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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 19/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5964/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5964/2021 promossa da:
(C.F. con l'avv. DAVIDE FABBRI Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
C.F. ) con l'avv. ANDREA LAURO e Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. MAURIZIO FORESTIERI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da atto di citazione:
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
ACCERTARE il grave inadempimento contrattuale posto in essere da
[...]
P.IVA N. , con sede in 80144 – Napoli (NA), Via Controparte_1 P.IVA_1
Vicinale Santa Maria del P SNC, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in ragione di quanto spiegato in narrativa, anche in violazione di tutte le norme che regolano i contratti con i consumatori ex D.lgs n. 206/2005 e successive modificazioni e integrazioni e per gli effetti,
DICHIARARE la risoluzione per inadempimento del contratto di cui è causa ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1453 e 1455 CC e SS disposizioni
CONDANNARE P.IVA N. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
80144 – Napoli (NA), Via Vicinale Santa Maria del P SNC, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme tutte già versate dall'esponente – per complessivi Euro 4.740,00 – oltre ad interessi di legge dal dì del dovuto al saldo.
ACCERTARE che il grave inadempimento di P.IVA n. Controparte_1
, con sede in 80144 – Napoli (NA), Via Vicinale Santa Maria del P SNC, in persona P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, come descritto e spiegato in atti, ha prodotto in capo all'esponente un danno ex art. 1453 C.C. e Art 2043 CC da quantificarsi in Euro 15.000,00 o nella diversa somma che verrà ritenuta dal Giudicante più congrua e giusta, anche in via equitativa, in ogni caso nei limiti di valore precisato in atti della presente causa.
CONDANNARE per gli effetti, P.IVA n. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
80144 – Napoli (NA), Via Vicinale Santa Maria del P SNC, in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla corresponsione, a favore dell'esponente, di Euro 15.000,00 a titolo di risarcimento dei danni tutti ai medesimi provocati, o della somma che verrà determinata
e quantificata ad esito dell'istruttoria, da valutarsi anche in via equitativa e/o di giustizia in ogni caso nei limiti di valore precisato in atti della presente causa.
La parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta:
Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere:
- rigettare integralmente, per i motivi sopra esposti, le domande proposte da parte attrice in quanto inammissibili e/o improponibili e/o carenti di fondamento e prova.
- condannare l'attrice al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio, con attribuzione a favore degli scriventi procuratori per anticipo fattone.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 23.9.2021 conviene in giudizio Parte_1 [...]
(ovvero ) chiedendo: a. l'accertamento della risoluzione per Controparte_1 CP_2
2 di 5 inadempimento della convenuta di un contratto avente ad oggetto un corso di formazione in modalità e-learning della durata di sei mesi con il rilascio di una certificazione finale (Microsoft
Office Specialist); b. la restituzione del corrispettivo pagato di € 4.740,00 oltre interessi;
c. il risarcimento del danno.
Allega l'inadempimento della convenuta sotto diversi profili, tra cui l'indisponibilità dei manuali, di un programma didattico e di un'interazione visiva con la docente ed il ripetuto annullamento o l'interruzione improvvisa delle lezioni.
Costituitasi in giudizio, eccepisce l'esatto adempimento delle Controparte_1
proprie obbligazioni, replicando che disertava i corsi, e la transazione del Parte_1
10.12.2020 in esecuzione di cui la controparte ha sanato la propria morosità pagandole €
1.800,00.
La causa, istruita con documenti, è discussa e posta in decisione all'udienza del 18.2.2025 sulle conclusioni in epigrafe, previo mutamento del giudice istruttore.
1.
Il titolo del rapporto è incontroverso e documentato dalla scrittura del 7.2.2019 (doc. 1 att.: doc. 3 conv.) con cui:
- si obbliga a tenere un duplice corso e-learnig, fruibile in Controparte_1
differita, il primo di formazione professionale per impiegato amministrativo e contabile della durata novantadue ore, il secondo di insegnamento della lingua inglese, e a dotare gli studenti degli strumenti didattici (tablet, auricolari, manuali digitali);
- si obbliga a pagare il compenso di € 3.930,00 o una tantum dopo l'iscrizione o Parte_1 in ratei, il primo di € 290,00 al momento della conclusione del contratto, il secondo di €
250,00 contestualmente alla consegna del portafoglio didattico e i successivi di € 160,00, da garantire da cambiali, in ventiquattro mesi.
2.
A prescindere dalla preclusività che la convenuta attribuisce alla transazione conclusa per comportamenti concludenti e non rinnovata per iscritto (cfr. doc. 11 conv.: scrittura trasmessa all'attrice il 25.1.2021 per la sottoscrizione), i dati istruttori offerti e non contestati ex adverso suffragano ampiamente le difese di essendo documentati: Controparte_1
1- gli sporadici accessi di alla sua area riservata nel portale web dedicato, uno il Parte_1
12.2.2019 e uno il 2.3.2019 (doc. 5 conv.: schermata degli accessi);
3 di 5 2- la sua sporadica partecipazione alle lezioni (doc. 8 conv.: schermata del registro didattico),
ammessa dalla parte (doc. 9 conv.);
3- la risposta entusiasta in data 12.11.2019 alla richiesta di valutazione del corso ricevuta il
10.11.2019 (doc. 9 conv.: «Buonasera! Sono più che felice di darvi un feedback molto
Per_ positivo! Nonostante le mie assenze per cause lavorative, grazie a voi e all'insegnante che con pazienza e dedizione mi ha aiutata a capire i miei errori e in qualche modo a correggerli, mi è stato facile recuperare le lezioni perse. Vi ringrazio! »); CP_3
4- la sanatoria della morosità in data 11.12.2020 con un pagamento a «saldo e stralcio» (doc. 10
conv.), concordante con l'eccepito abbandono del corso.
I superiori elementi, singolarmente e globalmente valutati, comprovano l'adempimento della convenuta con conseguente rigetto delle domande di risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.) e restituzione del compenso (art. 2033 c.c.).
3.
ha disertato e smesso di frequentare il corso scegliendo di non fruire dei servizi Parte_1
ulteriori (corso di lingua inglese, consulenza ed esame per il conseguimento della certificazione
Microsoft Office Specialist).
In disparte la causalità esclusiva della sua condotta colposa (art. 12271 c.c.), le sue affermazioni escludono che abbia patito un danno per i minor servizi asseritamente fruiti (cfr. doc. 9 conv.:
«mi è stato facile recuperare le lezioni perse. Vi ringrazio! »). CP_3
Del pari, l'allegazione della perdita di chance lavorative è irrimediabilmente generica, se non tautologica, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.
4.
Le spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario, seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore della domanda, la natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni rese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulle domande di nei Parte_1
confronti di Controparte_1
1- rigetta le domande;
2- condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali, che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento
4 di 5 dei compensi) e accessori, distraendole in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Modena, 19 febbraio 2025
Il Giudice
Martina Grandi
5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5964/2021 promossa da:
(C.F. con l'avv. DAVIDE FABBRI Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
C.F. ) con l'avv. ANDREA LAURO e Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. MAURIZIO FORESTIERI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da atto di citazione:
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
ACCERTARE il grave inadempimento contrattuale posto in essere da
[...]
P.IVA N. , con sede in 80144 – Napoli (NA), Via Controparte_1 P.IVA_1
Vicinale Santa Maria del P SNC, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in ragione di quanto spiegato in narrativa, anche in violazione di tutte le norme che regolano i contratti con i consumatori ex D.lgs n. 206/2005 e successive modificazioni e integrazioni e per gli effetti,
DICHIARARE la risoluzione per inadempimento del contratto di cui è causa ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1453 e 1455 CC e SS disposizioni
CONDANNARE P.IVA N. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
80144 – Napoli (NA), Via Vicinale Santa Maria del P SNC, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme tutte già versate dall'esponente – per complessivi Euro 4.740,00 – oltre ad interessi di legge dal dì del dovuto al saldo.
ACCERTARE che il grave inadempimento di P.IVA n. Controparte_1
, con sede in 80144 – Napoli (NA), Via Vicinale Santa Maria del P SNC, in persona P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, come descritto e spiegato in atti, ha prodotto in capo all'esponente un danno ex art. 1453 C.C. e Art 2043 CC da quantificarsi in Euro 15.000,00 o nella diversa somma che verrà ritenuta dal Giudicante più congrua e giusta, anche in via equitativa, in ogni caso nei limiti di valore precisato in atti della presente causa.
CONDANNARE per gli effetti, P.IVA n. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
80144 – Napoli (NA), Via Vicinale Santa Maria del P SNC, in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla corresponsione, a favore dell'esponente, di Euro 15.000,00 a titolo di risarcimento dei danni tutti ai medesimi provocati, o della somma che verrà determinata
e quantificata ad esito dell'istruttoria, da valutarsi anche in via equitativa e/o di giustizia in ogni caso nei limiti di valore precisato in atti della presente causa.
La parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta:
Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere:
- rigettare integralmente, per i motivi sopra esposti, le domande proposte da parte attrice in quanto inammissibili e/o improponibili e/o carenti di fondamento e prova.
- condannare l'attrice al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio, con attribuzione a favore degli scriventi procuratori per anticipo fattone.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 23.9.2021 conviene in giudizio Parte_1 [...]
(ovvero ) chiedendo: a. l'accertamento della risoluzione per Controparte_1 CP_2
2 di 5 inadempimento della convenuta di un contratto avente ad oggetto un corso di formazione in modalità e-learning della durata di sei mesi con il rilascio di una certificazione finale (Microsoft
Office Specialist); b. la restituzione del corrispettivo pagato di € 4.740,00 oltre interessi;
c. il risarcimento del danno.
Allega l'inadempimento della convenuta sotto diversi profili, tra cui l'indisponibilità dei manuali, di un programma didattico e di un'interazione visiva con la docente ed il ripetuto annullamento o l'interruzione improvvisa delle lezioni.
Costituitasi in giudizio, eccepisce l'esatto adempimento delle Controparte_1
proprie obbligazioni, replicando che disertava i corsi, e la transazione del Parte_1
10.12.2020 in esecuzione di cui la controparte ha sanato la propria morosità pagandole €
1.800,00.
La causa, istruita con documenti, è discussa e posta in decisione all'udienza del 18.2.2025 sulle conclusioni in epigrafe, previo mutamento del giudice istruttore.
1.
Il titolo del rapporto è incontroverso e documentato dalla scrittura del 7.2.2019 (doc. 1 att.: doc. 3 conv.) con cui:
- si obbliga a tenere un duplice corso e-learnig, fruibile in Controparte_1
differita, il primo di formazione professionale per impiegato amministrativo e contabile della durata novantadue ore, il secondo di insegnamento della lingua inglese, e a dotare gli studenti degli strumenti didattici (tablet, auricolari, manuali digitali);
- si obbliga a pagare il compenso di € 3.930,00 o una tantum dopo l'iscrizione o Parte_1 in ratei, il primo di € 290,00 al momento della conclusione del contratto, il secondo di €
250,00 contestualmente alla consegna del portafoglio didattico e i successivi di € 160,00, da garantire da cambiali, in ventiquattro mesi.
2.
A prescindere dalla preclusività che la convenuta attribuisce alla transazione conclusa per comportamenti concludenti e non rinnovata per iscritto (cfr. doc. 11 conv.: scrittura trasmessa all'attrice il 25.1.2021 per la sottoscrizione), i dati istruttori offerti e non contestati ex adverso suffragano ampiamente le difese di essendo documentati: Controparte_1
1- gli sporadici accessi di alla sua area riservata nel portale web dedicato, uno il Parte_1
12.2.2019 e uno il 2.3.2019 (doc. 5 conv.: schermata degli accessi);
3 di 5 2- la sua sporadica partecipazione alle lezioni (doc. 8 conv.: schermata del registro didattico),
ammessa dalla parte (doc. 9 conv.);
3- la risposta entusiasta in data 12.11.2019 alla richiesta di valutazione del corso ricevuta il
10.11.2019 (doc. 9 conv.: «Buonasera! Sono più che felice di darvi un feedback molto
Per_ positivo! Nonostante le mie assenze per cause lavorative, grazie a voi e all'insegnante che con pazienza e dedizione mi ha aiutata a capire i miei errori e in qualche modo a correggerli, mi è stato facile recuperare le lezioni perse. Vi ringrazio! »); CP_3
4- la sanatoria della morosità in data 11.12.2020 con un pagamento a «saldo e stralcio» (doc. 10
conv.), concordante con l'eccepito abbandono del corso.
I superiori elementi, singolarmente e globalmente valutati, comprovano l'adempimento della convenuta con conseguente rigetto delle domande di risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.) e restituzione del compenso (art. 2033 c.c.).
3.
ha disertato e smesso di frequentare il corso scegliendo di non fruire dei servizi Parte_1
ulteriori (corso di lingua inglese, consulenza ed esame per il conseguimento della certificazione
Microsoft Office Specialist).
In disparte la causalità esclusiva della sua condotta colposa (art. 12271 c.c.), le sue affermazioni escludono che abbia patito un danno per i minor servizi asseritamente fruiti (cfr. doc. 9 conv.:
«mi è stato facile recuperare le lezioni perse. Vi ringrazio! »). CP_3
Del pari, l'allegazione della perdita di chance lavorative è irrimediabilmente generica, se non tautologica, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.
4.
Le spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario, seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore della domanda, la natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni rese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulle domande di nei Parte_1
confronti di Controparte_1
1- rigetta le domande;
2- condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali, che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento
4 di 5 dei compensi) e accessori, distraendole in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Modena, 19 febbraio 2025
Il Giudice
Martina Grandi
5 di 5