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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 5757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5757 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 2341 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 con
OGGETTO: risarcimento danni da esercizio di attività sanitaria e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F: ed elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Pozzuoli alla Via G. Pagano n. 16 presso l'avv. Francesco Cossiga (C.F: ) da cui è CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedenti difensori depositata telematicamente il 24.06.2026.
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] (C.F: ) ed ivi elettivamente domiciliato Controparte_1 CodiceFiscale_3
al Centro Direzionale, Is. F4 presso l'avv. Vincenzo UO (C.F: ) che lo rappresenta CodiceFiscale_4
e difende, unitamente all'avv. AN MA (C.F ), su procura allegata alla CodiceFiscale_5
comparsa di risposta con appello incidentale depositata telematicamente.
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2 P.IVA_1
domiciliata in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 267 presso l'avv. Edoardo Errico (c.f. che C.F._6
la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta depositata telematicamente.
pagina 1 di 19 APPELLATA
Nonché
(C.F. ), (C.F. ), Controparte_3 CodiceFiscale_7 Controparte_1 CodiceFiscale_3
(C.F. ) e (C.F. ), Controparte_4 CodiceFiscale_8 Controparte_5 CodiceFiscale_9
tutti nella qualità di ex soci della Posillipo S.r.l. (Centro di Chirurgia ambulatoriale Posillipo P. Iva
), società cancellata dal Registro delle Imprese. P.IVA_2
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Richiamato il provvedimento emanato dalla S.V. in data 11.10.2024; riportandosi alla
comparsa di costituzione in sostituzione depositata in data 24.6.2025, nonché a tutte le ragioni e difese espresse
negli atti depositati in giudizio dagli Avv.ti Abate e Corvino, ivi compresi l'atto introduttivo, le memorie e i
verbali di udienza e la documentazione prodotta nei due gradi di giudizio, che fa propri, così come ogni altro
argomento, tesi, eccezione, domanda ed istanza anche istruttoria avanzata negli scritti difensivi già agli atti,
nonché a verbale, eccependo tutte le avverse richieste, eccezioni e produzioni documentali, perché infondate in
fatto e diritto, chiede: in via principale ed istruttoria che l'Ecc.mo Collegio giudicante disponga il rinnovo della
c.t.u., conferendo incarico ad un collegio peritale composto da un medico legale esperto in materia, affiancato
da uno specialista in Chirurgia Estetica, iscritto alla SICPRE (Società Italiana di Chirurgia Plastica
Ricostruttiva ed Estetica) o alla AICPE (Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica), che non abbiano
in corso cause in loro danno di responsabilità medica, né conflitti di interesse con le parti interessate o rapporti
lavorativi con la struttura sanitaria privata, al fine di giungere ad una valutazione razionale e di fondamento
scientifico di rilievo, trattandosi di indagine tecnica più che necessaria;
nella denegata ipotesi di non
accoglimento della richiesta di rinnovazione della c.t.u., voglia l'Ill.mo Collegio adito, ritenere fondati i motivi
esposti con il presente gravame e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza n. 3772/2021, con vittoria di
spese oltre I.V.A. e C.A., con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
PER : “l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli con ordinanza del dì 11.10.2024 rinviava Controparte_1
la causa in prosieguo precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 4.7.2025. L'appellato -
appellante incidentale con le presenti note rileva che solo in data 24/6/2025 si costituiva per l'appellante
principale nuovo difensore, con comparsa di costituzione in sostituzione, nella quale: giustificava il ritardo
pagina 2 di 19 della costituzione per sopraggiunte vicissitudini personali dell'appellante principale, comprovate dalla
documentazione depositata;
formulava nuove eccezioni/allegazioni con la richiesta di rinnovo della c.t.u.; si
impugna e contesta la documentazione depositata tardivamente, in quanto del tutto irrilevante ai fini del
presente giudizio;
eccepisce la tardività e l'inammissibilità delle eccezioni e deduzioni sollevate dall'appellante
principale, ex art. 345, comma 2, c.p.c. nella sua comparsa di costituzione in sostituzione;
si riporta: per quel
che concerne la confutazione dell'appello principale, ai paragrafi 7, 7.1, 7.2 e 8 del “sommario” della
comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, rubricati come “confutazione dell'appello
principale”, “primo motivo di appello principale”, “secondo motivo di appello principale” e “opposizione alle
richieste istruttorie”, pagine da 4 a 43 della comparsa di costituzione con appello incidentale. L'appellato -
appellante incidentale ancora con le presenti note: conclude riportandosi espressamente: alla comparsa di
costituzione e risposta con appello incidentale ed alle conclusioni ivi rassegnate;
alle note di trattazione scritta
per l'udienza del 22/10/2021; alle note di trattazione scritta per l'udienza del 25/3/2022; alle note di trattazione
scritta per l'udienza del 7/10/2022; alle note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del dì 11/10/2024; a tutte le
allegazioni, eccezioni, deduzioni, richieste e conclusioni formulate in tutti i suindicati atti e alle presenti note;
a
tutta la documentazione ritualmente prodotta. Chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli voglia: rigettare
l'appello principale per i motivi di cui ai paragrafi 7, 7.1, 7.2 e 8 (sopra specificamente indicati) della comparsa
di costituzione e risposta con appello incidentale;
accogliere le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione
e risposta con appello incidentale che s'intendono in questa sede per integralmente ripetute e trascritte;
decidere la causa ex art. 281 sexies c.p.c; in via gradata concedere alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
PER LA S.P.A. UNIPOLSAI: “La si riporta ulteriormente alle proprie difese e così conclude: Controparte_2
voglia l'Ecc.ma Corte adita: 1) rigettare siccome infondato il gravame ex adverso formulato;
2) in via del tutto
subordinata, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa invocata dal dottor
[...]
, rigettando la domanda di garanzia;
3) condannare parte appellante ovvero, nell'ipotesi CP_1
subordinata, il dott. al pagamento delle spese e competenze del grado di giudizio. Chiede riservarsi CP_1
la causa a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata l'11.11.2013 ha riferito che in data 14.01.2006 si sottoponeva, per Parte_1
motivi estetici, ad un intervento chirurgico di “mastoplastica additiva bilaterale” praticatole presso il Centro di pagina 3 di 19 Chirurgia Ambulatoriale Posillipo dal dr. , su diagnosi di “ipoplasia mammaria, fibroadenoma Controparte_1
Q.S.E. mammella sin.”, con impiego della seguente tecnica operatoria: “Incisione di PI, bipartizione della
ghiandola mammaria, preparazione della tasca per l'inserimento protesico sotto-ghiandolare. A sinistra
refertazione ed escissione di probabile fibroadenoma Q.S.E.”.
Ha ancora riferito l'istante di essere stata dimessa nella stessa giornata e di aver accusato, sin dai primi controlli post-operatori, degli intensi dolori alla digitopressione di entrambe le mammelle e disestesie diffuse.
Entrambi i seni, all'esito dell'intervento, mostravano inoltre una netta bipartizione del capezzolo dovuta al taglio longitudinale praticato sullo stesso.
Ciò era dovuto al fatto che l'operatore, per l'inserimento delle protesi, aveva utilizzato un tipo di tecnica detta “incisione trans-areolare”, descritta da PI nel lontano 1978 e consistente in un'incisione orizzontale che attraversa completamente l'areola, dividendo il capezzolo in due, ormai in disuso per le problematiche alla stessa correlate e così riassumibili: a) ridotta lunghezza dell'incisione praticabile;
b) problematiche di natura estetica, legate alla divisione del capezzolo;
c) problematiche di natura funzionale per la possibile lesione del dotti galattofori della ghiandola mammaria con notevoli ripercussioni sulla capacità di allattamento. Risultava,
inoltre, evidente un'asimmetria dei due seni (essendo quello destro posizionato più in basso di quello sinistro), e una alterata rotazione del capezzolo di sinistra, più lateralizzato di quello di destra.
Tale situazione veniva portata immediatamente a conoscenza del dr. al quale l'attrice, nei CP_1
colloqui preliminari all'intervento, aveva chiesto ragguagli circa le sue modalità esecutive e gli eventuali esiti cicatriziali venendo tranquillizzata dal chirurgo che le garantiva un ottimo risultato, estremamente naturale. Nel
corso di tali colloqui l'attrice, di professione modella e indossatrice, aveva inoltre chiesto al dr. di CP_1
utilizzare una protesi di III misura la quale avrebbe soddisfatto le proprie esigenze lavorative, precisando che altrimenti non si sarebbe sottoposta all'intervento, ed il chirurgo aveva assentito alle richieste della paziente salvo poi ad impiantare, al momento dell'intervento, una protesi di quarta misura.
Dopo le prime rimostranze dell'attrice, che oltre alle cicatrici chirurgiche alle mammelle, ai dolori ed all'assenza di sensibilità al tatto ed alla formazione sul seno di antiestetiche pieghe aveva dovuto rinunziare ad una serie di servizi fotografici, non indossando più alla perfezione gli abiti di alcune case di moda, il CP_1
si era tuttavia negato risultando sempre assente.
Tanto premesso la lamentando la responsabilità dell'operatore e della struttura sanitaria per Pt_1
pagina 4 di 19 inadeguata e non diligente esecuzione della prestazione medica tanto nella fase programmatica quanto in quella esecutiva, nonché per aver obliterato i propri doveri di informazione, ha convenuto innanzi al Tribunale di
Napoli il dr. ed il Centro Chirurgia Ambulatoriale Posillipo, chiedendone la condanna al risarcimento CP_1
dei danni patiti.
Il dr. , costituitosi tempestivamente in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_1
assumendo di aver adottato una tecnica operatoria tuttora attuale e consolidata, idonea a garantire il miglior esito estetico e funzionale, dopo averla descritta nei dettagli alla a cui erano state fornite tutte le informazioni Pt_1
relative alle sue caratteristiche, ai limiti, ai vantaggi ed alle possibili complicanze della procedura effettuando sul corpo della paziente, sveglia e collaborante, i disegni preparatori volti ad individuare le future linee di incisione.
Era stato inoltre consegnato alla materiale informativo dell'azienda produttrice delle protesi Pt_1
utilizzate e le erano stati fatti firmare i consensi informati relativi alla procedura chirurgica a cui si sarebbe sottoposta. L'intervento si era poi svolto secondo gli schemi abituali né si erano presentate nel post-operatorio complicanze di alcun genere, essendo le doglianze dell'attrice frutto di personali valutazioni prive di ogni riscontro sul piano scientifico.
Il convenuto, essendo assicurato contro i rischi di responsabilità civile legati all'esercizio della professione medica presso la ha infine chiesto ed ottenuto il differimento della prima udienza per chiamare Controparte_2
in causa detta compagnia assicuratrice da cui essere tenuto indenne in caso di soccombenza.
Non si è invece costituito il Centro Chirurgia Ambulatoriale “Posillipo”. In seguito alla notifica dell'atto di chiamata in causa si è infine costituita la la quale ha riconosciuto l'esistenza della garanzia Controparte_2
assicurativa, nei limiti del massimale pattuito di € 516.456,90 e di uno scoperto del 10% lasciato a carico dell'assicurato, evidenziando l'operatività della polizza solo rispetto ai danni determinati da errore tecnico dell'operatore, e non anche per mancata rispondenza degli esiti dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'assicurato, con conseguente richiesta di rigetto della domanda di garanzia qualora risultasse accertata la ricorrenza di tale seconda ipotesi.
La causa è stata quindi istruita assumendo la prova testimoniale richiesta dalle parti ed espletando c.t.u.
medico-legale in persona della In seguito al deposito dell'elaborato tecnico, il collegio peritale è stato Pt_1
convocato a chiarimenti per rispondere ai rilievi critici al suo operato formulati dall'attrice.
La causa, depositato anche l'elaborato suppletivo, è stata ritenuta matura per la decisione venendo perciò
pagina 5 di 19 rinviata per la precisazione delle conclusioni e decisa con sentenza n. 3772/2021, pubblicata il 21.04.21 e notificata il 23.04.21, la quale ha rigettato la domanda ed ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti sulla scorta della seguente motivazione: “Il collegio di c.t.u. nominato, composto dai dr. ed Persona_1
in esito ad accurata e motivata relazione che questo Giudice ritiene di fare propria, Persona_2
rispondendo ai quesiti ha accertato che:
“(…) Dalla documentazione sanitaria presente in atti e dall'anamnesi effettuata risulta chiaramente che nel
gennaio 2006 la signora si rivolgeva al dott. in quanto, avendo un'ipotrofia Parte_1 CP_1
mammaria bilaterale, desiderava effettuare un intervento di mastoplastica additiva allo scopo di ottenere un
aumento di volume delle mammelle.
In data 14.01.2006 veniva sottoposta ad intervento chirurgico dallo stesso dr. il quale eseguiva una CP_1
mastoplastica additiva con impianto di protesi in sede retro-ghiandolare. Alla mammella di sinistra provvedeva
anche alla rimozione di un nodulo mammario al Q.S.E. Le incisioni chirurgiche per l'accesso alla tasca peri-
protesica erano effettuate secondo la tecnica di PI e cioè mediante una bipartizione del capezzolo e,
quindi, per via trans-areolare.
Dopo l'intervento la perizianda lamentava mastodinia con disestesie ed un aumento eccessivo del volume delle
mammelle. L'esame clinico della periziata mostra un'asimmetria nell'altezza delle spalle, risultando quella
sinistra lievemente più alta di quella destra. All'ispezione le mammelle appaiono sostanzialmente simmetriche.
Si evidenzia una cicatrice chirurgica localizzata all'interno del capezzolo bilateralmente. Tale cicatrice appare
lievemente ipocromica e normo-trofica. Alla palpazione non si evidenzia mastodinia. È palpabile la presenza
delle protesi in entrambe le mammelle.
La distanza giugulo-capezzolo risulta di 21 cm bilateralmente. La base delle mammelle è di 13 cm. L'altezza è
di 11,5 cm. La distanza intermammaria è di 3,5 cm. La distanza tra il capezzolo e la linea medio-sternale è di 10
cm bilateralmente. La distanza tra il capezzolo ed il solco sottomammario è di 8 cm a destra e 7,5 cm a sinistra.
Nella fattispecie in esame si tratta di una mastoplastica additiva eseguita per via trans-areolare con impianto di
protesi in sede retro-ghiandolare.
Per quanto attiene alla scelta dell'incisione chirurgica, bisogna ricordare e sottolineare che l'intervento in
questione è stato effettuato nel 2006. Orbene, se al momento attuale la incisione trans-mammillare può
considerarsi obsoleta, all'epoca dei fatti era ancora considerata una opzione possibile.
pagina 6 di 19 Per quanto riguarda la posizione retro-ghiandolare dell'impianto protesico, al momento non abbiamo elementi
certi, disponibili, che possano evidenziare la controindicazione, al momento dei fatti, ad un alloggiamento retro-
ghiandolare dello stesso. Sicuramente al momento attuale lo spessore dei tessuti che rivestono la protesi è
esiguo ed infatti è evidente un wrinkling ed alla palpazione si possono percepire le protesi stesse. Trattandosi,
però, di un intervento che è stato effettuato 11 anni orsono bisogna considerare che in questi anni le protesi,
provocando una compressione, hanno determinato un assottigliamento fisiologico dei tessuti ghiandolari.
Per quanto attiene, inoltre, alla lieve asimmetria nell'altezza delle spalle, risultando quella sinistra lievemente
più alta di quella destra, tanto non può essere attribuito con certezza, né almeno in termini di significativa
probabilità, ad errato posizionamento delle protesi, elemento tecnico allo stato non evidente e non dimostrabile.
In ultima analisi lo stato attuale lamentato dalla perizianda può essere considerato un'evoluzione naturale di un
intervento chirurgico di mastoplastica additiva pur espletato in assenza di errori di tecnica.
Infine, per quanto attiene alle dimensioni delle mammelle, non siamo in possesso di elementi oggettivi per
valutare gli accordi che furono presi tra la perizianda ed il dott. . È importante, però, precisare che CP_1
la scelta del volume delle protesi da impiantare segue dei parametri molto precisi, che riguardano le dimensioni
delle mammelle prima dell'intervento, l'elasticità dei tessuti e i diametri del torace. Rimanendo entro tali
parametri è poi possibile valutare, insieme alla paziente, quale volume protesico dovrà essere impiantato.
Quindi, per le considerazioni di cui sopra, non si evidenzia alcun elemento di colpa nei riguardi del dott.
, né sussiste un danno alla persona, sia esso temporaneo sia esso permanente, risarcibile. All'atto di CP_1
citazione non sono allegate spese mediche relative alla prestazione chirurgica in argomento, né si ritiene che ve
ne sarà seria necessità in futuro.
Bozza della presente relazione…nei tempi disposti dall'Ufficio è stata trasmessa a mezzo PEC ai legali delle
parti costituite… Solo il C.T. di parte attrice, Dr. ha fatto pervenire sue note tecniche alla bozza Persona_3
peritale (note che si allegano alla presente relazione). Con riferimento a queste note si precisa quanto
segue...Nella questione di merito, relativamente all'incisione effettuata dal chirurgo per impiantare le protesi, si
conferma quanto scritto nella bozza: l'incisione trans-areolare utilizzata nel caso de quo è una delle vie di
accesso chirurgico per la mastoplastica additiva, ancor più all'epoca dei fatti, ed il fatto che non sia citata in
Wikipedia, come sostiene il C.T.P., è sicuramente non rilevante.
Per quanto attiene all'ecografia - presentata solo in allegato alle note del Dr. - che dovrebbe Per_3
pagina 7 di 19 evidenziare una rotazione della protesi, bisogna puntualizzare che tale metodica d'indagine non è idonea a
stabilire tale complicanza e che si tratta, nella fattispecie in esame, di protesi tonde, la cui rotazione non altera
assolutamente il profilo mammario.
Al limite, nel caso d'impianto di protesi tonde, quello che può alterare il profilo mammario sarebbe il
capovolgimento della protesi, cosa che, comunque, non è assolutamente presente nella perizianda.
Per concludere, pur avendo letto le note tecniche del C.T. di parte attrice Dr. riteniamo che non sono Per_3
emerse ulteriori, convincenti argomentazioni tali da farci modificare le conclusioni sopra espresse;
si ritiene,
inoltre, di aver concretamente e sostanzialmente risposto a tutti i quesiti del Giudice, con particolare riguardo
alle censure mosse da parte attrice nell'atto di citazione...”.
Inoltre, in seguito a richiesta di integrazione della c.t.u da parte del Giudice, il collegio di c.t.u concludeva che:
“Entrando quindi nel merito della discussione c'è da valutare la via di accesso che il dott. ha CP_1
effettuato per eseguire l'intervento chirurgico di mastoplastica additiva sulla persona di . Parte_1
Tale via di accesso fu descritta dal prof. PI come possibile alternativa ad altre vie di incisione. È una
metodica che attualmente non è molto diffusa, anche se, nonostante le molte critiche, quali il rischio di riduzione
o perdita della sensibilità del capezzolo, il rischio di alterazione dei dotti galattofori con ripercussioni sulla
capacità di allattare, ed il rischio di cicatrici evidenti, come si può evidenziare in letteratura, viene ancora
utilizzata da alcuni chirurghi.
La metodica prevede una incisione trasversale passante per il capezzolo come via di accesso alla ghiandola per
la confezione della tasca che alloggerà la protesi. Partendo dal concetto che spetta al chirurgo la scelta della
tecnica da utilizzare per l'esecuzione di un intervento chirurgico, analizziamo quella che sembra essere la
maggiore critica alla incisione di PI: il rischio di perdita della sensibilità del capezzolo. La mammella è
innervata da rami collaterali che provengono, medialmente e lateralmente, dal I al VII dei nervi intercostali.
Per quanto riguarda la innervazione del complesso areola-capezzolo, studi anatomici hanno dimostrato che
essa deriva principalmente da due branche del IV nervo intercostale con rami addizionali che derivano dal III e
dal V intercostale sia lateralmente che medialmente. Quindi una incisione trans-areolare non andrebbe ad
interessare tali nervi e quindi non avrebbe ripercussioni sulla sensibilità del capezzolo.
In merito al volume della protesi che fu impiantata non ci sono elementi certi che ci fu un accordo tra le parti
per una misura piuttosto che un'altra.
pagina 8 di 19 A questo proposito bisogna comunque chiarire che la scelta del volume della protesi da impiantare spetta al
chirurgo. Egli decide seguendo dei parametri molto precisi. L'impianto poi può essere effettuato in posizione
retro-ghiandolare, sotto-muscolare, sotto-fasciale e in “dual-plane”.
In qualunque piano si posizioni la protesi, con il tempo i tessuti che la rivestono possono andare incontro ad un
assottigliamento che in alcuni casi rende evidente la presenza della protesi con un vistoso “wrinkling” e cioè
con delle pliche che traspaiono al di sotto dei tessuti e che rappresentano le pieghe della superficie di
rivestimento della protesi. Questo fenomeno è tanto più frequente quanto più tempo trascorre dall'intervento.
In ultima analisi la paziente presenta gli esiti di una mastoplastica additiva effettuata molti anni or sono.
Pertanto, non si rinvengono provati elementi di malpractice”.
Orbene, l'accertamento peritale risulta univoco e chiaro, in quanto il collegio di C.T.U. ha espresso il proprio
competente e qualificato convincimento, nel proprio elaborato, al quale questo Giudice aderisce pienamente, in
quanto completo, logicamente ben motivato ed immune da vizi logici e tecnici. Né appare necessario, in questa
sede, procedere alla disamina dei vari rilievi critici sollevati, nei riguardi della relazione di Consulenza Tecnica
d'Ufficio, trattandosi di rilievi di cui gli ausiliari di questo giudice risultano aver tenuto conto ed ai quali hanno
già ampiamente replicato nella relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio, rispondendo convincentemente, con
adeguata motivazione, a tutte le osservazioni poste dalle parti e nei sopra descritti chiarimenti.
In relazione al consenso informato, il quale risulta firmato dalla parte attrice e contenente una analisi dei
possibili rischi ed evoluzioni dell'intervento, nessuna doglianza può porsi a carico del dr . Controparte_1
I testi escussi danno due versioni differenti.
Una cosa è certa e risulta incontestata, che prima dell'intervento il dr ha effettuato due visite alla CP_1
paziente ed appare inverosimile che nel corso delle stesse non abbia spiegato in cosa consistesse l'intervento e
non abbia risposto a qualsiasi domanda o dubbio la parte attrice gli abbia potuto porre.
È confermato dalla stessa parte attrice che prima dell'intervento ha firmato i moduli del consenso informato.
Quindi sono tre i momenti in cui prima dell'operazione il medico ed il paziente hanno “interloquito”
sull'operazione di mastoplastica alla quale voleva sottoporsi, nei primi due attraverso un colloquio allo studio e
nel terzo per iscritto (attraverso la firma da parte del paziente del modulo del consenso informato).
Pertanto, a parere di questo Giudice, non ci sono motivi per ritenere che vi sia stata violazione del diritto alla
libera autodeterminazione del paziente.
pagina 9 di 19 Ciò posto, appare di assoluta evidenza che la documentazione clinica e soprattutto la relazione di C.T.U.
medica disposta nel corso del giudizio, concorrano univocamente a determinare il pieno convincimento dello
scrivente sulla mancanza di responsabilità del dr. nella produzione del danno patito dalla Controparte_1
parte attrice. Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
La complessità e tecnicità della lite giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti del giudizio”.
§§§§§§
Con atto notificato il 18.05.2021 a ed alla la ha Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
tempestivamente appellato tale sentenza iscrivendo la causa a ruolo il 25.05.2021, indicando quale data di prima udienza il 18.10.2021 e chiedendo a questa Corte di riformare integralmente la decisione impugnata, previo rinnovo della c.t.u., in accoglimento dei motivi di gravame in prosieguo indicati.
Essendo emersa, in sede di notifica, la cancellazione dal Registro delle Imprese della casa di cura Posillipo
s.r.l., l'appellante ha poi citato gli ex soci , e Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4
che non si sono costituiti in giudizio. Controparte_5
Con comparsa di risposta depositata il 23.09.2021 si è invece costituito tempestivamente il dr. CP_1
chiedendo il rigetto del gravame avversario e proponendo a sua volta appello incidentale diretto ad ottenere la riforma della decisione impugnata nella parte concernente la disposta compensazione delle spese processuali.
L'appellato, per l'ipotesi in cui venisse accolto l'appello principale, ha infine riproposto la domanda di garanzia nei confronti della CP_2
Anche quest'ultima si è costituita in giudizio chiedendo in via principale il rigetto dell'appello proposto dalla e riproponendo, in subordine, le eccezioni concernenti i limiti della propria obbligazione Pt_1
indennitaria. La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe.
Curata tale incombenza, la causa è stata introitata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
Con il primo motivo di gravame lamenta “violazione e falsa applicazione delle norme di cui Parte_1
agli artt. 132, co. 1 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. nonché 115, 116 c.p.c. in materia di disponibilità
pagina 10 di 19 e valutazione delle prove. Motivazione meramente apparente, illogica e contraddittoria”.
Illustrando tale doglianza l'appellante deduce che il tribunale, nel rendere la decisione impugnata, si è
appiattito dogmaticamente ed in toto sulle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, riportata parola per parola nel corpo della motivazione, nonostante la relazione peritale e le successive note di chiarimento siano state sottoposte ad una serrata e specifica critica da parte della imponendo in tal modo al giudice di Pt_1
esaminare le analitiche censure mosse all'operato degli ausiliari indicando le ragioni per cui non le riteneva condivisibili.
Prosegue l'appellante affermando che le operazioni peritali si svolgevano in un clima estremamente agitato ma che, non sussistendo i presupposti per una recusazione dei consulenti, la difesa attorea aveva soprasseduto a presentare un'apposita istanza, fermo restando che la delicatezza della materia avrebbe imposto una serenità d'animo in tal modo compromessa da un elaborato finale scarno ed errato che ha ricalcato in pieno la bozza inviata, rispondendo solo in poche righe ai rilievi dell'appellante, come pure è avvenuto in sede di chiarimenti.
Osserva ancora l'istante come le misurazioni effettuate dai consulenti d'ufficio evidenzino delle mammelle perfettamente simmetriche, sia a destra che a sinistra, senza considerare che il presunto “difetto”
della individuato dagli ausiliari, ossia un'asimmetria nell'altezza delle spalle, avrebbe dovuto portare Pt_1
quanto meno ad individuare una diversa distanza giugulo-capezzolo.
Quanto poi all'affermazione dei periti d'ufficio secondo cui la tecnica chirurgica utilizzata dal dr.
era all'epoca dei fatti ancora praticata, si deduce che l'assunto non è supportato da alcun riferimento CP_1
a linee guida nazionali ed internazionali ribadendo, ancora una volta, che la tecnica era obsoleta già nel 2006, per i non pochi problemi legati alla ridotta lunghezza dell'incisione ed alla possibile sezione dei dotti con Persona_4
conseguenti problemi per l'allattamento.
Con riferimento alla presenza di pieghe sulle mammelle (cd. wrinkling), i consulenti l'hanno poi alternativamente ricondotta ad una compressione delle protesi, dovuta al tempo passato dall'intervento, o all'assottigliamento dei tessuti di rivestimento della protesi, senza considerare le risultanze dell'esame ecografico effettuato il 26.07.2007 presso lo studio Giordano dove si legge: “Profilo mediale della protesi destra
e profilo mediale superiore della sinistra ondulati”.
Dall'ecografia mammaria eseguita il 05.06.2017 presso lo studio posta a disposizione dei CP_6
pagina 11 di 19 consulenti, emergeva inoltre l'esistenza di un “modesto grado di rotazione” della protesi mammaria sinistra, di cui gli ausiliari non si sono accorti, che costituisce un rischio neppure descritto nel consenso informato.
Nessuna indagine era stata poi svolta per accertare l'esistenza di un danno derivante dal taglio dei dotti né vi era nella relazione alcun riferimento alla lamentata insensibilità delle mammelle. Quanto, infine, Persona_4
alla grandezza delle protesi mammarie da impiantare, i consulenti avevano dapprima affermato la necessità di valutare, al riguardo, gli accordi presi tra la paziente ed il chirurgo per poi sostenere, azzerando ogni tipo di autodeterminazione dell'appellante, che la scelta del volume della protesi da impiantare spetta al chirurgo.
§§§§§§
Il motivo, in parte generico ed in parte infondato, deve essere rigettato. Un'evidente genericità si coglie,
infatti, nel suo esordio dove si muove al tribunale l'addebito di essersi appiattito sulle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio senza esaminare le serrate, specifiche ed analitiche critiche rivolte sia alla relazione originaria sia a quella integrativa. Tali critiche asseritamente non esaminate non vengono tuttavia riportate nel corpo dell'atto lasciando così nel vago la censura che, per come formulata, deve considerarsi tamquam non esset
difettando della specificità necessaria ad integrare un valido motivo di gravame.
Altrettanto è a dirsi per quel che concerne le indimostrate illazioni circa il clima poco sereno in cui si sarebbero svolte le operazioni peritali che, sul piano giuridico, poco o nulla rilevano importando solo l'assenza di ragioni di ricusazione dei componenti del collegio peritale, confermata dalla stessa appellante, e la correttezza o meno, sul piano tecnico-scientifico, delle conclusioni a cui sono giunti gli ausiliari circa l'assenza di colpa dell'operatore e di un danno iatrogeno.
A tal proposito l'appellante deduce che la perfetta simmetria delle proprie mammelle, risultante dalle misurazioni effettuate dai consulenti che hanno al contempo accertato l'esistenza di una lieve differenza nell'altezza delle spalle della non si giustifica, in quanto la presenza di tale disallineamento doveva Pt_1
portare quanto meno ad individuare una diversa distanza giugulo-capezzolo.
L'assunto si risolve, tuttavia, in una semplice petizione di principio non essendo supportato dall'effettuazione di diverse misurazioni a riprova dell'errore in cui sarebbero incorsi gli ausiliari nell'indicare in
21 cm. la distanza giugolo-capezzolo bilateralmente. Non viene in altri termini fornita alcuna nuova evidenza probatoria ma si cerca di dimostrare una tesi usando la tesi stessa come prova della sua esattezza con ricorso ad un ragionamento circolare di per sé fallace perché non dimostra nulla di nuovo e non offre alcuna base solida per pagina 12 di 19 giungere ad una diversa conclusione. Tale lieve asimmetria delle spalle è peraltro una circostanza evincibile ictu
oculi dallo stesso raffronto tra le foto preoperatorie e quelle postoperatorie il quale comprova altresì che l'intervento, dal punto di vista estetico, non è stato né inutile né dannoso avendo risolto il problema di ipotrofia mammaria lamentato dall'appellante migliorandone senza alcun dubbio l'aspetto fisico.
Quanto poi al mancato richiamo di linee guida nazionali o internazionali a riprova di quanto affermato dai consulenti d'ufficio circa il fatto che la tecnica di PI era ancora in uso nel 2006, va evidenziato come neppure l'appellante abbia citato e prodotto pubblicazioni scientifiche a dimostrazione dell'affermata natura obsoleta della procedura chirurgica impiegata per operare la mentre il suo perdurante utilizzo all'epoca Pt_1
dei fatti è stato provato già in primo grado dal dr. attraverso la produzione di un articolo apparso nel CP_1
2004 sulla rivista Aesthetic Plastic Surgery dal titolo “The Transareolar Incision for Brest Augmentation
Revisited” e che, tradotto in italiano, così termina:
“In conclusione, l'approccio trans-areolare per la mastoplastica additiva non mostra un tasso elevato di
complicazioni, inclusa la contrazione capsulare. Le cicatrici sono di buona qualità, senza importanti
cambiamenti pigmentari. La sensibilità percepita è normale due anni dopo la mastoplastica nell'89% delle
donne…Se il paziente è appropriatamente selezionato nel rispetto dei limiti della tecnica (vale a dire limitata
dimensione della protesi in rapporto al diametro dell'areola e aumento dei soli seni senza ptosi), l'accesso
trans-areolare ha il suo posto definitivo tra le differenti incisioni utilizzate per la mastoplastica additiva (doc. 3
della produzione del convenuto).
Quanto affermato dai consulenti d'ufficio in merito all'ascrivibilità del cd. wrinkling a una compressione delle protesi dovuta al tempo decorso dall'intervento trova poi conferma nelle risultanze del primo esame ecografico, praticato il 30.10.2006, ossia nove mesi dopo l'intervento, nel quale si legge: “Bilateralmente:
regolare il profilo protesico con normale spessore e riflessione capsulare. Il contenuto protesico è perfettamente
anecoico” (doc. 5 della produzione attorea).
La doglianza relativa alla mancata considerazione della rotazione protesica, pur se emergente dall'ecografia mammaria eseguita il 05.06.2017 presso lo studio ed alla mancata menzione di tale rischio nel modulo di CP_6
consenso informato firmato dall'attrice, è poi contraddetta dall'esame della c.t.u. che ha espressamente affrontato tale problematica affermando quanto segue: “Per quanto attiene all'ecografia - presentata solo in
allegato alle note del Dr. - che dovrebbe evidenziare una rotazione della protesi, bisogna puntualizzare Per_3
pagina 13 di 19 che tale metodica d'indagine non è idonea a stabilire tale complicanza e che si tratta, nella fattispecie in esame,
di protesi tonde, la cui rotazione non altera assolutamente il profilo mammario. Al limite, nel caso d'impianto di
protesi tonde, quello che può alterare il profilo mammario sarebbe il capovolgimento della protesi, cosa che,
comunque, non è assolutamente presente nella perizianda”.
Per quanto attiene poi al mancato svolgimento di indagini per accertare l'eventuale esistenza di un danno derivante dal taglio dei dotti galattofori, è evidentemente sintomatico della mancata produzione di tale pregiudizio il fatto che l'attrice, ormai quarantottenne, tuttora non comprovi di aver avuto problemi nell'allattamento di un figlio dovuti a tale problematica.
Quanto, infine, alla grandezza delle protesi mammarie da impiantare, non vi è alcuna contraddizione negli assunti dei consulenti che per un verso hanno correttamente evidenziato di non avere a disposizione elementi per stabilire quali accordi furono presi tra l'attrice ed il chirurgo e, per altro verso, altrettanto correttamente hanno evidenziato che la scelta del volume delle protesi da impiantare non può essere arbitraria e rimessa totalmente alla scelta del paziente occorrendo rispettare dei parametri ben precisi (dimensioni originarie delle mammelle,
elasticità dei tessuti, diametro del torace, etc.).
In ogni caso era poi senz'altro l'attrice a dover fornire la prova dell'accordo raggiunto in merito alla grandezza delle protesi da impiantare. Detta prova, esaminate le risultanze istruttorie, non può dirsi raggiunta.
L'attrice, in sede di interrogatorio formale, ha infatti dichiarato: “Ricordo che chiesti esplicitamente al dott.
di aumentare il seno fino a una terza taglia, ma senza aumentarlo troppo…Ricordo anche che, CP_1
sempre su mia richiesta, egli mi mostrò le protesi che avrebbe impiantato”. Dal suo canto il dr. , CP_1
sempre in sede di interrogatorio formale, ha poi dichiarato: “preciso che la sig.ra mi chiese una protesi Pt_1
di III misura e non un risultato che garantisse un seno di terza taglia di reggiseno”. Alla stregua delle stesse dichiarazioni rese dalle parti, sul punto concordi, sembra dunque che il consenso si sia formato facendo visionare all'attrice una protesi che la stessa ebbe a trovare di suo gradimento, per quanto concerne la grandezza, e non in merito alla taglia di reggiseno che l'attrice avrebbe indossato dopo l'operazione. Ciò appare, del resto,
pienamente logico in quanto si doveva programmare un intervento chirurgico e non già ordinare un reggiseno di una data taglia in un negozio specializzato nella vendita di biancheria intima.
§§§§§§
Con il secondo e ultimo motivo di gravame l'appellante lamenta “violazione e falsa applicazione delle
pagina 14 di 19 norme di cui agli artt. 2697 c.c. in materia di onere probatorio, nonché 2727, 2729, c.c. in materia di
presunzioni e 115, 116 c.p.c. in materia di disponibilità e valutazione delle prove. Motivazione meramente
apparente, illogica e meramente apparente” deducendo che il giudice di primo grado non ha fatto retto governo delle risultanze istruttorie allorché ha rigettato la domanda di risarcimento danni per violazione del dovere di informazione. Più in particolare, la afferma che il modulo di consenso informato a lei sottoposto, Pt_1
contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, non è completo non risultando in esso indicata la tecnica operatoria prescelta nonché il rischio di una possibile rotazione delle protesi e di resezione dei dotti Persona_4
Si sottolinea, inoltre, che grava sul medico l'onere della prova di aver fornito al paziente tutte le informazioni del caso affermando che, nel caso di specie, detta prova non sarebbe stata positivamente fornita mentre il danno conseguente alla carenza informativa è stato adeguatamente provato dalla Pt_1
Il tribunale, con una valutazione superficiale, ometteva poi di esaminare il contenuto della prova orale offerta dal dott. non analizzando le dichiarazioni testimoniali e non soffermandosi sulla discutibile CP_1
attendibilità dei testi indicati dal chirurgo, evidentemente interessati alla vicenda.
Compiendo tale esame, il giudice si sarebbe invece avveduto che da nessuna delle dichiarazioni rese dai testi indicati dal convenuto (e precisamente la dr.ssa , collega del e contitolare dello Controparte_3 CP_1
stesso studio, la sig.ra dipendente amministrativa del Centro Posillipo, e la sig.ra Tes_1 Tes_2
collaboratrice del dott. con qualifica e competenze non meglio precisate) emerge la loro effettiva CP_1
presenza agli incontri preoperatori intercorsi tra la e il dott. . Pt_1 CP_1
§§§§§§
Anche tale motivo deve essere rigettato in quanto l'analisi congiunta della documentazione prodotta e delle rese dichiarazioni testimoniali consente senz'altro di escludere il lamentato difetto di informativa.
È stata infatti prodotta in primo grado la “Dichiarazione di richiesta e assenso” sottoscritta dall'attrice in data 14.01.2006 nella quale si legge quanto segue: “Chiedo al Dott. essere sottoposta Persona_5
all'intervento chirurgico di mastoplastica additiva + rimozione fibroadenoma Q.S.E. sx…ed a tali fine dichiaro
che nel corso della visita a cui mi sono sottoposto/a si è discusso della tecnica chirurgica da adottare e dei limiti
ad essa correlati…Sono a conoscenza che a seguito di ogni intervento chirurgico possono verificarsi
complicanze fortuite indipendenti dalla correttezza della prestazione sanitaria…Tali inconvenienti fortuiti (ad
es. ipertrofia o diastasi delle cicatrici, infezioni delle ferite, cicatrizzazione anomala, contrattura di capsula
pagina 15 di 19 peri-protesica mammaria, reazioni ipertrofiche sottocutanee, etc.) possono essere generalmente corretti con un
secondo intervento chirurgico. Tale intervento, definito Ritocco, è considerato procedura frequente e dunque
normale in Chirurgia Plastica ed Estetica. Il chirurgo si impegna ad eseguirlo senza ulteriori spese a carico
del/la paziente…Sono stato/a informato/a dal Dott. che le incisioni chirurgiche necessarie per Controparte_1
effettuare il mio intervento esiteranno in cicatrici che saranno permanenti e che non è possibile, per nessun
chirurgo, in nessun caso, garantire la perfetta riuscita dell'intervento richiesto, dipendendo la stessa da
molteplici fattori di ordine fisico, biologico e costituzionale del tutto indipendenti dalle capacità professionali
del chirurgo…Pertanto dichiaro, in piena coscienza, di essere stato/a personalmente informato/a sul tipo,
finalità e svolgimento dell'intervento…e che mi sono stati elencati e spiegati vantaggi, svantaggi e rischi
eventuali che possono derivare da detto intervento. Ogni particolare problema riguardante il mio caso è stato
discusso in dettaglio circa le modalità, le conseguenze e i possibili esiti negativi (residue cicatrici, qualità delle
cicatrici, etc.) anche mediante l'esibizione di fotografie relative ad interventi di analoga natura…Ogni mia
domanda ha ricevuto una risposta chiara e completa…Dichiaro ancora che, dopo aver ricevuto le informazioni
sopracitate, ho avuto tempo e modo di ripensare alle informazioni ricevute e quindi di prendere serenamente le
mie decisioni, così come ho avuto tempo sufficiente per richiedere ed acconsentire all'intervento…”.
L'informativa, alla stregua di quanto dichiarato per iscritto dalla stessa attrice, è stata dunque esaustiva né
rileva che nel modulo da lei sottoscritto non siano stati espressamente menzionati la possibile rotazione delle protesi ed il rischio di sezione dei dotti galattofori, trattandosi di evenienze che non si sono verificate. Sempre in atti vi è poi un altro modulo di consenso informato, approntato dalla ditta produttrice delle protesi e firmato dall'appellante, che attiene alle “Informazioni da fornire alla paziente che considera la possibilità di sottoporsi
ad intervento chirurgico per l'inserimento di un impianto mammario a base di gel di silicone o salino”. Quanto
poi alle rese testimonianze, la ex impiegata del Centro Posillipo (la cui deposizione non può essere Tes_1
ritenuta inattendibile solo perché è stata alle dipendenze di detta struttura), ha reso dichiarazioni che confermano ulteriormente l'avvenuta sottoscrizione di tali moduli con piena consapevolezza del loro contenuto.
Ella ha infatti dichiarato: “…non ero presente quando la sig.ra venne visitata dal dott. Pt_1
, all'interno dello studio, ma posso confermare che la sig.ra venne presso lo studio per tale CP_1 Pt_1
appuntamento…io ho il compito di accertarmi se al paziente siano stati consegnati diversi moduli contenenti
tutte le informazioni dell'intervento oggetto di visita.
pagina 16 di 19 Tali moduli vengono rilasciati al paziente già nel corso del primo appuntamento ed al secondo
appuntamento gli stessi vengono nuovamente lasciati nelle sue mani per far sì che il paziente possa di nuovo
portarli a casa con sé e leggerli. In tali moduli è ricompresa la brochure fornita dal produttore delle protesi
mammarie da utilizzarsi ai fini dell'intervento…ho accompagnato personalmente la sig.ra nella stanza Pt_1
del medico, dove la stessa ha conosciuto la propria assistente, che era la sig.ra fisioterapista, la Tes_2
quale le ha chiesto di leggere con attenzione il modulo relativo al consenso informato. Quindi è arrivato il dott.
che si è accertato di tale lettura e comprensione e vi è stata anche la sottoscrizione della paziente”. CP_1
La teste in sede di escussione, ha poi dichiarato: “Non ricordo fisicamente la signora Tes_2 [...]
Tuttavia, posso dire che in data 14 gennaio 2006 lavoravo ancora col dott. , con contratto Pt_1 CP_1
part-time, ed ho accolto tutte le pazienti della giornata parlando con ciascuna di esse personalmente…in quella
giornata tutti i pazienti mostrarono di aver ben compreso le informazioni che erano state loro fornite. Non
ricordo, infatti, che alcuno mi abbia mai detto di non aver ben compreso ciò che il medico aveva in precedenza
spiegato. Nemmeno mi è mai accaduto di parlare con pazienti che non avevano con sé la documentazione
consegnata dal medico durante gli incontro preparatori. Inoltre, laddove taluno di tali pazienti mi riferiva di
non aver ben compreso qualcosa nell'ambito di ciò che era descritto nella documentazione, io chiamavo subito
il dott. che prontamente accorreva a fornire tutte le informazioni richieste”. CP_1
Di nessuna valenza probatoria è, invece, la testimonianza resa da , cugina della madre Testimone_3
dell'appellante, la quale ha dichiarato “Sono a conoscenza dei fatti di causa per averli appresi dall'attrice”,
rendendo perciò una deposizione de relato actoris, mentre la teste madre della , ha Testimone_4 Pt_2
confermato a sua volta l'informativa ricevuta dalla figlia rispondendo affermativamente alla domanda di cui al capo 12) della citazione che recita: “agli incontri con il chirurgo prima dell'intervento, l'istante chiedeva le
modalità con cui l'intervento sarebbe stato effettuato nonché gli eventuali esiti cicatriziali. Nelle predette
circostanze il dott. tranquillizzava la - di professione modella e indossatrice - garantendole CP_1 Pt_1
un ottimo risultato”.
§§§§§§
Va invece accolto l'appello incidentale proposto dal dr. lamentando l'avvenuta Controparte_1
compensazione delle spese del giudizio di primo grado pur in assenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 92 c.p.c. Nel caso di specie trova infatti applicazione l'art. 92 c.p.c. così come modificato dalla legge n. 69 del pagina 17 di 19 2009, essendo il giudizio iniziato nell'anno 2013, per cui è necessaria l'esistenza, per procedere a compensazione, di “gravi ed eccezionali ragioni” da indicare in motivazione.
Il primo giudice ha tuttavia disposto la compensazione delle spese con un generico riferimento alla
“complessità e tecnicità della lite” senza indicare, nello specifico, quali siano gli aspetti di complessità e di tecnicismo della controversia che giustificano la deroga al principio della soccombenza la quale non può
discendere puramente e semplicemente dal fatto che si tratta di una causa in tema di responsabilità medica poiché, diversamente opinando, occorrerebbe concludere che in presenza di tali cause le spese vanno sempre e comunque compensate, richiedendo tutte il possesso di conoscenze tecniche specialistiche che impongono il ricorso ad una c.t.u. per una corretta comprensione dei fatti.
Le “gravi ed eccezionali ragioni” che legittimano la compensazione totale o parziale delle spese devono invece riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo (cfr. ex multis cass. n. 22310/2017 e n.
11217/2016). In accoglimento dell'appello incidentale la va pertanto condannata al rimborso delle spese Pt_1
del primo grado di giudizio sostenute dal dr. che, al pari di quelle di appello, si liquidano come da CP_1
dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti per le cause di valore indeterminato a bassa complessità dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
Tanto con la precisazione che, per quanto concerne l'appello, la è tenuta a rispondere anche delle Pt_1
spese sostenute dalla Le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal Controparte_7
convenuto, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, devono infatti essere poste a carico della parte che, rimasta soccombente, ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando una tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, a nulla rilevando l'assenza di domande proposte dall'attore nei confronti del chiamato in causa (cfr. ex multis cass. n.
23552/2011 e n. 2492/2016).
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante principale, della sanzione prevista dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
pagina 18 di 19 La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. Parte_1
3772/2021 pubblicata il 21.04.2021.
2) Condanna al rimborso delle spese di primo grado sostenute da che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in € 7.716,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
3) Condanna al rimborso delle spese di appello sostenute da che si liquidano in € Parte_1 Controparte_1
355,50 per esborsi vivi ed in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore degli avv.ti Vincenzo
UO e AN MA per dichiarato anticipo.
4) Condanna al rimborso delle spese di appello sostenute dalla che si liquidano Parte_1 Controparte_2
in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge
5) Dà atto dell'applicabilità, a carico di , di una sanzione pari al contributo unificato dovuto per la Parte_1
proposizione dell'appello principale.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 14.11.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello CP_8
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