Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/03/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7278/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Domenico Pellegrini Presidente dott. Giovanni Maddaleni Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. nato a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Marzia Sperandeo;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 22.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
1
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi dei figli della Per_ coppia (nata il [...], ormai maggiorenne ma non ancora autosufficiente sul piano economico) e (nato il [...]), e non ponendosi in contrasto con norme Per_2
imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“⁃ I coniugi vivranno separati sotto il più ampio profilo, liberi entrambi di fissare la propria residenza ove ritengono, con il solo obbligo della reciproca comunicazione;
⁃ Il figlio sarà affidato ad entrambi i coniugi secondo il regime dell'affido condiviso, Per_2
con collocazione prevalente presso la madre. Entrambi i genitori avranno l'obbligo di
2 accudirlo ed educarlo, creando per lui le condizioni per una serena crescita. Entrambi i genitori manterranno la loro responsabilità genitoriale sul minore, adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior rilevanza per lui tenendo conto del suo benessere ed interesse, delle sue capacità, aspirazioni ed inclinazioni tra cui rientrano, a titolo di esempio:
l'educazione scolastica ed alimentare, l'orientamento religioso, le scelte relative alle cure mediche e specialistiche e alle attività scolastiche ed extra scolastiche, attività ricreative.
Per quanto attiene le decisioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche disgiuntamente dal genitore presso cui il minore si trova di volta in volta;
⁃ entrambi i coniugi si impegnano, sin da ora, a favorire, non ostacolare ed agevolare i rapporti del figlio con entrambi i genitori;
⁃ La frequentazione padre – figlio avverrà secondo le seguenti modalità, sempre compatibilmente alle esigenze del minore ed i turni di servizio del padre: fine settimana alternati e due volte infrasettimanali. Il pernotto, data l'età del minore, verrà deciso di volta in volta
⁃ Festività: saranno alternate in misura paritetica tra il padre e la madre, compatibilmente con le esigenze del minore , ferma restando la possibilità reciproca di mutare i giorni di permanenza con l'uno o l'altro genitore, con un preavviso di almeno 2 settimane;
⁃ Ferie estive: il padre potrà trascorrere con il figlio un periodo, anche non consecutivo, di giorni 15, con o senza pernotti a seconda delle esigenze e la volontà di . Per_2
- Il sig. corrisponderà inoltre alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento Pt_2
ordinario dei figli euro 350,00 mensili il tutto entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario o mezzo equipollente, oltre a lasciare alla stessa tutto l'assegno unico, oggi pari ad euro 300 mensili circa, così per un totale di euro 650 mensili .
Le altre spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli saranno ripartite nella misura del 50% il padre e del 50% la madre secondo le linee guida del Tribunale;
I coniugi si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio dei passaporti, permettendo che il minore possa accompagnarli in eventuali viaggi all'estero.
3 La casa coniugale resta assegnata alla moglie con tutti gli arredi e suppellettili nulla escluso avendo il coniuge già da tempo provveduto al ritiro dei propri effetti personali e a quanto di sua spettanza;
Le parti convengono che l'auto Ford Smax resterà in uso alla moglie, mentre la Fiat Punto in uso al marito;
I coniugi con il puntuale ed esatto adempimento di quanto sopra dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
ogni parte provvederà a sostenere le spese per la propria rappresentanza ed assistenza nel presente giudizio”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 3, parte II, serie A, anno 2004) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31.1.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
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