TAR Roma, sez. IV, sentenza 01/04/2026, n. 6074
TAR
Sentenza 1 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere

    Il Collegio ritiene che l'ammissione dell'uso promiscuo dei due impianti confermi la tesi del GSE sulla sostanziale alterazione dell'impianto iniziale, al quale erano stati destinati gli incentivi. Il GSE ha accertato che il coefficiente di durabilità era pari a 1, atteso che l'intervento dava luogo a una dissipazione del calore contenuto nei fumi, anziché a un risparmio di energia, applicando correttamente l'art. 14, comma 3, del D.M. 28 dicembre 2012.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie procedimentali

    L'istruttoria del GSE è completa e ha accertato che l'intervento dava luogo a una dissipazione del calore contenuto nei fumi, anziché a un risparmio di energia, con conseguente obbligo di ricalcolare gli incentivi. Il potere di verifica del GSE ha carattere immanente e il provvedimento di decadenza non ha natura sanzionatoria ma è un atto vincolato di decadenza accertativa.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Il rigetto del ricorso principale comporta il rigetto dei primi motivi aggiunti, che sono la conseguenza del gravame originario. Il GSE è sempre tenuto al recupero degli incentivi indebitamente percepiti e nessun legittimo affidamento può radicarsi sulla sussistenza degli incentivi fino allo svolgimento dell'attività di controllo.

  • Rigettato
    Violazione principi costituzionali e di legge, eccesso di potere

    Il rigetto del ricorso principale comporta il rigetto dei primi motivi aggiunti. Il GSE è sempre tenuto al recupero degli incentivi indebitamente percepiti e nessun legittimo affidamento può radicarsi sulla sussistenza degli incentivi fino allo svolgimento dell'attività di controllo.

  • Rigettato
    Violazione principio di legittimità dell'azione amministrativa

    Il rigetto del ricorso principale comporta il rigetto dei primi motivi aggiunti. Il GSE è sempre tenuto al recupero degli incentivi indebitamente percepiti e nessun legittimo affidamento può radicarsi sulla sussistenza degli incentivi fino allo svolgimento dell'attività di controllo.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 56 DL 76/2020 e dell'art. 42 D.Lgs. 28/2011

    Il GSE non ha operato la necessaria comparazione tra interessi pubblici e privati, limitandosi a rigettare l'istanza sulla base di argomentazioni formali. Il procedimento di riesame deve valutare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 21-nonies della L. 241/1990, eseguendo in concreto la comparazione degli interessi pubblici con quello privato alla conservazione del beneficio.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 21-nonies L. 241/1990 in relazione all'art. 56 cit.

    Il GSE non ha operato la necessaria comparazione tra interessi pubblici e privati, limitandosi a rigettare l'istanza sulla base di argomentazioni formali. Il procedimento di riesame deve valutare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 21-nonies della L. 241/1990, eseguendo in concreto la comparazione degli interessi pubblici con quello privato alla conservazione del beneficio.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del D.Lgs. 28/2011 e art. 56, comma 7, del D.L. 76/2020

    Il GSE non ha operato la necessaria comparazione tra interessi pubblici e privati, limitandosi a rigettare l'istanza sulla base di argomentazioni formali. Il procedimento di riesame deve valutare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 21-nonies della L. 241/1990, eseguendo in concreto la comparazione degli interessi pubblici con quello privato alla conservazione del beneficio.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 42, comma 3 ter del D.Lgs. 28/2011 e art. 56, commi 7 e 8, del D.L. 76/2020

    Il GSE non ha operato la necessaria comparazione tra interessi pubblici e privati, limitandosi a rigettare l'istanza sulla base di argomentazioni formali. Il procedimento di riesame deve valutare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 21-nonies della L. 241/1990, eseguendo in concreto la comparazione degli interessi pubblici con quello privato alla conservazione del beneficio.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 56, commi 7 e 8, D.L. 76/2020, dell'art. 42, co. 3, D.Lgs. 28/2011 e dell'art. 21-nonies, L. 241/1990

    Il GSE non ha operato la necessaria comparazione tra interessi pubblici e privati, limitandosi a rigettare l'istanza sulla base di argomentazioni formali. Il procedimento di riesame deve valutare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 21-nonies della L. 241/1990, eseguendo in concreto la comparazione degli interessi pubblici con quello privato alla conservazione del beneficio.

  • Accolto
    Violazione degli articoli 3, 10, lettera b) e 10-bis della legge n. 241/1990

    Il GSE non ha operato la necessaria comparazione tra interessi pubblici e privati, limitandosi a rigettare l'istanza sulla base di argomentazioni formali. Il procedimento di riesame deve valutare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 21-nonies della L. 241/1990, eseguendo in concreto la comparazione degli interessi pubblici con quello privato alla conservazione del beneficio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 01/04/2026, n. 6074
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6074
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo