Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA
DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 378 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con l'Avvocato Sofra Simona, PARTE APPELLANTE E (C.F. ), E PER Controparte_1 P.IVA_1
QUALE MANDATARIA CP_2 Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_2 tempore, con gli Avvocati Taranto Costanza e Taranto Marialuce, PARTI APPELLATE
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 1212/2020 emessa dal Tribunale di Latina, pubblicata in data 30.06.2020 in materia di contratti bancari – opposizione a decreto ingiuntivo. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — ha proposto impugnazione avverso Parte_1 la sentenza n. 1212/2020 del Tribunale di Latina, con la quale il Tribunale ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 589/2014, emesso dal Tribunale di Latina, dichiarandolo definitivamente esecutivo, e ha rigettato le ulteriori domande
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§ 2. — e per essa, quale mandataria, Controparte_1
si è costituita in giudizio ed ha resistito Controparte_3 al gravame chiedendo il rigetto dell'appello, ivi inclusa la domanda riconvenzionale, poiché inammissibile, oltreché destituito di fondamento sia in fatto che in diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
§ 3. — ha successivamente notificato via Parte_1 pec alla parte appellata, in data 16.01.2025, atto di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., al quale, in data 27.01.2025, ha fatto seguito atto di accettazione della rinuncia agli atti del giudizio. L'appello è stato posto in decisione il giorno 10.02.2025.
§ 4. — Considerata la ritualità della rinuncia agli atti del giudizio, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. Va dato atto del fatto che parte appellante, nell'atto di rinuncia, ha dichiarato di aver raggiunto con parte appellata una soluzione transattiva della controversia, giusto accordo sottoscritto in data 24.04.2024, e che, a seguito del suo esatto adempimento, non sussiste più interesse ad agire, con spese compensate in esecuzione del suddetto accordo. Parte appellata ha aderito e accettato la suddetta rinuncia.
§ 5. — Compensa le spese del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e per essa, quale Parte_1 Controparte_1 mandataria, avverso la sentenza resa tra Controparte_3 le parti dal Tribunale di Latina, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. – visto l'art. 306 c.p.c. dichiara l'estinzione del giudizio;
2. – compensa le spese tra le parti del giudizio.
Così deciso in Roma il giorno 10 febbraio 2025. Il Presidente estensore
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