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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 19/01/2026, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 495/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
NN IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4767/2023 depositato il 02/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 686/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 06/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820209000007529000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820209000007529000 TARSU/TIA 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente La TE BA ha impugnato la sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Siracusa n. 686/2023 che ha dichiarato “inammissibile”, per tardività, il ricorso introduttivo avverso l'Intimazione di pagamento n. 29820209000007529000 (notificata il 23/01/2020) e la relativa Cartella di pagamento n. 29820120008260524000 (notificata in data 14/05/2012).
Ha dedotto l'erroneità della sentenza gravata - per motivi che di seguito saranno esaminati - chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
L'appellante ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato limitatamente alla parte in cui il primo Giudice ha dichiarato l' inammissibilità per tardività.
Va rigettato per il resto.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L'Intimazione di pagamento n. 29820209000007529000 è stata notificata il 23/01/2020 e la relativa
Cartella, n. 29820120008260524000, è stata notificata in data 14/05/2012 (cfr. documentazione in atti).
Il Contribuente ha notificato il proprio ricorso a SS IL in data 11 marzo 2020: tempestivamente, entro il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 546/1992.
Il primo Giudice, erroneamente, ha – invece - ritenuto che “ … la notifica via pec degli atti tributari è espressamente prevista dalla legge, il ricorrente, che ha ricevuto l'atto impugnato e lo ha prodotto in giudizio, non ha dimostrato di esserne venuto a conoscenza in data 23.1.2020 e dunque di averlo tempestivamente impugnato nel termine perentorio di giorni sessanta …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
2.- La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 31957/2024, ha affermato che l'Intimazione di pagamento (così come la Cartella) è un atto autonomamente impugnabile “per vizi propri” e per la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella esattoriale.
3.- La notifica a mezzo pec dell'Intimazione di pagamento e delle cartelle è espressamente prevista dall' art. 26, c. 2, dpr 602/1973.
La Giurisprudenza (Cassazione, Sezioni Unite del 18 aprile 2016, n. 7665) ha ritenuto che “la nullità della notificazione di un atto processuale a mezzo pec per inosservanza delle relative disposizioni non può mai essere pronunciata se – malgrado l'irritualità della notifica - l'atto è venuto a conoscenza del destinatario ”.
Si richiama, inoltre, l'effetto “sanante” dell'impugnazione ex art. 156 cpc.
4.- Dai provvedimenti in contestazione (Intimazione e Cartella) è possibile comprendere le ragioni sottese alla pretesa: codice tributo, anno di riferimento e relativa causale (cfr. provvedimento in atti).
I superiori elementi hanno consentito al Contribuente di conoscere le ragioni (an e quantum) della pretesa e di potere esercitare le proprie difese.
Gli interessi sono stati calcolati a decorrere dalla data in cui il contribuente avrebbe dovuto provvedere ai versamenti non effettuati, il relativo tasso viene determinato con provvedimento generale conoscibile erga omnes.
SS IL s.p.a (oggi Agenzia delle Entrate SS) ha provveduto nei termini (art. 25 Dpr
602 del 1973) alle relative notifiche (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato limitatamente alla parte in cui il primo Giudice ha ritenuto l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
Va rigettato per il resto.
Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello limitatamente alla parte in cui il primo Giudice ha ritenuto la tardività del ricorso introduttivo.
Rigetta per il resto.
Spese compensate.
Palermo, 13 gennaio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AZ RO SA LL
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
NN IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4767/2023 depositato il 02/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 686/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 06/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820209000007529000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820209000007529000 TARSU/TIA 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente La TE BA ha impugnato la sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Siracusa n. 686/2023 che ha dichiarato “inammissibile”, per tardività, il ricorso introduttivo avverso l'Intimazione di pagamento n. 29820209000007529000 (notificata il 23/01/2020) e la relativa Cartella di pagamento n. 29820120008260524000 (notificata in data 14/05/2012).
Ha dedotto l'erroneità della sentenza gravata - per motivi che di seguito saranno esaminati - chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
L'appellante ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato limitatamente alla parte in cui il primo Giudice ha dichiarato l' inammissibilità per tardività.
Va rigettato per il resto.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L'Intimazione di pagamento n. 29820209000007529000 è stata notificata il 23/01/2020 e la relativa
Cartella, n. 29820120008260524000, è stata notificata in data 14/05/2012 (cfr. documentazione in atti).
Il Contribuente ha notificato il proprio ricorso a SS IL in data 11 marzo 2020: tempestivamente, entro il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 546/1992.
Il primo Giudice, erroneamente, ha – invece - ritenuto che “ … la notifica via pec degli atti tributari è espressamente prevista dalla legge, il ricorrente, che ha ricevuto l'atto impugnato e lo ha prodotto in giudizio, non ha dimostrato di esserne venuto a conoscenza in data 23.1.2020 e dunque di averlo tempestivamente impugnato nel termine perentorio di giorni sessanta …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
2.- La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 31957/2024, ha affermato che l'Intimazione di pagamento (così come la Cartella) è un atto autonomamente impugnabile “per vizi propri” e per la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella esattoriale.
3.- La notifica a mezzo pec dell'Intimazione di pagamento e delle cartelle è espressamente prevista dall' art. 26, c. 2, dpr 602/1973.
La Giurisprudenza (Cassazione, Sezioni Unite del 18 aprile 2016, n. 7665) ha ritenuto che “la nullità della notificazione di un atto processuale a mezzo pec per inosservanza delle relative disposizioni non può mai essere pronunciata se – malgrado l'irritualità della notifica - l'atto è venuto a conoscenza del destinatario ”.
Si richiama, inoltre, l'effetto “sanante” dell'impugnazione ex art. 156 cpc.
4.- Dai provvedimenti in contestazione (Intimazione e Cartella) è possibile comprendere le ragioni sottese alla pretesa: codice tributo, anno di riferimento e relativa causale (cfr. provvedimento in atti).
I superiori elementi hanno consentito al Contribuente di conoscere le ragioni (an e quantum) della pretesa e di potere esercitare le proprie difese.
Gli interessi sono stati calcolati a decorrere dalla data in cui il contribuente avrebbe dovuto provvedere ai versamenti non effettuati, il relativo tasso viene determinato con provvedimento generale conoscibile erga omnes.
SS IL s.p.a (oggi Agenzia delle Entrate SS) ha provveduto nei termini (art. 25 Dpr
602 del 1973) alle relative notifiche (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato limitatamente alla parte in cui il primo Giudice ha ritenuto l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
Va rigettato per il resto.
Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello limitatamente alla parte in cui il primo Giudice ha ritenuto la tardività del ricorso introduttivo.
Rigetta per il resto.
Spese compensate.
Palermo, 13 gennaio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AZ RO SA LL