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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott. ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 240/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza del 22
ottobre 2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, residente a [...]
XXIII n. 163/b ed elettivamente domiciliato a Milazzo (ME), Via Tomasi di
Lampedusa n. 6, presso lo studio dell'Avv. Domenico Turrisi che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato, allegato alla citazione,
appellante contro
cod. fisc. , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore avv. Giuseppe Calabrò, elettivamente domiciliato per questa pratica nello studio dell'avv. Francesco Giunta (cod. fisc. , C.F._2 che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa,
emessa previa deliberazione della Giunta comunale n. 102 dell'8/5/2023,
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. 23
settembre 2022, n. 1119 – lesione personale.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata l'8 giugno 2009 il signor ha Parte_1
citato in giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. il Controparte_1
perché fosse condannato, previo accertamento della sua responsabilità al
[...]
50 %, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in esito al sinistro accaduto in data 11 ottobre 2002, alle ore 21, quando l'attore, che percorreva la Via S. Rocco in C.da Calderà alla guida di un ciclomotore, al fine di evitare lo scontro con un'autovettura, condotta da certa , sbucata CP_2
improvvisamente da una traversa laterale, aveva frenato, ma, a causa della presenza di terriccio e sabbia sull'asfalto, il suo mezzo era sprofondato in una buca ivi presente.
A seguito del sinistro, il aveva riportato gravi lesioni personali con Parte_1
postumi permanenti ed era stato risarcito con € 75.000,00 (di cui € 5.000,00 per spese legali) dalla , che assicurava per la R.C.A. Controparte_3
l'altro veicolo coinvolto.
Ciò premesso, il , sette anni dopo il sinistro (e tre anni dopo la Parte_1
liquidazione del danno), ritenendo non satisfattiva la predetta somma e prospettando una concorrente responsabilità del in Controparte_1
percentuale non inferiore al 50% con la ha chiesto la condanna dell'Ente CP_2
locale al pagamento del residuo danno, quantificando la pretesa in Euro 100.000,00 ovvero nella somma, maggiore o minore, che sarebbe stata determinata all'esito del giudizio, oltre rivalutazione monetaria, anche a titolo di maggior danno ex art. 1224 e 1226 c.c., ed interessi sulle somme via via rivalutate, dalla data del sinistro fino al soddisfo.
2. Nella resistenza del espletata prova testimoniale e c.t.u. medico- CP_1
legale, il Tribunale adìto, con sentenza 23 settembre 2022, n. 1119, ha accolto la domanda attorea, e per l'effetto, accertata la corresponsabilità del
[...]
nella percentuale del 50% unitamente alla conducente Controparte_4
dell'autovettura di proprietà di , estranea al giudizio, nella CP_2
causazione del sinistro per cui è causa,
a) ha condannato lo stesso al risarcimento nei confronti dell'attore, per CP_1
la complessiva somma, già rivalutata di € 10.705,30 nonché degli interessi al tasso legale, come in sentenza determinati;
b) ha condannato il a pagare all'attore la metà delle spese di lite, CP_1
liquidate nella misura di €. 2.417,50, oltre spese esenti pari a €. 508,00;
c) ha posto definitivamente a carico del convenuto G. Controparte_4
le spese della CTU.
Il Tribunale ha valorizzato le prove testimoniali escusse e la relazione di servizio della Polizia Stradale e, in ordine al quantum, partendo dall'accertamento del c.t.u. di postumi permanenti pari al 23 % e dell'inabilità temporanea, ha quantificato in € 79.294,00 il danno alla salute, in valori attuali, oltre € 1.411,30 di spese mediche, per un totale complessivo di € 80.705,30. Detraendo la somma già percepita di € 70.000,00, ne è derivata la condanna del al CP_1
pagamento del residuo, pari, per l'appunto ad € 10.705,30.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originario attore, contestando l'ammontare liquidatogli, per i motivi che verranno di seguito esaminati.
A sua volta, il soccombente ha proposto appello incidentale del CP_1
che, attenendo all'an della contestata responsabilità ex art 2051 c.c., CP_1
va esaminato preliminarmente.
4. Con il primo motivo di impugnazione incidentale l territoriale CP_5
censura la sentenza del Tribunale, per avere erroneamente affermato la sua
(concorrente) responsabilità nella causazione del sinistro denunciato, fondando la propria decisione su un rapporto redatto dalla polizia stradale intervenuta sui luoghi giorni dopo l'incidente e che, pertanto, non ha alcuna efficacia probatoria,
e su dichiarazioni di testimoni nessuno dei quali ha potuto confermare la dinamica descritta dall'attore.
4.1 – Sotto il primo profilo, l'appellante eccepisce che verbale in questione è
atto pubblico che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., “fa piena prova sino a querela di
falso, oltre che della provenienza dell'atto e delle dichiarazioni delle parti, anche
degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui
compiuti; e tra tali fatti rientrano sia le dichiarazioni rese dai testi che le indagini
e gli accertamenti eseguiti”.
A giudizio della Corte, l'eccezione non coglie nel segno. Infatti, premesso che possono ben utilizzarsi a fini probatori – quali atti fidefacenti compiuti dal pubblico ufficiale verbalizzante - i rilievi effettuati in loco e le eventuali dichiarazioni raccolte, a diversa conclusione deve pervenirsi riguardo la (ricostruita a
posteriori) dinamica del sinistro che, come si vedrà infra, è frutto di una legittima valutazione degli organi di polizia, la quale, tuttavia, con tutta evidenza, non è
assistita da alcuna fede pubblica, come vorrebbe il , ma che Parte_1
contribuisce soltanto ad arricchire il compendio probatorio complessivo. In sostanza, si tratta di un mero giudizio tecnico, come potrebbe essere quello di un consulente d'ufficio, ma nulla di più (si rinvia, ex multis, a Cass. 27 ottobre 2008,
n. 25842).
4.2 – Quanto alle risultanze della prova testimoniale, il dato incontestato, oltre al cattivo stato della strada comunale nella quale è avvenuto il sinistro, è che lo stesso è certamente avvenuto per colpa di un soggetto estraneo al presente giudizio, cioè la conducente dell'autovettura che, con la sua manovra imperita e negligente, ha costretto il ciclomotore del ad una manovra di frenata Parte_1
per evitare l'impatto.
Non risulta, invece, a giudizio della Corte, raggiunta la prova della derivazione causale dei danni lamentati dall'attore/appellante dal predetto stato manutentivo della via pubblica.
4.3 - Intanto, come correttamente eccepito dal nel giudizio incoato CP_1
dal contro la egli ha individuato quest'ultima quale unica Parte_1 CP_2
responsabile del fatto pregiudizievole, non prospettando una concorrente responsabilità del peraltro, nella lettera del 31 ottobre 2006 (in fasc. CP_1
appellata) il non ha alcun modo specificato che l'assicurazione Parte_1
rispondeva a titolo concorsuale o che questa ha pagato limitatamente alla propria quota di responsabilità.
Appare, quindi, già significativa la scelta del di promuovere il Parte_1
presente giudizio solo tre anni dopo essere stato risarcito dalla compagnia assicuratrice e ben sette anni dopo il sinistro, evidentemente ritenendo non satisfattiva la somma comunque da lui accettata.
4.4 – Ma, aggiunge questa Corte, nessun testimone ha assistito realmente al sinistro né ha potuto descrivere la specifica modalità dello stesso e l'apporto causale che lo stato manutentivo obiettivamente scarso della strada ha avuto nella causazione del danno, pur in presenza di una riferita illumimazione non sufficiente.
I testimoni, infatti, essendo nei paraggi, hanno fatto riferimento alla cattiva manutenzione della strada comunale e la presenza di una buca e, quanto alla dinamica del sinistro, alla presenza di un'autovettura che proveniva da una stradina laterale, invadendo parzialmente la corsia percorsa dal e la Parte_1
cui condotta negligente, per l'appunto, ha determinato l'improvvisa frenata del predetto per evitare l'impatto) e che è risultata, con la sua , sia alle condizioni di cattiva manutenzione e di scarsa illuminazione della via pubblica
In particolare, il teste ha dichiarato di aver “visto il sig. Testimone_1
a bordo di una vespa che, attraversato l'incrocio sulla Via Milite Ignoto, Parte_1
si è immesso nella Via San Rocco, e dopo un paio di secondi ho sentito una
frenata e un botto;
sono subito accorso e ho visto prima il sig. per terra Parte_1
e la vespa più avanti di un fosso di diametro di circa un metro;
(…) la strada si
presentava in pessime condizioni, e con scarsa illuminazione;
nel senso che vi
era del pietrisco e della sabbiolina, e una grossa buca, nonostante fosse
asfaltata; Sul terreno si vedeva la strisciata della frenata della vespa che arrivava
al limitare della buca, mentre la vespa e il sig. si trovavano al di là della Parte_1
stessa buca”.
A sua volta la teste ha “udito un forte rumore (…) e ho visto il Testimone_2
sig. che si trovava a terra;
(…) ho anche visto un motociclo di colore Parte_1
scuro che si trovava sull'asfalto (…). Preciso che la moto di cui ho riferito sopra,
si trovava a terra tra la buca e la proiezione della predetta stradella privata sulla
Via San Rocco (…) e “ricordo di aver visto prima della buca un segno di frenata di una moto, in direzione della buca stessa, anche se non ricordo a quale
distanza, mentre dopo la buca, sempre in direzione della stessa, ho notato delle
strisce a terra;
preciso che quanto ho detto l'ho notato la mattina dopo”.
Analoghe dichiarazioni ha reso il testimone il testimone Testimone_3
Ritiene la Corte che, nel dinamismo causale acquisito al giudizio, sia evidente come l'accertata condotta imperita della conducente dell'auto ha determinato la reazione in frenata del , idonea a determinarne la caduta, non essendo Parte_1
provato che la stessa caduta sia avvenuta prima della buca ovvero dopo e,
quindi, se la res in custodia al sia stata concausa del sinistro. E la scelta CP_1
processuale iniziale dell'attuale appellante è chiaramente nel senso dianzi detto.
4.5 – Quanto alla Relazione di servizio della Polizia stradale del 9 maggio
2003, come prima accennato, nella stessa si fa una ricostruzione – non nella immediatezza dei fatti, ma mesi dopo - sulla base di valutazioni dei verbalizzanti:
“Dall'esame dello stato dei luoghi, dei veicoli, delle dichiarazioni rese dai
protagonisti e dai testi, si presume che il sinistro si sia così verificato: Il
alla guida del suo ciclomotore percorreva la via San Parte_1
Rocco con direzione PA/ME. Giunto all'altezza del civico 50, sito sul suo lato
destro, ove poco innanzi è presente l'ingresso della strada privata che porta al
civico 52, a causa della dichiarata presenza dell'autovettura Renault Clio
condotta da che nella circostanza stava per immettersi sulla CP_2
pubblica via, azionava il sistema frenante. Le condizioni del manto stradale, la
sedente sabbia e la buca anzidetta (descritta nel paragrafo “campo del sinistro”
come una buca con diametro di circa 80 cm e profonda circa cm 7, sita al centro
della carreggiata, precisamente a metri 3,50 dal margine destro e innanzi al civico
50, evidenziandosi anche la presenza, sul manto stradale, di sabbia con maggiore deposito ai suoi margini ....), facevano si che il Parte_1
perdesse il controllo del ciclomotore e venisse disarcionato finendo sul manto
stradale mentre il ciclomotore, adagiandosi sulla fiancata sinistra, proseguiva in
avanti la sua corsa …concludendo che “… Dalla ricostruzione emersa e dagli
accertamenti esperiti, i fatti ascritti, si ritiene possano imputarsi a 1) CP_2
, sopra generalizzata ... 2) Il Sindaco del ,
[...] Controparte_1
quale responsabile dell'organo di controllo e della vigilanza sullo stato delle
strade che con l'omessa cura dello stato della via San Rocco e l'omessa
eliminazione dell'insidia ha inciso sul verificarsi del sinistro con le conseguenti
lesioni personali patite dal . Parte_1
4.6 - Conseguentemente, ritiene la Corte che non è stato provato in modo certo che una concausa dell'incidente (prospettata non nell'immediatezza o nel contesto della prima causa, promossa contro la conducente del veicolo) sarebbe stata la difficoltà di arrestare il mezzo a causa della sabbia presente sull'asfalto o che la buca abbia contribuito alla causazione dei danni lamentati.
Tutto quanto sopra, pertanto, prova che l'unica responsabile dell'incidente è
stata la conducente dell'autovettura, e la stessa ha risarcito l'attore.
5. In conclusione, l'appello incidentale del va accolto, con CP_1
assorbimento di ogni altra censura e, specificamente, dell'appello principale in punto di quantum, dovendosi, in totale riforma della sentenza di primo grado,
rigettare le originarie domande risarcitorie del . Parte_1
6. Quanto alle spese di lite, il principio di soccombenza impone l'accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, con cui il si duole della CP_1
sua condanna da parte del Tribunale.
Pertanto, l'attore/appellante principale va condannato a pagare al le CP_1 spese processuali che, in mancanza di nota e tenuto conto del valore della causa,
vanno liquidate
1. per il primo grado in € 12.600,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 2.000,00, fase introduttiva € 1.600,00, fase di trattazione € 5.000,00, fase decisoria € 4.000,00), oltre spese generali al 15
%, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali;
:
2. per il secondo grado nel contributo unificato ed in € 11.400,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 2.500,00,
fase introduttiva € 1.900,00, fase di trattazione € 2.000,00 al minimo, stante l'attività processuale svolta, fase decisoria € 5.000,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali
7. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1
quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile”), per il pagamento da parte dell'appellante principale soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 240/2023 R.G., sull'appello proposto da
contro
P.G. avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 1119/2022 e sull'appello incidentale del CP_1
1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata,
3. rigetta le domande originariamente proposte da Parte_1
4. condanna quest'ultimo a pagare al le spese di lite, liquidate per il CP_1
primo grado in € 12.600,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a.
ed iva, e per il secondo grado nel contributo unificato ed in € 11.400,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva;
5. pone definitivamente a carico del le spese di c.t.u. Parte_1
6. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante principale soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 6 marzo 2025
Il Presidente est.
(Giuseppe Minutoli)