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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/11/2025, n. 8519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8519 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27084/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
ON Sammarro, ha pronunciato nel rispetto del termine di cui all'art. 281 sexies III comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27084 del R.G.A.C. dell'anno 2024, e vertente
TRA
(P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Santo Di Parte_1 P.IVA_1
Pasquale;
OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Genti;
CP_1 CodiceFiscale_1
OPPOSTO
Oggetto: inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti:
Previa revoca del decreto ingiuntivo, condannare la società al pagamento Parte_1 della complessiva somma di € 8.000,00 mediante versamento della somma di € 1.583,33 entro il
15.01.2026, e di undici rate di € 583,33 entro il 15 di ogni mese a decorrere da febbraio 2026, nonché al rimborso della somma di € 500,00 oltre accessori di legge per compensi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8927/2025, emesso Parte_1 dal Tribunale di Milano in data 05.06.2025 e notificato in data 13.06.2025, con cui si ingiungeva il pagamento della somma di € 20.725,00 in favore di , deducendone l'illegittimità per CP_1 mancato esperimento della mediazione obbligatoria, effettiva restituzione delle chiavi e diritto di pagina 1 di 2 recesso, indebito arricchimento ex artt. 2041 e 2042 c.c., e chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo, accertare che nulla era dovuto ovvero, in subordine, accertare e quantificare quanto realmente dovuto.
contestava l'opposizione di cui chiedeva, nel merito, il rigetto, con conseguente CP_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione.
All'udienza del 29.10.2025 il giudice, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, riservava il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
Ritiene questo giudice che debba essere recepito l'accordo intercorso tra le parti nel corso dell'udienza del 29.10.2025, in difetto di ragioni ostative, per cui dev'essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, e la società dev'essere condannata al pagamento della Parte_1 complessiva somma di € 8.000,00 mediante versamento della somma di € 1.583,33 entro il 15.01.2026,
e di undici rate di € 583,33 entro il 15 di ogni mese a decorrere da febbraio 2026, nonché al rimborso della somma di € 500,00 oltre accessori di legge per compensi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna la società al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 complessiva somma di € 8.000,00 mediante versamento della somma di € 1.583,33 entro il
15.01.2026, e di undici rate di € 583,33 entro il 15 di ogni mese a decorrere da febbraio 2026, nonché al rimborso della somma di € 500,00 per compensi oltre accessori di legge.
Milano, 8 novembre 2025
Il giudice
ON Sammarro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
ON Sammarro, ha pronunciato nel rispetto del termine di cui all'art. 281 sexies III comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27084 del R.G.A.C. dell'anno 2024, e vertente
TRA
(P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Santo Di Parte_1 P.IVA_1
Pasquale;
OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Genti;
CP_1 CodiceFiscale_1
OPPOSTO
Oggetto: inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti:
Previa revoca del decreto ingiuntivo, condannare la società al pagamento Parte_1 della complessiva somma di € 8.000,00 mediante versamento della somma di € 1.583,33 entro il
15.01.2026, e di undici rate di € 583,33 entro il 15 di ogni mese a decorrere da febbraio 2026, nonché al rimborso della somma di € 500,00 oltre accessori di legge per compensi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8927/2025, emesso Parte_1 dal Tribunale di Milano in data 05.06.2025 e notificato in data 13.06.2025, con cui si ingiungeva il pagamento della somma di € 20.725,00 in favore di , deducendone l'illegittimità per CP_1 mancato esperimento della mediazione obbligatoria, effettiva restituzione delle chiavi e diritto di pagina 1 di 2 recesso, indebito arricchimento ex artt. 2041 e 2042 c.c., e chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo, accertare che nulla era dovuto ovvero, in subordine, accertare e quantificare quanto realmente dovuto.
contestava l'opposizione di cui chiedeva, nel merito, il rigetto, con conseguente CP_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione.
All'udienza del 29.10.2025 il giudice, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, riservava il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
Ritiene questo giudice che debba essere recepito l'accordo intercorso tra le parti nel corso dell'udienza del 29.10.2025, in difetto di ragioni ostative, per cui dev'essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, e la società dev'essere condannata al pagamento della Parte_1 complessiva somma di € 8.000,00 mediante versamento della somma di € 1.583,33 entro il 15.01.2026,
e di undici rate di € 583,33 entro il 15 di ogni mese a decorrere da febbraio 2026, nonché al rimborso della somma di € 500,00 oltre accessori di legge per compensi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna la società al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 complessiva somma di € 8.000,00 mediante versamento della somma di € 1.583,33 entro il
15.01.2026, e di undici rate di € 583,33 entro il 15 di ogni mese a decorrere da febbraio 2026, nonché al rimborso della somma di € 500,00 per compensi oltre accessori di legge.
Milano, 8 novembre 2025
Il giudice
ON Sammarro
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