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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 07/04/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2158/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2158/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PERLINI FAUSTA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
NAZIONALE 54/B 23823 COLICO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
LANZINI LAURA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._4
LAVIZZARI, 19 23100 SONDRIO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 29.05.1999 in Morbegno (SO) e Controparte_1 Parte_1
contraevano matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Morbegno (SO), atto n. 17, p. II, s. A, anno 1999).
1.1 Dall'unione è nato il figlio (15.08.2004). Per_1
2. Con ricorso congiunto depositato in data 28.11.2024, e Controparte_1 [...]
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra loro e Parte_1
domandavano pronunciarsi la separazione personale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 28.11.2024.
3. All'udienza del 19.02.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
5. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale tra nata a [...] il Controparte_1
30.12.1968 e nato a [...] il [...], uniti in Parte_1
pagina 2 di 5 matrimonio celebrato il 31.05.1999 a Morbegno (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 17, p. II, s. A, anno 1999; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Morbegno (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il signor provvederà al mantenimento diretto del figlio Parte_1 Per_1
in via integrale, sino a quando lo stesso non raggiungerà l'autosufficienza economica;
3) le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la salute e l'educazione di comprensive della retta universitaria dell'Accademia di Brera, del Persona_2
materiale scolastico, del canone di locazione sostenuto per l'abitazione in Milano della
Fondazione Mattei assegnata al ragazzo, degli abbonamenti per il trasporto ferroviario e per i trasporti pubblici locali, nonché le ulteriori spese come esplicitate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Sondrio che si produce e che le parti dichiarano di aver già ricevuto (doc. n. 7) - verranno sostenute dai genitori in ragione del 65% a carico del padre e del 35% a carico della madre;
sarà il signor ad anticipare il Parte_1
versamento di tali spese ed a richiedere poi la quota di spettanza alla signora CP_1
nelle modalità e termini di cui al protocollo adottato.
4) i ricorrenti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
tuttavia il signor si impegna a pagare Parte_1
direttamente tutte le utenze (acqua, gas, luce, riscaldamento) in uso alla casa coniugale assegnata alla finché il figlio non sarà divenuto CP_1 Persona_2
economicamente autosufficiente;
le spese per la legna acquistata dalla signora CP_1
per utilizzare la stufa durante la stagione invernale, verranno suddivise al 50% tra le parti ricorrenti, sempre sino a che il figlio non avrà raggiunto l'indipendenza economica.
5) la casa coniugale sita in Morbegno (So) Via Arcolasco n. 23 verrà assegnata a perché la abiti con il figlio limitatamente alla porzione di Controparte_1 Per_1
pagina 3 di 5 seguito indicata: cucina - sala sita al piano terra/rialzato nonché le due camere, il bagno ed il terrazzo siti al piano primo (in rosa nella planimetria allegata sub doc. 8).
I restanti locali dell'abitazione e segnatamente la camera ed il bagno siti al piano terra
/rialzato nonché la taverna, il garage e la cantina siti al piano interrato resteranno in godimento esclusivo al signor (in azzurro nella planimetria allegata Parte_1
sub doc. 8).
Al proposito le parti precisano che la camera ed il bagno, siti al piano rialzato ed attribuiti al signor sono dotati di porta comunicante che verrà chiusa a Parte_1
decorrere dall'effettività della separazione onde garantire ogni opportuna autonomia e privacy alle stesse parti ricorrenti.
Quanto alle spese per la futura necessaria manutenzione straordinaria dell'abitazione coniugale, le stesse saranno sostenute dalle parti al 50%.
Al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio Persona_2
venuta meno l'assegnazione della casa coniugale (quanto alla porzione sopra
[...]
descritta) in favore della signora le parti pattuiscono che: CP_1
- a richiesta della signora ella avrà diritto di permanere nella porzione di CP_1
abitazione individuata in colore rosa nella planimetria sub doc. 8 sino alla data del
01.01.2035;
- il corrispettivo per il godimento della porzione di abitazione di cui sopra è fissato in euro 250,00 mensili, che la signora dovrà versare al signor entro il CP_1 Parte_1
giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
- le parti concordano che il predetto importo sia aggiornato in misura del 50% dell'indice Istat a decorrere dall'anno successivo al primo versamento;
- la signora provvederà a pagare direttamente tutte le utenze della Controparte_1
porzione di casa in suo godimento;
- il signor corrispettivamente, avrà diritto di permanere nella porzione di Parte_1
abitazione individuata in colore azzurro nella planimetria sub doc. 7, per analogo pagina 4 di 5 periodo – e cioè sino al 01.01.2035 - provvedendo a pagare direttamente tutte le utenze della porzione di casa in suo godimento.
Resta ferma la possibilità di pattuire la cessione delle rispettive quote tra i comproprietari in qualunque momento.
Al termine del periodo pattuito – e quindi successivamente alla data del 01.01.2035 - le parti saranno libere di proseguire nel rapporto come sopra disciplinato ovvero di chiedere lo scioglimento della comunione esistente sul predetto immobile.
La locazione del predetto immobile a terzi, infine, dovrà avvenire per l'intero e previo accordo.
6) le spese legali del presente giudizio verranno integralmente compensate tra le parti. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 03/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2158/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PERLINI FAUSTA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
NAZIONALE 54/B 23823 COLICO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
LANZINI LAURA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._4
LAVIZZARI, 19 23100 SONDRIO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 29.05.1999 in Morbegno (SO) e Controparte_1 Parte_1
contraevano matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Morbegno (SO), atto n. 17, p. II, s. A, anno 1999).
1.1 Dall'unione è nato il figlio (15.08.2004). Per_1
2. Con ricorso congiunto depositato in data 28.11.2024, e Controparte_1 [...]
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra loro e Parte_1
domandavano pronunciarsi la separazione personale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 28.11.2024.
3. All'udienza del 19.02.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
5. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale tra nata a [...] il Controparte_1
30.12.1968 e nato a [...] il [...], uniti in Parte_1
pagina 2 di 5 matrimonio celebrato il 31.05.1999 a Morbegno (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 17, p. II, s. A, anno 1999; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Morbegno (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il signor provvederà al mantenimento diretto del figlio Parte_1 Per_1
in via integrale, sino a quando lo stesso non raggiungerà l'autosufficienza economica;
3) le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la salute e l'educazione di comprensive della retta universitaria dell'Accademia di Brera, del Persona_2
materiale scolastico, del canone di locazione sostenuto per l'abitazione in Milano della
Fondazione Mattei assegnata al ragazzo, degli abbonamenti per il trasporto ferroviario e per i trasporti pubblici locali, nonché le ulteriori spese come esplicitate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Sondrio che si produce e che le parti dichiarano di aver già ricevuto (doc. n. 7) - verranno sostenute dai genitori in ragione del 65% a carico del padre e del 35% a carico della madre;
sarà il signor ad anticipare il Parte_1
versamento di tali spese ed a richiedere poi la quota di spettanza alla signora CP_1
nelle modalità e termini di cui al protocollo adottato.
4) i ricorrenti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
tuttavia il signor si impegna a pagare Parte_1
direttamente tutte le utenze (acqua, gas, luce, riscaldamento) in uso alla casa coniugale assegnata alla finché il figlio non sarà divenuto CP_1 Persona_2
economicamente autosufficiente;
le spese per la legna acquistata dalla signora CP_1
per utilizzare la stufa durante la stagione invernale, verranno suddivise al 50% tra le parti ricorrenti, sempre sino a che il figlio non avrà raggiunto l'indipendenza economica.
5) la casa coniugale sita in Morbegno (So) Via Arcolasco n. 23 verrà assegnata a perché la abiti con il figlio limitatamente alla porzione di Controparte_1 Per_1
pagina 3 di 5 seguito indicata: cucina - sala sita al piano terra/rialzato nonché le due camere, il bagno ed il terrazzo siti al piano primo (in rosa nella planimetria allegata sub doc. 8).
I restanti locali dell'abitazione e segnatamente la camera ed il bagno siti al piano terra
/rialzato nonché la taverna, il garage e la cantina siti al piano interrato resteranno in godimento esclusivo al signor (in azzurro nella planimetria allegata Parte_1
sub doc. 8).
Al proposito le parti precisano che la camera ed il bagno, siti al piano rialzato ed attribuiti al signor sono dotati di porta comunicante che verrà chiusa a Parte_1
decorrere dall'effettività della separazione onde garantire ogni opportuna autonomia e privacy alle stesse parti ricorrenti.
Quanto alle spese per la futura necessaria manutenzione straordinaria dell'abitazione coniugale, le stesse saranno sostenute dalle parti al 50%.
Al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio Persona_2
venuta meno l'assegnazione della casa coniugale (quanto alla porzione sopra
[...]
descritta) in favore della signora le parti pattuiscono che: CP_1
- a richiesta della signora ella avrà diritto di permanere nella porzione di CP_1
abitazione individuata in colore rosa nella planimetria sub doc. 8 sino alla data del
01.01.2035;
- il corrispettivo per il godimento della porzione di abitazione di cui sopra è fissato in euro 250,00 mensili, che la signora dovrà versare al signor entro il CP_1 Parte_1
giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
- le parti concordano che il predetto importo sia aggiornato in misura del 50% dell'indice Istat a decorrere dall'anno successivo al primo versamento;
- la signora provvederà a pagare direttamente tutte le utenze della Controparte_1
porzione di casa in suo godimento;
- il signor corrispettivamente, avrà diritto di permanere nella porzione di Parte_1
abitazione individuata in colore azzurro nella planimetria sub doc. 7, per analogo pagina 4 di 5 periodo – e cioè sino al 01.01.2035 - provvedendo a pagare direttamente tutte le utenze della porzione di casa in suo godimento.
Resta ferma la possibilità di pattuire la cessione delle rispettive quote tra i comproprietari in qualunque momento.
Al termine del periodo pattuito – e quindi successivamente alla data del 01.01.2035 - le parti saranno libere di proseguire nel rapporto come sopra disciplinato ovvero di chiedere lo scioglimento della comunione esistente sul predetto immobile.
La locazione del predetto immobile a terzi, infine, dovrà avvenire per l'intero e previo accordo.
6) le spese legali del presente giudizio verranno integralmente compensate tra le parti. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 03/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
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