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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/12/2025, n. 4478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4478 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe Disabato Presidente
Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 2574, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra
(Avv. Romanelli Claudia), Parte_1
e
(Avv. Piscazzi Francesco), Persona_1
nonché
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
RITENUTO IN FATTO
La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall' art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009).
Con ricorso iscritto a ruolo il 05.03.2024 , premesso che: Parte_1
- aveva intrattenuto una relazione more uxorio con , iniziata nel Persona_1 giugno 2020 e terminata nel settembre 2023;
- dalla relazione sentimentale nasceva in data 18.01.2023 la figlia Persona_2 riconosciuta da entrambi i genitori;
- le parti non avevano mai convissuto stabilmente nella stessa abitazione, sebbene inizialmente la si fosse trasferita da Bari a Milano per vivere più vicino Pt_1 al resistente;
- poco dopo l'inizio della relazione sentimentale, l' aveva manifestato Per_1 intenti suicidi e condotte violente ed aggressive nei confronti della e della Pt_1 di lei figlia, avuta da una precedente unione coniugale;
CP_1
- gli episodi delle aggressioni verbali e minacce dell' erano frequenti tanto Per_1 da ingenerare nella ricorrente uno stato di ansia e temere per la propria incolumità fisica;
1 - la relazione delle parti si interrompeva, una prima volta, nell'ottobre 2021 a causa di un grave episodio in cui l' la minacciava con un coltello;
Per_1
- la tornava, quindi, in Puglia, trasferendosi in Alberobello;
Pt_1
- nel febbraio 2022 le parti, impegnandosi a seguire percorso di terapia presso psicoterapeuti, riprendevano la loro relazione continuando ad abitare a distanza;
- l' assumeva una terapia farmacologica per contenere i propri attacchi di Per_1 rabbia e di irascibilità;
- le parti, alla ripresa della relazione, concepivano la figlia, ma sia Persona_2 durante la gravidanza sia dopo la nascita della figlia l' riprendeva le Per_1 condotte violente ed aggressive in danno della manifestando Pt_1 atteggiamenti di instabilità;
- ella, temendo per la propria incolumità e per quella delle figlie, si determinava a lasciare definitivamente l' , invitandolo a raggiungere un accordo in Per_1 merito alla regolamentazione della responsabilità genitoriale della figlia Per_2
[...]
- nelle more, si trasferiva in Casamassima, presso l'abitazione dei di lei genitori;
- l' , sin dalla nascita della figlia non aveva mai esercitato in Per_1 Persona_2 maniera costante e responsabile il proprio ruolo genitoriale, e, data la sua instabilità, la riteneva imprudente lasciarlo solo con la minore;
Pt_1
- la prosecuzione della relazione tra le parti, a causa dell'aggressività e dei comportamenti dell' , diveniva intollerabile tanto che la ricorrente si Per_1 determinava a sporgere formale denuncia-querela nei confronti dell' in Per_1 data 14.02.2024 presso la Stazione dei Carabinieri di Casamassima;
tutto quanto premesso, chiedeva di disporre, inaudita altera parte, ai sensi degli art. 473- bis.15 e 473-bis.40 ss. c.p.c., il divieto di avvicinamento alla minore
[...] ed al luogo in cui ella viveva con la madre nei confronti del padre Persona_3
e, in subordine, di disporre incontri protetti tra padre e figlia e CTU Persona_1 psichiatrica al fine di valutare l'idoneità genitoriale dell' ; domandava, altresì, Per_1 in caso di comparizione personale delle parti, di assumere informazioni dalla competenti Autorità e dal P.M. presso la Procura di Milano nell'ambito del procedimento penale di violenze e minacce a carico dell' a seguito della denuncia sporta dalla Per_1 Pt_1 in data 14.02.2024, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con assegno mensile pari ad €600,00, oltre al 50% Persona_2 delle spese straordinarie relative alla figlia, prevedendo che l'assegno unico universale fosse percepito dal genitore collocatario e di stabilire l'affidamento esclusivo della minore in favore della madre. Persona_2
Con decreto del 07.03.2024, veniva fissata l'udienza del 05.06.2024 per la comparizione personale delle parti, con assegnazione di termini per la notifica del ricorso e del suddetto decreto al resistente e per la costituzione di quest'ultimo. Vista l'istanza di adozione dei provvedimenti inaudita altera parte contenuta nel ricorso introduttivo, veniva incardinato il sub procedimento rubricato al n. 2574-1/2024 R.G. per l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi degli artt. 473-bis.15 c.p.c. e 473-bis.69 c.p.c.
2 Con decreto del 07.03.2024, reso inaudita altera parte nell'ambito del sub procedimento, veniva ordinato al resistente , ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., di non Persona_1 avvicinarsi all'abitazione e ad ogni altro luogo frequentato dalla ricorrente;
era, altresì, disposto l'affidamento esclusivo della minore in favore della madre ed erano Persona_2 stabiliti incontri padre-figlia presso i Servizi Sociali del Comune di Casamassima All'udienza del 27.03.2024 fissata per la trattazione del sub-procedimento, si procedeva all'audizione delle parti;
con ordinanza del 23.04.2024, a parziale modifica del decreto del 07.03.2024, il Giudice, preso atto del materiale probatorio depositato dalle parti, revocava nei confronti del resistente il divieto di avvicinamento Persona_1 all'abitazione della ricorrente ove risiedeva con la minore;
disponeva l'affido condiviso della minore in favore di entrambi i genitori con collocamento privilegiato presso la madre;
confermava lo svolgimento degli incontri padre-figlia presso i Servizi Sociali del Comune di Casamassima (BA), invitando gli stessi a monitorare il nucleo familiare;
invitava le parti ad intraprendere un precorso di mediazione familiare. Con comparsa del 6.5.2024 l' si costituiva nel procedimento principale, Per_1 chiedendo di ampliare la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla ricorrente alla stessa ed ai suoi genitori con ella conviventi, al fine di valutare la capacità genitoriale CP_2 della madre e l'ambiente in cui viveva la minore e, all'esito dell'assunzione Persona_2 dei mezzi istruttori, di adottare gli opportuni provvedimenti circa l'affidamento e collocamento della figlia minore in particolare, previa ricostruzione della Persona_2 relazione con la assumeva che gli atteggiamenti dallo stesso assunti erano frutto Pt_1 della continua provocazione posta in essere a suo danno dalla ricorrente;
chiedeva, quindi, di poter incontrare la minore liberamente, secondo un determinato calendario, e di contribuire al mantenimento della figlia mediante la corresponsione della somma di
€400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, essendo egli gravato da diversi esborsi, anche relativi al mantenimento dell'altra figlia nata da precedente matrimonio. Chiedeva, in ultimo, la percezione al 50% da parte di ciascun genitore dell'AUU. In particolare, il resistente rappresentava di condurre in locazione un immobile in Milano, al fine sia di poter proseguire la propria attività professionale e di svolgere adeguatamente il proprio ruolo genitoriale nei confronti della figlia , avuta da un Persona_4 precedente matrimonio;
soggiungeva di aver, nel settembre 2023, trasferito la propria residenza in Bari, ove aveva preso in locazione un altro immobile per poter stare vicino alla neonata figlia con notevole aggravio dei costi da sostenere sia per le Persona_2 abitazioni sia per gli spostamenti. Assumeva, inoltre, di aver subito un peggioramento della condizione economico-reddituale, avendo concluso diversi rapporti di collaborazione professionale con il Policlinico di Milano e la casa circondariale di Monza e di percepire minori compensi per le prestazioni professionali svolte in Bari rispetto a quello eseguite a Milano, nonchè di essere gravato da diverse posizioni debitorie, cui spesso non riusciva a far fronte. Precisava, di contro, che la godeva di una Pt_1 situazione economica più solida non essendo gravata da alcuna spesa di abitazione ed essendo supportata economicamente dalla propria famiglia di origine, con cui conviveva.
Con ordinanza del 13.06.2024, a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 05.06.2025, il Giudice sentite le parti e valutati gli atti di causa ed il materiale
3 probatorio allegato, confermava l'affido condiviso della minore in favore di Persona_2 entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
confermava gli incontri padre- figlia a mezzo dei Servizi Sociali territorialmente competenti ed in spazio neutro;
poneva a carico dell' l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Per_1 Persona_2 mediante versamento alla ricorrente della somma mensile di €600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
attribuiva l'assegno unico universale integralmente in favore del genitore collocatario e disponeva l'espletamento di consulenza tecnica psicologica nei confronti delle parti. La causa veniva istruita a mezzo della documentazione depositata dalle parti, di consulenza tecnica d'ufficio a mezzo del CTU nominato Dott. Persona_5
e mediante acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali delegati.
[...]
Con ordinanza del 02.01.2025, a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza dell'11.12.2024, il Giudice, letti gli atti di causa e sentite le parti, valutate le risultanze della CTU psicologica, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per disporre la rinnovazione della CTU sollecitata da parte ricorrente ed, altresì, di quelli per la modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti così come disposti dall'ordinanza del 13.06.2024, rigettava le richieste formulate dalle parti all'udienza dell'11.12.2024 onerando i Servizi Sociali del Comune di Casamassima di inoltrare una relazione periodica in ordine agli incontri padre-figlia ed al rapporto dell' con la minore Per_1
Persona_2
Con ordinanza del 23.06.2025, a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 28.05.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. rinviava la causa all'udienza dell'08.10.2025 per la rimessione in decisione. All'udienza dell'08.10.2025, tenutasi in forma cartolare, il Giudice, esaminati gli atti di causa e lette le note scritte di trattazione depositate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il P.M. era reso edotto del procedimento ed interveniva con nota dell'08.03.2024. CONSIDERATO IN DIRITTO
SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL PRESENTE GIUDIZIO EX ART. 337, CO. 2 C.P.C. FORMULATA DA PARTE RICORRENTE. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della istanza di parte ricorrente di sospensione del presente giudizio in ragione della pendenza del ricorso in Cassazione proposto avverso il provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Bari con il quale è stato accolto il reclamo dell' di modifica dell'ordinanza del 02.01.2025 emessa Per_1 nel corso presente giudizio.
Nel dettaglio, la ricorrente riferisce di aver impugnato mediante Parte_1 ricorso in Cassazione l'ordinanza del 04.04.2025 del Giudice di seconde cure di accoglimento del reclamo proposto dal resistente avverso l'ordinanza del 02.01.2025 che, in parziale modifica di quest'ultima, ammetteva la liberalizzazione di uno dei due incontri infrasettimanali tra l e la figlia minore Per_1 Persona_2
Sul punto, la ricorrente sostiene la necessità di sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 337, co. 2 c.p.c. sino alla definizione del giudizio dinnanzi alla Giudice di ultima
4 istanza, in quanto assume che l'esito di tale giudizio sia idoneo ad incidere in maniera diretta e rilevante sulla decisione della presente controversia.
Ebbene, in punto di diritto si osserva che il secondo comma dell'art. 337 c.p.c., in tema di sospensione dell'esecuzione e dei processi, dispone espressamente che “Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata”. La sospensione facoltativa, ma non obbligatoria, di cui al secondo comma dell'art. 337 c.p.c., secondo cui, quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata, trova applicazione allorché gli effetti dichiarativi o costitutivi della sentenza invocata siano pregiudiziali all'oggetto del processo nel quale si fanno valere (cfr. Cass. n. 9478/2012; Cass. n. 15603/2015). Tale presupposto non ricorre nella specie atteso che il provvedimento impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione, non solo non ha carattere di definitività, ma è destinato a spiegare i propri effetti, in ogni caso, in via transitoria: detto provvedimento consiste, infatti, in un'ordinanza resa dalla Corte di Appello di Bari all'esito di reclamo ex art. 473- bis.24 c.p.c. proposto avverso l'ordinanza tesa all'adozione di provvedimenti urgenti e temporanei ex art. 473-bis.22 c.p.c..
SULLE ULTERIORI RICHIESTE ISTRUTTORIE FORMULATE DA PARTE RICORRENTE. Quanto alle richieste di approfondimenti dell'indagine istruttoria formulate da parte ricorrente, mediante rinnovazione della CTU con nomina di un nuovo esperto in materia di violenza di genere e acquisizione degli atti di causa del procedimento penale a carico del resistente, il Collegio osserva quanto segue.
Anzitutto, con provvedimento del 7.3.2024 il precedente giudicante disponeva la trasmissione degli atti al PM perché fornisse informazioni in ordine alla esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate;
deve soggiungersi che con memoria del 23.9.2025 parte ricorrente ha allegato il decreto di rinvio a giudizio emesso dal GUP di Milano il 18.8.2025; dal detto decreto e dal relativo capo di imputazione si evince che le condotte imputate al resistente sarebbero state poste in essere, in particolare, prima della nascita della piccola e sino al luglio 2023. Persona_2
Ed invero, già nell'ambito del sub-procedimento, conclusosi con ordinanza del 23.04.2024, il giudicante evidenziava che le condotte, risalenti anche ad un periodo antecedente la nascita della minore (e segnatamente al 2021), erano da collocarsi in un rapporto sentimentale in crisi e altamente conflittuale, nell'ambito del quale le parti si alternavano reciprocamente nel ruolo di vittima e carnefice;
tale sub-procedimento era definito con ordinanza con la quale era revocato l'ordine imposto all' Persona_1 inaudita altera parte del divieto di avvicinamento alla figlia minore ed ai luoghi da ella frequentati. Quanto alla consulenza tecnica d'ufficio, questa è stata incentrata sull'accertamento della idoneità genitoriale delle parti;
la metodologia adottata dal nominato CTU Dott.
è stata, oltretutto, previamente condivisa dai consulenti Persona_5 tecnici di parte, Dr. per parte resistente e Dott.ssa per Persona_6 Persona_7 parte ricorrente, i quali hanno sempre presenziato alle operazioni peritali con l'unica
5 eccezione degli incontri in cui il CTU era stato delegato dagli stessi CCTTPP a presenziare da solo.
Deve soggiungersi che gli esiti della consulenza tecnica trovano riscontro, altresì, nelle conclusioni a cui pervengono i Servizi Sociali incaricati di monitorare il nucleo familiare nelle diverse relazioni in atti.
Alla luce di tali considerazioni e delle risultanze istruttorie acquisite, il Collegio ritiene, pertanto, di non dover disporre la rinnovazione dell'indagine tecnica sollecitata dalla parte ricorrente. Tanto precisato, in ordine al merito della causa si osserva che è incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, per cui, essendo venuto meno il “progetto e modello di vita in comune” ed i connotati di “stabilità e continuità” della famiglia di fatto così come cristallizzati dalla l. n. 76/2016, si impone la necessità di regolamentare i rapporti personali ed economici tra le parti in causa rispetto alla prole in ossequio agli artt. 317 bis e segg. C.C. e 473-bis.47 c.p.c. SULL'AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE. Quanto all'affidamento della figlia minore della coppia, non sono emerse Persona_2 ragioni in concreto ostative all'affidamento ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore del 2006. Certamente è emersa una conflittualità nei rapporti tra le parti che dovrebbe essere sanata per evitare strascichi negativi nell'evoluzione della personalità della piccola Persona_2
Tale considerazione trova riscontro nelle osservazioni e relazioni redatte dagli specialisti dei Servizi Sociali presso il Comune di Casamassima e presso il Comune di Bari, degli operatori dei Centri dei Servizi per le Famiglie che hanno preso in carico il nucleo familiare ed, altresì, nelle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio dott. nominato nel presente giudizio. Per_5
In particolare, dalla complessiva valutazione della relazione peritale svolta, a firma del Dott. , depositata il 03.12.2024, e delle relazioni dei Servizi Persona_5
Sociali del Comune di Casamassima, del Centro Famiglie Ambito Sociale di Gioia del Colle Wonder, incaricato di seguire un percorso di incontri padre-figlia in spazio neutro, nonché del Centro Servizi per le famiglie – Municipio 1 di Bari, incaricato dai Servizi Sociali del Comune di Bari – Municipio 2, attualmente territorialmente competente a seguito del trasferimento della madre collocataria della minore nel Comune Persona_2 di Bari, emerge la competenza dell' allo svolgimento del proprio ruolo Per_1 genitoriale nei confronti della figlia minore Persona_2
Infatti, in sede peritale il Dott. d'accordo con i consulenti tecnici nominati Per_5 dalle parti Dott. per il resistente e Dott.ssa per la Persona_6 Persona_7 ricorrente, pur dando atto dei limiti dell'indagine espletata, attesa l'età della minore e l'attività professionale svolta dal resistente e le competenze della ricorrente (a pag. 21 della relazione è dato leggere: 'la professione del padre, psicoanalista, ... avrebbe reso inattendibile il risultato di una psicodiagnosi proiettiva. A questo si aggiunga che anche la madre, pur non essendo psicologa, si è occupata di arteterapia e quindi ha sicuramente appreso le tecniche di indagine psicologiche. Del resto, se era scontato che non si potevano somministrare test proiettivi all' , non era il caso di somministrarli Per_1
6 alla per non creare una disparità nel corso delle indagini peritali'), all'esito Pt_1 dell'esame degli atti di causa, della raccolta di informazioni anamnestiche, colloqui clinici, allargati anche ai nonni, nonché dell'osservazione dell'interazione padre e figlia, ha concluso in relazione all' che “Non si è evidenziato nessun segnale di Per_1 incompetenza genitoriale, neanche dai responsabili del luogo neutro che assistono a questi incontri” e che “L'osservazione dell'incontro fra padre e figlia ha confermato le competenze genitoriali dell' , come ha riferito anche la responsabile del luogo Per_1 neutro nella relazione del 30.05.2024: “il legame della diade appare caldo e significativo e, dunque, meritevole di un proseguo continuativo nel tempo”” (cfr. pagg. 22, 23 e 24 della CTU a firma Dott. deposita il 03.12.2024). Per_5
Il CTU suggerisce nella specie un regime di affidamento condiviso della minore Per_2 ad entrambi i genitori al fine di garantire, nel supremo interesse della stessa, il diritto
[...] alla bigenitorialità, con collocamento della minore presso la madre.
Nella relazione del 05.12.2024 del Centro Servizi Famiglie Wonder, incaricato dai Servizi Sociali del Comune di Casamassima di seguire un percorso di incontri padre-figlia in spazio neutro, a firma della psicologa Dott.ssa e dell'assistente Testimone_1 sociale Dott.ssa , si riferisce che “L'osservazione della diade ha Persona_8 evidenziato la presenza di un forte e significativo legame affettivo nella diade. Per_2 appare sempre gioiosa e ben disposta ad interagire con la figura paterna: quest'ultimo si rivolge alla piccola sempre con toni e modi adeguati e con fare affettuoso ed attento, cercando di instaurare una relazione equilibrata, protettiva e sicura. Il papà si mostra in grado di condividere del tempo di qualità con la figlia, proponendo giochi, attività e letture adeguate all'età della piccola, pur assecondando i desideri espressi dalla bimba nel corso dello svolgimento delle attività. In aggiunta, si sottolinea che ad ogni incontro il papà ha sempre portato con sé un piccolo regalo e assicurato la merenda per la piccola. Presenti gesti affettuosi di saluto reciproci, sia al momento del ricongiungimento che dell'arrivederci, oltre che nel corso del tempo trascorso assieme.”. La relazione conclude affermando che “Alla luce di quanto esposto nella presente relazione, considerata l'osservazione sin qui svolta, si ribadisce la necessità di favorire e promuovere la relazione padre-figlia, estendendo, ove possibile, la fascia oraria e la cadenza degli incontri e favorendo l'interazione tra le parti all'interno di luoghi congrui alle esigenze e ai bisogni della bambina e della famiglia. Ciò, affinché la bambina possa creare delle memorie con la figura paterna ampie e variegate e costruisca un legame sicuro e solido con il genitore.” (cfr. pagg. 2 e 3 relazione del 05.12.2024 del Centro Servizi Famiglie Wonder). Di pari tenore è quanto osservato e concluso nella relazione del 03.03.2025, a firma della psicologa Dott.ssa , con la quale, a seguito della prosecuzione degli Testimone_1 incontri in spazi neutri tra l' e la figlia si osserva che “emerge in Per_1 Persona_2 modo significativo la presenza di un forte legame tra il padre e la figlia. La minore, infatti, dimostra un desiderio costante di interazione con il padre, che risponde a questa esigenza in maniera opportuna, con atteggiamenti di affetto e cura. Il tempo trascorso con il padre è caratterizzato da momenti di qualità, durante i quali la minore ha l'opportunità di chiacchierare, giocare e leggere. (…) Le attività proposte dal padre sono sempre
7 appropriate alla fase di sviluppo della bambina, stimolando la sua crescita cognitiva ed emotiva, con particolare attenzione a favorire l'autonomia e la comunicazione. (…) il padre si mostra sempre attento rispetto ai bisogni fisiologici della bambina, avendo premura di portare con sé, in ogni occasione, la merenda per , ricordando sempre Per_2 gli alimenti che la piccola non può mangiare considerate le allergie segnalate dalla genitrice. Un aspetto importante che emerge dalle osservazioni svolte è la capacità di risposta del padre ai bisogni della bambina, che avviene in maniera contingente e opportuna: tale capacità di ascolto e attenzione da parte del padre contribuisce in modo significativo al benessere emotivo di , contribuendo ad alimentare il legame di Per_2 reciproca fiducia della diade. (…) non sono stati registrati episodi in cui il padre abbia dovuto gestire capricci o situazioni di difficoltà emotiva significative da parte della bambina. Quest'ultima continua a mostrarsi serena, comprensiva e rispettosa delle indicazioni ricevute, senza evidenti segnali di disagio o rifiuto nei confronti del padre. Al contrario, entrambi sembrano trarre pieno beneficio da ogni incontro, vivendo il tempo insieme con serenità, armonia e affetto reciproco” (cfr. relazione del 03.03.2025 depositata l'11.03.2025). Anche la relazione del 19.03.2025 del Centro Wonder, resa a seguito della prosecuzione degli incontri in spazio neutro tra l' e la figlia conferma che “Il Per_1 Persona_2 signor si è sempre dimostrato un genitore attento, premuroso e amorevole nei Per_1 confronti della figlia, avendo cura di rispondere alle esigenze emotive, fisiologiche, educative e di stimolazione cognitiva e psico-affettiva in maniera opportuna. Il carattere allegro e cordiale della piccola ha favorito lo sviluppo e la strutturazione della relazione con il padre, che ella vive in maniera serena e affettuosa. È doveroso precisare che la relazione padre-figlia è reciproca: entrambi i componenti vivono il rapporto pienamente, esprimendo e manifestando apertamente il proprio desiderio di vicinanza, prossimità, dialogo e condivisione.”; tale relazione conclude affermando che “La prolungata osservazione della diade nel corso dell'annualità di presa in carico ha consentito ai professionisti di osservare sia la crescita e la maturazione della relazione, che, attualmente, si concretizza in un rapporto sereno, sicuro e armonico, che delle competenze genitoriali del padre. Quest'ultimo, ha sempre mantenuto un atteggiamento calmo ed equilibrato sia con la piccola che con gli operatori, facendo ricorso ad un linguaggio adeguato all'età e alle fasi evolutive della figlia e migliorando nel tempo di strategie di gestione di quest'ultima. Così come più volte sottolineato nel corso del tempo, non si sono ravvisati elementi tali da far ritenere che la minore fosse in uno stato di disagio né si sono rilevati comportamenti finalizzati all'evitamento della figura paterna
o al desiderio della piccola di allontanarsi da quest'ultimo.” (cfr. pagg. 3 e 4 della relazione del 19.03.2025 depositata il 20.03.2020). Alle stesse conclusioni, inoltre, perviene in seguito il Centro Servizi per le Famiglie – Municipio 1 incaricato dai Servizi Sociali del Comune di Bari – Municipio 2 (territorialmente competente a seguito del trasferimento della residenza della Pt_1 collocataria della minore in Bari). Persona_2
Infatti, con le relazioni del 26.06.2025 e del 15.09.2025 a firma dell'assistente sociale Dott.ssa . il Centro Servizi per le Famiglie conferma una relazione padre-figlia Per_9
8 serena e ben strutturata (cfr. relazione del 26.06.2025 depositata in pari data e relazione del 15.09.2025 depositata il 19.09.2025).
Ebbene, da una valutazione complessiva delle relazioni dei responsabili del luogo neutro che hanno assistito agli incontri padre-figlia per un periodo di oltre un anno, nonché delle conformi conclusioni della CTU espletata in corso di giudizio, non si riscontrano segnali di incompetenza genitoriale dell' tanto da derogare all'ordinario regime di Per_1 affidamento della prole. Invero, nel corso del presente procedimento è emerso, anche all'esito della audizione delle parti, che l' non ha mai adottato comportamenti di pregiudizio diretti nei Per_1 confronti della figlia;
tutte le valutazioni degli esperti professionisti che hanno preso in carico il nucleo familiare concordano nell'idoneità genitoriale dell' , il quale ha Per_1 anche trasferito la propria residenza e la propria attività professionale, per parte della settimana, dalla città di Milano a quella di Bari per poter condividere maggiore tempo con la figlia Persona_2
Quanto alla valutazione in positivo dell'idoneità educativa della ricorrente essa Pt_1 non risulta essere mai stata contestata;
oltretutto, la minore ha sempre vissuto presso la madre che si è occupata della sua cura, educazione e mantenimento in maniera costante, mostrandosi altresì collaborativa nel favorire gli incontri padre-figlia in ambienti neutri. Questo Tribunale non ignora gli eventi che hanno coinvolto le parti, ben rappresentati negli atti di causa e nella documentazione allegata;
oltretutto, lo stesso non ha Per_1 negato di aver assunto nei confronti della condotte verbalmente aggressive - pur Pt_1 assumendo che tali condotte fossero frutto della provocazione continua della ricorrente - né di seguire una terapia con l'assunzione di psicofarmaci. Dalla disamina complessiva degli atti di causa e dalla lettura delle conversazioni wahtsapp intercorse tra le parti emerge, tuttavia, un rapporto sentimentale connotato, sin da subito, da elevata conflittualità e nel corso del quale entrambe le parti hanno assunto – seppur in maniera alternata - comportamenti aggressivi o minacciosi. Tanto emerge altresì dalle conclusioni rassegnate dal consulente d'ufficio nella propria ctu, ove, a pagina 21, è dato leggere: 'Quello che è emerso chiaramente è che la storia fra e è stata passionale e travolgente, con un investimento emotivo Parte_2 Per_1 elevato da parte di entrambi, tanto che loro stessi parlano di reciproca dipendenza. L'uno non poteva fare a meno dell'altro: sfrenate gelosie, controlli ossessivi, timori abbandonici hanno costellato questa storia d'amore, che probabilmente non è ancora conclusa. A tal proposito è difficile stabilire se quello che dice l' , che ritiene la ancora Per_1 Pt_1 innamorata di lui, sia una sua personale interpretazione o una proiezione, ma è del tutto evidente che fra i due non c'è indifferenza, perlomeno non ancora. Un altro dato significativo di questa storia è l'instabilità: si conoscono nel 2020, ma nell'ottobre del '21 c'è il fatidico episodio della minaccia col coltello, si lasciano, poi tornano insieme, fanno terapia di coppia, arriva la gravidanza, vanno in ospedale per abortire, ma la cambia idea, affrontano la gravidanza e la nascita della Pt_1 bambina, ma la crisi ritorna, con le minacce. La spaventata sporge denuncia e Pt_1 ricorre in Tribunale, che in un primo momento allontana l' , poi consente gli Per_1 incontri protetti fra padre e figlia.
9 Questi alti e bassi sicuramente non hanno creato un clima sereno fra i due periziati, che invece avevano un estremo bisogno di tranquillità.'.
Tale conflittualità, nel corso dell'indagine svolta e degli incontri in spazio neutro avviati già con il provvedimento inaudito altera parte del marzo 2024, non appare essere allo stato di pregiudizio per la minore e tale da richiedere l'adozione delle più invasive misure richieste dalla ricorrente. A tal proposito è opportuno richiamare l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui
“la conflittualità esistente fra i due coniugi non può di per sé giustificare la deroga dal regime di affido condiviso, in quanto lo stesso è da ritenersi maggiormente idoneo a riequilibrare la condivisione del ruolo genitoriale in favore dell'interesse dei figli minori” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 3/12/2012 n. 21591; ex plurimis Cass. n. 977 del 2017, Cass. ordinanza n. 21425/2022). Tuttavia, il Collegio, proprio in ragione della conflittualità che ha in passato caratterizzato la relazione tra le parti e della personalità dei genitori come emersa in sede di ctu, ritiene necessaria la prosecuzione del monitoraggio nel nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di Bari – Municipio 2, territorialmente competenti, nonché l'attivazione presso entrambe le abitazioni – materna e paterna - del Servizio di Educativa Domiciliare come supporto all'esercizio della genitorialità delle parti nel prioritario interesse – come anche evidenziato dal ctu - della minore (il ctu evidenzia Persona_2 la necessità – tra l'altro – di verificare 'le modalità in cui la bambina viene presa dal padre e come ritorna a casa della madre'), sino a quando i genitori raggiungano una equilibrata relazione atta a garantire alla figlia un sano e sereno ambiente relazionale- familiare. La minore, come da conforme richiesta delle parti, va collocata presso la madre, con la quale già coabita dalla nascita e dove è quindi certo che abbia costituito il proprio habitat dal quale è preferibile non distrarla, anche in considerazione della sua tenera età. SULLA REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI VISITA PATERNO. Quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita, le posizioni delle parti rimangono confliggenti. La ricorrente chiede confermarsi la prosecuzione degli incontri padre-figlia in spazio neutro presso i Servizi Sociali incaricati, in attesa di un eventuale approfondimento dell'indagine istruttoria volta ad accertare l'idoneità genitoriale dell' . Per_1
Di contro, il resistente domanda la liberalizzazione degli incontri con la figlia Per_2
e, in subordine, di prevedere che tali incontri si svolgano secondo le modalità ed i
[...] tempi indicati nella relazione peritale del 03.12.2024 del CTU Dott.
[...]
, espletata nel corso del presente giudizio. Persona_5
Al proposito, il Collegio ritiene che il diritto/dovere paterno di visita vada regolamentato in termini tali da consentire alla minore di mantenere un rapporto equilibrato con il genitore non collocatario e da consolidare la relazione con questi, garantendo, ad ogni modo, il preminente interesse della minore. Dall'esame della relazione del 19.03.2025 redatta dal Centro Servizi Famiglie si dà atto, al proposito, che è stato avviato un progressivo incremento del tempo degli incontri tra padre e figlia, passando da una a due ore per incontro, e di progressiva riduzione
10 dell'interazione dell'operatore professionista - presente per monitorare gli incontri - nelle attività ludiche con la diade padre-figlia, al fine di rendere gradualmente sempre più autonomo il genitore nella gestione della minore e poterne osservare toni, modi e modalità di interazione con la figlia, oltre che favorire la strutturazione di una più intima ed esclusiva relazione. Nella predetta relazione, il Centro dà atto, altresì, che la ricorrente, Parte_1
, si è sempre mostrata “collaborante ed aperta alle variazioni del progetto
[...] proposte rispetto al percorso standard, consapevole che detti mutamenti costituivano momento di serenità, gioia e crescita per la figlia”. Il CTU incaricato nel presente giudizio, psicologo psicoterapeuta Dott. Per_5 conclude, nel prioritario interesse della minore rappresentando Persona_2
l'opportunità di una graduale intensificazione del tempo che la minore trascorre con il padre, ed una progressiva liberalizzazione degli incontri, sino ad auspicare, col compimento del terzo anno di età della minore e in caso di esito positivo del monitoraggio, il pernottamento presso il padre a week end alterni.
In tal senso si esprimono, altresì, i professionisti del Centro Wonder incaricato dai pregressi Servizi Sociali competenti del Comune di Casamassima, i quali, dopo aver monitorato per un anno gli incontri padre-figlia, con relazione del 19.03.2025 osservano che “l'elevato numero di incontri ha confermato, nel corso del tempo, la bontà della relazione padre-figlia, la genuinità del rapporto, l'adeguatezza del papà nella gestione della figlia all'interno dello spazio d'incontro ed il desiderio reciproco di viversi e
“sentirsi”. Tali positive considerazioni, comuni in tutti gli operatori, spingono il Servizio a suggerire l'avvio di una diversa progettualità per il nucleo, con l'obiettivo di andare incontro ai bisogni evolutivi ed emotivi della piccola, oltre che del padre, e a rendere più intimi i vissuti e le memorie che andranno così a generarsi. Ad esempio, la possibilità che detti incontri abbiano luogo presso la casa paterna, monitorati per un periodo di tempo anche da un operatore del Servizio di Educativa Domiciliare, consentirebbe alla bambina di vivere esperienze ancor più arricchenti con il genitore, più vicine alle circostanze reali di vita quotidiana, favorendo la costruzione di ricordi in ambienti familiari e sereni, anche alla presenza di altri parenti afferenti al nucleo paterno, allo scopo di ingrandire la rete familiare e fare esperienza di legami emotivi arricchenti e potenzialmente significativi per il lifetime. In aggiunta, tale percorso domiciliare consentirebbe agli operatori di fare osservazioni e di agire eventuali attività di sostegno alla figura paterna più utili e pertinenti rispetto a quelle operate all'interno del percorso in Spazio Neutro, che, per sua natura, non consente di lavorare in maniera operativa e puntuale su questioni concernenti il quotidiano e la pragmaticità della vita reale.” (cfr. pag. 5 relazione del 19.03.2025 depositata il 20.03.2025). Pertanto, coerentemente con quanto indicato dai Servizi che hanno preso in carico il nucleo familiare e con quanto concluso dal CTU nominato nel presente giudizio, gli incontri padre-figlia andranno disciplinati in maniera graduale, trasferendosi presso la casa paterna e continuando, in un primo periodo, ad essere monitorati dai competenti Servizi Sociali del Comune di Bari – Municipio 2 e dal Centro Servizi per le Famiglie competente per territorio, o svolgendosi, sempre in forma monitorata, in altro luogo di
11 volta in volta concordato con gli Enti delegati, sino a raggiungere nel tempo, a seguito di valutazione positiva dei predetti Servizi incaricati, una progressiva liberalizzazione. A tal fine deve evidenziarsi che il ctu già nel novembre 2024 concludeva per una progressiva liberalizzazione degli incontri e che nell'arco temporale intercorso dal deposito della ctu e sino alla presente pronuncia sono proseguiti gli incontri in spazio neutro (e da aprile è stato disposto un ulteriore incontro padre-figlia da svolgersi in forma libera in forza del provvedimento della Corte d'Appello di Bari) in relazione ai quali i Servizi Sociali coinvolti hanno confermato l'esito assolutamente positivo degli stessi, evidenziando 'la necessità di favorire e promuovere la relazione padre-figlia, estendendo, ove possibile, la fascia oraria e la cadenza degli incontri e favorendo l'interazione tra le parti all'interno di luoghi congrui alle esigenze e ai bisogni della bambina e della famiglia' (cfr. relazione del Centro Servizi per le Famiglie del 5.12.2024). In ragione della tenera età di i pernottamenti con il padre potranno avvenire Persona_2 solo a seguito della completa liberalizzazione degli incontri, sempre che la prosecuzione degli stessi abbia esito positivo, in modo da bilanciare l'esigenza di tutela e consolidamento del rapporto paterno con quella, pur meritevole di considerazione, di non esporre la minore in tenera età a rilevanti cambiamenti. Sul punto vale il richiamo alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la regolazione dei pernottamenti con la figura paterna è “da considerare consona a preservare proprio la relazione genitoriale, avendo come effetto di consentire l'esplicazione di essa rispetto a momenti (e a situazioni) fondamentali per la crescita del minore, nell'interesse precipuo di questi” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 28/7/2020, n. 16125). In conclusione, avendo per un verso riguardo alle indicazioni dei vari operatori intervenuti nel corso del presente procedimento e del ctu e ritenendo, per altro verso, in ragione della persistente conflittualità tra i genitori che emerge dagli atti di causa e della circostanza per cui la piccola non ha mai convissuto con il padre (la relazione dei Persona_10 genitori, i quali non convivevano, si è interrotta allorquando la minore aveva pochi mesi), opportuno garantire un clima di serenità alla minore mediante l'intermediazione dei Servizi Sociali, ritiene il Collegio opportuno disciplinare per il futuro gli incontri padre- figlia nei termini di seguito indicati. Nel dettaglio, tali incontri possono trasferirsi presso l'abitazione paterna, sita in Bari alla piazza Armando Diaz n. 5, alla presenza degli operatori del Servizio di Educativa Domiciliare territorialmente competenti, o in altro luogo da valutarsi e concordarsi con gli stessi operatori in base alle esigenze ed interessi della minore, per due volte a settima (tendenzialmente nelle giornate del lunedì e mercoledì, da concordarsi con gli operatori) dalle ore 15.30 alle ore 18.00 e per un periodo di mesi sei.
All'esito del periodo di sei mesi dall'attivazione del SED e di valutazione positiva espressa dal SED, il padre potrà, in aggiunta ai due incontri settimanali da svolgersi sempre nelle indicate modalità, tenere presso di sé la figlia a settimane Persona_2 alterne, il sabato dalle ore 16:00 alle ore 19:00 o la domenica dalle ore 10.00 alle ore alle ore 13:00 in maniera libera. A seguito di un ulteriore periodo di sei mesi, e sempre dietro valutazione positiva del SED, gli incontri padre-figlia potranno seguire un percorso di graduale liberalizzazione
12 da concordarsi con i precitati Servizi fino a prevedere il pernottamento della piccola presso l'abitazione paterna a week end alternati.
Per le festività e ricorrenze, a seguito della piena liberalizzazione degli incontri, gli stessi seguiranno il seguente calendario:
- per il periodo estivo, previa valutazione favorevole del SED, decorso il tempo necessario per il raggiungimento della liberalizzazione degli incontri padre-figlia, il padre potrà e dovrà tenere con sé la figlia minore per sette giorni consecutivi, con il graduale inserimento (ove già avviati) dei pernottamenti;
- per il periodo natalizio, previa valutazione positiva del SED decorso il tempo necessario per il raggiungimento della liberalizzazione degli incontri padre-figlia, negli anni dispari, dalle ore 10:00 del 24 dicembre alle ore 20:00 del 26 dicembre e negli anni pari, dalle ore 10:00 del 31 dicembre alle ore 20.00 del 1° gennaio, nonché dalle ore 10:00 alle ore 20:00 del giorno dell'Epifania; la minore potrà pernottare presso l'abitazione paterna ove tali pernottamenti siano stati già avviati;
diversamente la minore farà rientro a casa alle ore 20:00 di ciascuno dei giorni indicati per gli incontri;
- per le festività pasquali, previa valutazione positiva del SED decorso il tempo necessario per il raggiungimento della liberalizzazione degli incontri padre-figlia, dalle ore 10:00 alle ore 20:00 del giorno di Pasqua per gli anni dispari e del Lunedì dell'Angelo per gli anni pari;
- nei giorni del compleanno e dell'onomastico del padre, nonché nel giorno della festa del papà, il padre potrà e dovrà tenere con sé la figlia Persona_2 previo parere favorevole del SED raggiunta la liberalizzazione degli incontri, dalle ore 16:00 alle ore 20:00;
- il giorno del proprio compleanno la bambina lo trascorrerà con entrambi i genitori. Si precisa che trattasi di un calendario orientativo e che le parti potranno modulare gli incontri padre-figlia in maniera maggiormente rispondente alle esigenze di salute/studio/svago della minore e ai rispettivi impegni lavorativi, previa concertazione altresì con i Servizi Sociali delegati per il periodo in cui è previsto il loro monitoraggio. SUL MANTENIMENTO DELLA MINORE HE LU RR ANASTASIA. Venendo alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento della figlia, a fronte delle divergenti richieste delle parti, esso va fissato nella misura di €600,00 mensili. Tale importo risulta congruo in considerazione delle attuali esigenze di vita e di spesa della bambina che a breve compirà il terzo anno di età e della capacità reddituale delle parti: dagli atti di causa è emerso che la svolge attività di insegnante di lingua inglese Pt_1 presso Istituti privati, risulta essere percettrice di una rendita mensile derivante dalla locazione di un immobile commerciale, di cui è proprietaria, pari ad €1.200,00, come dalla stessa ammesso nel corso del giudizio;
la ricorrente risulta aver percepito un complessivo reddito annuo lordo pari ad €18.249,00 per l'anno d'imposta 2023 e di
€28.772,00 per l'anno di imposta 2024 (cfr. contratto di locazione immobile all.to n. 11 delle memorie ex art. 473-bis.17 n. 1 c.p.c. depositate il 15.05.2024; certificazioni
13 reddituali nn. 3 e 4 all.te alla istanza depositata il 26.05.2025 da parte ricorrente); la ricorrente, inoltre, è gravata dal pagamento di una rata di mutuo mensile pari ad €935,33 contratto per l'acquisto della nuova abitazione sita in Bari al Corso Benedetto Croce n. 86/F, ove ha fissato di recente la propria residenza unitamente alle figlie minori Per_2
e quest'ultima avuta da una sua precedente relazione.
[...] CP_1
Quanto all' , questi risulta aver percepito per l'anno di imposta 2023, ultima Per_1 dichiarazione allegata in atti, un reddito complessivo lordo pari ad €69.884,00 (cfr. certificazione reddituale all. 2 alle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate il 09.07.2025 da parte resistente) a fronte degli €83.901,00 annui lordi percepiti nell'anno di imposta 2022, di €64.344,00 percepiti nell'anno di imposta 2021 ed di €47.088,00 percepiti nell'anno di imposta 2020 (cfr. certificazioni reddituali all.ti nn. 9, 10 e 11 alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 06.05.2024 da parte resistente).
Pertanto, la capacità reddituale dell' , seppur egli assuma essersi contratta a Per_1 seguito del parziale trasferimento della propria attività professionale in Bari ove riferisce di percepire compensi più bassi rispetto a quelli dallo stesso percepiti per la medesima attività in Milano, ove continua a lavorare per parte della settimana, sembra essere rimasta pressocchè invariata. Il resistente risulta quindi conseguire un reddito mensile netto medio pari a €4.700,00 che gli consente ampiamente di far fronte a tutte le spese analiticamente indicate nella comparsa di costituzione e risposta. Pertanto, alla luce delle predette considerazioni e della circostanza per cui la ricorrente allo stato si fa carico in via esclusiva delle esigenze ordinarie della minore, deve trovare conferma la statuizione economica già disposta con ordinanza del 13.06.2024, per cui l' è tenuto a versare entro il giorno 10 di ogni mese l'importo di €600,00 mensili Per_1
a titolo di mantenimento della figlia minore soggetto ad adeguamento Persona_2
ISTAT annuale, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia. L'assegno unico universale, ove previsto, sarà percepito integralmente dalla madre in qualità di genitore collocatario in via prevalente. SULLE SPESE PROCESSUALI. Le spese processuali del presente giudizio, ivi compresa la fase del sub-procedimento, devono compensarsi tra le parti alla luce dell'esito complessivo della lite e delle domande articolare in atti (la ricorrente è soccombente in relazione alla richiesta di affido esclusivo della minore;
il resistente è soccombente rispetto alle domande di mantenimento della figlia e della attribuzione dell'assegno unico universale;
entrambe le parti sono soccombenti rispetto alla domanda di regolamentazione del diritto/dovere di visita paterno) ed essendo le decisioni state assunte nell'interesse della minore.
Le spese di ctu devono porsi a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , rigettata ogni diversa istanza, eccezione e
[...] Persona_1 conclusione, così provvede:
14 1) affida la figlia minore (n. il 18.1.2023) ad entrambi i genitori che Persona_2 su di lei eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente e secondo i tempi di permanenza della minore presso ciascuno per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le questioni di particolare rilievo;
2) dispone che la minore resti collocata presso la madre;
3) dispone che il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé la figlia minore con le modalità specificatamente indicate in parte motiva e in Persona_2 base al calendario ivi previsto (pagg. 11-13), il tutto da intendersi qui integralmente trascritto;
4) dispone il monitoraggio del nucleo familiare in oggetto da parte dei Servizi Sociali presso il Comune di Bari già interessati (Municipio 2) con facoltà di sub-delega ove necessario al competente Centro Servizi per le Famiglie competenti per territorio;
5) dispone l'attivazione in favore di entrambi i genitori del Servizio di Educativa Domiciliare al fine del concreto svolgimento degli incontri secondo le modalità indicate in parte motiva (pag. 11 -13) e l'accompagnamento dei genitori alla loro progressiva e graduale liberalizzazione previa valutazione favorevole del medesimo Servizio di Educativa Domiciliare di concerto con i Servizi Sociali;
6) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore mediante la corresponsione alla ricorrente, entro il giorno 10 di ciascun mese, della somma di €600,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
7) pone il pagamento delle spese straordinarie relative alla minore Persona_2 nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, in conformità al Protocollo in materia di spese straordinarie familiari sottoscritto dal Tribunale di Bari d'intesa col C.O.A. dell'08.07.2019;
8) dispone che l'assegno unico universale relativo alla figlia delle parti Per_2
ove previsto, sia percepito integralmente dalla madre
[...] Parte_1
in qualità di genitore collocatario;
[...]
9) dichiara compensate le spese del presente giudizio;
10) pone le spese di ctu a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna;
11) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Manda la Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali presso il Comune di Bari – Municipio 2 (con espressa facoltà di delega al Centro per le Famiglie competente per territorio) per il monitoraggio del nucleo familiare e l'attivazione del Servizio di Educativa Domiciliare e delle altre misure previste nella presente sentenza. Bari, così deciso nella Camera di Consiglio della Sez. I Civile il 2 dicembre 2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
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