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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/10/2025, n. 2755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2755 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7168/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 7168/2018 promossa da:
(p.i. e c.f.: ), in persona del l. r. p. t., (c.f.: Controparte_1 P.IVA_1 Parte_1 [...]
) nonché (c.f.: ), rappresentati e difesi, in C.F._1 CP_2 CodiceFiscale_2 virtù di procura allegata telematicamente all'atto di costituzione di nuovo difensore, dagli Avv.ti Paolo
AU e NA RI, presso il cui studio sono elett.te domiciliati in Roma al viale Giuseppe
Mazzini, n. 6;
- opponenti contro
(c.f.: ), in persona del l. r. p. t., e, per essa, quale mandataria, Controparte_3 P.IVA_2
(nuova denominazione assunta da , rappresentata e difesa, giusta procura CP_4 CP_5 allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore del 22/01/2025, dall'Avv. Carmine Picone, con lo stesso elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. di quest'ultimo
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- opposta
Conclusioni: come da note e verbale dell'udienza del 22 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la e Controparte_1 Parte_1 CP_2 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2271/2018 emesso dal Tribunale di Nola in data 5 ottobre 2018 e notificato il 10 ottobre 2018, con il quale è stato loro ingiunto - alla società nella qualità di debitrice principale, a ed a nella qualità di fideiussori - Parte_1 CP_2 il pagamento, in favore della cessionaria della somma di euro 192.100,86 Controparte_6 oltre interessi e spese del monitorio quale saldo del contratto di mutuo sottoscritto dalla CP_1
pagina 1 di 12 CP_
- già - il 26 maggio 2009 con la Controparte_7 Controparte_8
Gli opponenti hanno eccepito la carenza di interesse ad agire della ricorrente per inammissibile duplicazione dei titoli esecutivi, sostenendo che la opposta ben avrebbe potuto procedere all'azione esecutiva in forza del contratto di mutuo fondiario (titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 c.p.c.), a garanzia del quale era anche iscritta ipoteca volontaria su beni di proprietà della debitrice principale e del garante (pag. 3); la non azionabilità delle due fideiussioni prodotte, essendo l' una Parte_1
(rilasciata per l' importo di euro 169.000,00) riferita ad altri rapporti bancari intrattenuti dalla società con l'istituto di credito, e l' altra nulla per mancata previsione dell'importo massimo di CP_7 valore, in violazione dell' art. 1938 c.c.; la illegittimità della risoluzione contrattuale comunicata dalla banca in data 29.11.2010; - la insufficienza, a fornire la prova del credito, della documentazione ex art. 50 t.u.b. prodotta in giudizio dalla ricorrente, proveniente da un soggetto terzo.
Sulla scorta di tali motivi di opposizione, hanno concluso per la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e condanna dell'opposta per lite temeraria.
Si è costituita l'opposta ed ha resistito alla avversa opposizione, chiedendone Controparte_3 il rigetto con integrale conferma del decreto ingiuntivo.
Negata la provvisoria esecuzione, in assenza di attività istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
in fase decisionale gli opponenti sviluppavano nuovi motivi di opposizione, contestando la sussistenza di adeguata prova della titolarità del rapporto in capo alla cessionaria, la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, la violazione dell' art. 106 TUB, la illegittimità dei tassi di interesse applicati.
La causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 22 maggio 2025 con la concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c.
In via del tutto preliminare deve darsi atto che la domanda risulta procedibile atteso che risulta esperito, sebbene con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione (si veda il verbale del 9 maggio
2019).
Venendo all'esame del merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Com' è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale: l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore.
Tale ricostruzione assume notevole rilevanza in punto di riparto dell'onere della prova. pagina 2 di 12 Secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a SS.UU. n. 13533/2001), infatti, al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Pertanto in caso di opposizione a decreto ingiuntivo va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto: ex multis, Corte di Cass., sent. n. 21101 del 2015 e Tribunale di Palermo, sent. n. 85 del 2018).
Facendo applicazione di tali principi alla presente fattispecie, deve osservarsi che l' opposta ha fornito la prova del proprio credito producendo in giudizio, fin dalla fase monitoria: copia del contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso, rep. N. 37945, racc. n. 14695, stipulato in data 26.5.2009, con il quale la ha concesso alla l' importo di euro 200.000,00, Controparte_9 CP_7 Controparte_7 con allegate condizioni economiche e piano di ammortamento;
estratto conto certificato ex art. 50 del
D.lgs. n.385/93 del 10.02.2012 dal quale emerge un debito della società, alla data del 10.2.2012, di euro 191.571,77, oltre interessi (maturati al 10.2.2012) per euro 529,09, per un totale di euro
192.100,85; copia lettera di fideiussione omnibus del 6.05.2009, con la quale e Parte_1 si costituiscono garanti di sino alla concorrenza dell' importo di CP_2 Controparte_7 euro 169.000,00 “per l' adempimento delle obbligazioni verso dipendenti da Controparte_9 operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite …”; copia della fideiussione specifica del 26.05.2009 rilasciata da e con la Parte_1 CP_2 quale gli stessi si costituiscono garanti della a garanzia del puntuale e corretto Controparte_7 adempimento delle obbligazioni derivanti dal mutuo ipotecario imprese di euro 200.000,00 in oggetto;
copia Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 Parte Seconda del 08.08.2017, relativa alla operazione di cartolarizzazione con la quale il credito in oggetto è stato ceduto in favore della odierna ricorrente Controparte_3
A fronte di tale prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria – e con le precisazioni che di qui a breve verranno effettuate, con particolare riferimento al dedotto difetto di prova in ordine alla titolarità
- le eccezioni sollevate dall' opponente non sono idonee a configurare fatti estintivi, modificativi o impeditivi della avversa pretesa. pagina 3 di 12 In via del tutto preliminare occorre affrontare il motivo di opposizione relativo alla carenza di legittimazione attiva dell'opposta, sollevato dall' opponente per la prima volta in fase decisionale: l' eccezione, non prospettata né nell' atto di opposizione né nei termini per le preclusioni assertive e probatorie (non risulta articolato nella I e nella II memoria ex art. 183, VI co. c.p.c.), è stata articolata per la prima volta alla udienza di precisazione delle conclusioni del 26 marzo 2024 (udienza fissata dopo diversi rinvii per la precisazione delle conclusioni, disposti per esigenze di ruolo;
alla predetta udienza gli opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione ad agire e la carenza di prova della titolarità del credito in capo all'asserita cessionaria per mancato deposito Controparte_6 del contratto di cessione e, in subordine, in quanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prodotta da controparte (si badi, unico documento in atti a dimostrazione dell'asserita titolarità) non costituisce prova della titolarità dell'asserito credito e della legittimazione ad agire in capo a
[...]
. Controparte_6
A fronte di tale eccezione parte opposta ne ha contestato la tardività ed ha provveduto – sempre in fase conclusionale - al deposito di copiosa documentazione finalizzata a comprovare la titolarità della pretesa creditoria;
l' opponente ha, di contro, contestato il deposito di tale documentazione, lamentandone la tardività, ed ha insistito per la ammissibilità della eccezione, qualificandola in termini di mera difesa.
Ciò premesso, al fine di verificare la ammissibilità della difesa nella fase processuale in cui è stata articolata, appare opportuno ricostruire la questione in esame alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali di legittimità e di merito.
In via del tutto preliminare giova premettere che l' art. 81 del c.p.c., nel disporre che “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, consente anzitutto di ricavare a contrario la nozione di legittimazione ad agire (o legitimatio ad causam) ordinaria, la quale compete a colui che si afferma titolare del diritto sostanziale per cui chiede la tutela.
La legitimatio ad causam, che costituisce condizione dell'azione, dunque, consiste nella titolarità del potere, commisurato alla prospettazione proveniente dall'attore ed indipendentemente dall'effettiva titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio, di chiedere e ottenere in proposito un provvedimento del giudice, nonché del contrapposto dovere del convenuto di subire tale eventuale provvedimento.
Lo scrutinio del giudice, in punto di legittimazione ad agire ed a contraddire, si risolve allora nel verificare se, sulla base della prospettazione avanzata dall'attore, egli ed il convenuto assumano ciascuno la veste di chi può chiedere e deve subire la pronuncia giurisdizionale;
dalla legittimazione ad pagina 4 di 12 agire, pertanto, va tenuta distinta l'effettiva titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, che concerne il merito della controversia (come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità : ex multis, Cass., SS. UU. 2951 del 2016 ).
Pertanto, la legittimazione ad agire, che serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio, si distingue dalla titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo: la prima mancherà tutte le volte in cui sin dalla prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore; mentre la titolarità del diritto sostanziale attiene al merito della causa, alla fondatezza della domanda.
In definitiva, come ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 2951/2016), va precisato che “una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda”.
Appare evidente che, nella fattispecie, mediante la eccezione in esame la parte opponente abbia inteso contestare la sussistenza di adeguata prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, con ciò contestando la titolarità sostanziale del rapporto (ciò che attiene, appunto, al merito della pretesa) e non già la mera legittimazione ad agire della cessionaria.
Ai fini pratici, ed in relazione al regime processuale applicabile, come chiarito dalle Sezioni Unite nel precedente richiamato “la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, comma 2 c.p.c.”, con la conseguenza che “la questione … può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice. Essa può anche essere oggetto di motivo di appello, perchè l' art. 345, comma c.p.c. prevede il divieto di "nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio"”; le Sezioni Unite precisano, però – ciò che sarà determinante nella fattispecie in esame – “Tuttavia, la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta può avere rilievo, perchè può servire a rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto. Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo”.
Come, infatti, ribadito dalla Cassazione (sent n. 10640 de 2021): “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo pagina 5 di 12 svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto”; inoltre (sent. n. 16814 del 2024) “La contestazione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso integra una mera difesa e, pertanto, non è soggetta alle decadenze processuali, occorrendo, tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere”. (in senso conforme sent. Corte di Appello di Bari n. 608 del 2024).
Sul punto, con particolare riferimento alla fattispecie in esame (cessione di un credito nell' ambito di un' operazione di cartolarizzazione) giova richiamare il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la quale ha in più occasioni affermato che “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all' art. 58 d. lgs. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (ex multis Cass., sent. n. 17944 del 2023; sent. n. 5857 del 2022).
Con particolare riferimento alla prova della cessione, si è infatti precisato che “ a) la prova della cessione di un credito non e', di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione” (Corte di Cass., sent. n. 17944 del
2023).
Con particolare riferimento a tale ultimo aspetto, la stessa Corte ha precisato che, “ in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario”.
Non appare, invero, superfluo rimarcare che, in forza dei principi generali, l' onere di contestazione di cui all' art. 115, comma 1 c.p.c. – in mancanza del quale i fatti non specificamente contestati dalla parte pagina 6 di 12 costituita si ritengono provati – deve essere esercitato tempestivamente, ovvero nella prima difesa successiva alla allegazione dei fatti, dovendosi equiparare una contestazione tardiva ad una non contestazione (la contestazione tardiva dei fatti ex art. 115 c.p.c. è ammessa, esaurita la fase dell'ammissione delle prove, solo in presenza dei presupposti per la rimessione in termini, sicché la non contestazione è tendenzialmente irreversibile).
Ed infatti “la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione ricollega all'esaurimento delle fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di "aggiustare il tiro", sia allegando nuovi fatti -diversi da quelli indicati negli atti introduttivi- sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora "deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte" (Cass. 7093/2019; Cass. 26859/2013)” (Tribunale di Napoli, sent. n.
7487 del 2022; in senso analogo, Tribunale di Benevento, sent. n. 1678 del 2024).
Pertanto, se è vero che l'eccezione (rectius, mera difesa) di difetto di titolarità del credito può essere sollevata per la prima volta anche oltre le preclusioni probatorie, non potendosi ritenere tardiva, la stessa si rivelerà infondata tutte le volte in cui la titolarità del rapporto potrà ritenersi provata per il principio di cui all'art. 115 c.p.c., che solleva la parte dalla prova di fatti dedotti non specificamente contestati.
Traendo le fila può concludersi affermando che la prova della cessione del credito, in difetto di specifiche e tempestive contestazioni, non deve necessariamente essere fornita mediante la produzione del contratto di cessione, ben potendo essere fornita mediante elementi presuntivi ( “in caso di cessione in blocco di crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” : Cass., sez. I, sentenza, 20 luglio 2023 n. 3439: trib. Milano 7725 del 2023); in presenza di una specifica e tempestiva contestazione del convenuto l' onere probatorio della attrice si aggrava, e deve essere assolto mediante elementi più pregnanti (produzione del contratto o di altra documentazione equivalente, quale attestazione della cedente).
Facendo, dunque, applicazione di tali principi alla fattispecie, deve osservarsi che se è vero che la difesa degli opponenti, proposta solo in fase conclusionale, appare in astratto ammissibile anche nella fase processuale in cui è stata manifestata (integrando, invero, una mera difesa), la stessa si rivela pagina 7 di 12 infondata nel merito, tenuto conto che, nel caso concreto, la ricorrente aveva fornito adeguata prova della cessione mediante la produzione documentale dell' estratto della Gazzetta, dotato di specificità e precisione tali da consentire di ricomprendere il credito in esame tra quelli oggetto di cessione, ed in difetto di una specifica e tempestiva contestazione della controparte sul punto.
Nell' estratto della Gazzetta Ufficiale in atti (n. 93 dell' 8.8.2017), in particolare, si legge: “la
[...]
… comunica che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi Controparte_3 della Legge 130, relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di cessione di Controparte_9 crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio 2017, ha acquistato pro-soluto da . tutti i crediti (per capitale, Controparte_10 interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_9 derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate”.
Tale documento, in atti fin dalla fase monitoria (non possono, invece, evidentemente apprezzarsi i documenti prodotti tardivamente dalla opposta, in fase decisionale) appare dotato di sufficiente chiarezza e specificità, idoneo a ricomprendere il mutuo in oggetto (mutuo stipulato con da CP_9 una persona giuridica nel 2009) tra quelli oggetto di cessione;
lo stesso, pertanto, integra la prova della titolarità del credito, in difetto di specifica e tempestiva contestazione della controparte, idonea ad escludere gli effetti della non contestazione cui all' art. 115 c.p.c. (non possono, peraltro, valutarsi i documenti prodotti tardivamente dagli opponenti, in data 21.5.2025, con i quali gli stessi intendono contestare la chiarezza e specificità dell' estratto prodotto dalla opposta).
Da tali motivazioni discende il rigetto dell' eccezione, potendo dirsi provata la titolarità del credito in capo alla cessionaria.
Venendo agli ulteriori motivi di opposizione proposti, va rilevato che i motivi originari di opposizione
– sostanzialmente abbandonati in fase decisionale – vanno disattesi, ed in particolare: quanto alla eccezione di inammissibilità della procedura monitoria per duplicazione del titolo esecutivo, va ricordato che il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale che abbia iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto non perde l'interesse ad agire in via monitoria, in quanto tale strumento gli assicura maggiori tutele in fase d'esecuzione coattiva (Tribunale di Brescia, sent. n. 2606/2017), sia perché l'ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta l'ipoteca volontari ed acquisiti successivamente, sia perché la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di pagina 8 di 12 possibile opposizione da parte del debitore (Cass., sent. n. 23083/2013); quanto alla eccezione di invalidità delle fideiussioni (per essere l' una attinente ad altri rapporti di conto corrente, e l' altra rilasciata senza indicazione del limite massimo di valore di cui all'art. 1938 c.c.), deve rilevarsi che le due fideiussioni appaiono pienamente rispettose del dettato normativo, atteso che la fideiussione omnibus è rilasciata con espressa previsione del limite massimo garantito (pari a 169.000,00 euro), e quella specifica risulta espressamente riferita al mutuo fondiario di 200.000,00 euro azionato nella presente sede.
Infine, venendo ai molteplici motivi di opposizione sollevati per la prima volta in fase decisionale
(applicazione di interessi illegittimi;
violazione dell' art. 106 TUB;
nullità parziale delle fideiussioni per violazione della disciplina antitrust), risulta scrutinabile nel merito la sola difesa relativa alla nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, unica questione rilevabile d' ufficio (gli ulteriori motivi di opposizione risultano evidentemente tardivi).
In particolare, va escluso che la eventuale violazione dell' art. 106 TUB possa dar luogo ad una nullità del rapporto a valle, rendendo la questione rilevabile d' ufficio: si richiama, sul punto, quanto espresso da Cass., sent. n. 7243 del 2024: “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all' art. 106 TUB e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l' art. 2, comma 6, l. 130/1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
Pertanto, esaminando la domanda di accertamento della nullità della garanzia prestata per violazione della normativa antitrust (per essere la fideiussione conforme al modello ABI del 2003), formulata da parte opponente in fase di precisazione delle conclusioni, va premesso che questo Tribunale non ignora l'arresto della Corte di Cassazione, SS.UU. 41994 del 2021, che ha affermato la nullità parziale dei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate in parte nulle dall' perché in contrasto con CP_11 le norme antitrust interne e dell'Unione europea;
nullità limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce l'intesa vietata, salvo che dal contratto sia possibile desumere, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti.
La questione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990, vigenti fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far tempo dal pagina 9 di 12 12 gennaio 2016, avente ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'articolo 2 della L. n. 287 del 1990 (“Legge Antitrust”).
Ciò posto, ed in applicazione dei principi generali in tema di onere della prova, va rilevato che la parte che intende avvalersi della nullità (parziale o totale) non può limitarsi a richiamare i principi giuridici affermati dalla Corte di Cassazione in materia, ma ha altresì l' onere – ai sensi dell' art. 2697 c.c. - di allegare e provare, in punto di fatto, che il contratto “a valle” di cui si eccepisce la nullità costituisca effettivamente la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza di cui a contratti anteriormente stipulati “a monte” e specificare altresì quali siano i profili in questione.
In questo senso, la costante giurisprudenza di merito afferma la necessità, ai fini dell'accertamento di una intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI sopra richiamate: l'opinione consolidata è che “il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole [n.d.r. le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI] non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” (in tal senso, Trib. Milano, sentenza 23 giugno 2016 n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; in senso conforme anche Trib. Siena 12 febbraio
2022 n. 131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n. 28; Trib. Pescara 15 luglio 2019 n. 1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019 n. 444; Trib. Torino 17 aprile 2019 n. 1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n. 17243;
Trib. Roma 3 maggio 2019 n. 9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019 n. 921).
Sotto tale profilo, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 può esplicare una spiccata attitudine probatoria della sussistenza dell'intesa illecita “a monte” per contrasto all'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990, i cui effetti si propagano sui contratti stipulati “a valle” quale sbocco naturale dell'effetto anticoncorrenziale così determinato, ma esclusivamente avendo riguardo ai contratti di fideiussione omnibus stipulati nell'arco temporale oggetto dell'istruttoria, decorrente da ottobre 2002
a maggio 2005; invero, l' efficacia probatoria privilegiata del provvedimento sanzionatorio della Banca di Italia n. 55 del 2005 è limitata ai contratti stipulati nell' intervallo temporale in cui è stata effettuata l'indagine esitata nell'affermazione della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” da parte dell' authority, con la conseguenza che la esclusiva allegazione del provvedimento dell' authority non può valere quale prova della ricorrenza di un' intesa anticoncorrenziale in un periodo diverso (in questo senso, Trib Imprese Napoli, sent. n. 7632 del 2023 e sent. n. 7349 del 2023).
Ne deriva che “nelle azioni stand-alone … gli attori sono onerati dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della l. 287/1990, rappresentati – rispettivamente – dalla conformità del pagina 10 di 12 contratto di fideiussione allo schema predisposto dall'ABI, dall'esistenza di un accordo anticoncorrenziale, nonché specificamente dell'uniforme applicazione delle clausole contestate ed il collegamento esistente tra il contratto di fideiussione e l'intesa vietata, con l'opportuna specificazione delle modalità per cui l'intesa abbia concretamente leso la libertà economica” (in questo senso, Trib.
Napoli, Sezione Specializzata Imprese, sent. n. 7632 del 2023; Trib. Imprese Napoli 7349 del 2023).
Nella fattispecie, la domanda di nullità integrale e/ parziale delle clausole contenute nella fideiussione omnibus del 2009 (posto che la garanzia specifica esula dall' ambito applicativo del provvedimento dell' ) deve essere rigettata non avendo la parte soddisfatto l' onere probatorio su di sé CP_11 gravante, trattandosi di pattuizione stipulata in un periodo successivo rispetto a quello oggetto dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia col provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio
2005 (decorrente da ottobre 2002 a maggio 2005), rispetto alla quale, pertanto, tale provvedimento appare sprovvisto di efficacia probatoria privilegiata.
Si osserva, infatti, che, in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) che abbia accertato, con attitudine di prova privilegiata,
l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n.
287/1990 e la applicazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art. 2, 6, 8 dello schema ABI censurato) intorno all'anno 2009, l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula del contratto in parola gravava interamente sulla parte attrice che ha eccepito la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust (in senso analogo, Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Imprese, sent. n. 4220 del 2022).
Tale prova, però, non risulta fornita nel caso concreto, non avendo gli opponenti prodotto alcun documento a sostegno della eccezione (la produzione sarebbe stata, in ogni caso, tardiva, tenuto conto che la difesa è stata svolta nella fase decisionale), non avendo né articolato tempestivamente i mezzi di prova indicativi dell'esistenza dell'intesa illecita “a monte”, né provveduto a produrre in giudizio i moduli utilizzati da diverse banche nell'anno di stipulazione del contratto in contestazione;
tali documenti, peraltro, “sebbene contenenti le clausole 2, 6 e 8 sopra richiamate, comunque, non avrebbero potuto ritenersi decisivi ai fini dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale a monte, in quanto i predetti moduli avrebbero dimostrato al più la sola applicazione uniforme, più o meno estesa, delle clausole contestate, ma non l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale volta ai fini di tale applicazione generalizzata e uniforme, tale da ledere dunque la libertà di concorrenza” (v. Trib
Imprese Napoli, 7632 del 2023; Trib. Imprese Napoli 7349 del 2023).
Da quanto sin qui espresso consegue il rigetto dell' eccezione di nullità del contratto per mancato assolvimento dell' onere probatorio. pagina 11 di 12 In definitiva, per i motivi sin qui espressi l' opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato, con conseguente acquisto di definitiva efficacia esecutiva.
Le spese seguono la soccombenza degli opponenti e si pongono a loro carico, in solido ex art. 97 c.p.c., nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo al valore della domanda ed alla attività difensiva in concreto svolta, con applicazione dei parametri medi di cui al D. M. n. 55/2014 così come modificato dal D. M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l' opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2271/2018 che acquista, per l' effetto, definitiva efficacia esecutiva;
- condanna e al pagamento, in solido ex Controparte_1 Parte_1 CP_2 art. 97 c.p.c., in favore di e per essa, quale mandataria, di Controparte_3 CP_4
, in persona del l. r. p. t., delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro
[...]
14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nola, 15 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 7168/2018 promossa da:
(p.i. e c.f.: ), in persona del l. r. p. t., (c.f.: Controparte_1 P.IVA_1 Parte_1 [...]
) nonché (c.f.: ), rappresentati e difesi, in C.F._1 CP_2 CodiceFiscale_2 virtù di procura allegata telematicamente all'atto di costituzione di nuovo difensore, dagli Avv.ti Paolo
AU e NA RI, presso il cui studio sono elett.te domiciliati in Roma al viale Giuseppe
Mazzini, n. 6;
- opponenti contro
(c.f.: ), in persona del l. r. p. t., e, per essa, quale mandataria, Controparte_3 P.IVA_2
(nuova denominazione assunta da , rappresentata e difesa, giusta procura CP_4 CP_5 allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore del 22/01/2025, dall'Avv. Carmine Picone, con lo stesso elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. di quest'ultimo
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- opposta
Conclusioni: come da note e verbale dell'udienza del 22 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la e Controparte_1 Parte_1 CP_2 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2271/2018 emesso dal Tribunale di Nola in data 5 ottobre 2018 e notificato il 10 ottobre 2018, con il quale è stato loro ingiunto - alla società nella qualità di debitrice principale, a ed a nella qualità di fideiussori - Parte_1 CP_2 il pagamento, in favore della cessionaria della somma di euro 192.100,86 Controparte_6 oltre interessi e spese del monitorio quale saldo del contratto di mutuo sottoscritto dalla CP_1
pagina 1 di 12 CP_
- già - il 26 maggio 2009 con la Controparte_7 Controparte_8
Gli opponenti hanno eccepito la carenza di interesse ad agire della ricorrente per inammissibile duplicazione dei titoli esecutivi, sostenendo che la opposta ben avrebbe potuto procedere all'azione esecutiva in forza del contratto di mutuo fondiario (titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 c.p.c.), a garanzia del quale era anche iscritta ipoteca volontaria su beni di proprietà della debitrice principale e del garante (pag. 3); la non azionabilità delle due fideiussioni prodotte, essendo l' una Parte_1
(rilasciata per l' importo di euro 169.000,00) riferita ad altri rapporti bancari intrattenuti dalla società con l'istituto di credito, e l' altra nulla per mancata previsione dell'importo massimo di CP_7 valore, in violazione dell' art. 1938 c.c.; la illegittimità della risoluzione contrattuale comunicata dalla banca in data 29.11.2010; - la insufficienza, a fornire la prova del credito, della documentazione ex art. 50 t.u.b. prodotta in giudizio dalla ricorrente, proveniente da un soggetto terzo.
Sulla scorta di tali motivi di opposizione, hanno concluso per la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e condanna dell'opposta per lite temeraria.
Si è costituita l'opposta ed ha resistito alla avversa opposizione, chiedendone Controparte_3 il rigetto con integrale conferma del decreto ingiuntivo.
Negata la provvisoria esecuzione, in assenza di attività istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
in fase decisionale gli opponenti sviluppavano nuovi motivi di opposizione, contestando la sussistenza di adeguata prova della titolarità del rapporto in capo alla cessionaria, la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, la violazione dell' art. 106 TUB, la illegittimità dei tassi di interesse applicati.
La causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 22 maggio 2025 con la concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c.
In via del tutto preliminare deve darsi atto che la domanda risulta procedibile atteso che risulta esperito, sebbene con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione (si veda il verbale del 9 maggio
2019).
Venendo all'esame del merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Com' è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale: l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore.
Tale ricostruzione assume notevole rilevanza in punto di riparto dell'onere della prova. pagina 2 di 12 Secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a SS.UU. n. 13533/2001), infatti, al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Pertanto in caso di opposizione a decreto ingiuntivo va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto: ex multis, Corte di Cass., sent. n. 21101 del 2015 e Tribunale di Palermo, sent. n. 85 del 2018).
Facendo applicazione di tali principi alla presente fattispecie, deve osservarsi che l' opposta ha fornito la prova del proprio credito producendo in giudizio, fin dalla fase monitoria: copia del contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso, rep. N. 37945, racc. n. 14695, stipulato in data 26.5.2009, con il quale la ha concesso alla l' importo di euro 200.000,00, Controparte_9 CP_7 Controparte_7 con allegate condizioni economiche e piano di ammortamento;
estratto conto certificato ex art. 50 del
D.lgs. n.385/93 del 10.02.2012 dal quale emerge un debito della società, alla data del 10.2.2012, di euro 191.571,77, oltre interessi (maturati al 10.2.2012) per euro 529,09, per un totale di euro
192.100,85; copia lettera di fideiussione omnibus del 6.05.2009, con la quale e Parte_1 si costituiscono garanti di sino alla concorrenza dell' importo di CP_2 Controparte_7 euro 169.000,00 “per l' adempimento delle obbligazioni verso dipendenti da Controparte_9 operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite …”; copia della fideiussione specifica del 26.05.2009 rilasciata da e con la Parte_1 CP_2 quale gli stessi si costituiscono garanti della a garanzia del puntuale e corretto Controparte_7 adempimento delle obbligazioni derivanti dal mutuo ipotecario imprese di euro 200.000,00 in oggetto;
copia Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 Parte Seconda del 08.08.2017, relativa alla operazione di cartolarizzazione con la quale il credito in oggetto è stato ceduto in favore della odierna ricorrente Controparte_3
A fronte di tale prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria – e con le precisazioni che di qui a breve verranno effettuate, con particolare riferimento al dedotto difetto di prova in ordine alla titolarità
- le eccezioni sollevate dall' opponente non sono idonee a configurare fatti estintivi, modificativi o impeditivi della avversa pretesa. pagina 3 di 12 In via del tutto preliminare occorre affrontare il motivo di opposizione relativo alla carenza di legittimazione attiva dell'opposta, sollevato dall' opponente per la prima volta in fase decisionale: l' eccezione, non prospettata né nell' atto di opposizione né nei termini per le preclusioni assertive e probatorie (non risulta articolato nella I e nella II memoria ex art. 183, VI co. c.p.c.), è stata articolata per la prima volta alla udienza di precisazione delle conclusioni del 26 marzo 2024 (udienza fissata dopo diversi rinvii per la precisazione delle conclusioni, disposti per esigenze di ruolo;
alla predetta udienza gli opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione ad agire e la carenza di prova della titolarità del credito in capo all'asserita cessionaria per mancato deposito Controparte_6 del contratto di cessione e, in subordine, in quanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prodotta da controparte (si badi, unico documento in atti a dimostrazione dell'asserita titolarità) non costituisce prova della titolarità dell'asserito credito e della legittimazione ad agire in capo a
[...]
. Controparte_6
A fronte di tale eccezione parte opposta ne ha contestato la tardività ed ha provveduto – sempre in fase conclusionale - al deposito di copiosa documentazione finalizzata a comprovare la titolarità della pretesa creditoria;
l' opponente ha, di contro, contestato il deposito di tale documentazione, lamentandone la tardività, ed ha insistito per la ammissibilità della eccezione, qualificandola in termini di mera difesa.
Ciò premesso, al fine di verificare la ammissibilità della difesa nella fase processuale in cui è stata articolata, appare opportuno ricostruire la questione in esame alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali di legittimità e di merito.
In via del tutto preliminare giova premettere che l' art. 81 del c.p.c., nel disporre che “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, consente anzitutto di ricavare a contrario la nozione di legittimazione ad agire (o legitimatio ad causam) ordinaria, la quale compete a colui che si afferma titolare del diritto sostanziale per cui chiede la tutela.
La legitimatio ad causam, che costituisce condizione dell'azione, dunque, consiste nella titolarità del potere, commisurato alla prospettazione proveniente dall'attore ed indipendentemente dall'effettiva titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio, di chiedere e ottenere in proposito un provvedimento del giudice, nonché del contrapposto dovere del convenuto di subire tale eventuale provvedimento.
Lo scrutinio del giudice, in punto di legittimazione ad agire ed a contraddire, si risolve allora nel verificare se, sulla base della prospettazione avanzata dall'attore, egli ed il convenuto assumano ciascuno la veste di chi può chiedere e deve subire la pronuncia giurisdizionale;
dalla legittimazione ad pagina 4 di 12 agire, pertanto, va tenuta distinta l'effettiva titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, che concerne il merito della controversia (come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità : ex multis, Cass., SS. UU. 2951 del 2016 ).
Pertanto, la legittimazione ad agire, che serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio, si distingue dalla titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo: la prima mancherà tutte le volte in cui sin dalla prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore; mentre la titolarità del diritto sostanziale attiene al merito della causa, alla fondatezza della domanda.
In definitiva, come ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 2951/2016), va precisato che “una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda”.
Appare evidente che, nella fattispecie, mediante la eccezione in esame la parte opponente abbia inteso contestare la sussistenza di adeguata prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, con ciò contestando la titolarità sostanziale del rapporto (ciò che attiene, appunto, al merito della pretesa) e non già la mera legittimazione ad agire della cessionaria.
Ai fini pratici, ed in relazione al regime processuale applicabile, come chiarito dalle Sezioni Unite nel precedente richiamato “la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, comma 2 c.p.c.”, con la conseguenza che “la questione … può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice. Essa può anche essere oggetto di motivo di appello, perchè l' art. 345, comma c.p.c. prevede il divieto di "nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio"”; le Sezioni Unite precisano, però – ciò che sarà determinante nella fattispecie in esame – “Tuttavia, la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta può avere rilievo, perchè può servire a rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto. Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo”.
Come, infatti, ribadito dalla Cassazione (sent n. 10640 de 2021): “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo pagina 5 di 12 svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto”; inoltre (sent. n. 16814 del 2024) “La contestazione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso integra una mera difesa e, pertanto, non è soggetta alle decadenze processuali, occorrendo, tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere”. (in senso conforme sent. Corte di Appello di Bari n. 608 del 2024).
Sul punto, con particolare riferimento alla fattispecie in esame (cessione di un credito nell' ambito di un' operazione di cartolarizzazione) giova richiamare il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la quale ha in più occasioni affermato che “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all' art. 58 d. lgs. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (ex multis Cass., sent. n. 17944 del 2023; sent. n. 5857 del 2022).
Con particolare riferimento alla prova della cessione, si è infatti precisato che “ a) la prova della cessione di un credito non e', di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione” (Corte di Cass., sent. n. 17944 del
2023).
Con particolare riferimento a tale ultimo aspetto, la stessa Corte ha precisato che, “ in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario”.
Non appare, invero, superfluo rimarcare che, in forza dei principi generali, l' onere di contestazione di cui all' art. 115, comma 1 c.p.c. – in mancanza del quale i fatti non specificamente contestati dalla parte pagina 6 di 12 costituita si ritengono provati – deve essere esercitato tempestivamente, ovvero nella prima difesa successiva alla allegazione dei fatti, dovendosi equiparare una contestazione tardiva ad una non contestazione (la contestazione tardiva dei fatti ex art. 115 c.p.c. è ammessa, esaurita la fase dell'ammissione delle prove, solo in presenza dei presupposti per la rimessione in termini, sicché la non contestazione è tendenzialmente irreversibile).
Ed infatti “la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione ricollega all'esaurimento delle fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di "aggiustare il tiro", sia allegando nuovi fatti -diversi da quelli indicati negli atti introduttivi- sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora "deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte" (Cass. 7093/2019; Cass. 26859/2013)” (Tribunale di Napoli, sent. n.
7487 del 2022; in senso analogo, Tribunale di Benevento, sent. n. 1678 del 2024).
Pertanto, se è vero che l'eccezione (rectius, mera difesa) di difetto di titolarità del credito può essere sollevata per la prima volta anche oltre le preclusioni probatorie, non potendosi ritenere tardiva, la stessa si rivelerà infondata tutte le volte in cui la titolarità del rapporto potrà ritenersi provata per il principio di cui all'art. 115 c.p.c., che solleva la parte dalla prova di fatti dedotti non specificamente contestati.
Traendo le fila può concludersi affermando che la prova della cessione del credito, in difetto di specifiche e tempestive contestazioni, non deve necessariamente essere fornita mediante la produzione del contratto di cessione, ben potendo essere fornita mediante elementi presuntivi ( “in caso di cessione in blocco di crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” : Cass., sez. I, sentenza, 20 luglio 2023 n. 3439: trib. Milano 7725 del 2023); in presenza di una specifica e tempestiva contestazione del convenuto l' onere probatorio della attrice si aggrava, e deve essere assolto mediante elementi più pregnanti (produzione del contratto o di altra documentazione equivalente, quale attestazione della cedente).
Facendo, dunque, applicazione di tali principi alla fattispecie, deve osservarsi che se è vero che la difesa degli opponenti, proposta solo in fase conclusionale, appare in astratto ammissibile anche nella fase processuale in cui è stata manifestata (integrando, invero, una mera difesa), la stessa si rivela pagina 7 di 12 infondata nel merito, tenuto conto che, nel caso concreto, la ricorrente aveva fornito adeguata prova della cessione mediante la produzione documentale dell' estratto della Gazzetta, dotato di specificità e precisione tali da consentire di ricomprendere il credito in esame tra quelli oggetto di cessione, ed in difetto di una specifica e tempestiva contestazione della controparte sul punto.
Nell' estratto della Gazzetta Ufficiale in atti (n. 93 dell' 8.8.2017), in particolare, si legge: “la
[...]
… comunica che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi Controparte_3 della Legge 130, relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di cessione di Controparte_9 crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio 2017, ha acquistato pro-soluto da . tutti i crediti (per capitale, Controparte_10 interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_9 derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate”.
Tale documento, in atti fin dalla fase monitoria (non possono, invece, evidentemente apprezzarsi i documenti prodotti tardivamente dalla opposta, in fase decisionale) appare dotato di sufficiente chiarezza e specificità, idoneo a ricomprendere il mutuo in oggetto (mutuo stipulato con da CP_9 una persona giuridica nel 2009) tra quelli oggetto di cessione;
lo stesso, pertanto, integra la prova della titolarità del credito, in difetto di specifica e tempestiva contestazione della controparte, idonea ad escludere gli effetti della non contestazione cui all' art. 115 c.p.c. (non possono, peraltro, valutarsi i documenti prodotti tardivamente dagli opponenti, in data 21.5.2025, con i quali gli stessi intendono contestare la chiarezza e specificità dell' estratto prodotto dalla opposta).
Da tali motivazioni discende il rigetto dell' eccezione, potendo dirsi provata la titolarità del credito in capo alla cessionaria.
Venendo agli ulteriori motivi di opposizione proposti, va rilevato che i motivi originari di opposizione
– sostanzialmente abbandonati in fase decisionale – vanno disattesi, ed in particolare: quanto alla eccezione di inammissibilità della procedura monitoria per duplicazione del titolo esecutivo, va ricordato che il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale che abbia iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto non perde l'interesse ad agire in via monitoria, in quanto tale strumento gli assicura maggiori tutele in fase d'esecuzione coattiva (Tribunale di Brescia, sent. n. 2606/2017), sia perché l'ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta l'ipoteca volontari ed acquisiti successivamente, sia perché la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di pagina 8 di 12 possibile opposizione da parte del debitore (Cass., sent. n. 23083/2013); quanto alla eccezione di invalidità delle fideiussioni (per essere l' una attinente ad altri rapporti di conto corrente, e l' altra rilasciata senza indicazione del limite massimo di valore di cui all'art. 1938 c.c.), deve rilevarsi che le due fideiussioni appaiono pienamente rispettose del dettato normativo, atteso che la fideiussione omnibus è rilasciata con espressa previsione del limite massimo garantito (pari a 169.000,00 euro), e quella specifica risulta espressamente riferita al mutuo fondiario di 200.000,00 euro azionato nella presente sede.
Infine, venendo ai molteplici motivi di opposizione sollevati per la prima volta in fase decisionale
(applicazione di interessi illegittimi;
violazione dell' art. 106 TUB;
nullità parziale delle fideiussioni per violazione della disciplina antitrust), risulta scrutinabile nel merito la sola difesa relativa alla nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, unica questione rilevabile d' ufficio (gli ulteriori motivi di opposizione risultano evidentemente tardivi).
In particolare, va escluso che la eventuale violazione dell' art. 106 TUB possa dar luogo ad una nullità del rapporto a valle, rendendo la questione rilevabile d' ufficio: si richiama, sul punto, quanto espresso da Cass., sent. n. 7243 del 2024: “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all' art. 106 TUB e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l' art. 2, comma 6, l. 130/1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
Pertanto, esaminando la domanda di accertamento della nullità della garanzia prestata per violazione della normativa antitrust (per essere la fideiussione conforme al modello ABI del 2003), formulata da parte opponente in fase di precisazione delle conclusioni, va premesso che questo Tribunale non ignora l'arresto della Corte di Cassazione, SS.UU. 41994 del 2021, che ha affermato la nullità parziale dei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate in parte nulle dall' perché in contrasto con CP_11 le norme antitrust interne e dell'Unione europea;
nullità limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce l'intesa vietata, salvo che dal contratto sia possibile desumere, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti.
La questione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990, vigenti fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far tempo dal pagina 9 di 12 12 gennaio 2016, avente ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'articolo 2 della L. n. 287 del 1990 (“Legge Antitrust”).
Ciò posto, ed in applicazione dei principi generali in tema di onere della prova, va rilevato che la parte che intende avvalersi della nullità (parziale o totale) non può limitarsi a richiamare i principi giuridici affermati dalla Corte di Cassazione in materia, ma ha altresì l' onere – ai sensi dell' art. 2697 c.c. - di allegare e provare, in punto di fatto, che il contratto “a valle” di cui si eccepisce la nullità costituisca effettivamente la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza di cui a contratti anteriormente stipulati “a monte” e specificare altresì quali siano i profili in questione.
In questo senso, la costante giurisprudenza di merito afferma la necessità, ai fini dell'accertamento di una intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI sopra richiamate: l'opinione consolidata è che “il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole [n.d.r. le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI] non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” (in tal senso, Trib. Milano, sentenza 23 giugno 2016 n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; in senso conforme anche Trib. Siena 12 febbraio
2022 n. 131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n. 28; Trib. Pescara 15 luglio 2019 n. 1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019 n. 444; Trib. Torino 17 aprile 2019 n. 1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n. 17243;
Trib. Roma 3 maggio 2019 n. 9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019 n. 921).
Sotto tale profilo, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 può esplicare una spiccata attitudine probatoria della sussistenza dell'intesa illecita “a monte” per contrasto all'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990, i cui effetti si propagano sui contratti stipulati “a valle” quale sbocco naturale dell'effetto anticoncorrenziale così determinato, ma esclusivamente avendo riguardo ai contratti di fideiussione omnibus stipulati nell'arco temporale oggetto dell'istruttoria, decorrente da ottobre 2002
a maggio 2005; invero, l' efficacia probatoria privilegiata del provvedimento sanzionatorio della Banca di Italia n. 55 del 2005 è limitata ai contratti stipulati nell' intervallo temporale in cui è stata effettuata l'indagine esitata nell'affermazione della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” da parte dell' authority, con la conseguenza che la esclusiva allegazione del provvedimento dell' authority non può valere quale prova della ricorrenza di un' intesa anticoncorrenziale in un periodo diverso (in questo senso, Trib Imprese Napoli, sent. n. 7632 del 2023 e sent. n. 7349 del 2023).
Ne deriva che “nelle azioni stand-alone … gli attori sono onerati dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della l. 287/1990, rappresentati – rispettivamente – dalla conformità del pagina 10 di 12 contratto di fideiussione allo schema predisposto dall'ABI, dall'esistenza di un accordo anticoncorrenziale, nonché specificamente dell'uniforme applicazione delle clausole contestate ed il collegamento esistente tra il contratto di fideiussione e l'intesa vietata, con l'opportuna specificazione delle modalità per cui l'intesa abbia concretamente leso la libertà economica” (in questo senso, Trib.
Napoli, Sezione Specializzata Imprese, sent. n. 7632 del 2023; Trib. Imprese Napoli 7349 del 2023).
Nella fattispecie, la domanda di nullità integrale e/ parziale delle clausole contenute nella fideiussione omnibus del 2009 (posto che la garanzia specifica esula dall' ambito applicativo del provvedimento dell' ) deve essere rigettata non avendo la parte soddisfatto l' onere probatorio su di sé CP_11 gravante, trattandosi di pattuizione stipulata in un periodo successivo rispetto a quello oggetto dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia col provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio
2005 (decorrente da ottobre 2002 a maggio 2005), rispetto alla quale, pertanto, tale provvedimento appare sprovvisto di efficacia probatoria privilegiata.
Si osserva, infatti, che, in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) che abbia accertato, con attitudine di prova privilegiata,
l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n.
287/1990 e la applicazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art. 2, 6, 8 dello schema ABI censurato) intorno all'anno 2009, l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula del contratto in parola gravava interamente sulla parte attrice che ha eccepito la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust (in senso analogo, Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Imprese, sent. n. 4220 del 2022).
Tale prova, però, non risulta fornita nel caso concreto, non avendo gli opponenti prodotto alcun documento a sostegno della eccezione (la produzione sarebbe stata, in ogni caso, tardiva, tenuto conto che la difesa è stata svolta nella fase decisionale), non avendo né articolato tempestivamente i mezzi di prova indicativi dell'esistenza dell'intesa illecita “a monte”, né provveduto a produrre in giudizio i moduli utilizzati da diverse banche nell'anno di stipulazione del contratto in contestazione;
tali documenti, peraltro, “sebbene contenenti le clausole 2, 6 e 8 sopra richiamate, comunque, non avrebbero potuto ritenersi decisivi ai fini dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale a monte, in quanto i predetti moduli avrebbero dimostrato al più la sola applicazione uniforme, più o meno estesa, delle clausole contestate, ma non l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale volta ai fini di tale applicazione generalizzata e uniforme, tale da ledere dunque la libertà di concorrenza” (v. Trib
Imprese Napoli, 7632 del 2023; Trib. Imprese Napoli 7349 del 2023).
Da quanto sin qui espresso consegue il rigetto dell' eccezione di nullità del contratto per mancato assolvimento dell' onere probatorio. pagina 11 di 12 In definitiva, per i motivi sin qui espressi l' opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato, con conseguente acquisto di definitiva efficacia esecutiva.
Le spese seguono la soccombenza degli opponenti e si pongono a loro carico, in solido ex art. 97 c.p.c., nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo al valore della domanda ed alla attività difensiva in concreto svolta, con applicazione dei parametri medi di cui al D. M. n. 55/2014 così come modificato dal D. M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l' opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2271/2018 che acquista, per l' effetto, definitiva efficacia esecutiva;
- condanna e al pagamento, in solido ex Controparte_1 Parte_1 CP_2 art. 97 c.p.c., in favore di e per essa, quale mandataria, di Controparte_3 CP_4
, in persona del l. r. p. t., delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro
[...]
14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nola, 15 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
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