Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/01/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 6690/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 6690/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente
TRA
, (CF. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gerardo Perillo, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE E
, (CF. ), rapp.to e difeso come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Alessandro Arpaia, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 21.1.2025
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 9.9.2024 [nata Parte_1
a Salerno in data 5.1.1972 (C.F. )] ha chiesto dichiararsi la C.F._1 separazione personale e, trascorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31.08.1997 in Praiano (SA) con
[...]
[nato a [...] in data [...] (C.F. )], CP_1 C.F._2 matrimonio dal quale era nato il figlio (20.3.1998). Per_1
La ricorrente chiedeva: 1) l'addebito della separazione al resistente;
2) la previsione in suo favore di un assegno di mantenimento di 2.500,00 euro.
si costituiva con comparsa depositata in data 17.1.2025 Controparte_1 aderendo sia alla domanda di separazione che a quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il resistente chiedeva altresì il rigetto della domanda di addebito e di quella di mantenimento proposte dalla ricorrente e l'assegnazione in suo favore della casa familiare
Le parti, comparse personalmente alla prima udienza del 21.1.2025, raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni della separazione.
Alla medesima udienza il G.D., ai sensi dell'art. 473-bis. 22, ult. comma, c.p.c., faceva precisare ai difensori le conclusioni e tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dal ricorrente ed alla quale la resistente non si è opposta, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve
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sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Quanto ai provvedimenti accessori, le parti alla udienza del 21.1.2025 hanno raggiunto il seguente accordo:
“ 1) le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) le parti danno atto che il figlio maggiorenne , di anni 26, è Per_1 economicamente autosufficiente e convivente con il padre;
3) il sig. verserà per il mantenimento della sig.ra Controparte_1 Parte_1 un assegno di euro 750,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat entro il 10 di ogni mese a partire dal mese di febbraio 2025.”.
Gli accordi espressi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e, pertanto, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
Osservato che con il ricorso, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., la sig.ra ha richiesto anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del Pt_2 matrimonio e che le parti alla udienza del 21.1.2025 hanno chiesto, previa emissione della sentenza di separazione alle condizioni concordate, che la causa sia rimessa sul ruolo per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. verb. ud.).
Rilevato invero che, non essendo la domanda di divorzio ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di voler divorziare alle medesime condizioni concordate alla udienza del 21.1.2025 o alle diverse condizioni medio tempore concordate.
Il Collegio all'uopo evidenzia che, qualora nelle more le parti non dovessero raggiungere un accordo anche in ordine alle condizioni del divorzio, il
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procedimento continuerà nelle forme contenziose con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed a quelle ad essa connesse.
Il Tribunale evidenzia, in ultimo, che la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nata a Salerno in [...] Parte_1
5.1.1972 (C.F. )] ed [nato a [...] in C.F._1 Controparte_1 data 31.10.1964 (C.F. )]; C.F._2
- recepisce le condizioni della separazione concordate dalle parti all'udienza del
21.1.2025 e riportate in parte motiva;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Praiano;
- Spese di lite al definitivo;
- Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 21.1.2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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