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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/04/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile riunito in camera di conSIlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 575/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Granato Annunziata, giusta procura in atti e
, nato a [...] il [...], (C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Granato Annunziata, giusta procura in atti
- ricorrenti - con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 15.04.2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Controparte_1
03.03.2025 hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio contratto il 21.10.2015, in Somma NA (NA), regolarmente trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune
(n. 21, parte I, anno 2015). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita a causa di insanabili contrasti.
Premesso che da tale unione è nata , il [...] a [...], attualmente minorenne, le parti Per_1
hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del Pubblico Ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 03.04.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e della figlia minore.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“a) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto. Per_ b) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, la quale se intenderà trasferire la residenza altrove sarà tenuta a comunicarlo al padre;
Per_ c) La minore continuerà ad abitare con la madre presso la casa della nonna materna, sita in Ottaviano
(NA) alla via Romani, n.1;
d) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, nel rispetto delle eSIenze della bambina, nonché di eventuali impegni lavorativi dei genitori, si prevede che il SI. potrà tenere la bambina con sé CP_1 durante la settimana, con pernottamento, il martedì dalle ore 19:30 fino alle ore 7:30 del mercoledì mattina ed il giovedì sera dalle 19:30 alle ore 7:30 del venerdì mattina, inoltre potrà tenere la minore con sé a fine settimana alterni dalle ore 19:30 del venerdì alle ore 07:30 del lunedì mattina, con pernottamento. Per quanto concerne le festività il padre potrà tenere con sé la figlia durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal giorno 23 dicembre al 26 dicembre oppure dal 30 dicembre al 02 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il lunedì di Pasquetta e viceversa;
nelle vacanze estive la minore trascorrerà quindici giorni consecutivi con il padre da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno, per le altre festività e per i compleanni della bambina si utilizzerà il criterio dell'alternanza. Inoltre, si dà atto che il diritto di visita del SI. potrà essere esercitato anche in CP_1 deroga ai predetti orari, previo espresso ed apposito accordo telefonico con l'altro genitore e tenuto conto degli impegni della minore.
e) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni Controparte_1 Pt_1 mese, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), quale contributo per il mantenimento della figlia minore, il predetto importo sarà soggetto annualmente a rivalutazione ISTAT;
f) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1 dell'ex coniuge, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, la somma mensile di € 100,00 (cento/00), il predetto importo sarà soggetto annualmente a rivalutazione ISTAT;
g) tutte le spese straordinarie relative al mantenimento della minore sono a carico dei coniugi nella misura del 50%;
h) le parti di comune accordo stabiliscono che l'assegno unico universale sarà richiesto e riscosso esclusivamente dal SI. nella misura del 100%; Controparte_1
i) il SI. si impegna a trasferire le somme incassate a titolo di assegno unico sulla polizza Controparte_1
50014768463 “Postafuturo da grande”, di cui è beneficiaria la minore Persona_2
j) i coniugi rilasciano sin d'ora reciproca ed espressa autorizzazione all'espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul loro passaporto.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita paterno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) e , nato a [...] il [...], C.F._1 Controparte_1
(C.F. che hanno contratto matrimonio il 21.10.2015 in Somma C.F._2
NA (NA), con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n. 21, parte
I, anno 2015); - dispone affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la residenza della Per_1
madre e diritto di visita paterno come da accordi pedissequamente sopra riportati e trascritti;
- determina in € 300,00 il contributo al mantenimento della figlia minore a carico del SI.
[...]
da corrispondere alla SI.ra mediante contanti, vaglia postale o CP_1 Parte_1
bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
- determina in € 100,00 il contributo al mantenimento a favore della SI.ra a carico del SI. Pt_1
da corrispondere alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale CP_1
Istat;
- prende atto di ogni altra disposizione vincolante tra le parti ai sensi degli artt. 1321 e 1322 c.c.;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e
88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile);
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 15.04.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile riunito in camera di conSIlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 575/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Granato Annunziata, giusta procura in atti e
, nato a [...] il [...], (C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Granato Annunziata, giusta procura in atti
- ricorrenti - con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 15.04.2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Controparte_1
03.03.2025 hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio contratto il 21.10.2015, in Somma NA (NA), regolarmente trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune
(n. 21, parte I, anno 2015). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita a causa di insanabili contrasti.
Premesso che da tale unione è nata , il [...] a [...], attualmente minorenne, le parti Per_1
hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del Pubblico Ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 03.04.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e della figlia minore.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“a) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto. Per_ b) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, la quale se intenderà trasferire la residenza altrove sarà tenuta a comunicarlo al padre;
Per_ c) La minore continuerà ad abitare con la madre presso la casa della nonna materna, sita in Ottaviano
(NA) alla via Romani, n.1;
d) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, nel rispetto delle eSIenze della bambina, nonché di eventuali impegni lavorativi dei genitori, si prevede che il SI. potrà tenere la bambina con sé CP_1 durante la settimana, con pernottamento, il martedì dalle ore 19:30 fino alle ore 7:30 del mercoledì mattina ed il giovedì sera dalle 19:30 alle ore 7:30 del venerdì mattina, inoltre potrà tenere la minore con sé a fine settimana alterni dalle ore 19:30 del venerdì alle ore 07:30 del lunedì mattina, con pernottamento. Per quanto concerne le festività il padre potrà tenere con sé la figlia durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal giorno 23 dicembre al 26 dicembre oppure dal 30 dicembre al 02 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il lunedì di Pasquetta e viceversa;
nelle vacanze estive la minore trascorrerà quindici giorni consecutivi con il padre da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno, per le altre festività e per i compleanni della bambina si utilizzerà il criterio dell'alternanza. Inoltre, si dà atto che il diritto di visita del SI. potrà essere esercitato anche in CP_1 deroga ai predetti orari, previo espresso ed apposito accordo telefonico con l'altro genitore e tenuto conto degli impegni della minore.
e) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni Controparte_1 Pt_1 mese, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), quale contributo per il mantenimento della figlia minore, il predetto importo sarà soggetto annualmente a rivalutazione ISTAT;
f) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1 dell'ex coniuge, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, la somma mensile di € 100,00 (cento/00), il predetto importo sarà soggetto annualmente a rivalutazione ISTAT;
g) tutte le spese straordinarie relative al mantenimento della minore sono a carico dei coniugi nella misura del 50%;
h) le parti di comune accordo stabiliscono che l'assegno unico universale sarà richiesto e riscosso esclusivamente dal SI. nella misura del 100%; Controparte_1
i) il SI. si impegna a trasferire le somme incassate a titolo di assegno unico sulla polizza Controparte_1
50014768463 “Postafuturo da grande”, di cui è beneficiaria la minore Persona_2
j) i coniugi rilasciano sin d'ora reciproca ed espressa autorizzazione all'espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul loro passaporto.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita paterno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) e , nato a [...] il [...], C.F._1 Controparte_1
(C.F. che hanno contratto matrimonio il 21.10.2015 in Somma C.F._2
NA (NA), con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n. 21, parte
I, anno 2015); - dispone affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la residenza della Per_1
madre e diritto di visita paterno come da accordi pedissequamente sopra riportati e trascritti;
- determina in € 300,00 il contributo al mantenimento della figlia minore a carico del SI.
[...]
da corrispondere alla SI.ra mediante contanti, vaglia postale o CP_1 Parte_1
bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
- determina in € 100,00 il contributo al mantenimento a favore della SI.ra a carico del SI. Pt_1
da corrispondere alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale CP_1
Istat;
- prende atto di ogni altra disposizione vincolante tra le parti ai sensi degli artt. 1321 e 1322 c.c.;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e
88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile);
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 15.04.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca