Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/05/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 10773/2024 promossa da:
ass. avv. ZANGARI FRANCESCO PAOLO Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
Controparte_1 [...] ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c.p.c. dalla Controparte_2
dott.ssa BOVE IU
E NEI CONFRONTI DI
[...]
[...]
Controparte_3
[...]
[...]
[...] [...]
Controparte_4
- PARTI CONVENUTE -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. la ricorrente in epigrafe indicata ha evocato in giudizio il
[...]
, chiedendo all'adito tribunale: previa eventuale Controparte_5 disapplicazione dell'O.M. 112/2022 e disapplicazione dei bollettini di nomina nell'ambito della Provincia di Torino come richiamati in premessa in relazione alle posizioni della GPS ivi evidenziate, di accertare e dichiarare il proprio diritto
1
A028, presso l (TOMM810013), o comunque in una delle sedi CP_6
indicate nella domanda inviata con istanze on line del 31.07.2023, in relazione alla stessa classe di concorso coincidenti con gli incarichi riportati nella tabella allegato
10 del ricorso con decorrenza dal 30/8/2023 o in subordine dalle date dei successivi bollettini pubblicati;
di condannare il ministero convenuto ad attribuirle un incarico a tempo determinato fino al 31.08.2024 sulla classe di concorso A028, I.C.
[...]
- TOMM810013 o comunque in una delle sedi dalla indicate nella CP_7
domanda inviata con istanze on line del 31.07.2023; di condannare il ministero convenuto a risarcirle il danno pari alla retribuzione che avrebbe dovuto percepire su
18 ore settimanali per la dovuta chiamata dalle GPS di seconda fascia dal
30.08.2023 (data del primo conferimento utile di incarico a soggetto con posizione peggiore) o comunque a decorrere dalla data di spettanza di attribuzione dell'incarico che sarà riconosciuta giudizialmente, e sino alla data di presa di servizio derivante dall'attribuzione del nuovo incarico, detratta la retribuzione netta che eventualmente avrà medio tempore percepito per incarichi temporanei di supplenza di docenza a tempo determinato ricevuti nell'a.s. 2023/2024; di condannare il ministero convenuto a riconoscerle e ad attribuirle il punteggio correlato all'attività di insegnamento che le
è stato impedito di svolgere (pari a punti 2 per ogni mese o frazione di mese di 16 giorni), detratti eventuali punteggi già conseguiti per effetto di supplenze brevi a tempo determinato ricevute nell'a.s. 2023/2024; si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto delle domande CP_1
attoree in quanto infondate;
all'odierna udienza di discussione parte ricorrente ha precisato la domanda risarcitoria proposta nel presente giudizio chiedendo il pagamento dell'importo di
Cont euro 15.237, 59 risultante dai conteggi depositati dal;
2. in fatto è pacifico e/o documentale che: la ricorrente in data 31/5/2022 ha presentato domanda di aggiornamento nelle GPS di II fascia, per la provincia di Torino, ai fini del conferimento delle supplenze per le classi di concorso A015 (Discipline sanitarie); A028 (Matematica e Scienze); A031
(Scienze degli alimenti); A050 (Scienze naturali, chimiche e biologiche); ADMM;
ai sensi dell'O.M. 112/2022; CP_9
2 la ricorrente per la classe di concorso A028 è stata inserita nella posizione n. 498 con punti 76,50, così come risultante dalle Graduatorie pubblicate in data
25.08.2023, con nota prot. n. 12828; la ricorrente in data 31/7/2023 ha presentato istanza per la partecipazione alle operazioni di conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, per l'anno scolastico 2023/2024 per le classi di concorso sopra indicate;
atteso che nel primo turno di nomina non vi erano sedi per le quali la ricorrente aveva espresso le sue preferenze, la stessa è stata considerata rinunciante nelle successive chiamate;
all'esito del secondo bollettino del 30/8/2023 il posto casse di concorso A028 presso l è stato assegnato a , evocata in giudizio in qualità di CP_6 Controparte_3
controinteressata, docente con punteggio inferiore a quello ricorrente e segnatamente con punteggio di 47 e posizione 1060;
3. secondo la ricorrente, l'assegnazione delle nomine in modalità informatizzata, attuata dal attraverso il cosiddetto algoritmo di nomina, sarebbe illegittima avendo CP_1
comportato che docenti con punteggio e posizione inferiore alla propria abbiano ottenuto supplenze annuali presso scuole indicate nella domanda inviata in data
31/7/2023;
4. il ministero convenuto ha difeso la legittimità del proprio operato richiamando il disposto dell'articolo 12 della O.M. n. 112/2022, disciplinante il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche mediante modalità informatizzata, nella parte in cui dispone (commi 3, 4 e 10): “3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce
3 altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento. (…) 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”;
5. la questione di diritto oggetto del presente giudizio è già stata decisa dal Tribunale di
Torino con la sentenza n. 743/2023, la cui motivazione di seguito si riporta ai sensi
118 disp. att. c.p.c.;
“l'interpretazione data dal Ministero all'ordinanza che regola l'attribuzione dei posti non è conforme con i canoni di ragionevolezza e di rispetto del principio meritocratico.
Secondo il , il combinato disposto dei commi dell'articolo 12 dell'ordinanza CP_1
ministeriale renderebbe la scelta molto simile ad un contratto aleatorio: i candidati, laddove non scelgano tutte le sedi disponibili, saranno assegnatari di un posto di lavoro solo qualora, per ventura, si renda disponibile una delle sede prescelte;
viceversa, se nel turno di nomina in cui viene preso in considerazione il proprio posto in graduatoria non vi sia una sede per cui è stata espressa la preferenza, non solo si viene esclusi da quel turno (il che appare ragionevole) ma non si viene più chiamati, neppure in seguito. Di conseguenza, l'unico modo per essere sicuri di poter avere un posto è quello di scegliere tutte le sedi disponibili all'interno della provincia;
il che, com'è evidente, equivale a non esprimere alcuna preferenza.
4 Questo sistema, paradossalmente, penalizza proprio i soggetti con un punteggio più elevato i quali, confidando che l'alta posizione in graduatoria consenta loro una possibilità di scelta, potrebbero essere indotti ad individuare un numero più contenuto di sedi desiderate;
ma, qualora tali sedi non fossero disponibili nel momento in cui spetta a loro essere chiamati, verrebbero esclusi dall'intera procedura. Per chiarire l'esito paradossale dell'interpretazione propugnata da parte convenuta dell'ordinanza ministeriale, si immagini un soggetto collocato al primo posto in graduatoria il quale, per scelte personali assolutamente insindacabili, indichi come preferenza solo le sedi più vicine alla propria abitazione. Ebbene, costui, nonostante sia il più alto in graduatoria, qualora nessuna di queste fosse disponibile al momento del primo turno di nomina, verrebbe escluso dalla possibilità di ottenere supplenze per l'intero anno scolastico.
Tale interpretazione dell'articolo 12 citato non è peraltro l'unica possibile.
In primo luogo, è errato affermare che il ricorrente possa essere ritenuto rinunciatario poiché non ha espresso la preferenza con riferimento a tutte le sedi disponibili. Tale interpretazione, sostenuta dal , è in chiaro contrasto con la lettera della CP_1 norma citata ove si afferma che “(…) Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento” (art. 12, comma 4).
Il significato della disposizione è chiarissimo: il candidato non potrà avanzare pretese nei confronti delle sedi e delle classi di concorso che non ha scelto, in quanto sarà considerato rinunciatario con riferimento a queste;
l'interpretazione del Ministero, invece, porterebbe a concludere che l'aspirante diviene rinunciatario anche con riferimento alle sedi che ha scelto. Nel caso di specie, il * non avanza alcuna pretesa nei confronti delle sedi che si sono rese disponibili con il primo turno di nomina in
5 data 30 agosto 2022, proprio riconoscendo che, non essendo tra quelle da lui selezionate, con riferimento a queste doveva essere ritenuto rinunciatario.
Non ha invece mai rinunciato alle sedi da lui indicate nelle proprie preferenze, né si può interpretare il comma 4 sopra riportato affermando che dica l'esatto opposto del proprio testo letterale.
Il sostiene che la propria interpretazione trovi appiglio nell'ultimo periodo CP_1 del comma 4 citato, che afferma “Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”, nonché nel comma 10, che statuisce che le operazioni di conferimento di supplenza non sono soggette a rifacimento e che le
“disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”.
Occorre leggere congiuntamente le previsioni dell'ordinanza.
L'ultimo periodo del comma 4 si riferisce, per evidente connessione logico-giuridica, alle ipotesi in cui l'aspirante sia considerato rinunciatario;
come argomentato in precedenza, questi può essere considerato tale solo con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso la propria preferenza e non per le altre: di conseguenza, si comprende come la mancata assegnazione dell'incarico possa riguardare ed essere giustificata solo con riferimento al turno di nomina.
Per quanto riguarda il comma 10, che le operazioni di conferimento di supplenza non siano “soggette a rifacimento” non implica alcunché per quanto riguarda il caso di specie: il * non ha chiesto il rinnovo delle nomine stabilite con il decreto del 30 agosto
2022, ma ha domandato di accertare il proprio diritto di essere compreso nelle nomine previste nel decreto successivo. Neppure è preclusivo del diritto del ricorrente il secondo periodo, in quanto per le ragioni più volte espresse questi non può essere ritenuto rinunciatario dell'incarico.
Rimane da esaminare il contenuto del terzo periodo, secondo il quale “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”: occorre quindi definire che cosa si intenda con tale dizione.
6 L'espressione “trattato dalla procedura” non è chiarificatrice, potendo essere interpretata in due modi diversi: si può intendere come l'ultimo soggetto astrattamente destinatario di una proposta di assunzione (ossia dell'aspirante collocato al posto 1090 nella classe di concorso A028), oppure come il candidato collocato più in basso in graduatoria oggetto di effettiva proposta contrattuale.
L'interpretazione fornita dal è oggettivamente la più lineare, laddove CP_1 considera quale “ultimo dei candidati trattato dalla procedura” l'ultimo dei posti presi astrattamente in considerazione dai vari decreti;
nel caso di specie, poiché con il decreto del 30 agosto 2022 erano state effettuate nomine sino al posto 1090 della graduatoria, ed il ricorrente era collocato al posto 1048, le successive disponibilità avrebbero dovuto riguardare i candidati a partire dalla posizione 1091 e successive, escludendo così il *.
Tale interpretazione però contrasta con il criterio meritocratico e con il principio di buona fede e correttezza.
Se si esamina il bollettino allegato al decreto del 30 agosto 2022 (documento 8 di parte ricorrente), si può constatare che non si rinviene il nominativo del ricorrente;
di conseguenza, non si può affermare che questi sia l'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, in quanto non è stato affatto preso in considerazione nella procedura di nomina.
Questa interpretazione, ossia di considerare quale candidato “trattato dalla procedura” quello effettivamente preso in considerazione dai provvedimenti di nomina, appare essere più consona alla tutela, congiunta, degli interessi del
(di avere alle proprie dipendenze i soggetti più competenti) e degli aspiranti CP_1
collocati in posizione migliore in graduatoria.
Infatti, solo coloro che sono stati individuati dal come destinatari di CP_1
provvedimento di nomina sono stati effettivamente trattati dalla procedura mirata a tal fine e solo costoro hanno avuto la possibilità di accettare o di rinunciare alla proposta contrattuale da parte del convenuto. Al contrario, gli aspiranti come il CP_1 ricorrente che non sono mai stati effettivamente chiamati per l'attribuzione di alcuna cattedra non possono essere considerati rinunciatari se non, per effetto della previsione del più volte citato comma 4, alle sedi che non hanno indicato tra le loro preferenze.
7 Non è neppure rinvenibile alcuna distorsione della parità di trattamento fra aspiranti come ventilato dal , poiché per i candidati, come il ricorrente, non vi sarebbe CP_1 una “seconda partecipazione” alla procedura di nomina in quanto si è appena visto che non vi è stata alcuna chiamata nei suoi confronti. Neppure è vero che “le convocazioni dovrebbero essere costantemente soggetto a rifacimento ogni qualvolta sorgano delle disponibilità sopravvenute” come lamenta parte convenuta a pagina 10 della memoria;
semplicemente, lo scorrimento dei soggetti da chiamare dovrebbe tener conto non della astratta possibilità di essere destinatari di nomine sulla base del punteggio in graduatoria, ma del fatto che il candidato ha ricevuto una concreta proposta contrattuale.
Se il avesse considerato il * rinunciatario solo con riferimento alle sedi non CP_1 indicate, avrebbe dovuto chiamarlo con il secondo decreto emesso l'8 settembre
2022, dove ha assegnato la cattedra annuale per la classe di concorso A028 presso la scuola TOMM7140E Casa Circondariale Le Vallette, prima scelta del ricorrente;
invece lo ha escluso dalle successive chiamate e ha attribuito la nomina alla professoressa , collocata in posizione deteriore in graduatoria. Per_1
Per tutte le ragioni fin qui esposte, la procedura di nomina si appalesa illegittima ed il ricorrente avrebbe dovuto essere destinatario del posto rivendicato, con conseguente riconoscimento del punteggio che avrebbe avuto in tale ipotesi ed il pagamento delle retribuzioni perdute da quella data sino al 30 giugno 2023 (scadenza del contratto attribuito alla ), detratto quanto percepito per effetto dell'attuale contratto a Per_1
tempo determinato da lui stipulato.
Neppure può essere condivisa l'eccezione fatta del secondo cui il CP_1
ricorrente, per dimostrare di aver diritto al posto presso la scuola Casa Numero_1
Circondariale Le Vallette, avrebbe dovuto dimostrare che nessun altro docente in posizione superiore a lui in graduatoria avrebbe potuto rivendicare l'attribuzione di questa cattedra, poiché si tratta di un fatto impeditivo del diritto del ricorrente.
Il * ha dimostrato il proprio diritto ad ottenere tale posto di lavoro, allegando il proprio punteggio (superiore a quello della ) e la disponibilità della cattedra da lui Per_1 prescelta come prima;
l'eccezione secondo cui gli potevano essere altri aspiranti in una posizione preminente rispetto quella dell'attore, come detto, costituisce un fatto impeditivo del diritto rivendicato e le circostanze fattuali su cui si poggia dovevano
8 essere dimostrate dal convenuto” (nello stesso senso, più recentemente, CP_1
Trib. Torino, 27/06/2023 n. 1295; id., 24/07/2023 n. 1353);
6. atteso, dunque, che non può essere considerato rinunciante il candidato per il solo fatto di avere espresso delle “preferenze”, potendosi ricollegare l'effetto pregiudizievole conseguente alla rinuncia solo ad una rinuncia avvenuta nella piena consapevolezza dei posti effettivamente a disposizione al momento della scelta, deve ritenersi che il ministero convenuto abbia leso il diritto della ricorrente ad essere destinataria di un incarico sino al 31agosto sin dalla pubblicazione del secondo bollettino del 30/8/2023 il quale evidenziava la disponibilità di una delle sedi dalla stessa indicate nelle preferenze, sede che, tuttavia, pacificamente, come già rilevato al paragrafo 2, è stata assegnata con contratto fino al 31 agosto ad una docente in posizione deteriore (punteggio 47 posizione in graduatoria 1060): trattasi di CP_3
alla quale è stato assegnato un incarico annuale per la classe di concorso
[...]
A028 presso l'istituto scolastico;
CP_6
7. posto che l'anno scolastico per il quale la ricorrente ha chiesto di essere destinataria di un incarico annuale o fino alla fine dell'attività didattiche (2023/2024) è terminato e quindi nessun incarico può esserle attribuito, deve essere accolta esclusivamente la domanda di risarcimento del danno in forma specifica mediante riconoscimento a fini giuridici ed economici del servizio che la ricorrente avrebbe prestato con incarico annuale, ove l'Amministrazione non avesse dato erronea interpretazione alle disposizioni regolamentari richiamate;
il ministero convenuto, inoltre, deve essere condannato a corrispondere alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, l'importo di euro 15.237,59 pari alle retribuzioni che avrebbe percepito in forza di un incarico sino al 31/8/2024, sotto deduzione di quanto pacificamente già percepito in forza delle supplenze brevi di cui è stata assegnataria nell'anno scolastico 2023/2024 (cfr. conteggio del MIM condiviso da parte ricorrente sub doc. 11);
8. le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce, devono essere poste a carico del ministero convenuto in ragione della sua soccombenza;
9 devono invece essere integralmente compensate le spese di lite tra la ricorrente e i controinteressati non costituiti in giudizio;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta che la ricorrente nell'a.s. 2023/24 aveva diritto all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale nella classe di concorso A028 presso l'I.C. “D.M.
Turoldo” di Torino;
- condanna il a riconoscere alla ricorrente il Controparte_1
punteggio relativo al predetto incarico annuale ed a risarcirle il danno versandole l'importo di euro 15.237,59 , corrispondente alle retribuzioni che la docente avrebbe percepito in ragione dell'incarico annuale, detratto quanto già percepito per i contratti di supplenza stipulati nell'a.s. 2023/24, oltre interessi e rivalutazione;
- condanna parte convenuta alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di merito, liquidate in € 4.216,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed
IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratore antistatario.
Torino, 15/5/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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