Ordinanza presidenziale 28 novembre 2024
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 29/04/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00132/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00120/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2022, proposto dalla sig.ra SO De EG, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Mileti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Termoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ilenia Corbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CL Di Pietro, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della Ordinanza del Sindaco del Comune di Termoli n.358 del 28.12.2021, notificata il 19.01.2021, avente ad oggetto l’esibizione di un cronoprogramma riportante, in maniera analitica, gli interventi di adeguamento necessari a ricondurre la situazione gestionale dell’allevamento amatoriale dell’interessata nel pieno rispetto delle esigenze imposte a tutela della salute umana e animale e della sicurezza pubblica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Termoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la sig.ra SO De EG ha impugnato l’ordinanza del Sindaco del Comune di Termoli n. 358 del 28.12.2021, con la quale le veniva prescritta l’esibizione di un cronoprogramma analiticamente riportante gli interventi di adeguamento necessari a ricondurre la situazione dell’ “ allevamento amatoriale ” di cani da lei gestito, ubicato in Termoli alla Via della Gru 15, al pieno rispetto delle esigenze di tutela della salute umana e animale e della sicurezza pubblica.
2. Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi di censura:
1) ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI E DELLE CONDIZIONI PER L’EMISSIONE DELL’ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ARTT. 50 E 54 D.LGS. N. 267/2000.
2) ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL’INSUFFICIENTE ISTRUTTORIA.
In estrema sintesi, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del gravato provvedimento: a) perché sarebbe stato emanato in assenza dei presupposti normativamente previsti dagli artt. 50 e 54 TUEL; b) in quanto “ l’assunto motivazionale alla base del provvedimento gravato è stato supportato da mere presunzioni ed indimostrate asserzioni, limitate alla sola e circoscritta esigenza di ovviare ad ipotetici gravi problemi sotto il profilo igienico-sanitario in assenza di alcun accertamento istruttorio ed effettiva verifica di sussistenza di strutture/impianti ” (cfr. ricorso pag. 6).
La ricorrente ha lamentato altresì che l’ordinanza impugnata non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.
3. In resistenza al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Termoli, il quale con la propria memoria del 14 marzo 2025 ha eccepito, in via preliminare:
a) la tardività del ricorso, per non aver la ricorrente impugnato i provvedimenti, costituenti presupposto dell’ordinanza gravata, “ assunti dal competente Dipartimento Unico di Prevenzione - UOC Igiene e sanità pubblica prot. n.38976 del 29/06/2021 e prot. n.60578 del 04/10/2021 in base ai quali rispettivamente è stato disposto il sopralluogo durante il quale è stata accertata la sussistenza della precarie condizioni strutturali ed igienico sanitarie nell'abitazione ubicata alla Via Rio della Gru n.15 locato alla ricorrente all’epoca dei fatti di causa ” (cfr. memoria comunale, pag. 4);
b) la mancata integrazione del contraddittorio, per non esser stata evocata in giudizio l’ASREM, che ha adottato “ gli altri atti sostanzialmente impugnati con il ricorso di cui si controverte (nota prot. n.38976 del 29/06/2021, prot. n.60578 del 04/10/2021), che costituiscono gli atti presupposti immediatamente lesivi, rispetto ai quali l’ordinanza n.358/2021 costituisce atto consequenziale, all’esito della constatazione dell’inadempimento della prescrizione di adeguare il sito di Via Rio della Gru n.15 alle prescrizioni imposte dal regolamento regionale n.1/2006 ”;
c) l’inammissibilità del ricorso, in quanto con esso sono stati dedotti vizi dell’atto presupposto, immediatamente lesivo ma non impugnato, da individuarsi nella nota dell’ASREM avente prot. n. 60578 del 4/10/2021, già citata al punto che precede;
d) l’improcedibilità dell’impugnativa per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, evidenziando che medio tempore “ l’odierna ricorrente ha cambiato residenza ed ha lasciato il sito “pulito e privo di attrezzature riconducibili ad un possibile allevamento di cani ” (cfr. memoria comunale, pag. 8).
Nel merito, la difesa comunale ha dedotto l’infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
4. All’udienza pubblica del 16.4.2025, uditi i difensori presenti come da verbale in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, per le ragioni che saranno di seguito illustrate.
6. Coglie infatti nel segno l’eccezione della difesa pubblica secondo la quale “ la situazione di fatto presupposta alla decisione del presente ricorso risulta ad oggi radicalmente modificata ”, atteso che, come già accennato in precedenza, nelle more del giudizio “ l’odierna ricorrente ha cambiato residenza ed ha lasciato il sito “pulito e privo di attrezzature riconducibili ad un possibile allevamento di cani ”: circostanze, queste, tutte documentate dal verbale redatto in data 18.12.2024 dal Nucleo di Polizia Ambientale di Termoli.
Da ciò consegue quindi la necessità di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, tali sopravvenienze palesando l’oggettivo venir meno dell’interesse alla decisione sul merito di causa.
La ricorrente, d’altronde, non ha fornito alcun tipo di riscontro a quanto disposto da questo Tribunale con l’ordinanza presidenziale n. 117/2024, con la quale era stato ordinato alle parti costituite “ di dichiarare se permanga l’interesse alla definizione del giudizio nel merito, oppure siano sopraggiunte ragioni di rinuncia o di sopravvenuta improcedibilità del ricorso, o di cessazione della materia del contendere ”. E detto contegno processuale d’indifferenza conferma il quadro di sopravvenienze sopra delineato, che consente di ritenere ampiamente integrati i presupposti per la declaratoria in rito della sopravvenuta carenza di interesse a base del ricorso.
7. La natura della vicenda contenziosa e le sue peculiarità fattuali giustificano, infine, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
Sergio Occhionero, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Occhionero | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO