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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/02/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott. Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 580/2022 R.G.
promosso da
(C.F. e P.IV ), in persona Parte_1 P.IV_1 del rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa, in Parte_1 virtù di procura in atti, dall'Avv. Emilio Mucci, del Foro di IA (C.F.
), presso il cui studio in Via M. Bonciario n. 1 – 06123 - C.F._1
IA ha eletto domicilio;
APPELLANTE
nei confronti di
Ancona ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto, ad Ancona
Viale della Vittoria n. 1;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'appellante ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis: in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare, per le ragioni di cui in narrativa, la carenza di ius postulandi in capo al procuratore del libero foro rispetto all'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso le cartelle notificate dall' e, per l'effetto, Controparte_2 dichiarare la nullità della sentenza impugnata, ex art. 161 c.p.c.; • in ogni caso accertare e dichiarare la nullità, ex art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., della sentenza n. 307/2022 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in ragione della dedotta incongruità e/o apparenza della motivazione posta a fondamento della stessa, sulla scorta dei suesposti rilievi;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 307/2022 emessa dal Tribunale di Ascoli
Piceno in data 11/05/2022, accertare l'inesistenza del credito di cui alle cartelle di pagamento nn. 008 2019 00131954 13000 e 008 2019 00134003 16000 e, per tale motivo, dichiarare che l' non ha diritto Controparte_1 di procedere esecutivamente in danno della società Parte_1
, attesa l'illegittimità e la conseguente inefficacia delle cartelle esattoriali
[...] nn. 008 2019 00131954 13000 e 008 2019 00134003 16000. Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Il procuratore dell'appellata ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Ancona adita, - rigettare l'appello proposto dalla società
[...] in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto Parte_1 confermare integralmente la sentenza n. 307/2022 del Tribunale di Ascoli Piceno. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi a favore del difensore Avv. Flavio Belelli che si dichiara antistatario”.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 307/2022 emessa dal Tribunale di
Ascoli Piceno in data 11/05/2022 – opposizione all'esecuzione
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n.307/2022 pubblicata in data
11.05.2022, resa nei giudizi riuniti nn. 189/2020 e 190/2020, rigettava l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dalla
[...]
nei confronti della Parte_1 Controparte_2
, in relazione alle cartelle esattoriali n. 008 2019 00131954
[...]
13000 e n. 008 2019 00134003 16000, in ragione dell'allegato difetto del credito presupposto atteso quanto dichiarato dalla stessa
[...]
in sede prefallimentare in data 22/02/2019, con condanna Controparte_1 della parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la richiamata sentenza propone appello la Parte_1
deducendo i motivi di seguito esaminati e chiedendo dichiarare la
[...] nullità della gravata sentenza per incongruità e/o apparenza della motivazione e, nel merito, in riforma della gravata sentenza, accogliere la domanda svolta in primo grado, con vittoria delle spese di lite.
L' , costituendosi, ha contestato i motivi di Controparte_1 appello e concluso chiedendo il rigetto del gravame.
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante deduce il difetto di ius postulandi in relazione al presente giudizio in quanto avente ad oggetto attività convenzionalmente riservata all'Avvocatura dello Stato e conseguente nullità ex art. 161 c.p.c. della sentenza impugnata. Il motivo risulta infondato.
Il dedotto difetto dello ius postulandi non potrebbe in alcun caso comportare la nullità della sentenza di primo grado resa nel giudizio di opposizione introdotto dalla società non derivando Controparte_3 dalla dedotta violazione - eventualmente riguardante la regolamentazione interna della ed i conseguenti riflessi sulla spesa Controparte_2 pubblica - alcuna preclusione all'attività difensiva della parte odierna appellante.
Peraltro il difetto della procura del convenuto, a differenza di quella dell'attore, non incide sulla regolarità del contraddittorio in quanto da esso non dipende la valida costituzione del rapporto processuale ma soltanto la costituzione in giudizio della parte e le eventuali ripercussioni in punto di spese di lite. In tali limiti può ritenersi configurabile l'interesse dalla parte avversa al rilievo dell' eventuale inesistenza della procura
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24038 del 25/11/2015).
In tema le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' ON
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri
[...] dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla
Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del
2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla
Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di CP_1 questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una CP_1
o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)” ( Cass. S.U., Sentenza n. 30008 del 19/11/2019).
Si legge nella motivazione della richiamata sentenza che: “ La norma di interpretazione autentica del giugno 2019 non giustifica più l'applicazione dell'istituto del patrocinio c.d. autorizzato da parte dell'Avvocatura erariale nella sua impostazione tradizionale, fatta propria dalle pronunce della sezione tributaria di questa Corte, ma non sostenibile già in precedenza, alla stregua del tenore testuale della norma istitutiva dell' e di una sua CP_1 interpretazione sistematica”.
La Suprema Corte ha chiarito che il “... quid novi della riforma del 2016 dei soggetti incaricati della riscossione sta nella notevole ed innovativa peculiarità della devoluzione ad una convenzione dell'ambito di concreta operatività del patrocinio c.d. autorizzato, che solo entro quei limiti rimane pur sempre organico ed esclusivo;
è una forma nuova o speciale di tale patrocinio, verosimilmente imposta dall'assoluta peculiarità del contenzioso da fronteggiare, che evidentemente comporta: da un lato, che, finché la convenzione non vi sia stata, la piena equivalenza tra le due facoltà ha reso in concreto esercitabile solo la seconda (l'avvalimento di avvocati del libero foro, sia pure previa l'adozione - in concreto avutasi - degli atti di carattere generale di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge istitutiva) e pertanto senza alcuna formalità di alcun genere;
al contempo e dall'altro lato, che, una volta adottata quella convenzione, si è avuta un'autolimitazione preventiva e per schemi astratti, ovvero generalizzata, della facoltà di avvalimento di avvocati del libero foro. 18. Ne consegue che ormai, a maggior ragione a convenzione intervenuta tra l' e l'Avvocatura, non vi è alcun rapporto di regola ad eccezione tra CP_1 avvalimento dell'avvocatura erariale e di avvocati del libero foro, ma semplicemente applicazione delle due facoltà in ragione della classificazione delle possibili evenienze in due categorie, cioè quelle in cui la fattispecie rientra tra quelle oggetto della convenzione e tutte le altre: - in caso di sussunzione della fattispecie entro la prima categoria, è normale l'avvalimento del patrocinio autorizzato, salvi i casi di specifica e motivata delibera per l'avvalimento di avvocato del libero foro, da adottarsi appunto nel caso concreto e con le modalità di cui al quarto comma;
- in ogni altro caso, è normale invece l'avvalimento di avvocati nel libero foro (sia pure nel rispetto dei criteri del codice dei contratti pubblici e di quelli oggetto di appositi atti di carattere generale di cui al comma quinto dell'art. 1); - e salve le eccezioni all'una e all'altra categoria...”.
“ Se dall'originaria previsione di devoluzione integrale del patrocinio al sistema c.d. autorizzato dell'art. 43 del r.d. 1611/33 si è passati a questo ben più articolato istituto, è evidente che si è tenuta in conto l'esigenza di ampliare e rendere effettive le potenzialità della difesa in giudizio del neo istituito Ente: e, quindi, la norma non poteva certo rendere più difficoltoso od incongruo l'approdo ermeneutico del sistema raggiunto con riguardo alla previgente figura istituzionale del preesistente agente di riscossione a partecipazione pubblica”.
“...Può concludersi così che in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura erariale su base convenzionale è possibile per l' avvalersi CP_1 anche di avvocati del libero foro (per di più persistendo la facoltà aggiuntiva - ed alternativa rispetto ad entrambe quelle opzioni - di rappresentanza o avvalimento di dipendenti delegati davanti al giudice di pace ed al tribunale), secondo un meccanismo sostanzialmente automatico - temperato dalla sola possibilità di derogare con delibera motivata e specifica nel primo dei due casi;
- nel secondo, regolato dalla necessità di rispettare – nella nomina - i criteri generali dell'atto generale di cui al comma quinto dello stesso art. 1 e dei principi del codice dei contratti pubblici, temperato dall'eccezione della volontaria assunzione del patrocinio da parte dell'Avvocatura erariale;
- derogabile, in entrambi i casi, pure dalla facoltà di avvalimento anche di dipendenti delegati per i soli giudizi dinanzi a giudici di pace e tribunali”... “ Un simile evidente automatismo della sussunzione entro l'una o l'altra categoria esclude poi in radice la necessità di ogni formalità, tra cui l'adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni documentali, ivi compresa quella della convenzione o dei regolamenti interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dal pubblico indifferenziato delle potenziali controparti: in sostanza, risulta postulata (cioè anche solo implicitamente allegata) la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione dell'atto da parte dell'Avvocatura o, nell'alternativa evenienza, nel conferimento della procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente interno dell' che si è determinata ad CP_1 agire o a resistere in giudizio, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
Diversamente “...ove la fattispecie fosse invece caratterizzata dall'eccezione al riparto automatico appena tratteggiato, cioè la sottrazione della fattispecie al patrocinio autorizzato nonostante essa rientri tra quelle riservate convenzionalmente all'Avvocatura, sarà - come di consueto - indispensabile la specifica e motivata delibera di affidamento all'avvocato del libero foro, secondo la ricostruzione compendiata da ultimo dalla già richiamata Cass. Sez.
U. 24876/17: e, pertanto, solo in tal caso occorrerà allegare e provare - a maggior ragione nel giudizio di legittimità, ove non si applica l'art. 182 cod. proc. civ. - l'avvenuta rituale adozione di tale delibera”.
La peculiarità del sistema “... si fonda pur sempre sull'autolimitazione, su base convenzionale, della altrimenti tendenzialmente generale ed illimitata facoltà dell' di avvalersi - sia pure e beninteso nel rispetto dei criteri CP_1 stabiliti dai propri atti di carattere generale e dal codice dei contratti pubblici - di avvocati del libero foro (salva la facoltà di assunzione diretta del patrocinio in casi di particolare rilevanza, anche solo economica, da parte dell'Avvocatura erariale, nonché l'altra, di avvalersi di propri dipendenti delegati)”.
Nella specie la base convenzionale di cui al protocollo del 5 luglio 2017 cui occorre fare riferimento , stabilisce, quanto al “Contenzioso afferente l'attività di Riscossione.
3.4.1 L'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi: - azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello); - azioni revocatorie, di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione;
- altre liti innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato;
- liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria”.
La difesa di parte appellante riconduce l'azione dalla stessa svolta nell'ambito di “...ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione”.
L'assunto dell'appellante risulta, invero, smentito dal fatto che la previsione riguardante “...ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione...” è accomunata, nella richiamata convenzione all'azione revocatoria e di simulazione, ovvero ad azioni volte a poter soddisfare il credito sui beni fatti oggetto di atti volti a sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale e all'adempimento delle obbligazioni anche nei confronti dell'Erario. Né il giudizio potrebbe ricondursi alle “altre liti” in quanto la difesa da parte dell'Avvocatura viene prevista limitatamente alle “ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato”.
Il ricorso alla difesa a mezzo di libero professionista risulta, dunque, conforme alle previsioni di cui alla Convenzione dell'epoca.
Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto l'incongruità della parte motiva della sentenza impugnata e l'inesistenza del credito di cui alle cartelle esattoriali notificate rilevando che l' , in sede Controparte_2 prefallimentare, con propria comunicazione del 22.02.2019, aveva dichiarato l'inesistenza di pendenze debitorie in capo alla società
Di conseguenza, secondo l'assunto Pt_1 Parte_1 dell'appellante, l'estratto di ruolo prodotto nel giudizio di prime cure da parte dell' non presenterebbe il requisito della veridicità anche in CP_5 considerazione di un esubero di euro 3.019,56 che la società presenta nel cassetto fiscale a titolo di credito nei confronti dell'Erario. In particolare ha rilevato che l'estratto di ruolo prodotto in sede prefallimentare non può essere contraddetto da un successivo ruolo relativo al medesimo periodo di imposta atteso che l' Controparte_2 ha l'onere di comunicare l'intera posizione debitoria del contribuente in sede fallimentare all'esito di una ricognizione analitica della posizione del contribuente medesimo.
Il motivo risulta infondato e va conseguentemente respinto.
L'asserita non veridicità del ruolo non può certamente essere fondata sulla diverso contenuto della dichiarazione effettuata dalla
[...]
in sede prefallimentare posto che, come evidenziato dalla CP_2 parte appellata, il ruolo fondante le cartelle impugnate risulta essere stato formato ed emesso successivamente alla richiesta del Tribunale fallimentare di
Ascoli Piceno sulla base della situazione debitoria della Parte_1
esistente nell'anno 2019, a seguito dell'emissione del ruolo
[...] correttamente portato a conoscenza della società contribuente con la notifica della cartella in data 22.11.2019. Nessuna efficacia vincolante potrebbe in ogni caso essere riconosciuta a quanto necessariamente dichiarato in sede prefallimentare sulla base della situazione esistente in considerazione della mancanza, in tale sede, di qualsiasi accertamento vincolante quale quello eventualmente derivante dallo stato passivo esecutivo ed a seguito di non opposizione.
Nessun rilievo potrebbe, inoltre, attribuirsi ai dati eventualmente risultanti dalla consultazione del cassetto fiscale integrando lo stesso un mero strumento informativo per il contribuente.
Va, infine, rilevato che le deduzioni di parte appellante non attengono in alcun modo all' insussistenza dei crediti vantati ma alla sola mancata indicazione in sede di istruttoria prefallimentare di quanto oggetto delle cartelle esattoriali di cui al presente giudizio. L'appello va, dunque, rigettato con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia.
Sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 del DPR 30.05.2002
n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n.
228.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti Parte_2 di avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Ascoli Piceno n. 307/2022, pubblicata in data 11.05.2022, respinge l'appello e per l'effetto conferma la gravata sentenza.
Condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado liquidate Euro 600,00 per la fase di studio, Euro 500,00 per la fase introduttiva, Euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IV e CAP come per legge.
Sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 del DPR 30.05.2002
n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n.
228.
Ancona, così deciso il 05.02.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico