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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/07/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1473/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 13.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1473/2019 tra
( ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Siracusa, viale Santa Panagia n. 141, presso lo studio degli avv.ti CANALICCHIO
Cataldo ed AGOSTINI Flavio, dai quali è rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti;
- opponente – contro
( ) nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in Siracusa, via Adda n. 33, presso lo studio dell'avv. LA ROCCA Giuseppe, dal quale
è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- opposto –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.04.2019 la proponeva opposizione avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 199/2019 reso dal Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, e notificato in data 13.03.2019, con il quale veniva ingiunto alla società opponente il pagamento in favore di della somma di € 3.958,92 a titolo di trattamento salariale integrativo Controparte_1 in ordine al periodo dal 03.08.2015 al 31.10.2015 in cui il dipendente era stato posto in CIG, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese del procedimento monitorio.
1 A fondamento dell'opposizione, la società opponente deduceva di aver presentato all' , in data CP_2
22.09.2015, richiesta di CIG per mancanza di commesse di lavoro per n. 6 operai (tra cui il CP_1 per il periodo dal 03.08.2015 al 31.10.2015 e di avere successivamente inoltrato all'Ente la documentazione integrativa richiestagli. Deduceva, altresì, che l' con pec del 03.10.2016 CP_2 aveva rigettato la richiesta con la seguente motivazione: “si respinge in quanto non è prevista la ripresa dell'attività lavorativa e non fornisce i chiarimenti richiesti”. Faceva rilevare, pertanto, di Part aver adempiuto correttamente a tutto l'iter previsto per la concessione del con la conseguenza di non avere nessun obbligo economico nei confronti del per il periodo di sospensione CP_1 lavorativa;
contestava, in ogni caso, il quantum delle somme pretese dal dipendente ritenendole errate in eccesso.
Con memoria depositata in data 19.02.2020, si costituiva eccependo, Controparte_1 preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva della , atteso che il decreto ingiuntivo Pt_1 opposto era stato emesso nei confronti della società “IBR Costruzioni srl”, sicché la diversa denominazione dell'opponente rispetto a quella della società ingiunta dimostrava che si trattava di soggetti diversi, con conseguente inammissibilità dell'opposizione proposta.
Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto, evidenziando che la riferita e documentata reiezione della domanda di integrazione salariale del
3.10.2016 – perché non era prevista la ripresa dell'attività lavorativa e per non aver fornito i chiarimenti richiesti – costituiva un'omissione dell'impresa datoriale che non poteva tradursi in un pregiudizio per i lavoratori, in quanto non sollevava l'impresa dagli obblighi nei confronti degli stessi, trattandosi di un inadempimento alle prescrizioni normativamente sancite. Rappresentava che l'impresa avrebbe dovuto pagare ai propri dipendenti gli emolumenti di legge e per contratto dovuti durante il periodo di sospensione del lavoro, oltre che gli oneri contributivi nella misura di legge e avrebbe dovuto, altresì, provvedere, in pendenza di autorizzazione, al versamento della contribuzione, operando la relativa riduzione contributiva;
rilevava, infine, che in casi di CIG respinta, gravava l'obbligo sulla società opponente di provvedere al versamento della contribuzione commisurata all'intera retribuzione per i giorni e le ore di sospensione, cui si riferiva la domanda.
Alla luce delle superiori premesse, chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione proposta, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, o in subordine, la condanna della società IBR Costruzioni
SRL al pagamento della somma di € 3.958,92, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con versamento dei contributi in favore dell' . CP_2
All'udienza del 13.03.2025, la prima innanzi allo scrivente magistrato, udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
2 Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società opponente, atteso che dall'esame della visura camerale prodotta in atti, attesa la coincidenza di
Partita Iva, sede legale e amministratore unico, risulta evidente la corrispondenza tra la società opponente “ ” e la ingiunta “IBR COSTRUZIONI SRL”, nonostante la difformità di Pt_1 denominazione in seno al ricorso di opposizione. Al riguardo, si rileva che su identica questione si è più volte espressa la Suprema Corte ritenendo che l'errata indicazione del nome dell'attore o della società attrice nell'atto introduttivo del giudizio non determina la nullità dell'atto qualora il nome non risulti totalmente omesso o assolutamente incerto ma sia solo non correttamente indicato, per eventuale errore materiale, e tale errore sul nome o sulla denominazione sociale non determini alcuna incertezza nell'identificazione della parte attrice, considerato il tenore letterale dell'atto e degli atti nello stesso espressamente richiamati, né arrechi alcun pregiudizio alla controparte nello svolgimento delle sue difese (ex multis cfr Cass. Civ. n. 8430 del 27.04.2016).
Nel merito, deve evidenziarsi che su identica fattispecie si è già pronunciato questo Tribunale con sentenza n. 900/2022 cui, per la identità delle questioni giuridiche trattate, può farsi riferimento recependone in modo integrale la motivazione anche ai sensi dell'art. 118 c.p.c..
Ebbene, nella richiamata sentenza si legge “giova preliminarmente precisare che la normativa sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro per l'anno 2015 è contenuta nel D.Lgs n.
148 del 14 settembre 2015, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che in ordine alla
Cassa Integrazione Guadagni ordinaria stabilisce all'art. 15: “1. Per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l'impresa presenta in via telematica all'INPS domanda di concessione nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Tali informazioni sono inviate dall' alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema CP_2 informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1.
2. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione
o riduzione dell'attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento”.
Il medesimo articolo prevede, altresì, al comma 4 che “qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita”.
3 Ciò posto, nel caso in esame, senza voler in questa sede vagliare la legittimità del diniego espresso dall' va evidenziato che l'opponente ha assolto all'obbligo di attivarsi CP_2 correttamente per l'avvio del procedimento di ammissione alla Cassa Integrazione, integrando anche la documentazione su richiesta dell' e, pertanto, non si configura in capo alla CP_2 datrice di lavoro la responsabilità per inadempienza e il correlato obbligo ex art 15 comma 4 del D. Lgs. n. 148/1995 di corrispondere ai lavoratori non ammessi alla una somma di Pt_3 importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.
Tanto premesso, deve però rilevarsi che tra la presentazione dell'istanza all' e la risposta CP_2 di quest'ultimo trascorre sovente un considerevole lasso di tempo (nel caso in esame circa 12 mesi), nel corso del quale, tuttavia, atteso il carattere unilaterale della sospensione del rapporto di lavoro, continua a sussistere in capo al datore di lavoro l'obbligo di corrispondere ai propri dipendenti la retribuzione, seppur in misura ridotta e in determinati limiti massimali, oltre la relativa contribuzione.
La permanenza dell'onere del datore di lavoro di dover corrispondere le somme ai dipendenti in attesa del pronunciamento dell' sulla richiesta CIG è stata posta in luce da un CP_2 orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'obbligo di anticipazione del trattamento di cassa integrazione, gravante sul datore di lavoro, altro non è che il persistente obbligo retributivo anche se da ritenersi limitato, quanto alla misura, a quella della integrazione salariale, con la ulteriore conseguenza che se poi il provvedimento di integrazione salariale sarà negato,
l'obbligo retributivo riprenderà vigore nella sua interezza accompagnato da quello risarcitorio;
mentre se essa interverrà detto obbligo sarà "ex post" qualificato come vera e propria anticipazione del trattamento previdenziale e darà perciò al datore di lavoro il diritto al CP_ rimborso da parte dell' (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, n. 14670/00 e in senso analogo Cass. civ., Sez. lavoro, n. 15207/2010).
Nelle more del procedimento amministrativo, il trattamento di integrazione salariale deve essere anticipato dal datore di lavoro, il quale – una volta conseguita l'autorizzazione dell'Ente previdenziale – si vedrà rimborsato l'importo de quo mediante conguaglio dei contributi, così indicati nella denuncia mensile inviata all' ciò in quanto, in merito ai rapporti tra e CP_2 CP_2 datore di lavoro, l'orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che il datore di lavoro CP_ assuma la veste di adiectus solutionis causa o di mandatario ex lege dell' previdenziale, qualora sia intervenuta autorizzazione al trattamento di integrazione.
Invero, non può configurarsi un'anticipazione del trattamento da parte del datore di lavoro giacché anteriormente al provvedimento non sussiste l'obbligazione dell'ente, né in tale periodo
(dalla sospensione del rapporto all'ammissione dell'intervento) sussiste alcun obbligo
4 anticipativo autonomo a carico del medesimo datore di lavoro, il quale rimane invece obbligato al pagamento delle retribuzioni (oltre all'eventuale risarcimento del danno) in caso di rigetto della richiesta di intervento, salva la prova dell'esistenza di una valida causa di impossibilità sopravvenuta, ma in merito la Suprema Corte ha precisato che non possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla gestione imprenditoriale che si risolvano in carenza di programmazione
o di organizzazione aziendale o di calo di commesse (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 19/08/2003, n.
12130).
Ne consegue pertanto che, in ogni caso, il datore di lavoro - in attesa del provvedimento amministrativo di concessione della - ha l'obbligo di corrispondere ai lavoratori le Pt_3 somme spettanti e, ove la propria domanda di intervento della cassa integrazione venisse rigettata, i pagamenti compiuti in favore degli stessi costituirebbero normale adempimento dell'obbligazione retributiva, non consentendo la detrazione dei relativi importi dall'ammontare della contribuzione dovuta all'Istituto assicuratore.
Le somme così versate, sulle quali devono comunque essere corrisposti anche gli oneri previdenziali e assicurativi, assumeranno natura retributiva o integrativa a seconda dell'esito, rispettivamente, negativo o positivo della domanda”.
Applicando tali principi al caso di specie ritiene il giudicante che la pretesa azionata in sede monitoria da sia fondata, avendo il lavoratore diritto al versamento delle Controparte_1 proprie spettanze per il periodo di sospensione lavorativa.
Va, però, rideterminata, in conformità i principi espressi nella richiamata sentenza, la pretesa creditoria in quanto l'incremento del 20% sui trattamenti integrativi salariali disposto dall'articolo 2, comma 17, legge 28 dicembre 1995, n. 549, è concesso in favore delle imprese edili solo in caso di intemperie stagionali e non, come nel caso in esame, per assenza o calo di commesse;
tale circostanza risulta già di per sé assorbente anche della disamina sulla contrattazione collettiva applicabile (edile o metalmeccanica).
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato;
tuttavia la società opposta va condannata al pagamento della retribuzione per il periodo di sospensione lavorativa nei limiti dell'importo del trattamento di integrazione salariale ordinario che, come disposto dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e l'ordinario orario contrattuale, da corrispondersi nei limiti determinati per l'anno
2015 in: € 971,71 (importo lordo) quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a € 2.102,24,
5 ovvero € 1.167,91 (importo lordo) quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a € 2.102,24.
Dalla documentazione prodotta da nel procedimento monitorio emerge che il Controparte_1 lavoratore, nell'anno 2015, vantava un reddito lordo mensile pari a € 2.275,61 e, pertanto, lo stesso ha diritto, per il periodo di sospensione lavorativa dal 3.8.2015 al 9.11.2015, a titolo di retribuzione in misura ridotta nei limiti previsti per la cassa integrazione ordinaria, al versamento dell'importo stabilito pari ad € 3.503,73 lordi (€ 1.167,91 lordi per tre mensilità, come richiesto dall'opposto).
Le spese processuali del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte opponente;
vengono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00), della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta (limitata alle fasi di studio, introduttiva e decisionale) applicando i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ex art. 429 c.p.c., ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 312/2019 emesso in data 11.04.2019 dal Tribunale di Siracusa – sezione Lavoro;
2) condanna la (in persona del legale rappresentante pro tempore) al pagamento in Parte_1 favore di della somma pari a € 3.503,73 lordi, a titolo di retribuzione Controparte_1 per il periodo di sospensione lavorativa (3.8.2015- 9.11.2015), oltre interessi e rivalutazione sull'importo netto dalla data di maturazione fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna la IBR Costruzioni s.r.l. (in persona del legale rappresentante pro tempore) alla refusione delle spese processuali sostenute da , che liquida in Controparte_1 complessivi Euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Siracusa, 11 luglio 2025
Il Giudice Dott.ssa Maddalena Vetta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 13.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1473/2019 tra
( ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Siracusa, viale Santa Panagia n. 141, presso lo studio degli avv.ti CANALICCHIO
Cataldo ed AGOSTINI Flavio, dai quali è rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti;
- opponente – contro
( ) nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in Siracusa, via Adda n. 33, presso lo studio dell'avv. LA ROCCA Giuseppe, dal quale
è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- opposto –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.04.2019 la proponeva opposizione avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 199/2019 reso dal Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, e notificato in data 13.03.2019, con il quale veniva ingiunto alla società opponente il pagamento in favore di della somma di € 3.958,92 a titolo di trattamento salariale integrativo Controparte_1 in ordine al periodo dal 03.08.2015 al 31.10.2015 in cui il dipendente era stato posto in CIG, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese del procedimento monitorio.
1 A fondamento dell'opposizione, la società opponente deduceva di aver presentato all' , in data CP_2
22.09.2015, richiesta di CIG per mancanza di commesse di lavoro per n. 6 operai (tra cui il CP_1 per il periodo dal 03.08.2015 al 31.10.2015 e di avere successivamente inoltrato all'Ente la documentazione integrativa richiestagli. Deduceva, altresì, che l' con pec del 03.10.2016 CP_2 aveva rigettato la richiesta con la seguente motivazione: “si respinge in quanto non è prevista la ripresa dell'attività lavorativa e non fornisce i chiarimenti richiesti”. Faceva rilevare, pertanto, di Part aver adempiuto correttamente a tutto l'iter previsto per la concessione del con la conseguenza di non avere nessun obbligo economico nei confronti del per il periodo di sospensione CP_1 lavorativa;
contestava, in ogni caso, il quantum delle somme pretese dal dipendente ritenendole errate in eccesso.
Con memoria depositata in data 19.02.2020, si costituiva eccependo, Controparte_1 preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva della , atteso che il decreto ingiuntivo Pt_1 opposto era stato emesso nei confronti della società “IBR Costruzioni srl”, sicché la diversa denominazione dell'opponente rispetto a quella della società ingiunta dimostrava che si trattava di soggetti diversi, con conseguente inammissibilità dell'opposizione proposta.
Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto, evidenziando che la riferita e documentata reiezione della domanda di integrazione salariale del
3.10.2016 – perché non era prevista la ripresa dell'attività lavorativa e per non aver fornito i chiarimenti richiesti – costituiva un'omissione dell'impresa datoriale che non poteva tradursi in un pregiudizio per i lavoratori, in quanto non sollevava l'impresa dagli obblighi nei confronti degli stessi, trattandosi di un inadempimento alle prescrizioni normativamente sancite. Rappresentava che l'impresa avrebbe dovuto pagare ai propri dipendenti gli emolumenti di legge e per contratto dovuti durante il periodo di sospensione del lavoro, oltre che gli oneri contributivi nella misura di legge e avrebbe dovuto, altresì, provvedere, in pendenza di autorizzazione, al versamento della contribuzione, operando la relativa riduzione contributiva;
rilevava, infine, che in casi di CIG respinta, gravava l'obbligo sulla società opponente di provvedere al versamento della contribuzione commisurata all'intera retribuzione per i giorni e le ore di sospensione, cui si riferiva la domanda.
Alla luce delle superiori premesse, chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione proposta, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, o in subordine, la condanna della società IBR Costruzioni
SRL al pagamento della somma di € 3.958,92, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con versamento dei contributi in favore dell' . CP_2
All'udienza del 13.03.2025, la prima innanzi allo scrivente magistrato, udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
2 Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società opponente, atteso che dall'esame della visura camerale prodotta in atti, attesa la coincidenza di
Partita Iva, sede legale e amministratore unico, risulta evidente la corrispondenza tra la società opponente “ ” e la ingiunta “IBR COSTRUZIONI SRL”, nonostante la difformità di Pt_1 denominazione in seno al ricorso di opposizione. Al riguardo, si rileva che su identica questione si è più volte espressa la Suprema Corte ritenendo che l'errata indicazione del nome dell'attore o della società attrice nell'atto introduttivo del giudizio non determina la nullità dell'atto qualora il nome non risulti totalmente omesso o assolutamente incerto ma sia solo non correttamente indicato, per eventuale errore materiale, e tale errore sul nome o sulla denominazione sociale non determini alcuna incertezza nell'identificazione della parte attrice, considerato il tenore letterale dell'atto e degli atti nello stesso espressamente richiamati, né arrechi alcun pregiudizio alla controparte nello svolgimento delle sue difese (ex multis cfr Cass. Civ. n. 8430 del 27.04.2016).
Nel merito, deve evidenziarsi che su identica fattispecie si è già pronunciato questo Tribunale con sentenza n. 900/2022 cui, per la identità delle questioni giuridiche trattate, può farsi riferimento recependone in modo integrale la motivazione anche ai sensi dell'art. 118 c.p.c..
Ebbene, nella richiamata sentenza si legge “giova preliminarmente precisare che la normativa sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro per l'anno 2015 è contenuta nel D.Lgs n.
148 del 14 settembre 2015, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che in ordine alla
Cassa Integrazione Guadagni ordinaria stabilisce all'art. 15: “1. Per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l'impresa presenta in via telematica all'INPS domanda di concessione nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Tali informazioni sono inviate dall' alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema CP_2 informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1.
2. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione
o riduzione dell'attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento”.
Il medesimo articolo prevede, altresì, al comma 4 che “qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita”.
3 Ciò posto, nel caso in esame, senza voler in questa sede vagliare la legittimità del diniego espresso dall' va evidenziato che l'opponente ha assolto all'obbligo di attivarsi CP_2 correttamente per l'avvio del procedimento di ammissione alla Cassa Integrazione, integrando anche la documentazione su richiesta dell' e, pertanto, non si configura in capo alla CP_2 datrice di lavoro la responsabilità per inadempienza e il correlato obbligo ex art 15 comma 4 del D. Lgs. n. 148/1995 di corrispondere ai lavoratori non ammessi alla una somma di Pt_3 importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.
Tanto premesso, deve però rilevarsi che tra la presentazione dell'istanza all' e la risposta CP_2 di quest'ultimo trascorre sovente un considerevole lasso di tempo (nel caso in esame circa 12 mesi), nel corso del quale, tuttavia, atteso il carattere unilaterale della sospensione del rapporto di lavoro, continua a sussistere in capo al datore di lavoro l'obbligo di corrispondere ai propri dipendenti la retribuzione, seppur in misura ridotta e in determinati limiti massimali, oltre la relativa contribuzione.
La permanenza dell'onere del datore di lavoro di dover corrispondere le somme ai dipendenti in attesa del pronunciamento dell' sulla richiesta CIG è stata posta in luce da un CP_2 orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'obbligo di anticipazione del trattamento di cassa integrazione, gravante sul datore di lavoro, altro non è che il persistente obbligo retributivo anche se da ritenersi limitato, quanto alla misura, a quella della integrazione salariale, con la ulteriore conseguenza che se poi il provvedimento di integrazione salariale sarà negato,
l'obbligo retributivo riprenderà vigore nella sua interezza accompagnato da quello risarcitorio;
mentre se essa interverrà detto obbligo sarà "ex post" qualificato come vera e propria anticipazione del trattamento previdenziale e darà perciò al datore di lavoro il diritto al CP_ rimborso da parte dell' (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, n. 14670/00 e in senso analogo Cass. civ., Sez. lavoro, n. 15207/2010).
Nelle more del procedimento amministrativo, il trattamento di integrazione salariale deve essere anticipato dal datore di lavoro, il quale – una volta conseguita l'autorizzazione dell'Ente previdenziale – si vedrà rimborsato l'importo de quo mediante conguaglio dei contributi, così indicati nella denuncia mensile inviata all' ciò in quanto, in merito ai rapporti tra e CP_2 CP_2 datore di lavoro, l'orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che il datore di lavoro CP_ assuma la veste di adiectus solutionis causa o di mandatario ex lege dell' previdenziale, qualora sia intervenuta autorizzazione al trattamento di integrazione.
Invero, non può configurarsi un'anticipazione del trattamento da parte del datore di lavoro giacché anteriormente al provvedimento non sussiste l'obbligazione dell'ente, né in tale periodo
(dalla sospensione del rapporto all'ammissione dell'intervento) sussiste alcun obbligo
4 anticipativo autonomo a carico del medesimo datore di lavoro, il quale rimane invece obbligato al pagamento delle retribuzioni (oltre all'eventuale risarcimento del danno) in caso di rigetto della richiesta di intervento, salva la prova dell'esistenza di una valida causa di impossibilità sopravvenuta, ma in merito la Suprema Corte ha precisato che non possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla gestione imprenditoriale che si risolvano in carenza di programmazione
o di organizzazione aziendale o di calo di commesse (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 19/08/2003, n.
12130).
Ne consegue pertanto che, in ogni caso, il datore di lavoro - in attesa del provvedimento amministrativo di concessione della - ha l'obbligo di corrispondere ai lavoratori le Pt_3 somme spettanti e, ove la propria domanda di intervento della cassa integrazione venisse rigettata, i pagamenti compiuti in favore degli stessi costituirebbero normale adempimento dell'obbligazione retributiva, non consentendo la detrazione dei relativi importi dall'ammontare della contribuzione dovuta all'Istituto assicuratore.
Le somme così versate, sulle quali devono comunque essere corrisposti anche gli oneri previdenziali e assicurativi, assumeranno natura retributiva o integrativa a seconda dell'esito, rispettivamente, negativo o positivo della domanda”.
Applicando tali principi al caso di specie ritiene il giudicante che la pretesa azionata in sede monitoria da sia fondata, avendo il lavoratore diritto al versamento delle Controparte_1 proprie spettanze per il periodo di sospensione lavorativa.
Va, però, rideterminata, in conformità i principi espressi nella richiamata sentenza, la pretesa creditoria in quanto l'incremento del 20% sui trattamenti integrativi salariali disposto dall'articolo 2, comma 17, legge 28 dicembre 1995, n. 549, è concesso in favore delle imprese edili solo in caso di intemperie stagionali e non, come nel caso in esame, per assenza o calo di commesse;
tale circostanza risulta già di per sé assorbente anche della disamina sulla contrattazione collettiva applicabile (edile o metalmeccanica).
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato;
tuttavia la società opposta va condannata al pagamento della retribuzione per il periodo di sospensione lavorativa nei limiti dell'importo del trattamento di integrazione salariale ordinario che, come disposto dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e l'ordinario orario contrattuale, da corrispondersi nei limiti determinati per l'anno
2015 in: € 971,71 (importo lordo) quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a € 2.102,24,
5 ovvero € 1.167,91 (importo lordo) quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a € 2.102,24.
Dalla documentazione prodotta da nel procedimento monitorio emerge che il Controparte_1 lavoratore, nell'anno 2015, vantava un reddito lordo mensile pari a € 2.275,61 e, pertanto, lo stesso ha diritto, per il periodo di sospensione lavorativa dal 3.8.2015 al 9.11.2015, a titolo di retribuzione in misura ridotta nei limiti previsti per la cassa integrazione ordinaria, al versamento dell'importo stabilito pari ad € 3.503,73 lordi (€ 1.167,91 lordi per tre mensilità, come richiesto dall'opposto).
Le spese processuali del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte opponente;
vengono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00), della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta (limitata alle fasi di studio, introduttiva e decisionale) applicando i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ex art. 429 c.p.c., ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 312/2019 emesso in data 11.04.2019 dal Tribunale di Siracusa – sezione Lavoro;
2) condanna la (in persona del legale rappresentante pro tempore) al pagamento in Parte_1 favore di della somma pari a € 3.503,73 lordi, a titolo di retribuzione Controparte_1 per il periodo di sospensione lavorativa (3.8.2015- 9.11.2015), oltre interessi e rivalutazione sull'importo netto dalla data di maturazione fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna la IBR Costruzioni s.r.l. (in persona del legale rappresentante pro tempore) alla refusione delle spese processuali sostenute da , che liquida in Controparte_1 complessivi Euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Siracusa, 11 luglio 2025
Il Giudice Dott.ssa Maddalena Vetta
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