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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 29/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 29/01/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 954/2024 R.G., promossa
DA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
STABILE GASPARE
RICORRENTE
CONTRO
, , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
D'ANGELO VITO
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE Par 1. ha esposto di avere prestato attività lavorativa in favore di Parte_1
[...]
, titolare della ditta Pantel Gas di Di GI RE, dal 17.04.2023 al 04.06.2023, senza CP_1 regolare contratto, e, dal 05.06.2023 al 2.12.2023, previa sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale.
Il ricorrente, in particolare, ha rappresentato di avere prestato attività lavorativa secondo la seguente articolazione oraria “il lunedì, il martedì, il giovedì, il venerdì ed il sabato dalle h. 09.00 alle h. 20.00
(...) il mercoledì dalle h. 09.00 alle h. 23.00” senza ricevere una retribuzione parametrata all'attività effettivamente prestata.
Il lavoratore ha esposto inoltre di non avere ricevuto l'indennità per mancato preavviso di licenziamento e, per l'effetto, ha chiesto all'adito Tribunale di “ACCERTARE e DICHIARARE che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Pantel Gas di Di GI RE, con qualifica di conducente di autocarro, CCNL Terziario – Confesercenti, presso la sede del Comune di Pantelleria, e che, pertanto, tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 17.04.2023 al 02/12/2023;
RITENERE e DICHIARARE il diritto del ricorrente ad aver corrisposto, in applicazione del CCNL di settore, e in subordine ex art. 36 Cost. e 2099 c.c., dalla ditta resistente, il pagamento delle differenze retributive
1 maturate a titolo di retribuzione ordinaria e differita, dello straordinario, e del TFR, nonché per il mancato preavviso di licenziamento, della complessiva somma di €. 22247,07, oltre accessori di legge;
CONDANNARE, per gli effetti, la ditta resistente, al pagamento in favore del ricorrente, della somma complessiva di € 22247,07 o quell'altra maggiore o minore somma che dovesse emergere dalle risultanze istruttorie, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.
2. Di GI RE, con memoria depositata in data 11.7.2024, ha confermato che tra le parti
è intercorso un rapporto di lavoro ma esclusivamente dal 5.06.2023 al 2.12.2023; ha contestato lo svolgimento di lavoro nero e, comunque, l'espletamento di lavoro ultroneo rispetto a quello concordato;
ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
3. La causa - esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione e espletato l'interrogatorio formale delle parti - è stata decisa all'odierna udienza.
4. Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
5. Le domande attoree traggono fondamento anche dall'asserita sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, secondo la nozione generale contenuta nell'art. 2094 del codice civile, dal 17.04.2023 al 04.06.2023.
Sul punto va evidenziato che l'art. 2094 c.c. definisce prestatore di lavoro subordinato colui che
“si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Dalla lettura della norma si evince che l'elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato – e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro.
La giurisprudenza, in particolare, ha chiarito che detta soggezione è elemento essenziale e condicio sine qua non della subordinazione, precisando altresì che le direttive e gli ordini impartiti dal datore di lavoro al lavoratore devono essere puntuali, pregnanti ed assidui, così da tradursi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia (cfr. sul punto, Cass. n. 5645/2009; Cass. n. 21150/2010; Cass. n. 2317/2012).
Va poi sottolineato che, secondo il generale principio di cui all'art. 2697 c.c., spetta al lavoratore l'onere di provare la sussistenza del vincolo di soggezione dello stesso al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. Cass. civ. sez. L. n. 2728/2010; Cass. civ. n.
326/1996).
Nella specie, simile onere non è stato assolto atteso che il lavoratore non ha formulato in ricorso un articolato di prova testimoniale idoneo a dimostrare la sussistenza di un potere direttivo, organizzativo e disciplinare del presunto datore di lavoro.
In assenza di formulazione di capitoli di prova idonei a dimostrare il presupposto su cui si fonda la domanda, viene a mancare dunque la prova del primo e fondamentale presupposto perché possa ipotizzarsi un rapporto di lavoro subordinato: cioè la prova dell'effettivo svolgimento di una
2 prestazione lato sensu lavorativa funzionalmente collegata all'attività datoriale, che della subordinazione rappresenta l'indefettibile substrato materiale.
Conseguentemente, le pretese economiche avanzate con riferimento al periodo 17.04.2023 -
4.06.2023 vanno rigettate.
6. Passando all'esame delle ulteriori domande azionate, occorre preliminarmente evidenziare che la sussistenza del rapporto di lavoro dal 05.06.2023 al 2.12.2023 e la qualifica formale di autista rivestito dal ricorrente costituiscono circostanze non contestate sicché vanno ritenute pacificamente acquisite al giudizio senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio.
Il ricorrente ha dedotto di avere prestato attività lavorativa ultronea rispetto a quella pattuita.
Sul punto va ricordato che incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto ad una maggiore retribuzione per le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto all'orario concordato, l'onere di fornire la prova in ordine allo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti (cfr. Cass. Civ., sez. lav, n. 16150/2018).
Tuttavia, anche in questo caso il ricorrente non ha formulato dei capitoli di prova testimoniali idonei a dimostrare lo svolgimento di lavoro ultroneo e l'effettiva intensità della prestazione lavorativa.
Gli articolati, infatti, risultano, oltre che generici, privi di precise coordinate temporali (cap. 7 11) nonché irrilevanti ai fini del decidere (cap. 5, 6, 8, 9, 10, 12).
In assenza di confessione da parte del datore di lavoro, la domanda non può trovare accoglimento.
7. Il lavoratore, da ultimo, ha rappresentato di essere stato licenziato in data 2.12.2023 (cfr. unilav ove emerge la cessazione del rapporto per giustificato motivo oggettivo) e di non avere ricevuto l'indennità di mancato preavviso.
Il datore di lavoro, di contro, pur confermando la cessazione del rapporto alla data del
2.12.2023, non ha dimostrato di avere dato il preavviso scritto entro il termine di giorni 20 previsto dall'art. 168 del CCNL di settore in atti di talché lo stesso deve essere condannato al pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso si cui al successivo art. 169.
Passando alla quantificazione del dovuto, si osserva che dalla consultazione della documentazione di derivazione datoriale emerge che il ricorrente - in ragione della natura part-time del rapporto di lavoro al 50% - percepiva una retribuzione giornaliera media di € 32,10 (€ 64,10 : 2).
Tale somma deve essere moltiplicata per 20 ovvero per il numero dei giorni di preavviso previsto dalla contrattazione collettiva. Il datore di lavoro, quindi, è tenuto al pagamento della somma di €
642,10 oltre interessi e rivalutazione come per legge.
8. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo, non potendosi ritenere perfezionato alcun accordo conciliativo fra le parti. Si rappresenta, infatti, che alla manifestazione di volontà delle parti di adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice non ha fatto seguito alcuna sottoscrizione del verbale contenente la convenzione di cui all'art. 88 disp att. del codice di rito.
3 9. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto del decisum con applicazione della regola di cui all'art. 133 del TUSG.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, in persona del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso,
- condanna, per le ragioni indicate in parte motiva, Di GI RE a corrispondere al ricorrente la somma di euro € 642,10 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al pagamento;
- condanna Di GI RE alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 115/2002 stante l'ammissione di parte ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello stato, che liquida in € 641,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
Così deciso in Marsala, il 29/01/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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