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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 8459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8459 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3682/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Paolo Pisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3682/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
NT DA MA, elettivamente domiciliato in VIALE FRIULI 60 20135 presso il Pt_1 difensore avv. NT DA MA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
DE SA IC AR e dell'avv. PETRACCARO PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA
PIETRO CUSTODI, 3/B 20136 presso il difensore avv. DE SA IC AR Pt_1
CONVENUTO
- OGGETTO: ripartizione delle spese tra Condominii.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 4/11/2025 e in formato digitale depositate nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., con la sentenza n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dal situato in alla via De Cristoforis n. 12 con Parte_1 Pt_1
pagina 1 di 9 atto di citazione, regolarmente rinotificato in rinnovazione, con il quale ha convenuto in giudizio il Condominio situato in alla via Monte Grappa n. 14 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. In via principale Pt_1
e nel merito: Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del Controparte_1
e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di fornitura inter partes con condanna dello stesso al
[...] pagamento nei confronti del della somma di € 26.675,41, oltre Controparte_2 interessi ex L. 162/2014 dalla data della messa in mora all'effettivo saldo. 2. In via subordinata, nel merito:
Condannare il al risarcimento del danno nella misura che parrà di Controparte_3 giustizia, oltre agli interessi dalla data della domanda all'effettivo saldo.
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, nonché dell'espletata mediazione, da distrarsi a favore dell'Avv. Davide M.
Gentilcore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
La causa veniva assegnata a questo giudice che con decreto n. 1646/2023 differiva la prima udienza di prima comparizione delle parti avanti a sé al 5.6.2023.
Con comparsa di risposta contenente domanda riconvenzionale si costituiva regolarmente il Parte_1 convenuto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via principale, nel merito, accertata la mancata produzione da parte del di documenti indispensabili ai fini Controparte_4 della causa dallo stesso Condominio promossa con l'atto di citazione in rinnovazione notificato in data 20 gennaio 2023, dichiarare inammissibili le domande tutte svolte dal attore con il detto atto di Parte_1 citazione e/o comunque rigettarle perché infondate in fatto ed in diritto, così come meglio precisato alle lettere
B) e C) della narrativa che precede;
- in via subordinata, accertato l'intervenuto pagamento dell'importo di €
27.793,93=, di cui € 25.030,27= versati prima della notifica dell'atto di citazione in rinnovazione, rigettare sia la domanda di risoluzione del contratto di fornitura non sussistendo nella specie il rapporto di fornitura e/o il grave inadempimento invocato dal attore ai sensi dell'art. 1455 c.c., che quella relativa all'asserito Parte_1 credito vantato nei confronti del convenuto perché ridotto da € 26.675,41= a € 1.645,14, prima Parte_1 della notifica dell'atto di citazione in rinnovazione, ed estinto, successivamente alla notifica del detto atto;
- in via riconvenzionale, condannare il , alla restituzione, in tutto o in parte, Controparte_4 delle somme versate, a titolo di conguaglio, dal in favore del Controparte_5
che risulteranno in corso di causa prive di idonei giustificativi di spesa. - Controparte_4 in ogni caso, condannare il al pagamento delle spese e competenze del Controparte_4 presente giudizio, oltre il 15% a titolo di rimborso delle spese generali ed oltre CPA e IVA come per legge, onorari da liquidarsi con la maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014, secondo il quale il compenso “è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto””.
Rinviata per i medesimi incombenti la prima udienza di comparizione delle parti, all'esisto dell'udienza del
19.2.2024 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e la causa veniva rinviata per pagina 2 di 9 l'esame delle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 18.6.2024.
Depositate le memorie istruttorie, all'esito della suddetta udienza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 8.10.2024.
All'esito di questa ultima udienza questo giudice, “ritenuto che, ai fini della decisione del presente giudizio, viene in rilievo la possibile carenza di legittimazione di entrambe le parti, atteso che appare essere oggetto di giudizio semmai la esistenza di servizi e/o servitù tra condomini di diversi condominii e le conseguenze della stessa anche ai fini della eventuale esistenza di un supercondominio;
ritenuto trattarsi di rilievo operabile
d'ufficio e visto l'art.101, comma 2 cpc”, assegnava alle parti termine di 30 giorni per il deposito di memorie contenenti osservazioni su detti rilievi e fissava per il prosieguo della trattazione la udienza del 4.12.2024, riservando ogni decisione in merito in sentenza.
Depositate la memoria autorizzata ai sensi dell'art. 101, comma secondo, c.p.c. a cura della sola parte convenuta, all'esito della suddetta udienza, dopo aver invitato le parti a tentare una conciliazione della lite, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.5.2025.
All'esito, su richiesta congiunta delle parti, veniva disposto nuovamente rinvio per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.11.2025.
Parte attrice precisava le conclusioni come da foglio depositato telematicamente, che qui si trascrivono integralmente: “1.In via principale e nel merito: Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del
e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di fornitura inter Controparte_1 partes con condanna dello stesso al pagamento nei confronti del Controparte_2 della somma di € 26.675,41, oltre interessi ex L. 162/2014 dalla data della messa in mora all'effettivo saldo. 2.
In via subordinata, nel merito: Condannare il al risarcimento del Controparte_3 danno nella misura che parrà di giustizia, oltre agli interessi dalla data della domanda all'effettivo saldo.
3. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, nonché dell'espletata mediazione, da distrarsi a favore dell'Avv. Davide M. Gentilcore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Parte convenuta precisava le conclusioni come da foglio depositato telematicamente, come segue: “in via preliminare - accertato che il via De Cristoforis n. 12, con l'atto di citazione in rinnovazione CP_4 notificato in data 20 gennaio 2023, non ha prodotto documenti indispensabili ai fini di causa. dichiarare inammissibili le domande tutte svolte dal attore con il detto atto di citazione;
sempre in via Parte_1 preliminare - accertata altresì la mancata replica del alle contestazioni Controparte_4 ed eccezioni formulate dal convenuto con la comparsa di costituzione e risposta nel termine ultimo Parte_1 per le deduzioni di natura assertiva di cui all'art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c., dichiarare tardive e, come tali, inammissibili le deduzioni e/o produzioni effettuate dal attore per la prima volta con la memoria ex Parte_1 art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.; in via principale - accertato che l'importo di € 27.793,93= di cui il
[...]
con l'atto di citazione in rinnovazione notificato in data 20 gennaio 2023 ha chiesto il Controparte_4 pagamento al , è stato pagato dal convenuto quanto ad € € Controparte_5 Parte_1
21.240,87= prima della notifica dell'atto di citazione in rinnovazione e quanto al residuo importo di €
pagina 3 di 9 5.435,54= successivamente alla notifica del detto atto di citazione, e, per l'effetto, rigettare le domande tutte formulate dal con il menzionato atto di citazione, risultando infondata in Controparte_4 fatto ed in diritto sia la pretesa creditoria che la domanda di risoluzione del contratto di fornitura non sussistendo nella specie il rapporto di fornitura e/o comunque il presupposto del grave inadempimento invocato dal attore ai sensi dell'art. 1455 c.c., così come dedotto e documentato nella comparsa di risposta e Parte_1 nelle memorie ex art. 183, VI comma, n.ri 2 e 3 c.p.c.; in via riconvenzionale - accertato infine che agli atti di causa vi è la prova documentale delle maggiori somme versate dal in Controparte_5 favore del a titolo di “conguaglio” nel periodo 2017/2022 rispetto a Controparte_4 quanto avrebbe dovuto versare per i medesimi titoli secondo le risultanze dello stesso Condominio attore e, conseguentemente, condannare il a restituire al via Controparte_4 CP_4
Monte Grappa n. 14 l'importo di € 10.043,14= o quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto all'effettivo saldo;
in ogni caso - condannare il Controparte_4
al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre il 15% a titolo di rimborso
[...] delle spese generali ed oltre CPA e IVA come per legge, onorari da liquidarsi con la maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014, secondo il quale il compenso “è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
Precisate le conclusioni e discussa la causa, la stessa viene oggi decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 5.7.2022, e che quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Nel merito della controversia parte attrice allega che:
- il convenuto utilizza l'impianto centralizzato di riscaldamento del Condominio attore in virtù di Parte_1 quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento Condominiale dello stesso convenuto;
Parte_1
- detto Regolamento ne disciplinerebbe, altresì, l'utilizzo ed il criterio di imputazione del canone spettante al convenuto;
Parte_1
- per tale utilizzo il convenuto risulterebbe moroso alla data della citazione dell'importo di euro Parte_1
26.675,41 come desumibile dal rendiconto consuntivo della gestione ordinaria 2021 e dalla delibera di approvazione dello stesso del 22.2.2022 del attore;
Parte_1
- i rapporti tra i due condomini si fonderebbero sull'intuitu personae rientrando nell'ambito della disciplina dei contratti di somministrazione di cui all'art. 1559 c.c..
Su questi presupposti eccepisce, di conseguenza, che l'inadempimento contrattuale di parte convenuta non è di scarsa importanza ed ha il diritto di ottenere la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 c.c. e 1564 c.c. oltre al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c., da quantificarsi nell'importo di euro 26.675,41 o nella pagina 4 di 9 diversa misura che sarà ritenuta di giustizia oltre agli interessi ex legge n. 162/2014 dalla data della domanda di messa in mora al saldo.
Parte convenuta si difende eccependo:
- la inammissibilità e/o infondatezza delle domande formulate dal Condominio attore mancando in atti la documentazione necessaria per verificare sia la disciplina che regolamenta l'utilizzo da parte propria dell'impianto di riscaldamento centralizzato del Condominio attore, che l'origine del conguaglio richiesto dall'attore;
- la mancata produzione del Regolamento del Condominio attore che risulta richiamato dal proprio
Regolamento;
- la irrilevanza del rendiconto consuntivo della gestione ordinaria 2021 in quanto dallo stesso non si ricaverebbe né l'anno cui fa riferimento l'asserito conguaglio né gli esborsi sostenuti per la fornitura del combustibile utilizzato per l'impianto di riscaldamento centralizzato, che costituirebbero elementi necessari per determinare la quota ordinaria e la quota a conguaglio a proprio carico;
- la irrilevanza legale della delibera di approvazione del rendiconto consuntivo in quanto assunta in un'assemblea alla quale il convenuto non ha partecipato perché non convocato e in quanto il Parte_1 relativo verbale non le sarebbe mai stato notificato;
- che la fattispecie non rientrerebbe nell'ambito della disciplina dei contratti di somministrazione, ma nell'ambito delle servitù prediali di cui all'art. 1027 e ss. c.c..
Conseguentemente contesta le domande dell'attore pur allegando di aver, in via prudenziale, pagato al attore l'importo di euro 27.793,93, di cui euro 25.030,27 prima della notifica dell'atto di citazione Parte_1 in rinnovazione, con conseguente riduzione del vantato credito del Condominio attore ad euro 1.645,14 prima della notifica dell'atto di citazione in rinnovazione e sua successiva estinzione dopo la notifica di tale atto.
Infine, formula domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione in tutto o in parte delle somme versate al Condominio attore.
Con le memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. le parti nell'insistere nelle proprie domande, eccezioni e conclusioni, in replica a quanto dedotto nei rispettivi atti introduttivi hanno allegato quanto segue, per quanto qui di interesse:
- il convenuto, con la memoria n. 2, ha eccepito la mancanza di qualsiasi deduzione e/o produzione Parte_1 documentale da parte del Condominio attore nel rispetto del termine previsto dall'art. 183, comma sesto, n. 1,
c.p.c., con conseguente decadenza del Condominio attore dal potere di fornire la prova dell'asserito credito vantato nei propri confronti;
nonchè la discordanza tra l'asserito credito risultante alla data del passaggio di consegne del 3.4.2019 per euro 14.335,36 e il credito di euro 26.675,41 richiesto con la domanda attorea;
ed, infine il pagamento dal 2019 al 2023 in favore del attore dell'ulteriore importo di euro 31.148,00 da Parte_1 aggiungersi a quanto prudenzialmente pagato per il conguaglio richiesto;
- invece il Condominio attore, con la memoria n. 2, ha allegato il proprio regolamento dal quale si evincerebbe l'utilizzo dell'impianto di riscaldamento da parte del convenuto fin dal sorgere coevo dei due Parte_1
pagina 5 di 9 fabbricati e, nella specie, l'utilizzo di una centrale termica posta all'interno della sua proprietà; nonchè i documenti di spesa compresi tra il 2017 e il 2022 dai quali si evincerebbe il conguaglio a carico del Parte_1 convenuto;
- il convenuto, con la memoria n. 3, ha poi eccepito l'inammissibilità per tardività delle produzioni Parte_1 depositate dal Condominio attore con la memoria n. 2, ed ha comunque contestato tutti i documenti allegati dallo stesso eccependo infine che da essi risulterebbe, invece, la esistenza di un controcredito per il Parte_1 convenuto per euro 10.043,14.
Nel merito delle contrapposte domande delle parti va subito osservato che, in considerazione della copiosa allegazione documentale in atti e tenuto conto delle contrapposte difese, nel caso in esame è provato che il convenuto utilizza per il proprio riscaldamento l'impianto posto nel attore e che questi Parte_1 Parte_1 sostenga le spese nella misura allegata in atti.
Da tale documentazione però non si evince di chi sia la proprietà di detto impianto ma solo che:
- tale impianto “è situato nel condominio di via De Cristoforis n. 12 in ed è utilizzato anche dal Pt_1 condominio di in ; nonché che “II canone per 1a conduzione dell'impianto Controparte_5 Pt_1 centralizzato, per la fornitura del combustibile e per la forza motrice, sarà ripartito, imputato e pagato dal condominio nella misura complessiva di millesimi 107,66” (cfr.art. 13 del Parte_2
Regolamento condominiale di via Monte Grappa, n°14);
- il suo utilizzo “è disciplinato e risultante dal regolamento di condominio dello stabile di via De Cristoforis n.
12; detto regolamento è allegato sotto la lettera E all'atto in data 12 luglio 2002 in autentica del Notaio
di , Rep. n. 88568/9490, registrato a , 6 Ufficio, il giorno 30 Iug lio 2002 al Persona_1 Pt_1 Pt_1
n. 4359 Serie 2 V.”. (cfr.art. 13 del Regolamento condominiale di via Monte Grappa, n°14).
Ciò posto, differentemente dalla prospettazione di parte attrice - che assume esservi tra le parti un contratto di fornitura/somministrazione -, nel caso in esame viene in rilievo la possibile esistenza della fattispecie del
Supercondominio tra i due Condomini in giudizio con riferimento all'impianto di riscaldamento ed al servizio dallo stesso erogato di cui usufruiscono il convenuto ed i suoi condomini. Parte_1
Tanto proprio dall'esame del dettato regolamentare invocato dall'attrice e sopra riportato, nel quale emergono l'utilizzo dell'impianto e del servizio di riscaldamento da parte dell'edificio costituente lo stabile condominiale del convenuto e la determinazione della misura della ripartizione della spesa in termini millesimali, come proprie della comunione e del condominio di edifici.
A sostegno di tale ipotesi va anche rilevato che, sulla questione preliminare sollevata d'ufficio dal Giudice in ordine alla possibile carenza di legittimazione attiva o passiva delle parti, mentre parte attrice nulla ha dedotto in merito alla stessa, invece parte convenuta, pur ritenendo esistente la propria legittimazione passiva, ha allegato che “l'impianto di riscaldamento in questione nasce, oltre sessanta anni fa, a servizio dei palazzi di
[...]
e di , stabili all'epoca occupati solo da inquilini perché entrambi di CP_4 Controparte_5 proprietà dell'INAIL. Successivamente con la vendita da parte dell'INAIL, ogniuno di tali stabili è stato costituito in condominio e ha recepito nel proprio regolamento condominiale la disciplina minima per regolare
pagina 6 di 9 la servitù costituita (di fatto) per l'impianto di riscaldamento (unico per entrambi gli stabili)” (cfr. pag. 3 memoria del 6/11/2024).
Quest'ultima circostanza non è stata contestata da parte attrice e risulta anche implicitamente confermata dalle sue allegazioni sopra riportate e contenute nella sua memoria n°2 ex art 183 VI comma cpc.
Come è noto, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che per la formazione dell'ente “ ” non è Parte_1 necessario un formale atto di costituzione, essendo sufficiente la presenza di un edificio in cui vi sia una separazione della proprietà delle distinte unità immobiliari che lo compongono e la presenza di talune parti comuni, in rapporto alla loro specifica funzione di servire all'utilizzazione ed al godimento delle parti di proprietà esclusiva (Cass. civ., S.U., 30.1.2006, n. 2046), con la conseguenza che “Qualora l'assemblea ritenga opportuno deliberare un atto di costituzione del , la relativa delibera avrà un effetto meramente Parte_1 dichiarativo di una situazione di fatto già esistente e che non può né deve essere accettata o rifiutata” (Cass. civ.
27.1.2012 n. 1224).
E' ormai pacifico in giurisprudenza che tali principi si applicano anche al c.d. "supercondominio' così che, tale figura viene in essere proprio come il condominio negli edifici "ipso iure et facto", senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà (né dell'originario costruttore, né dei proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio) o tanto meno di approvazioni assembleari, essendo sufficiente che i singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini, abbiano in comune alcuni impianti e servizi, rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 e.e., legati da un vincolo di accessorietà ad ognuno degli edifici medesimi (Cass. Civ., Sez. II, n. 1344 del
19.1.2018; Cass. civ. Sez. II, 14/11/2012, n. 19939).
E' anche pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che il servizio in comune, in quanto consiste nella prestazione di una attività, può formare oggetto non di proprietà comune, ma di godimento in comune perché tra il diritto di condominio sulle cose e sugli impianti, per mezzo dei quali il servizio si attua, e la titolarità dello stesso servizio non esiste un legame necessario. Con la conseguenza che in tali casi “il diritto a partecipare alla comunione del servizio non deriva dalla comunione di proprietà, ma dall'assetto conferito per titolo all'esercizio del servizio (per esempio, la servitù)” (Cass. civ. Sez. II, 08-08-1996, n. 7286).
Sempre in tema di Supercondominio la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione e alcune pronunce di merito hanno conseguentemente sostenuto che, ai fini della configurabilità di un supercondominio, non è indispensabile l'esistenza di beni comuni a più edifici, compresi in una più ampia organizzazione condominiale, ma è sufficiente la presenza di servizi comuni agli stessi, quali, nei casi esaminati dalla Corte, i servizi di illuminazione, di rimozione dei rifiuti e di portineria (Cass. civ. Sez. II Sent., 19/09/2014, n. 19799; Cass. civ.
Sez. II, 19/09/2014, n. 19800; Tribunale di Brescia, sent. n. 3806/2014).
Ciò posto e tenuto conto degli elementi in fatto emersi in giudizio e sopra evidenziati e dei principi giurisprudenziali richiamati, con i quali concorda questo giudice, si ravvisa la esistenza di un Supercondominio per il servizio di riscaldamento oggetto di causa ed al quale afferiscono le spese reclamate dall'attore, in quanto si tratta di servizi resi ai singoli condomini appartenenti a tutti i condominii oggi in giudizio, con conseguente rapporto di accessorietà di essi con i fabbricati.
pagina 7 di 9 Con la conseguenza che, essendo venuto in esistenza un Supercondominio "ipso iure et facto", come già previsto dalla pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione ed oggi ai sensi dell'art.1117 bis c.c., si debbono applicare nel caso in esame le norme che disciplinano il Condominio degli edifici (Cass. civ., Sez. II,
18/04/2005, n. 8066; Cass. civ., Sez. II, 09/06/2010, n. 13883) e la specifica disciplina del Supercondominio
(Cass. civ. Sez. II, 14/11/2012, n°. 19939).
Così che la ripartizione delle spese per il servizio comune di riscaldamento, deve avvenire in ragione di una tabella millesimale supercondominiale - che dovrà tenere conto di quanto specificato nell'art.13 del regolamento condominiale di via Monte Grappa, n°14 laddove è previsto che la misura della contribuzione posta a suo carico per tali spese è pari a ”millesimi 107,66”- e, all'esito, poi di quella interna ai singoli condominii.
Il servizio comune oggetto di giudizio dovrà poi fare capo ad una amministrazione del Supercondominio e le spese per esso necessarie dovranno essere deliberate nelle forme di legge da una sua assemblea e attribuite a carico dei singoli condomini dello stesso, ragguagliandole pro quota.
Nel caso in esame, invece, deve rilevarsi che manca allegazione e prova in atti che:
- una assemblea del Supercondominio abbia deliberato in merito alle spese oggetto di giudizio;
- esista un amministratore del Supercondominio che possa porre in esecuzione una simile delibera;
- esista o sia stata richiesta ai sensi degli artt.68 e 69 disp. att.cc., una tabella ai fini del riparto delle spese oggetto di giudizio.
Conseguenza ulteriore è che le delibere, i verbali di assemblea ed ai documenti contabili del attore Parte_1 allegati ai fini della prova delle domande in esame, non sono opponibili e le delibere non sono munite di efficacia esecutiva nei confronti del convenuto, in quanto lo stesso non è condomino dell'attore, per Parte_1 quanto in atti.
Tanto rilevato e ritenuto, rimane poi impregiudicato, allo stato, ogni accertamento ai sensi dell'art.1117 cc, - non essenziale ai fini della decisione e non richiesto in atti -, in ordine alla eventuale titolarità esclusiva in capo ai condomini del attore o anche in capo ai condomini del convenuto, dell'impianto di Parte_1 Parte_1 riscaldamento sino al punto di diramazione al convenuto o a tutte le proprietà individuali dei Parte_1 condomini di entrambi i condominii.
Ne consegue, invece, che esiste la carenza di legittimazione del attore a reclamare il riconoscimento Parte_1 ed il pagamento delle spese afferenti il servizio di riscaldamento, nonchè del convenuto a resistere Parte_1 in giudizio avverso domande di pagamento di spese per tale servizio;
essendo legittimati, invece, dal lato attivo il e dal lato passivo i singoli condomini. Controparte_6
Carenza di legittimazione, peraltro, anche rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo senza necessità di specifica eccezione.
Per tutto quanto sopra rilevato e ritenuto, ne consegue il rigetto di tutte le domande del attore. Parte_1
Ugualmente vanno rigettate le domande riconvenzionali spiegate dal convenuto. Parte_1
Con assorbimento, infine, di ogni altra domanda, deduzione ed eccezione formulata in giudizio in forza del principio della “ragione più liquida”.
pagina 8 di 9 Atteso l'esito del presente giudizio le spese e competenze di lite e di mediazione vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art.92 c.p.c..
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
Dichiara la carenza di legittimazione attiva del attore e passiva del convenuto. Parte_1 Parte_1
Per l'effetto rigetta tutte le domande dell'attore e tutte le domande riconvenzionali del convenuto.
Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite e di mediazione.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge, resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano, 4 novembre 2025
Il Giudice dott. Pietro Paolo Pisani
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Paolo Pisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3682/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
NT DA MA, elettivamente domiciliato in VIALE FRIULI 60 20135 presso il Pt_1 difensore avv. NT DA MA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
DE SA IC AR e dell'avv. PETRACCARO PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA
PIETRO CUSTODI, 3/B 20136 presso il difensore avv. DE SA IC AR Pt_1
CONVENUTO
- OGGETTO: ripartizione delle spese tra Condominii.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 4/11/2025 e in formato digitale depositate nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., con la sentenza n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dal situato in alla via De Cristoforis n. 12 con Parte_1 Pt_1
pagina 1 di 9 atto di citazione, regolarmente rinotificato in rinnovazione, con il quale ha convenuto in giudizio il Condominio situato in alla via Monte Grappa n. 14 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. In via principale Pt_1
e nel merito: Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del Controparte_1
e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di fornitura inter partes con condanna dello stesso al
[...] pagamento nei confronti del della somma di € 26.675,41, oltre Controparte_2 interessi ex L. 162/2014 dalla data della messa in mora all'effettivo saldo. 2. In via subordinata, nel merito:
Condannare il al risarcimento del danno nella misura che parrà di Controparte_3 giustizia, oltre agli interessi dalla data della domanda all'effettivo saldo.
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, nonché dell'espletata mediazione, da distrarsi a favore dell'Avv. Davide M.
Gentilcore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
La causa veniva assegnata a questo giudice che con decreto n. 1646/2023 differiva la prima udienza di prima comparizione delle parti avanti a sé al 5.6.2023.
Con comparsa di risposta contenente domanda riconvenzionale si costituiva regolarmente il Parte_1 convenuto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via principale, nel merito, accertata la mancata produzione da parte del di documenti indispensabili ai fini Controparte_4 della causa dallo stesso Condominio promossa con l'atto di citazione in rinnovazione notificato in data 20 gennaio 2023, dichiarare inammissibili le domande tutte svolte dal attore con il detto atto di Parte_1 citazione e/o comunque rigettarle perché infondate in fatto ed in diritto, così come meglio precisato alle lettere
B) e C) della narrativa che precede;
- in via subordinata, accertato l'intervenuto pagamento dell'importo di €
27.793,93=, di cui € 25.030,27= versati prima della notifica dell'atto di citazione in rinnovazione, rigettare sia la domanda di risoluzione del contratto di fornitura non sussistendo nella specie il rapporto di fornitura e/o il grave inadempimento invocato dal attore ai sensi dell'art. 1455 c.c., che quella relativa all'asserito Parte_1 credito vantato nei confronti del convenuto perché ridotto da € 26.675,41= a € 1.645,14, prima Parte_1 della notifica dell'atto di citazione in rinnovazione, ed estinto, successivamente alla notifica del detto atto;
- in via riconvenzionale, condannare il , alla restituzione, in tutto o in parte, Controparte_4 delle somme versate, a titolo di conguaglio, dal in favore del Controparte_5
che risulteranno in corso di causa prive di idonei giustificativi di spesa. - Controparte_4 in ogni caso, condannare il al pagamento delle spese e competenze del Controparte_4 presente giudizio, oltre il 15% a titolo di rimborso delle spese generali ed oltre CPA e IVA come per legge, onorari da liquidarsi con la maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014, secondo il quale il compenso “è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto””.
Rinviata per i medesimi incombenti la prima udienza di comparizione delle parti, all'esisto dell'udienza del
19.2.2024 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e la causa veniva rinviata per pagina 2 di 9 l'esame delle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 18.6.2024.
Depositate le memorie istruttorie, all'esito della suddetta udienza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 8.10.2024.
All'esito di questa ultima udienza questo giudice, “ritenuto che, ai fini della decisione del presente giudizio, viene in rilievo la possibile carenza di legittimazione di entrambe le parti, atteso che appare essere oggetto di giudizio semmai la esistenza di servizi e/o servitù tra condomini di diversi condominii e le conseguenze della stessa anche ai fini della eventuale esistenza di un supercondominio;
ritenuto trattarsi di rilievo operabile
d'ufficio e visto l'art.101, comma 2 cpc”, assegnava alle parti termine di 30 giorni per il deposito di memorie contenenti osservazioni su detti rilievi e fissava per il prosieguo della trattazione la udienza del 4.12.2024, riservando ogni decisione in merito in sentenza.
Depositate la memoria autorizzata ai sensi dell'art. 101, comma secondo, c.p.c. a cura della sola parte convenuta, all'esito della suddetta udienza, dopo aver invitato le parti a tentare una conciliazione della lite, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.5.2025.
All'esito, su richiesta congiunta delle parti, veniva disposto nuovamente rinvio per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.11.2025.
Parte attrice precisava le conclusioni come da foglio depositato telematicamente, che qui si trascrivono integralmente: “1.In via principale e nel merito: Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del
e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di fornitura inter Controparte_1 partes con condanna dello stesso al pagamento nei confronti del Controparte_2 della somma di € 26.675,41, oltre interessi ex L. 162/2014 dalla data della messa in mora all'effettivo saldo. 2.
In via subordinata, nel merito: Condannare il al risarcimento del Controparte_3 danno nella misura che parrà di giustizia, oltre agli interessi dalla data della domanda all'effettivo saldo.
3. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, nonché dell'espletata mediazione, da distrarsi a favore dell'Avv. Davide M. Gentilcore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Parte convenuta precisava le conclusioni come da foglio depositato telematicamente, come segue: “in via preliminare - accertato che il via De Cristoforis n. 12, con l'atto di citazione in rinnovazione CP_4 notificato in data 20 gennaio 2023, non ha prodotto documenti indispensabili ai fini di causa. dichiarare inammissibili le domande tutte svolte dal attore con il detto atto di citazione;
sempre in via Parte_1 preliminare - accertata altresì la mancata replica del alle contestazioni Controparte_4 ed eccezioni formulate dal convenuto con la comparsa di costituzione e risposta nel termine ultimo Parte_1 per le deduzioni di natura assertiva di cui all'art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c., dichiarare tardive e, come tali, inammissibili le deduzioni e/o produzioni effettuate dal attore per la prima volta con la memoria ex Parte_1 art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.; in via principale - accertato che l'importo di € 27.793,93= di cui il
[...]
con l'atto di citazione in rinnovazione notificato in data 20 gennaio 2023 ha chiesto il Controparte_4 pagamento al , è stato pagato dal convenuto quanto ad € € Controparte_5 Parte_1
21.240,87= prima della notifica dell'atto di citazione in rinnovazione e quanto al residuo importo di €
pagina 3 di 9 5.435,54= successivamente alla notifica del detto atto di citazione, e, per l'effetto, rigettare le domande tutte formulate dal con il menzionato atto di citazione, risultando infondata in Controparte_4 fatto ed in diritto sia la pretesa creditoria che la domanda di risoluzione del contratto di fornitura non sussistendo nella specie il rapporto di fornitura e/o comunque il presupposto del grave inadempimento invocato dal attore ai sensi dell'art. 1455 c.c., così come dedotto e documentato nella comparsa di risposta e Parte_1 nelle memorie ex art. 183, VI comma, n.ri 2 e 3 c.p.c.; in via riconvenzionale - accertato infine che agli atti di causa vi è la prova documentale delle maggiori somme versate dal in Controparte_5 favore del a titolo di “conguaglio” nel periodo 2017/2022 rispetto a Controparte_4 quanto avrebbe dovuto versare per i medesimi titoli secondo le risultanze dello stesso Condominio attore e, conseguentemente, condannare il a restituire al via Controparte_4 CP_4
Monte Grappa n. 14 l'importo di € 10.043,14= o quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto all'effettivo saldo;
in ogni caso - condannare il Controparte_4
al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre il 15% a titolo di rimborso
[...] delle spese generali ed oltre CPA e IVA come per legge, onorari da liquidarsi con la maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014, secondo il quale il compenso “è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
Precisate le conclusioni e discussa la causa, la stessa viene oggi decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 5.7.2022, e che quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Nel merito della controversia parte attrice allega che:
- il convenuto utilizza l'impianto centralizzato di riscaldamento del Condominio attore in virtù di Parte_1 quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento Condominiale dello stesso convenuto;
Parte_1
- detto Regolamento ne disciplinerebbe, altresì, l'utilizzo ed il criterio di imputazione del canone spettante al convenuto;
Parte_1
- per tale utilizzo il convenuto risulterebbe moroso alla data della citazione dell'importo di euro Parte_1
26.675,41 come desumibile dal rendiconto consuntivo della gestione ordinaria 2021 e dalla delibera di approvazione dello stesso del 22.2.2022 del attore;
Parte_1
- i rapporti tra i due condomini si fonderebbero sull'intuitu personae rientrando nell'ambito della disciplina dei contratti di somministrazione di cui all'art. 1559 c.c..
Su questi presupposti eccepisce, di conseguenza, che l'inadempimento contrattuale di parte convenuta non è di scarsa importanza ed ha il diritto di ottenere la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 c.c. e 1564 c.c. oltre al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c., da quantificarsi nell'importo di euro 26.675,41 o nella pagina 4 di 9 diversa misura che sarà ritenuta di giustizia oltre agli interessi ex legge n. 162/2014 dalla data della domanda di messa in mora al saldo.
Parte convenuta si difende eccependo:
- la inammissibilità e/o infondatezza delle domande formulate dal Condominio attore mancando in atti la documentazione necessaria per verificare sia la disciplina che regolamenta l'utilizzo da parte propria dell'impianto di riscaldamento centralizzato del Condominio attore, che l'origine del conguaglio richiesto dall'attore;
- la mancata produzione del Regolamento del Condominio attore che risulta richiamato dal proprio
Regolamento;
- la irrilevanza del rendiconto consuntivo della gestione ordinaria 2021 in quanto dallo stesso non si ricaverebbe né l'anno cui fa riferimento l'asserito conguaglio né gli esborsi sostenuti per la fornitura del combustibile utilizzato per l'impianto di riscaldamento centralizzato, che costituirebbero elementi necessari per determinare la quota ordinaria e la quota a conguaglio a proprio carico;
- la irrilevanza legale della delibera di approvazione del rendiconto consuntivo in quanto assunta in un'assemblea alla quale il convenuto non ha partecipato perché non convocato e in quanto il Parte_1 relativo verbale non le sarebbe mai stato notificato;
- che la fattispecie non rientrerebbe nell'ambito della disciplina dei contratti di somministrazione, ma nell'ambito delle servitù prediali di cui all'art. 1027 e ss. c.c..
Conseguentemente contesta le domande dell'attore pur allegando di aver, in via prudenziale, pagato al attore l'importo di euro 27.793,93, di cui euro 25.030,27 prima della notifica dell'atto di citazione Parte_1 in rinnovazione, con conseguente riduzione del vantato credito del Condominio attore ad euro 1.645,14 prima della notifica dell'atto di citazione in rinnovazione e sua successiva estinzione dopo la notifica di tale atto.
Infine, formula domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione in tutto o in parte delle somme versate al Condominio attore.
Con le memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. le parti nell'insistere nelle proprie domande, eccezioni e conclusioni, in replica a quanto dedotto nei rispettivi atti introduttivi hanno allegato quanto segue, per quanto qui di interesse:
- il convenuto, con la memoria n. 2, ha eccepito la mancanza di qualsiasi deduzione e/o produzione Parte_1 documentale da parte del Condominio attore nel rispetto del termine previsto dall'art. 183, comma sesto, n. 1,
c.p.c., con conseguente decadenza del Condominio attore dal potere di fornire la prova dell'asserito credito vantato nei propri confronti;
nonchè la discordanza tra l'asserito credito risultante alla data del passaggio di consegne del 3.4.2019 per euro 14.335,36 e il credito di euro 26.675,41 richiesto con la domanda attorea;
ed, infine il pagamento dal 2019 al 2023 in favore del attore dell'ulteriore importo di euro 31.148,00 da Parte_1 aggiungersi a quanto prudenzialmente pagato per il conguaglio richiesto;
- invece il Condominio attore, con la memoria n. 2, ha allegato il proprio regolamento dal quale si evincerebbe l'utilizzo dell'impianto di riscaldamento da parte del convenuto fin dal sorgere coevo dei due Parte_1
pagina 5 di 9 fabbricati e, nella specie, l'utilizzo di una centrale termica posta all'interno della sua proprietà; nonchè i documenti di spesa compresi tra il 2017 e il 2022 dai quali si evincerebbe il conguaglio a carico del Parte_1 convenuto;
- il convenuto, con la memoria n. 3, ha poi eccepito l'inammissibilità per tardività delle produzioni Parte_1 depositate dal Condominio attore con la memoria n. 2, ed ha comunque contestato tutti i documenti allegati dallo stesso eccependo infine che da essi risulterebbe, invece, la esistenza di un controcredito per il Parte_1 convenuto per euro 10.043,14.
Nel merito delle contrapposte domande delle parti va subito osservato che, in considerazione della copiosa allegazione documentale in atti e tenuto conto delle contrapposte difese, nel caso in esame è provato che il convenuto utilizza per il proprio riscaldamento l'impianto posto nel attore e che questi Parte_1 Parte_1 sostenga le spese nella misura allegata in atti.
Da tale documentazione però non si evince di chi sia la proprietà di detto impianto ma solo che:
- tale impianto “è situato nel condominio di via De Cristoforis n. 12 in ed è utilizzato anche dal Pt_1 condominio di in ; nonché che “II canone per 1a conduzione dell'impianto Controparte_5 Pt_1 centralizzato, per la fornitura del combustibile e per la forza motrice, sarà ripartito, imputato e pagato dal condominio nella misura complessiva di millesimi 107,66” (cfr.art. 13 del Parte_2
Regolamento condominiale di via Monte Grappa, n°14);
- il suo utilizzo “è disciplinato e risultante dal regolamento di condominio dello stabile di via De Cristoforis n.
12; detto regolamento è allegato sotto la lettera E all'atto in data 12 luglio 2002 in autentica del Notaio
di , Rep. n. 88568/9490, registrato a , 6 Ufficio, il giorno 30 Iug lio 2002 al Persona_1 Pt_1 Pt_1
n. 4359 Serie 2 V.”. (cfr.art. 13 del Regolamento condominiale di via Monte Grappa, n°14).
Ciò posto, differentemente dalla prospettazione di parte attrice - che assume esservi tra le parti un contratto di fornitura/somministrazione -, nel caso in esame viene in rilievo la possibile esistenza della fattispecie del
Supercondominio tra i due Condomini in giudizio con riferimento all'impianto di riscaldamento ed al servizio dallo stesso erogato di cui usufruiscono il convenuto ed i suoi condomini. Parte_1
Tanto proprio dall'esame del dettato regolamentare invocato dall'attrice e sopra riportato, nel quale emergono l'utilizzo dell'impianto e del servizio di riscaldamento da parte dell'edificio costituente lo stabile condominiale del convenuto e la determinazione della misura della ripartizione della spesa in termini millesimali, come proprie della comunione e del condominio di edifici.
A sostegno di tale ipotesi va anche rilevato che, sulla questione preliminare sollevata d'ufficio dal Giudice in ordine alla possibile carenza di legittimazione attiva o passiva delle parti, mentre parte attrice nulla ha dedotto in merito alla stessa, invece parte convenuta, pur ritenendo esistente la propria legittimazione passiva, ha allegato che “l'impianto di riscaldamento in questione nasce, oltre sessanta anni fa, a servizio dei palazzi di
[...]
e di , stabili all'epoca occupati solo da inquilini perché entrambi di CP_4 Controparte_5 proprietà dell'INAIL. Successivamente con la vendita da parte dell'INAIL, ogniuno di tali stabili è stato costituito in condominio e ha recepito nel proprio regolamento condominiale la disciplina minima per regolare
pagina 6 di 9 la servitù costituita (di fatto) per l'impianto di riscaldamento (unico per entrambi gli stabili)” (cfr. pag. 3 memoria del 6/11/2024).
Quest'ultima circostanza non è stata contestata da parte attrice e risulta anche implicitamente confermata dalle sue allegazioni sopra riportate e contenute nella sua memoria n°2 ex art 183 VI comma cpc.
Come è noto, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che per la formazione dell'ente “ ” non è Parte_1 necessario un formale atto di costituzione, essendo sufficiente la presenza di un edificio in cui vi sia una separazione della proprietà delle distinte unità immobiliari che lo compongono e la presenza di talune parti comuni, in rapporto alla loro specifica funzione di servire all'utilizzazione ed al godimento delle parti di proprietà esclusiva (Cass. civ., S.U., 30.1.2006, n. 2046), con la conseguenza che “Qualora l'assemblea ritenga opportuno deliberare un atto di costituzione del , la relativa delibera avrà un effetto meramente Parte_1 dichiarativo di una situazione di fatto già esistente e che non può né deve essere accettata o rifiutata” (Cass. civ.
27.1.2012 n. 1224).
E' ormai pacifico in giurisprudenza che tali principi si applicano anche al c.d. "supercondominio' così che, tale figura viene in essere proprio come il condominio negli edifici "ipso iure et facto", senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà (né dell'originario costruttore, né dei proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio) o tanto meno di approvazioni assembleari, essendo sufficiente che i singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini, abbiano in comune alcuni impianti e servizi, rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 e.e., legati da un vincolo di accessorietà ad ognuno degli edifici medesimi (Cass. Civ., Sez. II, n. 1344 del
19.1.2018; Cass. civ. Sez. II, 14/11/2012, n. 19939).
E' anche pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che il servizio in comune, in quanto consiste nella prestazione di una attività, può formare oggetto non di proprietà comune, ma di godimento in comune perché tra il diritto di condominio sulle cose e sugli impianti, per mezzo dei quali il servizio si attua, e la titolarità dello stesso servizio non esiste un legame necessario. Con la conseguenza che in tali casi “il diritto a partecipare alla comunione del servizio non deriva dalla comunione di proprietà, ma dall'assetto conferito per titolo all'esercizio del servizio (per esempio, la servitù)” (Cass. civ. Sez. II, 08-08-1996, n. 7286).
Sempre in tema di Supercondominio la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione e alcune pronunce di merito hanno conseguentemente sostenuto che, ai fini della configurabilità di un supercondominio, non è indispensabile l'esistenza di beni comuni a più edifici, compresi in una più ampia organizzazione condominiale, ma è sufficiente la presenza di servizi comuni agli stessi, quali, nei casi esaminati dalla Corte, i servizi di illuminazione, di rimozione dei rifiuti e di portineria (Cass. civ. Sez. II Sent., 19/09/2014, n. 19799; Cass. civ.
Sez. II, 19/09/2014, n. 19800; Tribunale di Brescia, sent. n. 3806/2014).
Ciò posto e tenuto conto degli elementi in fatto emersi in giudizio e sopra evidenziati e dei principi giurisprudenziali richiamati, con i quali concorda questo giudice, si ravvisa la esistenza di un Supercondominio per il servizio di riscaldamento oggetto di causa ed al quale afferiscono le spese reclamate dall'attore, in quanto si tratta di servizi resi ai singoli condomini appartenenti a tutti i condominii oggi in giudizio, con conseguente rapporto di accessorietà di essi con i fabbricati.
pagina 7 di 9 Con la conseguenza che, essendo venuto in esistenza un Supercondominio "ipso iure et facto", come già previsto dalla pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione ed oggi ai sensi dell'art.1117 bis c.c., si debbono applicare nel caso in esame le norme che disciplinano il Condominio degli edifici (Cass. civ., Sez. II,
18/04/2005, n. 8066; Cass. civ., Sez. II, 09/06/2010, n. 13883) e la specifica disciplina del Supercondominio
(Cass. civ. Sez. II, 14/11/2012, n°. 19939).
Così che la ripartizione delle spese per il servizio comune di riscaldamento, deve avvenire in ragione di una tabella millesimale supercondominiale - che dovrà tenere conto di quanto specificato nell'art.13 del regolamento condominiale di via Monte Grappa, n°14 laddove è previsto che la misura della contribuzione posta a suo carico per tali spese è pari a ”millesimi 107,66”- e, all'esito, poi di quella interna ai singoli condominii.
Il servizio comune oggetto di giudizio dovrà poi fare capo ad una amministrazione del Supercondominio e le spese per esso necessarie dovranno essere deliberate nelle forme di legge da una sua assemblea e attribuite a carico dei singoli condomini dello stesso, ragguagliandole pro quota.
Nel caso in esame, invece, deve rilevarsi che manca allegazione e prova in atti che:
- una assemblea del Supercondominio abbia deliberato in merito alle spese oggetto di giudizio;
- esista un amministratore del Supercondominio che possa porre in esecuzione una simile delibera;
- esista o sia stata richiesta ai sensi degli artt.68 e 69 disp. att.cc., una tabella ai fini del riparto delle spese oggetto di giudizio.
Conseguenza ulteriore è che le delibere, i verbali di assemblea ed ai documenti contabili del attore Parte_1 allegati ai fini della prova delle domande in esame, non sono opponibili e le delibere non sono munite di efficacia esecutiva nei confronti del convenuto, in quanto lo stesso non è condomino dell'attore, per Parte_1 quanto in atti.
Tanto rilevato e ritenuto, rimane poi impregiudicato, allo stato, ogni accertamento ai sensi dell'art.1117 cc, - non essenziale ai fini della decisione e non richiesto in atti -, in ordine alla eventuale titolarità esclusiva in capo ai condomini del attore o anche in capo ai condomini del convenuto, dell'impianto di Parte_1 Parte_1 riscaldamento sino al punto di diramazione al convenuto o a tutte le proprietà individuali dei Parte_1 condomini di entrambi i condominii.
Ne consegue, invece, che esiste la carenza di legittimazione del attore a reclamare il riconoscimento Parte_1 ed il pagamento delle spese afferenti il servizio di riscaldamento, nonchè del convenuto a resistere Parte_1 in giudizio avverso domande di pagamento di spese per tale servizio;
essendo legittimati, invece, dal lato attivo il e dal lato passivo i singoli condomini. Controparte_6
Carenza di legittimazione, peraltro, anche rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo senza necessità di specifica eccezione.
Per tutto quanto sopra rilevato e ritenuto, ne consegue il rigetto di tutte le domande del attore. Parte_1
Ugualmente vanno rigettate le domande riconvenzionali spiegate dal convenuto. Parte_1
Con assorbimento, infine, di ogni altra domanda, deduzione ed eccezione formulata in giudizio in forza del principio della “ragione più liquida”.
pagina 8 di 9 Atteso l'esito del presente giudizio le spese e competenze di lite e di mediazione vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art.92 c.p.c..
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
Dichiara la carenza di legittimazione attiva del attore e passiva del convenuto. Parte_1 Parte_1
Per l'effetto rigetta tutte le domande dell'attore e tutte le domande riconvenzionali del convenuto.
Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite e di mediazione.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge, resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano, 4 novembre 2025
Il Giudice dott. Pietro Paolo Pisani
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