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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/11/2025, n. 4886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4886 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13807/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luca Perilli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 13807/2023, promosso da:
nata in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...]; CP_1
nata in [...] il [...], rappresentata dai genitori Controparte_2 [...]
e CP_1 Persona_1
nata in [...] il [...], rappresentata dai genitori Controparte_3 [...]
e CP_1 Persona_1
nato in [...] il [...], rappresentata dai genitori Controparte_4
e CP_1 Persona_1
nata in [...] il [...]; Controparte_5 nato in [...] il [...]; Controparte_6
nato in [...] il [...], rappresentati dai Controparte_7 genitori e Controparte_6 Persona_2
nata in [...] il [...]; Controparte_8
nata in [...] il [...]; Controparte_9
nata in [...] il [...]; Controparte_10
nato in [...] il [...]; Parte_2
nata in [...] il [...]; Parte_3
nata in [...] il [...]; Parte_4
nata in [...] il [...], rappresentata dai genitori DA Controparte_11
e ; Parte_4 Controparte_12
nato in [...] il [...], rappresentata dai genitori DA Controparte_13
e ; Parte_4 Controparte_12
nato in [...] l'[...]; Controparte_14
nata in [...] il [...]; CP_15
nata in [...] il [...]; Controparte_16
nata in [...] l'[...], rappresentata dai genitori Controparte_17
e Controparte_18 Persona_3 tutti rappresentati e difesi giusta procura speciale alle liti rilasciata in Brasile, con apostille e traduzione asseverata, dall'avv. Claudia Santoro del Foro di Salerno;
RICORRENTI contro
; Controparte_19 RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
a scioglimento della riserva assunta in data 5.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 10.11.2023, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno rivendicato la discendenza da Persona_4
, nato a [...] il [...], ed esposto quanto segue.
[...]
nato a [...] il 4.4.1867, in data [...], ha contratto Persona_4 matrimonio con e, successivamente, è emigrato in Brasile, dove non ha Persona_5 rinunciato alla cittadinanza italiana e non è stato naturalizzato cittadino brasiliano (all.1). Da tale unione è nato o il 6.1.1909 il quale, in data 16.7.1934, ha sposato Parte_5 CP_20
(all.2), procreando quattro figli:
[...]
▪ l'1.8.1935 che, in data 30.7.1960, ha contratto matrimonio Persona_6 con UK SA (all.3), con la quale ha generato
• il 21.4.1966 (all.
3.a) che, in data 12.11.1988, ha sposato Persona_7
e dalla loro unione è nata Controparte_21
o il 25.5.1996 (all.
3.a.1). CP_15
▪ il 6.12.1944 che, in data 6.12.1944, ha contratto matrimonio Persona_8 con (all.4), procreando due figlie: Persona_9
• il 13.12.1978 che, in data 25.1.2005, ha sposato Parte_1
passando così a chiamarsi Persona_10 [...]
(all.
4.a). Parte_1
• l'11.4.1980 (all.
4.b) che ha intrattenuto una relazione CP_1 con con il quale ha generato tre figli: Persona_1
o il 9.1.2007 (all.
4.b.1); Controparte_2
o il 10.2.2009 (all.
4.b.2) Controparte_3 o il 14.10.2011 (all.
4.b.3). Controparte_4
▪ il 29.12.1947 che , in data 13.8.1964, ha contratto matrimonio Parte_6 con e dalla loro unione sono nati quattro figli: Parte_2
• il 12.5.1965 che, in data Persona_11
2.1.1982, ha sposato all.
5.a), procreando due figli: Persona_12
o il 28.2.1984 all.
5.a.1) che ha avuto Controparte_6 una relazione con con cui ha Persona_2 generato
▪ il 15.9.2015 Controparte_7
(all.
5.a.1.a).
o Il 3.1.1986 (aal.
5.a.2) che ha intrattenuto una Parte_7 relazione con dalla loro unione Controparte_22 sono nati due figli:
▪ il 17.3.2001 (all.
5.a.2.a); Controparte_8
▪ il 28.5.2003 (all.
5.a.2.b). Controparte_9 Con
• il 2.1.1967 che, in data 5.2.1983, ha Parte_8 contratto matrimonio passando così Persona_13
a chiamarsi Parte_9
(all.
5.b), procreando o il 17.1.2004 Persona_14
(all.
5.b.1) che, in data 17.1.2004, ha sposato Persona_15
con il quale ha generato
[...]
▪ il 18.8.1998 (all.
5.b.1.a). Controparte_10
• il 29.6.1969 che, in data 26.12.1987, ha contratto Parte_10 matrimonio con all.
5.c) e dalla loro Controparte_23 unione è nato o il 18.6.1988 il quale, in data ha Parte_2 sposato (all.
5.c.1) Controparte_24
• il 30.10.1971 che, in data 30.10.1971, ha Persona_16 contratto matrimonio con passando così a Persona_17 chiamarsi (all.
5.d), e Controparte_25 procreando insieme a lui due figli:
o il 28.4.1989 DA che, in data 3.6.2006 ha Parte_4 sposato passando così a Controparte_12 chiamarsi DA (all.
5.d.1), e con Parte_4 cui ha generato due figli:
▪ il 28.4.2009 (all.
5.d.1.a); Persona_18
▪ il 6.1.2015 (all.
5.d.1.b). Controparte_13
o l'8.12.1993 DA , (all.
5.d.2) Pt_4 Persona_19
▪ il 4.8.1952 che, in data 20.12.1975, ha contratto matrimonio Persona_20 con (all.6) e dalla loro unione è nata: CP_16 Controparte_26
• il 13.11.2007 che in data 13.11.2007 ha Controparte_16 sposato passando così a Persona_3 chiamarsi (all.
6.a.), con cui Controparte_16 ha procreato o l'8.3.2011 (all.
6.a.1). Controparte_17
3. Nonostante la regolare notifica del ricorso in data 26.3.2025, il non si è costituito Controparte_19 in giudizio e deve essere, pertanto, dichiarato contumace.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 17.11.2023, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 5.11.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 28.8.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle autorità consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_11 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
− con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di TO NU II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
− continuavano, tuttavia, ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il codice civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano, dunque, diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3); − con la Costituzione, entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1987, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del codice civile del 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466);
− da ultimo, la vigente l. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo di tale Stato sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in Paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Cass., SS.UU., 24 agosto 2022, n. 25318).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non è stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non hanno espressamente dichiarato di volerla conservare. 3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito, inoltre, il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis, stabilendo quanto segue: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana. Il , invece, neppure si è costituito in giudizio. Controparte_19
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo alle ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
5. Deve, poi, osservarsi, con riferimento alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis anche per linea materna, come le già richiamate sentenze della Corte Costituzionale abbiano dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 e dell'art. 10 co. 3 della L. n. 555/1912: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna. Come già detto, deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del codice civile del 1865. A chiarimento degli effetti di tali pronunce di incostituzionalità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466). Nel caso di specie, pertanto, alle discendenti di linea materna, ancora in vita – come da documentazione allegata al ricorso – al momento dell'entrata in vigore della Costituzione italiana, in ossequio agli insegnamenti della Suprema Corte, la richiamata normativa dichiarata incostituzionale non è applicabile. 6. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e dell'oggettiva impossibilità per l'amministrazione di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana, sussisterebbero giustificati motivi (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite. Sennonché, nulla va disposto al riguardo, in quanto la resistente, rimanendo contumace, non ne ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara che:
nata in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...]; CP_1
nata in [...] il [...]; Controparte_2
nata in [...] il [...]; Controparte_3
, nato in [...] il [...]; CP_2 CP_4 Con
nata in [...] il [...]; Controparte_5
nato in [...] il [...]; Controparte_6
nato in [...] il [...]; Controparte_7
nata in [...] il [...]; Controparte_8
nata in [...] il [...]; Controparte_9
nata in [...] il [...]; Controparte_10
nato in [...] il [...]; Parte_2
nata in [...] il [...]; Parte_3
nata in [...] il [...]; Parte_4
nata in [...] il [...]; Controparte_11
nato in [...] il [...]; Controparte_13
nato in [...] l'[...]; Controparte_14
nata in [...] il [...]; CP_15
nata in [...] il [...]; Controparte_16
nata in [...] l'[...]; Controparte_17
generalizzati nel ricorso, hanno diritto al riconoscimento alla cittadinanza italiana; ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di procedere agli Controparte_19 adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'autorità consolare;
nulla sulle spese di lite.
14.11.2025
Il Giudice Dott. Luca Perilli
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luca Perilli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 13807/2023, promosso da:
nata in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...]; CP_1
nata in [...] il [...], rappresentata dai genitori Controparte_2 [...]
e CP_1 Persona_1
nata in [...] il [...], rappresentata dai genitori Controparte_3 [...]
e CP_1 Persona_1
nato in [...] il [...], rappresentata dai genitori Controparte_4
e CP_1 Persona_1
nata in [...] il [...]; Controparte_5 nato in [...] il [...]; Controparte_6
nato in [...] il [...], rappresentati dai Controparte_7 genitori e Controparte_6 Persona_2
nata in [...] il [...]; Controparte_8
nata in [...] il [...]; Controparte_9
nata in [...] il [...]; Controparte_10
nato in [...] il [...]; Parte_2
nata in [...] il [...]; Parte_3
nata in [...] il [...]; Parte_4
nata in [...] il [...], rappresentata dai genitori DA Controparte_11
e ; Parte_4 Controparte_12
nato in [...] il [...], rappresentata dai genitori DA Controparte_13
e ; Parte_4 Controparte_12
nato in [...] l'[...]; Controparte_14
nata in [...] il [...]; CP_15
nata in [...] il [...]; Controparte_16
nata in [...] l'[...], rappresentata dai genitori Controparte_17
e Controparte_18 Persona_3 tutti rappresentati e difesi giusta procura speciale alle liti rilasciata in Brasile, con apostille e traduzione asseverata, dall'avv. Claudia Santoro del Foro di Salerno;
RICORRENTI contro
; Controparte_19 RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
a scioglimento della riserva assunta in data 5.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 10.11.2023, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno rivendicato la discendenza da Persona_4
, nato a [...] il [...], ed esposto quanto segue.
[...]
nato a [...] il 4.4.1867, in data [...], ha contratto Persona_4 matrimonio con e, successivamente, è emigrato in Brasile, dove non ha Persona_5 rinunciato alla cittadinanza italiana e non è stato naturalizzato cittadino brasiliano (all.1). Da tale unione è nato o il 6.1.1909 il quale, in data 16.7.1934, ha sposato Parte_5 CP_20
(all.2), procreando quattro figli:
[...]
▪ l'1.8.1935 che, in data 30.7.1960, ha contratto matrimonio Persona_6 con UK SA (all.3), con la quale ha generato
• il 21.4.1966 (all.
3.a) che, in data 12.11.1988, ha sposato Persona_7
e dalla loro unione è nata Controparte_21
o il 25.5.1996 (all.
3.a.1). CP_15
▪ il 6.12.1944 che, in data 6.12.1944, ha contratto matrimonio Persona_8 con (all.4), procreando due figlie: Persona_9
• il 13.12.1978 che, in data 25.1.2005, ha sposato Parte_1
passando così a chiamarsi Persona_10 [...]
(all.
4.a). Parte_1
• l'11.4.1980 (all.
4.b) che ha intrattenuto una relazione CP_1 con con il quale ha generato tre figli: Persona_1
o il 9.1.2007 (all.
4.b.1); Controparte_2
o il 10.2.2009 (all.
4.b.2) Controparte_3 o il 14.10.2011 (all.
4.b.3). Controparte_4
▪ il 29.12.1947 che , in data 13.8.1964, ha contratto matrimonio Parte_6 con e dalla loro unione sono nati quattro figli: Parte_2
• il 12.5.1965 che, in data Persona_11
2.1.1982, ha sposato all.
5.a), procreando due figli: Persona_12
o il 28.2.1984 all.
5.a.1) che ha avuto Controparte_6 una relazione con con cui ha Persona_2 generato
▪ il 15.9.2015 Controparte_7
(all.
5.a.1.a).
o Il 3.1.1986 (aal.
5.a.2) che ha intrattenuto una Parte_7 relazione con dalla loro unione Controparte_22 sono nati due figli:
▪ il 17.3.2001 (all.
5.a.2.a); Controparte_8
▪ il 28.5.2003 (all.
5.a.2.b). Controparte_9 Con
• il 2.1.1967 che, in data 5.2.1983, ha Parte_8 contratto matrimonio passando così Persona_13
a chiamarsi Parte_9
(all.
5.b), procreando o il 17.1.2004 Persona_14
(all.
5.b.1) che, in data 17.1.2004, ha sposato Persona_15
con il quale ha generato
[...]
▪ il 18.8.1998 (all.
5.b.1.a). Controparte_10
• il 29.6.1969 che, in data 26.12.1987, ha contratto Parte_10 matrimonio con all.
5.c) e dalla loro Controparte_23 unione è nato o il 18.6.1988 il quale, in data ha Parte_2 sposato (all.
5.c.1) Controparte_24
• il 30.10.1971 che, in data 30.10.1971, ha Persona_16 contratto matrimonio con passando così a Persona_17 chiamarsi (all.
5.d), e Controparte_25 procreando insieme a lui due figli:
o il 28.4.1989 DA che, in data 3.6.2006 ha Parte_4 sposato passando così a Controparte_12 chiamarsi DA (all.
5.d.1), e con Parte_4 cui ha generato due figli:
▪ il 28.4.2009 (all.
5.d.1.a); Persona_18
▪ il 6.1.2015 (all.
5.d.1.b). Controparte_13
o l'8.12.1993 DA , (all.
5.d.2) Pt_4 Persona_19
▪ il 4.8.1952 che, in data 20.12.1975, ha contratto matrimonio Persona_20 con (all.6) e dalla loro unione è nata: CP_16 Controparte_26
• il 13.11.2007 che in data 13.11.2007 ha Controparte_16 sposato passando così a Persona_3 chiamarsi (all.
6.a.), con cui Controparte_16 ha procreato o l'8.3.2011 (all.
6.a.1). Controparte_17
3. Nonostante la regolare notifica del ricorso in data 26.3.2025, il non si è costituito Controparte_19 in giudizio e deve essere, pertanto, dichiarato contumace.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 17.11.2023, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 5.11.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 28.8.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle autorità consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_11 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
− con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di TO NU II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
− continuavano, tuttavia, ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il codice civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano, dunque, diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3); − con la Costituzione, entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1987, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del codice civile del 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466);
− da ultimo, la vigente l. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo di tale Stato sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in Paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Cass., SS.UU., 24 agosto 2022, n. 25318).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non è stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non hanno espressamente dichiarato di volerla conservare. 3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito, inoltre, il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis, stabilendo quanto segue: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana. Il , invece, neppure si è costituito in giudizio. Controparte_19
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo alle ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
5. Deve, poi, osservarsi, con riferimento alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis anche per linea materna, come le già richiamate sentenze della Corte Costituzionale abbiano dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 e dell'art. 10 co. 3 della L. n. 555/1912: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna. Come già detto, deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del codice civile del 1865. A chiarimento degli effetti di tali pronunce di incostituzionalità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466). Nel caso di specie, pertanto, alle discendenti di linea materna, ancora in vita – come da documentazione allegata al ricorso – al momento dell'entrata in vigore della Costituzione italiana, in ossequio agli insegnamenti della Suprema Corte, la richiamata normativa dichiarata incostituzionale non è applicabile. 6. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e dell'oggettiva impossibilità per l'amministrazione di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana, sussisterebbero giustificati motivi (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite. Sennonché, nulla va disposto al riguardo, in quanto la resistente, rimanendo contumace, non ne ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara che:
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generalizzati nel ricorso, hanno diritto al riconoscimento alla cittadinanza italiana; ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di procedere agli Controparte_19 adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'autorità consolare;
nulla sulle spese di lite.
14.11.2025
Il Giudice Dott. Luca Perilli