto il comma 31-bis all’art. 45 d.lgs. 29 maggio 2017 n. 95 (recante le Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a, della L. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
La citata novella ora prevede quanto segue: “ Al fine di assicurare la piena funzionalità delle amministrazioni di cui al presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all’articolo 42-bis, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente ovvero, per gli appartenenti all'Amministrazione della difesa, presso uffici della medesima. Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio .”.
3.5. La giurisprudenza, a tal riguardo, ha ben spiegato che “ tale innovativa e speciale indicazione non va intesa come svincolo dell’Amministrazione da un obbligo motivazionale preciso sulle ragioni ritenute ostative all’accoglimento delle richieste dei lavoratori. A ben guardare, infatti, la differenza più rilevante tra le due disposizioni non sta tanto nel richiamo alle esigenze organizzative o di servizio, che comunque già rientravano in quei casi o esigenze eccezionali previsti in precedenza, quanto nella mancata riproduzione dell’aggettivazione («eccezionali», appunto), a valorizzare la potenziale ordinarietà della prevalenza dell’interesse dell’Amministrazione su quello del privato, per giunta rafforzata dall’uso della disgiuntiva ‘o’ tra le une e le altre motivazioni, sì da renderle alternativamente sufficienti a supportare il diniego ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 7725 del 10 agosto 2023)
A integrazione di tale orientamento, si richiamano, in tema, le pronunce di T.a.r. Toscana, sez. I, n. 630 del 24 maggio 2024, di T.a.r. Lazio, sez. I quater, n. 17708 del 27 novembre 2023 (che affronta la problematica della carenza di organico) e della pronuncia della Corte costituzionale n. 99 del 4 giugno 2024 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42 bis, co. 1, d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto “ ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa» anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa ”).
4. Avuto riguardo alle soprariportate coordinate ermeneutiche il collegio ritiene che la motivazione del diniego di assegnazione a nuova sede del ricorrente, resa nel provvedimento qui impugnato, sia incentrata sull’esistenza di esigenze di servizio, dovute a sofferenze dell'organico, in caso di trasferimento temporaneo del dipendente, senza riferimento alcuno né alle effettive scoperture da rapportare a quelle caratterizzanti la sede di destinazione, nel ruolo degli Agenti, nè a specifiche esigenze organizzative, ovvero a complessità o impossibilità di soluzioni alternative, tali da giustificare il sacrificio del beneficio temporaneo chiesto dall’interessato, sicché quelle ragioni non possono da sole costituire motivo ostativo al riconoscimento di una previsione normativa introdotta dal legislatore a tutela dei minori in tenera età.
4.1. In particolare la motivazione del diniego è ancorata al d.lgs. n. 172/19, per “ per motivate esigenze organiche o di servizio ” ed così articolata: “ b) Il dipendente presta servizio presso la sottosezione polizia stradale di Roma -OMISSIS- (RM), le cui tratte di competenza rappresentano importanti snodi per la mobilità di persone e merci, con la necessità di assicurare gravosi servizi istituzionali; c) La Polizia Stradale deve garantire elevati standard di sicurezza, nell’ambito della circolazione veicolare, al fine di assicurare anche straordinarie attività di vigilanza e controllo, maggiore rapidità ed efficienza negli interventi di ripristino delle ottimali condizioni di scorrimento del flusso di traffico, nonché una serie di servizi specialistici finalizzati a migliorare la sicurezza, l’assistenza e l’informazione degli utenti; 7 d) L’Ufficio di appartenenza del dipendente, interessato da una carenza di organico complessivo di 7 unità, deve assicurare un totale minimo di 7 pattuglie automontate giornaliere e ha provveduto, nell’anno 2022, oltre alle innumerevoli pratiche relative a sequestri amministrativi riconducibili ad altrettanti procedimenti innanzi all’A.G., alla gestione di 413 incidenti, di cui 4 con esito mortale, e di 2034 contesti contravvenzionali; e) L’eventuale concessione del beneficio di cui all’art. 42-bis, del citato D.Lgs n. 151/2001, determinerebbe una ulteriore vacanza nell’organico non ripianabile, in quanto «il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione, trattandosi di beneficio disciplinato da normativa speciale che esula dalle ordinarie procedure di mobilità»; f) In relazione alle richiamate esigenze di servizio il dirigente del compartimento Polizia Stradale per il Lazio e L’Umbria di Roma ha espresso parere contrario all’accoglimento della richiesta in argomento, attesa la necessità di disporre del maggior numero di risorse umane per l’attuazione dei dispositivi di competenza; g) Le mansioni generiche e l’intercambiabilità del dipendente, propria del ruolo di appartenenza, lo rendono una risorsa utile e funzionale per lo svolgimento delle svariate attività di Istituto; h) Giurisprudenza in materia ritiene che «per profili muniti di elevate fungibilità, non è esigibile dall’amministrazione una motivazione specifica per la posizione ricoperta, che rappresenterebbe giocoforza la probatio diabolica trattandosi di mansioni esecutive e d’ordine che, per definizione, si prestano ad elevata sostituibilità, imprescindibile per la continuità e il buon funzionamento dei Servizi di Istituto» , (cfr sentenza TAR Piemonte n. 638/2020); i) La sottosezione di Polizia di -OMISSIS- (-OMISSIS-), pur presentando carenze nel ruolo del dipendente e nell’organico complessivo, palesando esigenze operative di minore complessità rispetto alla sede di servizio del dipendente, non necessita, attualmente, di ulteriori potenziamenti di personale; 8 j) Pur prendendo atto di quanto rappresentato dal dipendente, le necessità funzionali dell’amministrazione non rendono possibile accogliere l’istanza, in quanto non possono essere pregiudicate le attività istituzionali connesse al contesto territoriale in cui è incardinato l’Ufficio di appartenenza; k) Nell’attuale bilanciamento degli interessi in esame sia prevalente quello pubblico al buon andamento dell’amministrazione e alla regolarità del servizio istituzionale, per la realizzazione dei preminenti interessi collettivi ”.
In altri termini, nel caso in esame, l’amministrazione ha motivato il diniego, operando un preteso bilanciamento delle esigenze familiari con quelle di funzionalità organizzativa dell’apparato, con riferimento alle asserite criticità connesse alle carenze di organico della sede di appartenenza del dipendente.
4.2. Ciò posto, dall’istruttoria eseguita dal collegio è emerso che nel ruolo assistenti ed agenti - ricoperto dal ricorrente presso la sezione autostradale Roma -OMISSIS- (sede in cui il ricorrente prestava servizio al momento della richiesta) - l’organico effettivo era di 36 unità a fronte delle 28 previste, con una differenza di circa +25%, mentre nelle sedi richieste (Sottosezione stradale di -OMISSIS-) si registrava una carenza di circa il 70% nel ruolo agenti ed assistenti (organico effettivo di 8 a fronte delle 25 unità previste).
Deriva che la carenza di personale sostenuta dall’amministrazione resistente non era riferita a quella del ruolo degli assistenti e agenti (cui appartiene il ricorrente), senza che si sia tenuto conto del fatto che, invece, nell’ufficio richiesto era presente una carenza del 70%.
È quindi evidente, nella specie, un profilo di carenza di istruttoria, che inferisce anche nell’adeguatezza della motivazione posta a sostegno del diniego, non essendo stata eseguita una concreta comparazione tra le carenze di organico, le esigenze di servizio e le condizioni lavorative dell’attuale sede con quelle della sede di assegnazione richiesta, al fine valutare l’istanza di ricongiungimento del ricorrente al proprio nucleo familiare.
Invero, se l’amministrazione avesse riportato i dati esatti della carenza di organico della sottosezione della Polizia stradale di -OMISSIS-, verosimilmente avrebbe assentito alla richiesta del ricorrente di esservi assegnato, come del resto avvenuto in sede di riesame.
In altri termini, la scopertura organica è allegata dal provvedimento in termini apodittici e non comparativi, il che non consente di apprezzarne le ricadute effettive sulla dotazione di personale dell’Ufficio e, conseguentemente, non consente di verificare la tenuta della valutazione che lo stesso provvedimento impugnato esprime in ordine alla prevalenza delle esigenze operative della sede di appartenenza del dipendente, rispetto alle esigenze operative della sede di destinazione indicata dall’interessato; con il risultato che le stesse conclusioni formulate dall’amministrazione non sono controllabili nella loro complessiva ragionevolezza e incorrono nei denunciati vizi di carenza istruttoria e difetto di motivazione (in tale senso, la citata sentenza del T.a.r. Toscana n. 630 del 24 maggio 2024, in fattispecie caratterizzata da una parziale, ma pur non esaustiva, considerazione delle esigenze organiche della sede di destinazione da parte dell’Amministrazione).
L’essenziale ruolo propulsivo e conformativo svolto dalla giurisprudenza amministrativa in direzione di una lettura costituzionalmente orientata della citata novella, pone l’accento sull’obbligo di motivazione, il quale impone che sia le ragioni organizzative sia le ragioni di servizio vengano adeguatamente esplicitate e documentate, non essendo consentito che le stesse si risolvano in mere formule di stile circa la carenza di organico, che peraltro connota in maniera generalizzata il settore, ovvero in altrettanto generici richiami alle criticità di un particolare contesto territoriale, a maggior ragione ove enunciati in termini non comparativi rispetto alla sede di assegnazione temporanea richiesta dall’istante (in tale senso, si legga il punto 12.1 della citata sentenza Cons. Stato II n. 7725/2023).
4.3. Inoltre, l’amministrazione non ha specificato, nel provvedimento impugnato, in termini concreti, alcuna esigenza di servizio o alcuna difficoltà in ragione alle mansioni svolte dal ricorrente, che sono altamente fungibili, anzi ancorando la sua decisione, proprio a tale circostanza.
L’amministrazione non prende minimamente in considerazione la sostituibilità del ricorrente, anche in termini di alternanza con gli orari di servizio, con i numerosi dipendenti appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti. A tal riguardo, si evidenzia che il ricorrente sarebbe stato sostituibile con qualsiasi arruolato, in quanto le sue mansioni non implicano alcuna formazione specifica, ma sono uguali per tutti gli addetti alla stessa sottosezione.
Disattendendo le rassegnate necessità familiari e i diritti del fanciullo, il provvedimento impugnato non prende in considerazione i bisogni familiari, avuto riguardo sia alla necessità di agevolare in ogni modo la conciliazione della vita lavorativa con quella personale e affettiva, sia con riferimento all’importanza della condivisione delle responsabilità genitoriali, quale indiretto strumento per il raggiungimento di un’effettiva parità di genere, ma anche di riconoscimento del diritto del padre a essere soggetto attivo nella formazione dei propri figli, fin dai primi anni di vita (cfr., Cons. Stato, sez. II, ord. 11 aprile 2022 n. 2649). La motivazione di un provvedimento amministrativo, infatti, deve muovere dalle specificità del caso concreto, consentendo di cogliere le sfumature della dimensione fattuale confluita nell’istruttoria procedimentale, in modo da palesare la corrispondenza tra la decisione e l’istanza ricevuta.
Nella specie, invece, la motivazione dell’atto impugnato non rende intellegibile il percorso logico-giuridico seguito dall’autorità amministrativa per identificare i “presupposti di fatto” sulla scorta dei quali è stato emanato il provvedimento. Non sono stati, cioè, adeguatamente valorizzati elementi fondamentali, quali la distanza tra sede di lavoro e luogo di residenza del nucleo familiare, nonché i diritti del minore, più in generale le ripercussioni del disagio lavorativo sulla vita familiare, che avrebbero dovuto essere meglio apprezzati nel provvedimento.
5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato. Non può trovare accoglimento, invece, la richiesta di accertamento del diritto del ricorrente al trasferimento alla sede richiesta, non potendo il giudice amministrativo sostituirsi alla pubblica amministrazione, nella riedizione del potere amministrativo ritenuto illegittimo.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite a favore del difensore dichiaratosi antistatario che si liquidano in euro 1.-OMISSIS-, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR IB, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
ER UR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER UR | OR IB |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.