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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7829 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, c.f. nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
residente in [...]loc. Piana nord, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria
Chiara Leone, in Carloforte, Corso Cavour, n° 23, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al presente atto;
ricorrente
contro
nato a Malaga in [...] il [...] residente Controparte_1
in Calle Quemada n. 8 Esc 1 03 A 29640 - Fuengirola Spagna Resistente;
convenuto- contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale:
Che per la minore sia disposto l'affido superesclusivo alla madre, unico Persona_1
genitore accudente Che sia disposto un quantum di mantenimento a carico del resistente secondo l'equo apprezzamento del Giudice.”
****
Con ricorso depositato in data 28.11.2023, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo venissero regolamentate le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore nata in [...] il [...]. Persona_2
A fondamento delle domande formulate, la ricorrente ha esposto di aver intrattenuto una convivenza more uxorio con il sig. e che dalla relazione è nata in [...] Controparte_1 Per_1
05.07.2022 riconosciuta da entrambi i genitori;
che le parti poco dopo la nascita della bimba, hanno deciso di separarsi a causa delle intollerabilità della convivenza;
che essendosi ritrovata in ristrettezze economiche ha dovuto chiedere ospitalità al fratello (anch'egli residente in [...]) e di essere poi rientrata in Italia per trovare alloggio presso una abitazione in Carloforte, messale a disposizione dai suoi genitori e di essere supportata economicamente dagli stessi;
che al suo ritorno in Italia la minore, affetta dalla sindrome di down, è stata presa in carico dal Servizio sanitario
Nazionale e risulta iscritta all'anagrafe cittadina del comune di Carloforte;
che il padre vede la minore unicamente attraverso i video inviati dalla madre, non ha mai provveduto a contribuire al mantenimento della minore, né risponde ai messaggi e/o chiede informazioni sulla crescita e sulla salute della minore;
di aver dato la disponibilità ad ospitare il resistente in Italia per facilitare il suo diritto di visita, senza esito;
di domandare pertanto, l'affido esclusivo della minore, stante la lontananza e l'inadeguatezza del resistente nella sua funzione genitoriale;
di essere allo stato priva di occupazione lavorativa, mentre il resistente lavora come dirigente presso un supermercato e percepisce una retribuzione mensile di circa 1800/2000 euro al mese lordi.
******
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza il convenuto è
rimasto contumace.
******
All'udienza dell'11.09.2024, dopo un primo rinvio per la mancata comparizione della ricorrente legittimamente impedita, è comparsa la sola parte ricorrente, la quale oltre a confermare il contenuto del ricorso ha dichiarato “La ricorrente afferma: confermo il contenuto del ricorso e le vicende che hanno comportato il mio rientro in Italia dalla Spagna dove vivevamo. Dalla relazione è
nata la figlia il 5.7.2022. trovandomi senza lavoro e senza sostegno Persona_1
economico da parte del ho fatto rientro a Carloforte. Attualmente abito in una casa che mi Per_1
ha messo a disposizione la mia famiglia. Attualmente non lavoro. Ho lavorato durante l'estate come stagionale. Lavoro comunque nell'ambito della ristorazione anche a chiamata. La bambina ha la sindrome di down e ha necessità di cure anche di logopedia. Da quando abbiamo interrotto la convivenza il padre si è completamente disinteressato alla minore. Anche durante la convivenza comunque lui non collaborava nella gestione della bambina. Domando l'affido super esclusivo perché il suo disinteresse e la situazione della bambina mi causano problemi di gestione. Domando
altresì una collaborazione economica.”
Con ordinanza del 12.09.2024, resa ai sensi dell'art 472 bis 22 c.p.c, il Giudice in via provvisoria ha disposto l'affido c.d super esclusivo della figlia minore alla madre disponendo che ogni decisione in materia sanitaria scolastica, amministrativa (rilascio documenti anche validi per l'espatrio erc) e comunque ogni decisione anche di straordinaria amministrazione sia assunta in via esclusiva dalla madre con comunicazione al padre, ove lo stesso riprenda i contatti;
ha determinato in euro 200,00
mensili il contributo di mantenimento per la figlia minore a carico del padre da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie e rivalutazione annuale ISTAT con decorrenza dal settembre 2025.
****
Per quanto concerne l'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, devono ritenersi sussistenti nel caso di specie i presupposti che giustificano il provvedimento di adozione del regime dell'affido esclusivo ai sensi dell'art. 337 quater c.c., già reso con l' ordinanza del 12.9.2024.
Premesso, infatti, che, perché possa derogarsi al regime di affido condiviso (elevato dalla L. n. 54
del 2006 a regola generale del regime di affidamento dei figli minori), occorre che risulti la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore. Nel caso di specie le allegazioni della ricorrente circa il totale disinteresse manifestato dal convenuto, successivamente alla interruzione della convivenza, nei confronti della figlia appaiono avvalorate anche dal contegno processuale del resistente, che, rimasto contumace, non ha opposto alcuna argomentazione di segno contrario al plesso assertivo della il che conferma ulteriormente quel contegno Per_1
improntato al più assoluto disinteresse nei confronti dei figli ascritto al medesimo dalla ricorrente.
Invero la ricorrente ha lamentato sia nei propri atti difensivi che all'udienza presidenziale che il convenuto non contribuisce al mantenimento della minore né si interessa di alcun aspetto relativo alla sua vita, nonostante la piccola sia affetta dalla sindrome di down. Ha precisato inoltre che anche i contatti tra le parti sono ridotti a dei video inviati su iniziativa della madre senza alcun riscontro paterno.
Deve osservarsi, pertanto, che il disinteresse manifestato dal padre nel lungo periodo alle esigenze della figlia, alla sua quotidianità e ai suoi interessi, alle questioni educative, di salute, non collaborando mai in alcun modo con la ricorrente alla cura della minore, facendo prevalere i suoi interessi su quelli della figlia, sono sintomatici dell'inequivocabile disinteresse dello stesso per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di una condizione di manifesta carenza ed un'inidoneità tale finanche a concretizzare quel pregiudizio per il minore che, ai sensi dell'art. 337
quater c.c, può giustificare l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente.
Va quindi disposto, in accoglimento della domanda della ricorrente, l'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore, che sarà collocata (anche ai fini anagrafici) presso il domicilio materno.
Ritiene peraltro il Tribunale che il disinteresse del convenuto renda nel caso di specie opportuno,
nell'ottica di migliore tutela dell'interesse della minore, disporre che la madre presti i necessari consensi in autonomia in materia sanitaria scolastica, amministrativa (rilascio documenti anche validi per l'espatrio erc) e comunque ogni decisione anche di straordinaria amministrazione (con comunicazione al padre ove lo stesso riprenda i contatti).
****
In riferimento a modalità e tempi di permanenza della minore presso il padre, non avendo il padre alcun rapporto con la figlia e stante la residenza dello stesso in Spagna, il Collegio ritiene non opportuno regolamentare in modo puntuale il regime di incontri. Pertanto, il padre potrà vedere la figlia, previo accordo con la madre nei periodi di permanenza in Sardegna.
*****
Quanto all'obbligo delle parti di far fronte alle esigenze materiali della minore occorre analizzare la situazione patrimoniale e reddituale delle stesse, onde poter determinare la misura della partecipazione al mantenimento ordinario del padre ed alle spese straordinarie.
Giova preliminarmente osservare che la mancata costituzione del convenuto non può,
evidentemente, costituire condizione ostativa dell'obbligo, a carico del resistente medesimo, di corrispondere una contribuzione adeguata al mantenimento della figlia. Se, infatti, è vero che la scelta di non costituirsi implica, de facto, una maggiore difficoltà per il
Tribunale di procedere alla ricognizione della complessiva situazione patrimoniale del resistente,
nondimeno tale evenienza non può e non deve tradursi in senso pregiudizievole del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza e/o una contribuzione adeguata sulla base della capacità reddituale e/o lavorativa di ciascun genitore.
A tal riguardo a norma dell'art. 316 bis c.c., si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole impone ai genitori di provvedere a tutte le esigenze dei figli, non solamente sotto il profilo alimentare, ma anche rispetto alle ulteriori esigenze siano esse di natura scolastica, sportiva,
sanitaria e sociale. Il parametro di riferimento ai fini della quantificazione del contributo è costituito non solo dalle rispettive sostanze dei genitori, ma anche dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge e, pertanto, dalle potenzialità reddituali.
Per quanto concerne la ricorrente, all'udienza di comparizione ella ha dichiarato di prestare attività
lavorativa stagionale nell'ambito della ristorazione anche a chiamata, mentre il convenuto svolgerebbe attività di direttore presso un supermercato, con una retribuzione di circa 1800,00.
Pertanto, considerata la condizione economica e la capacità lavorativa dei genitori, l'età della minore i tempi pressoché totali di permanenza dei medesimi con la madre, si ritiene equo onerare il al versamento di un assegno mensile pari ad euro 200,00, con rivalutazione Controparte_1
annuale secondo la variazione degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
così
confermando quanto disposto con ordinanza ai sensi dell'art.473 bis 22 c.p.c.;
La mancata costituzione giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. dispone l'affidamento in via esclusiva a della figlia minore, ai fini Parte_1
anagrafici, la residenza presso la madre;
la stessa potrà prestare i necessari consensi in autonomia in materia sanitaria scolastica, amministrativa (rilascio documenti anche validi per l'espatrio erc) e comunque ogni decisione anche di straordinaria amministrazione con comunicazione al padre ove lo stesso riprenda i contatti.
2. dispone che il padre potrà vedere e incontrare la minore previo accordo con la madre;
3. dispone che contribuisca al mantenimento della figlia, Controparte_1
mediante il versamento a favore di entro il 5 di ogni mese della Parte_1
somma die euro 200,00 con rivalutazione maturata e maturanda secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari in data 27.3.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7829 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, c.f. nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
residente in [...]loc. Piana nord, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria
Chiara Leone, in Carloforte, Corso Cavour, n° 23, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al presente atto;
ricorrente
contro
nato a Malaga in [...] il [...] residente Controparte_1
in Calle Quemada n. 8 Esc 1 03 A 29640 - Fuengirola Spagna Resistente;
convenuto- contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale:
Che per la minore sia disposto l'affido superesclusivo alla madre, unico Persona_1
genitore accudente Che sia disposto un quantum di mantenimento a carico del resistente secondo l'equo apprezzamento del Giudice.”
****
Con ricorso depositato in data 28.11.2023, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo venissero regolamentate le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore nata in [...] il [...]. Persona_2
A fondamento delle domande formulate, la ricorrente ha esposto di aver intrattenuto una convivenza more uxorio con il sig. e che dalla relazione è nata in [...] Controparte_1 Per_1
05.07.2022 riconosciuta da entrambi i genitori;
che le parti poco dopo la nascita della bimba, hanno deciso di separarsi a causa delle intollerabilità della convivenza;
che essendosi ritrovata in ristrettezze economiche ha dovuto chiedere ospitalità al fratello (anch'egli residente in [...]) e di essere poi rientrata in Italia per trovare alloggio presso una abitazione in Carloforte, messale a disposizione dai suoi genitori e di essere supportata economicamente dagli stessi;
che al suo ritorno in Italia la minore, affetta dalla sindrome di down, è stata presa in carico dal Servizio sanitario
Nazionale e risulta iscritta all'anagrafe cittadina del comune di Carloforte;
che il padre vede la minore unicamente attraverso i video inviati dalla madre, non ha mai provveduto a contribuire al mantenimento della minore, né risponde ai messaggi e/o chiede informazioni sulla crescita e sulla salute della minore;
di aver dato la disponibilità ad ospitare il resistente in Italia per facilitare il suo diritto di visita, senza esito;
di domandare pertanto, l'affido esclusivo della minore, stante la lontananza e l'inadeguatezza del resistente nella sua funzione genitoriale;
di essere allo stato priva di occupazione lavorativa, mentre il resistente lavora come dirigente presso un supermercato e percepisce una retribuzione mensile di circa 1800/2000 euro al mese lordi.
******
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza il convenuto è
rimasto contumace.
******
All'udienza dell'11.09.2024, dopo un primo rinvio per la mancata comparizione della ricorrente legittimamente impedita, è comparsa la sola parte ricorrente, la quale oltre a confermare il contenuto del ricorso ha dichiarato “La ricorrente afferma: confermo il contenuto del ricorso e le vicende che hanno comportato il mio rientro in Italia dalla Spagna dove vivevamo. Dalla relazione è
nata la figlia il 5.7.2022. trovandomi senza lavoro e senza sostegno Persona_1
economico da parte del ho fatto rientro a Carloforte. Attualmente abito in una casa che mi Per_1
ha messo a disposizione la mia famiglia. Attualmente non lavoro. Ho lavorato durante l'estate come stagionale. Lavoro comunque nell'ambito della ristorazione anche a chiamata. La bambina ha la sindrome di down e ha necessità di cure anche di logopedia. Da quando abbiamo interrotto la convivenza il padre si è completamente disinteressato alla minore. Anche durante la convivenza comunque lui non collaborava nella gestione della bambina. Domando l'affido super esclusivo perché il suo disinteresse e la situazione della bambina mi causano problemi di gestione. Domando
altresì una collaborazione economica.”
Con ordinanza del 12.09.2024, resa ai sensi dell'art 472 bis 22 c.p.c, il Giudice in via provvisoria ha disposto l'affido c.d super esclusivo della figlia minore alla madre disponendo che ogni decisione in materia sanitaria scolastica, amministrativa (rilascio documenti anche validi per l'espatrio erc) e comunque ogni decisione anche di straordinaria amministrazione sia assunta in via esclusiva dalla madre con comunicazione al padre, ove lo stesso riprenda i contatti;
ha determinato in euro 200,00
mensili il contributo di mantenimento per la figlia minore a carico del padre da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie e rivalutazione annuale ISTAT con decorrenza dal settembre 2025.
****
Per quanto concerne l'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, devono ritenersi sussistenti nel caso di specie i presupposti che giustificano il provvedimento di adozione del regime dell'affido esclusivo ai sensi dell'art. 337 quater c.c., già reso con l' ordinanza del 12.9.2024.
Premesso, infatti, che, perché possa derogarsi al regime di affido condiviso (elevato dalla L. n. 54
del 2006 a regola generale del regime di affidamento dei figli minori), occorre che risulti la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore. Nel caso di specie le allegazioni della ricorrente circa il totale disinteresse manifestato dal convenuto, successivamente alla interruzione della convivenza, nei confronti della figlia appaiono avvalorate anche dal contegno processuale del resistente, che, rimasto contumace, non ha opposto alcuna argomentazione di segno contrario al plesso assertivo della il che conferma ulteriormente quel contegno Per_1
improntato al più assoluto disinteresse nei confronti dei figli ascritto al medesimo dalla ricorrente.
Invero la ricorrente ha lamentato sia nei propri atti difensivi che all'udienza presidenziale che il convenuto non contribuisce al mantenimento della minore né si interessa di alcun aspetto relativo alla sua vita, nonostante la piccola sia affetta dalla sindrome di down. Ha precisato inoltre che anche i contatti tra le parti sono ridotti a dei video inviati su iniziativa della madre senza alcun riscontro paterno.
Deve osservarsi, pertanto, che il disinteresse manifestato dal padre nel lungo periodo alle esigenze della figlia, alla sua quotidianità e ai suoi interessi, alle questioni educative, di salute, non collaborando mai in alcun modo con la ricorrente alla cura della minore, facendo prevalere i suoi interessi su quelli della figlia, sono sintomatici dell'inequivocabile disinteresse dello stesso per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di una condizione di manifesta carenza ed un'inidoneità tale finanche a concretizzare quel pregiudizio per il minore che, ai sensi dell'art. 337
quater c.c, può giustificare l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente.
Va quindi disposto, in accoglimento della domanda della ricorrente, l'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore, che sarà collocata (anche ai fini anagrafici) presso il domicilio materno.
Ritiene peraltro il Tribunale che il disinteresse del convenuto renda nel caso di specie opportuno,
nell'ottica di migliore tutela dell'interesse della minore, disporre che la madre presti i necessari consensi in autonomia in materia sanitaria scolastica, amministrativa (rilascio documenti anche validi per l'espatrio erc) e comunque ogni decisione anche di straordinaria amministrazione (con comunicazione al padre ove lo stesso riprenda i contatti).
****
In riferimento a modalità e tempi di permanenza della minore presso il padre, non avendo il padre alcun rapporto con la figlia e stante la residenza dello stesso in Spagna, il Collegio ritiene non opportuno regolamentare in modo puntuale il regime di incontri. Pertanto, il padre potrà vedere la figlia, previo accordo con la madre nei periodi di permanenza in Sardegna.
*****
Quanto all'obbligo delle parti di far fronte alle esigenze materiali della minore occorre analizzare la situazione patrimoniale e reddituale delle stesse, onde poter determinare la misura della partecipazione al mantenimento ordinario del padre ed alle spese straordinarie.
Giova preliminarmente osservare che la mancata costituzione del convenuto non può,
evidentemente, costituire condizione ostativa dell'obbligo, a carico del resistente medesimo, di corrispondere una contribuzione adeguata al mantenimento della figlia. Se, infatti, è vero che la scelta di non costituirsi implica, de facto, una maggiore difficoltà per il
Tribunale di procedere alla ricognizione della complessiva situazione patrimoniale del resistente,
nondimeno tale evenienza non può e non deve tradursi in senso pregiudizievole del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza e/o una contribuzione adeguata sulla base della capacità reddituale e/o lavorativa di ciascun genitore.
A tal riguardo a norma dell'art. 316 bis c.c., si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole impone ai genitori di provvedere a tutte le esigenze dei figli, non solamente sotto il profilo alimentare, ma anche rispetto alle ulteriori esigenze siano esse di natura scolastica, sportiva,
sanitaria e sociale. Il parametro di riferimento ai fini della quantificazione del contributo è costituito non solo dalle rispettive sostanze dei genitori, ma anche dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge e, pertanto, dalle potenzialità reddituali.
Per quanto concerne la ricorrente, all'udienza di comparizione ella ha dichiarato di prestare attività
lavorativa stagionale nell'ambito della ristorazione anche a chiamata, mentre il convenuto svolgerebbe attività di direttore presso un supermercato, con una retribuzione di circa 1800,00.
Pertanto, considerata la condizione economica e la capacità lavorativa dei genitori, l'età della minore i tempi pressoché totali di permanenza dei medesimi con la madre, si ritiene equo onerare il al versamento di un assegno mensile pari ad euro 200,00, con rivalutazione Controparte_1
annuale secondo la variazione degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
così
confermando quanto disposto con ordinanza ai sensi dell'art.473 bis 22 c.p.c.;
La mancata costituzione giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. dispone l'affidamento in via esclusiva a della figlia minore, ai fini Parte_1
anagrafici, la residenza presso la madre;
la stessa potrà prestare i necessari consensi in autonomia in materia sanitaria scolastica, amministrativa (rilascio documenti anche validi per l'espatrio erc) e comunque ogni decisione anche di straordinaria amministrazione con comunicazione al padre ove lo stesso riprenda i contatti.
2. dispone che il padre potrà vedere e incontrare la minore previo accordo con la madre;
3. dispone che contribuisca al mantenimento della figlia, Controparte_1
mediante il versamento a favore di entro il 5 di ogni mese della Parte_1
somma die euro 200,00 con rivalutazione maturata e maturanda secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari in data 27.3.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti