Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 09/06/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Proc. N. 1304 / 2024
Verbale d'udienza
All'udienza del 09.06.2025 innanzi al Gop dott.ssa Marchesina Palermo sono comparsi per parte opponente l'avv.Elisabetta Calabrò in sostituzione delle avvocate PRANZO PAOLA e CHIERCHIA BRUNELLA .
e per parte opposta l'avv. Maria Vita Ippolito in sostituzione dell'avv. MARTINCIGLIO ANTONINA MARIELLA,
l'avv.Maria Vita Ippolito, le quali chiedono di discutere la causa.
Il gop autorizza.
Le parti dopo breve discussione precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Il gop si ritira in camera di consiglio alle ore 10.54.
Riaperto il verbale alle ore 12.57, all'esito della Camera di Consiglio, il gop pronuncia la sottoestesa sentenza di cui dà in aula lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica ed in persona della Dott.ssa Marchesina Palermo ha emesso ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1304/2024 R.G.AA.CC.
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
VERTENTE
TRA
C.F. n. , in persona dei legali rappresentanti pro tempore e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in qualità di mandataria con rappresentanza di BEST CAPITAL ITALY S.R.L., c. f., p. Iva e Parte_3 isc. Reg. Imprese di Milano n. , n. REA MI – 2121010, rappresentata e difesa, giusta delega P.IVA_2 depositata in atti dall'avv. BRUNELLA CHIERCHIA del Foro di Monza C.F. (fax C.F._1
039.734011 – pec e dall'avv. PAOLA PRANZO del Foro di Milano Email_1
C.F. (fax 039.2109483 – pec , sia congiuntamente C.F._2 Email_2 che disgiuntamente, ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Valentina Caimi con studio sito in Marsala –
91025 – via Roma 17.
E
, C.F. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Controparte_1 C.F._3
Antonina Mariella Martinciglio (C.F. -PEC C.F._4
) ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Email_3
Mazara del Vallo, nella Via Castelvetrano n. 155.
//CONVENUTA OPPONENTE//
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da superiore verbale d'udienza
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, in qualità di mandataria con rappresentanza di Parte_1
BEST CAPITAL ITALY S.R.L introduceva la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione, conclusosi nella fase cautelare con la sospensione dell'esecuzione e proposto ai sensi dell'art.615 e 617, comma 2, cpc da con ricorso depositato davanti al GE del pignoramento presso terzi Controparte_1
n.121/2024 RGEM iscritto a ruolo da essa odierna attrice in seguito a notifica di atto di precetto dell'importo di € 12.758,05 fondato sul decreto ingiuntivo, dichiarato esecutivo, n. 811/2022 del Tribunale di Marsala, con il quale veniva condannata al pagamento dell'importo di € 11.316,93, Controparte_1 oltre gli interessi legali ed alle spese e competenze del procedimento monitorio.
Lamentava l'improcedibilità ed illegittimità dell'azione esecutiva per intervenuta Controparte_1 prescrizione del credito.
Con l'atto di citazione odierno chiedeva n.q. che venisse accertata e dichiarata la validità ed Parte_1 efficacia della notifica del decreto ingiuntivo n. 811/2022, la validità ed efficacia del titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 811/2022, la tardività ed inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata in fase esecutiva e, conseguentemente, il rigetto dell'opposizione all'esecuzione.
Con comparsa di risposta del 18.11.2024 si costituiva in giudizio nella presente fase Controparte_1 reiterando le doglianze avanzate nell'ambito del ricorso in opposizione davanti al GE , con particolare riguardo all'eccepita intervenuta prescrizione del credito vantato.
Concludeva, pertanto, chiedendo che, in accoglimento dell'opposizione, venisse accertata l' improcedibilità dell' azione esecutiva ex adverso intrapresa per l' intervenuta inefficacia del titolo per prescrizione del diritto vantato.
Esaurita la fase istruttoria, all'esito dell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, la causa veniva rinviata ad oggi per la discussione-decisione ex art.281 sexies cpc.
L'opposizione proposta dalla sig.ra non può essere accolta poichè inammissibile per i motivi di CP_1 seguito illustrati.
Invero, le contestazioni formulate da attengono all'intervenuta prescrizione del credito Controparte_2 cioè a un motivo di fatto anteriore alla formazione del titolo esecutivo giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo 811/2022 emesso dal Tribunale di Marsala in data 19.12.2022 e coperto dal giudicato in quanto non opposto.
A tal riguardo, viene in considerazione il noto principio di diritto secondo cui “con l'opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere soltanto i fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue.
Nè può l'opponente, odierna convenuta, validamente sostenere di non essere mai venuta a conoscenza dell' esistenza del D.I. nr. 811/22 e per tale ragione di non aver potuto esercitare il diritto di proporre opposizione.
Infatti, la regolarità della notifica del provvedimento monitorio risulta per tabulas (cfr.all.1 atto di citazione): dalla cartolina di notifica (modello F23) si evince che l'ufficiale postale non rinvenendo all'indirizzo indicato in Mazara Del Vallo via Marocco 6 la destinataria della raccomandata contenente il decreto ingiuntivo de quo, ha inviato, in data 30.12.2022, così come prescritto dalla lege, la CAD
(comunicazione di avvenuto deposito) n. 629127593259, che risulta essere stata inserita nella cassetta postale come dichiarato dall'ufficiale postale incaricato alla consegna.
Vale la pena osservare che la notifica a mezzo posta, qualora l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) del piego presso l'ufficio postale, ovvero dal giorno del ritiro della busta se anteriore ai dieci giorni (art. 8, comma 4, della Legge
890/1982).
Sul punto, giova richiamare Cass. Civ., n. 6881 del 20.03.2013: “la notifica si considera eseguita solo dopo decorso del termine di compiuta giacenza senza che il destinatario o un suo incaricato abbia curato il ritiro del piego, pari ad almeno 10 giorni dalla data del deposito dello stesso nell'ufficio postale”; ed ancora, la
Suprema Corte con sentenza n. 4748 del 25.02.2011 ha statuito: “La Corte Costituzionale con sentenza n. 3 del 2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cpc nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona per il destinatario con la spedizione della raccomandata informativa anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione” (in senso conforme anche Cass. Civ.
n. 17281 del 23.7.09).
Irrilevante resta la circostanza (peraltro non provata) che la convenuta, durante il periodo in cui si è perfezionata la notifica dell'atto giudiziario si trovasse presso l'abitazione della figlia per le festività natalizie o l'ulteriore circostanza secondo cui non si è trovato l'avviso in cassetta;
infatti, dopo dieci giorni dalla spedizione dell'avviso di giacenza, il destinatario è considerato a conoscenza dell'atto anche se non lo ha ricevuto direttamente e pertanto l'atto produce i suoi effetti.
Conseguentemente , essendo la notifica del decreto ingiuntivo in questione perfettamente valida ed efficace, l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente nel corso del procedimento di opposizione all'esecuzione non potrà che essere dichiarata inammissibile e va respinta.
Non si ritengono invece sussistenti i presupposti per la condanna della convenuta/opponente ex art.96 cpc, stante la mancanza di prova circa la mala fede o colpa grave nella condotta della e la produzione di CP_1 un danno derivato all'attrice/opposta in conseguenza di tale condotta. Infine, in ordine al regolamento delle spese di lite, non vi è motivo per derogare al principio generale della soccombenza e, pertanto, l'opponente odierna convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'opposta odierna attrice, delle spese di lite, che si liquidano, in applicazione del DM 147/2022, come in dispositivo in considerazione del valore della controversia - determinato a norma dell'art. 17 c.p.c. - applicati i parametri medi con riduzione del 50% per tutte le fasi, in ragione della effettiva non complessità
e della natura documentale della controversia e dell'attività in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il G.O.P. del Tribunale di Marsala, Dott.ssa Marchesina Palermo, definitivamente pronunciando fra le parti, nel giudizio n. 1304/2024, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, cosi' decide:
In accoglimento della domanda di nella spiegata qualità, Parte_1
Dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta da . Controparte_1
Rigetta la domanda di condanna ex art.96 cpc.
Condanna al pagamento, in favore di in qualità di mandataria con Controparte_1 Parte_1 rappresentanza di BEST CAPITAL ITALY S.R.L, in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite, che liquida in € 2.538,50 per compensi , oltre rimborso forfetario 15%, iva, se dovuta e cap come per legge.
Cosi' deciso in Marsala, nella Camera di Consiglio del 09.06.2025
Dott.ssa Marchesina Palermo