Articolo 24 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938
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Versione
30 giugno 1874
Art. 24.

Oltre alle attribuzioni specialmente designate nei precedenti articoli, o stabilite da altre leggi, i Consigli dell'Ordine:

1° Vegliano alla conservazione del decoro e dell'indipendenza del collegio;

2° Reprimono, in via disciplinare, gli abusi e le mancanze di cui gli avvocati si rendessero colpevoli nell'esercizio della loro professione;

3° Si interpongono, richiesti, a comporre le contestazioni che possono insorgere tra gli avvocati ed i clienti ed anche tra avvocati e avvocati, sia per restituzione di carte e documenti, sia per oggetto di spese e di onorari; in caso di non riuscito accordo, danno, se pure richiesti, il loro parere sulle medesime controversie;

4° Ricevono dal tesoriere al principio di ogni anno il conto delle spese dell'anno decorso e formano quello presuntivo delle spese che possono occorrere nell'anno seguente e ne fanno la ripartizione fra gli avvocati, salvo l'approvazione del collegio. In caso di mancanza o di insufficienza di rendita propria, il collegio potra' provvedere alle spese suddette mediante una contribuzione da ripartirsi fra gli avvocati, da approvarsi in adunanza generale; la tassa annua imposta per questo titolo non potra' eccedere le lire venti per ciascun avvocato.

Entrata in vigore il 30 giugno 1874