Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2013, n. 15928
CASS
Sentenza 25 giugno 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai sensi dell'art. 7, punto 4, parte speciale Alitalia del c.c.n.l. 4 maggio 1989, come recepito e modificato dal c.c.n.l. 5 febbraio 1992 degli assistenti di volo dipendenti da compagnia di navigazione aerea a partecipazione statale, il superamento dell'impiego minimo di 40 ore di volo nel mese va retribuito, per le ore successiva alla quarantesima, con la maggiorazione oraria calcolata secondo i coefficienti previsti dallo stesso art. 7, punto 4, ma, ove ciò si verifichi per effetto del cumulo tra ore effettive di volo (in misura inferiore a tale limite) ed ore di addestramento o di godimento ferie, ciò deve avvenire con la riduzione di una unità, rispondendo tale interpretazione alle finalità della norma collettiva di tutela del personale esposto a situazioni di maggiore usura e di protratta esposizione al volo a seguito di impiego effettivo.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2013, n. 15928
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15928
    Data del deposito : 25 giugno 2013

    Testo completo