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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 3669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3669 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
NRG 2124/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2124/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII, pendente
TRA
con sede in Gragnano alla Via Volte 32, in persona del legale rappresentante Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. , rappresentata e Parte_2 C.F._1 difesa dall'avv. Francesco Di Martino (c.f. ); C.F._2
Reclamante
E
in persona del legale rappresentante, Liquidazione Giudiziale della in CP_1 Parte_1 persona del curatore;
Reclamati non costituiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.11.2024 la ha chiesto al Tribunale di Torre Annunziata di CP_1 dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
1 NRG 2124/2025
A sostegno della domanda la ricorrente ha affermato di essere creditrice della della Parte_1 somma di € 34.000,00, in virtù del decreto ingiuntivo n. 1768 del 6/6/2022, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata.
Nel corso della procedura è intervenuto un altro creditore, la GI NI spa, per un credito di
€ 199.762,66.
La ha depositato memoria difensiva ex art. 41, quarto comma, d.lgs. 12 gennaio 2019, Parte_1
n. 14, chiedendo il rigetto del ricorso affermando che il credito della ricorrente sarebbe stato inferiore alla soglia di € 30.000 e negando l'esistenza dello stato di insolvenza.
Con la sentenza n. 12/2025 il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge. Parte_1
Avverso tale sentenza la ha proposto reclamo, con ricorso depositato il 15/5/2025, Parte_1 sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare l'esistenza dello stato di insolvenza in quanto avrebbe omesso di considerare i seguenti crediti:
- di € 600.000 nei confronti di due società (la DHL e la a titolo di risarcimento danni Parte_3 da inadempimento, credito per il quale era in corso un'azione giudiziaria;
- di € 273.113,78 per l'inadempimento negoziale della ME srl, nei confronti della quale era stata inviata una diffida negoziale per la restituzione di tale importo, al fine di promuovere una successiva azione giudiziale.
Per tali ragioni la reclamante ha chiesto la revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
La e la Liquidazione giudiziale non si sono costituite. CP_1
All'udienza del 24/6/2025 la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
Con l'unico motivo di reclamo la sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare Parte_1 la sussistenza dell'insolvenza della debitrice, in quanto non avrebbe considerato l'esistenza nel suo patrimonio di due ingenti crediti: uno di € 600.000 nei confronti della DHL e della e Parte_3
l'altro di € 273.113,78 nei confronti della ME srl.
La tesi della reclamante è del tutto infondata in quanto nessuno dei due crediti sopra indicati è certo, nell'esistenza e nell'ammontare, trattandosi di somme del tutto ipotetiche ed eventuali che la Pt_1
[... ritiene di dover ottenere da terze società a seguito di inadempimenti negoziali.
Sul punto questa Corte rileva che la reclamante non ha fornito alcuna prova dell'esistenza e dell'ammontare dei predetti crediti.
Ed infatti, in relazione al preteso credito di € 600.000, la reclamante si è limitata a depositare in questa sede un atto di citazione notificato alla DHL, nel quale si chiede la condanna di quest'ultima
2 NRG 2124/2025
al risarcimento del danno di € 199.514,00, oltre ad un danno all'immagine di € 50.000,00, ed un successivo atto di citazione notificato alla nel quale si chiede la condanna di Parte_4 quest'ultima al risarcimento del danno di € 150.000,00, oltre ad un danno all'immagine di € 50.000,00. Le due citazioni, tuttavia, da sole non forniscono prova dell'esistenza e dell'ammontare dei crediti, non avendo la reclamante depositato alcun documento dal quale si possa desumere, anche in via presuntiva, la reale esistenza dei danni lamentati dalla reclamante.
Anche del credito di € 273.113,78, vantato nei confronti della ME srl, non vi è la pur minima prova, considerato che in tal caso la reclamante non ha neanche depositato l'atto di citazione, ma solo una diffida stragiudiziale nella quale non sono indicate le ragioni per le quali la LY avrebbe diritto alla restituzione dell'importo indicato.
Per tali ragioni il reclamo deve essere rigettato, avendo correttamente il Tribunale affermato la sussistenza dello stato di insolvenza.
Nulla va disposto sulle spese vista la mancata costituzione delle reclamate.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 12/2025 depositata il 15.4.2025 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della così provvede: Parte_1
1. rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, l'1.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2124/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII, pendente
TRA
con sede in Gragnano alla Via Volte 32, in persona del legale rappresentante Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. , rappresentata e Parte_2 C.F._1 difesa dall'avv. Francesco Di Martino (c.f. ); C.F._2
Reclamante
E
in persona del legale rappresentante, Liquidazione Giudiziale della in CP_1 Parte_1 persona del curatore;
Reclamati non costituiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.11.2024 la ha chiesto al Tribunale di Torre Annunziata di CP_1 dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
1 NRG 2124/2025
A sostegno della domanda la ricorrente ha affermato di essere creditrice della della Parte_1 somma di € 34.000,00, in virtù del decreto ingiuntivo n. 1768 del 6/6/2022, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata.
Nel corso della procedura è intervenuto un altro creditore, la GI NI spa, per un credito di
€ 199.762,66.
La ha depositato memoria difensiva ex art. 41, quarto comma, d.lgs. 12 gennaio 2019, Parte_1
n. 14, chiedendo il rigetto del ricorso affermando che il credito della ricorrente sarebbe stato inferiore alla soglia di € 30.000 e negando l'esistenza dello stato di insolvenza.
Con la sentenza n. 12/2025 il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge. Parte_1
Avverso tale sentenza la ha proposto reclamo, con ricorso depositato il 15/5/2025, Parte_1 sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare l'esistenza dello stato di insolvenza in quanto avrebbe omesso di considerare i seguenti crediti:
- di € 600.000 nei confronti di due società (la DHL e la a titolo di risarcimento danni Parte_3 da inadempimento, credito per il quale era in corso un'azione giudiziaria;
- di € 273.113,78 per l'inadempimento negoziale della ME srl, nei confronti della quale era stata inviata una diffida negoziale per la restituzione di tale importo, al fine di promuovere una successiva azione giudiziale.
Per tali ragioni la reclamante ha chiesto la revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
La e la Liquidazione giudiziale non si sono costituite. CP_1
All'udienza del 24/6/2025 la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
Con l'unico motivo di reclamo la sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare Parte_1 la sussistenza dell'insolvenza della debitrice, in quanto non avrebbe considerato l'esistenza nel suo patrimonio di due ingenti crediti: uno di € 600.000 nei confronti della DHL e della e Parte_3
l'altro di € 273.113,78 nei confronti della ME srl.
La tesi della reclamante è del tutto infondata in quanto nessuno dei due crediti sopra indicati è certo, nell'esistenza e nell'ammontare, trattandosi di somme del tutto ipotetiche ed eventuali che la Pt_1
[... ritiene di dover ottenere da terze società a seguito di inadempimenti negoziali.
Sul punto questa Corte rileva che la reclamante non ha fornito alcuna prova dell'esistenza e dell'ammontare dei predetti crediti.
Ed infatti, in relazione al preteso credito di € 600.000, la reclamante si è limitata a depositare in questa sede un atto di citazione notificato alla DHL, nel quale si chiede la condanna di quest'ultima
2 NRG 2124/2025
al risarcimento del danno di € 199.514,00, oltre ad un danno all'immagine di € 50.000,00, ed un successivo atto di citazione notificato alla nel quale si chiede la condanna di Parte_4 quest'ultima al risarcimento del danno di € 150.000,00, oltre ad un danno all'immagine di € 50.000,00. Le due citazioni, tuttavia, da sole non forniscono prova dell'esistenza e dell'ammontare dei crediti, non avendo la reclamante depositato alcun documento dal quale si possa desumere, anche in via presuntiva, la reale esistenza dei danni lamentati dalla reclamante.
Anche del credito di € 273.113,78, vantato nei confronti della ME srl, non vi è la pur minima prova, considerato che in tal caso la reclamante non ha neanche depositato l'atto di citazione, ma solo una diffida stragiudiziale nella quale non sono indicate le ragioni per le quali la LY avrebbe diritto alla restituzione dell'importo indicato.
Per tali ragioni il reclamo deve essere rigettato, avendo correttamente il Tribunale affermato la sussistenza dello stato di insolvenza.
Nulla va disposto sulle spese vista la mancata costituzione delle reclamate.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 12/2025 depositata il 15.4.2025 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della così provvede: Parte_1
1. rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, l'1.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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