TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 14/01/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 14/01/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa assistenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
INSALATA GIULIO , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e CP_1 difeso dall'avvocato MARCELLA MATTIA
oggetto: indebito assistenziale
Con ricorso depositato il 22/06/2023 parte ricorrente esponeva che con nota del 24.1.2023 gli aveva comunicato l'esistenza a suo carico di un indebito CP_1
pari ad € 4365,54 per somme indebitamente percepite sulla pensione cat.
INVCIV nel periodo dall'1.01.2020 al 31.12.2020 concludendo per l'irripetibilità delle somme perché percepite in buona fede, avendo dichiarato i propri redditi tempestivamente ed essendo la propria situazione reddituale dichiarata già conosciuta o conoscibile dall'istituto.
Costituitosi in giudizio l eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto CP_1
del ricorso, chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza il giudice ha emesso la presente sentenza con motivazione contestuale.
******
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Dalla documentazione in atti emerge che l'indebito in esame è scaturito dal superamento del limite reddituale previsto nel 2020 a causa della titolarità, in capo all'odierna ricorrente, di redditi derivanti da altra pensione VOART n.
33037036.
Ebbene, con riferimento agli indebiti di natura assistenziale il consolidato orientamento giurisprudenziale ha delineato una netta demarcazione rispetto agli indebiti di natura previdenziale, disciplinati dall art. 52 della legge n. 88 del 1989
e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991, affermando, inoltre, che la ripetizione delle prestazioni assistenziali indebite sfugge alla disciplina generale codicistica dettata in tema di indebito oggettivo dall'art. 2033 c.c.
Pertanto, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che “… …l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere.” (vedasi da ultimo Cass. 23 febbraio 2023, n. 5606).
Ebbene, come noto, la Suprema Corte ha recentemente osservato che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' CP_1
e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal CP_2
pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_2
tutelabile alla luce delle premesse (...). In casi simili, allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n.
11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019)" (Cass. 12608/2020; nello stesso senso, v.
Cass. 13223/2020).
Pertanto dai predetti arresti giurisprudenziali in materia di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale possono ritenersi pacifici ed ormai consolidati i seguenti principi:
- il predetto indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens” ovvero la sua buona fede, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato;
- nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi all' ed essi fossero CP_1
perciò conoscibili dall' , ovvero quando l'indebito Controparte_3 scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e CP_1 che, quindi, l' già conosce;
CP_2
- inoltre, già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del
2003, consentiva all' di accedere alla conoscenza dei redditi CP_1
dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1
informazioni, presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia
e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' CP_1
in via telematica;
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, ha previsto l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la CP_1
conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
il comma 6 del medesimo articolo ha, altresì, stabilito che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i CP_1
dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria;
- da ciò consegue che i pensionati non devono comunicare all' la CP_1
propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere perciò dichiarati all' ; CP_2
In questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, può allora concludersi che nella fattispecie di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, ai fini della ripetizione dell'indebito è necessario il dolo comprovato dell'accipiens atto a farne venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione assistenziale.
Da questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, può allora concludersi che nella fattispecie di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, ai fini della ripetizione dell'indebito è necessario il dolo comprovato dell'accipiens atto a farne venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione assistenziale.
In applicazione di detti principi nella fattispecie in esame sussiste la conoscibilità dei dati reddituali da parte dell avendo il ricorrente CP_1
provveduto regolarmente a presentare annualmente il modello 730 e derivando il superamento del limite reddituale da altro trattamento pensionistico sempre erogato dall'istituto e, pertanto, non può ritenersi sussistente il dolo di quest'ultimo; sicché, poiché il provvedimento di accertamento dell'insussistenza dei requisiti reddituali è stato adottato successivamente al pagamento dei ratei oggetto di causa, deve essere accertata l'insussistenza dell'indebito opposto.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso con assorbimento di ogni ulteriore eccezione e/o questione.
La regolamentazione delle spese – liquidate tenuto conto del valore del decisum (desumibile dall'entità delle somme non ripetibili), dell'assenza di attività istruttoria– segue la soccombenza.
.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 22.6.2023 da Parte_1 nei confronti dell' così provvede: CP_1 - dichiara l' irripetibilità della somma richiesta con nota del 24.1.2023 e per l'effetto condanna alla restituzione di quanto effettivamente CP_1
trattenuto, oltre accessori di legge dal dovuto sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
€886,00, oltre accessori se dovuti e rimborso spese come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
Brindisi, 14.1.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri